x

x

Interessi usurari e rapporti pendenti: parola alle Sezioni Unite

Interessi usurari e rapporti pendenti: parola alle Sezioni Unite
Interessi usurari e rapporti pendenti: parola alle Sezioni Unite

Sommario:

1. Premessa

2. La vicenda processuale e l’inquadramento della fattispecie concreta

3. L’incidenza della legge n. 108/96 sui rapporti (ancora) pendenti: le tesi a confronto

4. Brevi riflessioni conclusive

 

1. Premessa

Il fenomeno dell’usura sopravvenuta rappresenta uno degli argomenti più controversi del dibattito dottrinale e giurisprudenziale degli ultimi anni.

La questione presenta un particolare interesse, in quanto coniuga profili di indubbio rilievo dogmatico e aspetti eminentemente pratici; circostanze che rendono ancora più ineludibili la necessità di giungere a soluzioni interpretative ampiamente condivise.

A dispetto della chiarezza che la materia imporrebbe, negli ultimi anni si sono susseguite una pluralità di ricostruzioni del fenomeno in parola, sicché neppure le ripetute pronunce della Corte di Cassazione hanno consentito di fissare dei punti fermi.

Nell’annoso dibattito è intervenuta, da ultimo, l’ordinanza n. 2484 del 31 gennaio 2017, con la quale la prima sezione della Suprema Corte ha sollecitato l’intervento risolutore delle Sezioni Unite

 

2. La vicenda processuale e l’inquadramento della fattispecie concreta 

Al fine di meglio inquadrare l’argomento, è opportuno ricostruire brevemente i fatti da cui origina la vicenda giudiziaria scandagliata dal Giudice di legittimità.

In data 17/1/1990,  una società stipulava con l’istituto di credito un contratto di mutuo dal notevole importo.

Successivamente all’entrata in vigore della Legge n. 108/1996, la medesima società chiedeva alla banca una rinegoziazione di tale contratto e, in seguito al diniego dell’istituto di credito, adiva il Giudice di prime cure.

Il Tribunale, esclusa la natura di mutuo fondiario agevolato, riteneva applicabile la normativa anti-usura al contratto in questione, condannando la banca alla restituzione di quanto riscosso in applicazione degli interessi usurari.

Tale statuizione veniva ribaltata dalla Corte di Appello adita dall’istituto di credito, in quanto il Giudice del gravame riteneva che la fattispecie in esame integrasse un mutuo fondiario, come tale regolato ratione temporis dal D.P.R. 21 luglio 1976, n. 7 e sottratto alla generale disciplina anti-usura.

Per la riforma della pronuncia di appello ricorreva per cassazione l’originaria attrice, la quale insisteva per l’applicazione al contratto de quo della sopravvenuta Legge n. 108/1996, onde ottenere in via definitiva la ripetizione delle somme versate in eccesso a titolo di interessi.

Rebus sic stantibus,  si evince come la Suprema Corte si trovi di fronte ad una vicenda che presenta una notevole complessità, atteso che ad essere controversa è tanto la disciplina legislativa da applicare, quanto la qualificazione stessa del rapporto per cui è causa.

A tal proposito, tuttavia, gli Ermellini tendono a sminuire la rilevanza attribuita alla natura (fondiaria o meno) del contratto, ritenendo che la disciplina legale imperativa relativa all’applicazione degli interessi passivi, moratori o compensativi operi anche nei confronti dei mutui fondiari.

La peculiarità di tale fattispecie contrattuale, infatti, risiederebbe solo nella non vigenza del divieto di anatocismo, particolarità peraltro venuta meno con l’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 385/1993, all’indomani della quale “la struttura di tale forma di finanziamento ha perso quelle peculiarità nelle quali risiedevano le ragioni della sottrazione al divieto di anatocismo di cui all’articolo 1283 c.c. ”.

Partendo da tale assunto la pronuncia in commento giunge alla conclusione che, “in mancanza di qualsivoglia indicatore normativo proveniente dalla disciplina di settore e dal sistema legislativo”,  il sistema normativo anti-usura contenuto nella citata Legge n. 108/1996 si applichi, in astratto ed in via generale, anche ai contratti di mutuo fondiario.

