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Unioni civili: la nuova legge nel dettaglio

Unioni civili: la nuova legge nel dettaglio
Unioni civili: la nuova legge nel dettaglio

Le unioni civili e i contratti di convivenza sono divenute legge. Obiettivo di questo articolo, sarà analizzare la disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso sesso contenuta all’interno della Legge n. 76 del 20.05.2016. Verranno approfondite la definizione di unione civile, le modalità di costituzione e scioglimento della stessa, il regime patrimoniale e i diritti e doveri in capo ai contraenti.

Dopo un lungo e travagliato iter parlamentare, la legge sulle unioni civili nata dal disegno di legge denominato “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, altresì conosciuto come “ddl Cirinnà”, è stata approvata l’11 maggio 2016 con 372 sì, 51 no e 99 astenuti.

Anche l’Italia, rientrerà dunque tra quei paesi europei che riconosce legalmente le coppie omosessuali e il regime di convivenza al di fuori del matrimonio.

Vediamo, per quel che concerne le unioni civili quali sono i principali aspetti della nuova legge, composta da un solo articolo con ben 67 commi.

1. La definizione di “unione civile”

Al comma 1 viene qualificata come unione civile la “specifica formazione sociale, ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione” formata da persone dello stesso sesso. Pertanto, come precisato nel comma 2, i soggetti che la compongono sono “due persone maggiorenni dello stesso sesso” le quali abbiano esternato la volontà di contrarre l’union dinnanzi “l’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni”.

Il richiamo alla Costituzione è molto significativo. Il testo normativo, infatti, cita esplicitamente l’articolo 2, avente ad oggetto la tutela dei diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali e l’art. 3, che cristallizza l’uguaglianza dei cittadini senza distinzioni di sesso, razza, lingua e religione.

Una volta costituita l’unione civile, sarà compito dell’ufficiale di stato civile, ai sensi del 3° comma della legge, provvedere alla registrazione degli atti di unione civile nell’archivio dello stato civile.

2. Le esclusioni e cause impeditive

Vengono esclusi dalla possibilità di contrarre unione civile, ai sensi del 4° comma della presente legge:

a) chi sia già sposato o abbia già contratto unione civile;

b) i minorenni;

c) gli interdetti per infermità mentale;

d) i contraenti che abbiano un legame di parentela rientrante nelle ipotesi dell’art. 87 del Codice Civile, inclusi lo zio con il nipote e la zia con la nipote.

e) chi sia condannato in via definitiva per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.

La legge dispone al comma 6° che ciascuna delle parti dell’unione civile, gli ascendenti prossimi, il pubblico ministero e tutti coloro che abbiano interesse legittimo ed attuale possano impugnare l’unione contratta in presenza delle predette cause impeditive o in violazione dell’art. 68 del Codice Civile. Può altresì essere impugnata dalla parte il cui consenso sia stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità determinato da cause esterne alla parte stessa, nonché dal contraente che abbia prestato il proprio consenso per effetto di un errore sull’identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell’altra parte. Il legislatore, probabilmente per evitare il moltiplicarsi di impugnazioni pretestuose, ha avuto premura di chiarire che l’errore sulle qualità personali risulta essenziale quando, così come previsto per il matrimonio, tenute presenti le condizioni dell’altra parte, si accerti che la stessa non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purchè l’errore riguardi:

a) l’esistenza di una malattia fisica o psichica, tale da impedire lo svolgimento della vita comune;

b) le circostanze di cui all’articolo 122, comma terzo, numeri 2), 3) e 4), del Codice Civile, ovverosia, rispettivamente l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio; la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale e la circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni.

L’azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che è cessata la violenza o le cause che hanno determinato il timore o sia stato scoperto l’errore.

3. I diritti e i doveri derivanti dall’unione

All’interno dell’atto di unione civile che certifica l’effettiva costituzione dell’unione ai sensi del comma 9 della legge sulle unioni civili, sono contenuti i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni. Inoltre, i contraenti hanno la facoltà di assumere, mediante dichiarazione all’ufficiale di stato civile e per tutta la durata dell’unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi, oppure anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso.

