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Inesistente la SCIA inoltrata in modalità analogica al SUAP

Inesistente la SCIA inoltrata in modalità analogica al SUAP
Inesistente la SCIA inoltrata in modalità analogica al SUAP

ABSTRACT

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Bari si è trovato ad affrontare la dibattuta questione circa le conseguenze derivanti dalla presentazione non telematica della SCIA, laddove prescritta in tale forma. Riassunta brevemente la normativa pertinente, il Giudice specifica, con le dovute precisazioni, il fondamento dell’obbligatorietà informatica di tale atto.

Sommario: 1. Il caso sottoposto al Tribunale Amministrativo Regionale di Bari; 2. Il principio elaborato dal Giudice Amministrativo.

1. Il caso sottoposto al Tribunale Amministrativo Regionale di Bari

Il Tribunale Amministrativo Regionaledi Bari, con sentenza del 02.07.2015, n. 1330, ha affrontato e risolto una questione dibattuta, a cagione del silenzio normativo sul punto, in ordine all’ammissibilità della trasmissione non telematica della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (cd SCIA) allo Sportello Unico Attività Produttive (cd SUAP).

Per inquadrare correttamente la vicenda, occorre tener presente che il Decreto del Presidente della Repubblica 07.09.2010, n. 160, recante il Regolamento di riordino dello SUAP, ha imposto che istanze, dichiarazioni e comunicazioni, inerenti l’esercizio di attività produttive e prestazioni di servizi, nonché azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione, riconversione, ampliamento o trasferimento, siano trasmesse al SUAP – quale unico soggetto di riferimento – esclusivamente in modalità telematica (art. 2, comma 2).

La misura persegue un obiettivo di semplificazione, sia per favorire l’informatizzazione dei procedimenti amministrativi, sia per consentire ai richiedenti di interloquire con un'unica Amministrazione: infatti, spetta al SUAP inoltrare telematicamente la documentazione alle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento (art. 2, comma 3).

L’accentramento è tale che le altre Amministrazioni coinvolte non possono comunicare alcunché all’istante, essendo compito del SUAP acquisire dalle stesse eventuali comunicazioni che provvederà a rigirare al richiedente medesimo (art. 4, comma 2).

Il fatto sottoposto alla cognizione del Tribunale Amministrativo RegionalePuglia si inserisce in tale sistema, posto che ha ad oggetto la proposizione di una SCIA in materia di telecomunicazioni per l’implementazione di una stazione radio base: per espressa previsione dell’articolo 5, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 07.09.2010, n. 160, qualora le attività sopra citate sono soggette a SCIA, essa va presentata al SUAP competente, in modalità informatica.

Nel caso si specie, invece, le società richiedenti hanno presentato la Segnalazione in forma cartacea.

In una prima fase, il Comune dispone l’archiviazione dell’istanza, asserendo che la stessa non è stata prodotta sull’apposita modulistica e che è stata inviata al Comune, ma non esattamente al SUAP: detto provvedimento negativo viene annullato dal medesimo Tribunale Amministrativo Regionale, sul presupposto del dovere officioso di trasmissione degli atti all’articolazione amministrativa competente, in ossequio ai principi di economicità, efficienza e leale cooperazione.

Ritenendo formato il silenzio assenso, ai sensi del’articolo 87bis del Codice delle comunicazioni elettroniche (Decreto Legislativo 01.08.2003, n. 159), le società istanti hanno comunicato al Comune l’avvio dei lavori, seguendo, tuttavia, da parte di quest’ultimo, un provvedimento di sospensione della SCIA ed inibizione dei lavori per esigenze istruttorie.

Il SUAP, poi, rileva l’improcedibilità dell’istanza e ne dispone l’archiviazione, con conseguente impugnativa da parte delle società dei vari provvedimenti adottati.

2. Il principio elaborato dal Giudice Amministrativo

Il Collegio, esaminati gli atti, ritiene infondate le censure mosse dalle ricorrenti e ne rigetta il ricorso, esprimendo un importante principio.

Si è già anticipato, infatti, che il Decreto del Presidente della Repubblica 07.09.2010, n. 160, come anche le altre norme pertinenti in tema di procedimenti amministrativi, compresa la stessa Legge 241 del 1990, non statuiscono espressamente la nullità, annullabilità, inammissibilità  o inesistenza di una dichiarazione o domanda presentata in forma cartacea, nonostante ne sia prevista l’obbligatorietà telematica.

