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Il reato di ingiuria militare di cui all’articolo 226 c.p.m.p. a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7

Il reato di ingiuria militare di cui all’articolo 226 c.p.m.p. a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7
Il reato di ingiuria militare di cui all’articolo 226 c.p.m.p. a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7

Abstract

L’articolo prende spunto da una recente sentenza del Tribunale Militare di Roma ove l’autore ha partecipato in qualità di avvocato difensore di uno dei due imputati al fine di porre una riflessione sull’attualità del reato di ingiuria militare di cui all’articolo 226 c.p.m.p. all’interno dell’ordinamento giuridico a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo del 15 gennaio 2016, n. 7 (che ha abrogato, tra gli altri, il reato di ingiuria previsto dall’ articolo 594 c.p.) nonché sul concetto di “gerarchia funzionale” ai fini della configurazione del reato di cui all’articolo 196 c.p.m.p.

Nell’affrontare il tema in questione ci si sofferma sulla esatta individuazione dei beni-interessi tutelati dai “reati contro l’onore“ in generale ponendo poi l’accento sulla differenziazione esistente tra il reato previsto dall’articolo 226 del c.p.m.p. e quelli inseriti al Titolo III “Reati contro la disciplina militare “. Ciò anche alla luce della pronuncia dell’ Ordinanza n. 101/2015 RG del 17 febbraio 2016 con la quale la Corte militare di Appello ha rimesso alla Corte Costituzionale, giudicandola non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 226 c.p.m.p. per contrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui sottopone a sanzione penale condotte del tutto estranee al servizio o alla disciplina militare, o comunque non afferenti a interessi delle Forze armate dello Stato.

Infine, una breve riflessione sul concetto  riveste il concetto di “gerarchia militare ai fini della configurazione di tali ultimi reati.

 

1. La vicenda

Con la sentenza n. 273/13 Reg. gen. notizie reato del 25 maggio 2016 il Tribunale militare di Roma ha assolto XXX, imputato del reato di cui agli articoli 226, 196 c.p.m.p. in relazione all’articolo 339 c.p., 47 n. 2 c.p.m.p. e 81 c.p. perché, caporale dell’esercito, effettivo al RUD (Raggruppamento Unità Difesa) di Ladispoli con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso offendeva l’onore ed il decoro del commilitone, caporale YYY, apostrofandolo alla sua presenza “quel YYY” lì, “sei un viscido”; inoltre, nel corso di un servizio di vigilanza presso il comprensorio di via Cesare Tiratelli in Roma, nella qualità di comandante quale capo-muta, puntava il fucile SC/70/90 al petto e al volto del predetto, sentinella del dispositivo, prospettandogli un ingiusto danno con le parole perché nelle due ore di garitta non pensi a puntarti l’arma in testa ed a spararti? Con l’aggravante del grado rivestito e di aver fatto uso di un’arma.

Il processo offre lo spunto per una riflessione sull’attualità del reato di ingiuria militare di cui all’articolo 226 c.p.m.p. a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7[1] che ha abrogato, tra gli altri, il reato di ingiuria previsto dall’articolo 594 c.p. nonché sul concetto di “gerarchia funzionale” ai fini della configurazione del reato di cui all’articolo 196 c.p.m.p..

A)

2. Il principio di offensività

Com’è noto, nell’affrontare la questione del ruolo del principio di offensività all’interno dell’attuale sistema penale la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che la “tipicità” del reato ricorre quando il fatto non solo corrisponde alla fattispecie astratta prevista dalla norma incriminatrice ma anche quando la condotta sia effettivamente lesiva del bene giuridico protetto dalla norma[2].

Non solo quindi “ nullum crimen sine lege” ma anche “nullum crimen sine iniuria” [3].

Così, ad esempio, in materia di stupefacenti è stata esclusa la rilevanza penale della coltivazione di piante di marjuana non aventi sufficienti proprietà drogante, oppure, in materia di falso, qualora la condotta sia stata, nel concreto, inidonea ad indurre in errore (cd. falso grossolano e falso innocuo).

Questa tendenza ha fatto sì che, in materia di delitti contro l’onore, venisse valorizzato in chiave offensiva il mutamento della sensibilità sociale di fronte al linguaggio comune ritenendo frasi certamente inurbane o volgari comunque inidonee a ledere il bene interesse tutelato dalla norma. Così, ad esempio, espressioni quali “pazzo” o “rompiscatole” profferite in ambiente lavorativo e tra colleghi finiscono per avere mero significato rafforzativo di un concetto e non sono da ritenere penalmente rilevanti.

Recependo tale orientamento il Legislatore ha abbandonato il ricorso alla criminalizzazione di comportamenti ritenuti ormai di scarso disvalore sociale ed ha depenalizzato condotte fino a ieri ritenute reato. Così ha fatto ad esempio con il D.lvo 16 marzo 2015 n. 28 il quale introduce nel nostro ordinamento la circostanza della “particolare tenuità del fatto”; così ha fatto con il D.lvo 7 del 2016 “che, come si è detto, ha abrogato, tra gli altri, il reato di “ingiuria” previsto dall’articolo 594 c.p..

