x

x

Un potere senza spada e senza borsa?

I rischi di un populismo giudiziario e l’uso del potere cautelare
Nighthawks, Edward Hopper, 1942, Art Institute of Chicago Building
Nighthawks, Edward Hopper, 1942, Art Institute of Chicago Building

Indice

1. Introduzione

2. Le definizioni di populismo

3. Gli indici del populismo

4. Il lessico e le tecniche del populismo

5. Esiste un populismo giudiziario?

6. Una necessaria presa d’atto

7. Rischi ed effetti collaterali del populismo giudiziario

8. Conclusione

 

1. Introduzione

In una raccolta di saggi risalenti al biennio 1877/1878 Alexander Hamilton, considerato a buon diritto uno dei padri fondatori degli Stati Uniti d’America, così rifletteva: “Chiunque consideri attentamente i vari settori dei pubblici poteri dovrà accorgersi che in una costituzione in cui essi siano rigorosamente separati l’uno dall’altro il meno pericoloso per i diritti politici sanciti dalla Costituzione sarà sempre quello giudiziario (…) L’Esecutivo, infatti, non solo dispensa gli onori, ma impugna anche la spada. Il Legislativo non soltanto governa la borsa ma, addirittura, stabilisce le norme che fissano i diritti e i doveri di ciascun cittadino.

Il Giudiziario, invece, non può influire né sulla spada né sulla borsa, non può dirigere né la forza né la ricchezza della società e non può addivenire ad alcuna decisione veramente risolutiva. Si può, a ragione, dire che esso non ha forza né volontà, ma soltanto giudizio e dovrà ricorrere all’aiuto del governo perfino per dare esecuzione ai propri giudizi (…) il potere giudiziario è, senza paragone alcuno, il più debole dei tre poteri dello Stato; ne discende inoltre che, anche se talora le Corti di Giustizia potessero ledere i diritti di singoli cittadini, esse non potrebbero mai, comunque, mettere a repentaglio la libertà del popolo tutto[1]”.

In un saggio assai più recente il costituzionalista Jörg Luther, pur ricordando il pensiero di Hamilton, ravvisa la necessità di “un modello di costituzionalismo che aiuti sia i giudici a difendersi contro se stessi (self-restraint), sia il pubblico a vigilare sui propri giudici[2]”.

Ciò perché “Presumere che la magistratura sia il potere meno pericoloso, tuttavia, non significa negare i pericoli specifici di questo potere”.

Occorrono quindi “buone disposizioni costituzionali anche per il terzo potere, in particolare controlli e bilanciamenti attraverso una divisione  territoriale e funzionale interna al potere giudiziario, il contropotere socioculturale dell’avvocatura e dell’accademia, la partecipazione popolare all’esercizio del terzo potere, i diritti processuali fondamentali, le immunità costituzionali dei titolari della funzione di governo politico, i poteri extragiudiziali di grazia e pacificazione, le garanzie speciali per le funzioni di sovranità attinenti alla moneta e alle Forze Armate. Tali disposizioni, intese come dispositivi del costituzionalismo, devono essere effettive, quindi essere garantite dalla giustizia costituzionale, evitando il più possibile sia conflitti di interesse, cioè che la magistratura diventi un giudice dei propri interessi, sia menomazioni della sovranità popolare”.

In conclusione “il costituzionalismo odierno esige non solo la disciplinata soggezione del giudice alla legge e alla Costituzione, ma anche una costituzionalizzazione effettiva del terzo potere come potere non unico, separato dal gubernaculum, potere sempre derivato dalla sovranità del popolo, nel cui nome il giudice giudica”.

In questo scritto si vuole riflettere proprio sull’alternativa cui rimandano le riflessioni di Hamilton e Luther: la magistratura considerata come “the weakest department” o “the least dangerous branch” oppure come un potere che, a seconda delle modalità del suo esercizio, può implicare rischi per l’effettiva sovranità popolare.

Si vuole verificare se la piena realizzazione della rule of law, espressione che in modo assai approssimativo si può tradurre in Stato di diritto e che comunque affida ai giudici il compito di stabilizzare il diritto e renderlo conforme ai bisogni e alla volontà del popolo, potrebbe – se non correttamente intesa - comportare il pericolo di un’alterazione degli equilibri istituzionali.

Interessa cioè capire se, come avverte ancora Luther, si stiano davvero verificando “una crescente ingerenza delle tecniche di judicial rewiew nei processi del cd. “policy making” e un aumento di interventi giudiziari nelle questioni di politics”.

C’è poi ancora una questione degna del massimo interesse poiché si incrocia con le altre fin qui elencate: se sia vero, se stia accadendo, che in taluni casi esponenti del potere giudiziario, agendo proprio in questa loro veste, provino ad ottenere, soprattutto attraverso un accorto uso dei mass media, una legittimazione popolare, una sorta di investitura che associ alle loro attività professionali il riconoscimento di una leadership etica.

Ci si deve perciò chiedere se abbia ragione Giovanni Fiandaca cui si deve questa osservazione: “Che cos’è – più specificamente – il populismo “giudiziario”? Come prima definizione, generica e approssimativa, direi che questo fenomeno ricorre tutte le volte in cui il magistrato pretende di assumere un ruolo di autentico rappresentante o interprete dei reali interessi e delle aspettative di giustizia del popolo (o della cosiddetta gente), al di là della mediazione formale della legge e altresì in una logica di supplenza se non addirittura di aperto conflitto con il potere politico ufficiale. Questa sorta di magistrato - tribuno, oltre a pretendere di entrare in rapporto diretto con i cittadini o con alcuni gruppi sociali particolari (e, comunque, di rappresentarne e tutelarne al meglio i corrispondenti interessi o valori), finisce inevitabilmente col far derivare (piuttosto che dal vincolo alla legge) dallo stesso consenso popolare la principale fonte di legittimazione del proprio operato[3].

Osservazione che impone ulteriori domande sul grado di effettività del principio di legalità e sulla sua possibile messa in crisi: non solo nel caso patologico di aggressioni conseguenti al perseguimento di visioni personalistiche ma anche in conseguenza di visioni più ampie che assumono come dati ormai ineludibili l’attribuzione alla giurisprudenza di una funzione creatrice di nuovo diritto e la conseguente espansione dei suoi ambiti di intervento[4].

Ecco, di tutto questo, sia pure per sintesi e talvolta limitandosi a semplici suggestioni, si desidera parlare in questo scritto.

 

2. Le definizioni di populismo

Molti autorevolissimi pensatori hanno studiato il populismo, analizzandone le origini storiche e le manifestazioni contemporanee e provando a definirne il significato e le caratteristiche.

Un particolare rilievo deve essere riconosciuto in questo ambito alla riflessione di Norberto Bobbio per il quale il populismo è una dottrina politica che sceglie “quale fonte precipua di ispirazione e termine costante di riferimento il  popolo, considerato come aggregato omogeneo e come depositario esclusivo di valori positivi, specifici e permanenti[5].

L’espressione è stata prevalentemente utilizzata nell’ambito delle scienze sociali e precipuamente politiche ma non sono mancate riflessioni che l’hanno riferita a contesti differenti.

Così, ad esempio, in modo solo apparentemente sorprendente,  lo storico dell’urbanistica Federico Ferrari ha studiato le relazioni tra il populismo e l’architettura, giungendo alla conclusione che anche le forme urbane possono essere strumentalizzate da politiche populistiche, in nome di un “pensiero sbrigativo, costitutivamente retorico”, animato da un capo che cerca il rapporto diretto con le masse, mediante il  quale si “coltiva l’illusione di una società pacificata, l’illusione delle certezze e dei punti fermi in una società liquida e complessa, come quella oggi scossa dai traumi dei flussi migratori[6].

 

3. Gli indici del populismo

Una questione necessariamente collegata alla definizione del fenomeno è l’identificazione dei modi in cui esso si manifesta, vale a dire gli indici che ne suggeriscono la presenza.

Sia la discussione generale che ciascuno di tali indici meriterebbero una riflessione autonoma che però qui sarebbe impropria.

Si prende perciò in prestito la convincente elencazione del  sociologo Fabio Cucculelli, cui appartengono le espressioni virgolettate riportate di seguito[7].

Il primo di essi è naturalmente il popolo o meglio la sua considerazione come organismo unificato e virtuoso in quanto detentore del “senso comune”.

A seguire, la spiccata tendenza alla conservazione: “Il populismo non mira a emancipare, riformare, educare o fornire una coscienza al popolo; il popolo, col suo modo di vita, va conservato, preservato e difeso com’è dagli altri, ovvero i politici corrotti, gli stranieri, l’alta finanza e le multinazionali”.

Vi è poi una sorta di avversione verso i meccanismi tradizionali della democrazia; ciò che conta è il benessere materiale dei cittadini e la sua realizzazione può avvenire solo con una maggiore partecipazione popolare che porta a negare la professionalizzazione delle carriere politiche.

Ancora, il disprezzo per le élite: “Il populismo considera la società separata fondamentalmente in due gruppi omogenei e antagonisti, il popolo (puro) e l’élite (corrotta)”.

La vaghezza degli obiettivi: “Il populismo si combina con le ideologie più disparate perché non presenta programmi politici definiti ma si sostiene su un’idea generale e normativa della differenza tra capi e masse e sul concetto “centrale” di popolo. Per questo il populismo non ha generalmente chiaro e definito il suo traguardo: tutto dipende dalle circostanze e dai vincoli della congiuntura. I populismi nascono e si acconciano all’antropologia di un popolo più che alle forme vigenti del politico”.

Il rapporto diretto col popolo: “Il populismo presenta un rapporto diretto e carnale tra il popolo e il carisma del leader populista (…) elimina i corpi intermedi (…) presuppone una società civile incapace di produrre domande, perché ridotta al ruolo ancillare di colei che dice sempre sì”.

