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Omessa sottoscrizione dell’offerta tecnica ed esclusione dalle procedure di gara per l’affidamento di appalti pubblici; panoramica degli orientamenti giurisprudenziali

Omessa sottoscrizione dell’offerta tecnica ed esclusione dalle procedure di gara per l’affidamento di appalti pubblici; panoramica degli orientamenti giurisprudenziali
Omessa sottoscrizione dell’offerta tecnica ed esclusione dalle procedure di gara per l’affidamento di appalti pubblici; panoramica degli orientamenti giurisprudenziali

La sentenza del TAR Lazio

La recente sentenza n. 11092 del 09.11.2016 del TAR Lazio, sede di Roma, resa dalla sezione III quater, offre lo spunto per operare delle brevi riflessioni sugli orientamenti della giurisprudenza amministrativa in ordine alle conseguenze da riconnettere all’omessa sottoscrizione dell’offerta tecnica ed ad altre criticità, che si possono riscontrare nella prassi applicativa, relative all’offerta medesima.

Con la richiamata pronuncia, il giudice amministrativo, in estrema sintesi, ha annullato, su ricorso di un offerente risultato non affidatario, il provvedimento di aggiudicazione definitiva di una procedura di gara, indetta dall’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini in vigenza del decreto legislativo n. 163 del 2006, da aggiudicarsi con il criterio previsto dall’articolo 83 di detto atto normativo, per l’affidamento del “servizio di noleggio e lavaggio della biancheria e di tutti gli effetti tessili (lenzuola, coperte, materassi, guanciali, vestiario e divise del personale etc.) nonché fornitura di T.N.T. non sterile e di teleria e capi sterili per camera operatoria necessari a soddisfare le esigenze residenziali/alberghiere e le attività sanitarie” dell’Azienda Ospedaliera.

Fra le molteplici ed articolate censure mosse dal ricorrente all’operato della stazione appaltante l’unica ritenuta meritevole di accoglimento dal TAR adito è stata quella, formulata in sede di motivi aggiunti a seguito di accesso documentale, relativa alla mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica e, in particolare, di alcuni allegati di essa, contenenti l’elencazione degli articoli offerti con la descrizione, mediante schede tecniche, delle caratteristiche degli stessi e del processo di sterilizzazione impiegato dall’offerente.

A fronte di tale rilievo la stazione appaltante e l’impresa aggiudicataria, pur non contestando il fatto storico, risultante per tabulas, dell’omessa sottoscrizione di alcuni documenti dell’offerta tecnica, hanno concordemente dedotto che la  sottoscrizione, da apporre peraltro sull’ultima pagina, fosse prevista dal bando di gara unicamente per l’offerta economica e non anche per quella tecnica, evidenziando contestualmente come tale carenza presentasse, in ogni caso,  carattere inessenziale e risultasse suscettibile di sanatoria mediante ricorso all’istituto del soccorso istruttorio.

A fronte delle rammentate prospettazioni difensive il TAR ha assunto, con ampi richiami alla giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenze nn. 5547 del 2008, 528 del 2011, 3669 del 2012 e 727 del 2013), una posizione estremamente rigorosa, evidenziando come la sottoscrizione dell’offerta tecnica si configuri, nel nostro ordinamento giuridico, come lo strumento mediante il quale l’autore fa propria la dichiarazione contenuta nel documento, essendo finalizzata a renderne nota la paternità ed a vincolare l’autore alla manifestazione di volontà in esso contenuta.

In altri termini la sottoscrizione dell’offerta tecnica risponde all’esigenza di assicurare provenienza, serietà, affidabilità e insostituibilità dell’offerta e costituisce elemento essenziale per la sua ammissibilità, sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale, potendosi solo ad essa riconnettere gli effetti dell’offerta come dichiarazione di volontà volta alla costituzione di un rapporto giuridico.

La mancanza della sottoscrizione inficia, pertanto, la validità e la ricevibilità della manifestazione di volontà contenuta nell’offerta senza che sia necessaria, ai fini dell’esclusione, una espressa previsione della lex specialis, né appare possibile equiparare, dal punto di vista dell’efficacia giuridica, la sottoscrizione dell’offerta all’apposizione della controfirma sui lembi sigillati della busta che la contiene.

Parimenti irrilevante è stata ritenuta la circostanza che la sottoscrizione di tutti i documenti integranti, nel loro complesso, l’offerta tecnica, non fosse expressis verbis sanzionata con l’esclusione dalla gara, atteso che nel caso di specie viene a realizzarsi un’ipotesi di eterointegrazione della legge di gara, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 46, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, applicabile ratione temporis.

La richiamata statuizione normativa, infatti, nella chiave di lettura che di essa dà il TAR Lazio, deve essere interpretata nel senso che può, o, meglio, deve essere sanzionata con l’esclusione dalla gara l’offerta che presenti un margine di incertezza significativo, sia per il contenuto intrinseco della stessa, sia in relazione all’oggetto dell’appalto.

In particolare l’omessa sottoscrizione dell’offerta tecnica rende la stessa non negozialmente imputabile ad alcuno e l’esclusione dell’offerente costituisce, sostanzialmente, a voler portare alle estreme conseguenze la logica interpretativa sottesa alla pronuncia giurisdizionale in esame, atto dovuto per la stazione appaltante, insuscettibile di apprezzamento discrezionale, risolvendosi nella mancanza di un elemento essenziale dell’offerta.

