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Il velo islamico e l`obbligo di neutralità dello Stato - Neutralitätsgebot des Staates – Austria e RFT

Il velo islamico e l`obbligo di neutralità dello Stato - Neutralitätsgebot des Staates – Austria e RFT
Il velo islamico e l`obbligo di neutralità dello Stato - Neutralitätsgebot des Staates – Austria e RFT

Sommario

I. Obbligo di neutralità e liberà religiosa – Norme interne e norme soprannazionali

II. Divieto di discriminazione

III. Obblighi dello Stato

IV. La giustizia e l’umfassende Neutralitätsgebot

V. Il rifiuto di prestare servizio senza indossare il c.d. Kopftuch

VI. Qualcosa sta muovendosi anche nella RFT

 

I. Obbligo di neutralità e libertà religiosa – Norme interne e norme soprannazionali

Da qualche mese, in Austria, si discute sull’obbligo di neutralità dello Stato e sui limiti del Neutralitätsgebot. Questa discussione ha preso l’avvio quando il governo federale ha presentato un disegno di legge che dovrebbe sancire, tra l’altro, il divieto del velo integrale nei luoghi pubblici.

Una norma del genere, almeno secondo autorevole dottrina, entrerebbe in conflitto con i principi della libertà di religione e di coscienza, sanciti dall’articolo 14 dello StGG (Staatsgrundgesetz del 1867) che garantisce a tutti “die volle Glaubens- und Gewissensfreiheit” e che prevede espressamente (al comma 2) che il “godimento dei diritti civili e politici spetta indipendentemente dal credo religioso, il quale, però, non può influire sui doveri esistenti nei confronti dello Stato”. Inoltre statuisce che nessuno può essere obbligato a prendere parte a una cerimonia religiosa, a meno che non sia soggetto a “potestà’” altrui.

L’articolo 15 StGG prevede che a ogni confessione religiosa è garantito il diritto di praticare  riti religiosi, individualmente e collettivamente, nonché di regolare e amministrare i propri “interna”; alle predette è assicurata la “supervisione” sulle proprie istituzioni, fondazioni e enti di culto, di insegnamento e caritatevoli, che sono però soggetti alle leggi dello Stato, come avviene per tutti gli altri enti.

Anche l’articolo 63, comma 2, del Trattato di S. Germain assicura a tutti gli abitanti della Repubblica d’Austria il diritto di praticare, sia pubblicamente sia in privato, ogni genere (“jede Art”) di religione o di confessione religiosa.

Altra norma in materia – ancora più specifica – è l’articolo 9 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4.11.1950.

 Va menzionato pure l’articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, che indica, accanto alla libertà di coscienza e di religione, anche la Gedankenfreiheit e la libertà di mutare la propria religione o Weltanschauung; si parla in proposito di Weltanschauungsfreiheit che implica che allo Stato non è consentito “eine Weltanschauung indoktrinierend aufzudrängen”.

Le norme ora elencate sanciscono un diritto individuale, come ha statuito la Corte costituzionale austriaca (cfr. VfSlg 1408 e 13.513), un diritto fondamentale. Ciò comporta l’illegittimità di qualsiasi coazione da parte dello Stato “auf religiösen Gebieten” (cfr. VfSlg 800, 1408, 13.513, 19.349 e VwGH (Verwaltungsgrichtshof 5.6.1996)). La “korporative Religionsfreiheit von Kirchen und Religionsgesellschaften” implica che esse possano formarsi liberamente e amministrarsi senza ingerenza da parte della weltlichen Obrigkeit, fatta salva l’osservanza delle norme dettate per tutti gli enti.

A decorrere dal compimento del 14.mo anno di età, a tutti i cittadini austriaci e stranieri è riconosciuto il diritto di scelta della confessione religiosa (lo prevede il § 5 del Gesetz über die religiöse Kindererziehung).

A carico dello Stato vi è una vera e propria Gewährleistungspflicht, un obbligo di consentire, attraverso adeguate misure, a ognuno, di professare il proprio credo religioso (cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo – sent. 14.7.1980 e Grande Camera 313/1892). Spetta allo Stato altresí di assicurare tolleranza e pace religiosa.

Per quanto concerne la CEDU, l’articolo 9 di questa Convenzione ha sancito il diritto di ogni persona alla libertà di coscienza, di religione nonché il diritto di manifestare il proprio credo religioso, individualmente e collettivamente, in pubblico e in privato, per mezzo del culto, dell’insegnamento, di pratiche e compimento di riti. Restrizioni a questa libertà possono essere previste soltanto per legge oppure se costituiscono misure necessarie, in uno Stato democratico, per la sicurezza pubblica, la protezione dell’ordine, della salute e della morale pubblica o per la protezione di diritti e di liberta’ altrui.

È stato osservato che il predetto articolo 9 è volto alla tutela non soltanto del c.d. forum internum, ma che nello Schutzbereich di questa garanzia rientra pure il c.d. forum externum, garantendo cosí in particolare pratiche e riti religiosi. Il diritto alla libertà di religione può essere fatto valere, sia da singole persone, sia da confessioni religiose.

