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“Amnistia di Natale” in Austria e nella RFT

“Weihnachtsamnestie 2016”
“Amnistia di Natale” in Austria e nella RFT
“Amnistia di Natale” in Austria e nella RFT

Austria

Come avviene sin dal 1946, anche quest’anno, nella seconda decade di dicembre, ad alcuni detenuti in Austria è stata concessa la c. d. Weihnachtsamnestie. A scanso di equivoci, va subito precisato che non di amnistia (come viene intesa nell’ordinamento italiano) si tratta, ma di provvedimenti di grazia che hanno fatto sì  che dodici detenuti (una donna e 11 uomini) possono trascorrere le feste di Natale e di Capodanno con i propri familiari. Si tratta, per la precisione, di individuelle Gnadenakte, com’erano usuali nel periodo della monarchia; di una prerogativa spettante al Capo dello Stato für Einzelfälle come prevede l’articolo 65, comma 2, lettera c, del B-VG (Bundesverfassungsgesetz).

Per quanto concerne la “Weihnachtsamnestie 2016”, la stessa non poteva essere concessa dal Bundespräsident (Pres. d. Rep.) dato che l’Amtszeit del Capo dello Stato H. Fischer era già scaduta da mesi (da oltre 20 gg.) e il suo successore non ha ancora prestato il prescritto giuramento. Prevede l’articolo 64 B-VG che in casi d’impedimento dello Staatsoberhaupt, se la Verhinderung si protrae per oltre 20 giorni, le funzioni del BP sono esercitate da un organo collegiale costituito dal Presidente del Nationalrat e dai due Vicepresidenti di quest’assemblea parlamentare. Pertanto la diesjährige “Weihnachtsamnestie” è stata concessa da quest’organo collegiale, il quale, nell’emanare i relativi provvedimenti (mediante Bescheid), si è attenuto alle proposte formulate dal Ministro della Giustizia. I provvedimenti di grazia diventano esecutivi soltanto una volta che il graziato abbia dato il proprio consenso (Zustimmung) all’Haftentlassung.

I detenuti “fortunati” che il 17.12.2016 hanno lasciato le Justizvollzugsanstalten – JVA, cioè le carceri, sono stati, come già detto, 12.

Presupposti per fruire di questa “anticipata scarcerazione” (vorzeitige Haftentlassung) sono: 1) la condanna riportata deve essere inferiore a 5 anni di reclusione, 2) almeno un terzo della pena inflitta deve essere stata scontata, 3) il residuo di pena ancora da espiare, non deve essere superiore a 18 mesi. Non potevano fruire di questa “Weihnachtsamnestie” i condannati per gravi reati di violenza, per reati di natura sessuale e per violazione del Suchtmittelgesetz (Legge sugli stupefacenti).

Il numero dei Begnadigten è stato, quest’anno, inferiore a quello degli anni precedenti; infatti, era stato di 18 nel 2013, di 30 nel 2014 e di 20 nel 2015.

RFT

Molto più fortunati possono ritenersi invece i detenuti nelle carceri della RFT. Anche nella RFT si parla - impropriamente - di “Weihnachtsamnestie”. Coloro che possono lasciare le JVA in corrispondenza  delle feste natalizie sono c. a. 2000 (duemila) e beneficiano, di fatto, di una riduzione di pena. Per la precisione si tratta di uno Straferlass (una specie di condono) se la fine della pena sarebbe stata tra alcune settimane.

Nella RFT non soltanto la Justiz è Ländersache (competenza dei Länder e non del Bund), ma anche lo Strafvollzug. Da ciò consegue che ogni singolo Land decide, se: 1) concedere la “Weihnachtsamnestie”, o, meglio, la liberazione anticipata di detenuti in occasione delle festività natalizie e 2) quali sono i presupposti per questo “beneficio”. Analogamente a quanto avviene in Austria, anche nella RFT ogni singolo caso viene esaminato dalle Justizbehörden. Vengono prese in considerazione soltanto domande inoltrate da detenuti che durante la carcerazione hanno tenuto un comportamento irreprensibile. Inoltre deve essere certo che dopo il rilascio dalle JVA abbiano una sistemazione abitativa e siano in grado di provvedere al proprio mantenimento. Condannati per reati a sfondo sessuale sono esclusi in tutti i Länder dalla “Weihnachtsamnestie”.