La comunicazione diretta: “Il linguaggio del populismo è importantissimo e si avvicina alla logica pubblicitaria. In essa è sempre l’offerta che crea la domanda e il “piazzista” che offre il prodotto deve presentarsi senza dubbi”.

 

4. Il lessico e le tecniche del populismo

La comunicazione – lo si è appena visto – è essenziale per il populismo.

Ne ha parlato Gustavo Zagrebelsky[8], identificando, per la verità in una prospettiva monodirezionale, una serie di parole d’ordine che, tutte insieme considerate, rappresentano a suo modo di vedere il Dizionario del populismo.

Non importa esaminare questi slogan uno per uno e neanche citarli.

Altri se ne potrebbero aggiungere, solo mutando la prospettiva, ma il risultato non cambierebbe.

Ciò che conta è che il populismo usa le parole e le loro combinazioni non per il significato loro proprio ma come strumenti al servizio di una propaganda ossessiva. Si crea dunque una neolingua che vale non per il significato oggettivo ma per le suggestioni che è in grado di evocare.

Una riflessione analoga si deve a Luigi Manconi[9] che constata, riferendosi a personaggi televisivi fortemente in voga nei primi anni Novanta “l’avvenuta integrazione tra sistema dell’informazione (…) e sistema politico [così come] l’emergere nel discorso pubblico di due voci parallele: la lingua domestica, gastronomica e stercoraria (…) e la parola forte, didascalica”.

Il linguaggio e la comunicazione, allora. Una combinazione che si incrocia fatalmente con Internet 2.0 e la sua più essenziale caratteristica, cioè l’interattività (qualche volta effettiva, più spesso soltanto illusoria e apparente).

Ne parla il 13° rapporto CENSIS sulla comunicazione del settembre 2016, rintracciabile sul sito web dell’istituto,  significativamente intitolato “I media tra élite e popolo”: “Gli strumenti della disintermediazione digitale si stanno infilando come cunei nel solco di divaricazione scavato tra élite e popolo, prestandosi all’opera di decostruzione delle  diverse forme di autorità costituite,  fino a sfociare nelle mutevoli forme del populismo, antisistema e radicale, che si stanno diffondendo rapidamente in Europa e in Occidente. Si tratta di una sfiducia nelle classi dirigenti al potere e di un rigetto di istituzioni di lunga durata che si saldano alla fede nel potenziale di emancipazione delle comunità attribuito ai processi di disintermediazione resi possibili dalla rete.”.

Nascono così nuove espressioni come populismo digitale, cyber-guru, wikipolitica.

Si afferma il “cyber-guru, capace di entusiasmare e aggregare il pubblico della Rete con i suoi messaggi dal sapore populista, trova così terreno fertile e si diffonde grazie al consenso di gruppi che diventano anche attori protagonisti sulla scena, anzi della wikipolitica in cui anche l’ultimo arrivato può aggiungere il suo contributo attraverso un post, un tweet, un messaggio in bacheca (…) Da qui il successo dei blog, dei social network e la celebrazione di novelli profeti del web che arringano i followers con la proposta di temi di largo consenso e riscuotono successi strepitosi in forma di commenti e aumento di fans[10].

 

5. Esiste un populismo giudiziario?

-La sovraesposizione mediatica e l’impegno politico

Identificate le più condivise caratteristiche del populismo in generale, è adesso il momento di verificare, coerentemente agli scopi dello scritto, se questo fenomeno possa attagliarsi anche al mondo giudiziario e, in caso positivo, se ne sia espressione o quantomeno tendenza generale oppure riguardi solo taluni suoi isolati esponenti.

Lo si farà valorizzando in modo prevalente le percezioni degli stessi magistrati.

È di loro che si parla e, per simmetria, è a loro per primi che deve essere data la parola.

Così la pensa Giovanni Canzio,  primo presidente della Corte di Cassazione: “L’opinione pubblica esprime spesso sentimenti di avversione per talune decisioni di proscioglimento o anche di condanna, se ritenute miti, pronunciate in casi che hanno formato oggetto di rilievo mediatico. Si scorge una frattura fra gli esiti dell’attività giudiziaria e le aspettative di giustizia, a prescindere da ogni valutazione circa la complessità dei fatti, la validità delle prove, i principi di diritto applicati, le garanzie del processo, la tenuta logica della decisione. Il disorientamento nasce dalla discrasia spazio-temporale fra l’ipotesi di accusa, formulata nelle indagini, il pregiudizio costruito nel processo mediatico parallelo, che s’instaura immediatamente, e le conclusioni dell’attività giudiziaria, che seguono a distanza di tempo dalle indagini, già di per sé troppo lunghe. In questa contraddizione s’annida il conflitto tra la giustizia “attesa” e la giustizia “applicata”, con il pernicioso ribaltamento della presunzione d’innocenza dell’imputato. Talora sono lo stesso pubblico ministero, titolare delle indagini, o l’avvocato difensore a intessere un dialogo con i media e, tramite questi, con l’opinione pubblica: in tal caso, il corto circuito tra il rito mediatico e il processo penale è destinato ad accentuarsi. Si conferma, anche per questo aspetto, l’urgenza dell’intervento riformatore, diretto a restaurare le linee del giusto processo, ridando respiro all’accertamento della verità nel giudizio, secondo criteri di efficienza, ragionevole durata e rispetto delle garanzie. Nello stesso tempo, mi sembra che, per un verso, debbano essere ricostruite le linee dell’attrazione ordinamentale della figura del pubblico ministero nella cultura della giurisdizione (da cui, di fatto, è visibile, in alcuni casi, il distacco, per una sorta di spiccata autoreferenzialità, anche nei rapporti con la narrazione mediatica); e che, per altro verso, meriti di essere presa in seria considerazione la proposta di aprire talune finestre di controllo giurisdizionale nelle indagini, piuttosto che prevedere interventi di tipo gerarchico o disciplinare[11].

In sintesi: pregiudizi costruiti in processi mediatici paralleli, pernicioso ribaltamento della presunzione di innocenza dell’imputato, PM che dialogano con i media e, per loro tramite, con l’opinione pubblica, urgenza di un processo riformatore che ripristini il giusto processo e lo riporti alla sua funzione di accertamento della verità, recupero del rispetto delle garanzie, attrazione del PM nella cultura della giurisdizione, introduzione di forme di controllo giurisdizionale nella fase delle indagini preliminari.

Affermazioni nette, precise, fatte da chi, per il suo ruolo istituzionale, dispone del miglior osservatorio possibile sullo stato e sulle tendenze della giurisdizione nazionale.

Se la realtà è quella descritta nell’intervento di Giovanni Canzio, bisogna trarne tutte le conseguenze implicite: (almeno in alcuni casi) il PM svolge le funzioni attribuitegli dalla legge in modo strumentale alla ricerca e alla realizzazione di una sua personale visibilità mediatica, il giusto processo voluto dalla Costituzione non è attuato, il processo non mira all’accertamento della verità, le garanzie non sono assicurate, il PM si è sottratto alla cultura della giurisdizione.

Di più: questi fenomeni devono essere piuttosto diffusi se, per fronteggiarli, si rendono addirittura necessari interventi legislativi che consentano un controllo giurisdizionale già nella fase delle indagini preliminari.

Restano tuttavia domande di non poco conto.

Se l’identificazione del PM (e, limitatamente all’enfatizzazione mediatica, dell’avvocato difensore) come unico o principale responsabile di questo sfacelo sia l’unica possibile chiave di lettura.

Se cioè sia possibile che il tradimento del giusto processo, la sua deviazione  dallo scopo che gli è proprio, l’omissione delle dovute garanzie, siano opera esclusiva della parte pubblica senza il concorso o quantomeno la connivenza del giudice.

Se la mutazione genetica del PM sia avvenuta per forza intrinseca di quest’organo, e per la sua capacità di trasformarsi in un cyber-guru, oppure vi abbia concorso l’assenza di adeguate reazioni o addirittura l’adesione esplicita da parte del giudice.

Se quei fenomeni negativi siano passati anche attraverso l’adozione, ad opera di giudici di merito e di legittimità, di criteri di interpretazione delle norme e di valutazione delle prove privi del necessario rigore.

Se tutto questo, infine, sia o meno espressione di una sorta di populismo giudiziario.

Il pensiero di Giovanni Canzio è tutt’altro che solitario.

Si faranno seguire, a conferma, dichiarazioni altrettanto nette da parte di altri autorevoli magistrati, alcune recentissime, altre risalenti nel tempo, tanto da poter dire che si tratta di una preoccupazione non certo dell’ultima ora.

Questo dice Pietro Mennini, procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello dell’Aquila:  “Mi sono chiesto più volte, come se lo chiedono i cittadini: perché un pubblico ministero, parte pubblica di un processo, ha la possibilità di convocare una conferenza stampa, spesse volte affiancato dalla polizia giudiziaria, dove rilascia dichiarazioni accusatorie, spesso vere e proprie asserzioni? Egli espone le proprie tesi d’accusa in una sede diversa da quella propria che è il dibattimento, senza la presenza di alcuno che possa confutare in alcun modo. Perché il pm non espone mai, ove ci fossero, gli elementi a favore dell’indagato? Se è impossibile farne a meno avanzo sommessamente la proposta di far partecipare alle conferenza anche il difensore dell’indagato messo adeguatamente a conoscenza degli atti[12].

Emerge, attraverso queste parole (che meritano speciale attenzione poiché provengono da un pubblico ministero), una specifica modalità di quel rito mediatico condannato da Canzio, la conferenza stampa, che da strumento di informazione si tramuta in propaganda: la proposizione accusatoria viene presentata come verità ormai acquisita, l’accusatore si presenta come unico possibile interprete della vicenda giudiziaria, accanto a lui è ammessa solo la polizia giudiziaria (così accreditando l’idea di un intervento corale delle istituzioni e di una fede privilegiata della narrazione accusatoria), è escluso ogni possibile antagonista.