L’articolo 14 della suddetta Convenzione vieta che il godimento dei diritti civili e delle libertà riconosciute nella stessa, possa dipendere dalla religione (o confessione) professata, statuendo in tal modo un chiaro divieto di discriminazione.

I diritti garantiti dall’articolo 9 CEDU possono subire restrizioni soltanto parziali, sussistendo in proposito una riserva di legge qualificata. Einschränkungen sono legittime soltanto per quanto concerne il c.d. forum externum (e non anche con riferimento a quello internum). La innere Überzeugung non può essere soggetta a restrizioni di sorta; essa è stata definita “intoccabile” (“unantastbar”). L’Unantastbarkeit viene meno soltanto qualora l’esercizio della liberta’ di religione sia suscettibile di avere effetti limitativi di diritti altrui. Oltre  a essere previste per legge, queste restrizioni devono essere dettate ai fini della tutela dei beni giuridici indicati nel comma 2 dell’articolo 9 CEDU e devono essere necessarie a tale scopo.

È stato detto che la libertà di religione ha un besonderen Stellenwert (una particolare importanza) nell’ordinamento austriaco, per cui “limitazioni” a questa libertà sono consentite soltanto se il legislatore, con le stesse, persegue uno dei fini legittimi elencati nel predetto comma 2.

Religionsfreiheit und Freiheit der Weltanschuung costiuiscono espressione della molteplicità “europäischer Wertvorstellungen”.

II. Divieto di discriminazione

Anche il divieto di discriminazione, statuito dall’articolo 14 CEDU, fa riferimento alla religione. Vi è discriminazione tutte le volte in cui si ha disparità di trattamento non basata su un giustificato motivo, non sia inerente a uno scopo legittimo. È stato sostenuto che il predetto articolo 14 contenga “wichtige Differenzierungsverbote” e, implicitamente, un “allgemeinen Gleicheitsgrundsatz” (un principio generale di eguaglianza).

Differenzierungen non contrastano con il disposto dell’articolo 14, come ha osservato la Corte europea dei diritti dell’uomo, se alla loro base sono individuabili motivi particolarmente convincenti. I motivi che vengono addotti a giustificazione delle Differenzierungen devono essere tanto più validi quanto più incidono sui diritti della persona; deve comunque essere rispettato il principio di proporzionalità’ (il Verhältnismäßigkeitsprinzip). La valutazione di questi criteri deve essere compiuta con particolare rigore qualora la disparità di trattamento riguardi non soltanto singole persone, ma gruppi di persone.

La libertà di religione rientra nel grundrechtlich geschützten Lebensbereich dell’UE, va annoverata tra gli Unionsgrundrechte (diritti fondamentali dell’UE) e ai fini della valutazione di eventuali violazioni occorre fare riferimento a “unionsrechtliche Maßstäbe”.

L’articolo 19, comma 2, del Trattato UE menziona, tra le discriminazioni da eliminare, anche quelle basate sul credo religioso. Discriminazione è ravvisabile tutte le volte in cui vi è Schlechterstellung non giustificabile da ragioni oggettive.

Religione e Weltanschauung sono Schutzgüter della politica di antidiscriminazione dell’UE; ciò vale in particolare per quanto concerne l’accesso alle professioni e all’avviamento professionale. L’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue vieta sia la discriminazione diretta sia quella indiretta. Soltanto la tutela indispensabile di altri diritti fondamentali può rendere legittima una disparità di trattamento. L’articolo 19 del Trattato UE prevede anche la competenza dell’Ue per quanto riguarda le misure necessarie per eliminare le discriminazioni; sono state emanate, a tal fine, tre direttive (2000/43 – 2000/78 – 2004/113).

                           

III. Obblighi dello Stato

Come si manifesta il Neutralitätsgebot dello Stato, la Verpflichtung des Staates zu religiös-weltanschaulicher Neutralität, in sozial-kulturstaatlichen Bereichen?

L’Austria, a differenza p. es. della Francia, può essere considerata uno Stato secolare ma non laico; se fosse laico, tutti i simboli religiosi, senza eccezione alcuna, dovrebbero essere banditi dagli edifici pubblici. Secolarità significa che la comunità statale non s’identifica (più) con una confessione, come avviene invece se vi è Staatskirchentum (esempio tipico è la Gran Bretagna).

L’atteggiamento “neutrale” dello Stato nei confronti delle confessioni religiose è una caratteristica del Rechtsstaat e tiene conto del fatto che uno Stato moderno assume una posizione “imparziale” nei confronti delle religioni (e delle Weltanschauungen) praticate dai cittadini e dagli abitanti dello stesso. È da rilevare che staatliches Neutralitätsgebot può avere carattere anche non assoluto. Obiettivo precipuo di quest’obbligo è, come già accennato sopra, di assicurare tolleranza e “religiösen Frieden”. “Weltanschauliche und religiöse Neutralität” trovano il loro fondamento nel fatto che lo Stato deve essere “Heimstatt aller  Bürger” (y1). Pertanto, privilegiare una determinata confessione religiosa o Weltanschauung, contrasterebbe con i principi sanciti da quasi tutte le Costituzioni moderne europee.