Il Tribunale Amministrativo Regionale, innanzitutto, smentisce le ricorrenti in merito alla pretesa elusione della precedente pronuncia contro lo stesso Comune citata supra, sull’obbligo di collaborazione e trasmissione delle istanze alla giusta articolazione amministrativa: precisa il Giudice che quel principio resta valido, purché sussista un’istanza validamente presentata.

Invece, ricostruita la base normativa dell’obbligo di trasmissione telematica di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 07.09.2010, n. 160, il Tribunale Amministrativo precisa come lo stesso articolo 19 della Legge 241 del 1990 tiene conto delle prescrizioni del DPR. Invero, tale disposizione consente la trasmissione della SCIA mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo della modalità telematica (come nel caso di specie).

Ne deriva che «una Scia presentata al SUAP in modalità cartacea non può, per il solo fatto di essere stata lì depositata, ritenersi una segnalazione valida, mancando il presupposto per la sua stessa configurazione e ammissibilità, ovvero la modalità telematica».

Il Giudice va anche oltre, segnalando che non può neanche ritenersi formato il silenzio assenso, in quanto il termine per la configurazione dello stesso non può calcolarsi dalla sentenza di annullamento della prima archiviazione, bensì solo dal momento di ricezione di una SCIA valida, ossia quello di rilascio della ricevuta telematica prevista dall’articolo 5, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 07.09.2010, n. 160.

Ancora, il Tribunale Amministrativo Regionaleevidenzia come non possa farsi ricorso neanche al soccorso istruttorio, per lo stesso motivo, la mancanza di una SCIA validamente presentata, che è da ritenersi, pertanto inesistente. Peraltro, l’effetto di un invito a regolarizzarla sarebbe vano, perché regolarizzare significherebbe presentare la SCIA telematica, cioè di fatto presentarla ex novo.

La pronuncia risolve un problema che genera grande incertezza nei rapporti con gli Sportelli Unici delle Attività Produttive, sicché si rende auspicabile un adeguamento di Amministrazioni e privati a quanto in essa statuito e un allineamento degli altri Tribunale Amministrativo Regionale - eventualmente - ai medesimi principi.

ABSTRACT

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Bari si è trovato ad affrontare la dibattuta questione circa le conseguenze derivanti dalla presentazione non telematica della SCIA, laddove prescritta in tale forma. Riassunta brevemente la normativa pertinente, il Giudice specifica, con le dovute precisazioni, il fondamento dell’obbligatorietà informatica di tale atto.

Sommario: 1. Il caso sottoposto al Tribunale Amministrativo Regionale di Bari; 2. Il principio elaborato dal Giudice Amministrativo.

1. Il caso sottoposto al Tribunale Amministrativo Regionale di Bari

Il Tribunale Amministrativo Regionaledi Bari, con sentenza del 02.07.2015, n. 1330, ha affrontato e risolto una questione dibattuta, a cagione del silenzio normativo sul punto, in ordine all’ammissibilità della trasmissione non telematica della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (cd SCIA) allo Sportello Unico Attività Produttive (cd SUAP).

Per inquadrare correttamente la vicenda, occorre tener presente che il Decreto del Presidente della Repubblica 07.09.2010, n. 160, recante il Regolamento di riordino dello SUAP, ha imposto che istanze, dichiarazioni e comunicazioni, inerenti l’esercizio di attività produttive e prestazioni di servizi, nonché azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione, riconversione, ampliamento o trasferimento, siano trasmesse al SUAP – quale unico soggetto di riferimento – esclusivamente in modalità telematica (art. 2, comma 2).

La misura persegue un obiettivo di semplificazione, sia per favorire l’informatizzazione dei procedimenti amministrativi, sia per consentire ai richiedenti di interloquire con un'unica Amministrazione: infatti, spetta al SUAP inoltrare telematicamente la documentazione alle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento (art. 2, comma 3).

L’accentramento è tale che le altre Amministrazioni coinvolte non possono comunicare alcunché all’istante, essendo compito del SUAP acquisire dalle stesse eventuali comunicazioni che provvederà a rigirare al richiedente medesimo (art. 4, comma 2).

