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Donazione di cosa altrui. Evoluzione giurisprudenziale e recente presa di posizione delle Sezioni Unite

Donazione di cosa altrui. Evoluzione giurisprudenziale e recente presa di posizione delle Sezioni Unite
Donazione di cosa altrui. Evoluzione giurisprudenziale e recente presa di posizione delle Sezioni Unite

Abstract

Il presente articolo affronta il tema della donazione di beni altrui e quello della donazione di una quota indivisa su di un bene facente parte di una più ampia massa comune, analizzando le posizioni emerse sul punto all’interno del dibattito giurisprudenziale.

La scelta della trattazione di questo tema trae origine dalla recente sentenza della Corte di Cassazione, 15 marzo 2016, n. 5068, la quale, pronunciandosi nella sua più autorevole composizione a Sezioni Unite, ha enunciato il seguente principio di diritto: «La donazione di un bene altrui, benché non espressamente vietata, deve ritenersi nulla per difetto di causa, a meno che nell’atto si affermi espressamente che il donante sia consapevole dell’attuale non appartenenza del bene al suo patrimonio. Ne consegue che la donazione, da parte del coerede, della quota di un bene indiviso compreso in una massa ereditaria è nulla, non potendosi, prima della divisione, ritenere che il singolo bene faccia parte del patrimonio del coerede donante».

 

Il problema

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate con la sentenza n.5068/16, depositata il 15 marzo 2016, su un problema che ha assunto particolare rilevanza all’interno del nostro ordinamento, ovvero se il divieto di donazione di beni futuri, di cui all’articolo 771 del codice civile, possa essere legittimamente esteso anche ai beni di cui il donante sia titolare in comunione ordinaria. In particolare, ci si chiedeva se i “beni non presenti del donante” comprendessero  solo i beni futuri, dunque non ancora esistenti in rerum natura, o anche quelli che, seppur venuti ad esistenza, non rientrassero nel patrimonio del donante al momento della donazione.

La questione posta all’esame delle Sezioni Unite traeva origine dalla donazione della quota di un bene ereditario indiviso, non facente ancora parte del patrimonio del donante al momento dell’atto dispositivo. Il Tribunale adito prima, la Corte di merito poi, avevano dichiarato la nullità della donazione ex articoli 769 e 771 codice civile. Presentato ricorso per Cassazione, i ricorrenti avevano, nello specifico, chiesto alla Suprema Corte di Cassazione se l’articolo 771 codice civile potesse essere legittimamente interpretato equiparando a tutti gli effetti la categoria dei "beni futuri" con quella dei "beni altrui".

La Seconda sezione, con ordinanza interlocutoria, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite. Le Sezioni Unite, hanno analizzato la questione, esaminando i diversi orientamenti di legittimità che si sono susseguiti nel tempo.

La possibilità che un negozio abbia ad oggetto beni futuri assume rilevanza trasversale all’interno del nostro ordinamento, in considerazione del fatto che l’articolo 1346 del codice civile richiede solo che esso sia lecito, possibile, determinato o determinabile ma non anche che sia presente.

Nella vendita il legislatore differenzia la disciplina applicabile a secondo che il contratto abbia ad oggetto una cosa futura o una cosa altrui.

Nel primo caso l’acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Si tratta, infatti, di un contratto valido ed efficace i cui effetti traslativi sono, però, differiti al momento in cui la cosa si materializza nella realtà concreta.

Nel caso di vendita di cosa altrui, invece, il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa. In caso di inadempimento dell’obbligo traslativo, l’alienante sarà responsabile soltanto nel caso in cui non abbia fatto tutto ciò che era nelle sue possibilità per far conseguire la proprietà del bene al compratore.

Nell’ambito della disciplina della donazione, in deroga al principio secondo cui è generalmente ammessa la futurità dell’oggetto di un negozio, il legislatore ritiene che tale contratto possa comprendere esclusivamente i beni presenti del donante. Qualora la donazione riguardi beni futuri essa è nulla, salvo che si tratti di frutti non ancora separati.

In passato, in mancanza di un’espressa previsione normativa che si occupasse della donazione di beni altrui, ci si chiedeva se, quanto previsto dall’articolo 771  del codice civile, dovesse estendersi anche ai casi di “futurità soggettiva”, ossia all’ipotesi in cui la donazione avesse ad oggetto beni presenti in rerum natura ma che non facessero parte del patrimonio del donante al momento della conclusione del contratto.