(y1)  Nel corso di una recente intervista televisiva un esponente politico austriaco di spicco avrebbe dichiarato che ogni donna ha il diritto di vestirsi come crede. Se l’islamofobia continuerà a diffondersi, verrà il giorno in cui chiederemo a tutte le donne di indossare un c.d. Kopftuch; ciò per solidarietà verso coloro che lo portano per motivi religiosi. Le reazioni a questa dichiarazione non si sono fatte attendere e c’è stato chi ha parlato di una semplice, non molto felice, “battuta” e chi invece ha manifestato stupore per un’Aussage del genere.

Allo Stato viene negata la “legittimazione”, “Konfessionen und Weltanschauungen zu bewerten und die Bürger danach zu behandeln”; altrimenti ciò condurrebbe inevitabilmente a discriminazione degli stessi.

Il Neutralitätsgebot des Staates (com’è andato affermandosi in epoca post-medievale) ha fatto seguito alle tante guerre a sfondo religioso che sono state combattute nei secoli più bui dell’umanità e le cui conseguenze, in parte, sono percepibili ancora oggi.

C’è chi equipara il Neutralitätsgebot alla “Nichteinmischung des Staates in religiöse Belange” (non interferenza dello Stato in questioni di carattere religioso).

Il Neutralitätsgebot ha particolare importanza nel settore dell’istruzione pubblica, tant’è vero che si parla di “religiöser Neutralität der (öffentlichen) Schulen”, comprese le università statali. Questa neutralità non sussisterebbe, se contenuti didattici e metodi d’insegnamento fossero “auf eine bestimmten Glaubensrichtung (oder Religion) ausgerichtet”.

Un mio precedente articolo ha avuto per oggetto l`Integrationsgesetzentwurf in Austria, di cui si prevede la prossima approvazione da parte degli organi parlamentari. Gli esperti che hanno elaborato il disegno di legge de quo nonché l’Integrationsminister hanno ritenuto di includere in questa proposta di legge il divieto della “Vollverschleierung im öffentlichen Bereich und besonders im öffentlichen Dienst” (divieto di velare totalmente il proprio volto in pubblico e in particolare in occasione dell’espletamento di un servizio pubblico). Indossare il Burka o il Niqab sarebbe anche espressione dell’appartenenza a un “radikalen Islam”, oltre a dare luogo a problemi non indifferenti in sede d’identificazione delle persone (y2). Il divieto de quo dovrebbe valere soprattutto per le insegnanti nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado. L’Austria, benché- come ha sottolineato l’Integrationsminister – sia un “religionsfreundlicher Staat”, è però anche un “säkulärer Staat”, uno Stato secolare, anche se non laico.

(y2) Da un sondaggio effettuato dall’EDU è  emerso che ben il 51% dei cittadini austriaci ha dichiarato che vedere, in pubblico o sul posto di lavoro, una donna con il velo che le copre totalmente il viso, è fonte di inquietudine. Una percentuale così alta si è riscontrata soltanto negli Stati della Scandinavia, mentre in altri Stati europei, per il 67% degli intervistati, la Gesichtsverhüllung, per  effetto del Burka o del Niqab, non provoca sensazione di sorta. Il sondaggio de quo è stato condotto per un intero anno e ha interessato 1.000.000 di cittadini dell’UE di età  tra i 18 e i 34 anni.

Secondo alcuni è tutto da vedere – se il Vollverschleierungsverbot entrerà in  vigore – con quanto rigore l’osservanza di questo divieto sarà fatta rispettare nei confronti di chi porta il Burka o il Niqab in luogo pubblico. Fatta eccezione per la Francia, il Belgio e l’Olanda, non risulta che in altri Stati europei “portatrici” di indumenti che occultano totalmente i dati somatici del viso, siano state contravvenzionate o che a loro carico sia stata applicata sanzione amministrativa pecuniaria.

Ho notato che dalle nostre parti donne di religione islamica si mostrano in pubblico con il velo che nasconde interamente il volto o che lascia liberi soltanto gli occhi e non mi consta che queste persone siano state sanzionate.

È ben vero che l’articolo 32 della L. 689/1981 ha depenalizzato l’articolo 85 del R.D. 773/1931, prevedendo al posto dell’ammenda la sanzione amministrativa pecuniaria a carico di chi compare “mascherato” in luogo pubblico, precludendo in tal modo l’immediato e sicuro riconoscimento del soggetto. Il divieto di cui all’articolo 85, 1° c., R.D. cit., è stato definito assoluto dalla Corte di Cass. (sent. n. 11339/1976 e 5516/1973). Il fatto che l’intervento del legislatore abbia “degradato” l’occultamento del viso in luogo pubblico a mera sanzione amministrativa, non dovrebbe aver influito più di tanto sulla ratio legis che è quella di rendere possibile il sollecito riconoscimento della persona ed evitare che vengano eluse eventuali indagini e ricerche da parte degli organi polizia o che, comunque, le stesse siano rese difficoltose a causa dell’alterazione – anche soltanto parziale – dei connotati fisici essenziali della persona, dei dati somatici del viso.

