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Prime pronunce della Suprema Corte sul nuovo processo civile in Cassazione

Introdotto dalla Legge 25 ottobre 2016, numero 197 di conversione con modifiche del Decreto Legge 31 agosto 2016, numero 168
Prime pronunce della Suprema Corte sul nuovo processo civile in Cassazione
Prime pronunce della Suprema Corte sul nuovo processo civile in Cassazione

Indice:

1. Brevi cenni sulla nuova disciplina

2. Il nuovo modello camerale

3. Prime pronunce della Corte di Cassazione

 

Abstract

La Legge 25 ottobre 2016, numero 197, di conversione con modifiche del Decreto Legge 31 agosto 2016, numero 168, ha riformato la disciplina del processo civile in Cassazione suddividendo il contenzioso in ragione della rilevanza nomofilattica delle cause. Il procedimento camerale è assunto come ordinario, mentre il rito della pubblica udienza è riservato esclusivamente alle cause che abbiano ad oggetto rilevanti questioni di diritto.  La Corte di Cassazione, a pochi mesi dalla entrata in vigore della predetta legge, ha offerto i primi spunti interpretativi sulla nuova disciplina.

 

1. Brevi cenni sulla nuova disciplina

La Legge 25 ottobre 2016, numero 197, di conversione con modifiche del Decreto Legge 31 agosto 2016, numero 168 (recante “Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa”), entrato in vigore il 30 ottobre 2016, ha generalizzato il procedimento in camera di consiglio, riscrivendo quasi totalmente la disciplina del processo civile dinanzi alla Corte di Cassazione.

L’obiettivo della riforma è la suddivisione del contenzioso in ragione della pregnanza nomofilattica delle cause sottoposte alla cognizione della Corte di Cassazione, riservando il rito per pubblica udienza alle sole cause che abbiano ad oggetto questioni di diritto di particolare rilevanza. Le cause prive di siffatto connotato sono trattate in camera di consiglio – secondo un procedimento che contempla il solo contraddittorio cartolare tra le parti – e definite con ordinanza. Viene così capovolto il rapporto regola/eccezione rispetto al rito della pubblica udienza.

Il legislatore ha abrogato i numeri 2) e 3) dell’articolo 375 del codice di procedura civile, aggiungendo un secondo comma, che così dispone: “La Corte, a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero che il ricorso sia stato rimesso dall’apposita sezione di cui all’articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio”. Cambia anche la rubrica della norma che oggi recita “Procedimento per la decisione in camera di consiglio sull’inammissibilità o sulla manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso”.

In ordine alle ipotesi contemplate nei numeri 2) e 3) dell’articolo 375 del codice di procedura civile della precedente formulazione – vale a dire nei casi in cui sia necessario ordinare l’integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione della impugnazione ai sensi dell’articolo 332 ovvero la sua rinnovazione, o provvedere in ordine alla estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia – provvede oggi il Primo Presidente, il Presidente della Sezione semplice o il Presidente della “apposita Sezione” di cui all’articolo 376 del codice di procedura civile, con decreto, e non più il Collegio, in camera di consiglio, con ordinanza (ex articolo 377, comma 2, del codice di procedura civile, come modificato dalla Legge 25 ottobre 2016, numero 197, di conversione con modifiche del Decreto Legge 31 agosto 2016, numero 168). Con riferimento all’articolo 376 del codice di procedura civile, il legislatore del 2016 ha modificato il secondo periodo del primo comma, che oggi così dispone: “Se, a un sommario esame del ricorso, la suddetta sezione non ravvisa tali presupposti, il presidente, omessa ogni formalità, rimette gli atti alla sezione semplice”.

L’attuale snodo procedimentale si articola in questo modo: il Primo Presidente della Corte di Cassazione, ricevuto il ricorso, assegna lo stesso alla “apposita Sezione”, la Sesta Sezione civile della Corte di Cassazione o, in presenza dei presupposti di cui all’articolo 374 del codice di procedura civile, alle Sezioni Unite. La Sesta Sezione della Corte ove ravvisi, da un sommario esame, che il giudizio possa essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 375, comma 1, numeri 1) e 5) del codice di procedura civile, procede alla trattazione camerale secondo il procedimento di cui all’art. 380 bis del codice di rito civile, corretto dalla riforma che si commenta; in caso contrario – vale a dire se non ravvisa i suddetti presupposti –  il Presidente assegna gli atti alla Sezione semplice, la quale, di regola, definisce il giudizio in camera di consiglio, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa “opportuna” per la particolare pregnanza nomofilattica della causa. Nei casi in cui la Sezione semplice, alla quale è stato riassegnato il fascicolo, procede a definire il giudizio in camera di consiglio, il procedimento segue l’iter procedimentale previsto dalla disposizione di nuovo conio di cui  all’articolo 380 bis. 1 del codice di procedura civile.

