x

x

Lo strano caso del Signor Taricco

Lo strano caso del Signor Taricco
Lo strano caso del Signor Taricco

Premessa

C’è da scommettere che tutto si sarebbe aspettato il Signor Ivo Taricco tranne che diventare l’eponimo di un intricato caso giuridico che sta infiammando l’attuale dibattito giuridico e creato le premesse per la messa in discussione, se non addirittura la revisione, dell’interpretazione e della portata applicativa dell’istituto della prescrizione.

È degno di nota che la vicenda sia partita da una sentenza della Corte del Lussemburgo il che sottolinea, semmai ce ne fosse bisogno, l’elevato grado di penetrazione del diritto sovranazionale nel nostro ordinamento e la sua capacità di modificarlo profondamente o quantomeno di creare le premesse per il suo cambiamento.

Un ulteriore aspetto di grande interesse, ma purtroppo non di novità, è il ritardo con cui il legislatore si accosta al tema in esame. Mentre cioè, come si vedrà meglio nei paragrafi successivi, una sentenza europea si inserisce a forza nella nostra civiltà giuridica e potrebbe mutarne alcuni connotati di primaria importanza, mentre la Corte di Cassazione si adegua prontamente al solco tracciato dal giudice sovranazionale, mentre una parte di rilievo della magistratura chiede a gran voce una riforma che ponga rimedio al male tipicamente nostrano dei processi conclusi con pronuncia di estinzione per prescrizione, la nostra classe politica lascia languire da anni vari progetti di riforma dell’istituto e, ciò che più conta, mostra di non avere alcuna idea forte al riguardo.

Di tutto questo si argomenterà in questo scritto.

La sentenza Taricco

L’8 settembre 2015 la Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione europea (di seguito CGUE) ha emesso una pronuncia pregiudiziale che le era stata sollecitata dal Tribunale di Cuneo con ordinanza del 17 gennaio 2014, emessa nell’ambito di un procedimento penale nel quale vari imputati erano accusati di avere costituito e organizzato un’associazione a delinquere allo scopo di commettere più delitti in materia di IVA.

Al giudice italiano premeva conoscere la corretta interpretazione degli articoli 101, 107 e 119 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito TFUE) e dell’articolo 158 della direttiva 2006/112/CE inerente il sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

La Corte del Lussemburgo ha preso in considerazione il pertinente complesso normativo comunitario e si è poi soffermata sugli articoli 157 e seguenti del codice penale italiano che regolano l’istituto della prescrizione.

È quindi passata ad esaminare il caso concreto oggetto di giudizio, nei termini descritti dal giudice del rinvio.

Questi già si trovava, o si sarebbe trovato in tempi brevi, nella condizione di dover pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei confronti di tutti gli imputati per effetto della prescrizione delle fattispecie loro contestate.

Nell’opinione del Tribunale di Cuneo, questa evenienza dipendeva dalle norme contenute negli articoli 160 ultimo comma e 161 secondo comma del codice penale che, a fronte di eventi interruttivi del corso della prescrizione, permettono un prolungamento del relativo termine pari ad appena un quarto del termine ordinario.

Si verificava così, a fronte della complessità delle indagini e dei procedimenti volti all’accertamento dei reati fiscali, che nella maggior parte dei casi il termine prescrizionale giungesse a conclusione ben prima dell’emissione della sentenza definitiva, restando di fatta impedita la repressione di comportamenti illeciti di particolare gravità.

L’effetto di una simile situazione era la sostanziale impunità degli autori di tali illeciti e il conseguente avallo della loro concorrenza sleale nei confronti degli imprenditori operanti in altri Stati UE.

Sulla base del ragionamento appena sintetizzato, il giudice italiano ha chiesto alla CGUE se le citate norme del codice penale italiano violassero l’articolo 101 TFUE posto a protezione della leale concorrenza, l’articolo 107 TFUE che vieta aiuti di Stato nei confronti di determinate imprese, l’articolo 119 TFUE che impone agli Stati UE di vigilare sul carattere sano delle finanze pubbliche e l’articolo 158 § 2 della direttiva CE 2006/112 che vieta qualunque esenzione fiscale che non sia ivi tassativamente prevista.

Il Governo italiano si è costituito in giudizio ed ha chiesto che le questioni oggetto del rinvio pregiudiziale fossero dichiarate irricevibili in quanto puramente astratte ed ipotetiche e prive di un rapporto effettivo con l’oggetto del processo.

La CGUE ha ritenuto per contro che la domanda fosse perfettamente ricevibile.

Quanto al merito delle questioni, la Corte ha ricordato che “gli Stati membri hanno non solo l’obbligo di adottare tutte le misure legislative e amministrative idonee a garantire che l’IVA dovuta nei loro rispettivi territori sia interamente riscossa, ma devono anche lottare contro la frode”.

Ha precisato inoltre che “Se è pur vero che gli Stati membri dispongono di una libertà di scelta delle sanzioni applicabili, che possono assumere la forma di sanzioni amministrative, di sanzioni penali o di una combinazione delle due, al fine di assicurare la riscossione di tutte le entrate provenienti dall’IVA e tutelare in tal modo gli interessi finanziari dell’Unione conformemente alle disposizioni della direttiva 2006/112 e all’articolo 325 TFUE, possono tuttavia essere indispensabili sanzioni penali per combattere in modo effettivo e dissuasivo determinate ipotesi di gravi frodi in materia di IVA”.

Ciò premesso, ha poi osservato che “Qualora il giudice nazionale dovesse concludere che dall’applicazione delle disposizioni nazionali in materia di interruzione della prescrizione consegue, in un numero considerevole di casi, l’impunità penale a fronte di fatti costitutivi di una frode grave, perché tali fatti risulteranno generalmente prescritti prima che la sanzione penale prevista dalla legge possa essere inflitta con decisione giudiziaria definitiva, si dovrebbe constatare che le misure previste dal diritto nazionale per combattere contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione non possono essere considerate effettive e dissuasive, il che sarebbe in contrasto con l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, con l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione PIF nonché con la direttiva 2006/112, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE”.

La CGUE ha quindi formulato le sue conclusioni, in piena coerenza con gli assunti precedenti: “Qualora il giudice nazionale giungesse alla conclusione che le disposizioni nazionali di cui trattasi non soddisfano gli obblighi del diritto dell’Unione relativi al carattere effettivo e dissuasivo delle misure di lotta contro le frodi all’IVA, detto giudice sarebbe tenuto a garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione disapplicando, all’occorrenza, tali disposizioni e neutralizzando quindi la conseguenza rilevata al punto 46 della presente sentenza, senza che debba chiedere o attendere la previa rimozione di dette disposizioni in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale”.

Ciò perché “l’obbligo degli Stati membri di lottare contro le attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione con misure dissuasive ed effettive nonché il loro obbligo di adottare, per combattere la frode lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, le stesse misure che adottano per combattere la frode lesiva dei loro interessi finanziari sono obblighi imposti, in particolare, dal diritto primario dell’Unione, ossia dall’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE. Tali disposizioni del diritto primario dell’Unione pongono a carico degli Stati membri un obbligo di risultato preciso e non accompagnato da alcuna condizione quanto all’applicazione della regola in esse enunciata, ricordata al punto precedente. In forza del principio del primato del diritto dell’Unione, le disposizioni dell’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE hanno l’effetto, nei loro rapporti con il diritto interno degli Stati membri, di rendere ipso iure inapplicabile, per il fatto stesso della loro entrata in vigore, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale esistente”.