 

IV. La giustizia e l’umfassende Neutralitätsgebot

 Non sono mancate, negli ultimi tempi e sempre con riferimento al c.d. Neutralitätsgebot des Staates, neppure iniziative volte ad allontanare il crocefisso dalle aule scolastiche, ma queste sortite non hanno trovato “appoggi” o consenso in sede governativa, dato che, com’è stato osservato, il crocefisso, nelle aule scolastiche, costituisce parte della “historisch gewachsenen Kultur” dell’Austria e l’esposizione di questo simbolo religioso sarebbe anche “verfassungsrechtlich abgesichert”, a differenza di quanto è avvenuto nella vicina Baviera, dove la disposizione di esporre il crocefisso in ogni luogo d’insegnamento, è stata ritenuta incostituzionale.

Il ministro dell’Integrazione austriaco - la cui proposta è stata ritenuta discriminatoria e contraria alla liberta’ di religione dalle organizzazioni musulmane austriache - per “legittimare” il proprio Gesetzentwurf, si è in particolare anche richiamato a quanto contenuto nel recente accordo di coalizione, nel quale è previsto che lo Stato (un “liberaler Rechtsstaat westlicher Prägung und eine westlich orientierte Demokratie”) ha l’obbligo “weltanschaulich und religiös neutral aufzutreten”, per cui portare simboli religiosi da parte di dipendenti pubblici (in particolare dell’Exekutive e del settore dell’istruzione pubblica) contrasterebbe con il Neutralitätsgebot, detto anche Neutralitätsgrundsatz.

Ha suscitato un certo scalpore l’assunto del presidente dell’Associazione Magistrati d’Austria secondo il quale il crocefisso, nelle aule giudiziarie, sarebbe un retaggio del passato che ha fatto il suo tempoIl giudice deve apparire „neutral, vorurteilsfrei und frei von jeglichen religiösen Eindrücken”.

Per quanto concerne la Vollverschleierung (velo integrale), è stato fatto notare che per i magistrati di entrambi i sessi già esistono apposite Kleidervorschriften (che si sostanziano, principalmente, nell’obbligo di vestire in udienza il Talar (toga) e di coprire il capo con il Barett durante la lettura del dispositivo della sentenza (si veda in proposito il regolamento del min. d. Giust. del 1962) per cui sarebbe inutile e superflua ogni innovazione normativa in proposito. (Le Kleidervorschriften dei magistrati austriaci sono stati illustrati in un mio articolo pubblicato mesi orsono). Anche per gli appartenenti alle forze dell’ordine esistono disposizioni normative che disciplinano compiutamente il loro “outfit” quando sono in servizio.

L’Ass. Mag. ha accolto favorevolmente l’intenzione del governo federale di attuare concretamente e conseguentemente il Neutralitätsgebot, per cui “religiöse und weltanschauliche Symbole würden aus dem öffentlichen Dienst verbannt”, come, da tempo, è stato peraltro chiesto da autorevoli magistrati e cattedratici.

Nel caso in cui non si volesse abolire il giuramento (y3) nei processi civili, la magistratura ha chiesto che fosse adottata una soluzione analoga a quella, alla quale ha fatto ricorso il legislatore della RFT, prevedendo varie Eidesformeln (si vedano il § 481 della Zivilprozessordnung - ZPO – CPC e il § 64 StPO - CPP). Secondo L’Ass. Mag., tutti i giudici sono tenuti “das Gesetz über Ihre – auch religiösen - Anschauungen zu stellen”. Ciò, peraltro, già avviene, se un giudice di religione cattolica emana una sentenza di divorzio.

(y3)  Notizie del giuramento e dello spergiuro le troviamo già in un’opera di Esiodo (vissuto nel secolo VIII° a. C.), il quale, nella Teogonia (v. 231), dice che il giuramento “agli uomini della terra grande sciagura reca quando qualcuno di loro, volendo, spergiura”. Il verso 27 recita che “noi sappiamo dire molte menzogne simili al vero ma sappiamo anche, quando vogliamo, cantare il vero”.

In tal modo, secondo il presidente dell’Ass. Mag., si eviterebbe ogni “Anschein von Befangenheit und Voreingenommenheit“. A parte i problemi circa l’identificazione (o, meglio l’identificabilità) della persona che possono sorgere, se una persona con il volto totalmente coperto è chiamata a deporre o deve comparire in qualità di imputato/a, molti ritengono che la Vollverschleierung sarebbe “Ausdruck einer fundamentalistischen Auslegung” della religione islamica e contraria ai postulati di un’offenen Gesellschaft, qual è quella dell’odierna Europa. Contro il divieto del velo integrale si è espressa Amnesty International che reputa un Verbot del genere discriminatorio, controproducente e non proporzionato in relazione allo scopo che s’intende perseguire con una norma del genere.

