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Il pactum fiduciae produce effetti meramente tra le parti: la cassazione conferma il modello romanistico

Nota alla sentenza della Cassazione Civile, Sezione Prima, 21 marzo 2016 n. 5507, Presidente Dott. Nappi Aniello, Relatore Dott. Massimo Ferro
Il pactum fiduciae produce effetti meramente tra le parti: la cassazione conferma il modello romanistico
Il pactum fiduciae produce effetti meramente tra le parti: la cassazione conferma il modello romanistico

INDICE

1. Introduzione

2. Il caso

3. Il negozio indiretto

4. Il negozio fiduciario

5. Il negozio simulato

6. Differenze tra negozio fiduciario e negozio simulato

7. Conclusioni

 

Abstract

La Cassazione ribadisce che l’intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie realizza un’interposizione reale di persona, avendo il pactum fiduciae efficacia meramente obbligatoria.

The Supreme Court reiterates that the fiduciary registration of company shares realizes a real interposition of person, having the pactum fiduciae (trust deal) merely mandatory effectiveness.

 

1. Introduzione

Con sentenza n. 5507, Sezione Prima, del 21 marzo 2016, la Corte di Cassazione, in linea con numerosi precedenti [Cassazione Civile, Sezione Prima, 10 maggio 2010, n. 11314; Cassazione Civile, Sezione Prima, 8 maggio 2009, n. 10590; Cassazione Civile, Sezione Prima, 2 maggio 2007, n. 10121] ha arricchito il panorama giurisprudenziale in tema di negozio fiduciario.

Il principio derivante da tale pronuncia è il seguente: L’intestazione fiduciaria di titoli azionari (o di quote di partecipazione societaria) integra gli estremi dell’interposizione reale di persona, per effetto della quale l’interposto acquista (a differenza che nel caso d’interposizione fittizia o simulata) la titolarità delle azioni o delle quote, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l’interponente di natura obbligatoria, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, nonché a ritrasferire i titoli a quest’ultimo ad una scadenza convenuta, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario[il passo è tratto dalla motivazione della pronuncia di Cassazione in commento].

 

2. Il caso

La controversia decisa dalla Suprema Corte era scaturita dalla pretesa di parte attrice di annullare la delibera di approvazione del bilancio di una società a responsabilità limitata perché presa con il voto determinante dei soci “fiduciari”, di dichiarare l’inefficacia del trasferimento di una partecipazione sociale per violazione della clausola statutaria che prevedeva in capo ai soci il diritto di prelazione, allorché la qualità effettiva di soci spettava ai fiducianti (attori) e non ai fiduciari cui le quote erano state affidate, sulla base di una ritenuta efficacia reale e non obbligatoria del negozio fiduciario, così interpretato il patto fiduciario fra le parti.

In subordine a tale domanda, gli attori chiedevano la simulazione del trasferimento, rectius del conferimento delle “quote fiduciarie” in altra società di persone.

Sia il Tribunale di Treviso che la Corte d’Appello di Venezia ritennero gli attori legittimati all’impugnazione della delibera assembleare in quanto soci all’epoca dell’assunzione della delibera,  ma smentirono, al contempo,  la dedotta pretesa di  realità del patto parasociale.

La posizione assunta dai giudici di primo e secondo grado è stata confermata dalla Corte di Cassazione che ha statuito l’infondatezza delle censure mosse.

Il Supremo Collegio ha, infatti, aderito alla tesi secondo cui l’intestazione fiduciaria realizza un’interposizione reale di persona, per effetto della quale l’interposto, a differenza dell’interposizione fittizia o simulata, acquista, a tutti gli effetti, la titolarità dei beni oggetto del contratto, essendo tuttavia tenuto ad osservare un determinato comportamento convenuto in precedenza con il fiduciante, nonché a ritrasferire quanto oggetto del contratto a quest’ultimo o a terzi beneficiari ad una scadenza convenuta ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario, in forza di un rapporto interno di natura obbligatoria con l’interponente [PUGLIATTI S., Fiducia e rappresentanza indiretta, in Diritto civile. Metodo, teoria, pratica, Milano 1951; Tribunale di Milano, 4 ottobre 2013, n. 12252].

Ai fini di dare una spiegazione alle conclusioni cui è pervenuta la Corte, occorre brevemente richiamare i concetti di negozio indiretto, negozio simulato e di negozio fiduciario.

 

3. Il negozio indiretto

Con il primo termine s’intende l’utilizzo di uno o più schemi negoziali tipici per realizzare intenti pratici che non risultano pertinenti normalmente al tipo utilizzato [DIENER M.C. Il contratto in generale, Milano 2011], il negozio indiretto è pertanto caratterizzato dalla divergenza tra lo scopo pratico che le parti vogliono raggiungere e la funzione tipica dello schema contrattuale adottato.