Sul punto si sono registrati orientamenti discordanti in giurisprudenza che hanno costretto le Sezioni Unite a pronunciarsi in merito alla possibilità di equiparare la categoria dei “beni futuri” a quella dei “beni altrui”.

Le tesi presenti nel dibattito giurisprudenziale

Al fine di comprendere adeguatamente la decisione presa dal supremo consesso di legittimità, occorre dare atto dei motivi che supportavano gli orientamenti presenti all’interno della giurisprudenza.

Secondo una prima tesi, il disposto dell’articolo 771 non poteva essere esteso all’ipotesi di donazione di beni futuri.

Si richiamava, in tal senso, la disciplina prevista dal legislatore in tema di vendita, laddove viene effettuata una distinzione tra l’ipotesi in cui il contratto ha ad oggetto un bene futuro e quella che riguarda un bene altrui; in forza di tale tesi la stessa diversità di regime doveva essere applicata alla donazione con la conseguenza che il divieto previsto dall’articolo 771, essendo un’eccezione al generale principio che ammette la futurità dell’oggetto del contratto, non poteva essere esteso in via analogica a casi diversi rispetto a quello esplicitamente menzionato.

A tale conclusione è giunta Cassazione numero 1596 del 2001, che ha affermato il principio secondo cui la donazione di beni altrui non può essere ricompresa nella donazione di beni futuri, nulla ai sensi dell’articolo 771 del codice civile, ma è semplicemente inefficace e, tuttavia, idonea ai fini dell’usucapione abbreviata ex articolo 1159 del codice civile.

Ancora, in senso ostativo all’estensione del divieto previsto dall’articolo 771 del codice civile, si sottolineava come tale nullità sia voluta dal legislatore al fine di evitare l’ eccessiva prodigalità da parte del donante che non conosce, nel momento in cui dona il bene, il valore della cosa che ancora non è presente nella realtà concreta; tuttavia, una tale esigenza non si pone nella donazione di beni altrui in quanto il donante può rendersi conto di quello a cui rinuncia poiché il bene esiste, anche se non fa parte del suo patrimonio.

Tuttavia, sulla questione relativa alla validità della donazione di cosa altrui, la giurisprudenza della Corte di Cassazione si è ripetutamente espressa nel senso della nullità.

Particolarmente significativa è la Cassazione numero 10356 del 2009, secondo cui la donazione di beni altrui, nonostante non sia espressamente disciplinata, deve ritenersi nulla alla luce della disciplina complessiva della donazione, poiché il divieto di donazione di beni futuri ricomprende tutti gli atti che si sono perfezionati prima che il loro oggetto entri a comporre il patrimonio del donante, a prescindere dal fatto che siano o meno beni già esistenti nella realtà naturalistica. Da ultimo anche la Cassazione numero 12782 del 2013 ha aderito alla decisione richiamata.

La decisione delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite si sono pronunciate con la sentenza oggetto del presente commento aderendo all’orientamento prevalente, secondo cui la donazione di beni altrui è nulla ma per motivi diversi da quelli precedentemente richiamati.

Secondo le Sezioni Unite, infatti, l’articolo 771 non può essere esteso alla donazione di beni altrui, in quanto la futurità a cui si riferisce tale norma è solo quella “oggettiva”. Ciò nonostante la nullità di una tale donazione viene affermata in considerazione  del fatto che nella donazione di beni altrui  manca la causa tipica di questo contratto  che  consiste sempre e comunque nell'animus donandi, concepito come volontà di arricchire l'altra parte producendo un parallelo depauperamento.

La donazione è, infatti, definita dall’articolo 769 del codice civile come il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione. Alla luce di tale definizione è possibile evidenziare come la donazione possa essere di due tipi: “traslativa”, qualora il donante trasferisca immediatamente un proprio diritto, o “obbligatoria” qualora quest’ultimo si obblighi verso il donatario.

In particolare, la donazione di beni altrui non può essere traslativa perché manca l’elemento costituito dall’appartenenza del bene al patrimonio del donante.