Contrastante con il Neutralitätsgebot viene pure ritenuta – da larga parte della magistratura austriaca – la c.d. Schwurgarnitur (costituita da due candele con in mezzo un crocefisso), quale la troviamo ancora in alcune aule giudiziarie. Da tempo la Richterschaft  chiede che venga attuato “ein umfassendes Neutralitätsgebot” anche per quanto riguarda l’arredamento delle aule giudiziarie. La vicepresidente dell’Ass. Mag. avrebbe dichiarato che non è il caso di parlare di neutralità’, “se siedo dinanzi a un crocefisso e parlo in nome della Repubblica Austriaca”. È da osservare in proposito che da qualche tempo parecchi dirigenti di uffici giudiziari hanno disposto che la c.d. Schwurgarnitur venga allontanata dall’aula di udienza. Molti magistrati si sono anche dichiarati contrari alla prestazione del giuramento nelle udienze civili, le cui modalità e la cui formula (“Ich schwöre einen reinen Eid”), risalgono al secolo 19.mo e sono contenute nell’Einführungsgesetz zur Zivilprozessordnung (entrata in vigore l’1.1.1898). Va rilevato che oggigiorno i giudici austriaci soltanto raramente richiedono l’Eidesleistung nei processi civili (fatta eccezione per il c tu). Nei processi penali si prescinde dal giuramento. Devono invece sempre prestare giuramento “Schöffen und Geschworene”, vale a dire i giudici non togati.

Anche alcuni Religionswissenschaftler sostengono che  il crocefisso in aula “ist nicht argumentierbar”. Laddove lo Stato esercita “eine hoheitliche Funktion”, deve esserci  “eine distanzierte Neutralität”. Ormai il crocefisso non sarebbe più necessario in quanto nei processi penali il giuramento non viene più prestato dai testi e nei processi civili “spielt der  Eid kaum mehr eine Rolle”.

Disparità di vedute sussistono a proposito dei modi di attuazione del Neutralitätsgebot. Mentre il ministro della Giustizia propugna la tesi secondo la quale si potrebbe eventualmente provvedere con una modifica regolamentare, molti giuristi sono dell’opinione che sarebbe necessario un intervento legislativo, “weil man in Grundrechte eingreift”.

Da ambienti governativi è trapelata ultimamente la notizia secondo la quale il crocefisso non verrebbe allontanato, ne’ dalle aule scolastiche, ne’ da quelle giudiziarie. Verra’ pero’ introdotto il Vollverschleierungsverbot e il divieto di portare, visibilmente, simboli religiosi o relativi alla propria Weltanschauung per magistrati e forze dell’ordine. Cio’ al fine di garantire la “nach außen visuell wahrnehmbare” neutralità dello Stato (o, meglio, di determinati suoi organi).

Religioni e Weltanschauungen non sono piu’ i tradizionali alleati del potere statale, anche se alle stesse viene garantita una certa tutela (ma non un trattamento privilegiato) al fine di assicurarne la  “freie Entfaltung”. La religione non è più considerata un “identitätsstiftendes Persönlichkeitsmerkmal”.

V. Il rifiuto di prestare servizio senza poter indossare il c.d. Kopftuch

Un caso che nel marzo di quest’anno si è verificato in Stiria, occuperà, probabilmente, a lungo le autorità giudiziarie, non esclusa la Corte costituzionale. Una dipendente del Berufsförderungsinstitut, di religione islamica, un giorno si era presentata in servizio indossando un c.d. Kopftuch e si era rifiutata di prestare la propria attività lavorativa senza indossare questo copricapo, come le aveva chiesto il dirigente dell’istituto (che si è richiamato alla nota sentenza della Corte di Giustizia dell’UE, emanata qualche settimana prima). Questo dirigente aveva detto alla dipendente che se non avesse ottemperato al suo ordine, il rapporto di lavoro, alla prossima scadenza, non sarebbe stato rinnovato. La dipendente, asserendo che indossare il c.d Kopftuch sarebbe parte “meiner religiösen Praxis als Muslimin” e parte della sua identità’, ha ritenuto discriminatorio il comportamento del dirigente dell’istituto e si è rivolta all’autorità giudiziaria. Ha motivato il suo ricorso anche con il fatto che l’ordine impartito dalla direzione dell’istituto era contrario al diritto di scegliere liberamente il proprio modo di vestire.

Vedremo quale sarà l’esito dell’iter giudiziario intrapreso da chi non intende rinunziare a portare il Kopftuch anche durante le ore di prestazione del servizio.

