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Le nuove Specifiche Tecniche in materia di attestazioni di conformità nel PCT

Le nuove Specifiche Tecniche in materia di attestazioni di conformità nel PCT
Le nuove Specifiche Tecniche in materia di attestazioni di conformità nel PCT

ABSTRACT

Il Decreto Legge 27.06.2015, n. 83, convertito in Legge 06.08.2015, n. 132, ha fortemente innovato la disciplina delle attestazioni di conformità, in tema di processo telematico civile. In particolare, il citato Decreto ha novellato il Decreto Legge 18.10.2012, n. 179, introducendovi gli articoli 16decies e 16undecies, al fine di regolare casi e forme delle attestazioni di conformità. Nel fare ciò, ha prescritto l’adozione di apposite specifiche tecniche, giunte ad emanazione e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 07.01.2016.

 

Sommario: 1. Le novità introdotte dal Decreto Legge 83/2015; 2. Il contenuto delle Specifiche Tecniche aggiornate; 3. Conclusioni.

1. Le novità introdotte dal Decreto Legge 183/2015

La manovra estiva del 2015 ha portato, tra le altre cose, una regolamentazione delle attestazioni di conformità nel Processo Civile Telematico molto puntuale.

Nello specifico, essa è recata dagli articoli 16decies e 16undecies del Decreto Legge 18.10.2012, n. 179: il primo disciplina il potere di certificazione in caso di deposito della copia informatica di un originale analogico, il secondo le modalità delle attestazioni di conformità.

Per l’esattezza, così recita l’articolo 16undecies:

«1.  Quando   l’attestazione   di   conformità   prevista   dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile  dalla legge 21 gennaio  1994,  n.  53,  si  riferisce  ad  una  copia analogica, l’attestazione stessa è apposta  in  calce  o  a  margine della  copia  o  su  foglio  separato,  che   sia   pero’   congiunto materialmente alla medesima.

2. Quando l’attestazione di conformità si riferisce ad  una  copi informatica, l’attestazione stessa è apposta nel medesimo  documento informatico.

3. Nel caso previsto dal comma  2,  l’attestazione  di  conformità può alternativamente essere  apposta  su  un  documento  informatico separato e l’individuazione della copia cui  si  riferisce  ha  luogo esclusivamente  secondo  le  modalità  stabilite  nelle   specifiche tecniche  stabilite  dal  responsabile  per  i  sistemi   informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia  informatica è destinata alla notifica, l’attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.

3-bis. I soggetti di  cui  all’articolo  16-decies,  comma  1,  che compiono le attestazioni di conformità previste  dalle  disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla  legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali  ad  ogni effetto

Come si evince dalla lettura della disposizione, quanto interessa ai fini della trattazione è riportato nel comma 3, ove si stabilisce, in sostanza, che per individuare la copia informatica che si attesta conforme in un file separato, si rende necessario seguire le prescrizioni delle specifiche tecniche della DGSIA.

Pertanto, in data 07.01.2015, nella Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Provvedimento DGSIA del 28.12.2015, recante modifiche alle Specifiche Tecniche contenute nel precedente Provvedimento del 16.04.2014.

2. Il contenuto delle Specifiche Tecniche aggiornate

È stato, infatti, introdotto nel testo di quest’ultimo l’articolo 19bis, avente il seguente tenore:

«1. Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell’art. 16-undecies del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 212, l’attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonché il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l’attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all’art. 12, comma 2.

È agevole intuire che nella maggior parte dei casi l’individuazione della copia è effettuata mediante richiamo del nome del file e descrizione del suo contenuto: precisamente nei casi di deposito telematico, notifica via PEC e trasmissione via PEC.

Residua in una sola ipotesi l’individuazione mediante inserimento dell’impronta informatica e riferimento temporale, come prescritto in via generale dalle Regole Tecniche in materia di documento informatico: l’ipotesi è, ad esempio, quella di trasmissione del documento da attestare via posta elettronica non certificata.

Precisa, tuttavia, la norma che il ricorso all’impronta informatica non è sempre necessario, laddove copia e documento di attestazione siano introdotti in un sistema che garantisca l’immodificabilità: si dia il caso del versamento in un sistema di conservazione a norma.

3. Conclusioni

La disciplina introdotta non consente di lasciarsi andare a facili entusiasmi, anzi risulta – ad avviso di chi scrive – foriera di contraddizioni e incongruenze, come già sottolineato dalle illustri penne di commentatori delle Associazioni ANORC e CSPT – Centro Studi Processo Telematico, dedite allo studio dell’informatica giuridica.

Si rimpiange la scelta di non continuare ad assoggettare il documento informatico “giudiziario” alle Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici, nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13.11.2014.

Esso costituisce, infatti, la regolamentazione generale di dettaglio in tema di documento informatico, dedicando alle attestazioni i suoi articoli 4 e 6: creare continue eccezioni alla normativa generale non induce alla semplificazione, ma alla frammentazione, con ovvie conseguenze negative.

Giova, peraltro, ribadire come il completamento della disciplina delle attestazioni non fa che aggravare il bizantino impianto giusprocessualistico italiano, disperso in molteplici riti ed eccessivi formalismi.

