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Fondo patrimoniale e fisco

Fondo patrimoniale e fisco
Fondo patrimoniale e fisco

La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con l’importante e recente sentenza n. 3600 depositata in cancelleria il 24/02/2016, ha stabilito i principi giuridici per la tutela del fondo patrimoniale nei confronti del Fisco.

Occorre tenere presente che l’opposizione all’esecuzione investe il diritto della parte istante di agire in executivis,mentre l’opposizione agli atti esecutivi consiste nella contestazione della regolarità formale dei singoli atti del procedimento esecutivo (cfr. Cass. n. 21683/2009).

Poiché l’opposizione è stata proposta deducendo la impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, quale unica ragione impeditiva della iscrizione ipotecaria, correttamente il giudice dell’esecuzione ha qualificato l’opposizione come “opposizione all’esecuzione” (cfr. Cass. sent. n. 11534/2014, n. 23891/2012) e la ha ritenuta ammissibile ai sensi dell’articolo57 lett. a) del Decreto del Presidente della Repubblica n.602/1973, senza che sia ravvisabile alcuna modifica del petitum, contrariamente a quanto sostenuto, in modo peraltro assertivo, dalla ricorrente che ha valorizzato con la sua censura l’utilizzo improprio del termine “atto di pignoramento” della parte privata, trascurando di considerare il contenuto dell’opposizione sul quale, correttamente, il giudice di primo grado ha fondato la riqualificazione dell’azione.

È opportuno ricordare il dettato dell’articolo 170 del codice civile che così recita:

“L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per i debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.

La norma si occupa della possibilità dell’esecuzione, su beni e sui frutti del fondo, e sotto tale profilo evoca chiaramente l’iniziativa di un terzo estraneo al fondo.

Essa non esclude in modo assoluto l’esecuzione, ma solo nel caso in cui la situazione per cui si procede sia insorta “per scopi estranei ai bisogni della famiglia” e conosciuta dal creditore come tale.

La Corte di Cassazione ha chiarito l’evocazione nella sostanza di tre distinte situazioni:

- quella dei “debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”;

- a contrario, quella dei “debiti che il creditore non conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”;

- nonché quella dei “debiti contratti per scopi non estranei ai bisogni della famiglia” e, quindi, assunti per soddisfare tali bisogni evidentemente dal soggetto che ha costituito il fondo conferendovi un bene e che normalmente dovrebbe rispondere, secondo la regola generale dell’articolo 2740 del codice civile, con il suo patrimonio e, quindi, anche con esso, evidenzia che in realtà il legislatore ha voluto dettare una regola che non riguarda tanto l’inizio dell’esecuzione, bensì la forza stessa del titolo che potrebbe astrattamente svolgere la funzione di titolo per l’esecuzione sul bene facente parte del fondo patrimoniale, perché, evidentemente, formatosi contro il coniuge o contro il terzo che costituì il fondo (Cass. n. 5385/2013).

Sulla scorta di tali considerazioni va quindi ribadito che, in tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell’obbligazione, contrattuale o extracontrattuale, ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale potrebbe ritenersi contratto per soddisfare tale finalità (cfr. Cass. n, 11230/2003, n. 12998/2006, n. 3738/2015).

Il giudice di primo grado, contrariamente a quanto assume la ricorrente, non ha deciso in assenza di prova ed anzi si è attenuto al principio (cfr. Cass. n.5385/2013) secondo il quale l’onere della prova dei presupposti di applicabilità dell’articolo 170 del codice civile grava sulla parte che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, e quindi, nel caso, sul debitore opponente, che deve provare che il debito per cui si procede venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e che il creditore ne era consapevole, ed ha precisato che la prova può consistere anche in “presunzioni semplici o nel ricorso a criteri logici e di comune esperienza”.

Il giudice di merito ha quindi sviluppato il suo ragionamento giuridico su più elementi, puntualmente indicati, e cioè la fonte dell’obbligazione, costituita dall’attività lavorativa del contribuente, e l’elevato importo del debito tributario, ed ha ritenuto provata la estraneità dei debiti ai bisogni familiari e la consapevolezza del creditore.

Sul punto, giova ricordare peraltro che la Corte di Cassazione ha già affermato che la prova di applicabilità dell’articolo 170 del codice civile, alla stregua dei principi generali, ben può essere fornita anche avvalendosi di presunzioni ai sensi dell’articolo 2729 del codice civile, gravando comunque sull’opponente l’onere di allegare e dimostrare i fatti noti, da cui desumere, in via presuntiva, i fatti oggetto di prova (cfr. Cass. n. 4011/2013).

