x

x

On the history of copyright between Italy and China

Brevettabilità fra EPO e CPO
On the history of copyright between Italy and China
On the history of copyright between Italy and China

Indice

1. Abstract

2. Breve excursus sulla normativa italiana del brevetto

3. Il binomio scienza-diritto

4. L’articolo 2585 e il Decreto Legislativo 30/2005

5. Quid est bios? Quid est iuris?...Che cosa si può brevettare?

6. China Patent&Trademark

7. Il principio di brevettabilità tra passato, presente e futuro

8. Un diritto nel diritto, la cristallizzazione della proprietà intellettuale tra i diritti fondamentali e nella Costituzione italiana

9. BLIBIOGRAFIA

10. SITOGRAFIA

 

1. Abstract

La modernità muta l’agire umano e le nuove generazioni propongono un dibattito sempre più fitto e interessante a mano a mano che scompaiono le certezze improntate sullo sviluppo di un asservimento solo tecnologico. Si è parlato “dell’euforia del sogno faustiano”. Muovendo da questa diagnosi sociale il diritto deve prendere le sue precauzioni, fino a che punto può spingersi l’idea di progresso? E come il diritto può conciliarsi con questo continuo divenire tecnologico? In un panorama così dinamico si è sempre sentita la necessità di sancire un diritto d’autore e non tutte le epoche così come non tutte le culture hanno dato la stessa risposta alle esigenze di tutela della proprietà intellettuale, Cina e Italia hanno non a caso legislazioni molto diverse in materia. Il diritto Internazionale è anche un diritto “storico” e come tale mette in evidenza le motivazioni che hanno portato nel corso del tempo a così tante quanto diverse soluzioni in materia di “COPYRIGHT” fra EPO (European Patent Office), di cui fa parte anche l’Italia, e CPO (Chinese Patent Office). In questa pubblicazione sono presenti traduzioni di articoli integrali tratti dal “Patent Law of the People’s Republic of China” (vd. “China Patent&Trademark”, pagg. 10-14), attualmente presenti solo in lingua cinese sul sito della SIPO, “State Intellectual Property Office”, (vd. Nota*) oppure in inglese sul sito europeo EPO (vd. Nota**).

2. Breve excursus sulla normativa italiana del brevetto:

Non tutto si può esigere da principio e l’idea che ci siamo fatti di diritti e doveri è alquanto fuorviante oltre a non essere soddisfatto dall’idea tradizionale: l’idea per cui il mio dovere è fondato sulla “contro-reciprocità di un obbligo” che si configura come l’inverso di diritto altrui non basta a giustificare certi fondamenti di diritto né tanto meno a promuoverli. Per quello che ci attende questo schema non funziona.

Il concetto di “auctore” ha viaggiato nel tempo e nelle varie forme attraverso cui poteva essere modellato ha raggiunto anche la forma di titolo. Un inventore ha diritto di essere considerato tale: il brevetto nasce come titolo giuridico per dare all’inventore un monopolio esclusivo di sfruttamento della propria invenzione limitato nel tempo e territorialmente. Una tutela in omaggio al “mondo delle idee”, ma ogni idea è tutelabile? E soprattutto, tutte le invenzioni sono realmente brevettabili? Ovviamente no. Si devono rispettare innanzitutto determinati requisiti: NOVITÀ, LICEITÀ, ORIGINALITÀ, INDUSTRIALITÀ, SUFFICIENZA DI DESCRIZIONE. L’invenzione si considera nuova se non è compresa nello stato della tecnica (art. 46 cod. pr. ind.): “2. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. 3. E’ pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto delle domande di brevetto nazionale o di domande di brevetto europeo o ancora internazionali designanti e aventi effetto per l’Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione” (1). La liceità è il requisito che non permette la brevettazione di tutto ciò che sia contrario all’ordine pubblico e al buon costume (art. 50 cod. pr. ind.): “1. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all’ordine pubblico o al buon costume. 2. L’attuazione di un’invenzione non può essere considerata contraria all’ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa” (2). L’attività inventiva è il requisito attinente all’originalità dell’invenzione (art. 48 cod. pr. ind.): “1. Un’invenzione è considerata come implicante un’attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui al comma 3, dell’articolo 46, questi documenti non sono presi in considerazione per l’apprezzamento dell’attività inventiva”(3). L’industrialità è, infine, definita nell’art. 49 cod. pr. ind., secondo cui “Un’invenzione è considerata atta ad avere un’applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola” (4). La mancanza di uno solo di questi requisiti comporta la nullità del brevetto, ma non ci sono solamente queste ipotesi. L’art. 76 cod. pr. ind. ne menziona altre tre: “1. Il brevetto è nullo:

a) se l’invenzione non è brevettabile ai sensi degli articoli 45, 46, 48, 49, e 50;

b) se, ai sensi dell’articolo 51, l’invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona esperta di attuarla;

c) se l’oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale;

d) se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo e l’avente diritto non si sia valso delle facoltà accordategli dall’articolo 118.

2. Se le cause di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto, la relativa sentenza di nullità parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso.

3. Il brevetto nullo può produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validità e che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la nullità. La domanda di conversione può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio. La sentenza che accerta i requisiti per la validità dei diverso brevetto dispone la conversione del brevetto nullo. Il titolare del brevetto convertito, entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di conversione, presenta domanda di correzione del testo del brevetto. L’Ufficio, verificata la corrispondenza del testo alla sentenza, lo rende accessibile al pubblico.

4. Qualora la conversione comporti il prolungamento della durata originaria del brevetto nullo, i licenziatari e coloro che in vista della prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per utilizzare l’oggetto del brevetto hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria e gratuita non esclusiva per il periodo di maggior durata. 5. Il brevetto europeo può essere dichiarato nullo per l’Italia ai sensi del presente articolo ed, altresì, quando la protezione conferita dal brevetto è stata estesa” (5). Dunque, sono cause di nullità anche l’insufficiente descrizione e l’estensione brevettuale oltre il contenuto originario della domanda, il che può accadere quando il richiedente si avvalga dell’art. 172 cod. pr. ind. e l’Ufficio ne conceda erroneamente il brevetto, (art 172 cod. pr. ind.).