Dalle riferite considerazioni discende, per conseguenza necessitata, che l’omessa sottoscrizione dell’offerta tecnica, “che costituisce uno dei documenti integranti la domanda di partecipazione alla gara, non può essere considerata, in via di principio, un’irregolarità solo formale sanabile nel corso del procedimento, atteso che essa fa venire meno la certezza della provenienza e della piena assunzione di responsabilità in ordine ai contenuti della dichiarazione nel suo complesso posto che la sottoscrizione di un documento è lo strumento mediante il quale l’autore fa propria la dichiarazione anteposta contenuta nello stesso, consentendo così non solo di risalire alla paternità dell’atto, ma anche di rendere l’atto vincolante verso i terzi destinatari della manifestazione di volontà”, con l’ulteriore implicazione, evidente stante le premesse argomentative, della necessità di procedere all’esclusione dell’impresa risultata aggiudicataria della procedura di gara de qua e, per l’effetto, all’annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Il contesto giurisprudenziale

Orbene, una volta conclusa la forzatamente sintetica ricostruzione dei termini sostanziali della vicenda devoluta alla cognizione del TAR Lazio, allo scopo di consentire al lettore una più compiuta comprensione del contesto giurisdizionale in cui si inserisce la problematica si procederà ad operare un breve excursus sulle pronunce più significative adottate in subiecta materia.

In primo luogo occorre evidenziare che se vi è sostanziale unanimità in giurisprudenza circa la doverosità dell’esclusione di un’offerta tecnica priva di sottoscrizione in calce, si rinvengono decisioni che temperano l’eccessivo rigore formale di alcune stazioni appaltanti che richiedono, nei bandi di gara, a pena di esclusione, la sottoscrizione di tutte le pagine dell’offerta tecnica e degli allegati che la compongono.

Sul punto la giurisprudenza del Consiglio di Stato pare univocamente orientata nel senso di censurare le richiamate scelte, affermandosi, per contro, la sufficienza ai fini della validità dell’offerta della mera sottoscrizione in calce alla stessa (al riguardo si veda Consiglio di Stato, sentenza n. 4663 del 2013, laddove si legge che “è sufficiente che l’offerta tecnica sia sottoscritta in calce al documento per garantire provenienza, serietà, affidabilità ed insostituibilità dell’offerta”; si rinvia, inoltre, ad un’ulteriore sentenza del massimo organo di giustizia amministrativa, la n. 4971 del 2015, ove si afferma che “il requisito formale della sottoscrizione dell’offerta cui ha riguardo l’art. 74 del d.lgs. n. 163/2006 deve intendersi rispettato già con il fatto stesso dell’apposizione della formalità di cui si tratta in calce al relativo documento”, evidenziandosi, altresì, che “nell’ambito delle gare pubbliche per sottoscrizione dell’offerta deve intendersi, infatti, proprio la firma in calce alla corrispondente dichiarazione, con la quale solo si esprime, del resto, la consapevole assunzione della paternità di un testo e della responsabilità in ordine al suo contenuto” essendo tale adempimento sufficiente a soddisfare l’esigenza di certezza sul contenuto e la provenienza dell’offerta).

Appare, dunque, evidente che la previsione di oneri aggiuntivi di sottoscrizione previsti dai bandi di gara risulti in stridente contrasto con il principio, normativamente affermato, della tassatività delle cause di esclusione dalle procedure finalizzate all’affidamento di appalti pubblici.

Nella prospettiva considerata particolarmente icastica appare la massima della sentenza n. 602 del 2015, resa dal TAR Marche, sede di Ancona, che così recita: “Uno specifico onere di sottoscrizione degli elaborati compresi nell’offerta tecnica non è previsto da alcuna specifica disposizione normativa vigente in materia di appalti pubblici. L’assenza della sottoscrizione, per provocare la necessaria ed automatica esclusione del concorrente, deve determinare l’incertezza assoluta sulla provenienza dell’offerta, risolvendosi altrimenti in una mancanza di natura formale inidonea a produrre l’effetto sanzionatorio disposto dalla norma. Ovviamente tali principi devono guidare anche l’interpretazione delle clausole di gara, visto anche il divieto di introduzione di cause di esclusione non previste per legge. Di conseguenza, in presenza di una legge di gara non univocamente interpretabile, la mancata sottoscrizione di elaborati dell’offerta tecnica da parte dei progettisti non può provocare l’automatica esclusione” (in senso conforme si veda Consiglio di Stato, sentenza n. 2954 del 2015, dove si afferma che in applicazione dell’allora vigente articolo 46, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006 “deve pertanto essere dichiarata la nullità della contraria disposizione di lex specialis che impone la sottoscrizione per esteso di ogni pagina dell’offerta, e la conseguente illegittimità dell’esclusione della gara disposta virtù della stessa”; contra Consiglio di Stato sentenza n. 1195 del 2015 che ha ritenuto legittima l’esclusione dalla procedura di gara di un concorrente per omessa sottoscrizione di tutti i documenti dell’offerta tecnica, ivi compresi schede tecniche e depliants dei materiali e delle attrezzature proposte, in presenza di una previsione espressa in tal senso dettata dal bando).