Può, invece, essere obbligatoria, purché l’altruità sia conosciuta dal donante, e tale consapevolezza risulti da un’apposita ed espressa affermazione presente nell’atto pubblico. Se l’altruità del bene donato non risulti dal titolo e non sia nota alle parti, il contratto non potrà produrre effetti obbligatori, né potrà applicarsi la disciplina della vendita di cosa altrui.

In conclusione la donazione di beni non appartenenti al donante è affetta da una causa di nullità autonoma ed indipendente rispetto a quella prevista dall’articolo 771 del codice civile, che deriva dall’applicazione della disciplina generale secondo cui, ex articolo 1418 del codice civile, è nullo ogni contratto privo di causa.

Alle medesime conclusioni deve pervenirsi nei casi, come quello espressamente sottoposto al vaglio delle Sezioni Unite, in cui l’oggetto della donazione sia un bene solo in parte altrui perché appartiene a più comproprietari di quote differenti: anche in questo caso si tratta di beni altrui poiché sono beni non presenti, nella loro oggettività, nel patrimonio del donante al momento dell’atto, l’unico istante che rileva ai fini della valutazione della conformità rispetto all’ordinamento giuridico.

Infine occorre evidenziare come le Sezioni Unite nella sentenza numero 5068/16 non si siano pronunciate sulla questione relativa alla possibilità che l’atto di donazione di beni altrui, ancorché nullo, possa essere utilizzato come valido titolo per la realizzazione dell’usucapione abbreviata ex articolo 1159 del codice civile.

Questo perché la giurisprudenza prevalente, anche prima della pronuncia in commento, riteneva che l’atto in esame potesse essere utilizzato ai fini dell’usucapione abbreviata perché titolo astrattamente idoneo a determinare il passaggio di proprietà del bene. Infatti, il requisito previsto dall’articolo 1159 codice civile, va inteso nel senso che il titolo, tenuto conto della sostanza e della forma del negozio, deve essere idoneo in astratto, non in concreto, a determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l’acquisto del diritto si sarebbe senz’altro verificato se l’alienante ne fosse stato il titolare.

Oggi questa conclusione va, forse, rivista perché, in presenza della consapevolezza dell’altruità della cosa, condizione essenziale richiesta dalle Sezioni Unite affinché tale forma di donazione sia valida, quel titolo non sembra astrattamente idoneo a trasferire la proprietà poiché il donante si obbliga a trasferire una cosa che egli sa non essere parte del suo patrimonio.

Abstract

Il presente articolo affronta il tema della donazione di beni altrui e quello della donazione di una quota indivisa su di un bene facente parte di una più ampia massa comune, analizzando le posizioni emerse sul punto all’interno del dibattito giurisprudenziale.

La scelta della trattazione di questo tema trae origine dalla recente sentenza della Corte di Cassazione, 15 marzo 2016, n. 5068, la quale, pronunciandosi nella sua più autorevole composizione a Sezioni Unite, ha enunciato il seguente principio di diritto: «La donazione di un bene altrui, benché non espressamente vietata, deve ritenersi nulla per difetto di causa, a meno che nell’atto si affermi espressamente che il donante sia consapevole dell’attuale non appartenenza del bene al suo patrimonio. Ne consegue che la donazione, da parte del coerede, della quota di un bene indiviso compreso in una massa ereditaria è nulla, non potendosi, prima della divisione, ritenere che il singolo bene faccia parte del patrimonio del coerede donante».

 

Il problema

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate con la sentenza n.5068/16, depositata il 15 marzo 2016, su un problema che ha assunto particolare rilevanza all’interno del nostro ordinamento, ovvero se il divieto di donazione di beni futuri, di cui all’articolo 771 del codice civile, possa essere legittimamente esteso anche ai beni di cui il donante sia titolare in comunione ordinaria. In particolare, ci si chiedeva se i “beni non presenti del donante” comprendessero  solo i beni futuri, dunque non ancora esistenti in rerum natura, o anche quelli che, seppur venuti ad esistenza, non rientrassero nel patrimonio del donante al momento della donazione.

La questione posta all’esame delle Sezioni Unite traeva origine dalla donazione della quota di un bene ereditario indiviso, non facente ancora parte del patrimonio del donante al momento dell’atto dispositivo. Il Tribunale adito prima, la Corte di merito poi, avevano dichiarato la nullità della donazione ex articoli 769 e 771 codice civile. Presentato ricorso per Cassazione, i ricorrenti avevano, nello specifico, chiesto alla Suprema Corte di Cassazione se l’articolo 771 codice civile potesse essere legittimamente interpretato equiparando a tutti gli effetti la categoria dei "beni futuri" con quella dei "beni altrui".