La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con l’importante e recente sentenza n. 3600 depositata in cancelleria il 24/02/2016, ha stabilito i principi giuridici per la tutela del fondo patrimoniale nei confronti del Fisco.

Occorre tenere presente che l’opposizione all’esecuzione investe il diritto della parte istante di agire in executivis,mentre l’opposizione agli atti esecutivi consiste nella contestazione della regolarità formale dei singoli atti del procedimento esecutivo (cfr. Cass. n. 21683/2009).

Poiché l’opposizione è stata proposta deducendo la impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, quale unica ragione impeditiva della iscrizione ipotecaria, correttamente il giudice dell’esecuzione ha qualificato l’opposizione come “opposizione all’esecuzione” (cfr. Cass. sent. n. 11534/2014, n. 23891/2012) e la ha ritenuta ammissibile ai sensi dell’articolo57 lett. a) del Decreto del Presidente della Repubblica n.602/1973, senza che sia ravvisabile alcuna modifica del petitum, contrariamente a quanto sostenuto, in modo peraltro assertivo, dalla ricorrente che ha valorizzato con la sua censura l’utilizzo improprio del termine “atto di pignoramento” della parte privata, trascurando di considerare il contenuto dell’opposizione sul quale, correttamente, il giudice di primo grado ha fondato la riqualificazione dell’azione.

È opportuno ricordare il dettato dell’articolo 170 del codice civile che così recita:

“L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per i debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.

La norma si occupa della possibilità dell’esecuzione, su beni e sui frutti del fondo, e sotto tale profilo evoca chiaramente l’iniziativa di un terzo estraneo al fondo.

Essa non esclude in modo assoluto l’esecuzione, ma solo nel caso in cui la situazione per cui si procede sia insorta “per scopi estranei ai bisogni della famiglia” e conosciuta dal creditore come tale.

La Corte di Cassazione ha chiarito l’evocazione nella sostanza di tre distinte situazioni:

- quella dei “debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”;

- a contrario, quella dei “debiti che il creditore non conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”;

- nonché quella dei “debiti contratti per scopi non estranei ai bisogni della famiglia” e, quindi, assunti per soddisfare tali bisogni evidentemente dal soggetto che ha costituito il fondo conferendovi un bene e che normalmente dovrebbe rispondere, secondo la regola generale dell’articolo 2740 del codice civile, con il suo patrimonio e, quindi, anche con esso, evidenzia che in realtà il legislatore ha voluto dettare una regola che non riguarda tanto l’inizio dell’esecuzione, bensì la forza stessa del titolo che potrebbe astrattamente svolgere la funzione di titolo per l’esecuzione sul bene facente parte del fondo patrimoniale, perché, evidentemente, formatosi contro il coniuge o contro il terzo che costituì il fondo (Cass. n. 5385/2013).

Sulla scorta di tali considerazioni va quindi ribadito che, in tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell’obbligazione, contrattuale o extracontrattuale, ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale potrebbe ritenersi contratto per soddisfare tale finalità (cfr. Cass. n, 11230/2003, n. 12998/2006, n. 3738/2015).

Il giudice di primo grado, contrariamente a quanto assume la ricorrente, non ha deciso in assenza di prova ed anzi si è attenuto al principio (cfr. Cass. n.5385/2013) secondo il quale l’onere della prova dei presupposti di applicabilità dell’articolo 170 del codice civile grava sulla parte che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, e quindi, nel caso, sul debitore opponente, che deve provare che il debito per cui si procede venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e che il creditore ne era consapevole, ed ha precisato che la prova può consistere anche in “presunzioni semplici o nel ricorso a criteri logici e di comune esperienza”.

Il giudice di merito ha quindi sviluppato il suo ragionamento giuridico su più elementi, puntualmente indicati, e cioè la fonte dell’obbligazione, costituita dall’attività lavorativa del contribuente, e l’elevato importo del debito tributario, ed ha ritenuto provata la estraneità dei debiti ai bisogni familiari e la consapevolezza del creditore.

Sul punto, giova ricordare peraltro che la Corte di Cassazione ha già affermato che la prova di applicabilità dell’articolo 170 del codice civile, alla stregua dei principi generali, ben può essere fornita anche avvalendosi di presunzioni ai sensi dell’articolo 2729 del codice civile, gravando comunque sull’opponente l’onere di allegare e dimostrare i fatti noti, da cui desumere, in via presuntiva, i fatti oggetto di prova (cfr. Cass. n. 4011/2013).