Corre l’obbligo di precisare, peraltro, come in ipotesi di sottoscrizione di ogni foglio dell’offerta tecnica da parte del partecipante ad una procedura di gara, con omissione, tuttavia, della firma in calce all’offerta medesima, la conseguenza sia ugualmente rappresentata dall’esclusione dalla procedura di che trattasi, in quanto la sottoscrizione dell’offerta in calce “serve a rendere nota la paternità e a vincolare l’autore al contenuto del documento, assolvendo alla funzione indefettibile di assicurare provenienza, serietà, affidabilità e insostituibilità dell’offerta, sì da costituire elemento essenziale per la sua ammissibilità, sotto il profilo sia formale sia sostanziale, potendosi solo ad essa riconnettere gli effetti propri della manifestazione di volontà volta alla costituzione del rapporto giuridico, con la conseguenza che la sua carenza, pregiudicando un interesse sostanziale pubblicistico, comporta che l’offerta non possa essere tal quale accettata”, non rilevando, in senso contrario, né la sottoscrizione delle pagine precedenti dell’offerta né la presenza della controfirma sui lembi di chiusura del plico di offerta, atteso che trattasi di formalità diretta a garantire l’integrità del plico stesso, e non a fornire certezza giuridica circa la provenienza dell’offerta che risulta, per l’effetto, radicalmente non ricevibile (così TAR Lazio, sede di Roma, sentenza n. 14451 del 2015, resa dalla sezione III ter; in senso conforme TAR Lombardia, sede di Brescia, sentenza n. 954 del 2016, resa dalla sezione II, con riferimento alla previsione dettata dall’articolo 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, dove si afferma che “anche secondo il senso comune, un’offerta non sottoscritta è assolutamente incerta quanto alla provenienza, perché manca il segno con cui, per costume sociale prima che per legge, l’offerente ne assume la paternità”).

Riprendendo il filo del discorso, ulteriore profilo che si reputa opportuno affrontare è quello relativo al tema, già in precedenza accennato, dei possibili margini di operatività dell’istituto del soccorso istruttorio relativamente all’offerta tecnica, pur con le precisazioni che seguiranno per effetto ed in dipendenza dello ius superveniens (ossia a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, il già menzionato decreto legislativo n. 50 del 2016).

Anche in questo ambito si registra un orientamento particolarmente rigoroso della giurisprudenza amministrativa ampiamente maggioritaria che, a titolo esemplificativo:

a) ha escluso la possibilità del ricorso al soccorso istruttorio in ipotesi di carenza di una parte essenziale dell’offerta tecnica (così Consiglio di Stato, sentenza n. 3750 del 2015; si vedano anche TAR Sardegna, sede di Cagliari, sentenza n. 88 del 2016 e Consiglio di Stato, sentenza n. 627 del 2016, laddove si opera espresso riferimento al principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, per il quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione);

b) ha ritenuto legittima l’esclusione dalla procedura di gara di un’impresa allorquando le difformità dell’offerta tecnica che rivelano l’inadeguatezza del progetto proposto rispetto ai requisiti minimi previsti dalla stazione appaltante per il contratto da affidare determinano la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell’accordo necessario per la stipula del contratto (così Consiglio di Stato, sentenza n. 1809 del 2016);

c) ha ritenuto inammissibile l’acquisizione di puntualizzazioni o specificazioni del progetto tecnico affermando che “il potere di soccorso istruttorio può (e, a certe condizioni, deve) essere attivato solo a fronte della necessità di acquisire integrazioni documentali o chiarimenti di dichiarazioni ambigue, anche se, ovviamente, solo nelle ipotesi in cui non risulti violata una prescrizione la cui inosservanza vincola l’amministrazione all’esclusione del concorrente inadempiente (ovviamente per le procedure, quale quella in esame, soggette al regime normativo previgente all’introduzione dell’articolo 38, comma 2 bis, Decreto Legislativo, n. 163 del 2006), ma non può mai essere esercitato per acquisire puntualizzazioni o specificazioni tecniche (e non regolarizzazioni documentali) circa i contenuti e la funzionalità del progetto tecnico, soprattutto quando, come nel caso di specie, lo stesso risulta, di per sé, completo, nelle soluzioni proposte, anche se carente nella sua capacità funzionale e operativa” (così Consiglio di Stato, sentenza n. 1318 del 2016; in senso parzialmente contrario si vedano Consiglio di Stato, sentenza n. 418 del 2016, e TAR Emilia Romagna, sede di Bologna, sentenza n. 767 del 2016, la cui massima recita: “E’ legittimo il soccorso istruttorio apprestato dalla stazione appaltante quando assume finalità esclusivamente chiarificatrice dell’offerta tecnica e laddove quest’ultima non abbia subito alcuna modificazione e/o integrazione successiva alla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla gara”);

d) ha precisato che il potere/dovere di soccorso istruttorio delle stazioni appaltanti resta pur sempre circoscritto alle dichiarazioni e attestazioni su fatti, stati e qualità che compongono la documentazione amministrativa che i partecipanti a procedure di affidamento di tali contratti sono tenuti a presentare e non si estende quindi agli elementi attinenti alle offerte, pena altrimenti la vanificazione del canone generale della parità di trattamento e l’essenza stessa della procedura selettiva, il cui fondamento volontaristico finalizzato alla conclusione del contratto posto a gara rende le stesse immodificabili una volta che le stesse siano state presentate nei termini previsti dalla lex specialis (così Consiglio di Stato, sentenza n. 3481 del 2016 e TAR Sicilia, sede di Palermo, sentenza n. 1559 del 2016, laddove si legge che “ampliare l’applicazione del soccorso istruttorio, consentendo anche di completare o di integrare l’offerta tecnica presentata in gara, potrebbe alterare la par condicio e il libero gioco della concorrenza e rischierebbe di violare il canone generale di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa che va sempre rispettato nello svolgimento delle procedure di gara”);

e) ha ritenuto legittimo il provvedimento espulsivo adottato nei confronti di un offerente per mancanza di documenti indicati dalla lex specialis di gara, in particolare del progetto definitivo, da produrre obbligatoriamente a pena di esclusione, trattandosi di documenti espressione di specifiche prescrizioni poste dalla legge (così Consiglio di Stato, sentenza n. 1904 del 2016);

f) ha individuato i limiti di applicabilità dell’istituto del soccorso istruttorio nell’inalterabilità del contenuto dell’offerta, nella certezza in ordine alla provenienza della stessa, nel principio di segretezza che presiede alla presentazione della medesima e di inalterabilità delle condizioni in cui versano i concorrenti al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara (così TAR Abruzzo, sede di Pescara, sentenza n. 154 del 2016 e TAR Puglia, sede di Lecce, sentenza n. 76 del 2016).