VI. Qualcosa sta muovendosi anche nella RFT

A Baden-Würtemberg

Una proposta di legge in materia di “Neutralität bei Gerichten und Staatsanwaltschaften” del Baden-Würtemberg è stata presentata a fine aprile di quest’anno dal governo di questo Bundesland. Prevede il divieto – per giudici e PPMM – di portare ”sichtbare religiös und politisch geprägte Symbole bei richterlichen und staatsanwaltschaftlichen Tätigkeiten” (divieto di portare simboli visibili di carattere religioso o politico in occasione di attività inerenti al servizio) da parte di giudici e PPMM. Il Baden-Würtemberg si è deciso a elaborare un disegno di legge del genere dopo che, nella vicina Baviera, il Verwaltungsgericht (giudice amministrativo) di Augsburg, il 30.6.16, aveva statuito che il divieto di fungere da sostituto del PM in udienza delle Rechtsreferendarinnen non disposte a svolgere questo servizio senza Kopftuch, non poteva ritenersi legittimo, mancando in proposito un’apposita norma di legge.

 Se il disegno di legge de quo verrà approvato, sarà la prima legge del genere emanata nella RFT. A proposito del provvedimento del Verwaltungsgericht di Augsburg, è da osservare che il governo della Baviera ha impugnato la statuizione di questo giudice amministrativo e che sull’impugnazione non è stato ancora deciso. Il governo del Baden-Würtemberg invece ha tratto spunto da questa decisione per disciplinare la materia e prevenire – così almeno hanno ritenuto i governanti – futuri, prevedibili, lunghi - contenziosi.

Presentando il disegno di legge alla stampa, il ministro della Giustizia del Baden-Würtemberg ha dichiarato che la neutralità della giustizia è una colonna portante dello Stato di diritto e che simboli – visibili - di natura religiosa o politica “passen nicht zur verfassungsmäßig gebotenen, strikten Neutralität der Justiz” (non sono conciliabili con la rigorosa neutralità della giustizia sancita dalla Costituzione (del Baden-Würtemberg)); nelle aule di udienza di questo Bundesland, da qualche tempo, non troviamo più i crocefissi.

Il divieto è destinato a valere anche per Rechtspfleger/innen; non invece per i giudici onorari e gli Schöffen.

Ad avviso dei governanti del Baden-Würtemberg, il Gesetzentwurf – frutto di lunghe e laboriose trattative (protrattesi per ca. un anno) tra i partiti al governo (Verdi e Cristianodemocratici) costituirebbe un “schonenden Ausgleich zwischen Grundrechten und Neutralität”, vale a dire è un compromesso accettabile tra diritti fondamentali e neutralità e tiene comunque conto delle particolari esigenze di neutralità che sono ravvisabili nel settore della giustizia. La legge è destinata anche a integrare la normativa che disciplina l’Amtstracht di giudici e PPMM.

È da rilevare che alcuni esponenti del governo originariamente erano orientati nel senso di vietare, nelle aule giudiziarie, non soltanto i c.d. Kopftücher, ma, pure, altri simboli religiosi quale p.es. la Kippa. Ciò perché giudici e PPMM devono sempre apparire neutrali e indipendenti. Anlass per l’elaborazione del disegno di legge de quo, è stata, oltre alla suddetta sentenza del Verwaltungsgericht, anche la richiesta, proveniente dalla Richterschaft, “rechtlich für klare Verhältnisse zu sorgen”. Le Referendarinnen non disposte a togliersi il c.d. Kopftuch (che sono state – nel Baden-Würtemberg – ca. una decina negli ultimi 10 anni), finora hanno dovuto rinunciare, per iscritto, a quella parte del loro “praticantato” che prevede (anche) di fungere da sostituto in udienza per l’espletamento di attività loro delegate. Lamentavano, queste Referendarinnen, la violazione del diritto alla Religionsfreiheit e all’Ausbildungsfreiheit, se venivano poste dinanzi all’alternativa, togliersi il Kopftuch o rinunziare a una parte dell’Ausbildungsprogramm.

L’iniziativa del governo è stata accolta favorevolmente dai magistrati in servizio nel Baden-Würtemberg; essi si sono espressi nel senso che è “sinnvoll, einheitliche Regelungen zu finden, wie mit dem Kopftuch umzugehen ist” (trovare soluzioni ragionevoli e unitarie come regolarsi a proposito delle portatrici di questo copricapo femminile).

Resta da vedere se l’emananda legge non sarà, anch’essa, ritenuta incostituzionale dal Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale). I giudici di Karlsruhe, nel marzo del 2015, avevano, infatti, dichiarato l’incostituzionalità del divieto, generale, di indossare il Kopftuch da parte di alcune addette, di fede islamica, agli asili-nido. Hanno osservato i Verfassungsrichter che un islamisches Kopftuch, nella Germania odierna, non è più nulla d’insolito, ma può essere notato con una certa frequenza e che non sussiste alcun “verfassungsrechtlicher Anspruch” (diritto previsto dalla Costituzione) “von der Wahrnehmung anderer religiöser oder weltanschaulicher Bekenntnisse verschont zu bleiben”. Gli Hüter der Verfassung hanno però anche sottolineato che portare il Kopftuch può essere vietato tutte le volte in cui questo copricapo femminile possa costituire un pericolo concreto per la neutralità dello Stato. Una pronunzia alquanto….sibillina (almeno secondo alcuni).