La Seconda sezione, con ordinanza interlocutoria, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite. Le Sezioni Unite, hanno analizzato la questione, esaminando i diversi orientamenti di legittimità che si sono susseguiti nel tempo.

La possibilità che un negozio abbia ad oggetto beni futuri assume rilevanza trasversale all’interno del nostro ordinamento, in considerazione del fatto che l’articolo 1346 del codice civile richiede solo che esso sia lecito, possibile, determinato o determinabile ma non anche che sia presente.

Nella vendita il legislatore differenzia la disciplina applicabile a secondo che il contratto abbia ad oggetto una cosa futura o una cosa altrui.

Nel primo caso l’acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Si tratta, infatti, di un contratto valido ed efficace i cui effetti traslativi sono, però, differiti al momento in cui la cosa si materializza nella realtà concreta.

Nel caso di vendita di cosa altrui, invece, il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa. In caso di inadempimento dell’obbligo traslativo, l’alienante sarà responsabile soltanto nel caso in cui non abbia fatto tutto ciò che era nelle sue possibilità per far conseguire la proprietà del bene al compratore.

Nell’ambito della disciplina della donazione, in deroga al principio secondo cui è generalmente ammessa la futurità dell’oggetto di un negozio, il legislatore ritiene che tale contratto possa comprendere esclusivamente i beni presenti del donante. Qualora la donazione riguardi beni futuri essa è nulla, salvo che si tratti di frutti non ancora separati.

In passato, in mancanza di un’espressa previsione normativa che si occupasse della donazione di beni altrui, ci si chiedeva se, quanto previsto dall’articolo 771  del codice civile, dovesse estendersi anche ai casi di “futurità soggettiva”, ossia all’ipotesi in cui la donazione avesse ad oggetto beni presenti in rerum natura ma che non facessero parte del patrimonio del donante al momento della conclusione del contratto.

Sul punto si sono registrati orientamenti discordanti in giurisprudenza che hanno costretto le Sezioni Unite a pronunciarsi in merito alla possibilità di equiparare la categoria dei “beni futuri” a quella dei “beni altrui”.

Le tesi presenti nel dibattito giurisprudenziale

Al fine di comprendere adeguatamente la decisione presa dal supremo consesso di legittimità, occorre dare atto dei motivi che supportavano gli orientamenti presenti all’interno della giurisprudenza.

Secondo una prima tesi, il disposto dell’articolo 771 non poteva essere esteso all’ipotesi di donazione di beni futuri.

Si richiamava, in tal senso, la disciplina prevista dal legislatore in tema di vendita, laddove viene effettuata una distinzione tra l’ipotesi in cui il contratto ha ad oggetto un bene futuro e quella che riguarda un bene altrui; in forza di tale tesi la stessa diversità di regime doveva essere applicata alla donazione con la conseguenza che il divieto previsto dall’articolo 771, essendo un’eccezione al generale principio che ammette la futurità dell’oggetto del contratto, non poteva essere esteso in via analogica a casi diversi rispetto a quello esplicitamente menzionato.

A tale conclusione è giunta Cassazione numero 1596 del 2001, che ha affermato il principio secondo cui la donazione di beni altrui non può essere ricompresa nella donazione di beni futuri, nulla ai sensi dell’articolo 771 del codice civile, ma è semplicemente inefficace e, tuttavia, idonea ai fini dell’usucapione abbreviata ex articolo 1159 del codice civile.

Ancora, in senso ostativo all’estensione del divieto previsto dall’articolo 771 del codice civile, si sottolineava come tale nullità sia voluta dal legislatore al fine di evitare l’ eccessiva prodigalità da parte del donante che non conosce, nel momento in cui dona il bene, il valore della cosa che ancora non è presente nella realtà concreta; tuttavia, una tale esigenza non si pone nella donazione di beni altrui in quanto il donante può rendersi conto di quello a cui rinuncia poiché il bene esiste, anche se non fa parte del suo patrimonio.

Tuttavia, sulla questione relativa alla validità della donazione di cosa altrui, la giurisprudenza della Corte di Cassazione si è ripetutamente espressa nel senso della nullità.