Tanto premesso, la Corte si trova costretta ad affrontare il vero punctum dolens della vicenda, ossia verificare l’ efficacia della normativa anti-usura sui contratti sorti anteriormente all’entrata in vigore della Legge n. 108/1996 ma che hanno avuto vigenza anche successivamente ad essa.

 

3.L’incidenza della legge n. 108/96 sui rapporti (ancora) pendenti: le tesi a confronto

Come anticipato in apertura del presente contributo, la sorte destinata ai contratti bancari che, per effetto dell’entrata in vigore della Legge n. 108/96[1], siano divenuti “usurari” in un momento successivo alla data della loro stipulazione è da tempo oggetto di un acceso dibattito[2].

Di ciò la pronuncia in commento si mostra pienamente consapevole, al punto tale da sollecitare un intervento risolutore delle Sezioni Unite che sia idoneo a porre una volta per tutte la parola fine alla vicenda.

Prima di passare in rassegna le principali tesi a confronto, occorre premettere che sull’efficacia della normativa anti-usura sui contratti sorti anteriormente all’entrata in vigore della Legge n. 108/1996,  ma che hanno avuto vigenza anche successivamente ad essa, è intervenuta la legge d’interpretazione d’autentica introdotta dal Decreto legge 29 settembre 2000, n. 394, art. 1, convertito nella Legge 28 febbraio, n. 24/2001[3].

Quest’ultima, stabilendo che "Ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815  c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento", avrebbe dovuto fare piena luce sull’ambito applicativo della normativa introdotta.

L’intento chiarificatore del legislatore, tuttavia, può considerarsi sostanzialmente fallito, se è vero che a oltre 15 anni dalla legge in parola è dato riscontrare ancora delle divergenze interpretative anche nella giurisprudenza di legittimità.

Entrando in medias res, una prima ricostruzione ermeneutica esclude che, all’esito dell’interpretazione autentica intervenuta, “il superamento del tasso soglia degli interessi corrispettivi originariamente convenuti in modo legittimo (senza oltrepassare il limite dell’usurarietà), in corso di esecuzione del rapporto possa determinarne ex artt. 1339 e 1418 c.c., la riconduzione entro il predetto tasso soglia stabilito dalla legge così come integrata dai D.M. periodicamente emanati al riguardo”.

L’orientamento in parola, che invero ad oggi sembra risultare minoritario, pone l’accento sulla circostanza che la legge di interpretazione consideri dirimente il momento della pattuizione del tasso di interessi, come emerge a contrario dalla locuzione "indipendentemente dal loro pagamento”.

In tale ottica, la non usurarietà del tasso al momento della convenzione originaria legittimerebbe la sua perdurante efficacia per tutta la durata del contratto, al contempo relegando nell’ambito della irrilevanza l’eventuale sopravvenuta disposizione imperativa che introduca un tasso soglia inferiore a quello inizialmente convenuto dalle parti.

La tesi prospettata ha trovato recente conferma nella sentenza 29/1/2016 n. 801 della Suprema Corte, la cui massima ufficiale recita: "I criteri fissati dalla Legge n. 108/96, per la determinazione del carattere usurario degli interessi, non si applicano alle pattuizioni di questi ultimi anteriori all’entrata in vigore di quella legge.

Un diverso e più corposo filone giurisprudenziale, viceversa, si fa promotore di una lettura diametralmente opposta della fattispecie, riconoscendo una chiara rilevanza al fenomeno della c.d. “usura sopravvenuta”.

I fautori dell’orientamento in parola, seppur con diverse e non minimali sfumature, ritengono che le modifiche del tasso soglia possano produrre degli effetti anche sui contratti stipulati antecedentemente all’entrata in vigore della Legge n. 108/96, sempre che il rapporto giuridico, a tale momento, non possa considerarsi ancora esaurito.

Come anticipato, il versante in parola si presenta tutt’altro che omogeneo: se vi è concordia sull’incidenza pratica rivestita dal sopravvenire di un tasso soglia inferiore a quello pattuito (legittimamente) dalle parti, ben più composito risulta il novero dei “rimedi” ritenuti astrattamente applicabili.

