x

x

Spese processuali: principio della soccombenza effettiva

Commento a Sentenza della Corte di Appello di Milano, n. 3298/15 del 28 luglio 2015
Spese processuali: principio della soccombenza effettiva
Spese processuali: principio della soccombenza effettiva

La sentenza in commento affronta la problematica - di sovente punctum dolens di numerose pronunce della giurisprudenza di merito - del riparto delle spese di lite tra le parti in causa.

Con la suddetta pronuncia, la Corte di Appello di Milano, Sezione terza civile, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 13646/2012 R. G. Sent., ha accolto il gravame proposto dall’appellante, il quale, in sede di impugnazione, lamentava l’errata applicazione delle norme di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. da parte del Giudice di prime cure.

Questa - in breve -  la vicenda sottesa alla pronuncia in analisi.

Il giudizio di appello veniva introdotto avverso la suddetta sentenza del Tribunale di Milano, la quale, decidendo in merito all’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi proposta dall’appellata Zurich Investments Life, avente a oggetto un precetto della somma di € 32.236,31, pur respingendo tutti i motivi di opposizione agli atti esecutivi nonché tutte le plurime eccezioni e contestazioni all’esecuzione, dedotte in relazione al titolo esecutivo azionato, si limitava a dichiarare la  cessazione della materia del contendere per una parte delle somme richieste a titolo di competenze di precetto, dell’esiguo ammontare pari a € 232,00, rinunciate dall’opposto (poi appellante) e, inopinatamente, compensava integralmente le spese di lite tra le parti.

Nello specifico, la decisione gravata stabiliva che l’ultimo dei motivi di opposizione all’esecuzione, attinente la “(…) erroneità delle voci richieste a titolo di diritti di precetto…, risulta essersi svuotata di rilievo a seguito della ricordata rinuncia da parte dell’opposto ad alcune delle voci richieste nel precetto per un importo complessivo di euro 232,00.

Pur aggiungendo il Tribunale che: “Va per altro rilevato che alla luce del più recente e condivisibile orientamento della Suprema Corte sono da considerarsi ripetibili le voci consultazioni con il cliente e corrispondenza informativa (cfr. Cass. 13482/2011 alla cui lettura si rimanda)” e che, quindi, “Anche sotto tale profilo l’opposizione avrebbe pertanto dovuto essere respinta, restando la stessa accoglibile con riferimento all’erronea richiesta di euro 39,00 in luogo di 19,00 per disamina, per le voci per posizione e archivio non dovute nonché per la duplicazione dei diritti per richiesta esecutorietà e richiesta formula esecutiva (posto che per il legale consistono in un’unica attività, e, semmai rappresentano due attività separate per il giudice e per il cancelliere)”.

La pronuncia di prime cure rigetta la opposizione a precetto su quasi tutta la linea, tranne che per un importo veramente esiguo rispetto al petitum, tuttavia dispone di compensare le spese di lite, senza indicare le ragioni poste a fondamento della suddetta statuizione.

In buona sostanza, il Giudice di prime cure ritiene che la rinuncia della parte opposta ad una parte - invero esigua - delle somme precettate comportasse la soccombenza reciproca delle parti in causa, idonea a giustificare, ai sensi della norma di cui all’articolo 92 del codice di procedura civile, la compensazione totale delle spese di lite.

Di diverso avviso si è mostrata l’adita Corte di Appello, la quale, facendo buon governo delle regole del codice di rito in materia di riparto delle spese di lite, ha ritenuto che a fronte della riscontrata totale soccombenza dell’opponente, la rinuncia da parte dell’opposto ad un’esigua parte delle somme precettate non fa venire meno la soccombenza prevalente dell’opponente.

Ricaduta applicativa della suddetta situazione non è costituita dalla totale compensazione delle spese di lite ma - come equilibratamente statuito dalla Corte di Appello di Milano - la compensazione delle spese di lite di primo grado solo nella misura di un quarto, dovendosi porre i restanti tre quarti a carico della parte prevalentemente soccombente.

Tale pronuncia, del resto, si pone in linea con quanto osservato dalla prevalente dottrina e giurisprudenza di legittimità intervenuta sul punto.