Completezza d’esposizione impone di segnalare, peraltro, che a fronte di orientamenti giurisprudenziali, come sopra riportati, tendenti a limitare fortemente, ovvero ad escludere in radice, la possibilità di ricorrere al meccanismo del soccorso istruttorio in relazione all’offerta tecnica, l’ANAC con determinazione n. 1 del 2015 avesse assunto un atteggiamento molto più “aperturista” giungendo, addirittura, a ritenere sanabile il vizio dell’omessa sottoscrizione, atteso che, come si legge nel corpo della richiamata determinazione: “La sottoscrizione della domanda e dell’offerta da parte del titolare o del legale rappresentante dell’impresa o di altro soggetto munito di poteri di rappresentanza, prevista dagli articoli 73 e 74 del Codice costituisce un elemento essenziale di entrambe. La sottoscrizione dell’offerta ha la funzione di ricondurre al suo autore l’impegno di effettuare la prestazione oggetto del contratto verso il corrispettivo richiesto ed assicurare, contemporaneamente, la provenienza, la serietà e l’affidabilità dell’offerta stessa; la sottoscrizione della domanda di partecipazione è un elemento essenziale che attiene propriamente alla manifestazione di volontà di partecipare alla gara. In entrambe le ipotesi, la sottoscrizione costituisce, pertanto, un elemento essenziale; tuttavia, non impattando sul contenuto e sulla segretezza dell’offerta, la sua eventuale carenza si ritiene sanabile. Infatti, ferma restando la riconducibilità dell’offerta al concorrente (che escluda l’incertezza assoluta sulla provenienza), dal combinato disposto dell’articolo 38, comma 2 bis e 46, comma 1 ter del Codice, risulta ora sanabile ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità (anche) degli elementi che devono essere prodotti dai concorrenti in base alla legge (al bando o al disciplinare di gara), ivi incluso l’elemento della sottoscrizione, dietro pagamento della sanzione prevista nel bando”.

La posizione dell’ANAC, ispirata ictu oculi da ragioni di ordine sostanzialistico volte a massimizzare il principio del favor partecipationis, come il lettore avrà avuto modo di intuire, non è stata condivisa dai giudici amministrativi che, al contrario, in numerosi casi hanno annullato provvedimenti di aggiudicazione definitiva adottati dalle stazioni appaltanti a seguito di soccorso istruttorio attivato proprio sulla scorta delle invero inequivoche indicazioni fornite con la determinazione n. 1 del 2015 (il che, peraltro, dovrebbe indurre ad operare degli approfondimenti, con ogni evidenza non praticabili in questa sede, circa l’effettiva efficacia ed il grado di maggiore o minore vincolatività dei provvedimenti adottati dall’ANAC).

In conclusione corre l’obbligo di segnalare, come già accennato in precedenza, come la problematica oggetto delle presenti riflessioni, in uno con la connessa vicenda della determinazione dell’effettiva latitudine applicativa del soccorso istruttorio, risulti significativamente incisa dall’avvenuta entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, che all’articolo 83, comma 9, così dispone: “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”.

La riferita previsione normativa parrebbe, prima facie, aver recepito l’orientamento rigoroso della giurisprudenza amministrativa escludendo, sic et simpliciter, qualsiasi operatività del soccorso istruttorio in relazione all’offerta tecnica ed a quella economica, pur se occorre interrogarsi circa l’effettiva portata della statuizione in commento atteso che, ad onta della formulazione letterale utilizzata dal legislatore, residuerebbe, a giudizio di taluno, uno spazio di operatività per il soccorso istruttorio riferito ad irregolarità non essenziali dell’offerta tecnica.

Le prime pronunce giurisprudenziali rese nell’ambito materiale considerato sembrano, ancora una volta, prediligere l’interpretazione più rigorosa in linea di sostanziale continuità con gli arresti precedentemente raggiunti.

A titolo esemplificativo, nella prospettiva considerata, si consideri la sentenza n. 1364 del 2016, resa dal TAR Toscana, sede di Firenze, che ha confermato la legittimità dell’esclusione disposta dal Comune di Arezzo nei confronti di un partecipante alla procedura per l’affidamento in concessione di una struttura sportiva per essere stata sottoscritta la domanda di partecipazione con un timbro prestampato e non in modo autografo dal legale rappresentante (al riguardo i giudici toscani rilevano quanto in appresso: “La mancata sottoscrizione di un atto, che costituisce la domanda di partecipazione alla gara, da parte di un concorrente non può essere considerata, in via di principio, un’irregolarità solo formale sanabile nel corso del procedimento, atteso che essa fa venire meno la certezza della provenienza e della piena assunzione di responsabilità in ordine ai contenuti della dichiarazione nel suo complesso; né possono essere assimilate alla sottoscrizione i timbri o la firma prestampata o fotocopiata, giacché la sottoscrizione autografa è lo strumento mediante il quale l’autore fa propria la dichiarazione anteposta, consentendo così non solo di risalire alla paternità dell’atto, ma anche di rendere l’atto vincolante verso i terzi destinatari della manifestazione di volontà; ne consegue che l’apposizione della firma deve avvenire esclusivamente in originale in calce ovvero in chiusura del documento, come volontà di adesione a quanto precede. Deve trattarsi di firma autografa, e non fotocopiata o prestampata, in quanto solo la diretta apposizione da parte del dichiarante può valere a ricondurre il contenuto del documento a lui. Non rileva l’allegazione del documento di identità, che funge da strumento sostitutivo dell’autenticazione di una sottoscrizione effettiva, e non impressa a stampa o fotocopiata”).