3. Il binomio scienza-diritto:

Il diritto cerca di dare disciplina a un campo, come quello dell’invenzione, in costante ascesa, del resto viviamo ancora nel secolo in cui “Il Prometeo irresistibilmente scatenato, al quale la scienza conferisce forze dinamiche, senza precedenti e l’economia imprime un impulso incessante, esige un’etica che mediante auto-restrizioni impedisca alla sua potenza di diventare una sventura per l’uomo” (6), dunque il binomio scienza-diritto deve imbrigliare questo “Προμηθεύς δεσμώτης”, per dare la possibilità alla tecnica di andare avanti e migliorare se stessa, portando con sé benefici che abbiano anche carattere di socialità.

Antonio Guarino era solito dire “Ogni società muta nel tempo e così il ius che ne è la sovrastruttura”; un ius che cambia a seconda della società, un ius che rispecchia le esigenze di “questa o quella” società e dunque muove da pretesa. Ma chi può pretendere? Per pretendere bisogna essere: io sono, dunque esisto “ergo” pretendo. Ogni vita pretende e questa forma di pretesa se comune o necessaria può trovare un’applicazione “de facto”, costringendo lo schema-logico di diritto a recepire. La pretesa nasce nell’essere e in esso si sviluppa pur non essendo ancora ovvero pur non essendo esistente; e allora come divenire? Fermo restando che nel diritto il divenire è un contesto che si sviluppa nella misura in cui è possibile la trasformazione di una società non è possibile surrogare una soluzione alla mera pretesa, è il ragionamento ad essere garante della possibilità di quella pretesa di venire ad esistenza. L’imperativo bioetico ci fa capire che tutti gli esseri viventi hanno diritto al rispetto e devono essere trattati non come mezzi che giustificano lo scopo, vecchia massima di origine machiavellica, ma come fine in se stessi, ed è lo stesso Fritz Jahr che deve averne tenuto conto nella coniazione del termine (7).

Pretesa e fine sono concetti fondamentali nel binomio diritto-bioetica; il diritto come pretesa e gli esseri viventi come fine rendono qualunque forma di ragionamento tanto tortuoso quanto instabile, oltre che potenzialmente insoddisfacente. L’intenzione umana o l’intenzione in senso stretto non bastano a fare diritto, dunque non basta una mera pretesa e non basta un mero fine (in bioetica avremmo detto “non si può parlare di vita nel semplice vivere”). Abbiamo bisogno di qualcosa in più.

L’essenza dell’essere uomo in quanto tale porta all’ascesa verso il progresso e inevitabilmente ci conduce nel mondo delle possibilità dove tecnica e scienza si uniscono per dare voce a una progressione a cui la scienza fornisce forze senza precedenti e l’economia imprime un impulso incessante; questa progressione raggiunge il suo massimo culmine nell’invenzione e cioè un’ideazione tecnica esterna che contempla la modellazione della realtà materiale con il compito di determinare il soddisfacimento di bisogni umani. In forma stereotipata potremmo dire che è una soluzione di un problema tecnico non ancora risolto, ma risolvibile e si badi non è una soluzione “alternativa” ma una soluzione che determina una progressione, un “andare avanti” rispetto alle altre soluzioni prospettate in precedenza. Deve dirsi come innovazione tecnico-funzionale. Dunque, tutto si può pretendere in ragione della tecnica? Ci sembra che la risposta debba essere negativa. Del resto molti filosofi, pur non preoccupandosi del diritto, hanno avanzato le peggiori ipotesi nell’eventualità in cui non si riuscisse ad imbrigliare nelle maglie della ragione il “Promethéus desmótes”: “La sottomissione della natura finalizzata alla felicità umana ha lanciato col suo smisurato successo, che coinvolge ora anche la natura stessa dell’uomo, la più grande sfida che sia mai venuta all’essere umano dal suo stesso agire” (8).

4. L’art. 2585 e il Decreto Legislativo 30/2005:

L’art. 2585 dispone che “Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un’applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l’applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali. In quest’ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall’inventore” (9).

Secondo i commi 2, 3, 4 e 5 dell’art. 45 D.Lgs. 30/2005 non sono brevettabili: 2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:

a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;

b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;

c) le presentazioni di informazioni.

3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.

4. Non sono considerati come invenzioni ai sensi del comma 1 i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati.

5. Non possono costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse. Questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti (10).
La prima volta che si parlò di brevetti fu il 19 marzo 1474 a Venezia, « L’andarà parte che per auctorità de questo Conseio, cha da un che farà in questa Cità algun nuovo et ingegnoso artificio, non facto per avanti nel dominio nostro, reducto chel sarà a perfection, siche el se possi usar, et exercitar, sia tegnudo darlo in nota al officio di nostri provveditori de Comun. Siando prohibito a chadaun altro in alguna terra e luogo nostro, far algun altro artificio, ad immagine et similitudine di quello, senza consentimento et licentia del auctor, fino ad anni 9. » (11). E' nell'Inghilterra di Giacomo I che i brevetti cominciarono ad essere concessi per volontà regia, in un periodo compreso nei quattordici anni, attraverso “litterae patentes”, da qui la denominazione anglosassone di “Patent”.
L'European Patent Organisation, EPO o EPOrg è un'organizzazione pubblica internazionale creatasi con la Convenzione europea dei brevetti (in inglese Convention on the Grant of European Patents, abbreviato EPC) che ha lo scopo di rilasciare un unico brevetto valido per tutti i Paesi sottoscriventi.

5. Quid est bios? Quid est iuris?...Che cosa si può brevettare?

Quid est bios? Quid est iuris? Cosa riguardo al diritto e cosa riguardo la vita... un corpo, ad esempio, è brevettabile? Fin dove può spingersi la scienza?

L’Europa ha dato per prima la risposta: per i Verdi europei è “direttiva Frankestein”. Per il premio Nobel Dario Fo si potrebbe definire “una schiacciante vittoria delle multinazionali”, per molti parlamentari europei “la speranza”. La direttiva europea sui brevetti delle invenzioni biotecnologiche ha cercato di armonizzare le varie posizioni naturali, ma il tutto è stato trasposto in una chiave totalmente nuova che mai ci si sarebbe aspettati.