Si è, infatti, osservato, in più occasioni, che nelle ipotesi, invero frequenti nella prassi giudiziaria, in cui la domanda della parte venga accolta in una misura inferiore a quanto richiesto si ha come unica e doverosa conseguenza l’obbligo per il Giudice di liquidare le spese non già in base al petitum originariamente richiesto dalla parte bensì con riferimento a quanto concretamente liquidato.

Tale assunto costituisce corollario applicativo del principio della soccombenza cristallizzato nel nostro codice di rito negli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.

Sebbene le norme sopra richiamate non forniscano un’espressa definizione di soccombenza, si è pacificamente rilevato che essa discenda dall’esito finale del processo, valutato nella sua interezza e nella sua oggettività.

La stessa Corte di Cassazione, intervenuta sul punto, non ha mancato di rilevare che “Il ridimensionamento delle pretese dell’attore od anche una parziale adesione della controparte, dopo una iniziale contestazione delle pretese stesse, non comporta deroga al principio dell’articolo 91 codice di procedura civile, non potendo la riduzione sia pure sensibile della somma richiesta con la domanda giudiziale integrare per l’attore il presupposto della soccombenza; tuttavia, nel regime anteriore alla riforma del 2009, delle circostanze suddette invece il giudice del merito poteva tenere conto per l’eventuale compensazione totale o parziale delle spese stesse” (Cassazione civile, sez. VI-2, ordinanza 24.10.2014 n° 22675).

Il principio di diritto contenuto nella suddetta pronuncia - citata negli scritti difensivi dell’appellante - è stata seguito dalla Corte di Milano, la quale lo ha applicato al caso concreto, sul rilievo che la rinuncia ad una parte di somma precettata da parte dell’opposto non potesse determinare una deroga al principio generale della soccombenza.

Tanto meno in assenza della sussistenza di “altre gravi ed eccezionali ragioni” non esplicitate dal Giudice di prime cure nella gravata sentenza e, invero, del tutto insussistenti nella vicenda in esame.

Evidente, quindi, il pregio giuridico della pronuncia in commento, la quale, nel dirimere una controversia inerente uno degli aspetti più dibattuti anche innanzi al giudice di legittimità, quale è quella del riparto delle spese di lite, troppo spesso considerata dalla giurisprudenza di merito una sorte di appendice della sentenza, ha dimostrato di fare buon governo delle regole in tema di spese di lite mediante una corretta applicazione del generale principio della soccombenza.

La sentenza in commento affronta la problematica - di sovente punctum dolens di numerose pronunce della giurisprudenza di merito - del riparto delle spese di lite tra le parti in causa.

Con la suddetta pronuncia, la Corte di Appello di Milano, Sezione terza civile, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 13646/2012 R. G. Sent., ha accolto il gravame proposto dall’appellante, il quale, in sede di impugnazione, lamentava l’errata applicazione delle norme di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. da parte del Giudice di prime cure.

Questa - in breve -  la vicenda sottesa alla pronuncia in analisi.

Il giudizio di appello veniva introdotto avverso la suddetta sentenza del Tribunale di Milano, la quale, decidendo in merito all’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi proposta dall’appellata Zurich Investments Life, avente a oggetto un precetto della somma di € 32.236,31, pur respingendo tutti i motivi di opposizione agli atti esecutivi nonché tutte le plurime eccezioni e contestazioni all’esecuzione, dedotte in relazione al titolo esecutivo azionato, si limitava a dichiarare la  cessazione della materia del contendere per una parte delle somme richieste a titolo di competenze di precetto, dell’esiguo ammontare pari a € 232,00, rinunciate dall’opposto (poi appellante) e, inopinatamente, compensava integralmente le spese di lite tra le parti.

Nello specifico, la decisione gravata stabiliva che l’ultimo dei motivi di opposizione all’esecuzione, attinente la “(…) erroneità delle voci richieste a titolo di diritti di precetto…, risulta essersi svuotata di rilievo a seguito della ricordata rinuncia da parte dell’opposto ad alcune delle voci richieste nel precetto per un importo complessivo di euro 232,00.