È nel comma 11, tuttavia, che troviamo una esaustiva elencazione dei diritti e doveri discendenti dall’unione civile. In primis, il legislatore chiarisce, in linea con il principio di parità più volte richiamato, che le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. In particolar modo, dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, inoltre, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Infine, le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la propria residenza comune. Non rientra nel novero dei doveri tra i contraenti dell’unione civile, l’obbligo di fedeltà, previsto invece per le coppie sposate

4. Il regime patrimoniale e le successioni all’interno dell’unione civile

Al comma 13 il legislatore disciplina il regime patrimoniale tra i contraenti dell’unione, chiarendo che, in mancanza di specifica convenzione, sarà costituito dalla comunione dei beni. Per quel che concerne le convenzioni patrimoniali, la norma rinvia alle disposizioni valide per il matrimonio contenute nel Codice Civile.

Anche per le successioni, l’eredità e la reversibilità il legislatore richiama le disposizioni del Codice Civile, equiparando la figura del contraente con il coniuge superstite. Inoltre, nel comma 17, si stabilisce che in caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate all’art. 2118 e 2120 del Codice Civile, dovranno essere corrisposte anche alla parte dell’unione civile.

5. Scioglimento dell’unione

L’unione civile, ai sensi dei commi 22, 23, 24 e 26 si scioglie quando:

a) una delle parti muore o ne viene dichiarata la morte presunta;

b) uno dei contraenti viene condannato per i reati di cui all’articolo 3, n. 1) della legge 10 dicembre 1970, n. 898;

c) uno dei contraenti ricade nelle fattispecie previste dall’articolo 3, n. 2) lettera a), c), d) ed e) della legge 10 dicembre 1970, n. 898;

d) le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell’unione civile è proposta trascorsi almeno tre mesi dalla data di manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione;

e) viene emessa sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso.

Per quel che concerne le modalità di scioglimento dell’unione e tutti gli altri elementi ad essa connessi non espressamente regolati, il legislatore richiama, “per quanto compatibili” gli articoli 4, 5, primo comma e dal quinto all’undicesimo comma, 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies, della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, nonchè le disposizioni di cui al Titolo II del libro quarto del Codice di Procedura Civile ed agli articoli 6 e 12 del Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162.

Nell’ipotesi di cambiamento anagrafico di sesso di uno dei due coniugi, qualora gli stessi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, la legge sulle unioni civili e le convivenze, al comma 27, prevede l’automatica instaurazione di unione civile tra persone dello stesso sesso.

6. Adozioni, affidamenti e “Stepchild adoption”

Nonostante fosse prevista nel testo originario del ddl Cirinnà, la legge sulle unioni civili e le convivenze non contempla la “Stepchild adoption”, ossia la possibilità che il figlio biologico del partner venga adottato anche dall’altro componente dell’unione civile. Tuttavia, al comma 20 viene precisato che “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti” e proprio sulla base di questa disposizione, i primi commentatori della legge, hanno sostenuto che la ratio di tale comma fosse consentire ai giudici di valutare caso per caso le singole fattispecie e decidere, dunque, se consentire o meno l’adozione del minore.

7. Conclusioni

Nonostante sia ormai stata approvata da oltre dieci giorni, la legge sulle unioni civili continua a far discutere le diverse anime del paese: da un lato, quella parte di opinione pubblica contraria alle unioni civili sottolinea come la legge sia discriminatoria nei confronti delle coppie etero, poiché consentirebbe la poligamia nelle coppie gay e pene più lievi (rispetto al matrimonio) in caso di omicidio del contraente; dall’altro, la comunità LGBT protesta contro la mancata cristallizzazione delle possibilità di adozione per le coppie unite civilmente.

Ad ogni modo, questa legge, nonostante le modalità scelte dal Governo per ottenerne l’approvazione (voto di fiducia) e le numerose critiche mosse da dottrina e opinione pubblica, ha coperto un pericoloso vuoto normativo che col tempo, aveva costretto i giudici a sostituire la propria funzione interpretativa con una fin troppo creativa per sopperire al mancato intervento legislativo in materia.