Secondo un primo e radicale approccio, al cospetto di rapporti non esauriti al momento dell’entrata in vigore della Legge n. 108, potrebbe configurarsi un’ipotesi di nullità sopravvenuta laddove i tassi soglia via via fissati risultassero inferiori rispetto a quelli contenuti nella convenzione; così ragionando, gli interessi corrispettivi e moratori ulteriormente maturati sono da considerarsi usurari e dunque vanno automaticamente sostituiti, anche ai sensi degli articoli 1419, comma 2 e 1339 c.c., dai tassi soglia relativi ai diversi periodi.

Siffatta soluzione, patrocinata da ultimo da Cassazione civile, sez. I, 11/01/2013, n. 602, è aspramente criticata dalla dottrina dominante, la quale è ferma nel ritenere che la categoria della nullità sia ontologicamente incompatibile con valutazioni normative successive al momento genetico in cui si costituisce il rapporto[4].

In considerazione di ciò, una diversa e prevalente variante dell’orientamento in esame,  evitando di fare ricorso alla suggestiva quanto controversa categoria teorica della nullità sopravvenuta, circoscrive l’incidenza che il menzionato jus superveniens può esplicare sui rapporti contrattuali ancora perduranti.

Più precisamente, pur riconoscendo che le norme che prevedono la nullità dei patti che fissano interessi così elevati da raggiungere la soglia dell’usura non sono retroattive, questo secondo approccio precisa che tali norme possono implicare l’inefficacia ex nunc delle clausole contenenti un saggio di interesse esorbitante, con la conseguenza che il creditore non potrà mai riscuotere un tasso divenuto usurario.

Peraltro, come ribadito recentemente da  Cassazione civile, sezione I, 17 agosto 2016, n. 17150, l’inefficacia di tali patti sarebbe rilevabile d’ufficio,  sulla base di una semplice allegazione da parte del debitore interessato.

In tale ottica,  in relazione ad un rapporto contrattuale che si protrae nel tempo, il sopravvenire di una  disposizione di legge diretta a porre una nuova norma imperativa (quale pacificamente è la Legge n. 108/96) impedisce alla norma sostituita di continuare a produrre effetti pro futuro, perlomeno in assenza di una diversa ed espressa scelta legislativa.

Da ultimo, sempre nel composito filone che riconosce l’incidenza della normativa anti-usura anche in relazione ai rapporti pendenti, va dato atto di una interessante tesi dottrinale, che ritiene di poter superare la sproporzione tra tasso convenuto e tasso pattuito facendo ricorso agli strumenti rimediali volti a fronteggiare le sopravvenienze.

Così ragionando, il grimaldello per tutelare il debitore vincolatosi ad un tasso di interesse (divenuto) usurario si rinviene nella clausola generale di inesigibilità, che consentirebbe di defalcare dalla pretesa del mutuante la porzione di interessi eccedente rispetto al nuovo tasso soglia.

In altri termini, l’originaria pattuizione rimarrebbe valida ma il debitore non potrebbe ritenersi obbligato oltre il tasso massimo consentito dalla legge in vigore al momento dell’adempimento, atteso che per la parte in eccesso l’esecuzione sarebbe inesigibile ex articolo 1375 c.c[5].

 

4. Brevi riflessioni conclusive

Così sintetizzati i termini della questione non resta che attendere l’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite della Corte, cui spetterà dirimere il “contrasto sorto in ordine alla applicabilità dei criteri fissati dalla L.n. 108/96 per la determinazione degli interessi usurari ai contratti di mutuo ancora pendenti alla data di entrata in vigore della menzionata legge”.

Provare ad immaginare quale interpretazione seguirà il Supremo Collegio è opera quanto mai ardita, non potendosi neppure escludere che le Sezioni Unite, preso atto dell’inadeguatezza delle ricostruzioni sin qui esposte, giungano ad una innovativa e (si spera) definitiva soluzione del problema.