La CGUE ha inteso infine chiarire la sua opinione su un tema di grande rilievo: “diversi interessati che hanno presentato osservazioni alla Corte hanno fatto riferimento all’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), che sancisce i principi di legalità e di proporzionalità dei reati e delle pene, in base ai quali, in particolare, nessuno può essere condannato per un’azione o un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Tuttavia, con riserva di verifica da parte del giudice nazionale, la disapplicazione delle disposizioni nazionali di cui trattasi avrebbe soltanto per effetto di non abbreviare il termine di prescrizione generale nell’ambito di un procedimento penale pendente, di consentire un effettivo perseguimento dei fatti incriminati nonché di assicurare, all’occorrenza, la parità di trattamento tra le sanzioni volte a tutelare, rispettivamente, gli interessi finanziari dell’Unione e quelli della Repubblica italiana. Una disapplicazione del diritto nazionale siffatta non violerebbe i diritti degli imputati, quali garantiti dall’articolo 49 della Carta.

Infatti, non ne deriverebbe affatto una condanna degli imputati per un’azione o un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva un reato punito dal diritto nazionale, né l’applicazione di una sanzione che, allo stesso momento, non era prevista da tale diritto. Al contrario, i fatti contestati agli imputati nel procedimento principale integravano, alla data della loro commissione, gli stessi reati ed erano passibili delle stesse sanzioni penali attualmente previste”.

I giudici del Lussemburgo hanno richiamato, a sostegno dell’opinione appena riportata, i principi interpretativi affermati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (di seguito Corte EDU): “La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,firmata a Roma il 4 novembre 1950, che sancisce diritti corrispondenti a quelli garantiti dall’articolo 49 della Carta, avvalora tale conclusione. Secondo tale giurisprudenza, infatti, la proroga del termine di prescrizione e la sua immediata applicazione non comportano una lesione dei diritti garantiti dall’articolo 7 della suddetta Convenzione, dato che tale disposizione non può essere interpretata nel senso che osta a un allungamento dei termini di prescrizione quando i fatti addebitati non si siano ancora prescritti”.

Una pronuncia chiarissima, tale da non richiedere alcun commento esplicativo, i cui punti essenziali possono essere così sintetizzati:

  • il diritto comunitario primario prevale sul diritto dei singoli Stati sicché il loro eventuale conflitto comporta inevitabilmente la soccombenza di quest’ultimo;
  • il giudice nazionale che registri un conflitto del genere è tenuto alla disapplicazione della norma interna contrastante col diritto comunitario senza dover attendere eventuali adeguamenti legislativi o delibazioni della giustizia costituzionale;
  • le regole sulla prescrizione non concorrono a comporre il sistema complessivo dei principi di legalità e proporzionalità dei reati e delle pene quali previsti dall’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e dall’articolo 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e le libertà fondamentali (di seguito CEDU); ne consegue che eventuali modifiche in senso peggiorativo di tali regole non implicano alcuna lesione di quei diritti.

Gli approdi giurisprudenziali precedenti alla sentenza Taricco

Le questioni generali e di dettaglio affrontate e risolte dalla CGUE con la sentenza illustrata nel paragrafo precedente erano già finite all’attenzione di varie istanze giurisdizionali italiane.

La pronuncia che in qualche modo ha rappresentato una summa del dibattito interno è agevolmente individuabile nella sentenza 236/2011 della Corte Costituzionale.

La questione sottostante era riferita all’articolo 10 comma 3 della Legge 251/2005 (meglio nota come Legge ex Cirielli), sospettato di illegittimità costituzionale dalle Corti di Appello di Bari e Venezia e dalla Corte di Cassazione.

Si ricorderà che la Legge in esame aveva apportato varie modifiche al nostro sistema penale. Per ciò che qui interessa, aveva riformato in profondità l’istituto della prescrizione modificando considerevolmente i relativi termini in senso generalmente riduttivo.

Il citato articolo 10 comma 3, contenente disposizioni transitorie, chiariva in proposito che “Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione”.

La Consulta era stata chiamata una prima volta ad occuparsi di questa norma e, con la sentenza 393/2006, ne aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui escludeva la retroattività dei termini prescrizionali più favorevoli per i procedimenti di primo grado nei quali fosse già stata dichiarata l’apertura del dibattimento. I giudici costituzionali, ragionando esclusivamente in riferimento al giudizio di primo grado,  avevano chiarito infatti che era priva di ragionevolezza e quindi sostanzialmente arbitraria, la scelta del legislatore di differenziare la retroattività assumendo come spartiacque un momento processuale privo di particolare significatività.

Più tardi, con la sentenza 72/2008, la Corte Costituzionale aveva rigettato l’analoga questione riferita ai gradi successivi al primo.

La Corte di Cassazione era tuttavia tornata alla carica ritenendo che l’articolo 10 comma 3, nella parte riferita ai giudizi in grado di appello o dinanzi il giudice di legittimità, fosse illegittimo per contrasto con l’articolo 117 comma 1 della Costituzione e l’articolo 7 CEDU. Il giudice a quo aveva elencato una serie di ragioni, inserendo tra queste la giurisprudenza della Corte EDU che, a suo modo di vedere, aveva sancito il principio per cui l’articolo 7 CEDU comprende non solo il divieto di retroattività della legge penale più severa ma anche quello dell’obbligo di retroattività della legge più mite, dovendosi intendere per tale quella che contenga disposizioni più favorevoli all’accusato (come, ad esempio, si poteva ricavare dalla sentenza della Grand Chambre del 17 settembre 2009 nel procedimento Coppola c. Italia).

A conclusioni analoghe era giunta la difesa dell’imputato la quale, costituitasi nel giudizio costituzionale, aveva rilevato che tra le disposizioni più favorevoli dovevano essere comprese anche quelle in materia di prescrizione, data la natura sostanziale dell’istituto.

Ragioni piuttosto affini erano state indicate dalle Corti di Appello di Bari e Venezia.

La Consulta dichiarò inammissibili le questioni sollevate dalla Corti territoriali.

Dichiarò invece infondata la questione sollevata dalla Corte di Cassazione.

Il ragionamento seguito dai giudici della legge può essere così sintetizzato:

  • il principio di retroattività della disposizione penale più favorevole all’accusato non trova copertura costituzionale nell’articolo 25 comma 2 della Costituzione il quale si limita a sancire l’irretroattività delle norme penali più severe;
  • il medesimo principio è invece tutelato dall’articolo 3 della Costituzione, cioè dal principio di eguaglianza che “che impone, in linea di massima, di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l’entrata in vigore della norma che ha disposto l’abolitio criminis o la modifica mitigatrice”;
  • e tuttavia “Il principio di eguaglianza costituisce non solo il fondamento, ma anche il limite dell’applicabilità retroattiva della lex mitior. Mentre il principio di irretroattività della norma penale sfavorevole, infatti, costituisce un valore assoluto e inderogabile, quello della retroattività in mitius è suscettibile di limitazioni e deroghe legittime sul piano costituzionale, ove sorrette da giustificazioni oggettivamente ragionevoli e, in particolare, dalla necessità di preservare interessi, ad esso contrapposti, di analogo rilievo”;
  • è senz’altro vero che con la sentenza Scoppola la Corte EDU “mutando il proprio precedente e consolidato orientamento, ha ammesso che «l’articolo 7 § 1 della Convenzione non sancisce solo il principio della irretroattività delle leggi penali più severe, ma anche, e implicitamente, il principio della retroattività della legge penale meno severa», traducendosi «nella norma secondo cui, se la legge penale in vigore al momento della commissione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della pronuncia definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all’imputato”;
  • occorre tuttavia considerare che tale pronuncia “anche se in modo non inequivoco, induce a ritenere che il principio di retroattività della norma più favorevole sia normalmente collegato dalla Corte europea all’assenza di ragioni giustificative di deroghe o limitazioni (…) Perciò, qualora vi sia una ragione diversa, che risulti positivamente apprezzabile, la deroga all’applicazione della legge sopravvenuta più favorevole al reo dovrebbe ritenersi possibile anche per la giurisprudenza di Strasburgo, specie quando, come è avvenuto nel caso in esame, fattispecie incriminatrice e pena siano rimaste immutate;
  • in ogni caso, il principio di retroattività della lex mitior, anche secondo la giurisprudenza della Corte EDU, riguarda le sole disposizioni che definiscono i reati e le pene che li reprimono; esso non coincide quindi (essendo ben più ristretto) con l’articolo 2 comma 4 del codice penale il quale riguarda ogni disposizione penale successiva alla commissione del fatto, che apporti modifiche in melius di qualunque genere alla disciplina di una fattispecie criminosa, incidendo sul complessivo trattamento riservato al reo;
  • ora, poiché l’istituto della prescrizione non riguarda né il reato né la pena, è per ciò stesso da escludere che esso goda della tutela derivante dal suo inserimento nell’alveo dell’articolo 7 CEDU, come la stessa Corte ha riconosciuto in varie pronunce, tra le quali la sentenza 22 giugno 2000 (Coëme e altri contro Belgio) con cui ha ritenuto che non fosse in contrasto con la citata norma convenzionale una legge belga che prolungava, con efficacia retroattiva, i tempi di prescrizione dei reati.