Si segnala, infine, l’ordinanza n. 147 del 2016 del TAR Molise, sede di Campobasso, che ha ritenuto non applicabile il soccorso istruttorio all’ipotesi di omessa indicazione in sede di offerta economica dei costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, pur in assenza di espressa previsione espulsiva del disciplinare di gara.

La sentenza del TAR Lazio

La recente sentenza n. 11092 del 09.11.2016 del TAR Lazio, sede di Roma, resa dalla sezione III quater, offre lo spunto per operare delle brevi riflessioni sugli orientamenti della giurisprudenza amministrativa in ordine alle conseguenze da riconnettere all’omessa sottoscrizione dell’offerta tecnica ed ad altre criticità, che si possono riscontrare nella prassi applicativa, relative all’offerta medesima.

Con la richiamata pronuncia, il giudice amministrativo, in estrema sintesi, ha annullato, su ricorso di un offerente risultato non affidatario, il provvedimento di aggiudicazione definitiva di una procedura di gara, indetta dall’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini in vigenza del decreto legislativo n. 163 del 2006, da aggiudicarsi con il criterio previsto dall’articolo 83 di detto atto normativo, per l’affidamento del “servizio di noleggio e lavaggio della biancheria e di tutti gli effetti tessili (lenzuola, coperte, materassi, guanciali, vestiario e divise del personale etc.) nonché fornitura di T.N.T. non sterile e di teleria e capi sterili per camera operatoria necessari a soddisfare le esigenze residenziali/alberghiere e le attività sanitarie” dell’Azienda Ospedaliera.

Fra le molteplici ed articolate censure mosse dal ricorrente all’operato della stazione appaltante l’unica ritenuta meritevole di accoglimento dal TAR adito è stata quella, formulata in sede di motivi aggiunti a seguito di accesso documentale, relativa alla mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica e, in particolare, di alcuni allegati di essa, contenenti l’elencazione degli articoli offerti con la descrizione, mediante schede tecniche, delle caratteristiche degli stessi e del processo di sterilizzazione impiegato dall’offerente.

A fronte di tale rilievo la stazione appaltante e l’impresa aggiudicataria, pur non contestando il fatto storico, risultante per tabulas, dell’omessa sottoscrizione di alcuni documenti dell’offerta tecnica, hanno concordemente dedotto che la  sottoscrizione, da apporre peraltro sull’ultima pagina, fosse prevista dal bando di gara unicamente per l’offerta economica e non anche per quella tecnica, evidenziando contestualmente come tale carenza presentasse, in ogni caso,  carattere inessenziale e risultasse suscettibile di sanatoria mediante ricorso all’istituto del soccorso istruttorio.

A fronte delle rammentate prospettazioni difensive il TAR ha assunto, con ampi richiami alla giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenze nn. 5547 del 2008, 528 del 2011, 3669 del 2012 e 727 del 2013), una posizione estremamente rigorosa, evidenziando come la sottoscrizione dell’offerta tecnica si configuri, nel nostro ordinamento giuridico, come lo strumento mediante il quale l’autore fa propria la dichiarazione contenuta nel documento, essendo finalizzata a renderne nota la paternità ed a vincolare l’autore alla manifestazione di volontà in esso contenuta.

In altri termini la sottoscrizione dell’offerta tecnica risponde all’esigenza di assicurare provenienza, serietà, affidabilità e insostituibilità dell’offerta e costituisce elemento essenziale per la sua ammissibilità, sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale, potendosi solo ad essa riconnettere gli effetti dell’offerta come dichiarazione di volontà volta alla costituzione di un rapporto giuridico.

La mancanza della sottoscrizione inficia, pertanto, la validità e la ricevibilità della manifestazione di volontà contenuta nell’offerta senza che sia necessaria, ai fini dell’esclusione, una espressa previsione della lex specialis, né appare possibile equiparare, dal punto di vista dell’efficacia giuridica, la sottoscrizione dell’offerta all’apposizione della controfirma sui lembi sigillati della busta che la contiene.

Parimenti irrilevante è stata ritenuta la circostanza che la sottoscrizione di tutti i documenti integranti, nel loro complesso, l’offerta tecnica, non fosse expressis verbis sanzionata con l’esclusione dalla gara, atteso che nel caso di specie viene a realizzarsi un’ipotesi di eterointegrazione della legge di gara, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 46, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, applicabile ratione temporis.

La richiamata statuizione normativa, infatti, nella chiave di lettura che di essa dà il TAR Lazio, deve essere interpretata nel senso che può, o, meglio, deve essere sanzionata con l’esclusione dalla gara l’offerta che presenti un margine di incertezza significativo, sia per il contenuto intrinseco della stessa, sia in relazione all’oggetto dell’appalto.

In particolare l’omessa sottoscrizione dell’offerta tecnica rende la stessa non negozialmente imputabile ad alcuno e l’esclusione dell’offerente costituisce, sostanzialmente, a voler portare alle estreme conseguenze la logica interpretativa sottesa alla pronuncia giurisdizionale in esame, atto dovuto per la stazione appaltante, insuscettibile di apprezzamento discrezionale, risolvendosi nella mancanza di un elemento essenziale dell’offerta.