Torniamo indietro di qualche anno, al 2014, e diamo la parola ad un altro PM, Piero Tony, capo della Procura della Repubblica di Prato.

Il fatto: Tony se ne va in pensione pur potendo rimanere ancora in servizio.

Il perché lo spiega lui stesso così, in un’intervista rilasciata a Il Foglio e apparsa sull’edizione web del 18 luglio 2014: “La verità è che non era più possibile, che non resistevo, che non potevo continuare, che era una situazione surreale, che vedevo troppe cose che non avrei voluto vedere e che tra stare ancora due anni qui, in mezzo a tutto questo, e andare invece via, facendo un po’ di chiasso, riprendendomi la mia vita e lanciando un messaggio, la seconda era l’unica cosa da fare. Nessun dubbio, l’unica. Perché in Italia, lo sanno anche i bambini, il processo non è più un semplice processo ma è una gogna, a volte una vergogna, e chi ha coscienza del suo lavoro sa come funziona, sa i giochi che si fanno con gli imputati e sa come si usano le intercettazioni, le carte, gli spifferi, le indagini, gli arresti. Beh, io dico no. E lo dico da sinistra. Lo dico da militante di una corrente di sinistra. Lo dico dopo aver girato mezza Italia. E lo dico dopo trent’anni di carriera. La giustizia, purtroppo, in Italia non sempre funziona come dovrebbe funzionare. Sarebbe bello, sarebbe un sogno, dire che è solo un problema di riforme, di scelte del governo, di leggi fatte e di leggi non fatte. C’è anche quello, sì, ma il problema è nostro, prima di tutto, e fino a quando non cambieremo noi non sarà possibile cambiare nulla. Vede, non so come dire, io faccio questo mestiere da molti anni, ho lavorato nelle procure più importanti d’Italia, con i poliziotti più importanti d’Italia, con i magistrati più importanti d’Italia e già negli anni Settanta mi ero accorto che c’era qualcosa che non funzionava. Qualcosa di distorto, per certi versi inevitabile, che riguarda il tema della custodia cautelare. La verità è questa: è dagli anni Settanta che i magistrati vivono con il cautelare, lo usano in modo discrezionale, con molti eccessi, e lo usano come se fosse un modo per determinare la certezza della pena. Il ragionamento è logico: non so come andrà a finire questo processo ma per far sì che il mio indagato possa avere una punizione intanto lo metto dentro (…) Il giudicato, anche grazie al fatto che ci sono spesso magistrati che portano avanti processi che sanno già in partenza che cadranno in prescrizione, coincide ormai con la pena generata dalla gogna mediatica”.

L’intervista in realtà è molto più lunga e articolata ma l’ampio stralcio riportato dovrebbe bastare.

Ancora due anni indietro, il 2012.

I fatti sono di tale risonanza da essere stati descritti e commentati da plurime fonti di stampa[13]: da un lato il crescente impegno politico di Antonio Ingroia, ex procuratore aggiunto di Palermo nonché componente del famoso pool antimafia di cui Giovanni Falcone fu l’uomo di punta; dall’altro le plurime reazioni da parte di singoli magistrati o correnti associative della magistratura a quell’esposizione.

Magistratura Democratica, la corrente in cui Ingroia milita, critica la sua scelta (intravedendovi una forte sovraesposizione mediatica e un’altrettanto spiccata ricerca di consenso) e l’interessato, che comunque di lì a non molto si sarebbe dimesso dalla magistratura, si difende alludendo al processo di omologazione culturale di cui MD sarebbe vittima ormai da anni e rivendicando il diritto del magistrato, al pari di qualsiasi altro cittadino, di partecipare attivamente alla vita democratica del Paese.

Nella vicenda sopravvengono ben presto ulteriori critiche che hanno a che fare con il procedimento che esplora la cosiddetta trattativa Stato – mafia, di cui Ingroia è stato uno dei principali ispiratori e responsabili.

Segue un climax di dichiarazioni pesantemente critiche.

Questa è di MD, tratta da un comunicato del 19 settembre 2012 che stigmatizza l’inopportunità della ricerca esasperata di esposizione mediatica, anche attraverso la sistematica partecipazione al dibattito, da parte di magistrati che approfittano dell’autorevolezza e delle competenze loro derivanti dallo svolgimento della attività giudiziaria e utilizzano nel confronto politico le conoscenze acquisite e le convinzioni maturate nel contesto di un’indagine”.

Incalza Elisabetta Cesqui, importante esponente di MD, già membro del CSM: “Credo che un processo che nasce ruminando le carte di altri processi e su un’ipotesi di accusa scivolosa, nasca con un vizio d’origine logico prima che giuridico; mi sono formata l’opinione che sia un processo inutile e tutti i processi inutili tendono a essere dannosi”.

Interviene anche Maria Falcone, sorella del compianto magistrato: “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino non hanno mai partecipato a convegni politici”.

E poi ancora Luciano Violante: “il processo di Palermo e i magistrati che lo stanno seguendo sono stati usati per una battaglia politica contro il presidente della Repubblica e contro il governo Monti dal Fatto, Grillo e Di Pietro”.

Si aggrega di seguito anche Ilda Boccassini, partecipando al Tg di La7: ““Come ha potuto Antonio Ingroia paragonare la sua piccola figura di magistrato a quella di Giovanni Falcone? Tra loro esiste una distanza misurabile in milioni di anni luce. Si vergogni“.

E poi ancora Giorgio Santacroce, all’epoca presidente della Corte di Appello di Roma e di seguito nominato primo presidente della Corte di Cassazione (alla cui memoria, forse non a caso, Giovanni Canzio ha dedicato l’intervento prima commentato): “Non mi piacciono i magistrati che non si accontentano di far bene il loro lavoro, ma si propongono di redimere il mondo. Quei magistrati, pochissimi per fortuna, che sono convinti che la spada della giustizia sia sempre senza fodero, pronta a colpire o a raddrizzare le schiene. Parlano molto di sé e del loro operato anche fuori dalle aule giudiziarie, esponendosi mediaticamente, senza rendersi conto che per dimostrare quell’imparzialità che è la sola nostra divisa, non bastano frasi ad effetto, intrise di una retorica all’acqua di rose”.

E anche Vincenzo Olivieri, presidente della Corte di Appello di Palermo: “Noi magistrati dobbiamo capire che è arrivato il momento di modificare molti dei nostri atteggiamenti. La comunità nazionale e internazionale ci scruta, stigmatizzando l’enfasi mediatica che viene data a certi provvedimenti, la sovraesposizione e i protagonismi di alcuni costantemente presenti in talk show televisivi dove disquisiscono di processi in corso”.

Curioso, en passant, che alcune delle accuse di sovraesposizione mediatica siano state fatte non in occasioni istituzionali ma sfruttando anch’esse il canale mediatico.

Comunque sia, dichiarazioni che vanno ben oltre il caso oggetto della polemica e diventano il mezzo per denunciare un costume che, evidentemente, si reputa diffuso.

Ancora una volta l’input viene dalla cosiddetta sovraesposizione ma la vicenda che ha riguardato Ingroia mette in luce un’ulteriore forma del suo manifestarsi: la diretta discesa in campo del magistrato, il suo impegno personale nell’agone politico.

Una tendenza, per la verità, non certo solo di oggi: la presenza, più o meno numerosa, di magistrati in organismi elettivi nazionali o locali, ovvero la loro partecipazione ad organi di indirizzo politico è una costante della vita politica nazionale e riguarda trasversalmente ogni formazione partitica e ogni coalizione.

È un fatto che nel nostro Paese ha il crisma della normalità e in ogni caso perfettamente lecito in base alle norme vigenti.

Ma non tutti ne hanno un’opinione positiva.

Il GRECO (Group of States against corruption), l’organo anticorruzione del Consiglio d’Europa, ha approvato il 21 ottobre 2016 un rapporto contenente 12 raccomandazioni, dirette all’Italia[14]. Tra queste è compreso l’invito ad adottare leggi che rendano più stringenti i limiti per la partecipazione dei magistrati alla vita politica. Si raccomanda nello specifico una restrizione legislativa della contestualità dell’ufficio di magistrato e di amministratore pubblico e una valutazione dell’impatto che l’attività politica del magistrato può avere sui fondamentali principi di indipendenza e imparzialità, del potere giudiziario, sia reali che percepiti.

Si conclude questa rassegna dando finalmente la parola a un non magistrato: è Giuliano Pisapia, amministratore pubblico e politico ma anche prestigioso avvocato, giornalista, scrittore, insomma figura pubblica a tutto tondo. La persona giusta per esprimere un’opinione di peso.

Le sue dichiarazioni sono tratte da un’intervista pubblicata il 13 maggio 2016 sulla rivista Ristretti orizzonti (ma originariamente rilasciata a L’Espresso), che si occupa di cultura e informazione carceraria.

Se ne propone un estratto (i passaggi in corsivo sono attribuibili direttamente a Pisapia; gli altri sono dell’intervistatore): “Troppi innocenti in cella, magistrati che fanno i moralizzatori e processi strumentalizzati a fini politici: così la gente ha perso fiducia nella giustizia (…) oggi la fiducia nella giustizia è diminuita. Responsabilità anche di chi ha commesso errori privando della libertà personale troppe persone rivelatesi poi innocenti. Non bisogna generalizzare, ma vi è stato un periodo in cui singoli magistrati, che hanno il delicato compito di amministrare la giustizia, si sono attribuiti il ruolo di moralizzatori. Così come, non di rado, la politica ha delegato alla magistratura compiti di sua competenza (…) Il presidente dell'Anm, Davigo, ha dichiarato che la politica deve star fuori dalla magistratura... Giusto. Ma è vero anche il contrario, l'autonomia dev'essere reciproca (…) Il presidente della Cassazione si è scagliato contro i processi mediatici: sono colpa dei giornalisti o di chi passa loro le carte e poi magari ci costruisce sopra una carriera, talvolta anche politica?
"Ognuno ha la sua parte di colpa. La responsabilità maggiore certamente è di chi "passa le carte" o di chi viola il segreto d'indagine, ma anche i giornalisti dovrebbero chiedersi a chi giova tutto questo”.

