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Contratto di Lavoro Accessorio (Voucher): quali novità ha portato l’estate?

Contratto di Lavoro Accessorio (Voucher): quali novità ha portato l’estate?
Contratto di Lavoro Accessorio (Voucher): quali novità ha portato l’estate?

di Avv. Riccardo Zanon

Se c’è un contratto che personalmente prediligo, questo è il lavoro accessorio, più comunemente denominato lavoro a voucher o semplicemente voucher. È un meccanismo molto semplice ma estremamente utile per tutti quegli impieghi temporanei o occasionali di cui ogni persona può avere necessità.

Pensiamo al pensionato che ci viene a tagliare l’erba o la siepe, il quale così sarebbe in regola e pure assicurato in caso di eventuali infortuni. Con la tranquillità del committente, nel caso, come spesso capitava, questo si fosse fatto male.

La fortuna di questo strumento contrattuale, data dalla sua estrema flessibilità, ha creato un utilizzo spesso abusivo. Alcuni servizi giornalistici hanno denunciato questo aspetto, anche se, a mio avviso, imputando troppe colpe all’imputato!

Così il legislatore ha provveduto ad imporre alcuni limiti a partire dal 2015 con il Decreto Legislativo 81/15, prevedendo la prima tracciabilità dei voucher. In particolare, il Decreto del 2015 prevede che chi si avvale di voucher è tenuto a rispettare alcuni obblighi di comunicazione.

La normativa previgente prevedeva che il committente effettuasse la comunicazione alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro «prima dell’inizio della prestazione». Una previsione chiaramente generica e approssimativa che viene corretta nelle modifiche estive.

Infatti cos’è cambiato ora?

Le novità introdotte nel decreto estivo riguardano soprattutto la tracciabilità dei voucher e controlli specifici sull’utilizzo degli stessi. In particolare, per i committenti imprenditori non agricoli o professionisti si prevede che la comunicazione preventiva venga effettuata, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione lavorativa, alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, comunicando i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione e la sua collocazione temporale mediante l’indicazione del giorno e dell’ora di inizio e di fine della prestazione lavorativa.

Diversamente, invece, i committenti imprenditori agricoli, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio, sono tenuti a comunicare esclusivamente i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a 3 giorni, ciò per tenere conto della specificità del lavoro agricolo e della difficoltà dei committenti di lavoro agricolo di prevedere ex ante la durata delle prestazioni e il numero esatto di lavoratori da utilizzare a causa del condizionamento dell’attività agricola da parte di fattori metereologici.

Vengono esclusi dagli obblighi di comunicazione gli enti pubblici e le attività non commerciali (ad esempio le Onlus).

La normativa così modificata delinea tre situazioni differenti per la nuova comunicazione preventiva:

la prima con un obbligo pieno per le imprese e i professionisti;

la seconda con un obbligo più leggero per le aziende agricole;

la terza con l’esonero per enti e associazioni senza attività commerciale.

Inoltre la comunicazione preventiva deve contenere una serie di dati specifici che hanno l’intento di consentire un controllo maggiore su tali prestazioni, per cui non è richiesto soltanto il luogo, ma anche il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.

Infine scompare il riferimento all’invio telematico e si fa riferimento a una comunicazione effettuata tramite sms o posta elettronica, con la previsione di poter individuare ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo tecnologico.

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

Si ricorda che trattandosi di violazione non sanabile a posteriori, non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 Decreto Legislativo 124/2004.

In conclusione, il nostro imprenditore deve, in particolare:

  1. essendo un contratto di lavoro accessorio, utilizzare questo strumento per occupazioni temporanee ed occasionali, per non incorrere in una presunzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
  2. effettuare le comunicazioni con tempestività e programmare l’utilizzo della prestazione in modo da avere il tempo necessario per procedere alle comunicazioni o per comunicare al professionista di fiducia, la necessità di questa prestazione.

di Avv. Riccardo Zanon

Se c’è un contratto che personalmente prediligo, questo è il lavoro accessorio, più comunemente denominato lavoro a voucher o semplicemente voucher. È un meccanismo molto semplice ma estremamente utile per tutti quegli impieghi temporanei o occasionali di cui ogni persona può avere necessità.

Pensiamo al pensionato che ci viene a tagliare l’erba o la siepe, il quale così sarebbe in regola e pure assicurato in caso di eventuali infortuni. Con la tranquillità del committente, nel caso, come spesso capitava, questo si fosse fatto male.

La fortuna di questo strumento contrattuale, data dalla sua estrema flessibilità, ha creato un utilizzo spesso abusivo. Alcuni servizi giornalistici hanno denunciato questo aspetto, anche se, a mio avviso, imputando troppe colpe all’imputato!

Così il legislatore ha provveduto ad imporre alcuni limiti a partire dal 2015 con il Decreto Legislativo 81/15, prevedendo la prima tracciabilità dei voucher. In particolare, il Decreto del 2015 prevede che chi si avvale di voucher è tenuto a rispettare alcuni obblighi di comunicazione.

La normativa previgente prevedeva che il committente effettuasse la comunicazione alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro «prima dell’inizio della prestazione». Una previsione chiaramente generica e approssimativa che viene corretta nelle modifiche estive.

Infatti cos’è cambiato ora?

Le novità introdotte nel decreto estivo riguardano soprattutto la tracciabilità dei voucher e controlli specifici sull’utilizzo degli stessi. In particolare, per i committenti imprenditori non agricoli o professionisti si prevede che la comunicazione preventiva venga effettuata, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione lavorativa, alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, comunicando i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione e la sua collocazione temporale mediante l’indicazione del giorno e dell’ora di inizio e di fine della prestazione lavorativa.

Diversamente, invece, i committenti imprenditori agricoli, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio, sono tenuti a comunicare esclusivamente i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a 3 giorni, ciò per tenere conto della specificità del lavoro agricolo e della difficoltà dei committenti di lavoro agricolo di prevedere ex ante la durata delle prestazioni e il numero esatto di lavoratori da utilizzare a causa del condizionamento dell’attività agricola da parte di fattori metereologici.

Vengono esclusi dagli obblighi di comunicazione gli enti pubblici e le attività non commerciali (ad esempio le Onlus).

La normativa così modificata delinea tre situazioni differenti per la nuova comunicazione preventiva:

la prima con un obbligo pieno per le imprese e i professionisti;

la seconda con un obbligo più leggero per le aziende agricole;

la terza con l’esonero per enti e associazioni senza attività commerciale.

Inoltre la comunicazione preventiva deve contenere una serie di dati specifici che hanno l’intento di consentire un controllo maggiore su tali prestazioni, per cui non è richiesto soltanto il luogo, ma anche il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.

Infine scompare il riferimento all’invio telematico e si fa riferimento a una comunicazione effettuata tramite sms o posta elettronica, con la previsione di poter individuare ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo tecnologico.

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

Si ricorda che trattandosi di violazione non sanabile a posteriori, non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 Decreto Legislativo 124/2004.

In conclusione, il nostro imprenditore deve, in particolare:

  1. essendo un contratto di lavoro accessorio, utilizzare questo strumento per occupazioni temporanee ed occasionali, per non incorrere in una presunzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
  2. effettuare le comunicazioni con tempestività e programmare l’utilizzo della prestazione in modo da avere il tempo necessario per procedere alle comunicazioni o per comunicare al professionista di fiducia, la necessità di questa prestazione.