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La notifica del ricorso per cassazione fa decorrere il termine breve per la revocazione

La notifica del ricorso per cassazione fa decorrere il termine breve per la revocazione
La notifica del ricorso per cassazione fa decorrere il termine breve per la revocazione

Come noto, l’articolo 323 del codice di procedura civile disciplina i mezzi di impugnazione tipici del processo civile, ovvero l’appello, il ricorso per cassazione, la revocazione, l’opposizione di terzo, oltre al regolamento di competenza, mentre gli articoli 324 e seguenti disciplinano le modalità ed i termini delle impugnazioni.

Tali regole, nel processo tributario, sono applicabili in virtù dell’espresso richiamo contenuto nell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 546/1992 il quale, a seguito della modifica introdotta dal Decreto Legislativo del 24 settembre 2015, n. 156, testualmente prevede: “Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto”.

Tanto rilevato, diversamente dalle sentenze civili, avverso le sentenze delle Commissioni tributarie può essere proposto, così come previsto dall’articolo 50 del Decreto Legislativo n. 546/92, appello, ricorso per cassazione e revocazione.

Il successivo articolo 51, poi, rubricato “termini di impugnazione”, prevede che se la legge non dispone altrimenti il termine per impugnare la sentenza della commissione tributaria è di 60 giorni dalla notifica, decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte.

Se, tuttavia, nessuna delle parti provvede alla notifica della sentenza, ai sensi del coma 3, dell’articolo 38 del Decreto Legislativo n. 546/92, si applica l’articolo 327, comma 1, del codice di procedura civile, vale a dire Indipendentemente dalla notificazione l’appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”.

Queste, pertanto, le norme che disciplinano le impugnazioni ed i termini, norme che però subiscono una modifica allorquando dopo il ricorso per cassazione venga proposto anche ricorso per revocazione, impugnazioni queste che possono ben coesistere tra di loro.

Ed infatti, in tale ipotesi, i termini di impugnazione da tenere in considerazione non sono più quelli previsti dalle suddette norme, e tanto in considerazione dell’idoneità della proposizione del ricorso per cassazione a far decorrere, per la stessa parte impugnante, il termine di proposizione della revocazione.

Tale principio, è stato più volte affermato dalla Corte di Cassazione e, da ultimo, confermato con ordinanza 24 maggio 2013, n. 13030, con la quale i giudici di legittimità hanno, innanzitutto, avuto modo di ribadire che “ … la notificazione di una impugnazione equivale, agli effetti della scienza legale anche per la parte soccombente, alla notificazione della sentenza contro cui sia proposta (Cass., 12 gennaio 2012, n. 309; Cass. 29 settembre 2009, n. 20812; Cass., 20 luglio 2006, n. 1196; Cass., 28 luglio 2004, n. 14254; Cass., 18 maggio 1999, n. 4807; Cass., 12 novembre 1993, n. 11176), atteso che la piena ed idonea conoscenza, da parte sua, dell’atto da impugnare si ricava agevolmente dalla circostanza che di quello essa ha avuto una tale approfondita e mediata contezza, da essere stata in grado di ravvisarvi altri vizi e di spiegare già, fondandola su questi, una separata impugnazione”.

Tanto premesso, la Suprema Corte ha, così, rilevato come il principio circa la proposizione dell’istanza di revocazione dopo il promovimento del ricorso per cassazione, è stato espressamente affermato ben prima del 2009, con varie pronunce che hanno avuto modo di sottolineare che “ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare la sentenza di revocazione, la conoscenza “legale” della sentenza revocanda si ha sì, di regola, con la sua notificazione, ma a questa va considerata valida equipollente la notificazione del ricorso per cassazione proposto dalla stessa parte che poi agisce in revocazione contro la medesima sentenza (Cass., 26 gennaio 1985, n. 386; Cass., 2 luglio 1990, n. 6759; Cass., 12 novembre 1993, n. 11176)”.

Tale orientamento - osserva sempre la Corte - non viola in alcun modo il diritto di difesa, che è idoneamente garantito dalla concreta conoscenza dell’atto da impugnare, dimostrata dalla proposizione di altra impugnazione,  non essendo rilevante nemmeno la circostanza che la prima impugnazione possa essere stata redatta da altro difensore.

Viene così confermato il principio secondo cui “ … la notifica del ricorso per cassazione equivale alla notifica della sentenza impugnata, ai fini del decorso del termine breve per proporre istanza di revocazione ordinaria per errore di fatto o contrasto con precedente giudicato, con la conseguenza che tale istanza è inammissibile se proposta dopo lo spirare di trenta giorni dalla notifica della stessa”.

Alla luce di tanto, il giudice tributario al quale, a seguito di proposizione del ricorso per cassazione, venga proposto un ricorso per revocazione, di cui ai motivi nn. 4 e 5 dell’articolo 395 del codice di procedura civile, oltre il termine di 30 giorni dalla notifica del suddetto ricorso per cassazione, sarà tenuto a dichiararne l’inammissibilità per intempestività, atteso che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, la notifica di una impugnazione avverso una sentenza equivale (sia per la parte notificante che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre altra impugnazione (Cass., 11 febbraio 2009, n. 3294).