Dalle riferite considerazioni discende, per conseguenza necessitata, che l’omessa sottoscrizione dell’offerta tecnica, “che costituisce uno dei documenti integranti la domanda di partecipazione alla gara, non può essere considerata, in via di principio, un’irregolarità solo formale sanabile nel corso del procedimento, atteso che essa fa venire meno la certezza della provenienza e della piena assunzione di responsabilità in ordine ai contenuti della dichiarazione nel suo complesso posto che la sottoscrizione di un documento è lo strumento mediante il quale l’autore fa propria la dichiarazione anteposta contenuta nello stesso, consentendo così non solo di risalire alla paternità dell’atto, ma anche di rendere l’atto vincolante verso i terzi destinatari della manifestazione di volontà”, con l’ulteriore implicazione, evidente stante le premesse argomentative, della necessità di procedere all’esclusione dell’impresa risultata aggiudicataria della procedura di gara de qua e, per l’effetto, all’annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Il contesto giurisprudenziale

Orbene, una volta conclusa la forzatamente sintetica ricostruzione dei termini sostanziali della vicenda devoluta alla cognizione del TAR Lazio, allo scopo di consentire al lettore una più compiuta comprensione del contesto giurisdizionale in cui si inserisce la problematica si procederà ad operare un breve excursus sulle pronunce più significative adottate in subiecta materia.

In primo luogo occorre evidenziare che se vi è sostanziale unanimità in giurisprudenza circa la doverosità dell’esclusione di un’offerta tecnica priva di sottoscrizione in calce, si rinvengono decisioni che temperano l’eccessivo rigore formale di alcune stazioni appaltanti che richiedono, nei bandi di gara, a pena di esclusione, la sottoscrizione di tutte le pagine dell’offerta tecnica e degli allegati che la compongono.

Sul punto la giurisprudenza del Consiglio di Stato pare univocamente orientata nel senso di censurare le richiamate scelte, affermandosi, per contro, la sufficienza ai fini della validità dell’offerta della mera sottoscrizione in calce alla stessa (al riguardo si veda Consiglio di Stato, sentenza n. 4663 del 2013, laddove si legge che “è sufficiente che l’offerta tecnica sia sottoscritta in calce al documento per garantire provenienza, serietà, affidabilità ed insostituibilità dell’offerta”; si rinvia, inoltre, ad un’ulteriore sentenza del massimo organo di giustizia amministrativa, la n. 4971 del 2015, ove si afferma che “il requisito formale della sottoscrizione dell’offerta cui ha riguardo l’art. 74 del d.lgs. n. 163/2006 deve intendersi rispettato già con il fatto stesso dell’apposizione della formalità di cui si tratta in calce al relativo documento”, evidenziandosi, altresì, che “nell’ambito delle gare pubbliche per sottoscrizione dell’offerta deve intendersi, infatti, proprio la firma in calce alla corrispondente dichiarazione, con la quale solo si esprime, del resto, la consapevole assunzione della paternità di un testo e della responsabilità in ordine al suo contenuto” essendo tale adempimento sufficiente a soddisfare l’esigenza di certezza sul contenuto e la provenienza dell’offerta).

Appare, dunque, evidente che la previsione di oneri aggiuntivi di sottoscrizione previsti dai bandi di gara risulti in stridente contrasto con il principio, normativamente affermato, della tassatività delle cause di esclusione dalle procedure finalizzate all’affidamento di appalti pubblici.

Nella prospettiva considerata particolarmente icastica appare la massima della sentenza n. 602 del 2015, resa dal TAR Marche, sede di Ancona, che così recita: “Uno specifico onere di sottoscrizione degli elaborati compresi nell’offerta tecnica non è previsto da alcuna specifica disposizione normativa vigente in materia di appalti pubblici. L’assenza della sottoscrizione, per provocare la necessaria ed automatica esclusione del concorrente, deve determinare l’incertezza assoluta sulla provenienza dell’offerta, risolvendosi altrimenti in una mancanza di natura formale inidonea a produrre l’effetto sanzionatorio disposto dalla norma. Ovviamente tali principi devono guidare anche l’interpretazione delle clausole di gara, visto anche il divieto di introduzione di cause di esclusione non previste per legge. Di conseguenza, in presenza di una legge di gara non univocamente interpretabile, la mancata sottoscrizione di elaborati dell’offerta tecnica da parte dei progettisti non può provocare l’automatica esclusione” (in senso conforme si veda Consiglio di Stato, sentenza n. 2954 del 2015, dove si afferma che in applicazione dell’allora vigente articolo 46, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006 “deve pertanto essere dichiarata la nullità della contraria disposizione di lex specialis che impone la sottoscrizione per esteso di ogni pagina dell’offerta, e la conseguente illegittimità dell’esclusione della gara disposta virtù della stessa”; contra Consiglio di Stato sentenza n. 1195 del 2015 che ha ritenuto legittima l’esclusione dalla procedura di gara di un concorrente per omessa sottoscrizione di tutti i documenti dell’offerta tecnica, ivi compresi schede tecniche e depliants dei materiali e delle attrezzature proposte, in presenza di una previsione espressa in tal senso dettata dal bando).

Corre l’obbligo di precisare, peraltro, come in ipotesi di sottoscrizione di ogni foglio dell’offerta tecnica da parte del partecipante ad una procedura di gara, con omissione, tuttavia, della firma in calce all’offerta medesima, la conseguenza sia ugualmente rappresentata dall’esclusione dalla procedura di che trattasi, in quanto la sottoscrizione dell’offerta in calce “serve a rendere nota la paternità e a vincolare l’autore al contenuto del documento, assolvendo alla funzione indefettibile di assicurare provenienza, serietà, affidabilità e insostituibilità dell’offerta, sì da costituire elemento essenziale per la sua ammissibilità, sotto il profilo sia formale sia sostanziale, potendosi solo ad essa riconnettere gli effetti propri della manifestazione di volontà volta alla costituzione del rapporto giuridico, con la conseguenza che la sua carenza, pregiudicando un interesse sostanziale pubblicistico, comporta che l’offerta non possa essere tal quale accettata”, non rilevando, in senso contrario, né la sottoscrizione delle pagine precedenti dell’offerta né la presenza della controfirma sui lembi di chiusura del plico di offerta, atteso che trattasi di formalità diretta a garantire l’integrità del plico stesso, e non a fornire certezza giuridica circa la provenienza dell’offerta che risulta, per l’effetto, radicalmente non ricevibile (così TAR Lazio, sede di Roma, sentenza n. 14451 del 2015, resa dalla sezione III ter; in senso conforme TAR Lombardia, sede di Brescia, sentenza n. 954 del 2016, resa dalla sezione II, con riferimento alla previsione dettata dall’articolo 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, dove si afferma che “anche secondo il senso comune, un’offerta non sottoscritta è assolutamente incerta quanto alla provenienza, perché manca il segno con cui, per costume sociale prima che per legge, l’offerente ne assume la paternità”).