Le reazioni interne successive alla sentenza Taricco

A distanza di soli dieci giorni dalla pronuncia della CGUE, la seconda sezione penale della Corte di Appello di Milano ha emesso un’ordinanza di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.

Dinanzi a tale giudice si stava celebrando un giudizio piuttosto analogo a quello pendente presso il Tribunale di Cuneo: vi era contestato infatti un numero elevato di operazioni fiscali asseritamente fraudolente compiute tra il 2005 e il 2007 dalle quali sarebbe derivata un’evasione dell’IVA per vari milioni di euro.

I parametri fattuali della vicenda processuale avrebbero dunque consentito, o meglio imposto, alla Corte di Appello di allinearsi alla pronuncia Taricco e disapplicare gli articoli 160 ultimo comma e 161 comma 2 del codice penale.

I giudici milanesi hanno tuttavia osservato che, così facendo, avrebbero applicato un diverso e ben più sfavorevole regime prescrizionale e per ciò stesso violato l’articolo 25 comma 2 della Costituzione. Ne sarebbe derivata la lesione di un principio costituzionale fondamentale, quello della legalità nella materia penale, che in nessun caso potrebbe essere considerato soccombente alla primautè del diritto UE.

La Corte di Appello di Milano ha quindi chiesto alla Consulta di affermare l’esistenza di un controlimite, consistente appunto nel principio di legalità penale, tale da impedire nel caso concreto l’ordinaria prevalenza della norma primaria UE.  Beninteso, la questione di legittimità è stata posta in riferimento alla legge di esecuzione del TFUE.

La Corte costituzionale non si è ancora pronunciata ma appare piuttosto probabile che la questione, se valutata alla luce dei medesimi parametri della sentenza 236/2011, sia risolta nel senso dell’infondatezza, senza poi contare le possibili ipotesi di inammissibilità, una delle quali, ad esempio, connessa al non ancora avvenuto decorso del termine prescrizionale per varie contestazioni del giudizio milanese.

Questo da un lato.

Dall’altro va segnalata la recentissima sentenza 2210/2016 della terza sezione penale della Corte di Cassazione.

I giudici di legittimità hanno parzialmente accolto il ricorso di un imputato che era stato condannato per avere presentato una dichiarazione ai fini IVA avvalendosi di fatture emesse a fronte di operazioni inesistenti.

L’accoglimento è stato limitato al motivo attinente il trattamento sanzionatorio, essendo stata giudicata solo apparente la motivazione della mancata concessione delle attenuanti generiche.

In circostanze ordinarie, l’annullamento così disposto sarebbe stato senza rinvio perché nel frattempo era maturato il termine prescrizionale per i fatti concernenti un certo periodo di imposta.

Il  collegio di legittimità – sta qui la novità – ha invece disposto l’annullamento con rinvio sul presupposto della disapplicazione, considerata necessaria in virtù della sentenza Taricco, del combinato disposto delle più volte citate norme codicistiche in materia di durata massima del periodo prescrizionale pur in presenza di eventi interruttivi.

In un passaggio significativo della motivazione, la Corte si è detta convinta dell’inesistenza di qualsiasi controlimite interno e non ha ravvisato di conseguenza la necessità di sollevare la questione di legittimità costituzionale. Ha richiamato a tal fine la sentenza 236/2011 della Corte costituzionale la quale, come si ricorderà, ha escluso che le modifiche del regime prescrizionale trovino copertura costituzionale nell’articolo 25 comma 2.

È facile prevedere che l’indirizzo prescelto dalla Corte di Cassazione, tanto più in quanto conforme all’orientamento espresso dalla Consulta, finirà per consolidarsi a scapito della diversa prospettiva indicata dalla Corte di Appello di Milano.

Il dibattito intellettuale e sociale sulla prescrizione

È chiaro che il contesto giurisdizionale non è l’unico da tenere in considerazione allorché si discuta di prescrizione.

La finalità dell’istituto e gli effetti che esso produce catalizzano fisiologicamente l’attenzione di cerchie più vaste che comprendono l’intera comunità giuridica e la parte di opinione pubblica che tiene ad essere informata delle dinamiche sociali di maggiore impatto sulla vita della comunità.

Questo dibattito è in larga parte tutt’altro che neutrale e tecnico, nel senso che è spesso alimentato da ragioni e argomentazioni dovute più ad interessi di parte che ad una visione generale.

Si può citare, per cominciare, l’Associazione nazionale magistrati, un organismo che avrebbe natura sindacale ma, per via dello status giuridico dei suoi iscritti, in più di un caso si propone ed opera come istituzione. Non si contano più gli interventi, le dichiarazioni, i convegni nei quali l’ANM nel suo complesso o suoi esponenti di vertice additano la prescrizione come un male assoluto la cui estirpazione è indispensabile ove si voglia ridare smalto all’efficienza della giustizia penale.

Renzi dice che in Italia ci sono tante inchieste e poche sentenze? Certo, c’è la prescrizione”. Queste le parole lapidarie (dichiarazione riportata sull’edizione web de Il fatto quotidiano dell’11 aprile 2016) con cui Piercamillo Davigo, neo presidente dell’ANM, ha replicato al premier che rilevava l’elevata sproporzione tra inchieste delle Procure e sentenze definitive di condanna.

Nell’approccio magistratuale esiste poi un’altrettanto chiara connessione tra la prescrizione e il dilagare della corruzione.

Secondo il PM palermitano Nino Di Matteo (dichiarazione riportata sull’edizione web de Il fatto quotidiano del 24 aprile 2016) “Mafia e corruzione sono ormai facce della stessa medaglia, ma mentre i boss sono adeguatamente puniti, i corrotti che vanno a braccetto con i padrini sono garantiti da una sostanziale impunità dalla politica. Nei pochi casi in cui si riesce ad acquisire la prova di quei fatti di reato, tutti gli sforzi vengono mortificati dal sistema della prescrizione, che non si riesce a riformare”.

Sulla stessa lunghezza il magistrato ed ex componente del CSM Piergiorgio Morosini secondo il quale (si può consultare la stessa pagina web indicata in precedenza) “Davigo non intendeva attaccare genericamente la classe politica ma ha voluto porre l’attenzione sul tema dell’emergenza etica e sulla diffusione del malaffare. La lotta alla corruzione necessita non solo della risposta giudiziaria, ma richiede anche un’azione che riguarda le pubbliche amministrazioni e la legislazione. Penso alla riforma della prescrizione …”.

