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È nulla la cartella di pagamento spedita tramite servizio di posta elettronica certificata, ma non firmata digitalmente

È nulla la cartella di pagamento spedita tramite servizio di posta elettronica certificata, ma non firmata digitalmente
È nulla la cartella di pagamento spedita tramite servizio di posta elettronica certificata, ma non firmata digitalmente

1. La cartella di pagamento allegata in file “.pdf” al messaggio di Posta Elettronica Certificata e notificata sotto forma di documento informatico è nulla quando è priva di firma digitale

La notificazione della cartella di pagamento tramite il sistema di “Posta Elettronica Certificata(di seguito “PEC”) è assolutamente invalida, se il file o documento informatico contenente la cartella medesima e allegato al messaggio PEC è privo della firma digitale.

Questo in sintesi l’importante principio di diritto stabilito dalla decisione n. 1023 del 13.12.2016 della I Sez. della CTP di Milano, pubblicata il 3.02.2017.

Va subito chiarito che in tal caso l’invalidità è “radicale” e assolutamente insanabile e, più che di nullità, dovrebbe parlarsi di “inesistenza” (per es., nel diritto civile, a un atto che dovesse esser considerato “inesistente” non sarebbero applicabili gli artt. 590, 799, 1367 e 1424 c.c.). Un atto “inesistente” non si potrebbe configurare nemmeno come un quid facti, a differenza dell’atto nullo che, per quanto viziato e improduttivo di effetti ab origine o, al più, produttivo di effetti aberranti (che possono sempre essere eliminati), esiste almeno di fatto.

Tornando alla decisione della CTP di Milano, meritano attenzione i vari passaggi del ragionamento giuridico effettuato:

- la cartella di pagamento era notificata il 23.03.2016;

- la CTP richiama subito l’articolo 26, c. 1-bis, dPR 602/73, in materia di notificazione delle cartelle prima del dì 1.06.2016:

«La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata [i], all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell’INI-PEC, all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» [ii];

- oggetto della notificazione è un “documento informatico” ex articolo 20, c. 1, D.Lgs. 82/2005 s.m. e i., noto come il “Codice dell’Amministrazione Digitale” (di seguito CAD):

«Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all’articolo 71 [iii] sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice», posto altresì che il “documento informatico” costituisce «la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti» (v. articolo 1, lett. p), CAD);

- indi deve essere richiamato il comma 1-bis dell’articolo 20 CAD:

«L’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità»

- infine va richiamato l’articolo 21, c. 2, CAD:

«Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale [iv], formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 20, comma 3, ha altresì l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile [v]. L’utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico»;

- ma la cartella allegata alla PEC spedita dall’agente della riscossione era un semplice file con estensione “.pdf”, senza ulteriore estensione “.p7m”, dunque trattavasi di file non firmato digitalmente (se fosse stato firmato, avrebbe dunque avuto l’estensione “.pdf.p7m”);

- ergo il file allegato è nullo, così è nulla anche la notificazione dello stesso, dal momento che solo l’ulteriore estensione “.p7m” attesta la certificazione della firma e rappresenta la “busta crittografica” che a sua volta «contiene al suo interno il documento originale, l’evidenza informatica della firma e la chiave per la sua verifica»; solo tale estensione garantisce l’integrità e l’immodificabilità del documento informatico e l’identificabilità del suo autore (dunque la provenienza certa dell’atto, la sua paternità e il non ripudio del medesimo).

Il ragionamento della CTP di Milano è lineare, ma devono esser fatte tuttavia alcune considerazioni:

- l’estensione “.p7m”, che si aggiunge a quella “.pdf”, è tipica solo dell’algoritmo “CADES”;

- viceversa l’algoritmo “PADES”, pur del tutto valido e utilizzabile per la firma digitale di atti e documenti informatici, non prevede l’estensione “.p7m”;

- tuttavia, anche indipendentemente dall’estensione “grafica” del file “.pdf” firmato, è sempre possibile verificare la firma digitale e dunque la validità del certificato di firma e le caratteristiche del documento informatico firmato digitalmente (integrità, immodificabilità, paternità e non ripudio) con la smart-card o chiavetta USB in proprio possesso (che servono per l’appunto sia per la firma digitale, che per la verifica di file firmati da terzi).