Sopra abbiamo accennato al fatto che lo Justizvollzug è Ländersache. Ciò comporta che i presupposti per beneficiare della “Weihnachtsamnestie” possono variare notevolmente secondo la JVA in cui il recluso sta scontando la pena. Ogni singolo Land decide anche sul numero dei detenuti che possono beneficiare della “Weihnachtsamnestie”. Così p. es., nel Nordrhein-Westfalen il loro numero è stato di oltre 700, mentre in altri Bundesländer non supera il centinaio o alcune decine. Va poi osservato che nel Sachsen-Anhalt, nel 2016, è stato di 28 (31 nel 2015), a Hamburg i fortunati, nel 2016, sono stati 32 (35 l’anno precedente); a Berlin, 82 quest’anno e 69 nel 2015, mentre in alcuni anni precedenti erano stati ben 300.

In alcuni Bundesländer non viene concessa “Weihnachtsamnestie” in quanto si ritiene che le conseguenti “liberazioni anticipate” sarebbero contrarie al principio di certezza della pena e di eguaglianza. Alcuni ministri della Giustizia sono contrari alla “Weihnachtsamnestie”, asserendo che l’Entlassungszeitpunkt (del detenuto) kann keine Frage der Jahreszeit sein (non può dipendere dalla stagione: in inverno sì, in estate no).

Affinché possa essere concessa “Weihnachtsamnestie”, il ministero della Giustizia dei Länder determina i presupposti in base ai quali i detenuti possono fruirne e autorizza (ermächtigt) le Staatsanwaltschaften a emanare i singoli provvedimenti di vorzeitiger Entlassung. Di solito possono beneficiarne coloro che  avrebbero da scontare un residuo di pena di alcune settimane o al massimo 2 o 3 mesi. Sono esclusi i detenuti per reati gravi di violenza e quelli che nel corso dell’espiazione della pena non hanno tenuto una condotta esemplare; ovviamente anche chi, durante il periodo di carcerazione, ha commesso reato (p. es. contro un agente di custodia o ha intrapreso un tentativo di fuga).

In alcuni Bundesländer i presupposti per accedere alla “Weihnachtsamnestie” sono particolarmente severi. Così p. es. rimangono esclusi dalla vorzeitigen, weihnachtlichen Haftentlassung coloro che stanno espiando un’Ersatzfreiheitsstrafe. In altri Länder sono esclusi i detenuti la cui espiazione è iniziata soltanto a decorrere dal mese di giugno 2016.

Presupposto indispensabile per la “Weihnachtsamnestie” è anche che il detenuto manifesti il proprio consenso (Zustimmung) alla liberazione anticipata.

E’ stato detto che il motivo per cui viene concessa la “Weihnachtsamnestie” non è da ricercare (soltanto) nella c.d. christlichen Nächstenliebe o nella gepflegten Mitmenschlichkeit. Ogni giorno di detenzione costa allo Stato un importo notevole. Dato che nella RFT le carceri sono in buona parte überbelegt (sovraffollati) e il numero degli agenti di custodia è spesso inferiore alla c. d. Sollstärke, una diminuzione del numero dei detenuti porta benefici non soltanto agli stessi.

Da quanto esposto risulta che la “Weihnachtsamnestie” non si basa su sentimentalismo o sulla c. d. christlichen Nächstenliebe, ma su considerazioni di tutt’altro genere.

In alcuni Länder la facoltà di concedere “Weihnachtsamnestie” è stata introdotta soltanto ca. una ventina di anni fa e sulla domanda intesa a ottenere la liberazione anticipata, in corrispondenza delle feste natalizie, decide il dirigente della JVA; in altri, il ministro della Giustizia.