L’articolo più controverso della direttiva è quello relativo alla brevettabilità di materiale biologico di origine umana, ma nonostante questo l’Europa rimane fermamente legata al principio di rispetto “dell’essere in quanto tale” e lo dimostra il fatto che non sono brevettabili: varietà vegetali, razze animali o processi biologici (Direttiva 44/98/CE*). Si è aperto di seguito un vivace dibattito sulla possibilità di brevettare il “corpo umano”. Dal contesto in cui ci siamo mossi è ovvio che l’indirizzo europeo e più in generale quello del diritto si muove in una situazione di diniego, ma si potrebbe anche essere più precisi, precludendo qualunque spiraglio, dicendo che l’art. 5 della direttiva 44/98/CE* prevede espressamente che “il corpo umano, nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, nonché la mera scoperta di uno dei suoi elementi, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, non possono costituire invenzioni brevettabili ”. Se si guarda a Stati più permissivi viene quasi da chiedersi se sia possibile e in che misura una fuga di cervelli in tali Paesi come Giappone, Cina, America del sud per poter procedere a esperimenti altrimenti qui vietati. Improbabile ma non del tutto impossibile: si è parlato di “computerizzazione dell’uomo brevettabile” concetto alquanto pericoloso e fuorviante per la comunità europea; si è parlato di possibilità di duplicazione del corpo umano in quanto parte lesa o danneggiata suscettibile di sostituzione (in una visione alquanto “ultraterrena dell’essere”, l’essere può guarire se stesso e autorigenerarsi senza essere soggetto a un proprio ciclo vitale). Tutto questo porta a chiedersi fino a che punto ci si potrà spingere nella speranza che diritto e ragione abbiano la meglio.

Vediamo un possibile ragionamento tecnico che ha potuto influenzare ragione giuridiche ed etiche.

Possiamo quindi sostenere con sicurezza che l’ambito della pretesa è luogo di determinazione reale mediante scopi e fini che sono attuati oggettivamente dai medesimi individui che li accolgono poi soggettivamente. Ciò implica che l’efficace degli scopi non è legata al concetto razionale alla riflessione o dal libero arbitrio dell’uomo e sempre per ragionamento potremmo dire che è “absoluta”, cioè svincolata dall’uomo. Allora è possibile usare, nella misura in cui sia lecito, questo ragionamento a copertura di ogni richiesta dell’essente? Ovviamente no. L’efficacia è vincolata a quella che potremmo definire una qualche “occasione di coscienza”, ma se è così allora nel manifestarsi della piena volontà sussiste ed è operante una sorta di “scopo”. Ed è proprio su questo scopo che si fonda l’analisi ontologica del valore e quindi la decisione vincolante sul piano etico per cui il mondo e la modernità possono muovere pregiudizi contro proposte di scienza mediante “produzione” di diritto. Ma questa è solo una possibile soluzione, né potremmo definire molte altre. Supponiamo di confutare una concezione del sé relativa alla soggettività. Questo sé in quanto tale rivendicherà un’azione in quanto tale ovvero un’agire determinato del soggetto che si chiamerà scopo, ma se è determinato in quel soggetto di per sé relativo allora lo scopo è da ricercarsi solo in una vita che è cosciente ossia solo per le forme di vita che sono dotate di coscienza ovvero quelle volontarie (vd. Art. 1 codice civile*, “Articolo 1. La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita (462, 687, 715, 784). (3° comma abrogato)”. Vd. Art 42 codice penale*, “Art. 42.

Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva. Nessuno può essere punito per un’azione od omissione prevista (corsivo nostro) dalla legge come reato, se non l’ha commessa con coscienza e volontà. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge. La legge determina i casi nei quali l’evento è posto altrimenti a carico dell’agente, come conseguenza della sua azione od omissione. Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria sia essa dolosa o colposa”. Con la comparsa di soggettività del tutto svincolate dal normale concetto di creazione farebbe il suo ingresso un nuovo principio di azione del tutto nuovo ed eterogeneo e si instaurerebbe una differenza radicale, anche se graduale, non soltanto fra creature che sono accumunate da questo principio di coscienza e quelle che non lo sono, ma anche tra queste stesse creature sottoposte al principio universale della nascita e la porzione molto meno ampia (futura) di chi non vi sarà sottoposto. E’ dunque un principio estraneo a natura “l’essere predisposto in altro modo e non per quello scopo”. Ora potremmo notare che se non sei predisposto inevitabilmente sei inadeguato e potremmo anche supporre in base al grado di inadeguatezza può emergere nella natura “un’occasione”, emerge un’occasione dalla natura giunta a quello stadio per via dell’alternativa di coscienza proposta dall’uomo. Un’obiezione del genere è nella sua gradualità di transazioni irrilevante agli inizi dell’evoluzione con lo stesso livello di trascendenza che potrebbe avere una ameba o qualunque essere da cui potrebbe iniziare un nuovo concetto di “sensibilità”. Ma questa teoria di infusione azzardata sul piano ontologico potrebbe manifestare nel corso dell’evoluzione una soggettività che non costituisce si badi un salto evolutivo dello stadio precedente poiché questo è sottostante a una non contaminata attribuzione dello scopo che appartiene solo ad uno stadio nuovo. Quindi in tale caso l’agire sarebbe orientato verso uno scopo proprio, è orientato come la nostra generazione e proprio come lo sono state le altre, mentre questo principio verrebbe del tutto a mancare se la funzione organica inconscia proponesse un salto qualitativo completamente estraneo alla legge di natura. Non risulta essere compatibile l’idea per cui si aggiunge qualcosa di nuovo ad una generazione che precede senza modificarne realmente nessun aspetto biologico o neurologico, come manifestazione supplementare dello stadio raggiunto. Una semplice qualità non può fare questo senza che si apportino modifiche al profilo causale, cioè ci devono essere delle forme in cui si esprimono fattori diversi in questo stesso sistema. Poniamo un’altra soluzione, più semplice: se io creo un essente o meglio un potenziale tale questo essendo una novità emergente, se non vuole essere del tutto arbitrario e quindi irrazionale deve porsi in un rapporto temperato dalla continuità sostanziale e non formale , ma sappiamo per legge di natura tutto ciò che è di grado superiore modifica e qualifica ciò che è di grado inferiore, dunque questo essente sarà comunque soggetto a cambiamenti di natura che svilupperanno potenzialità preesistenti anche per il nuovo organismo che dunque non sarà totalmente nuovo configurandosi come qualcosa che è e al tempo stesso non è e questo equivale a un “non datur”. Una volta viste queste tre soluzioni possiamo capire meglio come e perché la giurisprudenza si muova in un certo modo nei confronti della suddetta argomentazione, facendosi spalleggiare da un’etica di rigetto che risulta logicamente sostenibile per via delle sue categorie esplicative che poi si appoggiano ad una morale che non possiamo definire moderna o cieca, ma che al contrario ha sempre caratterizzato e caratterizzerà lo spirito dell’umanità volto a soddisfare non un dato esteriore ma una prassi fisica che ha come scopo principale il non cadere nella tentazione di una metafisica riduzionista che si fa forte sull’evidenza artificiale. Una tentazione che va nell’opposta direzione dell’antropomorfismo. Ma supponiamo che l’etica abbia dato il suo benestare, è possibile brevettare? E’ possibile sottoporre a brevetto un essere umano? (Caso tra l’altro verificatosi in Cina, dove da poco tempo il Governo ha considerato questo genere di “ricerche” reato a tutti gli effetti punibile con dieci anni di reclusione più eventuali pene accessorie). Lasciando da parte (e tra l’altro già largamente esauriti le motivazioni filosofico-giuridiche che hanno portato la maggior parte dei Paesi a scartare ufficialmente queste ipotesi di brevetto) passiamo a una nuova soluzione (la quarta) più tecnica che si rifà alla legge italiana sui brevetti.