Meritano peraltro menzione altre decisioni in ordine cronologico, in particolare:

  • CTP Savona, I Sez., sent. n. 100 del 26.01.2017, depositata il 10.02.2017, che ha disposto l’annullamento di una intimazione di pagamento e quindi delle sottese cartelle per le seguenti ragioni:

- il ricorrente lamentava la nullità della notificazione dell’intimazione di pagamento, ricevuta via PEC, in quanto il file .pdf che la conteneva non era firmato digitalmente;

- all’uopo il ricorrente depositava una consulenza tecnica di parte dalla quale si evinceva che i documenti informatici allegati alla PEC erano del tutto «carenti di quelle procedure atte a garantire la genuina paternità, nonché mancanti della firma informatica e/o digitale, e non rispondenti a criteri di univocità ed immodificabilità, per cui garantiscono il valore di certezza e corrispondenza, peraltro confortato dall’attestazione di conformità, del tutto assente, invece previsti indefettibilmente dalle disposizioni normative sopra richiamate»;

- l’agente della riscossione non contestava la consulenza di parte e la CTP di Savona accoglieva il ricorso, richiamando peraltro varie normative e precisamente: L. n. 59/1997 [vi]; dPR n. 513/1997 [vii], poi confluito nel dPR n. 445/2000 [viii]; DPCM 8.02.1999 [ix], modificato e integrato dal DPCM 13.01.2004 [x], nonché dalla Direttiva 1999/93/CE [xi] recepita in Italia dal D.Lgs. n. 10 del 23.01.2002 [xii] e dal regolamento di attuazione dPR n. 137 del 7.04.2003 [xiii]; Deliberazione CNIPA n. 45 del 21.05.2009 [xiv]; infine il DPCM 22.02.2013 (v. nota 3 del presente saggio);

  • CTP Savona, I Sez., sent. n. 101 del 26.01.2017, depositata il 10.02.2017, sentenza “gemella” rispetto alla precedente per motivazioni e conclusioni raggiunte.

 

2. File “.pdf” allegato al messaggio PEC non firmato digitalmente e attestazione di conformità

Meritano attenzione anche altre decisioni di Commissioni Tributarie le quali hanno stabilito che una cartella di pagamento contenuta in un file “.pdf” non firmato digitalmente può comunque essere valida se munita della cosiddetta “attestazione di conformità” (cosa che, come noto, è già possibile per gli avvocati nel “Processo Civile Telematico”), in particolare:

  • CTP Milano, Sez. XII, sent. 1638 del 2017 (ud. del 30.01.2017, depositata il 24.02.2017), che ha nel caso di file “.pdf” allegato al messaggio PEC, ma non firmato digitalmente e comunque privo di ogni asseverazione di conformità all’originale cartaceo deve essere annullato, dal momento che in tale ipotesi il messaggio PEC «non contiene l’originale dell’atto inviato, ma solo una copia priva di attestazione di conformità e non offre, quindi, le garanzie tipiche della raccomandata tradizionale. Inoltre la posta certificata non garantisce la piena prova dell’effettiva consegna del documento al destinatario, ma con il sistema tradizionale della notifica cartacea, tale circostanza è garantita dal postino, dall’ufficiale giudiziario, dal messo notificatore in quanto pubblici ufficiali e, come tali, capaci di dare fede privilegiata alla propria attestazione di consegna, sia nel caso di relata di notifica, sia nel caso di registro delle consegne delle raccomandate r.r.>>
  • CTP Lecce, Sez. II, Sent. n. 611 del 25.02.2016, la quale si è soffermata su più questioni:
  • nel caso di specie, col sistema PEC non veniva inoltrato un “documento informatico” originale e originario, ma solo la copia informatica del documento cartaceo (la copia estratta per immagine tramite scansione), pertanto il destinatario riceveva solo la copia informatica dell’atto e tale copia senza un’attestazione di conformità apposta da soggetti all’uopo abilitati non può assumere alcuna valenza giuridica perché non garantisce il fatto che il documento inoltrato sia identico in tutto il suo contenuto al documento originale: «Va annotato che accostando questo tipo di spedizione con quello che prevede la raccomandata postale si sostanzia che con la raccomandata postale il contribuente riceve sempre l’originale dell’atto inoltrato dal mittente. Nel caso di specie da quanto si evidenzia nella fotocopia della cartella di pagamento allegata agli atti, in essa non appare alcuna attestazione di conformità nei modi previsti dalla legge e dunque si deve affermare che al più il ricorrente ha ricevuto una copia informale dell’originale della cartella di pagamento»;
  • ma la CTP di Lecce va oltre:

