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Adozione internazionale e adozione nazionale in uno Stato straniero

Adozione internazionale e adozione nazionale in uno Stato straniero
Adozione internazionale e adozione nazionale in uno Stato straniero

I.

Il report Istat di fine 2016 ci dice che nel 2015 i matrimoni con coppie miste sono stati il 12,4% delle nozze celebrate. Le recenti ondate migratorie non potranno che aumentare questa tendenza.

Nei prossimi anni saremo quindi costretti a confrontarci sempre più spesso con problemi di diritto internazionale privato anche in tema di adozione. La procedura italiana di adozione internazionale è notoriamente lunga e farraginosa e probabilmente le coppie miste cercheranno di sfruttare la cittadinanza straniera di uno dei due coniugi per intraprendere un’adozione nazionale nello Stato d’origine del coniuge straniero.

Occorre quindi osservare le situazioni concrete e verificare quale delle due procedure, quella italiana di adozione internazionale o quella straniera di adozione nazionale in uno Stato straniero, si applichi a ciascun caso concreto.

 

II.

L’Articolo 36 comma 4 della legge 184/1983 ci dice che “L’adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del Tribunale per i Minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione” tracciando quindi il campo di applicazione delle due tipologie di adozione: la coppia mista che risieda in Italia deve intraprendere il percorso italiano di adozione, mentre la coppia mista che voglia intraprendere un percorso di adozione nazionale nel Paese di origine del coniuge straniero deve avere avuto residenza continuativa in tale Paese per almeno due anni consecutivi e dimostrare di avervi effettivamente soggiornato.

Per poter accedere ad una procedura di adozione nazionale all’estero occorre quindi non essere iscritti all’anagrafe della popolazione residente di nessun Comune italiano e viceversa risultare residenti all’estero da almeno due anni. Anche se non prescritto dalla legge, si consiglia l’iscrizione all’AIRE, Anagrafe degli italiani residenti all’estero. In mancanza di questo requisito, le pratiche di adozione all’estero non potranno essere riconosciute in Italia.

III.

La coppia mista di coniugi residenti in Italia deve avviare le pratiche di adozione internazionale dichiarando la propria disponibilità al Tribunale per i Minorenni competente in base alla residenza. Il primo passo da superare è ottenere la dichiarazione di idoneità all’adozione che viene rilasciata da parte del Tribunale con decreto dopo un attento esame, sociale e sanitario, della coppia, che coinvolge anche le rispettive famiglie di origine.

Una volta ottenuto il decreto di idoneità (qualora non l’idoneità non venga riconosciuta, il decreto è reclamabile in Corte d’Appello entro 10 giorni dalla notificazione), i coniugi potranno rivolgersi ad una delle associazioni accreditate presso la Commissione per le Adozioni Internazionali istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il cui intervento è stato reso obbligatorio nelle procedure di adozione internazionale dalla legge 476/1998.

Le fasi successive si svolgono all’estero: i coniugi vengono seguite dall’ente prescelto nell’abbinamento fra minore in stato di abbandono e aspiranti genitori e nella procedura straniera che porta alla sentenza di adozione resa dallo Stato estero. Si noti che lo stato di abbandono del minore deve essere dichiarato dallo Stato di residenza del minore e seguendo la sua normativa interna.

L’ingresso in Italia del minore deve essere preventivamente autorizzato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale rilascia un nulla osta all’ingresso ed alla residenza permanente del minore straniero. Il minore entra in Italia con un visto per adozione rilasciato dal Consolato italiano presso il paese di origine.

Una volta fatto ingresso in Italia, i neogenitori devono rivolgere istanza al Tribunale per i Minorenni competente affinché venga riconosciuto il provvedimento straniero di adozione. E’ questa una speciale procedura di delibazione della sentenza straniera che deroga all’automatico riconoscimento dei provvedimenti stranieri di cui alla legge 218/1995. La deroga viene espressamente sancita dall’articolo 41 comma 2 della legge 218/1995. In questa fase il Tribunale per i Minorenni verifica che la sentenza straniera sia conforme ai principi enunciati dall’art. 4 della Convenzione dell’Aja del 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, ratificata dall’Italia con legge 476/1998.

Soltanto al termine di questa procedura si forma l’atto di nascita ed il minore straniero può dirsi finalmente figlio della coppia ed acquisire la cittadinanza italiana.

IV.

Nell’ipotesi invece di coppia mista residente all’estero da oltre due anni, la procedura da seguire è quella dello Stato estero. Qualora la coppia di genitori voglia far riconoscere lo status di figlio adottivo anche in Italia, la sentenza straniera di adozione non sarà oggetto di delibazione da parte del Tribunale per i Minorenni, ma sarà automaticamente riconoscibile ai sensi dell’articolo 41 comma 1 della legge 218/1995. I genitori dovranno quindi recarsi presso gli ufficio dello Stato Civile del Comune dell’ultimo luogo di residenza dei genitori per far annotare la sentenza.

È evidente che una coppia mista residente all’estero potrà godere di maggiori aperture all’adozione previste dalle legislazioni straniere. Si pensi alla possibilità di adottare concessa a coppie non legate in matrimonio o a coppie omosessuali finanche a singoli soggetti che alcuni ordinamenti stranieri prevedono, diversamente dal nostro.

Sul riconoscimento delle adozioni effettuate all’estero da parte di coppie omosessuali si sono già pronunciati il Tribunale per i Minorenni di Bologna, con un provvedimento del 5.05.2016 di rigetto per incompetenza, e la Corte di Appello di Milano con sentenza del 16.10.2015. Entrambe le pronunce, seguite poi da numerose altre, hanno ritenuto che non vi sia alcuna ragione per ritenere contrario all’ordine pubblico una sentenza straniera che abbia statuito un rapporto di adozione in favore di persone non coniugate, anche dello stesso sesso. Ne consegue quindi che tale provvedimento è suscettibile di trascrizione nei registri dello Stato Civile.