Sinteticamente si afferma che nel negozio indiretto vi sarebbe un’eccedenza dello scopo rispetto al mezzo [SANTORO-PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.182], nel senso che il fine si pone come ulteriore rispetto a quello tipico, più limitato, dell’atto.

Nonostante sia discussa la natura giuridica del negozio indiretto, è nettamente prevalente la tesi [TORRENTE A., La donazione, Milano 1956, cit. pag. 22] che lo qualifica come doppio negozio collegato: l’uno, il “negozio mezzo”, ha la funzione di vincolare le parti al raggiungimento dell’ulteriore risultato che rappresenta la causa dell’altro negozio, il c.d. “negozio fine”.

 

4. Il negozio fiduciario

Il negozio fiduciario costituisce una delle applicazioni più importanti del negozio indiretto. Mediante tale negozio un soggetto investe un altro soggetto della proprietà di un bene ovvero di altro diritto reale. Tale titolarità (piena per quanto riguarda i terzi) è tuttavia destinata ad essere circoscritta nell’ambito dei rapporti tra le parti da pattuizioni di carattere obbligatorio [DIENER M.C., ibidem].

Si dice che nella fiducia v’è un’eccedenza del mezzo rispetto allo scopo [SANTORO PASSARELLI ibidem e NITTI N., voce Negozio fiduciario, in Novissimo Digesto Italiano, vol. XI, 1965, p.204]. Ciò nel senso che il risultato giuridico ottenuto mediante la conclusione del contratto eccede il reale intento delle parti, intento che viene raggiunto tramite pattuizioni di natura obbligatoria che normalmente "limitano" gli effetti dell’atto compiuto.

5. Il negozio simulato

Il negozio simulato, invece, si concreta quando le parti pongono in essere un negozio in modo apparente, con l’accordo che lo stesso non produca effetto tra le parti.

Si parla di simulazione assoluta se le parti creano l’apparenza di un contratto, anche se non vogliono stipulare nessun contratto tra loro.

Mentre si parla di simulazione relativa quando le parti stipulano un contratto (c.d. simulato) diverso da quello che vogliono realmente (c.d. dissimulato).

Pertanto la simulazione è diretta a creare, nell’accordo delle parti che la pongono in essere, non già una situazione non voluta, bensì una situazione giuridica volutamente orientata in modo da manifestare una determinata apparenza [MESSINEO, Il contratto in genere, in Trattato di Diritto Civile diretto da Cicu e Messineo, vol. XXI, tomo 2, Milano 1972, p. 436].

 

6. Differenze tra negozio fiduciario e negozio simulato

Circa la differenza tra negozio fiduciario e negozio simulato è possibile riferire che nel primo gli effetti del negozio sono realmente voluti dalle parti. Con patti obbligatori esse “rettificano” la situazione creata dal negozio. Nel secondo, gli effetti sono invece voluti al solo fine di creare un’apparenza per i terzi, di modo che si palesi un’esteriorità difforme da quanto effettivamente voluto dalle parti [DISTATO N., La simulazione dei negozi giuridici, Torino 1960].

L’analogia tra simulazione e fiducia consiste nell’essere entrambe strutture connotate dalla divergenza tra una situazione esterna ed una interna [Cassazione Civile, Sezione Seconda, 7 agosto 1982, n. 4438].

Il pactum fiduciae si distingue dall’accordo simulatorio giacché quest’ultimo vale o a negare qualsivoglia efficacia all’atto simulato (simulazione assoluta) o a dirigerne la portata in modo comunque difforme da quanto stabilito nell’atto palese (simulazione relativa). Il primo invece assegna al soggetto destinatario dell’investitura reale un fine da perseguire per mezzo del bene trasferito. Detto fine si pone come ulteriore ed estraneo al contenuto dell’atto traslativo, in ogni caso realmente voluto [BIANCA, Diritto civile, vol. III, Milano 2000, p.458].

Notevoli differenze abbracciano anche l’aspetto probatorio: mentre nell’accordo simulatorio è possibile invocare l’art. 1417 Codice Civile ma vigono i limiti di prova di cui agli articoli 2721 e 2722 Codice Civile, al contrario, in tema di prova dell’esistenza e del contenuto del pactum fiduciae non è possibile invocare l’articolo 1417 Codice Civile e non si ritengono applicabili i limiti di cui agli articoli 2721 e 2722 Codice civile [Cassazione Civile, Sezione Prima, 28 settembre 1994, n. 7899; Cassazione Civile, Sezione Seconda, 21 novembre 1988, n.6263; Cassazione Civile, Sezione Terza, 19 marzo 1980, n. 1838].