«Il sistema pec non garantisce che il documento sia stato consegnato al destinatario. Infatti il gestore del sistema garantisce soltanto la disponibilità del documento nella casella di posta elettronica del destinatario e ciò prescinde da ogni possibile verifica della effettiva apertura e lettura del messaggio. Ritiene evidente la Commissione che la semplice disponibilità di un documento nella casella pec non può equivalere ad avvenuta consegna del documento al destinatario perché un tale assunto pretenderebbe di dare alla casella pec una funzione sostanziale che invece può spettare soltanto al soggetto destinatario e ciò senza tenere conto che il destinatario e titolare della casella pec per una quantità innumerevole di ragioni potrebbe essere impossibilitato a controllare la sua pec per tempi non quantificabili. Rispetto al sistema “raccomandata”, la pec lascia incerto l’esito della sua ricezione oltre che la data di effettiva avvenuta conoscenza del messaggio, alterando il dies a quo per eventuali contestazioni successive. Nel caso di specie inoltre rilevato che sulla cartella di pagamento non è riportato l’indirizzo della sede legale della società, la spedizione via pec non poteva essere eseguita proprio per la non corrispondenza dell’indirizzo di destinazione del destinatario con quello apposto sulla cartella di pagamento e ciò anche se la casella pec non evidenzia tali differenze sostanziali».

Tuttavia, sia la CTP di Milano, sia la CTP di Lecce sembrano “forzare” (e non poco!) la normativa attualmente vigente in materia di PEC.

La CTP di Milano sostiene infatti che «la posta certificata non garantisce la piena prova dell’effettiva consegna del documento al destinatario, ma con il sistema tradizionale della notifica cartacea, tale circostanza è garantita dal postino, dall’ufficiale giudiziario, dal messo notificatore in quanto pubblici ufficiali e, come tali, capaci di dare fede privilegiata alla propria attestazione di consegna (…)». Le fa eco la CTP di Lecce: «la semplice disponibilità di un documento nella casella pec non può equivalere ad avvenuta consegna del documento al destinatario (…)» e «rispetto al sistema “raccomandata”, la pec lascia incerto l’esito della sua ricezione oltre che la data di effettiva avvenuta conoscenza del messaggio».

Ma la normativa vigente e l’interpretazione data da dottrina e giurisprudenza dominanti offrono una visione diversa.

Intanto è opportuno richiamare le principali fonti normative, in particolare:

  • il dPR n. 68/2005, di cui meritano menazione le seguenti disposizioni: 
  • Articolo 4 - Utilizzo della posta elettronica certificata
  1. La posta elettronica certificata consente l’invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge.

(…)

  • Articolo 6 - Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna

(…)

  1. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.

(…)

  • Articolo 9 - Firma elettronica delle ricevute e della busta di trasporto
  1. Le ricevute rilasciate dai gestori di posta elettronica certificata sono sottoscritte dai medesimi mediante una firma elettronica avanzata ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera dd), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, generata automaticamente dal sistema di posta elettronica e basata su chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente di rendere manifesta la provenienza, assicurare l’integrità e l’autenticità delle ricevute stesse (...).
  2. La busta di trasporto [xv] è sottoscritta con una firma elettronica di cui al comma 1 che garantisce la provenienza, l’integrità e l’autenticità del messaggio di posta elettronica certificata (...)
  • Il D.Lgs. 82/2005 o “CAD”, con specifico riferimento all’articolo 48, come sostituito dal comma 1 dell’articolo 33, D.Lgs. n. 235/2010, e rubricato “Posta elettronica certificata”:
  1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 , o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA .
  2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1 , equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.
  3. La data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 , ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 .
  • il Codice di Procedura Civile, con specifico riferimento all’articolo 149-bis, inserito dall’articolo 4, c. 8, D.L. n. 193/200, conv. dalla L. n. 24/2010, e rubricato “Notificazione a mezzo posta elettronica”:

Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

Se procede ai sensi del primo comma, l’ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni [xvi].

La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

L’ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all’articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all’articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l’indirizzo di posta elettronica presso il quale l’atto è stato inviato.

Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

Eseguita la notificazione, l’ufficiale giudiziario restituisce all’istante o al richiedente, anche per via telematica, l’atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.