Può questo “essente” soddisfare il primo requisito ? L’essere umano non è un’attività inventiva o una novità intrinseca o novità originale né passo inventivo né tanto meno nuova soluzione tecnica a un problema lasciato irrisolto, potremmo fare appello alla nostra 3° soluzione, ovverosia qualcosa che si configura a metà tra essere e non essere non può configurarsi come nuovo essere né tanto meno come “essere in quanto tale” visto che non trova soluzione in natura per cui possiamo parlare di un “non datur”, se non è dato non può che non essere; sdrammatizzando potremmo dire che tra le varie cose per cui non “è”, non è nemmeno originale;

non può essere soddisfatto nemmeno il secondo requisito ovvero quello della industrialità e nelle nostre prime due soluzioni abbiamo fatto chiaramente appello a un concetto di coscienza e scopo; la liceità viene meno nel momento in cui (3° soluzione) si muovono i passi in modo decisamente opposto all’antropomorfismo;

la sufficienza di descrizione è qui una problematica secondaria.

Proviamo però ad esaurire la necessaria nozione di brevettabilità con un principio non di “nuovo essente” ma di rigenerazione o meglio riparazione di ciò che già è. E’ il caso ad esempio delle cellule staminali che in alcuni casi sono state determinanti nella risoluzione di malattie (è il caso francese di una coppia che decide di avere un altro figlio per poter “curare” la primogenita affetta da una grave malattia degenerativa; si è parlato di bambino nato “allo scopo”, uso indebito di maternità, “bimbo guaritore”, di che se ne possa dire entrambi i bambini oggi sono in salute).

Indagare sullo “scopo” della nascita quando questa rimane soggetta alla metafisica immanente non avrebbe senso perchè rappresenterebbe solo un’accusa etica difficilmente conciliabile in diritto. Potremmo dire un’accusa etica “di negazione sull’affermazione”, una coppia vuole un figlio per un dato scopo (salvare la primogenita tramite conservazione del cordone da cui è possibile reperire cellule in grado di poter guarire la bambina)--> negazione dell’affermazione, ovverosia pregiudizio etico. Ma un pregiudizio etico non è condizione necessaria né tanto meno sufficiente a sminuire l’affermazione, c’è lo scopo, c’è la coscienza, c’è l’arbitrio senza lasciare fuori la tradizionale idea di partogenesi, allora cosa? Cosa potrebbe essere così destabilizzante per lo scopo? La possibilità. La possibilità di una metafisica razionale a patto che la razionalità non venga esclusivamente determinata dalle percentuali di scienza positiva, accompagnata da una consapevole coscienza, è tollerabile nella misura in cui si sappia che lo scopo è possibile così come potrebbe non essere possibile.

La mera scienza non basta come pretesa per ergersi a diritto ma deve essere accompagnata da soggettività e quindi arbitrio nella visione però di una possibilità, ammettendo dunque che sussiste anche la possibilità contraria e che il realizzarsi della seconda non comporti poi il sopperire della coscienza conformatasi in un certo modo.

Il requisito che manca in questo contesto non è l’utilità o la novità (novità elemento che rende tale un brevetto e comunque l’utilità è una condizione imprescindibile per poter riconoscere come tale l’ “invenzione industriale”), ma la European Patent Office ha stabilito che le linee di Staminali non possano essere brevettate.

Il fatto è che non è possibile pensare al brevetto di cellule al di fuori di un ambito medico circoscritto; si deve tenere poi in considerazione che nel nostro sistema è possibile il brevetto di un test per scoprire il cancro ma non del gene associato al cancro; la domanda è spontanea: “E se in quel gene malato ci fosse “possibilità” di trovare la cura?”. Le soluzioni giuridiche rimangono controverse, fatto sta che non si è mai trovati una vera soluzione. Tralasciando il concetto di “possibilità” può accadere che il potenziale possibile venga sovrasviluppato perché la scienza esprime forze senza precedenti che una volta innescate non possono essere controllate (e nemmeno potrebbero a livello giuridico se vengono innescati certi cicli attivi dei sistemi di produzione) alimentati dall’economia che imprime loro un impulso incessante, si cadrebbe quindi nei vortici di fallimento indicati nelle quattro soluzioni precedenti (questo potrebbe spiegare perché le posizioni a torto siano maggiori di quelle a favore e lo stallo giurisdizionale creatosi) .

Detto ciò il pericolo potrebbe essere rappresentato (e in larga parte lo è già) dal carattere troppo permissivo che alcuni Paesi e in particolar modo la Cina hanno dimostrato di avere nei confronti di questo tipo di brevetti.

Note: art. 5 della direttiva 44/98/CE*, art. 1 codice civile*, art. 42 codice penale*

 

Per visualizzare l'intero contributo clicca qui.