E, per finire davvero, alcune parole di Glauco Giostra[15]: “il processo reso nell'agorà mediatica, in cui il giudice è l'opinione pubblica, ha a che fare con la giustizia quanto un potere politico, che debba rispondere soltanto ai suoi elettori e ai sondaggi, ha a che fare con la democrazia: cioè nulla, assolutamente nulla (…) Ci si va perniciosamente abituando ad equazioni mentali del tipo: informazione di garanzia = imputazione; rinvio a giudizio = condanna di primo grado; misura cautelare restrittiva = esecuzione di pena. Certo, tutti sappiamo che l’unica vera giustizia è quella istituzionale, l’unico accertamento meritevole di essere assunto pro veritate è quello contenuto in una sentenza emessa al termine di un giusto processo giurisdizionale. Ma capita un po’ per la giustizia ciò che i meteorologi ci spiegano per il caldo: l’importante non è la temperatura misurata dai termometri, bensì quella percepita. E la “giustizia percepita” rischia di essere quella – più facilmente e direttamente fruibile- sommariamente dispensata dalla carta stampata o dal tubo catodico. Tutto ciò determina rilevanti effetti distorsivi”.

È questa allora la situazione che si manifesta.

Chiaro che si tratta della sintesi di un dibattito assai più ampio e corale e che, comunque, le opinioni esposte potrebbero in astratto essere sbagliate, ingenerose, poco lucide, figlie di contrapposizioni ideologiche o culturali piuttosto che di analisi razionali e constatazioni fattuali.

Altrettanto chiara l’esistenza di voci dissenzienti, che negano più o meno intensamente, più o meno efficacemente, l’esistenza di manifestazioni populistiche in ambito giudiziario o quantomeno la loro pervasività.

Qui, tuttavia, basta dimostrare che il problema è avvertito da molti esponenti di primo piano della stessa magistratura e lo si collega, principalmente, ad una sorta di snaturamento della parte inquirente, accusata di cedere alle lusinghe del circuito mediatico o addirittura di servirsene strumentalmente in vista di tornaconti di natura personale e carrieristica che non di rado esitano in percorsi lato sensu politici.

Va al tempo stesso evidenziato che i comportamenti stigmatizzati appaiono, sempre in astratto, congrui ad almeno alcuni degli indici della presenza di un fenomeno populista, quali messi a fuoco nel relativo paragrafo.

- L’attività giudiziaria in senso stretto 

-- Definizioni e metodologia

La verifica iniziata nel precedente paragrafo non può sfuggire al confronto con il complesso delle funzioni e delle attività spettanti ai magistrati.

Per tre ragioni essenziali: l’input in questo senso viene da quelle stesse opinioni che accreditano l’esistenza di un populismo giudiziario; l’accusa che esse contengono si rivelerebbe falsa o assai debole se questo populismo si manifestasse soltanto in sfere relazionali estranee alle funzione giudiziaria (si tratterebbe in tal caso di comportamenti magari definibili in termini di protagonismo ma di certo non espressivi di movimenti che vadano oltre i diretti interessati e comunque privi di ricadute per così dire istituzionali); non può esistere per definizione un populismo che non assuma e non rivendichi una funzione di rappresentanza del popolo, che non si realizzi in ambiti collegati alla sovranità popolare, che non  sia opera di individui che agiscono come parti di una rete.

E quindi, il populismo giudiziario o si estende all’essenza della funzione giudiziaria o non è, nessun’altra soluzione è accettabile.

Questa premessa definitoria potrebbe generare ulteriori restrizioni.

La prima: non dovrebbe essere possibile il populismo se, conformemente alla gran parte delle opinioni prima riportate, esso fosse proprio di un’unica parte della magistratura, quella inquirente, che per di più non ha il controllo del prodotto finale della giurisdizione, cioè la sentenza definitiva; mancherebbe infatti in radice la possibilità di assicurare al popolo sovrano il risultato che serve al suo benessere.

La seconda, in stretta correlazione con la prima: non dovrebbe essere possibile il populismo se il suo scopo non includesse anche la conformazione generale degli atti tipici della funzione giurisdizionale, cioè le sentenze, allo spirito del popolo e a ciò che gli serve.

Per la verità, l’effettività di questi limiti e la loro necessaria relazione con una partecipazione di fasce magistratuali più estese di quella inquirente portano con sé un postulato: che il simbolismo delle manette, della galera pronta e lunga per chi tradisce il popolo, non basti a soddisfare l’interesse e insieme la pretesa del popolo stesso. Su questo è lecito ben più di un dubbio. Nel senso che, come attestano le opinioni riportate, quel simbolismo è assai potente e, soprattutto se associato a suggestioni etiche, colpisce o addirittura incanta l’audience.

E tuttavia, il populismo, come qualsiasi altra forma di aggregazione del consenso, non vuole essere effimero, si propone di durare e farsi sistema. E in quest’ottica, il risultato immediato non può bastare, deve trasformarsi in acquisizione definitiva.

Non solo: per necessità ordinamentale le manette richiedono l’avallo giurisdizionale del GIP, del Tribunale del Riesame e della Cassazione. La messa in sicurezza di un proposito populista deve per ciò stesso fare i conti con queste istanze giudiziarie e, se possibile, coinvolgerle.

Fatti questi primi chiarimenti, occorre ancora un inquadramento metodologico circa le modalità del rilevamento di fenomeni, ove esistenti, assimilabili a ciò di cui si parla.

In primo luogo: può un singolo provvedimento essere classificato con certezza, senza neanche un tentennamento, come espressione di populismo giudiziario? La risposta è nettamente negativa.

Le ragioni di una singola decisione, quand’anche apparissero eccentriche, magari addirittura incomprensibili e aberranti, potrebbero essere spiegate secondo diverse chiavi di lettura, molte delle quali estranee al populismo: caratteristiche personali del decidente quali stati emotivi, convinzioni e pregiudizi, incapacità e altro ancora. E ovviamente, le situazioni che ammettono una pluralità di spiegazioni non possono essere assunte a base di un ragionamento che si fondi su una sola di esse.

Serve quindi una pluralità di atti che, tutti insieme, devono esprimere una tendenza e questa deve essere chiara e altrettanto chiaramente discostarsi dai criteri di ragionevolezza, prudenza, razionalità logica, riconoscimento delle garanzie essenziali, orientamento costituzionale e così via.

Serve inoltre che questa tendenza sia palesemente collegata non tanto a un orientamento politico di natura populista ma a un umore più generale e popolare che preme perché l’andamento della società e di tutte le sue componenti istituzionali e private sia orientato verso una certa direzione.

In secondo luogo: che rapporto dev’esserci tra una tendenza interpretativa o valutativa e le norme positive? Un rapporto di antitesi tale che la prima si discosti nettamente dalle seconde, ne alteri o confonda il significato e lo scopo o addirittura si sostituisca ad esse creando un diritto alternativo? Oppure un’assonanza, un’evidente comunione di intenti, il perseguimento di obiettivi condivisi e, soprattutto, una reciproca legittimazione?

La risposta al quesito non è assoluta perché dipende da una congerie di fattori che questo scritto non si propone di analizzare.

Appare comunque corretto individuare il punto di partenza nelle norme e nello spirito complessivo che le anima.

La pacifica ammissione dell’esistenza storica e contemporanea di forze politiche i cui programmi presentano almeno alcuni degli indici del populismo rende ovviamente possibile l’emanazione di norme o di interi ordinamenti anch’essi populisti.

Chiarissime al riguardo le parole di Giovanni Fiandaca: “si è finito col parlare persino di “populismo penale”. Cosa intendere per tale? Com’è intuibile, questa etichetta – escogitata tra altri da Denis Salas – vuol esprimere l’idea di un diritto penale finalizzato al (o comunque condizionato dal) perseguimento di obiettivi politici a carattere populistico (…) In questo quadro, l’ispirazione populistica si è notoriamente tradotta in una accentuata strumentalizzazione politica del diritto penale, e delle sue valenze simboliche, in chiave di rassicurazione collettiva rispetto a paure e allarmi a loro volta indotti, o comunque enfatizzati da campagne politico-mediatiche propense a drammatizzare il rischio criminalità; (…) Così, l’uso politico di una coercizione penale mirata (…) si traduce in uno strumento destinato a canalizzare ansie identitarie di comunità sociali imbevute – per così dire – di una «ideologia del guscio»: chiudendosi in se stesse, esse oppongono barricate contro ogni (reale o presunta) minaccia esterna (…) mi piacerebbe mutuare dall’analisi di Simon non soltanto l’evidenziazione di una tendenza crescente degli uomini politici ai vari livelli a ridefinire una parte non piccola delle politiche pubbliche in termini di politica criminale, con tutto ciò che ne consegue in chiave di nuova enfatizzazione del paradigma punitivo. Mutuerei, altresì, l’idea di un modello o stile di azione politica che lo stesso Simon suggestivamente definisce «complesso accusatorio» (prosecutorial complex): si tratta cioè della tendenza ad estendere all’agire politico la logica accusatoria tipica del pubblico ministero[16].

La visione di Fiandaca è tutt’altro che isolata.

Viene in mente, e la si prende a prestito per la sua efficacia descrittiva, l’espressione “La società punitiva” usata come titolo di uno scritto nato dalla collaborazione di prestigiosi esponenti della scuola penalistica italiana.