Ben si comprende la distanza degli operatori quotidiani del diritto dal Processo Telematico, fintanto che non si provvederà ad un’organica riforma semplificativa del processo civile, al fine di uniformare il rito e snellire le formalità.

ABSTRACT

Il Decreto Legge 27.06.2015, n. 83, convertito in Legge 06.08.2015, n. 132, ha fortemente innovato la disciplina delle attestazioni di conformità, in tema di processo telematico civile. In particolare, il citato Decreto ha novellato il Decreto Legge 18.10.2012, n. 179, introducendovi gli articoli 16decies e 16undecies, al fine di regolare casi e forme delle attestazioni di conformità. Nel fare ciò, ha prescritto l’adozione di apposite specifiche tecniche, giunte ad emanazione e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 07.01.2016.

 

Sommario: 1. Le novità introdotte dal Decreto Legge 83/2015; 2. Il contenuto delle Specifiche Tecniche aggiornate; 3. Conclusioni.

1. Le novità introdotte dal Decreto Legge 183/2015

La manovra estiva del 2015 ha portato, tra le altre cose, una regolamentazione delle attestazioni di conformità nel Processo Civile Telematico molto puntuale.

Nello specifico, essa è recata dagli articoli 16decies e 16undecies del Decreto Legge 18.10.2012, n. 179: il primo disciplina il potere di certificazione in caso di deposito della copia informatica di un originale analogico, il secondo le modalità delle attestazioni di conformità.

Per l’esattezza, così recita l’articolo 16undecies:

«1.  Quando   l’attestazione   di   conformità   prevista   dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile  dalla legge 21 gennaio  1994,  n.  53,  si  riferisce  ad  una  copia analogica, l’attestazione stessa è apposta  in  calce  o  a  margine della  copia  o  su  foglio  separato,  che   sia   pero’   congiunto materialmente alla medesima.

2. Quando l’attestazione di conformità si riferisce ad  una  copi informatica, l’attestazione stessa è apposta nel medesimo  documento informatico.

3. Nel caso previsto dal comma  2,  l’attestazione  di  conformità può alternativamente essere  apposta  su  un  documento  informatico separato e l’individuazione della copia cui  si  riferisce  ha  luogo esclusivamente  secondo  le  modalità  stabilite  nelle   specifiche tecniche  stabilite  dal  responsabile  per  i  sistemi   informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia  informatica è destinata alla notifica, l’attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.

3-bis. I soggetti di  cui  all’articolo  16-decies,  comma  1,  che compiono le attestazioni di conformità previste  dalle  disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla  legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali  ad  ogni effetto

Come si evince dalla lettura della disposizione, quanto interessa ai fini della trattazione è riportato nel comma 3, ove si stabilisce, in sostanza, che per individuare la copia informatica che si attesta conforme in un file separato, si rende necessario seguire le prescrizioni delle specifiche tecniche della DGSIA.

Pertanto, in data 07.01.2015, nella Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Provvedimento DGSIA del 28.12.2015, recante modifiche alle Specifiche Tecniche contenute nel precedente Provvedimento del 16.04.2014.

2. Il contenuto delle Specifiche Tecniche aggiornate

È stato, infatti, introdotto nel testo di quest’ultimo l’articolo 19bis, avente il seguente tenore:

«1. Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell’art. 16-undecies del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 212, l’attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonché il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l’attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all’art. 12, comma 2.

È agevole intuire che nella maggior parte dei casi l’individuazione della copia è effettuata mediante richiamo del nome del file e descrizione del suo contenuto: precisamente nei casi di deposito telematico, notifica via PEC e trasmissione via PEC.

Residua in una sola ipotesi l’individuazione mediante inserimento dell’impronta informatica e riferimento temporale, come prescritto in via generale dalle Regole Tecniche in materia di documento informatico: l’ipotesi è, ad esempio, quella di trasmissione del documento da attestare via posta elettronica non certificata.

Precisa, tuttavia, la norma che il ricorso all’impronta informatica non è sempre necessario, laddove copia e documento di attestazione siano introdotti in un sistema che garantisca l’immodificabilità: si dia il caso del versamento in un sistema di conservazione a norma.

3. Conclusioni

La disciplina introdotta non consente di lasciarsi andare a facili entusiasmi, anzi risulta – ad avviso di chi scrive – foriera di contraddizioni e incongruenze, come già sottolineato dalle illustri penne di commentatori delle Associazioni ANORC e CSPT – Centro Studi Processo Telematico, dedite allo studio dell’informatica giuridica.

Si rimpiange la scelta di non continuare ad assoggettare il documento informatico “giudiziario” alle Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici, nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13.11.2014.

Esso costituisce, infatti, la regolamentazione generale di dettaglio in tema di documento informatico, dedicando alle attestazioni i suoi articoli 4 e 6: creare continue eccezioni alla normativa generale non induce alla semplificazione, ma alla frammentazione, con ovvie conseguenze negative.

Giova, peraltro, ribadire come il completamento della disciplina delle attestazioni non fa che aggravare il bizantino impianto giusprocessualistico italiano, disperso in molteplici riti ed eccessivi formalismi.

Ben si comprende la distanza degli operatori quotidiani del diritto dal Processo Telematico, fintanto che non si provvederà ad un’organica riforma semplificativa del processo civile, al fine di uniformare il rito e snellire le formalità.