Indice

1. Abstract

2. Breve excursus sulla normativa italiana del brevetto

3. Il binomio scienza-diritto

4. L’articolo 2585 e il Decreto Legislativo 30/2005

5. Quid est bios? Quid est iuris?...Che cosa si può brevettare?

6. China Patent&Trademark

7. Il principio di brevettabilità tra passato, presente e futuro

8. Un diritto nel diritto, la cristallizzazione della proprietà intellettuale tra i diritti fondamentali e nella Costituzione italiana

9. BLIBIOGRAFIA

10. SITOGRAFIA

 

1. Abstract

La modernità muta l’agire umano e le nuove generazioni propongono un dibattito sempre più fitto e interessante a mano a mano che scompaiono le certezze improntate sullo sviluppo di un asservimento solo tecnologico. Si è parlato “dell’euforia del sogno faustiano”. Muovendo da questa diagnosi sociale il diritto deve prendere le sue precauzioni, fino a che punto può spingersi l’idea di progresso? E come il diritto può conciliarsi con questo continuo divenire tecnologico? In un panorama così dinamico si è sempre sentita la necessità di sancire un diritto d’autore e non tutte le epoche così come non tutte le culture hanno dato la stessa risposta alle esigenze di tutela della proprietà intellettuale, Cina e Italia hanno non a caso legislazioni molto diverse in materia. Il diritto Internazionale è anche un diritto “storico” e come tale mette in evidenza le motivazioni che hanno portato nel corso del tempo a così tante quanto diverse soluzioni in materia di “COPYRIGHT” fra EPO (European Patent Office), di cui fa parte anche l’Italia, e CPO (Chinese Patent Office). In questa pubblicazione sono presenti traduzioni di articoli integrali tratti dal “Patent Law of the People’s Republic of China” (vd. “China Patent&Trademark”, pagg. 10-14), attualmente presenti solo in lingua cinese sul sito della SIPO, “State Intellectual Property Office”, (vd. Nota*) oppure in inglese sul sito europeo EPO (vd. Nota**).

2. Breve excursus sulla normativa italiana del brevetto:

Non tutto si può esigere da principio e l’idea che ci siamo fatti di diritti e doveri è alquanto fuorviante oltre a non essere soddisfatto dall’idea tradizionale: l’idea per cui il mio dovere è fondato sulla “contro-reciprocità di un obbligo” che si configura come l’inverso di diritto altrui non basta a giustificare certi fondamenti di diritto né tanto meno a promuoverli. Per quello che ci attende questo schema non funziona.

Il concetto di “auctore” ha viaggiato nel tempo e nelle varie forme attraverso cui poteva essere modellato ha raggiunto anche la forma di titolo. Un inventore ha diritto di essere considerato tale: il brevetto nasce come titolo giuridico per dare all’inventore un monopolio esclusivo di sfruttamento della propria invenzione limitato nel tempo e territorialmente. Una tutela in omaggio al “mondo delle idee”, ma ogni idea è tutelabile? E soprattutto, tutte le invenzioni sono realmente brevettabili? Ovviamente no. Si devono rispettare innanzitutto determinati requisiti: NOVITÀ, LICEITÀ, ORIGINALITÀ, INDUSTRIALITÀ, SUFFICIENZA DI DESCRIZIONE. L’invenzione si considera nuova se non è compresa nello stato della tecnica (art. 46 cod. pr. ind.): “2. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. 3. E’ pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto delle domande di brevetto nazionale o di domande di brevetto europeo o ancora internazionali designanti e aventi effetto per l’Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione” (1). La liceità è il requisito che non permette la brevettazione di tutto ciò che sia contrario all’ordine pubblico e al buon costume (art. 50 cod. pr. ind.): “1. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all’ordine pubblico o al buon costume. 2. L’attuazione di un’invenzione non può essere considerata contraria all’ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa” (2). L’attività inventiva è il requisito attinente all’originalità dell’invenzione (art. 48 cod. pr. ind.): “1. Un’invenzione è considerata come implicante un’attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui al comma 3, dell’articolo 46, questi documenti non sono presi in considerazione per l’apprezzamento dell’attività inventiva”(3). L’industrialità è, infine, definita nell’art. 49 cod. pr. ind., secondo cui “Un’invenzione è considerata atta ad avere un’applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola” (4). La mancanza di uno solo di questi requisiti comporta la nullità del brevetto, ma non ci sono solamente queste ipotesi. L’art. 76 cod. pr. ind. ne menziona altre tre: “1. Il brevetto è nullo:

a) se l’invenzione non è brevettabile ai sensi degli articoli 45, 46, 48, 49, e 50;

b) se, ai sensi dell’articolo 51, l’invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona esperta di attuarla;

c) se l’oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale;

d) se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo e l’avente diritto non si sia valso delle facoltà accordategli dall’articolo 118.

2. Se le cause di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto, la relativa sentenza di nullità parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso.

3. Il brevetto nullo può produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validità e che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la nullità. La domanda di conversione può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio. La sentenza che accerta i requisiti per la validità dei diverso brevetto dispone la conversione del brevetto nullo. Il titolare del brevetto convertito, entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di conversione, presenta domanda di correzione del testo del brevetto. L’Ufficio, verificata la corrispondenza del testo alla sentenza, lo rende accessibile al pubblico.

4. Qualora la conversione comporti il prolungamento della durata originaria del brevetto nullo, i licenziatari e coloro che in vista della prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per utilizzare l’oggetto del brevetto hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria e gratuita non esclusiva per il periodo di maggior durata. 5. Il brevetto europeo può essere dichiarato nullo per l’Italia ai sensi del presente articolo ed, altresì, quando la protezione conferita dal brevetto è stata estesa” (5). Dunque, sono cause di nullità anche l’insufficiente descrizione e l’estensione brevettuale oltre il contenuto originario della domanda, il che può accadere quando il richiedente si avvalga dell’art. 172 cod. pr. ind. e l’Ufficio ne conceda erroneamente il brevetto, (art 172 cod. pr. ind.).