Di tenore esattamente opposto è la visione dell’avvocatura associata che guarda con preoccupazione alle prospettive aperte dalla sentenza Taricco, inquadrandole peraltro in un disegno più ampio nel quale le garanzie sostanziali tradizionalmente proprie del processo penale e della civiltà giuridica italiana nel suo complesso subirebbero un progressivo svuotamento.

Si legge così nella relazione del presidente del congresso straordinario dell’Unione delle camere penali italiane tenutosi a Cagliari tra il 25 e il 27 settembre 2015, che “Lo scenario è reso ancora più complesso dagli interventi delle Corti europee e dall’interpretazione che viene fatta degli stessi. Da ultimo, la nota sentenza “Taricco” sembra aver rafforzato gli intendimenti del Governo, che pure aveva resistito dinanzi alla Corte di Giustizia, di allungare i tempi del processo.

L’Unione, con l’Osservatorio Europa, ha già commentato negativamente la pronuncia, esprimendo preoccupazione per lo stato di salute della cultura delle garanzie. La prescrizione viene dipinta come il male assoluto, forse anche perché si tratta di salvaguardare interessi finanziari della Ue. Da istituto di diritto sostanziale diventa processuale, perciò non più soggetto alla garanzia del principio di legalità ex articolo 25 comma 2 della Costituzione.

La terza Sezione della Cassazione non ha invece avuto dubbi nell’accogliere la decisione della Corte di Giustizia, ribadendo l’obbligo di disapplicazione della normativa sulla prescrizione per il giudice nazionale, per fortuna la Corte di Appello di Milano, rammentando tra l’altro la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale che ritiene la prescrizione istituto di diritto sostanziale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale.

Non è questa la sede per commentare in maniera articolata le suddette pronunce: ciò che interessa è segnalare come, spesso, e senza grande fatica, si recepisca quanto di regressivo e contrario ai principi di garanzia proviene dall’Europa, mentre con difficoltà vengono accolti ammonimenti e principi di segno garantista come nel caso della sentenza “Contrada” o della sentenza “Torreggiani”, o ancora come si vorrebbe disconoscere il diritto dell’imputato di essere giudicato dallo stesso giudice che ha assunto la prova, principio consacrato nella giurisprudenza della CEDU”.

L’UCPI manifesta dunque aperta perplessità per la nuova strada europea e denuncia al contempo lo strabismo insito nella pronta assuefazione alla Taricco e nei mille ostacoli posti per contro alla penetrazione della giurisprudenza CEDU.

Se poi si volesse proseguire, si potrebbero citare mille esempi di interventi di esponenti politici i quali, ciascuno secondo la propria ideologia ovvero in base all’interesse elettorale del momento, ora stigmatizzano la prescrizione come strumento perverso che offre un indebito scudo ai nemici più in voga, ora la enfatizzano come ultimo baluardo a difesa dei cittadini dalle angherie di una magistratura politicizzata e totalmente priva di terzietà ed equità.

Lo stato dell’arte sul piano legislativo

Giacciono all’attenzione delle camere legislative varie proposte di legge in materia di prescrizione.

Si citano a solo titolo esemplificativo due proposte, pendenti entrambe presso il Senato.

La prima, identificata come atto AS 1844, aumenta della metà i termini prescrizionali per il delitto di corruzione, fa decorrere dal raggiungimento della maggiore età della parte offesa il termine per i delitti commessi in danno di minori e amplia la categoria dei casi di sospensione del termine.

La seconda, identificata come atto 1574, prevede un regime prescrizionale speciale per i reati contro la pubblica amministrazione.

Non ci si dilunga in commenti tecnici. Si riporta soltanto uno stralcio di un articolo di Angela Mauro, tratto dall’edizione web di Huffington Post del 20 aprile 2016, che così liquida le prospettive di approvazione delle proposte in tema di prescrizione: “Di qui al cruciale referendum di ottobre, Renzi vuole riuscire nell’impresa forse più difficile: buttare giù 25 anni di pensiero giustizialista, restituire dignità alla logica garantista, mettere se stesso e i suoi al riparo dai processi mediatici farciti di intercettazioni ma senza cadere nel buco nero dello scontro con la magistratura. Cioè senza finire nel ‘cul de sac’ dei paragoni con Silvio Berlusconi. Chissà se è troppo tardi. Ma comunque per questo motivo nessun renziano dà spago a Davigo. L’obiettivo invece è riacchiappare il dossier intercettazioni fermo in Senato: verrà approvato dopo le amministrative con tutta la legge delega sul processo penale. Mentre il provvedimento che vuole allungare i tempi della prescrizione è già avviato a slittare alla prossima legislatura per i veti di Ncd … Si vedrà. Ma intanto sulla prescrizione la spugna è stata già gettata.”.

Sembrerebbe quindi, ed in effetti le logiche del momento vanno esattamente nella direzione intravista dall’articolista, che la riforma della prescrizione non faccia parte dell’attuale agenda governativa.

Conclusione

Lo stato dell’arte è quello che si è visto.

Il giudice europeo ha parlato, quello italiano si è convinto della correttezza delle sue parole, facendole proprie, magistratura e avvocatura si sono schierate su fronti contrapposti e la politica si divide e non interviene.

Sembrerebbe tutto semplice e scontato ma così non è per due essenziali ragioni.

La prima è di tipo squisitamente giuridico.

Si ha come la sensazione che le argomentazioni spese dalla magistratura nostrana non abbiano affatto esaurito i principi e i temi rilevanti.

Nessuna istanza sembra essersi chiesta, ad esempio, come si concilii la sostanziale abolizione del termine prescrizionale massimo (poiché, se si ammette che tale termine può ripartire ab origine dopo qualunque evento interruttivo, è come se si dicesse che la prescrizione non matura mai) per una larga fascia di reati con il principio costituzionale che assicura la ragionevole durata dei processi.

Nessuno ha intravisto la pur evidente contraddizione tra un indirizzo interpretativo che consente un allungamento considerevole della durata temporale dei processi e la normativa interna, provocata da una congerie di condanne inflitte al nostro Paese dalla Corte di Strasburgo, che obbliga lo Stato ad indennizzare coloro che subiscano gli effetti negativi di giudizi protrattisi al di là del ragionevole.

Nessuno si è posto il problema dell’eventuale conflitto tra l’estensione dei termini prescrizionali e il finalismo rieducativo della pena che si affievolisce fino a scomparire quanto più è ampio il lasso di tempo tra commissione del fatto e accertamento definitivo della responsabilità.

La seconda ragione ha invece a che fare con constatazioni di tipo oggettivo e fattuale.

È proprio così certo che l’incapacità di reprimere tempestivamente una buona parte  dei comportamenti caratterizzati da rilevanza penale sia dovuta alla prescrizione? Non potrebbe essere invece, almeno in parte, che questa caratteristica negativa sia dovuta a cause esterne al processo e a suoi meccanismi quali, ad esempio, l’inesistenza di adeguati anticorpi sociali, l’insufficienza quantitativa e la non elevata specializzazione della polizia giudiziaria in relazione a determinati fenomeni delinquenziali, difetti strutturali e organizzativi della magistratura, comportamenti e prassi nella concreta gestione dei processi tali da smentire quell’anelito all’efficienza che così tanto viene sbandierato?

E se questo fosse vero, sarebbe davvero utile consegnare alla politica e alla magistratura un comodo strumento per fare pagare agli accusati colpe di sistema cui sono estranei?

Ed infine, sempre che questo fosse vero e che la magistratura sia almeno in parte responsabile dei ritardi e delle inefficienze della giustizia penale, sarebbe davvero un’idea brillante quella di affidarle la soluzione del problema che essa stessa ha contribuito a creare?

Più domande che risposte, come si vede, ma in certi casi il dubbio, e l’apertura a più soluzioni che ne consegue, è assai meglio di certezze assolute che assomigliano a dogmi più che verità oggettive.