Nella visione degli Autori, chiaramente esplicitata dal sottotitolo “Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista”, la legislazione penale di questi anni è stata ispirata da prospettive di fondo ben poco rassicuranti: “Libertà versus sicurezza è il leitmotiv di questa originale tavola rotonda, che rappresenta un tentativo di riflettere su usi e abusi del diritto penale nell’era della complessità: un diritto penale “liquido” si forgia sempre più spesso su esigenze politiche di consenso, di rassicurazione sociale, dimenticando le sue caratteristiche di Magna Charta del reo[17].

È allora possibile, e di fatto è successo e continua a succedere, che il legislatore affidi al giudice norme o complessi normativi di impronta marcatamente populista.

Il passo successivo è a questo punto scontato. Se il giudice si appropria acriticamente di queste norme, se non prova a dargli un senso congruo ai canoni di una democrazia matura, se non esercita l’insostituibile ruolo che lo Stato di diritto e la rule of law gli assegnano, quel giudice si è trasformato per ciò stesso in un ulteriore veicolo di propaganda e realizzazione del populismo legislativo.

Sicchè, è corretto affermare che può esservi populismo sia in tendenze che tradiscano la legge sia in altre che la assecondano. Nel primo caso si tratterà di un populismo giudiziario in senso stretto, proprio ed esclusivo di coloro che gli danno vita. Nel senso caso si tratterà di un populismo condiviso, frutto del lavoro congiunto del legislatore e del giudice.

 

-- Un esempio concreto: il potere limitativo della libertà personale

L’osservatorio prescelto è tutto interno alla giurisdizione penale.

Non solo per la propensione personale di chi scrive ma anche per dare un logico sviluppo alle argomentazioni fin qui utilizzate che hanno tutte il loro fulcro nel processo penale.

Non occorre sottolineare che qualsiasi norma penale è potenzialmente in grado di incidere nella vita dei cittadini. Esistono tuttavia comparti normativi che hanno una fortissima correlazione con quelle vite perché più di altri specificano il confine tra lecito e illecito, definiscono la dimensione delle libertà individuali e collettive, attuano principi costituzionali fondamentali, danno corpo al sistema delle garanzie.

Le norme di questo genere hanno per ciò stesso un elevato valore simbolico e risentono più delle altre di eventuali pulsioni populiste. Rappresentano quindi un laboratorio privilegiato per la verifica che si intende intraprendere.

L’attenzione di questo scritto si concentrerà esclusivamente sull’area costituita dalle norme che regolano il potere limitativo della libertà personale. Non è l’unica ma di sicuro è la più simbolica tra tutte e incide su un bene giuridico di primissimo rango. Si incrocia con ordinamenti giuridici sovranazionali che hanno una forte influenza in quello nazionale, è oggetto di ciclici conflitti tra posizioni “garantiste” e altre “rigoriste”, insomma si presta perfettamente a cogliere, se ce ne sono, tendenze populistiche di varia natura, ivi comprese quelle di stampo giudiziario.

Ebbene, non c’è opinione tra quelle citate che non abbia intravisto in questo potere e nelle modalità della sua applicazione l’esempio più vistoso e frequente di divaricazione tra volontà legislativa e applicazione concreta delle norme.

Vero, falso?

Un utile termine di riferimento è il  pacchetto di riforme culminato nella Legge 47/2015.

Sentiamo cosa ne pensa l’Ufficio del Massimario della Cassazione[18]: “l’intervento legislativo oggetto della presente analisi (…) appare inequivocamente improntato, soprattutto in alcuni aspetti, ad un ripensamento in senso ulteriormente restrittivo della possibilità di applicazione della custodia in carcere: ed è superfluo sottolineare come esso si inscriva in un più ampio quadro di modifiche normative - concernenti anche la fase esecutiva - volte a dare concreta soluzione al problema del sovraffollamento carcerario, anche in relazione alle coeve sentenze della Corte EDU (9 ottobre 2013, Torreggiani c. Italia) e della Corte costituzionale (9 ottobre 2013, n. 279)”.

La ratio legis è chiara e la più alta istanza giurisdizionale, di cui il Massimario ama definirsi “lo specchio”, dichiara di averlo recepito con altrettanta chiarezza.

Vediamo adesso cosa è seguito a questa consapevolezza, chiarendo fin d’ora che gli orientamenti di cui si parlerà sono tratti dalle più recenti (2016/2017) rassegne annuali sulla giurisprudenza penale dello stesso Massimario sicchè ad esse si rimanda integralmente ove si desiderassero approfondimenti e verifiche.

Il nuovo requisito dell’attualità del pericolo di fuga e della reiterazione della condotta criminosa, abbinato al preesistente requisito della concretezza, è stato posto nel nulla da una corrente interpretativa che si rifiuta di riconoscergli caratteri di novità sul presupposto che fosse già logicamente implicito nella precedente formulazione normativa.

Neanche tanto vero se si considera che pronunce emesse con il regime previgente opinavano che  il predetto requisito può essere desunto “dalla molteplicità dei fatti contestati, in quanto la stessa, considerata alla luce delle modalità della condotta concretamente tenuta, può essere indice sintomatico di una personalità proclive al delitto, indipendentemente dall'attualità di detta condotta e quindi anche nel caso in cui essa sia risalente nel tempo” (tra le altre, Cass. Sez. 3^, 17 dicembre 2013, n. 3661/2014).

Noncurante della contraddizione, Cass. Sez. 5^, 5 novembre 2015, n. 46442 afferma che la motivazione in ordine all’attualità e concretezza del pericolo di recidiva può basarsi “non solo sull'intrinseco disvalore del fatto, ma altresì su un'accertata e immanente proclività al delitto del soggetto attivo (ravvisata, nella specie, sulla base delle modalità particolarmente riprovevoli della sua condotta e della peculiare posizione fiduciaria rivestita rispetto alle persone offese), pur laddove il fatto contestato sia risalente nel tempo e indipendentemente dal fatto che il soggetto attivo non risulti aver posto in essere ulteriori condotte criminose”.

Dal canto suo, Sez. 5^, n. 7270/2015 esclude che l’attualità «debba essere desunta da comportamenti materiali, che rivelino l'inizio dell'allontanamento o una condotta indispensabilmente prodromica».

Ancora più oltre si spinge Sez. 2^, n. 45458/2016 che intravede l’attualità nel fatto che il sodalizio al quale appartiene il ricorrente dispone di una pluralità di appoggi logistici all’estero e, per contro, nega rilievo alla sua presentazione spontanea alla polizia giudiziaria, perché potrebbe trattarsi di una strategia volta a precostituire una situazione a lui favorevole.

Un’altra questione di rilievo ha riguardato la convivenza tra il requisito dell’attualità e la presunzione relativa di esistenza delle esigenze cautelari sancita dall’art. 275 comma 3 c.p.p.

È controverso se quella presunzione esoneri dall’obbligo di una verifica sull’effettiva ricorrenza di una qualche esigenza cautelare oppure no.

All’indirizzo (Sez. 6^, n. 42630/2015, seguita da altre analoghe nel 2016) per il quale la valutazione dell’esistenza delle esigenze cautelari “deve precedere temporalmente e logicamente quella riferita alla scelta della misura concretamente adottabile” si è contrapposto l’altro (Sez. 3^, n. 38856/2016) per il quale “L’apparente antinomia tra l’art. 275 comma 3 e l’art. 274 c.p.p. non può essere risolta interpretativamente in favore della prevalenza della seconda, che è generale, laddove la prima norma, che sancisce la presunzione relativa, è speciale”.

Lo stesso può dirsi per l’ulteriore novità data dal divieto di trarre conclusioni negative dalla gravità del titolo di reato. Sì, ma questo non impedisce che le medesime conclusioni siano invece tratte dalla gravità concreta del fatto contestato (tra le altre, Cass. Sez. 2^, 20 ottobre 2015, n. 42746).

A sua volta, la precedente Legge 117/2014 aveva riformato il testo dell’art. 275 comma 2° bis c.p.p. vietando il ricorso alla custodia cautelare carceraria quando il giudice ritiene che il  giudizio si concluderà con l’irrogazione di una pena detentiva non superiore a tre anni.

Vero anche questo. Ma Cass. Sez. 3^, 27 febbraio 2015, n. 32702 ha osservato che “nonostante i limiti e le preclusioni previste dall'art. 275, comma 2 bis, secondo paragrafo, la misura della custodia cautelare in carcere può essere applicata quando il giudice ritenga possibile una condanna a pena uguale o inferiore a tre anni di reclusione e contestualmente reputi inutile, sul piano cautelare, ogni altra misura meno afflittiva (tanto varrebbe, allora, non applicare affatto alcuna misura cautelare)”.

Davvero difficile non cogliere in questa pronuncia un tono indispettito, quasi che la riforma, per il solo fatto di avere introdotto un limite al potere cautelare, non solo abbia indebolito irragionevolmente le esigenze di difesa sociale ma abbia anche fatto un torto personale al detentore di quel potere.

Si torna alla Legge 47/2015 nella parte in cui ha inteso evitare che l’uso del potere cautelare sia giustificato da impianti motivazionali sostanzialmente tarati sulle argomentazioni del PM (ed eventualmente, ancora più a ritroso, della PG).

Chi può dubitarne? Eppure, ancora una volta numerose pronunce  si sono affrettate ad affermare che le novità normative non hanno aggiunto nulla sul piano sostanziale poiché anche in precedenza la scure della nullità colpiva le motivazioni che, pur formalmente complete, si traducessero in un’adesione acritica alla prospettiva accusatoria (ad esempio, Cass. Sez. 6^, 1 ottobre 2015, n. 44607).

E tuttavia, in modo piuttosto contraddittorio, è stata espressamente ribadita la legittimità della motivazione per relationem sempre, che, si capisce, il giudice abbia dato prova di conoscere adeguatamente l’atto cui si è riferito ma anche di averlo soppesato con attenzione (Cass. Sez. Feriale, 12 agosto 2015, n. 34858).