3. Il binomio scienza-diritto:

Il diritto cerca di dare disciplina a un campo, come quello dell’invenzione, in costante ascesa, del resto viviamo ancora nel secolo in cui “Il Prometeo irresistibilmente scatenato, al quale la scienza conferisce forze dinamiche, senza precedenti e l’economia imprime un impulso incessante, esige un’etica che mediante auto-restrizioni impedisca alla sua potenza di diventare una sventura per l’uomo” (6), dunque il binomio scienza-diritto deve imbrigliare questo “Προμηθεύς δεσμώτης”, per dare la possibilità alla tecnica di andare avanti e migliorare se stessa, portando con sé benefici che abbiano anche carattere di socialità.

Antonio Guarino era solito dire “Ogni società muta nel tempo e così il ius che ne è la sovrastruttura”; un ius che cambia a seconda della società, un ius che rispecchia le esigenze di “questa o quella” società e dunque muove da pretesa. Ma chi può pretendere? Per pretendere bisogna essere: io sono, dunque esisto “ergo” pretendo. Ogni vita pretende e questa forma di pretesa se comune o necessaria può trovare un’applicazione “de facto”, costringendo lo schema-logico di diritto a recepire. La pretesa nasce nell’essere e in esso si sviluppa pur non essendo ancora ovvero pur non essendo esistente; e allora come divenire? Fermo restando che nel diritto il divenire è un contesto che si sviluppa nella misura in cui è possibile la trasformazione di una società non è possibile surrogare una soluzione alla mera pretesa, è il ragionamento ad essere garante della possibilità di quella pretesa di venire ad esistenza. L’imperativo bioetico ci fa capire che tutti gli esseri viventi hanno diritto al rispetto e devono essere trattati non come mezzi che giustificano lo scopo, vecchia massima di origine machiavellica, ma come fine in se stessi, ed è lo stesso Fritz Jahr che deve averne tenuto conto nella coniazione del termine (7).

Pretesa e fine sono concetti fondamentali nel binomio diritto-bioetica; il diritto come pretesa e gli esseri viventi come fine rendono qualunque forma di ragionamento tanto tortuoso quanto instabile, oltre che potenzialmente insoddisfacente. L’intenzione umana o l’intenzione in senso stretto non bastano a fare diritto, dunque non basta una mera pretesa e non basta un mero fine (in bioetica avremmo detto “non si può parlare di vita nel semplice vivere”). Abbiamo bisogno di qualcosa in più.

L’essenza dell’essere uomo in quanto tale porta all’ascesa verso il progresso e inevitabilmente ci conduce nel mondo delle possibilità dove tecnica e scienza si uniscono per dare voce a una progressione a cui la scienza fornisce forze senza precedenti e l’economia imprime un impulso incessante; questa progressione raggiunge il suo massimo culmine nell’invenzione e cioè un’ideazione tecnica esterna che contempla la modellazione della realtà materiale con il compito di determinare il soddisfacimento di bisogni umani. In forma stereotipata potremmo dire che è una soluzione di un problema tecnico non ancora risolto, ma risolvibile e si badi non è una soluzione “alternativa” ma una soluzione che determina una progressione, un “andare avanti” rispetto alle altre soluzioni prospettate in precedenza. Deve dirsi come innovazione tecnico-funzionale. Dunque, tutto si può pretendere in ragione della tecnica? Ci sembra che la risposta debba essere negativa. Del resto molti filosofi, pur non preoccupandosi del diritto, hanno avanzato le peggiori ipotesi nell’eventualità in cui non si riuscisse ad imbrigliare nelle maglie della ragione il “Promethéus desmótes”: “La sottomissione della natura finalizzata alla felicità umana ha lanciato col suo smisurato successo, che coinvolge ora anche la natura stessa dell’uomo, la più grande sfida che sia mai venuta all’essere umano dal suo stesso agire” (8).

4. L’art. 2585 e il Decreto Legislativo 30/2005:

L’art. 2585 dispone che “Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un’applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l’applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali. In quest’ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall’inventore” (9).

Secondo i commi 2, 3, 4 e 5 dell’art. 45 D.Lgs. 30/2005 non sono brevettabili: 2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:

a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;

b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;

c) le presentazioni di informazioni.

3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.

4. Non sono considerati come invenzioni ai sensi del comma 1 i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati.

5. Non possono costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse. Questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti (10).
La prima volta che si parlò di brevetti fu il 19 marzo 1474 a Venezia, « L’andarà parte che per auctorità de questo Conseio, cha da un che farà in questa Cità algun nuovo et ingegnoso artificio, non facto per avanti nel dominio nostro, reducto chel sarà a perfection, siche el se possi usar, et exercitar, sia tegnudo darlo in nota al officio di nostri provveditori de Comun. Siando prohibito a chadaun altro in alguna terra e luogo nostro, far algun altro artificio, ad immagine et similitudine di quello, senza consentimento et licentia del auctor, fino ad anni 9. » (11). E' nell'Inghilterra di Giacomo I che i brevetti cominciarono ad essere concessi per volontà regia, in un periodo compreso nei quattordici anni, attraverso “litterae patentes”, da qui la denominazione anglosassone di “Patent”.
L'European Patent Organisation, EPO o EPOrg è un'organizzazione pubblica internazionale creatasi con la Convenzione europea dei brevetti (in inglese Convention on the Grant of European Patents, abbreviato EPC) che ha lo scopo di rilasciare un unico brevetto valido per tutti i Paesi sottoscriventi.

5. Quid est bios? Quid est iuris?...Che cosa si può brevettare?

Quid est bios? Quid est iuris? Cosa riguardo al diritto e cosa riguardo la vita... un corpo, ad esempio, è brevettabile? Fin dove può spingersi la scienza?

L’Europa ha dato per prima la risposta: per i Verdi europei è “direttiva Frankestein”. Per il premio Nobel Dario Fo si potrebbe definire “una schiacciante vittoria delle multinazionali”, per molti parlamentari europei “la speranza”. La direttiva europea sui brevetti delle invenzioni biotecnologiche ha cercato di armonizzare le varie posizioni naturali, ma il tutto è stato trasposto in una chiave totalmente nuova che mai ci si sarebbe aspettati.