Il fatto sottoposto alla cognizione del Tribunale Amministrativo RegionalePuglia si inserisce in tale sistema, posto che ha ad oggetto la proposizione di una SCIA in materia di telecomunicazioni per l’implementazione di una stazione radio base: per espressa previsione dell’articolo 5, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 07.09.2010, n. 160, qualora le attività sopra citate sono soggette a SCIA, essa va presentata al SUAP competente, in modalità informatica.

Nel caso si specie, invece, le società richiedenti hanno presentato la Segnalazione in forma cartacea.

In una prima fase, il Comune dispone l’archiviazione dell’istanza, asserendo che la stessa non è stata prodotta sull’apposita modulistica e che è stata inviata al Comune, ma non esattamente al SUAP: detto provvedimento negativo viene annullato dal medesimo Tribunale Amministrativo Regionale, sul presupposto del dovere officioso di trasmissione degli atti all’articolazione amministrativa competente, in ossequio ai principi di economicità, efficienza e leale cooperazione.

Ritenendo formato il silenzio assenso, ai sensi del’articolo 87bis del Codice delle comunicazioni elettroniche (Decreto Legislativo 01.08.2003, n. 159), le società istanti hanno comunicato al Comune l’avvio dei lavori, seguendo, tuttavia, da parte di quest’ultimo, un provvedimento di sospensione della SCIA ed inibizione dei lavori per esigenze istruttorie.

Il SUAP, poi, rileva l’improcedibilità dell’istanza e ne dispone l’archiviazione, con conseguente impugnativa da parte delle società dei vari provvedimenti adottati.

2. Il principio elaborato dal Giudice Amministrativo

Il Collegio, esaminati gli atti, ritiene infondate le censure mosse dalle ricorrenti e ne rigetta il ricorso, esprimendo un importante principio.

Si è già anticipato, infatti, che il Decreto del Presidente della Repubblica 07.09.2010, n. 160, come anche le altre norme pertinenti in tema di procedimenti amministrativi, compresa la stessa Legge 241 del 1990, non statuiscono espressamente la nullità, annullabilità, inammissibilità  o inesistenza di una dichiarazione o domanda presentata in forma cartacea, nonostante ne sia prevista l’obbligatorietà telematica.

Il Tribunale Amministrativo Regionale, innanzitutto, smentisce le ricorrenti in merito alla pretesa elusione della precedente pronuncia contro lo stesso Comune citata supra, sull’obbligo di collaborazione e trasmissione delle istanze alla giusta articolazione amministrativa: precisa il Giudice che quel principio resta valido, purché sussista un’istanza validamente presentata.

Invece, ricostruita la base normativa dell’obbligo di trasmissione telematica di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 07.09.2010, n. 160, il Tribunale Amministrativo precisa come lo stesso articolo 19 della Legge 241 del 1990 tiene conto delle prescrizioni del DPR. Invero, tale disposizione consente la trasmissione della SCIA mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo della modalità telematica (come nel caso di specie).

Ne deriva che «una Scia presentata al SUAP in modalità cartacea non può, per il solo fatto di essere stata lì depositata, ritenersi una segnalazione valida, mancando il presupposto per la sua stessa configurazione e ammissibilità, ovvero la modalità telematica».

Il Giudice va anche oltre, segnalando che non può neanche ritenersi formato il silenzio assenso, in quanto il termine per la configurazione dello stesso non può calcolarsi dalla sentenza di annullamento della prima archiviazione, bensì solo dal momento di ricezione di una SCIA valida, ossia quello di rilascio della ricevuta telematica prevista dall’articolo 5, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 07.09.2010, n. 160.

Ancora, il Tribunale Amministrativo Regionaleevidenzia come non possa farsi ricorso neanche al soccorso istruttorio, per lo stesso motivo, la mancanza di una SCIA validamente presentata, che è da ritenersi, pertanto inesistente. Peraltro, l’effetto di un invito a regolarizzarla sarebbe vano, perché regolarizzare significherebbe presentare la SCIA telematica, cioè di fatto presentarla ex novo.

La pronuncia risolve un problema che genera grande incertezza nei rapporti con gli Sportelli Unici delle Attività Produttive, sicché si rende auspicabile un adeguamento di Amministrazioni e privati a quanto in essa statuito e un allineamento degli altri Tribunale Amministrativo Regionale - eventualmente - ai medesimi principi.