Un ulteriore e significativa possibilità di verifica è data dal confronto tra ciò che esprimono le nostre norme e le nostre interpretazioni e la regolamentazione contenuta negli artt. 5 § 3 e 6 della CEDU[19].

Nella sua incessante produzione giurisprudenziale, la Corte di Strasburgo ha reso chiarissimo che in un sistema realmente rispettoso dei diritti umani la detenzione preventiva è uno strumento eccezionale, cui ricorrere solo a fronte della dimostrata inadeguatezza di misure meno afflittive e comunque sulla base di ragioni massimamente concrete ed argomentate in modo convincente ed effettivo.

I giudici dei diritti umani hanno dunque precisato che:

  • la protrazione della detenzione, anche di quella inizialmente legittima, è ammissibile solo in presenza di elementi concreti che ne rivelino un’effettiva necessità di interesse pubblico (Contrada c. Italia, 24 agosto 1999) poiché, in caso contrario, diventa lo strumento per un’inammissibile anticipazione dell’espiazione della pena (Khudobin c. Russia, 26 ottobre 2006);
  • la motivazione della detenzione deve essere particolarmente penetrante riguardo all’effettiva esistenza di ragioni sufficienti e rilevanti (Gerard Bernard c. Francia, 26 settembre 2006), non deve limitarsi ad argomenti generali e astratti (Clooth c. Belgio, 12 dicembre 1991) né essere fondata su formule stereotipate o sommarie (Solmaz c. Turchia, 16 gennaio 2007) né consistere nella mera ripetizione dei criteri previsti dalla legge (Smatana c. Repubblica Ceca, 27 settembre 2007); questi obblighi motivazionali esistono anche in presenza di presunzioni normative di pericolosità sociale come quella contenuta nell’articolo 275 comma 3 codice di procedura penale (Labita c. Italia, 6 aprile 2000);
  • quanto alle specifiche esigenze cautelari, il pericolo di sviluppo dell’attività criminosa deve essere desunto da elementi concreti quali, ad esempio, la continuazione prolungata degli illeciti, l’entità dei danni causati alla vittima, la pericolosità dell’imputato (Dumont Maliverg c. Francia, 31 maggio 2005) o i suoi precedenti specifici (Clooth c. Belgio, citata);
  • a sua volta, il pericolo di interferenze con il corso della giustizia è concepibile all’inizio dell’attività investigativa ma è poi destinato a svanire quando il procedimento prosegua e la raccolta delle prove si avvicina al termine (Nevmerzhitsky c. Ucraina, 5 aprile 2005); anche tale pericolo deve essere comunque fondato su elementi concreti, non può essere proclamato solo in astratto (Becciev c. Moldavia, 4 ottobre 2005) e deve andare ben oltre la semplice possibilità teorica (Klamecky c. Polonia, 3 aprile 2003).

Principi chiari, saldamente ancorati a una visione sostanziale delle garanzie spettanti a chi subisce un procedimento penale.

Si potrebbe dire a prima vista che la visione della Corte EDU non contenga nulla di nuovo e diverso rispetto alle disposizioni ed agli indirizzi interpretativi del nostro ordinamento.

A prima vista, appunto, ma le prassi applicative ed ancor prima le norme vigenti, ove esaminate al di là dell’apparenza formale, dimostrano una diversità sostanziale.

Si consideri anzitutto l’articolo 303 c.p.p. cioè la norma che disciplina i termini di durata massima della custodia cautelare. Sembrerebbe avere essenzialmente una funzione di limite nel senso che, stabilendo termini invalicabili per ciascuna fase procedimentale, può essere considerata come un argine all’arbitrio giudiziario. In realtà, se pure questa funzione ha una sua qualche consistenza, la stessa logica della norma risulta contraddittoria con i principi affermati in sede europea. Si vuole intendere che una detenzione preventiva che si protragga per la durata dell’intero processo è già di per se stessa profondamente incoerente con l’esigenza di non trasformare le misure cautelari detentive in una modalità di espiazione della pena.

Quest’impressione di incoerenza aumenta se si considera che, sempre ai sensi dell’articolo 303, la durata complessiva della custodia cautelare può arrivare a sei anni per i delitti puniti più gravemente.

La distanza diventa infine siderale allorchè si prenda in considerazione il successivo articolo 304 il quale, ammettendo a fronte di determinate evenienze e necessità procedurali, la sospensione dei termini previsti dall’articolo 303, ne consente esplicitamente il raddoppio, sia pure introducendo una clausola generale di salvaguardia in virtù della quale la custodia cautelare non può in nessun caso superare i due terzi del massimo della pena prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza.

Non occorrono calcoli aritmetici perché sia evidente che il nostro ordinamento consente detenzioni preventive spaventosamente lunghe e ne legittima la protrazione per l’intero giudizio.

Si potrebbe obiettare che l’incoerenza di cui si parla è un fatto interamente imputabile al legislatore e al quale i giudici sono estranei. Le prassi applicative e i consolidati indirizzi giurisprudenziali dimostrano tuttavia che la nostra magistratura opera spesso in modo da potenziare quell’incoerenza e portarla ai suoi massimi limiti.

Ancora una volta si preferisce evitare una rassegna sistematica e si ricorre ad un unico esempio, quello del cosiddetto giudicato cautelare. L’espressione, di creazione giurisprudenziale, si riferisce alla condizione di chi abbia esperito (o abbia scelto di non esperire, facendo decorrere infruttuosamente i termini previsti) tutte le reazioni consentite dal diritto nazionale contro provvedimenti che abbiano inciso sulla sua libertà personale.

Si crea in tal modo una situazione di tendenziale immutabilità dello status libertatis dell’interessato che può essere rimossa solo in presenza di eventi nuovi, tali da mutare significativamente lo status quo ante.

A cosa serva il giudicato cautelare lo chiarisce benissimo una pronuncia della quinta sezione penale della Corte di Cassazione del 2 ottobre 2014. Vi si afferma che “L’operazione risponde a chiara necessità di economia processuale: si vuole evitare la riproposizione di istanze aventi ad oggetto una stessa misura cautelare, fondate sugli stessi presupposti già vagliati dal giudice dell’impugnazione e respinte. In altre parole la preclusione endoprocessuale è finalizzata ad evitare ulteriori interventi giudiziari, in assenza di una modifica della situazione di riferimento, rendendo inammissibili istanze fondate su motivi che hanno già formato oggetto di apposita valutazione”.

Il giudicato cautelare è quindi uno strumento di sbarramento che ha l’unico scopo di salvaguardare i giudici dalla necessità di pronunciarsi nuovamente su questioni cautelari già trattate e respinte. Gli è perciò estranea qualsiasi funzione di garanzia, anzi ne è l’antitesi.

Certo, si potrebbe astrattamente provare a presentare una nuova istanza fondata sul decorso del tempo, da considerarsi, soprattutto a fronte di lunghi periodi, come un evento nuovo, idoneo a rimuovere il giudicato cautelare.

Si potrebbe, come no. Ma la risposta più probabile (si veda, tra le altre, Sez. 2^, 30.11.2011, n. 47416) sarebbe che “Il mero decorso del tempo non è elemento rilevante perchè la sua valenza si esaurisce nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa, e quindi necessita di essere considerato unitamente ad altri elementi idonei a suffragare la tesi dell'affievolimento delle esigenze cautelari

Si potrebbe fare riferimento al tempo trascorso dalla commissione del presunto reato. Ma il giudice direbbe che tale periodo, se deve essere preso in considerazione all’atto dell’emissione dell’ordinanza cautelare, perde ogni rilevanza ai fini della revoca o della sostituzione della misura (sentenza n. 47416 citata).

Un’altra possibile carta potrebbe essere quella della pregressa incensuratezza dell’istante ma la risposta sarebbe che non si tratta di un elemento nuovo, poiché già esistente all’atto dell’emissione della misura.

Un lampo di gioia potrebbe illuminare il volto del difensore all’idea di potere utilizzare il buon comportamento carcerario tenuto dal suo assistito. E tuttavia, per Sez. 3^, 8 gennaio 2015 n. 257, “l’osservanza delle prescrizioni connesse al regime custodiale è, a ben vedere, il minimo che ci si possa attendere da parte di chi vi è sottoposto sì da non poter essere segnalato come se si trattasse di condotta eccezionale”.

Si potrebbe infine far leva, se si ha la fortuna di disporne, su ragioni che all’uomo della strada sembrerebbero eccezionali, come ad esempio la condizione di un detenuto genitore di un figlio minore il quale, in sua assenza ed in assenza dell’altro genitore, finisca in stato di abbandono. Eppure, anche in questo caso, la Corte di Cassazione (stessa pronuncia n. 257), concedendosi argomentazioni sociologiche o comunque metagiuridiche, osserverebbe che “si rende comunque necessaria una dimostrazione specifica del preteso stato di “abbandono” ove si verifichi una contestuale assenza dell’altro genitore (posto che, a ben vedere, la condizione di affidamento di un minore ad uno solo dei genitori è ormai quasi fisiologica in una società come quella attuale ove sono molti i genitori separati o addirittura “single” – per non esservi stato mai, ab initio, per le più varie ragioni, il secondo genitore). Nello specifico, quindi, e’ del tutto assertiva la frase del ricorrente secondo cui, “sussistendo l’impossibilita’ della madre di prestare assistenza al minore”, conclusione inevitabile dovrebbe essere quella di trasformare l’attuale stato custodiale in carcere con quello agli arresti domiciliari”.

Gli esempi dovrebbero bastare a questo punto.

In cosa si sono tradotti questo orientamenti? Per saperlo, basta consultare e porre a confronto le statistiche ufficiali disponibili sul sito web del Ministero della Giustizia.