L’attuale disciplina disegna, quindi, due vie di accesso alla camera di consiglio, vale a dire per decisione della Sezione semplice, ai sensi del secondo comma dell’articolo 375 del codice di procedura civile, o per decisione da parte della c.d. “Sezione filtro”, ai sensi dell’articolo 380 bis del codice di rito civile [Graziosi C., La Cassazione “incamerata”: brevi note pratiche, in www.judicium.it].

2. Il nuovo modello camerale

Ulteriore novità della legge in commento consiste nella introduzione di un nuovo modello camerale, previsto dalla disposizione di nuovo conio di cui all’articolo 380 bis. 1 del codice di procedura civile, il quale si aggiunge ai modelli preesistenti, anch’essi novellati dal legislatore del 2016.

Il procedimento di cui all’articolo 380 bis del codice di procedura civile costituisce la regola per la trattazione delle cause innanzi alla “apposita Sezione”, per inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale, ovvero per manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso, ex articolo 375, comma 1, numeri 1) e 5) del codice di procedura civile.

Il primo comma della disposizione in esame dispone che il Presidente della “apposita Sezione” (c.d. “Sezione filtro”), su proposta del relatore “fissa con decreto l’adunanza della Corte indicando se è stata ravvisata un’ipotesi di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza del ricorso” (articolo 380 bis, comma 1, codice di procedura civile).

Il modello camerale ex articolo 380 bis del codice di procedura civile, come modificato dal legislatore del 2016, si articola in questo modo: la “proposta” del relatore – e non più la “relazione”, secondo la previgente formulazione dell’articolo 380 bis del codice di procedura civile  – unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, sono notificati, almeno venti giorni prima della data all’uopo fissata, agli avvocati delle parti, i quali hanno la facoltà di presentare memorie scritte non oltre cinque giorni prima. Il legislatore esclude la possibilità, per le parti, di essere sentite in camera di consiglio, facoltà espressamente attribuita nella previgente formulazione dell’articolo 380 bis del codice di rito civile.

La trattazione in camera di consiglio innanzi alle Sezioni semplici, ai sensi del secondo comma dell’articolo 375 del codice di procedura civile, segue il procedimento di nuovo conio di cui all’articolo 380 bis. 1. La disposizione prevede un contraddittorio cartolare più articolato rispetto a quello contemplato nell’articolo 380 bis del codice di procedura civile, posto che dopo la fase introduttiva comune al rito della pubblica udienza – deposito del ricorso principale e del controricorso con eventuale ricorso incidentale, ex articoli 369 e seguenti del codice di rito civile – la fase successiva è così articolata: comunicazione della adunanza in camera di consiglio almeno quaranta giorni prima alle parti e al pubblico ministero, eventuale deposito delle conclusioni scritte da parte del pubblico ministero non oltre venti giorni prima, deposito delle memorie delle parti non oltre dieci giorni prima dell’adunanza camerale.

Tra gli aspetti meritevoli di tutela della disposizione in commento vi è la mera facoltà di intervento nel contraddittorio del pubblico ministero – l’articolo 380 bis. 1 del codice di procedura civile, infatti, dispone “Il pubblico ministero può depositare in cancelleria le sue conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio” laddove nel rito dell’udienza pubblica il pubblico ministero è necessariamente chiamato ad intervenire nel contraddittorio, ai sensi dell’ articolo 379, comma 3, codice di procedura civile, che dispone “il pubblico ministero espone oralmente le sue conclusioni motivate” –  e la mancata previsione, per le parti, della facoltà di esporre oralmente le proprie difese innanzi al Collegio, presenziando alla adunanza.

Le disposizioni appena esaminate “si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, vale a dire il 30 ottobre 2016, “nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata adunanza in camera di consiglio” (ex articolo 1 bis, comma 2,  della Legge 25 ottobre 2016, numero 197, di conversione con modifiche del Decreto Legge 31 agosto 2016, numero 168).