  • la L. 53/1994 s.m. e i. sulle notificazioni “in proprio” dell’avvocato, con specifico riferimento all’articolo 3-bis:
  1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
  2. Quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all’originale a norma dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.
  3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

(…)

Se ne deduce che:

  • la notificazione a mezzo PEC è pienamente valida a ogni effetto di legge ed equivale, se non diversamente previsto, alla notificazione tramite posta (per es.: comunicazione e scambio ufficiale di atti e documenti tra privati ovvero tra privati e PA, notificazioni previste dalla legge, revoca della proposta e dell’accettazione contrattuale, esercizio della facoltà di recesso, denunzie di vizi ai sensi delle normative civilistiche in materia di compravendita e di appalto, diffide e costituzioni in mora e dunque anche interruzione di termini decadenziali o prescrizionali; etc.);
  • il sistema PEC genera due ricevute, cioè una Ricevuta di Accettazione (RDA) e una Ricevuta di Avvenuta Consegna (RDAC) e quest’ultima fornisce al mittente la prova che il suo messaggio PEC è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico del destinatario; a maggior garanzia di mittente e destinatario, entrambe le ricevute sono firmate digitalmente dal gestore (o dai gestori, se quello di mittente e destinatario sono diversi) del servizio PEC; tale prova prescinde dal fatto che il messaggio venga poi o meno letto dal destinatario;
  • è pertanto irrilevante la mancata apertura del messaggio dovuta a incuria del destinatario (per es. se ha dimenticato la password di accesso al proprio account PEC o se ha la casella PEC “piena” e non riesce ad aprirla perché lo spazio virtuale per l’archiviazione e conservazione dei messaggi è “saturo” con conseguente diniego di servizio), essendo unicamente rilevante l’avvenuta consegna nelle forme legislativamente prescritte, che assicurano la certezza dell’effettiva conoscibilità dell’atto.

È tata così affermata la piena regolarità dell’avvenuta notificazione dell’istanza di fallimento a mezzo PEC quale risultante dalla RDAC, che rende legalmente certa l’avvenuta conoscenza coincidente con la generazione della RDAC da parte del gestore PEC del destinatario, in tutto equiparata alla notificazione a mezzo posta (Corte d’Appello Bologna, Sez. III Civ., Sent. 30.05.2014).

Ancora, cfr. Tribunale di Mantova, Sent. 3.06.2014, n. 98):

  • la notificazione, da parte dell’avvocato, di un decreto ingiuntivo con modalità telematica a mezzo PEC all’indirizzo del destinatario risultante da pubblici elenchi, ai sensi della L. n. 53 del 1994, come modificata dall’articolo 16-quater, D.L. n. 179/2012, con l’osservanza di tutte le formalità ivi previste, si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la RDA prevista ex articolo 6, c. 1, dPR n. 68/2005 e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la RDAC prevista dall’articolo 6, c. 2, dPR. n. 68 cit.;
  • ai fini della tempestività dell’opposizione al provvedimento monitorio, è assolutamente irrilevante la dedotta difficoltà del destinatario dell’ingiunzione ad aprire i file allegati al messaggio PEC, contenenti, appunto, l’ingiunzione di pagamento;
  • e non può ritenersi configurabile una ipotesi di forza maggiore nella mancata conoscenza del decreto ingiuntivo qualora tale mancata conoscenza sia riconducibile ad un comportamento volontario e lato sensu colposo dell’ingiunto (come nel caso di specie) ed è quindi inammissibile l’opposizione tardiva.

3. Conclusioni

Dalla sintetica analisi delle normative e della giurisprudenza richiamata, si può affermare che:

  • ai fini delle piena validità ed efficacia legale di un atto o di un documento spedito dalla PA tramite servizio PEC è indispensabile, anzi obbligatorio, che lo stesso sia firmato digitalmente, dacché solo la firma digitale garantisce quelle caratteristiche prescritte dalla legge in ordine a integrità, immodificabilità, paternità e non ripudio del file inviato in allegato al messaggio PEC;
  • inviare un messaggio e i pertinenti allegati tramite servizio PEC equivale a inviare un atto o un documento tramite il servizio di Posta Universale, con ogni effetto di legge, posto altresì che, per quel che concerne le notificazioni degli atti giudiziari e amministrativi (anche di natura tributaria) in applicazione del principio di “scissione soggettiva” del momento di perfezionamento della notificazione (cfr. C. Cost., Sent. n. 28 del 01.2004), il momento in cui la notificazione si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario, precisamente nel servizio PEC la notificazione si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la RDA prevista ex articolo 6, c. 1, dPR n. 68/2005 e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la RDAC prevista dall’articolo 6, c. 2, dPR. n. 68 cit.