Al 31 marzo 2017 la popolazione detenuta è di 56.289 persone, a fronte di una capienza dichiarata pari a 50.211 posti. Il sovraffollamento interessa quindi 6.978 persone.

Tra i detenuti presenti ve ne sono 9.749 in attesa di primo giudizio e 9.641 condannati non definitivi. Il totale di costoro ammonta a 19.390, pari al 34,44% della popolazione complessiva.

Risultano inoltre internate 383 persone.

Al 31 marzo 2016 la popolazione detenuta era di 53.495 persone, a fronte di una capienza pari a 49.545 posti. Il sovraffollamento era quindi pari a 3.950 posti.

C’erano 9.074 detenuti in attesa di primo giudizio e altri 9.440 condannati non definitivi. Dunque, complessivamente 18.514 individui, pari al 34,70% dell’intera popolazione.

Erano inoltre internate 364 persone.

È bastato un anno perché i reclusi aumentassero di 2.794 unità, cioè di una percentuale pari al 5,22% e peggiorasse significativamente il sovraffollamento.

Si tenga conto infine che, secondo uno studio condotto dalla Lega Italiana per i Diritti dell’Uomo, in collaborazione con il SAPPE (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria) e l’Associazione Pianeta Carcere, l’effettiva capienza delle carceri italiane è inferiore di 4.909 posti rispetto a quelli dichiarati dal Ministero della Giustizia. Sicchè, il tasso effettivo del sovraffollamento carcerario sarebbe non il 111% risultante dalle stime ufficiali ma un ben più pesante 123% complessivo con punte drammatiche in Puglia (151%) e Lombardia (143%)[20].

Un trend indiscutibilmente negativo. Può dipendere da un aumento significativo della criminalità?

Non sembra. Su Il Sole 24 ore del 3 ottobre 2016, a cura di Andrea Gianotti, si legge che “Nel 2015, ultima annualità consolidata disponibile, il totale dei delitti denunciati all’autorità giudiziaria è diminuito del 4,5% (2,7 milioni contro i 2,8 dell’anno precedente), in misura superiore che nel 2014 (-2,7%) e dopo i saldi negativi del precedente triennio (+2,6% nel 2013, +1,3% nel 2012 e + 5,4% nel 2011).

Inoltre, l’arretramento delle denunce interessa quasi tutte le tipologie di reati. Nel dettaglio, i furti totali sono calati del 7% (meno di 1,5 milioni, pur continuando a pesare per oltre la metà sul totale delle denunce). All’interno della “macrocategoria” furti, la sottocategoria ”furti in casa” è la più numerosa (235mila casi), ma il trend appare in calo dell’8,3% andando così a indebolire uno degli argomenti più gettonati da alcune forze politiche a sostegno della riforma della “legittima difesa” (si veda il Sole 24 Ore del 21 aprile scorso). Terza “sottocategoria” più frequente è quella dei borseggi che scendono a 173mila (-3,6%); frequenti poi in furti d’auto, sotto i 115mila casi (-4,6%), quelli nei negozi (- 4% a quota 102mila)  e gli scippi (- 7%, neppure 18mila casi). E ancora: diminuite del 10% le rapine (35mila), gli omicidi volontari consumati (“solo” 469 nonostante la piaga del femminicidio), i tentati omicidi, i reati di usura e gli altri delitti in generale”.

Può dipendere dall’introduzione di nuove fattispecie incriminatrici (o dall’inasprimento di fattispecie già esistenti) cui si accompagni in modo fisiologico una necessità cautelare?

Non sembra neanche questo. Semmai è vero il contrario, nel senso che il legislatore, incalzato dai continui warning di Strasburgo e dall’enormità della spesa erariale per le indennità dovute a chi abbia subito un’ingiusta detenzione (circa 600 milioni di euro tra il 1991 e il 2012 secondo stime ufficiali del Ministero dell’Economia), ha messo in campo un pacchetto composito in cui hanno trovato spazio non solo una regolamentazione più stringente del  potere cautelare ma anche misure di depenalizzazione, nuove cause di estinzione del reato o di esclusione della pena.

Senza poi contare le plurime decisioni della Corte Costituzionale che hanno intaccato in profondità le presunzioni legali dell’esistenza di esigenze cautelari.

L’unica spiegazione ragionevole è allora che l’incapacità del nostro Paese di contenere, salvo che per brevi stagioni, la popolazione carceraria entro i limiti di guardia sia dovuta in misura rilevante ad atteggiamenti valutativi e interpretativi della giurisdizione nel suo complesso.

 

6. Una necessaria presa d’atto

Che cos’è quel fenomeno complessivo che si è provato a illustrare nel paragrafo precedente? Come lo si deve classificare? A quali ragioni risponde?

La risposta è difficile e proprio per questo, contrariamente ai dettami del populismo che si fonda in buona parte su pensieri unici e assiomi indiscutibili, non può essere perentoria.

Sarebbe miope negare che criteri particolarmente restrittivi non si manifestano a caso o per puro arbitrio ma sono spesso imposti da necessità e emergenze sociali. E non si può negare che nel nostro Paese input di questo tipo si manifestino incessantemente: fenomeni corruttivi endemici, forme di criminalità organizzata di tipo mafioso aggressive e radicate, l’intero armamentario delle difficoltà e delle devianze conseguenti alla globalizzazione e alle migrazioni di massa verso l’Occidente; sullo sfondo, il periodo ormai insopportabilmente lungo di ripiegamento economico che affligge la società italiana e ne pregiudica le prospettive e il futuro.

La magistratura si muove in questo scenario e, come parte di rilievo delle istituzioni pubbliche, non può ignorarlo e chiamarsene fuori.

E ancora, passati stilemi comportamentali (il giudice parla solo per sentenze, ordinanze e decreti), ammesso che siano mai stati veri, appaiono oggi, nella nostra società interattiva, stantii e improponibili. Si vuole, si considera desiderabile che il  giudice sia consapevole delle dinamiche sociali della comunità nel cui nome amministra giustizia, padroneggi i vecchi e nuovi saperi o almeno sappia come procurarseli, esprima una sensibilità aperta che non rimanga indifferente ai nuovi bisogni e alle nuove possibilità. Sarebbe allora contraddittorio che da un lato si preferisca questo idealtipo di giudice e dall’altro lo si critichi se come tale si manifesta.

Eppure, anche se questo complesso di ragioni incide su un certo modo di intendere il diritto, ci deve essere qualcos’altro.

Come tutti gli altri cittadini, PM e giudici hanno di fronte la Costituzione e, per mestiere e cultura, sono perfettamente consapevoli della sua architettura d’insieme, delle sue gerarchie interne, di ciò che la esalta o la svuota.

Eppure, in tutti i casi concreti considerati, la scelta sembra tradire questa consapevolezza e privilegiare un percorso di allontanamento che contribuisce in qualche modo a dar vita a una Costituzione materiale di ben più modesto spessore rispetto a quella formale.

Una scelta, appunto. Cioè la volontà di operare sì come PM e giudici partecipi delle dinamiche sociali ma assecondando solo alcune tra le spinte provenienti dalla società, quelle che chiedono protezione dal nemico vero o presunto e risposte immediate e esemplari, e quelle che considerano inutili sofismi i tentativi di razionalizzazione e di salvaguardia intellettuale e sostanziale dei valori che siamo abituati ad associare alla legislazione penale.

Questo è populismo giudiziario, cioè una visione dell’attività giurisdizionale nella quale sono facilmente riconoscibili le più essenziali parole d’ordine del populismo tout court.

Non si vuole dire con questo che la magistratura italiana nel suo complesso o anche solo una sua parte preponderante abbia fatto propria questa visione.

Non c’è alcuna evidenza del genere, ed anzi c’è evidenza del contrario. Anticorpi robusti si manifestano nelle aule di giustizia, nelle attività funzionali, nei provvedimenti giudiziari.

Non sono affatto isolate le decisioni e le riflessioni colte e consapevoli che testimoniano un’immedesimazione profonda nei valori costituzionali.

Non mancano, come si è visto, le riflessioni critiche sulle derive che si è provato a descrivere in questo scritto. Al contrario, il dibattito è piuttosto intenso e vari segnali inducono a ritenere che l’interesse al riguardo stia crescendo.

Si può quindi concludere questa parte riconoscendo cha la pur manifesta tendenza populista di marca giudiziaria non è un abito per tutti né per tutte le stagioni. Per fortuna.

7. Rischi ed effetti collaterali del populismo giudiziario

Il discorso fin qui compiuto sarebbe incompleto se mancasse di prendere in considerazione gli effetti collaterali, o i rischi, che le manifestazioni di populismo giudiziario sono in grado di produrre.

Ne parla ancora una volta Giovanni Fiandaca[21] che da tempo, e non a torto, è attento ai temi di cui si sta parlando.

La sua proposizione di partenza è che oggi si viva “nell’età della giurisdizione o – detto altrimenti – nell’epoca del giudice (…) il giudice in qualche modo e misura crea (…) quando interpreta e applica le norme penali”.

Fiandaca non è particolarmente sorpreso o preoccupato poiché occorre avere “la consapevolezza o (almeno) il dubbio che non possa accadere altrimenti. Nel senso di cominciare a riconoscere che l’interprete/applicatore finisce con l’essere ‘creativo’ non per voluta infedeltà al suo ruolo, non perché animato da una perversa intenzione di manipolare o eludere la legge scritta: ma perché (…) la visione (cara soprattutto al penalista tradizionale) dell’interprete fedele e passivo servitore del legislatore - padrone assoluto del diritto non è altro che pura ideologia”.