I fautori della “Weihnachtsamnestie” sostengono che questa liberazione anticipata (o, forse, meglio, il condono della pena residua (di qualche settimana o mese)) avrebbe effetti favorevoli ai fini del reinserimento sociale dei detenuti.

La “Weihnachtsamnestie” suscita ogni anno anche polemiche. C’è chi la indica come Relikt des Obrigkeitsstaates (monarchia). Altri sostengono che sarebbe intollerabile che la liberazione anticipata possa dipendere soltanto dal Land, nel quale il detenuto espia la pena. Sopra abbiamo visto che il Nordrhein-Westfalen è stato molto generoso nel concedere la “Weihnachtsamnestie” (a oltre 700 detenuti), mentre in altri Länder il loro numero è stato esiguo (non supera una cinquantina). In Baviera e nel Freistaat Sachsen non viene concessa “Weihnachtsamnestie”.

È stato detto che Gnade ist nicht justiziabel e che le categorie giuridiche Gerechtigkeit und Gleichbehandlung können dieses Phänomen nicht erfassen. Gnade ist Abwesenheit von rechtlichen Maßstäben. Tornano alla mente in proposito le parole di Gustav Radbruch (noto filosofo del diritto) secondo il quale Gnadenerweis ist das gesetzlose Wunder innerhalb der juristischen Gesetzeswelt. Lo Stato, concedendo il Gnadenerweis in prossimità delle feste natalizie, “zeigt willkürlich und überheblich seine Macht”. Cosí la durata della pena diventerebbe unberechenbar.

È stato però osservato che Gnadenerweise, se praticati entro limiti ragionevoli, dimostrano, dass es nicht nur die Welt des Rechtes gibt e che il principio: “Fiat iustitia, pereat mundus”, se attuato con troppo rigore, può portare anche all’Ungerechtigkeit.

Alla fine mi sia consentito di citare una frase che avrebbe pronunziato Anacleto II (Pontifex Max. dal 1090 a 1138): ”Sulla Terra c’è l’amore, in Cielo la grazia e soltanto nell’Inferno c’è la giustizia”.

Auguri a tutti.

Austria

Come avviene sin dal 1946, anche quest’anno, nella seconda decade di dicembre, ad alcuni detenuti in Austria è stata concessa la c. d. Weihnachtsamnestie. A scanso di equivoci, va subito precisato che non di amnistia (come viene intesa nell’ordinamento italiano) si tratta, ma di provvedimenti di grazia che hanno fatto sì  che dodici detenuti (una donna e 11 uomini) possono trascorrere le feste di Natale e di Capodanno con i propri familiari. Si tratta, per la precisione, di individuelle Gnadenakte, com’erano usuali nel periodo della monarchia; di una prerogativa spettante al Capo dello Stato für Einzelfälle come prevede l’articolo 65, comma 2, lettera c, del B-VG (Bundesverfassungsgesetz).

Per quanto concerne la “Weihnachtsamnestie 2016”, la stessa non poteva essere concessa dal Bundespräsident (Pres. d. Rep.) dato che l’Amtszeit del Capo dello Stato H. Fischer era già scaduta da mesi (da oltre 20 gg.) e il suo successore non ha ancora prestato il prescritto giuramento. Prevede l’articolo 64 B-VG che in casi d’impedimento dello Staatsoberhaupt, se la Verhinderung si protrae per oltre 20 giorni, le funzioni del BP sono esercitate da un organo collegiale costituito dal Presidente del Nationalrat e dai due Vicepresidenti di quest’assemblea parlamentare. Pertanto la diesjährige “Weihnachtsamnestie” è stata concessa da quest’organo collegiale, il quale, nell’emanare i relativi provvedimenti (mediante Bescheid), si è attenuto alle proposte formulate dal Ministro della Giustizia. I provvedimenti di grazia diventano esecutivi soltanto una volta che il graziato abbia dato il proprio consenso (Zustimmung) all’Haftentlassung.