L’articolo più controverso della direttiva è quello relativo alla brevettabilità di materiale biologico di origine umana, ma nonostante questo l’Europa rimane fermamente legata al principio di rispetto “dell’essere in quanto tale” e lo dimostra il fatto che non sono brevettabili: varietà vegetali, razze animali o processi biologici (Direttiva 44/98/CE*). Si è aperto di seguito un vivace dibattito sulla possibilità di brevettare il “corpo umano”. Dal contesto in cui ci siamo mossi è ovvio che l’indirizzo europeo e più in generale quello del diritto si muove in una situazione di diniego, ma si potrebbe anche essere più precisi, precludendo qualunque spiraglio, dicendo che l’art. 5 della direttiva 44/98/CE* prevede espressamente che “il corpo umano, nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, nonché la mera scoperta di uno dei suoi elementi, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, non possono costituire invenzioni brevettabili ”. Se si guarda a Stati più permissivi viene quasi da chiedersi se sia possibile e in che misura una fuga di cervelli in tali Paesi come Giappone, Cina, America del sud per poter procedere a esperimenti altrimenti qui vietati. Improbabile ma non del tutto impossibile: si è parlato di “computerizzazione dell’uomo brevettabile” concetto alquanto pericoloso e fuorviante per la comunità europea; si è parlato di possibilità di duplicazione del corpo umano in quanto parte lesa o danneggiata suscettibile di sostituzione (in una visione alquanto “ultraterrena dell’essere”, l’essere può guarire se stesso e autorigenerarsi senza essere soggetto a un proprio ciclo vitale). Tutto questo porta a chiedersi fino a che punto ci si potrà spingere nella speranza che diritto e ragione abbiano la meglio.

Vediamo un possibile ragionamento tecnico che ha potuto influenzare ragione giuridiche ed etiche.

Possiamo quindi sostenere con sicurezza che l’ambito della pretesa è luogo di determinazione reale mediante scopi e fini che sono attuati oggettivamente dai medesimi individui che li accolgono poi soggettivamente. Ciò implica che l’efficace degli scopi non è legata al concetto razionale alla riflessione o dal libero arbitrio dell’uomo e sempre per ragionamento potremmo dire che è “absoluta”, cioè svincolata dall’uomo. Allora è possibile usare, nella misura in cui sia lecito, questo ragionamento a copertura di ogni richiesta dell’essente? Ovviamente no. L’efficacia è vincolata a quella che potremmo definire una qualche “occasione di coscienza”, ma se è così allora nel manifestarsi della piena volontà sussiste ed è operante una sorta di “scopo”. Ed è proprio su questo scopo che si fonda l’analisi ontologica del valore e quindi la decisione vincolante sul piano etico per cui il mondo e la modernità possono muovere pregiudizi contro proposte di scienza mediante “produzione” di diritto. Ma questa è solo una possibile soluzione, né potremmo definire molte altre. Supponiamo di confutare una concezione del sé relativa alla soggettività. Questo sé in quanto tale rivendicherà un’azione in quanto tale ovvero un’agire determinato del soggetto che si chiamerà scopo, ma se è determinato in quel soggetto di per sé relativo allora lo scopo è da ricercarsi solo in una vita che è cosciente ossia solo per le forme di vita che sono dotate di coscienza ovvero quelle volontarie (vd. Art. 1 codice civile*, “Articolo 1. La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita (462, 687, 715, 784). (3° comma abrogato)”. Vd. Art 42 codice penale*, “Art. 42.

Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva. Nessuno può essere punito per un’azione od omissione prevista (corsivo nostro) dalla legge come reato, se non l’ha commessa con coscienza e volontà. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge. La legge determina i casi nei quali l’evento è posto altrimenti a carico dell’agente, come conseguenza della sua azione od omissione. Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria sia essa dolosa o colposa”. Con la comparsa di soggettività del tutto svincolate dal normale concetto di creazione farebbe il suo ingresso un nuovo principio di azione del tutto nuovo ed eterogeneo e si instaurerebbe una differenza radicale, anche se graduale, non soltanto fra creature che sono accumunate da questo principio di coscienza e quelle che non lo sono, ma anche tra queste stesse creature sottoposte al principio universale della nascita e la porzione molto meno ampia (futura) di chi non vi sarà sottoposto. E’ dunque un principio estraneo a natura “l’essere predisposto in altro modo e non per quello scopo”. Ora potremmo notare che se non sei predisposto inevitabilmente sei inadeguato e potremmo anche supporre in base al grado di inadeguatezza può emergere nella natura “un’occasione”, emerge un’occasione dalla natura giunta a quello stadio per via dell’alternativa di coscienza proposta dall’uomo. Un’obiezione del genere è nella sua gradualità di transazioni irrilevante agli inizi dell’evoluzione con lo stesso livello di trascendenza che potrebbe avere una ameba o qualunque essere da cui potrebbe iniziare un nuovo concetto di “sensibilità”. Ma questa teoria di infusione azzardata sul piano ontologico potrebbe manifestare nel corso dell’evoluzione una soggettività che non costituisce si badi un salto evolutivo dello stadio precedente poiché questo è sottostante a una non contaminata attribuzione dello scopo che appartiene solo ad uno stadio nuovo. Quindi in tale caso l’agire sarebbe orientato verso uno scopo proprio, è orientato come la nostra generazione e proprio come lo sono state le altre, mentre questo principio verrebbe del tutto a mancare se la funzione organica inconscia proponesse un salto qualitativo completamente estraneo alla legge di natura. Non risulta essere compatibile l’idea per cui si aggiunge qualcosa di nuovo ad una generazione che precede senza modificarne realmente nessun aspetto biologico o neurologico, come manifestazione supplementare dello stadio raggiunto. Una semplice qualità non può fare questo senza che si apportino modifiche al profilo causale, cioè ci devono essere delle forme in cui si esprimono fattori diversi in questo stesso sistema. Poniamo un’altra soluzione, più semplice: se io creo un essente o meglio un potenziale tale questo essendo una novità emergente, se non vuole essere del tutto arbitrario e quindi irrazionale deve porsi in un rapporto temperato dalla continuità sostanziale e non formale , ma sappiamo per legge di natura tutto ciò che è di grado superiore modifica e qualifica ciò che è di grado inferiore, dunque questo essente sarà comunque soggetto a cambiamenti di natura che svilupperanno potenzialità preesistenti anche per il nuovo organismo che dunque non sarà totalmente nuovo configurandosi come qualcosa che è e al tempo stesso non è e questo equivale a un “non datur”. Una volta viste queste tre soluzioni possiamo capire meglio come e perché la giurisprudenza si muova in un certo modo nei confronti della suddetta argomentazione, facendosi spalleggiare da un’etica di rigetto che risulta logicamente sostenibile per via delle sue categorie esplicative che poi si appoggiano ad una morale che non possiamo definire moderna o cieca, ma che al contrario ha sempre caratterizzato e caratterizzerà lo spirito dell’umanità volto a soddisfare non un dato esteriore ma una prassi fisica che ha come scopo principale il non cadere nella tentazione di una metafisica riduzionista che si fa forte sull’evidenza artificiale. Una tentazione che va nell’opposta direzione dell’antropomorfismo. Ma supponiamo che l’etica abbia dato il suo benestare, è possibile brevettare? E’ possibile sottoporre a brevetto un essere umano? (Caso tra l’altro verificatosi in Cina, dove da poco tempo il Governo ha considerato questo genere di “ricerche” reato a tutti gli effetti punibile con dieci anni di reclusione più eventuali pene accessorie). Lasciando da parte (e tra l’altro già largamente esauriti le motivazioni filosofico-giuridiche che hanno portato la maggior parte dei Paesi a scartare ufficialmente queste ipotesi di brevetto) passiamo a una nuova soluzione (la quarta) più tecnica che si rifà alla legge italiana sui brevetti.

