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Ferrovie: firmato l’accordo nazionale sul lavoro agile

Ferrovie: firmato l’accordo nazionale sul lavoro agile
Ferrovie: firmato l’accordo nazionale sul lavoro agile

Otto giorni prima dell’approvazione in via definitiva del disegno di legge recante “Misure sulla tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, veniva siglato a Roma l’accordo sul c.d. lavoro agile (o smart working) fra Ferrovie dello Stato S.p.a. e Organizzazioni sindacali (FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL TAF, FAST Mobilità e OrSA Ferrovie).

L’accordo, firmato il 2 maggio 2017, prevede un periodo di sperimentazione di sei mesi (a partire dal 1° settembre 2017) per l’introduzione dello smart working nel Gruppo FS Italiane. Le Parti si impegnano, al termine di tale sperimentazione, ad incontrarsi per valutarne i risultati nell’ottica dell’implementazione dell’istituto e con l’obiettivo di ampliare il bacino di lavoratori interessati.

L’accordo, in apertura, stabilisce che lo smart working non si configura come telelavoro né tantomeno ne integra una fattispecie.

Inoltre lo stesso accordo prevede che il lavoro agile potrà essere richiesto solo da  lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con mansioni compatibili con lo svolgimento della prestazione di lavoro al di fuori della tradizionale sede di lavoro (come da tabella allegata allo stesso accordo).

L’adesione al progetto, in questa fase di sperimentazione, avverrà su base esclusivamente volontaria e tramite la sottoscrizione di un accordo scritto tra azienda e lavoratore che disciplinerà: modalità di esecuzione della prestazione, esercizio del potere direttivo  disciplinare e di controllo, utilizzo degli strumenti informatici etc.

I lavoratori aderenti potranno lavorare in una sede diversa dalla tradizionale sede aziendale per un minimo di 4 giornate al mese e fino ad un massimo di 8 e soltanto durante l’orario diurno, compreso tra le ore 6.00 e le ore 22.00, e nei giorni feriali. Non potrà svolgersi lavoro notturno né lavoro straordinario e il lavoratore sarà contattabile dall’azienda durante l’orario di lavoro tramite gli strumenti forniti dall’azienda stessa.

Oltre a disciplinare tempistiche, modalità e motivazioni del recesso dall’accordo individuale, le Parti stabiliscono che il lavoratore utilizzerà gli strumenti informatici assegnati secondo le disposizioni aziendali ed avendone cura.

Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, l’Azienda fornirà:

1) un’informativa su rischi generici e specifici connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile;

2) una formazione specifica in tema di salute e sicurezza, precisando quali sono i comportamenti al cui rispetto il lavoratore è tenuto (andando così oltre le previsioni legislative).

Sul dipendente graverà l’obbligo di prendersi cura della propria salute e sicurezza nello svolgimento della prestazione secondo le istruzioni  aziendali.

Infine, prima dell’avvio della sperimentazione, i lavoratori e i loro Responsabili, con i quali i primi si interfacceranno nello svolgimento dell’attività (per la pianificazione dell’orario di lavoro e per eventuali impedimenti tecnici), saranno formati sugli obiettivi e sulle modalità di svolgimento della prestazione da rendere in modalità agile.

Accordo tra Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. ed i sindacati FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL TAF, FAST Mobilità e OrSA Ferrovie:

http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2017/05/Accordo-Smart-Working-FS-2.5.2017.pdf