Premessa

C’è da scommettere che tutto si sarebbe aspettato il Signor Ivo Taricco tranne che diventare l’eponimo di un intricato caso giuridico che sta infiammando l’attuale dibattito giuridico e creato le premesse per la messa in discussione, se non addirittura la revisione, dell’interpretazione e della portata applicativa dell’istituto della prescrizione.

È degno di nota che la vicenda sia partita da una sentenza della Corte del Lussemburgo il che sottolinea, semmai ce ne fosse bisogno, l’elevato grado di penetrazione del diritto sovranazionale nel nostro ordinamento e la sua capacità di modificarlo profondamente o quantomeno di creare le premesse per il suo cambiamento.

Un ulteriore aspetto di grande interesse, ma purtroppo non di novità, è il ritardo con cui il legislatore si accosta al tema in esame. Mentre cioè, come si vedrà meglio nei paragrafi successivi, una sentenza europea si inserisce a forza nella nostra civiltà giuridica e potrebbe mutarne alcuni connotati di primaria importanza, mentre la Corte di Cassazione si adegua prontamente al solco tracciato dal giudice sovranazionale, mentre una parte di rilievo della magistratura chiede a gran voce una riforma che ponga rimedio al male tipicamente nostrano dei processi conclusi con pronuncia di estinzione per prescrizione, la nostra classe politica lascia languire da anni vari progetti di riforma dell’istituto e, ciò che più conta, mostra di non avere alcuna idea forte al riguardo.

Di tutto questo si argomenterà in questo scritto.

La sentenza Taricco

L’8 settembre 2015 la Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione europea (di seguito CGUE) ha emesso una pronuncia pregiudiziale che le era stata sollecitata dal Tribunale di Cuneo con ordinanza del 17 gennaio 2014, emessa nell’ambito di un procedimento penale nel quale vari imputati erano accusati di avere costituito e organizzato un’associazione a delinquere allo scopo di commettere più delitti in materia di IVA.

Al giudice italiano premeva conoscere la corretta interpretazione degli articoli 101, 107 e 119 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito TFUE) e dell’articolo 158 della direttiva 2006/112/CE inerente il sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

La Corte del Lussemburgo ha preso in considerazione il pertinente complesso normativo comunitario e si è poi soffermata sugli articoli 157 e seguenti del codice penale italiano che regolano l’istituto della prescrizione.

È quindi passata ad esaminare il caso concreto oggetto di giudizio, nei termini descritti dal giudice del rinvio.

Questi già si trovava, o si sarebbe trovato in tempi brevi, nella condizione di dover pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei confronti di tutti gli imputati per effetto della prescrizione delle fattispecie loro contestate.

Nell’opinione del Tribunale di Cuneo, questa evenienza dipendeva dalle norme contenute negli articoli 160 ultimo comma e 161 secondo comma del codice penale che, a fronte di eventi interruttivi del corso della prescrizione, permettono un prolungamento del relativo termine pari ad appena un quarto del termine ordinario.

Si verificava così, a fronte della complessità delle indagini e dei procedimenti volti all’accertamento dei reati fiscali, che nella maggior parte dei casi il termine prescrizionale giungesse a conclusione ben prima dell’emissione della sentenza definitiva, restando di fatta impedita la repressione di comportamenti illeciti di particolare gravità.

L’effetto di una simile situazione era la sostanziale impunità degli autori di tali illeciti e il conseguente avallo della loro concorrenza sleale nei confronti degli imprenditori operanti in altri Stati UE.

Sulla base del ragionamento appena sintetizzato, il giudice italiano ha chiesto alla CGUE se le citate norme del codice penale italiano violassero l’articolo 101 TFUE posto a protezione della leale concorrenza, l’articolo 107 TFUE che vieta aiuti di Stato nei confronti di determinate imprese, l’articolo 119 TFUE che impone agli Stati UE di vigilare sul carattere sano delle finanze pubbliche e l’articolo 158 § 2 della direttiva CE 2006/112 che vieta qualunque esenzione fiscale che non sia ivi tassativamente prevista.

Il Governo italiano si è costituito in giudizio ed ha chiesto che le questioni oggetto del rinvio pregiudiziale fossero dichiarate irricevibili in quanto puramente astratte ed ipotetiche e prive di un rapporto effettivo con l’oggetto del processo.

La CGUE ha ritenuto per contro che la domanda fosse perfettamente ricevibile.

Quanto al merito delle questioni, la Corte ha ricordato che “gli Stati membri hanno non solo l’obbligo di adottare tutte le misure legislative e amministrative idonee a garantire che l’IVA dovuta nei loro rispettivi territori sia interamente riscossa, ma devono anche lottare contro la frode”.

Ha precisato inoltre che “Se è pur vero che gli Stati membri dispongono di una libertà di scelta delle sanzioni applicabili, che possono assumere la forma di sanzioni amministrative, di sanzioni penali o di una combinazione delle due, al fine di assicurare la riscossione di tutte le entrate provenienti dall’IVA e tutelare in tal modo gli interessi finanziari dell’Unione conformemente alle disposizioni della direttiva 2006/112 e all’articolo 325 TFUE, possono tuttavia essere indispensabili sanzioni penali per combattere in modo effettivo e dissuasivo determinate ipotesi di gravi frodi in materia di IVA”.

Ciò premesso, ha poi osservato che “Qualora il giudice nazionale dovesse concludere che dall’applicazione delle disposizioni nazionali in materia di interruzione della prescrizione consegue, in un numero considerevole di casi, l’impunità penale a fronte di fatti costitutivi di una frode grave, perché tali fatti risulteranno generalmente prescritti prima che la sanzione penale prevista dalla legge possa essere inflitta con decisione giudiziaria definitiva, si dovrebbe constatare che le misure previste dal diritto nazionale per combattere contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione non possono essere considerate effettive e dissuasive, il che sarebbe in contrasto con l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, con l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione PIF nonché con la direttiva 2006/112, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE”.

La CGUE ha quindi formulato le sue conclusioni, in piena coerenza con gli assunti precedenti: “Qualora il giudice nazionale giungesse alla conclusione che le disposizioni nazionali di cui trattasi non soddisfano gli obblighi del diritto dell’Unione relativi al carattere effettivo e dissuasivo delle misure di lotta contro le frodi all’IVA, detto giudice sarebbe tenuto a garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione disapplicando, all’occorrenza, tali disposizioni e neutralizzando quindi la conseguenza rilevata al punto 46 della presente sentenza, senza che debba chiedere o attendere la previa rimozione di dette disposizioni in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale”.

Ciò perché “l’obbligo degli Stati membri di lottare contro le attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione con misure dissuasive ed effettive nonché il loro obbligo di adottare, per combattere la frode lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, le stesse misure che adottano per combattere la frode lesiva dei loro interessi finanziari sono obblighi imposti, in particolare, dal diritto primario dell’Unione, ossia dall’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE. Tali disposizioni del diritto primario dell’Unione pongono a carico degli Stati membri un obbligo di risultato preciso e non accompagnato da alcuna condizione quanto all’applicazione della regola in esse enunciata, ricordata al punto precedente. In forza del principio del primato del diritto dell’Unione, le disposizioni dell’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE hanno l’effetto, nei loro rapporti con il diritto interno degli Stati membri, di rendere ipso iure inapplicabile, per il fatto stesso della loro entrata in vigore, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale esistente”.