Può questo “essente” soddisfare il primo requisito ? L’essere umano non è un’attività inventiva o una novità intrinseca o novità originale né passo inventivo né tanto meno nuova soluzione tecnica a un problema lasciato irrisolto, potremmo fare appello alla nostra 3° soluzione, ovverosia qualcosa che si configura a metà tra essere e non essere non può configurarsi come nuovo essere né tanto meno come “essere in quanto tale” visto che non trova soluzione in natura per cui possiamo parlare di un “non datur”, se non è dato non può che non essere; sdrammatizzando potremmo dire che tra le varie cose per cui non “è”, non è nemmeno originale;

non può essere soddisfatto nemmeno il secondo requisito ovvero quello della industrialità e nelle nostre prime due soluzioni abbiamo fatto chiaramente appello a un concetto di coscienza e scopo; la liceità viene meno nel momento in cui (3° soluzione) si muovono i passi in modo decisamente opposto all’antropomorfismo;

la sufficienza di descrizione è qui una problematica secondaria.

Proviamo però ad esaurire la necessaria nozione di brevettabilità con un principio non di “nuovo essente” ma di rigenerazione o meglio riparazione di ciò che già è. E’ il caso ad esempio delle cellule staminali che in alcuni casi sono state determinanti nella risoluzione di malattie (è il caso francese di una coppia che decide di avere un altro figlio per poter “curare” la primogenita affetta da una grave malattia degenerativa; si è parlato di bambino nato “allo scopo”, uso indebito di maternità, “bimbo guaritore”, di che se ne possa dire entrambi i bambini oggi sono in salute).

Indagare sullo “scopo” della nascita quando questa rimane soggetta alla metafisica immanente non avrebbe senso perchè rappresenterebbe solo un’accusa etica difficilmente conciliabile in diritto. Potremmo dire un’accusa etica “di negazione sull’affermazione”, una coppia vuole un figlio per un dato scopo (salvare la primogenita tramite conservazione del cordone da cui è possibile reperire cellule in grado di poter guarire la bambina)--> negazione dell’affermazione, ovverosia pregiudizio etico. Ma un pregiudizio etico non è condizione necessaria né tanto meno sufficiente a sminuire l’affermazione, c’è lo scopo, c’è la coscienza, c’è l’arbitrio senza lasciare fuori la tradizionale idea di partogenesi, allora cosa? Cosa potrebbe essere così destabilizzante per lo scopo? La possibilità. La possibilità di una metafisica razionale a patto che la razionalità non venga esclusivamente determinata dalle percentuali di scienza positiva, accompagnata da una consapevole coscienza, è tollerabile nella misura in cui si sappia che lo scopo è possibile così come potrebbe non essere possibile.

La mera scienza non basta come pretesa per ergersi a diritto ma deve essere accompagnata da soggettività e quindi arbitrio nella visione però di una possibilità, ammettendo dunque che sussiste anche la possibilità contraria e che il realizzarsi della seconda non comporti poi il sopperire della coscienza conformatasi in un certo modo.

Il requisito che manca in questo contesto non è l’utilità o la novità (novità elemento che rende tale un brevetto e comunque l’utilità è una condizione imprescindibile per poter riconoscere come tale l’ “invenzione industriale”), ma la European Patent Office ha stabilito che le linee di Staminali non possano essere brevettate.

Il fatto è che non è possibile pensare al brevetto di cellule al di fuori di un ambito medico circoscritto; si deve tenere poi in considerazione che nel nostro sistema è possibile il brevetto di un test per scoprire il cancro ma non del gene associato al cancro; la domanda è spontanea: “E se in quel gene malato ci fosse “possibilità” di trovare la cura?”. Le soluzioni giuridiche rimangono controverse, fatto sta che non si è mai trovati una vera soluzione. Tralasciando il concetto di “possibilità” può accadere che il potenziale possibile venga sovrasviluppato perché la scienza esprime forze senza precedenti che una volta innescate non possono essere controllate (e nemmeno potrebbero a livello giuridico se vengono innescati certi cicli attivi dei sistemi di produzione) alimentati dall’economia che imprime loro un impulso incessante, si cadrebbe quindi nei vortici di fallimento indicati nelle quattro soluzioni precedenti (questo potrebbe spiegare perché le posizioni a torto siano maggiori di quelle a favore e lo stallo giurisdizionale creatosi) .

Detto ciò il pericolo potrebbe essere rappresentato (e in larga parte lo è già) dal carattere troppo permissivo che alcuni Paesi e in particolar modo la Cina hanno dimostrato di avere nei confronti di questo tipo di brevetti.

Note: art. 5 della direttiva 44/98/CE*, art. 1 codice civile*, art. 42 codice penale*

 

Per visualizzare l'intero contributo clicca qui.