Nel delineato panorama di incertezza può (forse) solo provarsi ad azzardare quale tesi le Sezioni Unite disattenderanno.

In tal senso, non pare che la teorica della nullità sopravvenuta sia destinata ad avere ancora lunga vita, atteso che le pronunce intervenute sulla questione sono quasi tutte concordi nell’affermare che le sopravvenienze normative introdotte dalla Legge n. 108/96 non sembrano idonee a minare la validità delle clausole relative alla originaria pattuizione del tasso di interesse.

Parimenti, desterebbe notevole sorpresa una sentenza della Corte che tendesse a sminuire l’incidenza della normativa anti-usura sui rapporti ancora pendenti, stante la sensibilità mostrata di recente dalla Corte di Cassazione[6] e dal Giudice delle leggi[7] nei confronti di principi generali quali equità e buona fede, che risulterebbero inevitabilmente frustrati da una soluzione che imponga al debitore di farsi carico di un tasso di interesse (allo stato odierno) da ritenersi sproporzionato.

Stando così le cose, le opzioni ermeneutiche più accreditate sembrano essere due, entrambe peraltro tese a neutralizzare gli effetti pregiudizievoli per il debitore delle clausole di pattuizione di interessi inserite nei contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della L. n. 108/96.

In primo luogo, la Corte potrebbe dare continuità alla tesi secondo cui le norme imperative che determinano l’usurarietà degli interessi pattuiti producono l’inefficacia ex nunc delle suddette clausole.

In una diversa ottica, le Sezioni Unite potrebbero valorizzare le potenzialità insite nell’applicazione del principio di inesigibilità, aderendo alla ricostruzione dottrinale che considera la c.d. usura sopravvenuta un fattore idoneo a esonerare il debitore dal dovere di versare la quota di interessi eccedente il tasso soglia vigente.

Tanto premesso, non resta che attendere pazientemente il pronunciamento delle Sezioni Unite, nella consapevolezza che le alternative prospettate nel presente contributo potrebbero essere spazzate vie da una sentenza della Corte che ridefinisca integralmente l’incidenza della normativa anti-usura sui rapporti ancora pendenti.

 

[1] È il caso di osservare che il problema dell’incidenza, sui rapporti bancari, delle norme sopravvenute si è posto già a seguito dell’approvazione della legge n. 154/1992. Quest’ultima, emblematicamente rubricata “Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”, ha stabilito la nullità delle clausole contrattuali che per la determinazione degli interessi rimandino agli usi, così prestandosi a sollevare i primi dubbi in relazione alla immediata applicazione di tale regime ai rapporti già in essere.

[2] Per un inquadramento generale relativo alla disciplina dei rapporti pendenti, sia consentito rimandare a JOSE’ CRISCUOLO, Capitalizzazione degli interessi passivi e usura sopravvenuta: la Corte di Cassazione traccia le coordinate in tema di rapporti pendenti, in www.almaiura.it

[3] La disposizione in parola ha passato indenne il vaglio del Giudice delle leggi, che ne ha ritenuta ragionevole l’emanazione in ragione dell’esistenza di un obiettivo dubbio ermeneutico circa l’esatta portata dalla norma emanata in precedenza (cfr. Corte Costituzionale n. 29/2002.)

[4] Trattasi di opinione ampiamente condivisa, efficacemente sintetizzata da Gazzoni, in Manuale di diritto privato, XVI ed., Napoli, pag. 998, secondo cui : “parlare di nullità sopravvenuta è una contraddizione in termini, perchè la nullità, riguardando l’atto, non può che essere originaria”.

[5] La soluzione esposta, seppur implicitamente, è stata condivisa anche dalla sentenza n. 8442/02 della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, la quale ha anche affermato che in tal caso gli interessi possono essere rinegoziati.

[6] Cfr. Cassazione Civile, SS. UU., 12 dicembre 2014, n. 26242, ove si predica la generale vigenza di un “principio di giustizia delle decisioni”.

[7] Cfr. Corte Costituzionale, 2 aprile 2014, n. 77, la quale ha ritenuto che  il giudice possa equamente ridurre l’importo della caparra confirmatoria, in ipotesi di manifesta sproporzione o ove sussistano giustificati motivi.