I fautori del disegno di legge de quo hanno messo in rilievo che la giustizia è - certamente – il settore, nel quale una “strikte Neutralität” ha “besondere Daseinsberechtigung”. Un portavoce del Richterbund (Ass. Naz. Mag.) ha dichiarato che se il Kopftuch si vuole vietare, è proprio l’aula giudiziaria dove deve valere un divieto del genere.

Obiettivo di quest’iniziativa legislativa è - indubbiamente – di rafforzare la fiducia nella neutralità e nell’indipendenza della giustizia. S’intende prevenire ogni apparenza che “vor Gericht könnte es um etwas anderes gehen, als um di objektive Durchsetzung des Rechts”. Garantire l’esigenza di neutralità della giustizia è particolarmente importante e necessario, dove giudice e cittadini „si incontrano“, cioè nelle aule giudiziarie e in occasione dell’esame di testi (e di consulenti tecnici). Deve essere salvaguardata non soltanto la neutralità della giustizia in genere, ma anche – e in particolare – quella del konreten Spruchkörper (vale adire di chi deve decidere in concreto sulla responsabilità dell’imputato o sulla controversia civile (collegio o giudice monocratico)). Contiguità, cortigianerie e piaggerie (specie se originate da rapporti di parentele o di affinita’) sono assai nocive per il necessario prestigio della giustizia e, non di rado, sono la Vorstufe zu Amtsmissbrauch und Korruption (abuso d’ufficio e corruzione). Parimenti nocivo (se non di più) per l’Ansehen der Justiz, è se (ex) funzionari di partito sentono l’improvvisa e irrefrenabile vocazione di dedicarsi alla…giustizia.

Ogni apparenza di fattori suscettibili di incidere sull’oggettività dell’Entscheidungsfindung deve essere rigorosamente bandita. Occorre  evitare ogni Anschein (apparenza) der Befangenheit, die Besorgnis einer Befangenheit, che potrebbe dar luogo a dubbi in ordine alla Neutralität des Gerichts. Così p. es. avrebbe dato luogo, per lo meno a una “schiefen Optik”,  il fatto che la mammina si fosse “industriata” per ottenere l’assoluzione di chi, generosamente, aveva assunto…la figlia.

Il fatto che il disegno di legge de quo preveda un’eccezione dal Verbot religiös und politisch geprägter Symbole bei richterlichen Tätigkeiten per i giudici onorari e per gli Schöffen, è la riprova, come si è espresso il ministro della Giustizia del Baden-Würtemberg, che il governo non intende “einen laizistischen Weg einzuschlagen” (“imboccare” una via laicistica). Quest’assunto ha meravigliato non pochi, dato che, da tempo, dalle aule di giustizia del Baden-Würtemberg sono stati allontanati i crocefissi (a differenza di quanto è avvenuto in altri Länder).

Critiche contro il Gesetzentwurf sono state avanzate dalla Chiesa cattolica nonché da quella evangelica.

Posto che l’approvazione del disegno di legge da parte dei competenti organi del Baden-Würtemberg è prevista per l’inizio del prossimo anno, modifiche allo stesso e “ripensamenti” sono tutt’altro che esclusi; ciò anche perché le prossime elezioni non sono poi tanto lontane e le esigenze di “profilarsi” in vista di quest’appuntamento con gli elettori aumentano  in proporzione all’avvicinarsi del Wahltermin. Per assicurarsi un “posticino” nel Landesparlament, certi signori sono disposti a Kehrtwendungen (virate di 180°) che delle volte sono più che sorprendenti e repentine.

B Baviera

Il governo della Baviera ha elaborato, anch’esso, un disegno di legge concernente il divieto della Vollverschleierung (Burka e Niqab), destinato a valere, oltre che per i dipendenti pubblici – quando sono in servizio – anche per quelli delle università, delle scuole primarie e secondarie nonché degli asili. Trattasi, secondo i governanti bavaresi, di “besonders sensible Bereiche des öffentlichen Lebens” (settori particolarmente sensibili della vita pubblica). Ciò per consentire una “offene Kommunikation untereinander” che costituisce una delle basi di un ordinamento libero e democratico. Velare totalmente il proprio viso contrasta con le esigenze della Kommunikationskultur qual è venuta a formarsi in Europa attraverso i secoli e che è parte integrante degli ordinamenti di questo continente.

Sul disegno di legge si sono espressi favorevolmente i rappresentanti degli enti pubblici della Baviera; in particolare i Comuni. È stato osservato che chi svolge un servizio pubblico e durante l’espletamento dello stesso, deve essere riconoscibile, così come deve essere facilmente identificabile chi fruisce di questi servizi.