Quanto al processo tributario, è appena il  caso di far presente che il cosiddetto Processo Tributario Telematico (PTT) è ormai una realtà. E infatti:

  • il decreto del Direttore Generale delle Finanze del 4.08.2015 (in G.U. 10.08.2015, n. 184) ha definito le regole tecniche che le parti, che intendono costituirsi con modalità telematica, debbono rispettare, per i processi tributari innanzi alle Commissioni della Toscana e dell’Umbria;
  • coi decreti del Direttore Generale delle Finanze del 30 giugno 2016 (in G.U. n. 161 del 12,07,2016) e del 15.12.2016 (in G.U. Serie generale n. 298 del 22.12.2016), le regole tecniche sono state estese a tutto il territorio nazionale. Il PTT è quindi attivo, relativamente ai ricorsi ed appelli notificati a partire dal:
  • 12.2015 per Toscana e Umbria;
  • 10.2016 per Abruzzo e Molise;
  • 11.2016 per Liguria e Piemonte;
  • 12.2016 per Emilia-Romagna e Veneto
  • 12.2017 Basilicata, Campania e Puglia;
  • 042017 Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Lombardia;
  • 06.2017 per Calabria, Sardegna e Sicilia;
  • 07.2017 per Marche e Val D’Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano.

I decreti di cui sopra hanno dato attuazione al Regolamento che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario (decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 23.12.2013, n. 163).

Col nuovo PTT è possibile dunque notificare i ricorsi, costituirsi telematicamente (il deposito del ricorso a oggi è facoltativo, ma ha pieno valore legale), depositare memorie e documenti integrativi (nella cosiddetta fase “endoprocedimentale”), nonché prendere visione del fascicolo processuale ed estrarne copia.

Ai fini di tutti gli adempimenti del PTT sono indispensabili, oltre alla connessione Internet, la firma digitale e una casella PEC. Inoltre, prima di procedere, è obbligatorio registrarsi sul portale web del PTT, seguendo le istruzioni e le indicazioni reperibili all’URL https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/processo-tributario-telematico-ptt-sigit, cui si rinvia per approfondimenti.

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[i] Il dPR 11.02.2005 n.68 contiene il “Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3” (in G.U. 28 marzo 2005, n. 97).

[ii] Comma inserito dall'art. 38, c. 4, lett. b), D.L. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010, e sostituito dall’art. 14, c. 1, D.Lgs. n. 159/2015.

A norma dell’art. 14, c. 2, D.Lgs. n. 159 cit. le disposizioni del presente comma si applicano alle notificazioni effettuate a decorrere dal 1° giugno 2016.

Successivamente, il presente comma è stato modificato nella attuale versione dall’art. 7-quater, c. 9, D.L. n. 193/2016, conv. in L. n. 225/2016.

[iii] Attualmente le “regole tecniche” di cui all’art. 71 CAD sono disciplinate dal DPCM 13.11.2014, contenente le «Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23 -bis , 23 -ter , 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005». La CTP in realtà richiama quelle precedenti contenute nel DPCM 22.02.2013, rubricato «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71».

[iv] Ai sensi dell’art. 1, lett. s), CAD per  “firma digitale” si intende «un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici».

[v] Di seguito il testo integrale dell’art. 2702 c.c.:

«Efficacia della scrittura privata.

La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta».

[vi] Legge 15.03.1997 n. 59, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa” (in G.U. n. 63 del 17.03.1997).

Il richiamo è specificamente all’art. 15, c.2.:

«Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge (…)».

[vi] Decreto del Presidente della Repubblica 10.11.1997 n. 513, “Regolamento contenente i criteri e le modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

[viii] Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. 445, “Testo unico sulla documentazione amministrativa”.

[ix] DPCM 8.02.1999, “Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica, 10 novembre 1997, n. 513”.

[x] DPCM 13.01.2004, “Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici” (in G.U. n. 98 del 27 aprile 2004).

[xi] Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13.12.1999 relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (in G.U. delle Comunità europee L. 13 del 13 dicembre 1999).

[xii] D. Lgs. 23.01.2002 n. 10, “Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche” (in G.U. n. 39 del 15.02.2002).

[xiii] Decreto del Presidente della Repubblica 7.04.2003 n. 13, “Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10” (in G.U. n. 138 del 17.6.2003 - testo in vigore dal 2.7.2003).

[xiv] Deliberazione n. 45 del 21.05.2009, “Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico”.

[xv] Ai sensi dell’art. 1, c. 1., lett. a), dPR n. 68/2005, per “busta di trasporto” si intende «il documento informatico che contiene il messaggio di posta elettronica certificata».

[xvi] Tale comma è stato modificato dall'art. 16, c. 2, D.L. n. 179/2012, conv. dalla L. n. 221/2012.