 

3. I reati militari di ingiuria

A seguito dell’entrata in vigore di questa legge il dibattito relativo alla individuazione dei beni giuridici protetti dal reato militare di ingiuria in contrapposizione con la corrispondente figura di diritto comune, già sorto a seguito della evoluzione giurisprudenziale sopra richiamata, si è riacceso.

In particolare ci si è posti il problema della legittimità costituzionale della legge 7/2016 nella parte in cui insieme al reato di cui all’articolo 594 c.p. non ha depenalizzato anche il reato di cui all’articolo 226 c.p.m.p. e, in caso di risposta positiva, dei diversi criteri di valutazione da utilizzare .

Secondo una tesi “l’ingiuria militare” è reato ontologicamente diverso dall’“ingiuria comune”

Ciò non solo perché tale reato è previsto da una specifica disposizione del codice penale militare di pace (articolo 37: “qualunque violazione della legge penale militare è reato militare”) ma perché esso, oltre alle qualità morali del militare è posto anche (e soprattutto) a tutela di beni ed interessi giuridici del “servizio e della disciplina militare” [4].

A ben cedere tuttavia questa tesi è proponibile solo con riferimento a quelle fattispecie previste dal codice penale militare che prendono in considerazione, oltre all’offesa, anche la differenza di grado tra offensore ed offeso, e cioè: l’insubordinazione con ingiuria di cui al secondo comma dell’articolo 189 e l’ingiuria ad un inferiore disciplinata dal secondo comma dell’articolo 196 entrambi previsti al Titolo III “Reati contro la disciplina militare. “Ma non con riferimento al reato di  cui all’articolo 226, inserito nel titolo IV, Capo III, “reati contro la persona”.

Solo nelle prime due fattispecie infatti la posizione di supremazia gerarchica dell’autore rispetto alla persona offesa non consente di considerare prive di contenuto lesivo quelle espressioni altrettanto volgari, che, pronunciate in un contesto diverso da quello militare sarebbero considerate non aventi connotazione offensiva [5].

4. L’ordinanza 101/2015

Ciò è in buona sostanza quanto sostenuto dalla Corte di Appello Militare nell’Ordinanza n. 101/2015 RG del 17 febbraio 2016 con la quale ha rimesso alla Corte Costituzionale, giudicandola non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 226 c.p.m.p. per contrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui sottopone a sanzione penale condotte del tutto estranee al servizio o alla disciplina militare, o comunque non afferenti a interessi delle Forze armate dello Stato .

Dice la Corte di appello: la depenalizzazione del reato di ingiuria di cui all’articolo 594 c.p., determinata dall’articolo 1, lett. c) del Decreto Legislativo del 7/2016 senza che esso vi includa anche la analoga fattispecie prevista dalla legge penale militare…da un lato appare in contrasto con il principio di ragionevolezza, in quanto non vi è alcuna ragione giustificatrice della disparità di trattamento dei militari imputati di ingiuria rispetto ai non appartenenti alle Forze Armate imputati di illeciti del tutto analoghi ma che comportano unicamente una sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila; dall’altro, viene ad essere ingiustificato poiché finisce per trattare la posizione del militare soggetto ad un (ulteriore) reato esclusivamente militare in modo diverso e ben più gravatorio di quello previsto per gli estranei alle forze armate.

Come avevano in passato già rilevato illustri Autori [6] i presupposti di riferimento del “servizio e della disciplina militare” non sono altro che le regole  sancite dall’articolo 36 del Regolamento di disciplina ( Dpr 18 luglio 1986 n 545). Secondo tali regole il militare ha il dovere di improntare il proprio contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza e letteralmente recita “ il militare deve astenersi dal compiere azioni, pronunciare imprecazioni, parole o discorsi non confacenti alla “dignità” e al decoro. Se così, ed il richiamo ai concetti di “onore” e “decoro” appare illuminante , ne deriva che il comportamento cui è tenuto il militare di qualsiasi grado è il medesimo che viene richiesto a qualunque cittadino .

Questa tesi è quella seguita dal Tribunale di Roma nella sentenza in commento la quale, nelle more della decisione della Corte Costituzionale, ha ritenuto di assolvere l’imputato dal reato di cui all’articolo 226 c.p.m.p. considerando sulla scorta di quanto affermato dalla giurisprudenza sul reato comune di ingiuria le espressioni in imputazione avvenute in contesto goliardico e “tra pari” non penalmente rilevanti .

B)

5. Il rapporto di gerarchia militare

Il Tribunale ha altresì assolto gli imputati dal reato di cui all’articolo 196 secondo comma c.p.m.p. ritenendo non sussistente la qualifica di “inferiore” riferita alla persona offesa rispetto pari grado sebbene nella circostanza capo-muta così, come astrattamente richiesto dalla norma.