Sommario:

1. Premessa

2. La vicenda processuale e l’inquadramento della fattispecie concreta

3. L’incidenza della legge n. 108/96 sui rapporti (ancora) pendenti: le tesi a confronto

4. Brevi riflessioni conclusive

 

1. Premessa

Il fenomeno dell’usura sopravvenuta rappresenta uno degli argomenti più controversi del dibattito dottrinale e giurisprudenziale degli ultimi anni.

La questione presenta un particolare interesse, in quanto coniuga profili di indubbio rilievo dogmatico e aspetti eminentemente pratici; circostanze che rendono ancora più ineludibili la necessità di giungere a soluzioni interpretative ampiamente condivise.

A dispetto della chiarezza che la materia imporrebbe, negli ultimi anni si sono susseguite una pluralità di ricostruzioni del fenomeno in parola, sicché neppure le ripetute pronunce della Corte di Cassazione hanno consentito di fissare dei punti fermi.

Nell’annoso dibattito è intervenuta, da ultimo, l’ordinanza n. 2484 del 31 gennaio 2017, con la quale la prima sezione della Suprema Corte ha sollecitato l’intervento risolutore delle Sezioni Unite

 

2. La vicenda processuale e l’inquadramento della fattispecie concreta 

Al fine di meglio inquadrare l’argomento, è opportuno ricostruire brevemente i fatti da cui origina la vicenda giudiziaria scandagliata dal Giudice di legittimità.

In data 17/1/1990,  una società stipulava con l’istituto di credito un contratto di mutuo dal notevole importo.

Successivamente all’entrata in vigore della Legge n. 108/1996, la medesima società chiedeva alla banca una rinegoziazione di tale contratto e, in seguito al diniego dell’istituto di credito, adiva il Giudice di prime cure.

Il Tribunale, esclusa la natura di mutuo fondiario agevolato, riteneva applicabile la normativa anti-usura al contratto in questione, condannando la banca alla restituzione di quanto riscosso in applicazione degli interessi usurari.

Tale statuizione veniva ribaltata dalla Corte di Appello adita dall’istituto di credito, in quanto il Giudice del gravame riteneva che la fattispecie in esame integrasse un mutuo fondiario, come tale regolato ratione temporis dal D.P.R. 21 luglio 1976, n. 7 e sottratto alla generale disciplina anti-usura.

Per la riforma della pronuncia di appello ricorreva per cassazione l’originaria attrice, la quale insisteva per l’applicazione al contratto de quo della sopravvenuta Legge n. 108/1996, onde ottenere in via definitiva la ripetizione delle somme versate in eccesso a titolo di interessi.

Rebus sic stantibus,  si evince come la Suprema Corte si trovi di fronte ad una vicenda che presenta una notevole complessità, atteso che ad essere controversa è tanto la disciplina legislativa da applicare, quanto la qualificazione stessa del rapporto per cui è causa.

A tal proposito, tuttavia, gli Ermellini tendono a sminuire la rilevanza attribuita alla natura (fondiaria o meno) del contratto, ritenendo che la disciplina legale imperativa relativa all’applicazione degli interessi passivi, moratori o compensativi operi anche nei confronti dei mutui fondiari.

La peculiarità di tale fattispecie contrattuale, infatti, risiederebbe solo nella non vigenza del divieto di anatocismo, particolarità peraltro venuta meno con l’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 385/1993, all’indomani della quale “la struttura di tale forma di finanziamento ha perso quelle peculiarità nelle quali risiedevano le ragioni della sottrazione al divieto di anatocismo di cui all’articolo 1283 c.c. ”.

Partendo da tale assunto la pronuncia in commento giunge alla conclusione che, “in mancanza di qualsivoglia indicatore normativo proveniente dalla disciplina di settore e dal sistema legislativo”,  il sistema normativo anti-usura contenuto nella citata Legge n. 108/1996 si applichi, in astratto ed in via generale, anche ai contratti di mutuo fondiario.