Riprendendo il filo del discorso, ulteriore profilo che si reputa opportuno affrontare è quello relativo al tema, già in precedenza accennato, dei possibili margini di operatività dell’istituto del soccorso istruttorio relativamente all’offerta tecnica, pur con le precisazioni che seguiranno per effetto ed in dipendenza dello ius superveniens (ossia a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, il già menzionato decreto legislativo n. 50 del 2016).

Anche in questo ambito si registra un orientamento particolarmente rigoroso della giurisprudenza amministrativa ampiamente maggioritaria che, a titolo esemplificativo:

a) ha escluso la possibilità del ricorso al soccorso istruttorio in ipotesi di carenza di una parte essenziale dell’offerta tecnica (così Consiglio di Stato, sentenza n. 3750 del 2015; si vedano anche TAR Sardegna, sede di Cagliari, sentenza n. 88 del 2016 e Consiglio di Stato, sentenza n. 627 del 2016, laddove si opera espresso riferimento al principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, per il quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione);

b) ha ritenuto legittima l’esclusione dalla procedura di gara di un’impresa allorquando le difformità dell’offerta tecnica che rivelano l’inadeguatezza del progetto proposto rispetto ai requisiti minimi previsti dalla stazione appaltante per il contratto da affidare determinano la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell’accordo necessario per la stipula del contratto (così Consiglio di Stato, sentenza n. 1809 del 2016);

c) ha ritenuto inammissibile l’acquisizione di puntualizzazioni o specificazioni del progetto tecnico affermando che “il potere di soccorso istruttorio può (e, a certe condizioni, deve) essere attivato solo a fronte della necessità di acquisire integrazioni documentali o chiarimenti di dichiarazioni ambigue, anche se, ovviamente, solo nelle ipotesi in cui non risulti violata una prescrizione la cui inosservanza vincola l’amministrazione all’esclusione del concorrente inadempiente (ovviamente per le procedure, quale quella in esame, soggette al regime normativo previgente all’introduzione dell’articolo 38, comma 2 bis, Decreto Legislativo, n. 163 del 2006), ma non può mai essere esercitato per acquisire puntualizzazioni o specificazioni tecniche (e non regolarizzazioni documentali) circa i contenuti e la funzionalità del progetto tecnico, soprattutto quando, come nel caso di specie, lo stesso risulta, di per sé, completo, nelle soluzioni proposte, anche se carente nella sua capacità funzionale e operativa” (così Consiglio di Stato, sentenza n. 1318 del 2016; in senso parzialmente contrario si vedano Consiglio di Stato, sentenza n. 418 del 2016, e TAR Emilia Romagna, sede di Bologna, sentenza n. 767 del 2016, la cui massima recita: “E’ legittimo il soccorso istruttorio apprestato dalla stazione appaltante quando assume finalità esclusivamente chiarificatrice dell’offerta tecnica e laddove quest’ultima non abbia subito alcuna modificazione e/o integrazione successiva alla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla gara”);

d) ha precisato che il potere/dovere di soccorso istruttorio delle stazioni appaltanti resta pur sempre circoscritto alle dichiarazioni e attestazioni su fatti, stati e qualità che compongono la documentazione amministrativa che i partecipanti a procedure di affidamento di tali contratti sono tenuti a presentare e non si estende quindi agli elementi attinenti alle offerte, pena altrimenti la vanificazione del canone generale della parità di trattamento e l’essenza stessa della procedura selettiva, il cui fondamento volontaristico finalizzato alla conclusione del contratto posto a gara rende le stesse immodificabili una volta che le stesse siano state presentate nei termini previsti dalla lex specialis (così Consiglio di Stato, sentenza n. 3481 del 2016 e TAR Sicilia, sede di Palermo, sentenza n. 1559 del 2016, laddove si legge che “ampliare l’applicazione del soccorso istruttorio, consentendo anche di completare o di integrare l’offerta tecnica presentata in gara, potrebbe alterare la par condicio e il libero gioco della concorrenza e rischierebbe di violare il canone generale di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa che va sempre rispettato nello svolgimento delle procedure di gara”);

e) ha ritenuto legittimo il provvedimento espulsivo adottato nei confronti di un offerente per mancanza di documenti indicati dalla lex specialis di gara, in particolare del progetto definitivo, da produrre obbligatoriamente a pena di esclusione, trattandosi di documenti espressione di specifiche prescrizioni poste dalla legge (così Consiglio di Stato, sentenza n. 1904 del 2016);

f) ha individuato i limiti di applicabilità dell’istituto del soccorso istruttorio nell’inalterabilità del contenuto dell’offerta, nella certezza in ordine alla provenienza della stessa, nel principio di segretezza che presiede alla presentazione della medesima e di inalterabilità delle condizioni in cui versano i concorrenti al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara (così TAR Abruzzo, sede di Pescara, sentenza n. 154 del 2016 e TAR Puglia, sede di Lecce, sentenza n. 76 del 2016).