Le unioni civili e i contratti di convivenza sono divenute legge. Obiettivo di questo articolo, sarà analizzare la disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso sesso contenuta all’interno della Legge n. 76 del 20.05.2016. Verranno approfondite la definizione di unione civile, le modalità di costituzione e scioglimento della stessa, il regime patrimoniale e i diritti e doveri in capo ai contraenti.

Dopo un lungo e travagliato iter parlamentare, la legge sulle unioni civili nata dal disegno di legge denominato “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, altresì conosciuto come “ddl Cirinnà”, è stata approvata l’11 maggio 2016 con 372 sì, 51 no e 99 astenuti.

Anche l’Italia, rientrerà dunque tra quei paesi europei che riconosce legalmente le coppie omosessuali e il regime di convivenza al di fuori del matrimonio.

Vediamo, per quel che concerne le unioni civili quali sono i principali aspetti della nuova legge, composta da un solo articolo con ben 67 commi.

1. La definizione di “unione civile”

Al comma 1 viene qualificata come unione civile la “specifica formazione sociale, ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione” formata da persone dello stesso sesso. Pertanto, come precisato nel comma 2, i soggetti che la compongono sono “due persone maggiorenni dello stesso sesso” le quali abbiano esternato la volontà di contrarre l’union dinnanzi “l’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni”.

Il richiamo alla Costituzione è molto significativo. Il testo normativo, infatti, cita esplicitamente l’articolo 2, avente ad oggetto la tutela dei diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali e l’art. 3, che cristallizza l’uguaglianza dei cittadini senza distinzioni di sesso, razza, lingua e religione.

Una volta costituita l’unione civile, sarà compito dell’ufficiale di stato civile, ai sensi del 3° comma della legge, provvedere alla registrazione degli atti di unione civile nell’archivio dello stato civile.

2. Le esclusioni e cause impeditive

Vengono esclusi dalla possibilità di contrarre unione civile, ai sensi del 4° comma della presente legge:

a) chi sia già sposato o abbia già contratto unione civile;

b) i minorenni;

c) gli interdetti per infermità mentale;

d) i contraenti che abbiano un legame di parentela rientrante nelle ipotesi dell’art. 87 del Codice Civile, inclusi lo zio con il nipote e la zia con la nipote.

e) chi sia condannato in via definitiva per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.

La legge dispone al comma 6° che ciascuna delle parti dell’unione civile, gli ascendenti prossimi, il pubblico ministero e tutti coloro che abbiano interesse legittimo ed attuale possano impugnare l’unione contratta in presenza delle predette cause impeditive o in violazione dell’art. 68 del Codice Civile. Può altresì essere impugnata dalla parte il cui consenso sia stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità determinato da cause esterne alla parte stessa, nonché dal contraente che abbia prestato il proprio consenso per effetto di un errore sull’identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell’altra parte. Il legislatore, probabilmente per evitare il moltiplicarsi di impugnazioni pretestuose, ha avuto premura di chiarire che l’errore sulle qualità personali risulta essenziale quando, così come previsto per il matrimonio, tenute presenti le condizioni dell’altra parte, si accerti che la stessa non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purchè l’errore riguardi:

a) l’esistenza di una malattia fisica o psichica, tale da impedire lo svolgimento della vita comune;

b) le circostanze di cui all’articolo 122, comma terzo, numeri 2), 3) e 4), del Codice Civile, ovverosia, rispettivamente l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio; la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale e la circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni.

L’azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che è cessata la violenza o le cause che hanno determinato il timore o sia stato scoperto l’errore.

3. I diritti e i doveri derivanti dall’unione

All’interno dell’atto di unione civile che certifica l’effettiva costituzione dell’unione ai sensi del comma 9 della legge sulle unioni civili, sono contenuti i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni. Inoltre, i contraenti hanno la facoltà di assumere, mediante dichiarazione all’ufficiale di stato civile e per tutta la durata dell’unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi, oppure anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso.