L’articolo 196 c.p.m.p. non specifica se la qualifica di “superiore” e “inferiore” debba essere identificata con riferimento alla sola catena di comando ovvero anche con riferimento alla gerarchia funzionale o d’ufficio, intesa quale temporanea attribuzione di facoltà di comando relativa allo svolgimento di un particolare ufficio o servizio ad uno soldato avente il medesimo grado di quelli comandati.

In materia la giurisprudenza di merito si è più volte pronunciata per la sussistenza della insubordinazione anche tra militari pari grado quando una della parti rivestiva funzioni di comando, così ad esempio ha fatto la  sentenza del Tribunale Militare di Roma, sez. II del 26 febbraio 2004, Maggi.

Tale interpretazione, eccessivamente formalistica, è stata superata da chi ha osservato che il bene interesse tutelato dalle norme de quo sia non la posizione (soggettiva) di superiorità o di subordinazione, quanto la gerarchia militare in se considerata quale struttura portante ed ossatura dell’intero sistema militare.

Del resto, si è rilevato [7], il codice dell’ordinamento militare contiene numerose disposizioni le quali da un lato confermano la natura predominante della posizione gerarchica e la natura del tutto eccezionale delle funzioni di comando attribuite al parigrado e dall’altro affermano che la posizione di comando è comunque sempre servente rispetto al principio gerarchico che è invece dominante rispetto a essa [8].

Conferma la sentenza in commento tale tesi sostenendo : la circostanza che l’imputato , caporale come la persona offesa, svolgesse nella vicenda di cui si tratta il servizio di “capo-muta” non è sufficiente ad integrare la fattispecie militare del diverso rapporto tra superiore ed inferiore . Le norme penali che puniscono l’abuso di autorità e l’insubordinazione sono poste a tutela dell’essenziale bene giuridico della gerarchia militare che è elemento fondativo ed essenziale per la coesione dell’apparato militare. La funzione gerarchia può essere, a seconda delle esigenze del caso, anche temporanea o meramente funzionale ma in tale caso, come nel caso de quo, essa coesiste con la parità organica di grado.

Per tali ragioni il Tribunale ha  reputato NON sussistente la fattispecie delittuosa di cui all’articolo 196 c.p.m.p. mandando assolto l’imputato con la formula “perché il fatto non sussiste”.

[1] D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7: Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell’art.2, comma 3, della legge 28 aprile 2014 n. 67.

[2] Cass. Pen. Sez. V del 3 maggio 2013 n. 19223 , Fracasso , in Mass. Uff. n. 256240

[3] Corte Cost. 11 giugno 2008 n. 225 Presidente Bile , Relatore Flick, pubblicata in G.U. 26.06.2008 n. 27

[4] Vd. la Relazione sulla amministrazione della giustizia militare per l’anno 2015 ove la legittimità costituzionale del 226 trova appiglio nell’Ordinanza 186 del 2001 della Corte Costituzionale che, chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 226 c.p.m.p. -  sollevata con riferimento all’art. 260 , nella parte in cui non prevede che il reato di ingiuria commesso da un militare in danno di altro militare . oltre alla richiesta del comandante di corpo  anche a querela della persona offesa  - ebbe modo di dichiarare che “ la diversità di trattamento rilevata dal giudice a quo trova giustificazione nella particolare posizione del cittadino inserito nell’ordinamento militare – caratterizzato da specifiche regole di natura cogente – rispetto a quella della generalità dei cittadini.

[5] Cass. Pen. 1^ Sez. del 22 gennaio - 18 febbraio 2014 n. 7575 Rel. Magi in Riv  259415 ; Cass. Sez. 1, n. 12997 del 10/02/2009 - Ottaviano ed altri in Riv. 243545.

[6] S. Bovio: “Oscillazioni giurisprudenziali in tema di reati contro la disciplina militare” pubblicato in “Archivio penale 2014 n. 3”  pag. 3 e ss..

[7] E. Boursier Nutta: “Elementi di diritto disciplinare militare” editore L. Robuffo anno 2004 – Ed. 3 pag. 62 ess.

[8] Art. 626 Codice dell’Ordinamento militare: Il personale militare è ordinato gerarchicamente in relazione al grado rivestito. Il grado corrisponde alla posizione che il militare occupa nella scala gerarchica; Art. 626 comma 2: L’ordine di precedenza tra pari grado è determinato dall’anzianità di grado, in base a quanto disposto dall’articolo 854. Art. 854: L’ordinamento gerarchico determina il rapporto di subordinazione dell’inferiore nei confronti del superiore. Dal rapporto di subordinazione deriva il dovere di obbedienza. Art. 854: L’anzianità di grado, salvo diverse disposizioni, determina la precedenza di un militare rispetto ai pari grado. La precedenza si intende riferita agli atti del servizio o della disciplina militare, secondo quanto stabilito dal presente codice e dal regolamento. Art 855: La precedenza al comando compete all’ufficiale avente maggiore anzianita’ di grado indipendentemente dal ruolo di appartenenza.