La CGUE ha inteso infine chiarire la sua opinione su un tema di grande rilievo: “diversi interessati che hanno presentato osservazioni alla Corte hanno fatto riferimento all’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), che sancisce i principi di legalità e di proporzionalità dei reati e delle pene, in base ai quali, in particolare, nessuno può essere condannato per un’azione o un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Tuttavia, con riserva di verifica da parte del giudice nazionale, la disapplicazione delle disposizioni nazionali di cui trattasi avrebbe soltanto per effetto di non abbreviare il termine di prescrizione generale nell’ambito di un procedimento penale pendente, di consentire un effettivo perseguimento dei fatti incriminati nonché di assicurare, all’occorrenza, la parità di trattamento tra le sanzioni volte a tutelare, rispettivamente, gli interessi finanziari dell’Unione e quelli della Repubblica italiana. Una disapplicazione del diritto nazionale siffatta non violerebbe i diritti degli imputati, quali garantiti dall’articolo 49 della Carta.

Infatti, non ne deriverebbe affatto una condanna degli imputati per un’azione o un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva un reato punito dal diritto nazionale, né l’applicazione di una sanzione che, allo stesso momento, non era prevista da tale diritto. Al contrario, i fatti contestati agli imputati nel procedimento principale integravano, alla data della loro commissione, gli stessi reati ed erano passibili delle stesse sanzioni penali attualmente previste”.

I giudici del Lussemburgo hanno richiamato, a sostegno dell’opinione appena riportata, i principi interpretativi affermati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (di seguito Corte EDU): “La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,firmata a Roma il 4 novembre 1950, che sancisce diritti corrispondenti a quelli garantiti dall’articolo 49 della Carta, avvalora tale conclusione. Secondo tale giurisprudenza, infatti, la proroga del termine di prescrizione e la sua immediata applicazione non comportano una lesione dei diritti garantiti dall’articolo 7 della suddetta Convenzione, dato che tale disposizione non può essere interpretata nel senso che osta a un allungamento dei termini di prescrizione quando i fatti addebitati non si siano ancora prescritti”.

Una pronuncia chiarissima, tale da non richiedere alcun commento esplicativo, i cui punti essenziali possono essere così sintetizzati:

  • il diritto comunitario primario prevale sul diritto dei singoli Stati sicché il loro eventuale conflitto comporta inevitabilmente la soccombenza di quest’ultimo;
  • il giudice nazionale che registri un conflitto del genere è tenuto alla disapplicazione della norma interna contrastante col diritto comunitario senza dover attendere eventuali adeguamenti legislativi o delibazioni della giustizia costituzionale;
  • le regole sulla prescrizione non concorrono a comporre il sistema complessivo dei principi di legalità e proporzionalità dei reati e delle pene quali previsti dall’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e dall’articolo 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e le libertà fondamentali (di seguito CEDU); ne consegue che eventuali modifiche in senso peggiorativo di tali regole non implicano alcuna lesione di quei diritti.

Gli approdi giurisprudenziali precedenti alla sentenza Taricco

Le questioni generali e di dettaglio affrontate e risolte dalla CGUE con la sentenza illustrata nel paragrafo precedente erano già finite all’attenzione di varie istanze giurisdizionali italiane.

La pronuncia che in qualche modo ha rappresentato una summa del dibattito interno è agevolmente individuabile nella sentenza 236/2011 della Corte Costituzionale.

La questione sottostante era riferita all’articolo 10 comma 3 della Legge 251/2005 (meglio nota come Legge ex Cirielli), sospettato di illegittimità costituzionale dalle Corti di Appello di Bari e Venezia e dalla Corte di Cassazione.

Si ricorderà che la Legge in esame aveva apportato varie modifiche al nostro sistema penale. Per ciò che qui interessa, aveva riformato in profondità l’istituto della prescrizione modificando considerevolmente i relativi termini in senso generalmente riduttivo.

Il citato articolo 10 comma 3, contenente disposizioni transitorie, chiariva in proposito che “Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione”.

La Consulta era stata chiamata una prima volta ad occuparsi di questa norma e, con la sentenza 393/2006, ne aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui escludeva la retroattività dei termini prescrizionali più favorevoli per i procedimenti di primo grado nei quali fosse già stata dichiarata l’apertura del dibattimento. I giudici costituzionali, ragionando esclusivamente in riferimento al giudizio di primo grado,  avevano chiarito infatti che era priva di ragionevolezza e quindi sostanzialmente arbitraria, la scelta del legislatore di differenziare la retroattività assumendo come spartiacque un momento processuale privo di particolare significatività.

Più tardi, con la sentenza 72/2008, la Corte Costituzionale aveva rigettato l’analoga questione riferita ai gradi successivi al primo.

La Corte di Cassazione era tuttavia tornata alla carica ritenendo che l’articolo 10 comma 3, nella parte riferita ai giudizi in grado di appello o dinanzi il giudice di legittimità, fosse illegittimo per contrasto con l’articolo 117 comma 1 della Costituzione e l’articolo 7 CEDU. Il giudice a quo aveva elencato una serie di ragioni, inserendo tra queste la giurisprudenza della Corte EDU che, a suo modo di vedere, aveva sancito il principio per cui l’articolo 7 CEDU comprende non solo il divieto di retroattività della legge penale più severa ma anche quello dell’obbligo di retroattività della legge più mite, dovendosi intendere per tale quella che contenga disposizioni più favorevoli all’accusato (come, ad esempio, si poteva ricavare dalla sentenza della Grand Chambre del 17 settembre 2009 nel procedimento Coppola c. Italia).

A conclusioni analoghe era giunta la difesa dell’imputato la quale, costituitasi nel giudizio costituzionale, aveva rilevato che tra le disposizioni più favorevoli dovevano essere comprese anche quelle in materia di prescrizione, data la natura sostanziale dell’istituto.

Ragioni piuttosto affini erano state indicate dalle Corti di Appello di Bari e Venezia.

La Consulta dichiarò inammissibili le questioni sollevate dalla Corti territoriali.

Dichiarò invece infondata la questione sollevata dalla Corte di Cassazione.

Il ragionamento seguito dai giudici della legge può essere così sintetizzato:

  • il principio di retroattività della disposizione penale più favorevole all’accusato non trova copertura costituzionale nell’articolo 25 comma 2 della Costituzione il quale si limita a sancire l’irretroattività delle norme penali più severe;
  • il medesimo principio è invece tutelato dall’articolo 3 della Costituzione, cioè dal principio di eguaglianza che “che impone, in linea di massima, di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l’entrata in vigore della norma che ha disposto l’abolitio criminis o la modifica mitigatrice”;
  • e tuttavia “Il principio di eguaglianza costituisce non solo il fondamento, ma anche il limite dell’applicabilità retroattiva della lex mitior. Mentre il principio di irretroattività della norma penale sfavorevole, infatti, costituisce un valore assoluto e inderogabile, quello della retroattività in mitius è suscettibile di limitazioni e deroghe legittime sul piano costituzionale, ove sorrette da giustificazioni oggettivamente ragionevoli e, in particolare, dalla necessità di preservare interessi, ad esso contrapposti, di analogo rilievo”;
  • è senz’altro vero che con la sentenza Scoppola la Corte EDU “mutando il proprio precedente e consolidato orientamento, ha ammesso che «l’articolo 7 § 1 della Convenzione non sancisce solo il principio della irretroattività delle leggi penali più severe, ma anche, e implicitamente, il principio della retroattività della legge penale meno severa», traducendosi «nella norma secondo cui, se la legge penale in vigore al momento della commissione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della pronuncia definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all’imputato”;
  • occorre tuttavia considerare che tale pronuncia “anche se in modo non inequivoco, induce a ritenere che il principio di retroattività della norma più favorevole sia normalmente collegato dalla Corte europea all’assenza di ragioni giustificative di deroghe o limitazioni (…) Perciò, qualora vi sia una ragione diversa, che risulti positivamente apprezzabile, la deroga all’applicazione della legge sopravvenuta più favorevole al reo dovrebbe ritenersi possibile anche per la giurisprudenza di Strasburgo, specie quando, come è avvenuto nel caso in esame, fattispecie incriminatrice e pena siano rimaste immutate;
  • in ogni caso, il principio di retroattività della lex mitior, anche secondo la giurisprudenza della Corte EDU, riguarda le sole disposizioni che definiscono i reati e le pene che li reprimono; esso non coincide quindi (essendo ben più ristretto) con l’articolo 2 comma 4 del codice penale il quale riguarda ogni disposizione penale successiva alla commissione del fatto, che apporti modifiche in melius di qualunque genere alla disciplina di una fattispecie criminosa, incidendo sul complessivo trattamento riservato al reo;
  • ora, poiché l’istituto della prescrizione non riguarda né il reato né la pena, è per ciò stesso da escludere che esso goda della tutela derivante dal suo inserimento nell’alveo dell’articolo 7 CEDU, come la stessa Corte ha riconosciuto in varie pronunce, tra le quali la sentenza 22 giugno 2000 (Coëme e altri contro Belgio) con cui ha ritenuto che non fosse in contrasto con la citata norma convenzionale una legge belga che prolungava, con efficacia retroattiva, i tempi di prescrizione dei reati.