È nel comma 11, tuttavia, che troviamo una esaustiva elencazione dei diritti e doveri discendenti dall’unione civile. In primis, il legislatore chiarisce, in linea con il principio di parità più volte richiamato, che le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. In particolar modo, dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, inoltre, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Infine, le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la propria residenza comune. Non rientra nel novero dei doveri tra i contraenti dell’unione civile, l’obbligo di fedeltà, previsto invece per le coppie sposate

4. Il regime patrimoniale e le successioni all’interno dell’unione civile

Al comma 13 il legislatore disciplina il regime patrimoniale tra i contraenti dell’unione, chiarendo che, in mancanza di specifica convenzione, sarà costituito dalla comunione dei beni. Per quel che concerne le convenzioni patrimoniali, la norma rinvia alle disposizioni valide per il matrimonio contenute nel Codice Civile.

Anche per le successioni, l’eredità e la reversibilità il legislatore richiama le disposizioni del Codice Civile, equiparando la figura del contraente con il coniuge superstite. Inoltre, nel comma 17, si stabilisce che in caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate all’art. 2118 e 2120 del Codice Civile, dovranno essere corrisposte anche alla parte dell’unione civile.

5. Scioglimento dell’unione

L’unione civile, ai sensi dei commi 22, 23, 24 e 26 si scioglie quando:

a) una delle parti muore o ne viene dichiarata la morte presunta;

b) uno dei contraenti viene condannato per i reati di cui all’articolo 3, n. 1) della legge 10 dicembre 1970, n. 898;

c) uno dei contraenti ricade nelle fattispecie previste dall’articolo 3, n. 2) lettera a), c), d) ed e) della legge 10 dicembre 1970, n. 898;

d) le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell’unione civile è proposta trascorsi almeno tre mesi dalla data di manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione;

e) viene emessa sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso.

Per quel che concerne le modalità di scioglimento dell’unione e tutti gli altri elementi ad essa connessi non espressamente regolati, il legislatore richiama, “per quanto compatibili” gli articoli 4, 5, primo comma e dal quinto all’undicesimo comma, 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies, della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, nonchè le disposizioni di cui al Titolo II del libro quarto del Codice di Procedura Civile ed agli articoli 6 e 12 del Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162.

Nell’ipotesi di cambiamento anagrafico di sesso di uno dei due coniugi, qualora gli stessi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, la legge sulle unioni civili e le convivenze, al comma 27, prevede l’automatica instaurazione di unione civile tra persone dello stesso sesso.

6. Adozioni, affidamenti e “Stepchild adoption”

Nonostante fosse prevista nel testo originario del ddl Cirinnà, la legge sulle unioni civili e le convivenze non contempla la “Stepchild adoption”, ossia la possibilità che il figlio biologico del partner venga adottato anche dall’altro componente dell’unione civile. Tuttavia, al comma 20 viene precisato che “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti” e proprio sulla base di questa disposizione, i primi commentatori della legge, hanno sostenuto che la ratio di tale comma fosse consentire ai giudici di valutare caso per caso le singole fattispecie e decidere, dunque, se consentire o meno l’adozione del minore.

7. Conclusioni

Nonostante sia ormai stata approvata da oltre dieci giorni, la legge sulle unioni civili continua a far discutere le diverse anime del paese: da un lato, quella parte di opinione pubblica contraria alle unioni civili sottolinea come la legge sia discriminatoria nei confronti delle coppie etero, poiché consentirebbe la poligamia nelle coppie gay e pene più lievi (rispetto al matrimonio) in caso di omicidio del contraente; dall’altro, la comunità LGBT protesta contro la mancata cristallizzazione delle possibilità di adozione per le coppie unite civilmente.

Ad ogni modo, questa legge, nonostante le modalità scelte dal Governo per ottenerne l’approvazione (voto di fiducia) e le numerose critiche mosse da dottrina e opinione pubblica, ha coperto un pericoloso vuoto normativo che col tempo, aveva costretto i giudici a sostituire la propria funzione interpretativa con una fin troppo creativa per sopperire al mancato intervento legislativo in materia.