 

Nel corso di una riunione dei ministri dell’Interno dei Bundesländer, tutti gli Innenminister si sono espressi per l’introduzione di un divieto del Burka e del Niqab per i dipendenti pubblici (compresi gli insegnanti).

La Vollverschleierung costituisce non soltanto un grave ostacolo alla gesellschaftlichen Zusammenarbeit, ma contrasta pure con la parità dei diritti. Rappresenta altresì un rilevante ostacolo all’integrazione nella società della RFT. Tutte le persone residenti o che comunque dimorano nella RFT, devono “mostrare il loro viso” (“müssen ihr Gesicht zeigen”); ciò è un presupposto irrinunciabile per il funzionamento di determinati settori dell’ordinamento liberal-democratico, qual è stato instaurato dopo il 1945.

Negli ultimi anni è stato riscontrato un aumento del numero delle persone (di sesso femminile) che accedono a uffici giudiziari e alle università con un velo che copre interamente il loro viso. Per questo motivo il governo della Baviera ha ritenuto che sia giunto il momento di agire, vale dire di legiferare in una materia – che alcuni hanno definito “spinosa” o “ostica” - che richiede una disciplina unitaria e che fornisce un (valido) orientamento a tutti coloro che, ormai presso che’ giornalmente, vengono a contatto con persone provenienti da ambienti culturali (e religiosi) molto differenti da quelli “tradizionali”. Le violazioni dell’introducendo divieto di Vollverschleierung saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie.

C Altri Bundesländer

Nel circondario di Berlino già vige il divieto, per i dipendenti pubblici (in servizio), di portare simboli religiosi.

Il Nordrhein-Westfalen intende modificare il Landesschulgesetz e proibire – agli insegnanti – di portare simboli religiosi e politici durante i loro adempimenti di servizio.

Il Bundesland Hessen richiede a tutti i suoi dipendenti di svolgere il servizio comportandosi “politisch, weltanschaulich und religiös neutral”; sono proibiti anche indumenti atti a menomare la fiducia nella neutralità dell’Amtsführung (attività di servizio) o a mettere in pericolo “den politischen, religiösen oder weltanschaulichen Frieden”.

D L’esigenza degli interventi dei Bundesländer

L’intervento dei legislatori dei Länder si rende necessario in quanto, a proposito della Vollverschleierung, non sussiste una normativa federale, vale a dire, non vi è norma che vieti (o consenta) ai dipendenti di portare, durante le ore in cui prestano servizio, un velo tale da occultare totalmente il viso, anche se va rilevato che ai dipendenti del Bund è vietato – in servizio – ostentare e portare simboli o distintivi che “vermitteln eine parteipolitische Botschaft”.

Per quanto concerne in particolare il velo integrale, portare questo indumento, in alcuni Länder della RFT, finora è stato tollerato, se motivato con il proprio credo religioso (tutelato dall’articolo 4, 1 e 2 comma, della Costituzione federale, che garantiscono pure la libertà di orientare la propria condotta di vita in base alle proprie convinzioni religiose) e se, per effetto di questo velo, non viene pregiudicato il “Bildungs- und Erziehungsauftrag des Staates”.

È ben vero che il Versammlungsgesetz (Legge che disciplina le riunioni in luogo pubblico), al § 17 a, 2° c., n. 1, prevede il c.d Vermummungsverbot. Per Vermummung (che puo’ essere tradotta con travisamento) s’intende ogni “Veränderung oder Verhüllung des Gesichts” e quindi non soltanto l’occultamento totale del viso, ma anche un’ ”alterazione” parziale del volto. Ai fini dell’applicazione del § 17 a, comma 2, VersammlungsG, è richiesto che l’alterazione o l’occultamento del viso venga posto in essere dal partecipe alla riunione allo scopo di impedire l’accertamento della propria identità (Vereitelung der Identitätsfeststellung). Occorre pertanto che “l’Aufmachung” sia tale da rendere impossibile il riconoscimento della persona da parte di testimoni o sulla base di fotografie o riprese video (che possono essere eseguite da organi di polizia nei casi e nei limiti di cui al § 12 a VersammlungsG). È pertanto evidente che questa legge ha un ambito applicativo assai ristretto (settoriale) e che alla stessa non si possa far ricorso all’infuori di riunioni in luogo pubblico (più precisamente, se le stesse vengono tenute “unter freiem Himmel”, vale a dire all’aperto).

Allo stato non vi sono norme federali che disciplinano l’accesso – a uffici statali – di donne che portano il Burka o il Niqab. Con riferimento alla normativa federale è però da osservare che la polizia federale, impiegata in controlli nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti o alle frontiere, ha facoltà di richiedere vollverschleierten Personen di togliersi il velo (integrale) ai fini dell’accertamento dell’identità, vale a dire per verificare se la persona raffigurata nel documento d’identità è effettivamente la stessa che ha esibito il Personalausweis (è, questo, il c.d. Sichtabgleich).