Tanto premesso, la Corte si trova costretta ad affrontare il vero punctum dolens della vicenda, ossia verificare l’ efficacia della normativa anti-usura sui contratti sorti anteriormente all’entrata in vigore della Legge n. 108/1996 ma che hanno avuto vigenza anche successivamente ad essa.

 

3.L’incidenza della legge n. 108/96 sui rapporti (ancora) pendenti: le tesi a confronto

Come anticipato in apertura del presente contributo, la sorte destinata ai contratti bancari che, per effetto dell’entrata in vigore della Legge n. 108/96[1], siano divenuti “usurari” in un momento successivo alla data della loro stipulazione è da tempo oggetto di un acceso dibattito[2].

Di ciò la pronuncia in commento si mostra pienamente consapevole, al punto tale da sollecitare un intervento risolutore delle Sezioni Unite che sia idoneo a porre una volta per tutte la parola fine alla vicenda.

Prima di passare in rassegna le principali tesi a confronto, occorre premettere che sull’efficacia della normativa anti-usura sui contratti sorti anteriormente all’entrata in vigore della Legge n. 108/1996,  ma che hanno avuto vigenza anche successivamente ad essa, è intervenuta la legge d’interpretazione d’autentica introdotta dal Decreto legge 29 settembre 2000, n. 394, art. 1, convertito nella Legge 28 febbraio, n. 24/2001[3].

Quest’ultima, stabilendo che "Ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815  c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento", avrebbe dovuto fare piena luce sull’ambito applicativo della normativa introdotta.

L’intento chiarificatore del legislatore, tuttavia, può considerarsi sostanzialmente fallito, se è vero che a oltre 15 anni dalla legge in parola è dato riscontrare ancora delle divergenze interpretative anche nella giurisprudenza di legittimità.

Entrando in medias res, una prima ricostruzione ermeneutica esclude che, all’esito dell’interpretazione autentica intervenuta, “il superamento del tasso soglia degli interessi corrispettivi originariamente convenuti in modo legittimo (senza oltrepassare il limite dell’usurarietà), in corso di esecuzione del rapporto possa determinarne ex artt. 1339 e 1418 c.c., la riconduzione entro il predetto tasso soglia stabilito dalla legge così come integrata dai D.M. periodicamente emanati al riguardo”.

L’orientamento in parola, che invero ad oggi sembra risultare minoritario, pone l’accento sulla circostanza che la legge di interpretazione consideri dirimente il momento della pattuizione del tasso di interessi, come emerge a contrario dalla locuzione "indipendentemente dal loro pagamento”.

In tale ottica, la non usurarietà del tasso al momento della convenzione originaria legittimerebbe la sua perdurante efficacia per tutta la durata del contratto, al contempo relegando nell’ambito della irrilevanza l’eventuale sopravvenuta disposizione imperativa che introduca un tasso soglia inferiore a quello inizialmente convenuto dalle parti.

La tesi prospettata ha trovato recente conferma nella sentenza 29/1/2016 n. 801 della Suprema Corte, la cui massima ufficiale recita: "I criteri fissati dalla Legge n. 108/96, per la determinazione del carattere usurario degli interessi, non si applicano alle pattuizioni di questi ultimi anteriori all’entrata in vigore di quella legge.

Un diverso e più corposo filone giurisprudenziale, viceversa, si fa promotore di una lettura diametralmente opposta della fattispecie, riconoscendo una chiara rilevanza al fenomeno della c.d. “usura sopravvenuta”.

I fautori dell’orientamento in parola, seppur con diverse e non minimali sfumature, ritengono che le modifiche del tasso soglia possano produrre degli effetti anche sui contratti stipulati antecedentemente all’entrata in vigore della Legge n. 108/96, sempre che il rapporto giuridico, a tale momento, non possa considerarsi ancora esaurito.

Come anticipato, il versante in parola si presenta tutt’altro che omogeneo: se vi è concordia sull’incidenza pratica rivestita dal sopravvenire di un tasso soglia inferiore a quello pattuito (legittimamente) dalle parti, ben più composito risulta il novero dei “rimedi” ritenuti astrattamente applicabili.