Completezza d’esposizione impone di segnalare, peraltro, che a fronte di orientamenti giurisprudenziali, come sopra riportati, tendenti a limitare fortemente, ovvero ad escludere in radice, la possibilità di ricorrere al meccanismo del soccorso istruttorio in relazione all’offerta tecnica, l’ANAC con determinazione n. 1 del 2015 avesse assunto un atteggiamento molto più “aperturista” giungendo, addirittura, a ritenere sanabile il vizio dell’omessa sottoscrizione, atteso che, come si legge nel corpo della richiamata determinazione: “La sottoscrizione della domanda e dell’offerta da parte del titolare o del legale rappresentante dell’impresa o di altro soggetto munito di poteri di rappresentanza, prevista dagli articoli 73 e 74 del Codice costituisce un elemento essenziale di entrambe. La sottoscrizione dell’offerta ha la funzione di ricondurre al suo autore l’impegno di effettuare la prestazione oggetto del contratto verso il corrispettivo richiesto ed assicurare, contemporaneamente, la provenienza, la serietà e l’affidabilità dell’offerta stessa; la sottoscrizione della domanda di partecipazione è un elemento essenziale che attiene propriamente alla manifestazione di volontà di partecipare alla gara. In entrambe le ipotesi, la sottoscrizione costituisce, pertanto, un elemento essenziale; tuttavia, non impattando sul contenuto e sulla segretezza dell’offerta, la sua eventuale carenza si ritiene sanabile. Infatti, ferma restando la riconducibilità dell’offerta al concorrente (che escluda l’incertezza assoluta sulla provenienza), dal combinato disposto dell’articolo 38, comma 2 bis e 46, comma 1 ter del Codice, risulta ora sanabile ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità (anche) degli elementi che devono essere prodotti dai concorrenti in base alla legge (al bando o al disciplinare di gara), ivi incluso l’elemento della sottoscrizione, dietro pagamento della sanzione prevista nel bando”.

La posizione dell’ANAC, ispirata ictu oculi da ragioni di ordine sostanzialistico volte a massimizzare il principio del favor partecipationis, come il lettore avrà avuto modo di intuire, non è stata condivisa dai giudici amministrativi che, al contrario, in numerosi casi hanno annullato provvedimenti di aggiudicazione definitiva adottati dalle stazioni appaltanti a seguito di soccorso istruttorio attivato proprio sulla scorta delle invero inequivoche indicazioni fornite con la determinazione n. 1 del 2015 (il che, peraltro, dovrebbe indurre ad operare degli approfondimenti, con ogni evidenza non praticabili in questa sede, circa l’effettiva efficacia ed il grado di maggiore o minore vincolatività dei provvedimenti adottati dall’ANAC).

In conclusione corre l’obbligo di segnalare, come già accennato in precedenza, come la problematica oggetto delle presenti riflessioni, in uno con la connessa vicenda della determinazione dell’effettiva latitudine applicativa del soccorso istruttorio, risulti significativamente incisa dall’avvenuta entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, che all’articolo 83, comma 9, così dispone: “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”.

La riferita previsione normativa parrebbe, prima facie, aver recepito l’orientamento rigoroso della giurisprudenza amministrativa escludendo, sic et simpliciter, qualsiasi operatività del soccorso istruttorio in relazione all’offerta tecnica ed a quella economica, pur se occorre interrogarsi circa l’effettiva portata della statuizione in commento atteso che, ad onta della formulazione letterale utilizzata dal legislatore, residuerebbe, a giudizio di taluno, uno spazio di operatività per il soccorso istruttorio riferito ad irregolarità non essenziali dell’offerta tecnica.

Le prime pronunce giurisprudenziali rese nell’ambito materiale considerato sembrano, ancora una volta, prediligere l’interpretazione più rigorosa in linea di sostanziale continuità con gli arresti precedentemente raggiunti.

A titolo esemplificativo, nella prospettiva considerata, si consideri la sentenza n. 1364 del 2016, resa dal TAR Toscana, sede di Firenze, che ha confermato la legittimità dell’esclusione disposta dal Comune di Arezzo nei confronti di un partecipante alla procedura per l’affidamento in concessione di una struttura sportiva per essere stata sottoscritta la domanda di partecipazione con un timbro prestampato e non in modo autografo dal legale rappresentante (al riguardo i giudici toscani rilevano quanto in appresso: “La mancata sottoscrizione di un atto, che costituisce la domanda di partecipazione alla gara, da parte di un concorrente non può essere considerata, in via di principio, un’irregolarità solo formale sanabile nel corso del procedimento, atteso che essa fa venire meno la certezza della provenienza e della piena assunzione di responsabilità in ordine ai contenuti della dichiarazione nel suo complesso; né possono essere assimilate alla sottoscrizione i timbri o la firma prestampata o fotocopiata, giacché la sottoscrizione autografa è lo strumento mediante il quale l’autore fa propria la dichiarazione anteposta, consentendo così non solo di risalire alla paternità dell’atto, ma anche di rendere l’atto vincolante verso i terzi destinatari della manifestazione di volontà; ne consegue che l’apposizione della firma deve avvenire esclusivamente in originale in calce ovvero in chiusura del documento, come volontà di adesione a quanto precede. Deve trattarsi di firma autografa, e non fotocopiata o prestampata, in quanto solo la diretta apposizione da parte del dichiarante può valere a ricondurre il contenuto del documento a lui. Non rileva l’allegazione del documento di identità, che funge da strumento sostitutivo dell’autenticazione di una sottoscrizione effettiva, e non impressa a stampa o fotocopiata”).

Si segnala, infine, l’ordinanza n. 147 del 2016 del TAR Molise, sede di Campobasso, che ha ritenuto non applicabile il soccorso istruttorio all’ipotesi di omessa indicazione in sede di offerta economica dei costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, pur in assenza di espressa previsione espulsiva del disciplinare di gara.