Tuttavia “Il discorso diventa sotto alcuni aspetti più complesso se si passa a considerare l’interpretazione costituzionalmente orientata in diritto penale, nel cui ambito il livello di autonomia o discostamento dal tenore letterale della legge ordinaria può risultare ancora maggiore (…) Certo, che la stessa Cassazione potesse spingersi sino al punto di riconoscere apertamente al formante giurisprudenziale il ruolo di fonte del diritto, fino a poco tempo addietro non era pensabile. Ma, a ben vedere, quel che una simile evoluzione induce a rimettere sul tappeto, sollecitando rivisitazioni e ripensamenti, è lo stesso concetto di ‘fonte’ del diritto (…) Ciò ripropone, e a un tempo drammatizza il problema dei limiti, dei vincoli alla discrezionalità ermeneutica dell’interprete e, in particolare, del giudice”.

Non c’è davvero nulla da aggiungere a un pensiero così lucido e chiaro, di cui si può solo fare tesoro: non c’è da scandalizzarsi della crescente contribuzione della giurisprudenza alla formazione del diritto; bisogna però essere vigili e, se del caso, fissare paletti invalicabili, quando il “formante giurisprudenziale” attira nella sua orbita valori costituzionali e soprattutto il cosiddetto nucleo duro della nostra Carta fondamentale.

Detto più semplicemente: con la Costituzione non si scherza, tanto meno se a farlo sono interpretazioni costituzionalmente disorientate. Ed è appena il caso di aggiungere che questo limite pare largamente condiviso dalla maggioranza degli italiani, come insegna il voto referendario di pochi mesi addietro.

Su una linea sostanzialmente analoga che valorizza e difende il ruolo essenziale della legalità penale si attesta Giorgio Pino, secondo il quale “Dal punto di vista del ruolo della giurisprudenza, infine, una legalità penale ispirata alle esigenze del Rule of Law richiede che nella magistratura ordinaria vi sia una tendenziale stabilità degli orientamenti interpretativi: ciò, in relazione alle esigenze della conoscibilità delle norme e della conseguente possibilità da parte del destinatario di autodeterminarsi, possibilità che sicuramente è maggiore se gli orientamenti interpretativi sono diffusi e tendenzialmente stabili (…) e ovviamente anche in relazione alle esigenze di parità di trattamento. La Corte costituzionale, di contro, per salvaguardare le esigenze sottese alla legalità penale intesa in chiave di Rule of Law, dovrebbe attenersi ad un ruolo di puro “legislatore negativo”: ove ravvisi una lesione del principio di legalità penale (…) non dovrebbe consigliare interpretazioni migliori o avventurarsi in manipolazioni e correzioni del testo legislativo, ma dovrebbe semplicemente pronunciare una sentenza di accoglimento[22].

Dunque, ciò che si richiede al giudice è la stabilità e la coerenza dei suoi orientamenti perché da queste dipendono la realizzazione di corollari essenziali della legalità penale e del principio costituzionale di uguaglianza formale. Tanto alto è il valore di tale legalità che perfino la Corte Costituzionale dovrebbe evitare ogni forma di soccorso alla norma che la tradisce.

Ancora più inflessibile è il pensiero di Luigi Ferrajoli[23]: “è chiaro che tutti questi spazi aperti alla discrezionalità interpretativa e all’argomentazione – taluni perfettamente legittimi e di carattere pro­gressivo perché a garanzia dei diritti, altri purtroppo legittimi ma regressivi perché provocati dal dissesto della legalità, altri infine di carattere extra-legale e di segno regressivo – sono da soli idonei a generare squilibri nei rapporti tra poteri e a provocare tra di essi tensioni e conflitti che rischiano di minare alla radice la legittimazione del potere giudiziario come potere soggetto alla legge, l’effettività del principio di legalità e la tenuta dello stato di diritto. L’ultima cosa di cui si avverte il bisogno è perciò che la cultura giuridica, attraverso la teorizzazione e l’avallo di un ruolo apertamente creativo di nuovo diritto affidato alla giurisdizione – inteso con “creazione” non già l’i­nevitabile interpretazione della legge esistente, ma la produzione di nuovo diritto – contribuisca ad accre­scere questi squilibri, assecondando e legittimando un ulteriore ampliamento degli spazi già amplissimi della discrezionalità, dell’argomentazione e del pote­re giudiziario, fino all’annullamento della separazio­ne dei poteri, al declino del principio di legalità e al ribaltamento in sopra-ordinazione della subordina­zione dei giudici alla legge”.

 

8. Conclusione

La riflessione complessiva fatta in questo scritto impone di aggiornare almeno parzialmente la definizione di Hamilton: continua ad essere vero che la magistratura è un potere senza borsa (sebbene non sia trascurabile la sua capacità di incidere sulle borse altrui); non è più vero che sia priva di spada, vista la sua formidabile capacità di intervento nella vita e nella libertà dei consociati e l’assenza di particolari ritrosie a servirsene, in ciò agevolata e stimolata dal diritto penale “punitivo” di questi anni.

L’analisi di ciò che accade, condotta, per non sentirsi troppo soli, ascoltando la voce di alcuni magistrati di primo piano e giovandosi ulteriormente del pensiero di eminenti studiosi e di evidenze oggettive, dimostra che in un numero di casi più elevato di quanto si vorrebbe quella spada è usata al servizio di visioni e pulsioni latamente populiste, che raccolgono e legittimano sollecitazioni provenienti da una sorta di umori popolari.

Si manifestano di conseguenza tendenze ad interpretare le norme astratte e valutare i fatti concreti che travalicano e in certo qual modo tradiscono gli scopi legislativi e i valori costituzionali essenziali.

Queste tendenze si accompagnano non di rado alla rivendicazione del ruolo creativo della giurisprudenza sul presupposto della sua indispensabilità per il buon governo dei fenomeni e dei bisogni di una società sempre più liquida ai quali il legislatore non riesce più a dare risposte efficaci e tempestive.

La valutazione di questi atteggiamenti è fortemente negativa per la potenziale corrosività di principi irrinunciabili che sono alla base della democrazia così come siamo abituati a conoscerla.

L’auspicio è che l’intera società, più che la sola magistratura, abbia la capacità di riconoscere il pericolo insito nei populismi di ogni tipo, ivi compreso quello giudiziario, e di contrapporgli un sempre più vivo e partecipato attaccamento ai valori che la Carta fondamentale ha riconosciuto come propri della nostra comunità.

[1] A. Hamilton, John Jay e James Madison, The Federalist, J. and A. McLean, New York, 1788

[2] J. Luther, Il costituzionalismo dei giudici costituzionali, Diritto & Questioni pubbliche, XVI-2016/2,  pag. 233

[3] G. Fiandaca, Populismo politico e populismo giudiziario, www.edizioninets.com/criminalia/2013, pag. 105

[4] Andrea Natale, Questione Giustizia 2016/4, Introduzione al numero monografico su “Il giudice e la legge”.

[5] N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino, Dizionario di politica, Nuova edizione aggiornata, UTET, Torino, 2016

[6] F. Ferrari, La seduzione per tutti. Dalla città per tutti alla città normalizzata, Quodlibet Studio 2013,

[7] F. Cucculelli, Populismo, in Benecomune.net, gennaio 2015. Per ulteriori approfondimenti, si veda anche Nadia Urbinati, Il pensiero populista in La società degli individui, n. 52/2015, Franco Angeli editore

[8] G. Zagrebelsky, Lessico del populismo e della volgarità, libertàgiustizia.it, 5 luglio 2010

[9] L. Manconi, Un carteggio con Bobbio aiuta a capire perché il populismo trova ampio consenso anche nel campo progressista, Ilfoglio.it, 26 febbraio 2017

[10] C. Bosna, Populismo digitale. Intelligenza collettiva e connettiva, Metis.progedit.com, Anno V, n. 2, 12/2015

[11] G. Canzio, Intervento alla cerimonia inaugurale dell’anno giudiziario 2017, reperibile sul sito web della Corte di Cassazione nella sezione “Relazioni”.

[12] La dichiarazione è riportata sull’edizione web del 29 gennaio 2017 de Il centro, sezione Pescara.

[13] Si segnala, tra gli altri, l’articolo di G. Bianconi pubblicato il 7 ottobre 2012 su Il Corriere della Sera

[14] Il rapporto è scaricabile dal sito web istituzionale del Consiglio d’Europa al seguente indirizzo: http://www.coe.int/en/web/greco/-/greco-calls-for-reinforced-measures-to-prevent-conflicts-of-interest-in-parliament-and-the-judiciary

[15] G. Giostra, Processo penale e mass media, rintracciabile nella sezione documenti del sito web della Corte dei Conti

[16] G. Fiandaca, op. cit.

[17] C. Sotis, D. Pulitanò, S. Bonini, T. Guerini, G. Insolera, A, Sessa, A. Manna, L. Risicato, N. Mazzacuva, La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista, Diritto Penale Contemporaneo, 21 dicembre 2016

[18] Relazione n. III/03/2015 del 6 maggio 2015, pagg. 2 e ss.

[19] Tutte le considerazioni in punto di confronto con la giurisprudenza della Corte EDU sono tratte da V. Giglio, L’insostenibile lontananza di Strasburgo, Filodiritto, 11 luglio 2016, al quale sia consentito il rimando.

[20] I dati sono tratti dall’articolo “Torna il sovraffollamento nelle carceri italiane: i dati diffusi dal Sappe e il Centro Studi della LIDU” pubblicato sul  sito web della Polizia Penitenziaria nel marzo 2017.

[21] G. Fiandaca, Crisi della riserva di legge e disagio della democrazia rappresentativa nell’età del protagonismo giurisdizionale, Criminalia, 2011

 

[22] G. Pino, Legalità penale e rule of law, in Rule of law. L’idea della legalità, a cura di G. Pino e V. Villa, Il Mulino, 2016

[23] L. Ferrajoli, Contro la giurisprudenza creativa, nel numero monografico 4/2016 di Questione Giustizia dedicato a “Il giudice e la legge”