Particolarmente significativa è la Cassazione numero 10356 del 2009, secondo cui la donazione di beni altrui, nonostante non sia espressamente disciplinata, deve ritenersi nulla alla luce della disciplina complessiva della donazione, poiché il divieto di donazione di beni futuri ricomprende tutti gli atti che si sono perfezionati prima che il loro oggetto entri a comporre il patrimonio del donante, a prescindere dal fatto che siano o meno beni già esistenti nella realtà naturalistica. Da ultimo anche la Cassazione numero 12782 del 2013 ha aderito alla decisione richiamata.

La decisione delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite si sono pronunciate con la sentenza oggetto del presente commento aderendo all’orientamento prevalente, secondo cui la donazione di beni altrui è nulla ma per motivi diversi da quelli precedentemente richiamati.

Secondo le Sezioni Unite, infatti, l’articolo 771 non può essere esteso alla donazione di beni altrui, in quanto la futurità a cui si riferisce tale norma è solo quella “oggettiva”. Ciò nonostante la nullità di una tale donazione viene affermata in considerazione  del fatto che nella donazione di beni altrui  manca la causa tipica di questo contratto  che  consiste sempre e comunque nell'animus donandi, concepito come volontà di arricchire l'altra parte producendo un parallelo depauperamento.

La donazione è, infatti, definita dall’articolo 769 del codice civile come il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione. Alla luce di tale definizione è possibile evidenziare come la donazione possa essere di due tipi: “traslativa”, qualora il donante trasferisca immediatamente un proprio diritto, o “obbligatoria” qualora quest’ultimo si obblighi verso il donatario.

In particolare, la donazione di beni altrui non può essere traslativa perché manca l’elemento costituito dall’appartenenza del bene al patrimonio del donante.

Può, invece, essere obbligatoria, purché l’altruità sia conosciuta dal donante, e tale consapevolezza risulti da un’apposita ed espressa affermazione presente nell’atto pubblico. Se l’altruità del bene donato non risulti dal titolo e non sia nota alle parti, il contratto non potrà produrre effetti obbligatori, né potrà applicarsi la disciplina della vendita di cosa altrui.

In conclusione la donazione di beni non appartenenti al donante è affetta da una causa di nullità autonoma ed indipendente rispetto a quella prevista dall’articolo 771 del codice civile, che deriva dall’applicazione della disciplina generale secondo cui, ex articolo 1418 del codice civile, è nullo ogni contratto privo di causa.

Alle medesime conclusioni deve pervenirsi nei casi, come quello espressamente sottoposto al vaglio delle Sezioni Unite, in cui l’oggetto della donazione sia un bene solo in parte altrui perché appartiene a più comproprietari di quote differenti: anche in questo caso si tratta di beni altrui poiché sono beni non presenti, nella loro oggettività, nel patrimonio del donante al momento dell’atto, l’unico istante che rileva ai fini della valutazione della conformità rispetto all’ordinamento giuridico.

Infine occorre evidenziare come le Sezioni Unite nella sentenza numero 5068/16 non si siano pronunciate sulla questione relativa alla possibilità che l’atto di donazione di beni altrui, ancorché nullo, possa essere utilizzato come valido titolo per la realizzazione dell’usucapione abbreviata ex articolo 1159 del codice civile.

Questo perché la giurisprudenza prevalente, anche prima della pronuncia in commento, riteneva che l’atto in esame potesse essere utilizzato ai fini dell’usucapione abbreviata perché titolo astrattamente idoneo a determinare il passaggio di proprietà del bene. Infatti, il requisito previsto dall’articolo 1159 codice civile, va inteso nel senso che il titolo, tenuto conto della sostanza e della forma del negozio, deve essere idoneo in astratto, non in concreto, a determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l’acquisto del diritto si sarebbe senz’altro verificato se l’alienante ne fosse stato il titolare.

Oggi questa conclusione va, forse, rivista perché, in presenza della consapevolezza dell’altruità della cosa, condizione essenziale richiesta dalle Sezioni Unite affinché tale forma di donazione sia valida, quel titolo non sembra astrattamente idoneo a trasferire la proprietà poiché il donante si obbliga a trasferire una cosa che egli sa non essere parte del suo patrimonio.