Come noto, l’articolo 323 del codice di procedura civile disciplina i mezzi di impugnazione tipici del processo civile, ovvero l’appello, il ricorso per cassazione, la revocazione, l’opposizione di terzo, oltre al regolamento di competenza, mentre gli articoli 324 e seguenti disciplinano le modalità ed i termini delle impugnazioni.

Tali regole, nel processo tributario, sono applicabili in virtù dell’espresso richiamo contenuto nell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 546/1992 il quale, a seguito della modifica introdotta dal Decreto Legislativo del 24 settembre 2015, n. 156, testualmente prevede: “Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto”.

Tanto rilevato, diversamente dalle sentenze civili, avverso le sentenze delle Commissioni tributarie può essere proposto, così come previsto dall’articolo 50 del Decreto Legislativo n. 546/92, appello, ricorso per cassazione e revocazione.

Il successivo articolo 51, poi, rubricato “termini di impugnazione”, prevede che se la legge non dispone altrimenti il termine per impugnare la sentenza della commissione tributaria è di 60 giorni dalla notifica, decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte.

Se, tuttavia, nessuna delle parti provvede alla notifica della sentenza, ai sensi del coma 3, dell’articolo 38 del Decreto Legislativo n. 546/92, si applica l’articolo 327, comma 1, del codice di procedura civile, vale a dire Indipendentemente dalla notificazione l’appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”.

Queste, pertanto, le norme che disciplinano le impugnazioni ed i termini, norme che però subiscono una modifica allorquando dopo il ricorso per cassazione venga proposto anche ricorso per revocazione, impugnazioni queste che possono ben coesistere tra di loro.

Ed infatti, in tale ipotesi, i termini di impugnazione da tenere in considerazione non sono più quelli previsti dalle suddette norme, e tanto in considerazione dell’idoneità della proposizione del ricorso per cassazione a far decorrere, per la stessa parte impugnante, il termine di proposizione della revocazione.

Tale principio, è stato più volte affermato dalla Corte di Cassazione e, da ultimo, confermato con ordinanza 24 maggio 2013, n. 13030, con la quale i giudici di legittimità hanno, innanzitutto, avuto modo di ribadire che “ … la notificazione di una impugnazione equivale, agli effetti della scienza legale anche per la parte soccombente, alla notificazione della sentenza contro cui sia proposta (Cass., 12 gennaio 2012, n. 309; Cass. 29 settembre 2009, n. 20812; Cass., 20 luglio 2006, n. 1196; Cass., 28 luglio 2004, n. 14254; Cass., 18 maggio 1999, n. 4807; Cass., 12 novembre 1993, n. 11176), atteso che la piena ed idonea conoscenza, da parte sua, dell’atto da impugnare si ricava agevolmente dalla circostanza che di quello essa ha avuto una tale approfondita e mediata contezza, da essere stata in grado di ravvisarvi altri vizi e di spiegare già, fondandola su questi, una separata impugnazione”.

Tanto premesso, la Suprema Corte ha, così, rilevato come il principio circa la proposizione dell’istanza di revocazione dopo il promovimento del ricorso per cassazione, è stato espressamente affermato ben prima del 2009, con varie pronunce che hanno avuto modo di sottolineare che “ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare la sentenza di revocazione, la conoscenza “legale” della sentenza revocanda si ha sì, di regola, con la sua notificazione, ma a questa va considerata valida equipollente la notificazione del ricorso per cassazione proposto dalla stessa parte che poi agisce in revocazione contro la medesima sentenza (Cass., 26 gennaio 1985, n. 386; Cass., 2 luglio 1990, n. 6759; Cass., 12 novembre 1993, n. 11176)”.

Tale orientamento - osserva sempre la Corte - non viola in alcun modo il diritto di difesa, che è idoneamente garantito dalla concreta conoscenza dell’atto da impugnare, dimostrata dalla proposizione di altra impugnazione,  non essendo rilevante nemmeno la circostanza che la prima impugnazione possa essere stata redatta da altro difensore.

Viene così confermato il principio secondo cui “ … la notifica del ricorso per cassazione equivale alla notifica della sentenza impugnata, ai fini del decorso del termine breve per proporre istanza di revocazione ordinaria per errore di fatto o contrasto con precedente giudicato, con la conseguenza che tale istanza è inammissibile se proposta dopo lo spirare di trenta giorni dalla notifica della stessa”.

Alla luce di tanto, il giudice tributario al quale, a seguito di proposizione del ricorso per cassazione, venga proposto un ricorso per revocazione, di cui ai motivi nn. 4 e 5 dell’articolo 395 del codice di procedura civile, oltre il termine di 30 giorni dalla notifica del suddetto ricorso per cassazione, sarà tenuto a dichiararne l’inammissibilità per intempestività, atteso che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, la notifica di una impugnazione avverso una sentenza equivale (sia per la parte notificante che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre altra impugnazione (Cass., 11 febbraio 2009, n. 3294).