Secondo un primo e radicale approccio, al cospetto di rapporti non esauriti al momento dell’entrata in vigore della Legge n. 108, potrebbe configurarsi un’ipotesi di nullità sopravvenuta laddove i tassi soglia via via fissati risultassero inferiori rispetto a quelli contenuti nella convenzione; così ragionando, gli interessi corrispettivi e moratori ulteriormente maturati sono da considerarsi usurari e dunque vanno automaticamente sostituiti, anche ai sensi degli articoli 1419, comma 2 e 1339 c.c., dai tassi soglia relativi ai diversi periodi.

Siffatta soluzione, patrocinata da ultimo da Cassazione civile, sez. I, 11/01/2013, n. 602, è aspramente criticata dalla dottrina dominante, la quale è ferma nel ritenere che la categoria della nullità sia ontologicamente incompatibile con valutazioni normative successive al momento genetico in cui si costituisce il rapporto[4].

In considerazione di ciò, una diversa e prevalente variante dell’orientamento in esame,  evitando di fare ricorso alla suggestiva quanto controversa categoria teorica della nullità sopravvenuta, circoscrive l’incidenza che il menzionato jus superveniens può esplicare sui rapporti contrattuali ancora perduranti.

Più precisamente, pur riconoscendo che le norme che prevedono la nullità dei patti che fissano interessi così elevati da raggiungere la soglia dell’usura non sono retroattive, questo secondo approccio precisa che tali norme possono implicare l’inefficacia ex nunc delle clausole contenenti un saggio di interesse esorbitante, con la conseguenza che il creditore non potrà mai riscuotere un tasso divenuto usurario.

Peraltro, come ribadito recentemente da  Cassazione civile, sezione I, 17 agosto 2016, n. 17150, l’inefficacia di tali patti sarebbe rilevabile d’ufficio,  sulla base di una semplice allegazione da parte del debitore interessato.

In tale ottica,  in relazione ad un rapporto contrattuale che si protrae nel tempo, il sopravvenire di una  disposizione di legge diretta a porre una nuova norma imperativa (quale pacificamente è la Legge n. 108/96) impedisce alla norma sostituita di continuare a produrre effetti pro futuro, perlomeno in assenza di una diversa ed espressa scelta legislativa.

Da ultimo, sempre nel composito filone che riconosce l’incidenza della normativa anti-usura anche in relazione ai rapporti pendenti, va dato atto di una interessante tesi dottrinale, che ritiene di poter superare la sproporzione tra tasso convenuto e tasso pattuito facendo ricorso agli strumenti rimediali volti a fronteggiare le sopravvenienze.

Così ragionando, il grimaldello per tutelare il debitore vincolatosi ad un tasso di interesse (divenuto) usurario si rinviene nella clausola generale di inesigibilità, che consentirebbe di defalcare dalla pretesa del mutuante la porzione di interessi eccedente rispetto al nuovo tasso soglia.

In altri termini, l’originaria pattuizione rimarrebbe valida ma il debitore non potrebbe ritenersi obbligato oltre il tasso massimo consentito dalla legge in vigore al momento dell’adempimento, atteso che per la parte in eccesso l’esecuzione sarebbe inesigibile ex articolo 1375 c.c[5].

 

4. Brevi riflessioni conclusive

Così sintetizzati i termini della questione non resta che attendere l’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite della Corte, cui spetterà dirimere il “contrasto sorto in ordine alla applicabilità dei criteri fissati dalla L.n. 108/96 per la determinazione degli interessi usurari ai contratti di mutuo ancora pendenti alla data di entrata in vigore della menzionata legge”.

Provare ad immaginare quale interpretazione seguirà il Supremo Collegio è opera quanto mai ardita, non potendosi neppure escludere che le Sezioni Unite, preso atto dell’inadeguatezza delle ricostruzioni sin qui esposte, giungano ad una innovativa e (si spera) definitiva soluzione del problema.

Nel delineato panorama di incertezza può (forse) solo provarsi ad azzardare quale tesi le Sezioni Unite disattenderanno.