Le reazioni interne successive alla sentenza Taricco

A distanza di soli dieci giorni dalla pronuncia della CGUE, la seconda sezione penale della Corte di Appello di Milano ha emesso un’ordinanza di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.

Dinanzi a tale giudice si stava celebrando un giudizio piuttosto analogo a quello pendente presso il Tribunale di Cuneo: vi era contestato infatti un numero elevato di operazioni fiscali asseritamente fraudolente compiute tra il 2005 e il 2007 dalle quali sarebbe derivata un’evasione dell’IVA per vari milioni di euro.

I parametri fattuali della vicenda processuale avrebbero dunque consentito, o meglio imposto, alla Corte di Appello di allinearsi alla pronuncia Taricco e disapplicare gli articoli 160 ultimo comma e 161 comma 2 del codice penale.

I giudici milanesi hanno tuttavia osservato che, così facendo, avrebbero applicato un diverso e ben più sfavorevole regime prescrizionale e per ciò stesso violato l’articolo 25 comma 2 della Costituzione. Ne sarebbe derivata la lesione di un principio costituzionale fondamentale, quello della legalità nella materia penale, che in nessun caso potrebbe essere considerato soccombente alla primautè del diritto UE.

La Corte di Appello di Milano ha quindi chiesto alla Consulta di affermare l’esistenza di un controlimite, consistente appunto nel principio di legalità penale, tale da impedire nel caso concreto l’ordinaria prevalenza della norma primaria UE.  Beninteso, la questione di legittimità è stata posta in riferimento alla legge di esecuzione del TFUE.

La Corte costituzionale non si è ancora pronunciata ma appare piuttosto probabile che la questione, se valutata alla luce dei medesimi parametri della sentenza 236/2011, sia risolta nel senso dell’infondatezza, senza poi contare le possibili ipotesi di inammissibilità, una delle quali, ad esempio, connessa al non ancora avvenuto decorso del termine prescrizionale per varie contestazioni del giudizio milanese.

Questo da un lato.

Dall’altro va segnalata la recentissima sentenza 2210/2016 della terza sezione penale della Corte di Cassazione.

I giudici di legittimità hanno parzialmente accolto il ricorso di un imputato che era stato condannato per avere presentato una dichiarazione ai fini IVA avvalendosi di fatture emesse a fronte di operazioni inesistenti.

L’accoglimento è stato limitato al motivo attinente il trattamento sanzionatorio, essendo stata giudicata solo apparente la motivazione della mancata concessione delle attenuanti generiche.

In circostanze ordinarie, l’annullamento così disposto sarebbe stato senza rinvio perché nel frattempo era maturato il termine prescrizionale per i fatti concernenti un certo periodo di imposta.

Il  collegio di legittimità – sta qui la novità – ha invece disposto l’annullamento con rinvio sul presupposto della disapplicazione, considerata necessaria in virtù della sentenza Taricco, del combinato disposto delle più volte citate norme codicistiche in materia di durata massima del periodo prescrizionale pur in presenza di eventi interruttivi.

In un passaggio significativo della motivazione, la Corte si è detta convinta dell’inesistenza di qualsiasi controlimite interno e non ha ravvisato di conseguenza la necessità di sollevare la questione di legittimità costituzionale. Ha richiamato a tal fine la sentenza 236/2011 della Corte costituzionale la quale, come si ricorderà, ha escluso che le modifiche del regime prescrizionale trovino copertura costituzionale nell’articolo 25 comma 2.

È facile prevedere che l’indirizzo prescelto dalla Corte di Cassazione, tanto più in quanto conforme all’orientamento espresso dalla Consulta, finirà per consolidarsi a scapito della diversa prospettiva indicata dalla Corte di Appello di Milano.

Il dibattito intellettuale e sociale sulla prescrizione

È chiaro che il contesto giurisdizionale non è l’unico da tenere in considerazione allorché si discuta di prescrizione.

La finalità dell’istituto e gli effetti che esso produce catalizzano fisiologicamente l’attenzione di cerchie più vaste che comprendono l’intera comunità giuridica e la parte di opinione pubblica che tiene ad essere informata delle dinamiche sociali di maggiore impatto sulla vita della comunità.

Questo dibattito è in larga parte tutt’altro che neutrale e tecnico, nel senso che è spesso alimentato da ragioni e argomentazioni dovute più ad interessi di parte che ad una visione generale.

Si può citare, per cominciare, l’Associazione nazionale magistrati, un organismo che avrebbe natura sindacale ma, per via dello status giuridico dei suoi iscritti, in più di un caso si propone ed opera come istituzione. Non si contano più gli interventi, le dichiarazioni, i convegni nei quali l’ANM nel suo complesso o suoi esponenti di vertice additano la prescrizione come un male assoluto la cui estirpazione è indispensabile ove si voglia ridare smalto all’efficienza della giustizia penale.

Renzi dice che in Italia ci sono tante inchieste e poche sentenze? Certo, c’è la prescrizione”. Queste le parole lapidarie (dichiarazione riportata sull’edizione web de Il fatto quotidiano dell’11 aprile 2016) con cui Piercamillo Davigo, neo presidente dell’ANM, ha replicato al premier che rilevava l’elevata sproporzione tra inchieste delle Procure e sentenze definitive di condanna.

Nell’approccio magistratuale esiste poi un’altrettanto chiara connessione tra la prescrizione e il dilagare della corruzione.

Secondo il PM palermitano Nino Di Matteo (dichiarazione riportata sull’edizione web de Il fatto quotidiano del 24 aprile 2016) “Mafia e corruzione sono ormai facce della stessa medaglia, ma mentre i boss sono adeguatamente puniti, i corrotti che vanno a braccetto con i padrini sono garantiti da una sostanziale impunità dalla politica. Nei pochi casi in cui si riesce ad acquisire la prova di quei fatti di reato, tutti gli sforzi vengono mortificati dal sistema della prescrizione, che non si riesce a riformare”.

Sulla stessa lunghezza il magistrato ed ex componente del CSM Piergiorgio Morosini secondo il quale (si può consultare la stessa pagina web indicata in precedenza) “Davigo non intendeva attaccare genericamente la classe politica ma ha voluto porre l’attenzione sul tema dell’emergenza etica e sulla diffusione del malaffare. La lotta alla corruzione necessita non solo della risposta giudiziaria, ma richiede anche un’azione che riguarda le pubbliche amministrazioni e la legislazione. Penso alla riforma della prescrizione …”.