I detenuti “fortunati” che il 17.12.2016 hanno lasciato le Justizvollzugsanstalten – JVA, cioè le carceri, sono stati, come già detto, 12.

Presupposti per fruire di questa “anticipata scarcerazione” (vorzeitige Haftentlassung) sono: 1) la condanna riportata deve essere inferiore a 5 anni di reclusione, 2) almeno un terzo della pena inflitta deve essere stata scontata, 3) il residuo di pena ancora da espiare, non deve essere superiore a 18 mesi. Non potevano fruire di questa “Weihnachtsamnestie” i condannati per gravi reati di violenza, per reati di natura sessuale e per violazione del Suchtmittelgesetz (Legge sugli stupefacenti).

Il numero dei Begnadigten è stato, quest’anno, inferiore a quello degli anni precedenti; infatti, era stato di 18 nel 2013, di 30 nel 2014 e di 20 nel 2015.

RFT

Molto più fortunati possono ritenersi invece i detenuti nelle carceri della RFT. Anche nella RFT si parla - impropriamente - di “Weihnachtsamnestie”. Coloro che possono lasciare le JVA in corrispondenza  delle feste natalizie sono c. a. 2000 (duemila) e beneficiano, di fatto, di una riduzione di pena. Per la precisione si tratta di uno Straferlass (una specie di condono) se la fine della pena sarebbe stata tra alcune settimane.

Nella RFT non soltanto la Justiz è Ländersache (competenza dei Länder e non del Bund), ma anche lo Strafvollzug. Da ciò consegue che ogni singolo Land decide, se: 1) concedere la “Weihnachtsamnestie”, o, meglio, la liberazione anticipata di detenuti in occasione delle festività natalizie e 2) quali sono i presupposti per questo “beneficio”. Analogamente a quanto avviene in Austria, anche nella RFT ogni singolo caso viene esaminato dalle Justizbehörden. Vengono prese in considerazione soltanto domande inoltrate da detenuti che durante la carcerazione hanno tenuto un comportamento irreprensibile. Inoltre deve essere certo che dopo il rilascio dalle JVA abbiano una sistemazione abitativa e siano in grado di provvedere al proprio mantenimento. Condannati per reati a sfondo sessuale sono esclusi in tutti i Länder dalla “Weihnachtsamnestie”.

Sopra abbiamo accennato al fatto che lo Justizvollzug è Ländersache. Ciò comporta che i presupposti per beneficiare della “Weihnachtsamnestie” possono variare notevolmente secondo la JVA in cui il recluso sta scontando la pena. Ogni singolo Land decide anche sul numero dei detenuti che possono beneficiare della “Weihnachtsamnestie”. Così p. es., nel Nordrhein-Westfalen il loro numero è stato di oltre 700, mentre in altri Bundesländer non supera il centinaio o alcune decine. Va poi osservato che nel Sachsen-Anhalt, nel 2016, è stato di 28 (31 nel 2015), a Hamburg i fortunati, nel 2016, sono stati 32 (35 l’anno precedente); a Berlin, 82 quest’anno e 69 nel 2015, mentre in alcuni anni precedenti erano stati ben 300.

In alcuni Bundesländer non viene concessa “Weihnachtsamnestie” in quanto si ritiene che le conseguenti “liberazioni anticipate” sarebbero contrarie al principio di certezza della pena e di eguaglianza. Alcuni ministri della Giustizia sono contrari alla “Weihnachtsamnestie”, asserendo che l’Entlassungszeitpunkt (del detenuto) kann keine Frage der Jahreszeit sein (non può dipendere dalla stagione: in inverno sì, in estate no).

Affinché possa essere concessa “Weihnachtsamnestie”, il ministero della Giustizia dei Länder determina i presupposti in base ai quali i detenuti possono fruirne e autorizza (ermächtigt) le Staatsanwaltschaften a emanare i singoli provvedimenti di vorzeitiger Entlassung. Di solito possono beneficiarne coloro che  avrebbero da scontare un residuo di pena di alcune settimane o al massimo 2 o 3 mesi. Sono esclusi i detenuti per reati gravi di violenza e quelli che nel corso dell’espiazione della pena non hanno tenuto una condotta esemplare; ovviamente anche chi, durante il periodo di carcerazione, ha commesso reato (p. es. contro un agente di custodia o ha intrapreso un tentativo di fuga).