Pur aggiungendo il Tribunale che: “Va per altro rilevato che alla luce del più recente e condivisibile orientamento della Suprema Corte sono da considerarsi ripetibili le voci consultazioni con il cliente e corrispondenza informativa (cfr. Cass. 13482/2011 alla cui lettura si rimanda)” e che, quindi, “Anche sotto tale profilo l’opposizione avrebbe pertanto dovuto essere respinta, restando la stessa accoglibile con riferimento all’erronea richiesta di euro 39,00 in luogo di 19,00 per disamina, per le voci per posizione e archivio non dovute nonché per la duplicazione dei diritti per richiesta esecutorietà e richiesta formula esecutiva (posto che per il legale consistono in un’unica attività, e, semmai rappresentano due attività separate per il giudice e per il cancelliere)”.

La pronuncia di prime cure rigetta la opposizione a precetto su quasi tutta la linea, tranne che per un importo veramente esiguo rispetto al petitum, tuttavia dispone di compensare le spese di lite, senza indicare le ragioni poste a fondamento della suddetta statuizione.

In buona sostanza, il Giudice di prime cure ritiene che la rinuncia della parte opposta ad una parte - invero esigua - delle somme precettate comportasse la soccombenza reciproca delle parti in causa, idonea a giustificare, ai sensi della norma di cui all’articolo 92 del codice di procedura civile, la compensazione totale delle spese di lite.

Di diverso avviso si è mostrata l’adita Corte di Appello, la quale, facendo buon governo delle regole del codice di rito in materia di riparto delle spese di lite, ha ritenuto che a fronte della riscontrata totale soccombenza dell’opponente, la rinuncia da parte dell’opposto ad un’esigua parte delle somme precettate non fa venire meno la soccombenza prevalente dell’opponente.

Ricaduta applicativa della suddetta situazione non è costituita dalla totale compensazione delle spese di lite ma - come equilibratamente statuito dalla Corte di Appello di Milano - la compensazione delle spese di lite di primo grado solo nella misura di un quarto, dovendosi porre i restanti tre quarti a carico della parte prevalentemente soccombente.

Tale pronuncia, del resto, si pone in linea con quanto osservato dalla prevalente dottrina e giurisprudenza di legittimità intervenuta sul punto.

Si è, infatti, osservato, in più occasioni, che nelle ipotesi, invero frequenti nella prassi giudiziaria, in cui la domanda della parte venga accolta in una misura inferiore a quanto richiesto si ha come unica e doverosa conseguenza l’obbligo per il Giudice di liquidare le spese non già in base al petitum originariamente richiesto dalla parte bensì con riferimento a quanto concretamente liquidato.

Tale assunto costituisce corollario applicativo del principio della soccombenza cristallizzato nel nostro codice di rito negli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.

Sebbene le norme sopra richiamate non forniscano un’espressa definizione di soccombenza, si è pacificamente rilevato che essa discenda dall’esito finale del processo, valutato nella sua interezza e nella sua oggettività.

La stessa Corte di Cassazione, intervenuta sul punto, non ha mancato di rilevare che “Il ridimensionamento delle pretese dell’attore od anche una parziale adesione della controparte, dopo una iniziale contestazione delle pretese stesse, non comporta deroga al principio dell’articolo 91 codice di procedura civile, non potendo la riduzione sia pure sensibile della somma richiesta con la domanda giudiziale integrare per l’attore il presupposto della soccombenza; tuttavia, nel regime anteriore alla riforma del 2009, delle circostanze suddette invece il giudice del merito poteva tenere conto per l’eventuale compensazione totale o parziale delle spese stesse” (Cassazione civile, sez. VI-2, ordinanza 24.10.2014 n° 22675).

Il principio di diritto contenuto nella suddetta pronuncia - citata negli scritti difensivi dell’appellante - è stata seguito dalla Corte di Milano, la quale lo ha applicato al caso concreto, sul rilievo che la rinuncia ad una parte di somma precettata da parte dell’opposto non potesse determinare una deroga al principio generale della soccombenza.

Tanto meno in assenza della sussistenza di “altre gravi ed eccezionali ragioni” non esplicitate dal Giudice di prime cure nella gravata sentenza e, invero, del tutto insussistenti nella vicenda in esame.

Evidente, quindi, il pregio giuridico della pronuncia in commento, la quale, nel dirimere una controversia inerente uno degli aspetti più dibattuti anche innanzi al giudice di legittimità, quale è quella del riparto delle spese di lite, troppo spesso considerata dalla giurisprudenza di merito una sorte di appendice della sentenza, ha dimostrato di fare buon governo delle regole in tema di spese di lite mediante una corretta applicazione del generale principio della soccombenza.