3. Prime pronunce della Corte di Cassazione

La Sezione VI della Corte di Cassazione, con ordinanza del 10 gennaio 2017, numero 395, ha escluso il contrasto tra il vigente articolo 380 bis del codice di procedura civile  e l’articolo 24 della Costituzione, eccepito dal ricorrente nella memoria in prossimità dell’adunanza. Ad avviso del ricorrente il diritto di difesa sarebbe limitato per l’impossibilità di illustrare oralmente le difese innanzi al Collegio e per la difficoltà tecnica nel replicare alla proposta del relatore.

La Corte di Cassazione ha escluso il predetto contrasto posto che “a fronte della pubblicità del giudizio assicurata in prima o seconda istanza, una tale esigenza non si manifesta comunque più necessaria per la struttura e funzione della ulteriore istanza, il cui rito sia volto, eminentemente, a risolvere questioni di diritto”. Ad avviso della Corte la garanzia del contraddittorio, “nucleo indefettibile del diritto di difesa, costituzionalmente tutelato dagli artt. 24 e 111 Cost.”, è assicurata dalla trattazione scritta della causa, con facoltà, per le parti, di presentare memorie per ulteriormente illustrare le proprie ragioni, tenuto conto anche delle difese della controparte e della proposta del relatore.  

La Corte chiarisce, inoltre, che ove il Collegio intenda porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, la lettura costituzionalmente orientata dell’articolo 380 bis del codice di procedura civile  impone di consentire il ripristino del contraddittorio tra le parti, con assegnazione di un termine per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima questione, secondo il paradigma dell’articolo 384, comma 3, del codice di rito civile, dettato in materia di rito per pubblica udienza.

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con ordinanza numero 4906 del 27 febbraio 2017, ha dettato una regola transitoria per le parti che non si siano costituite ritualmente.  

Il nuovo procedimento per la decisione in camera di consiglio dinanzi alle Sezioni semplici di cui all’articolo 380 bis. 1 del codice di procedura civile di nuovo conio preclude alle parti irritualmente costituitesi quelle difese orali che erano assicurate dal rito della pubblica udienza –  ed in particolare dall’articolo 370 del codice di procedura civile  –  il quale, nella previgente disciplina, costituiva la regola per la trattazione e la decisione delle cause innanzi al giudice di legittimità. Sorge, pertanto, la necessità di tutelare l’affidamento della parte che al momento in cui era chiamata a predisporre le sue difese e a provvedere alla notifica del controricorso poteva legittimamente confidare nella facoltà di presenziare all’udienza di discussione orale, ai sensi del predetto articolo 370 del codice di procedura civile.

Sulla base delle considerazioni che precedono la Corte di Cassazione ha riconosciuto alle parti irritualmente costituitesi la possibilità di presentare memorie scritte nei termini previsti dall’articolo 380 bis. 1 del codice di procedura civile.

La Corte chiarisce che la suddetta soluzione “appare preferibile rispetto alla diversa opzione di avviare alla pubblica udienza giudizi che non abbiano ad oggetto questioni di diritto di particolare rilevanza al solo fine di consentire alla parte di presentare le sue difese oralmente” con il rischio di pregiudicare il conseguimento della finalità propria della novella del 2016, vale a dire quella di assicurare una ragionevole durata del processo, in attuazione del principio costituzionale del “giusto processo” di cui agli articoli 111 della Costituzione e 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

La Corte di Cassazione, Sezione Seconda, con ordinanza interlocutoria numero 5533 del 6 marzo 2017, ha affermato la possibilità di disporre il passaggio dal rito camerale di cui all’articolo 380 bis. 1 del codice di procedura civile al rito della pubblica udienza in presenza di cause di rilevanza nomofilattica.  Come evidenziato dalla Corte, la valutazione operata dal Presidente della Sezione, ai sensi dell’ultima parte del primo comma dell’articolo 377 del codice di procedura civile, non può considerarsi vincolante per il Collegio, né la rimessione alla pubblica udienza può ritenersi preclusa dall’assenza di disposizioni esplicite sul punto. Sulla base delle predette considerazioni, il Collegio ha affermato che le disposizioni dettate per la c.d. “Sezione filtro” di cui all’articolo 380 bis, ultimo comma, del codice di procedura civile, sono suscettibili di applicazione analogica al procedimento camerale innanzi alle Sezioni semplici.

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