In alcuni Bundesländer i presupposti per accedere alla “Weihnachtsamnestie” sono particolarmente severi. Così p. es. rimangono esclusi dalla vorzeitigen, weihnachtlichen Haftentlassung coloro che stanno espiando un’Ersatzfreiheitsstrafe. In altri Länder sono esclusi i detenuti la cui espiazione è iniziata soltanto a decorrere dal mese di giugno 2016.

Presupposto indispensabile per la “Weihnachtsamnestie” è anche che il detenuto manifesti il proprio consenso (Zustimmung) alla liberazione anticipata.

E’ stato detto che il motivo per cui viene concessa la “Weihnachtsamnestie” non è da ricercare (soltanto) nella c.d. christlichen Nächstenliebe o nella gepflegten Mitmenschlichkeit. Ogni giorno di detenzione costa allo Stato un importo notevole. Dato che nella RFT le carceri sono in buona parte überbelegt (sovraffollati) e il numero degli agenti di custodia è spesso inferiore alla c. d. Sollstärke, una diminuzione del numero dei detenuti porta benefici non soltanto agli stessi.

Da quanto esposto risulta che la “Weihnachtsamnestie” non si basa su sentimentalismo o sulla c. d. christlichen Nächstenliebe, ma su considerazioni di tutt’altro genere.

In alcuni Länder la facoltà di concedere “Weihnachtsamnestie” è stata introdotta soltanto ca. una ventina di anni fa e sulla domanda intesa a ottenere la liberazione anticipata, in corrispondenza delle feste natalizie, decide il dirigente della JVA; in altri, il ministro della Giustizia.

I fautori della “Weihnachtsamnestie” sostengono che questa liberazione anticipata (o, forse, meglio, il condono della pena residua (di qualche settimana o mese)) avrebbe effetti favorevoli ai fini del reinserimento sociale dei detenuti.

La “Weihnachtsamnestie” suscita ogni anno anche polemiche. C’è chi la indica come Relikt des Obrigkeitsstaates (monarchia). Altri sostengono che sarebbe intollerabile che la liberazione anticipata possa dipendere soltanto dal Land, nel quale il detenuto espia la pena. Sopra abbiamo visto che il Nordrhein-Westfalen è stato molto generoso nel concedere la “Weihnachtsamnestie” (a oltre 700 detenuti), mentre in altri Länder il loro numero è stato esiguo (non supera una cinquantina). In Baviera e nel Freistaat Sachsen non viene concessa “Weihnachtsamnestie”.

È stato detto che Gnade ist nicht justiziabel e che le categorie giuridiche Gerechtigkeit und Gleichbehandlung können dieses Phänomen nicht erfassen. Gnade ist Abwesenheit von rechtlichen Maßstäben. Tornano alla mente in proposito le parole di Gustav Radbruch (noto filosofo del diritto) secondo il quale Gnadenerweis ist das gesetzlose Wunder innerhalb der juristischen Gesetzeswelt. Lo Stato, concedendo il Gnadenerweis in prossimità delle feste natalizie, “zeigt willkürlich und überheblich seine Macht”. Cosí la durata della pena diventerebbe unberechenbar.

È stato però osservato che Gnadenerweise, se praticati entro limiti ragionevoli, dimostrano, dass es nicht nur die Welt des Rechtes gibt e che il principio: “Fiat iustitia, pereat mundus”, se attuato con troppo rigore, può portare anche all’Ungerechtigkeit.

Alla fine mi sia consentito di citare una frase che avrebbe pronunziato Anacleto II (Pontifex Max. dal 1090 a 1138): ”Sulla Terra c’è l’amore, in Cielo la grazia e soltanto nell’Inferno c’è la giustizia”.

Auguri a tutti.