Di tenore esattamente opposto è la visione dell’avvocatura associata che guarda con preoccupazione alle prospettive aperte dalla sentenza Taricco, inquadrandole peraltro in un disegno più ampio nel quale le garanzie sostanziali tradizionalmente proprie del processo penale e della civiltà giuridica italiana nel suo complesso subirebbero un progressivo svuotamento.

Si legge così nella relazione del presidente del congresso straordinario dell’Unione delle camere penali italiane tenutosi a Cagliari tra il 25 e il 27 settembre 2015, che “Lo scenario è reso ancora più complesso dagli interventi delle Corti europee e dall’interpretazione che viene fatta degli stessi. Da ultimo, la nota sentenza “Taricco” sembra aver rafforzato gli intendimenti del Governo, che pure aveva resistito dinanzi alla Corte di Giustizia, di allungare i tempi del processo.

L’Unione, con l’Osservatorio Europa, ha già commentato negativamente la pronuncia, esprimendo preoccupazione per lo stato di salute della cultura delle garanzie. La prescrizione viene dipinta come il male assoluto, forse anche perché si tratta di salvaguardare interessi finanziari della Ue. Da istituto di diritto sostanziale diventa processuale, perciò non più soggetto alla garanzia del principio di legalità ex articolo 25 comma 2 della Costituzione.

La terza Sezione della Cassazione non ha invece avuto dubbi nell’accogliere la decisione della Corte di Giustizia, ribadendo l’obbligo di disapplicazione della normativa sulla prescrizione per il giudice nazionale, per fortuna la Corte di Appello di Milano, rammentando tra l’altro la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale che ritiene la prescrizione istituto di diritto sostanziale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale.

Non è questa la sede per commentare in maniera articolata le suddette pronunce: ciò che interessa è segnalare come, spesso, e senza grande fatica, si recepisca quanto di regressivo e contrario ai principi di garanzia proviene dall’Europa, mentre con difficoltà vengono accolti ammonimenti e principi di segno garantista come nel caso della sentenza “Contrada” o della sentenza “Torreggiani”, o ancora come si vorrebbe disconoscere il diritto dell’imputato di essere giudicato dallo stesso giudice che ha assunto la prova, principio consacrato nella giurisprudenza della CEDU”.

L’UCPI manifesta dunque aperta perplessità per la nuova strada europea e denuncia al contempo lo strabismo insito nella pronta assuefazione alla Taricco e nei mille ostacoli posti per contro alla penetrazione della giurisprudenza CEDU.

Se poi si volesse proseguire, si potrebbero citare mille esempi di interventi di esponenti politici i quali, ciascuno secondo la propria ideologia ovvero in base all’interesse elettorale del momento, ora stigmatizzano la prescrizione come strumento perverso che offre un indebito scudo ai nemici più in voga, ora la enfatizzano come ultimo baluardo a difesa dei cittadini dalle angherie di una magistratura politicizzata e totalmente priva di terzietà ed equità.

Lo stato dell’arte sul piano legislativo

Giacciono all’attenzione delle camere legislative varie proposte di legge in materia di prescrizione.

Si citano a solo titolo esemplificativo due proposte, pendenti entrambe presso il Senato.

La prima, identificata come atto AS 1844, aumenta della metà i termini prescrizionali per il delitto di corruzione, fa decorrere dal raggiungimento della maggiore età della parte offesa il termine per i delitti commessi in danno di minori e amplia la categoria dei casi di sospensione del termine.

La seconda, identificata come atto 1574, prevede un regime prescrizionale speciale per i reati contro la pubblica amministrazione.

Non ci si dilunga in commenti tecnici. Si riporta soltanto uno stralcio di un articolo di Angela Mauro, tratto dall’edizione web di Huffington Post del 20 aprile 2016, che così liquida le prospettive di approvazione delle proposte in tema di prescrizione: “Di qui al cruciale referendum di ottobre, Renzi vuole riuscire nell’impresa forse più difficile: buttare giù 25 anni di pensiero giustizialista, restituire dignità alla logica garantista, mettere se stesso e i suoi al riparo dai processi mediatici farciti di intercettazioni ma senza cadere nel buco nero dello scontro con la magistratura. Cioè senza finire nel ‘cul de sac’ dei paragoni con Silvio Berlusconi. Chissà se è troppo tardi. Ma comunque per questo motivo nessun renziano dà spago a Davigo. L’obiettivo invece è riacchiappare il dossier intercettazioni fermo in Senato: verrà approvato dopo le amministrative con tutta la legge delega sul processo penale. Mentre il provvedimento che vuole allungare i tempi della prescrizione è già avviato a slittare alla prossima legislatura per i veti di Ncd … Si vedrà. Ma intanto sulla prescrizione la spugna è stata già gettata.”.

Sembrerebbe quindi, ed in effetti le logiche del momento vanno esattamente nella direzione intravista dall’articolista, che la riforma della prescrizione non faccia parte dell’attuale agenda governativa.

Conclusione

Lo stato dell’arte è quello che si è visto.

Il giudice europeo ha parlato, quello italiano si è convinto della correttezza delle sue parole, facendole proprie, magistratura e avvocatura si sono schierate su fronti contrapposti e la politica si divide e non interviene.

Sembrerebbe tutto semplice e scontato ma così non è per due essenziali ragioni.

La prima è di tipo squisitamente giuridico.

Si ha come la sensazione che le argomentazioni spese dalla magistratura nostrana non abbiano affatto esaurito i principi e i temi rilevanti.

Nessuna istanza sembra essersi chiesta, ad esempio, come si concilii la sostanziale abolizione del termine prescrizionale massimo (poiché, se si ammette che tale termine può ripartire ab origine dopo qualunque evento interruttivo, è come se si dicesse che la prescrizione non matura mai) per una larga fascia di reati con il principio costituzionale che assicura la ragionevole durata dei processi.

Nessuno ha intravisto la pur evidente contraddizione tra un indirizzo interpretativo che consente un allungamento considerevole della durata temporale dei processi e la normativa interna, provocata da una congerie di condanne inflitte al nostro Paese dalla Corte di Strasburgo, che obbliga lo Stato ad indennizzare coloro che subiscano gli effetti negativi di giudizi protrattisi al di là del ragionevole.

Nessuno si è posto il problema dell’eventuale conflitto tra l’estensione dei termini prescrizionali e il finalismo rieducativo della pena che si affievolisce fino a scomparire quanto più è ampio il lasso di tempo tra commissione del fatto e accertamento definitivo della responsabilità.

La seconda ragione ha invece a che fare con constatazioni di tipo oggettivo e fattuale.

È proprio così certo che l’incapacità di reprimere tempestivamente una buona parte  dei comportamenti caratterizzati da rilevanza penale sia dovuta alla prescrizione? Non potrebbe essere invece, almeno in parte, che questa caratteristica negativa sia dovuta a cause esterne al processo e a suoi meccanismi quali, ad esempio, l’inesistenza di adeguati anticorpi sociali, l’insufficienza quantitativa e la non elevata specializzazione della polizia giudiziaria in relazione a determinati fenomeni delinquenziali, difetti strutturali e organizzativi della magistratura, comportamenti e prassi nella concreta gestione dei processi tali da smentire quell’anelito all’efficienza che così tanto viene sbandierato?

E se questo fosse vero, sarebbe davvero utile consegnare alla politica e alla magistratura un comodo strumento per fare pagare agli accusati colpe di sistema cui sono estranei?

Ed infine, sempre che questo fosse vero e che la magistratura sia almeno in parte responsabile dei ritardi e delle inefficienze della giustizia penale, sarebbe davvero un’idea brillante quella di affidarle la soluzione del problema che essa stessa ha contribuito a creare?

Più domande che risposte, come si vede, ma in certi casi il dubbio, e l’apertura a più soluzioni che ne consegue, è assai meglio di certezze assolute che assomigliano a dogmi più che verità oggettive.