In tal senso, non pare che la teorica della nullità sopravvenuta sia destinata ad avere ancora lunga vita, atteso che le pronunce intervenute sulla questione sono quasi tutte concordi nell’affermare che le sopravvenienze normative introdotte dalla Legge n. 108/96 non sembrano idonee a minare la validità delle clausole relative alla originaria pattuizione del tasso di interesse.

Parimenti, desterebbe notevole sorpresa una sentenza della Corte che tendesse a sminuire l’incidenza della normativa anti-usura sui rapporti ancora pendenti, stante la sensibilità mostrata di recente dalla Corte di Cassazione[6] e dal Giudice delle leggi[7] nei confronti di principi generali quali equità e buona fede, che risulterebbero inevitabilmente frustrati da una soluzione che imponga al debitore di farsi carico di un tasso di interesse (allo stato odierno) da ritenersi sproporzionato.

Stando così le cose, le opzioni ermeneutiche più accreditate sembrano essere due, entrambe peraltro tese a neutralizzare gli effetti pregiudizievoli per il debitore delle clausole di pattuizione di interessi inserite nei contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della L. n. 108/96.

In primo luogo, la Corte potrebbe dare continuità alla tesi secondo cui le norme imperative che determinano l’usurarietà degli interessi pattuiti producono l’inefficacia ex nunc delle suddette clausole.

In una diversa ottica, le Sezioni Unite potrebbero valorizzare le potenzialità insite nell’applicazione del principio di inesigibilità, aderendo alla ricostruzione dottrinale che considera la c.d. usura sopravvenuta un fattore idoneo a esonerare il debitore dal dovere di versare la quota di interessi eccedente il tasso soglia vigente.

Tanto premesso, non resta che attendere pazientemente il pronunciamento delle Sezioni Unite, nella consapevolezza che le alternative prospettate nel presente contributo potrebbero essere spazzate vie da una sentenza della Corte che ridefinisca integralmente l’incidenza della normativa anti-usura sui rapporti ancora pendenti.

 

[1] È il caso di osservare che il problema dell’incidenza, sui rapporti bancari, delle norme sopravvenute si è posto già a seguito dell’approvazione della legge n. 154/1992. Quest’ultima, emblematicamente rubricata “Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”, ha stabilito la nullità delle clausole contrattuali che per la determinazione degli interessi rimandino agli usi, così prestandosi a sollevare i primi dubbi in relazione alla immediata applicazione di tale regime ai rapporti già in essere.

[2] Per un inquadramento generale relativo alla disciplina dei rapporti pendenti, sia consentito rimandare a JOSE’ CRISCUOLO, Capitalizzazione degli interessi passivi e usura sopravvenuta: la Corte di Cassazione traccia le coordinate in tema di rapporti pendenti, in www.almaiura.it

[3] La disposizione in parola ha passato indenne il vaglio del Giudice delle leggi, che ne ha ritenuta ragionevole l’emanazione in ragione dell’esistenza di un obiettivo dubbio ermeneutico circa l’esatta portata dalla norma emanata in precedenza (cfr. Corte Costituzionale n. 29/2002.)

[4] Trattasi di opinione ampiamente condivisa, efficacemente sintetizzata da Gazzoni, in Manuale di diritto privato, XVI ed., Napoli, pag. 998, secondo cui : “parlare di nullità sopravvenuta è una contraddizione in termini, perchè la nullità, riguardando l’atto, non può che essere originaria”.

[5] La soluzione esposta, seppur implicitamente, è stata condivisa anche dalla sentenza n. 8442/02 della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, la quale ha anche affermato che in tal caso gli interessi possono essere rinegoziati.

[6] Cfr. Cassazione Civile, SS. UU., 12 dicembre 2014, n. 26242, ove si predica la generale vigenza di un “principio di giustizia delle decisioni”.

[7] Cfr. Corte Costituzionale, 2 aprile 2014, n. 77, la quale ha ritenuto che  il giudice possa equamente ridurre l’importo della caparra confirmatoria, in ipotesi di manifesta sproporzione o ove sussistano giustificati motivi.