Le due figure presentano forti affinità dovute all’attitudine ad essere utilizzate in relazione ad interessi e situazioni fattuali coincidenti.

Per comprendere meglio la differenza si faccia il seguente esempio:

Tizio, indebitato, tentando di sfuggire ai propri creditori finge di essere nullatenente alienando i propri beni al fratello Caio con l’obbligo per costui di procedere al ritrasferimento dei diritti così ceduti un tempo che fosse migliorata la situazione economica. Si tratta, in questa ipotesi, di atti i cui effetti sono effettivamente voluti, sia pure con il patto inteso a limitarne in varia misura i poteri ed i diritti da essi scaturenti: è ciò che costituisce l’essenza della fiducia. Tuttavia è anche possibile che Tizio, per il medesimo scopo, alieni simulatamente i suoi beni al fratello Caio, in pieno accordo con costui. Si tratta, in tal caso, di atti di disposizione affetti da simulazione assoluta.

Nel primo caso (atto realmente voluto) il terzo pregiudicato può avvalersi dei mezzi che la legge predispone a tutela degli interessi dei creditori (azione revocatoria ex articolo 2901 Codice Civile); nel secondo caso (simulazione) il terzo può agire al fine di provare con qualsiasi mezzo la reale natura dell’atto ex articoli 1415 e seguenti Codice Civile [MINUSSI D., Differenza tra simulazione, negozio indiretto e negozio fiduciario, 2 dicembre 2012 disponibile su www.e-glossa.it, consultato il 22 aprile 2017].

 

7. Conclusioni

Nel nostro ordinamento il negozio fiduciario ha natura obbligatoria e la sua eventuale realità è attribuita da norme speciali non soggette, pertanto, ad applicazione analogica.

Si fa riferimento all’articolo 1, comma 5, del Regio Decreto 29 marzo 1942 n. 239 che  dispone che le società fiduciarie che abbiano intestato al proprio nome titoli azionari appartenenti a terzi sono tenute a dichiarare le generalità degli effettivi proprietari dei titoli stessi. Tale disciplina speciale qualifica il fiduciante come effettivo proprietario delle partecipazioni, secondo il modello germanistico della fiducia perché il vincolo tra le parti avrebbe anche efficacia reale opponibile ai terzi [Cassazione Civile, Sezione Prima, 21 maggio 1999, n. 4943]. Ciò a differenza di quanto si possa riferire a proposito del trasferimento fiduciario effettuato in favore di mera persona fisica, come tale al di fuori della previsione legislativa speciale.

A conferma dell’irrilevanza esterna della fiducia, occorre far presente che viene negata la trascrivibilità del pactum  fiduciae, ex sé inidoneo ad essere opposto ai terzi [Cassazione Civile, Sezione Seconda, 18 ottobre 1991, n. 11025].

Pertanto, la ricostruzione del rapporto fiduciario fatta propria dalla sentenza de qua è quella tipica del modello romanistico, in cui appunto si ha il trasferimento in capo al fiduciario della titolarità del diritto oggetto del negozio e il pactum fiduciae ha natura meramente obbligatoria, producendo esso solamente effetti interni tra le parti.

Bibliografia e Sitografia

BIANCA C.M., Diritto civile, vol. III, Milano 2000

DIENER M.C., il contatto in generale, Milano 2011

DISTATO N., La simulazione dei negozi giuridici, Torino 1960

MESSINEO, Il contratto in genere, in Trattato di Diritto Civile  diretto da Cicu e Messineo, vol. XXI, t. 2, Milano 1972

MINUSSI D., Differenza tra simulazione, negozio indiretto e negozio fiduciario, 2 dicembre 2012, disponibile su www.e-glossa.it, consultato il 22 aprile 2017.

NITTI N., voce Negozio fiduciario, in Novissimo Digesto italiano, Vol. XI, 1965

TORRENTE A., La donazione, Milano 2006

SANTORO PASSARELLI, Dottrine Generali del Diritto Civile, Napoli 1997

 

Indice della Giurisprudenza

Cass. Civ. Sez. III, 19 marzo 1980,  n.1838

Cass. Civ. Sez. II, 21 novembre 1988 , n. 6263

Cass. Civ. Sez. II, 18 ottobre 1991, n.11025

Cass. Civ. Sez. I, 28 settembre 1994, n.7899

Cass. Civ., Sez.I, 21 maggio 1999, n. 4943

Cass. Civ., Sez. I,2 maggio 2007, n. 10121

Cass. Civ.,Sez. I, 8 maggio 2009, n. 10590

Cass.Civ., Sez. I, 10 maggio 2010, n. 11314

Cass. Civ., Sez. I, 21 marzo 2016, n. 5507

Tribunale Civile di Milano, 4 ottobre 2013, n. 12252.