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Le norme non sono né vere né false

Le norme non sono né vere né false
Le norme non sono né vere né false

Indice

1. Introduzione

2. La norma come proposizione prescrittiva

3. Tre criteri di valutazione

4. Conclusioni

 

Abstract

Nel presente lavoro l’autore analizza gli studi di Norberto Bobbio per giungere a comprendere i tre criteri di valutazione delle norme. Per prima cosa occorre partire dalla non applicabilità della valutazione in termini di vero o falso delle norme, per poi analizzare i tre criteri di valutazione: giustizia, validità, efficacia.

In this paper, the author analyses Norberto Bobbio’s studies in order to understand the three evaluation criteria of the norms. First, it is necessary to start from the non-applicability of the assessment in terms of the true or false of the norms and then to analyse the three evaluation criteria: justice, validity, effectiveness.

 

1. Introduzione

L’oggetto del presente lavoro è quello di verificare quali siano i criteri di valutazione delle norme. Per fare ciò occorre analizzare le teorie di Norberto Bobbio a riguardo. Per prima cosa occorre partire dalla distinzione tra le proposizioni per giungere a identificare le norme come proposizioni prescrittive che si distinguono dalle altre proposizioni ed in particolare dalle proposizioni dichiarative. Le proposizioni dichiarative possono essere valutate in termini di vero o falso, mentre le proposizioni prescrittive non possono essere soggette a questa valutazione. In secondo luogo, si rende necessario analizzare i tre criteri di valutazione delle norme individuati da Norberto Bobbio, cioè se le norme sono: giuste o ingiuste; valide o invalide; efficaci o inefficaci.

2. La norma come proposizione prescrittiva

Nel presente articolo per comprendere la questione relativa ai criteri di valutazione delle norme, occorre partire dall’inquadrare le norme dal punto di vista della forma. Le norme hanno la forma di proposizioni. Si tratta di particolari proposizioni: proposizioni prescrittive.

Per comprendere a quali valutazioni può essere sottoposta una norma, cioè quali siano i possibili criteri di valutazione, è utile servirsi della chiave di lettura offerta dalle teorie di Norberto Bobbio in proposito, contenute nella sua opera Teoria della norma giuridica.

Ma che cos’è una proposizione? Una proposizione è costituita da più parole che nel loro complesso hanno un significato.

Norberto Bobbio [1958] osserva che una proposizione normativa può essere formulata con enunciati diversi. Un enunciato è la forma linguistica e grammaticale con la quale si esprime un significato determinato.

Si deve sottolineare che non tutte le proposizioni sono prescrittive e, secondo Norberto Bobbio [1958], le proposizioni possono essere distinte in base alla forma grammaticale in:

  • Dichiarative;
  • Interrogative;
  • Imperative;
  • Esclamative.

Inoltre, si possono distinguere in base alla funzione in:

  • Asserzioni;
  • Domande;
  • Comandi;
  • Esclamazioni.

È necessario, a questo punto, comprendere su quali fondamenta si basa la distinzione tra proposizioni descrittive e proposizioni prescrittive. I logici si sono occupati nello specifico della distinzione tra proposizioni descrittive e proposizioni prescrittive. Norberto Bobbio [1958] sottolinea in tre punti gli elementi su cui si basano le distinzioni tra queste proposizioni: in relazione alla funzione; in relazione al comportamento del destinatario; in relazione al criterio di valutazione.

Le proposizioni descrittive hanno la funzione di informare gli altri individui, le proposizioni prescrittive quella di modificare il comportamento dei destinatari. In riferimento al comportamento del destinatario si parla del di lui assenso, ove questi ritenga la proposizione vera. Nella proposizione prescrittiva si parla di esecuzione. Per quanto concerne il criterio di valutazione delle proposizioni descrittive può esserne predicata la verità o la falsità. Una proposizione in quanto possiede un determinato significato può essere verificata o falsificata. Si pensi alla proposizione formalmente dichiarativa e con funzione di asserzione “piove”, di essa può esserne facilmente stabilito se sia vera o falsa. Chiunque davanti a tale proposizione dichiarativa non impiega molta fatica a verificare se quanto asserito sia vero. Questo non può avvenire con le proposizioni prescrittive, esse non sono né vere né false, non possono cioè essere sottoposte alla valutazione sulla verità o falsità e per questo motivo si rende necessario ritrovare i criteri di valutazione delle norme.

 

3. Tre criteri di valutazione

La teoria dei tre criteri di valutazione delle norme trova una compiuta formulazione negli scritti di Norberto Bobbio.

Norberto Bobbio [1958] afferma che tutte le norme giuridiche possono essere sottoposte a tre diverse valutazioni, cioè se la norma: 

  • Sia giusta o ingiusta;
  • Sia valida o invalida;
  • Sia efficace o inefficace.

Si osserva come i tre criteri della giustizia, della validità e della efficacia affascinano da sempre i giuristi e nel mondo giuridico sono sempre presenti nei discorsi riguardo alle norme, ma occorre ora verificare in che termini operano questi criteri di valutazione.

Il criterio di valutazione della giustizia di una norma si occupa del problema della corrispondenza della norma ai valori posti ad ispirazione dell’ordinamento giuridico. Si tratta dunque di un giudizio di valore.

Il criterio di valutazione della validità di una norma si occupa della esistenza della regola giuridica, cioè se essa appartiene ad un determinato sistema, indipendentemente dal giudizio se essa sia giusta o meno. In questo caso è un giudizio di fatto. Per valutare la validità di una norma giuridica occorre verificare se l’autorità emanante possiede il potere legittimo di emanare le norme giuridiche, controllare che la stessa norma non sia stata abrogata espressamente (ciò avviene quando una norma successiva abroga la norma espressamente) e accertare che la medesima norma non sia incompatibile con altre norme dell’ordinamento giuridico (si pensi all’abrogazione implicita o all’incompatibilità con una norma gerarchicamente superiore).

Il criterio di valutazione dell’efficacia di una norma si occupa della questione se la stessa sia seguita dai destinatari e se, nel caso sia violata, venga fatta valere attraverso mezzi coercitivi dalla autorità che l’ha posta.

Questi tre criteri sono indipendenti l’uno dall’altro.

Norberto Bobbio [1958] ritiene per dimostrare l’indipendenza di tali criteri che esistano norme giuste che non sono valide (si pensi ad esempio ai principi giuridici universali che erano formulati nei trattati di diritto naturale, prima che venissero accolti in un sistema di diritto positivo), norme valide che non sono giuste (si pensi ad esempio alle leggi razziali), norme valide che non sono efficaci (si pensi ad esempio alle leggi sulla proibizione delle bevande alcoliche negli Stati Uniti d’America nel ventennio tra le due guerre), norme efficaci che non sono valide (si pensi ad esempio alle numerose norme sociali che sono seguite spontaneamente, alle regole della buona educazione. Esse sono seguite ma non per questo appartengono ad un ordinamento giuridico), norme giuste che non sono efficaci (Bobbio ritiene che quando la saggezza popolare afferma “non v’è giustizia in questo mondo”, ci si riferisca al fatto che molti a parole esaltano la giustizia, ma pochi la mettono in atto) e norme efficaci che non sono giuste (Bobbio ritiene che il fatto che una norma sia seguita non provi la giustizia di essa).

4. Conclusioni

Nel presente lavoro si è partiti dalle teorie di Norberto Bobbio per giungere all’obiettivo di comprendere che le norme sono particolari proposizioni, proposizioni prescrittive, che differiscono dalle proposizioni dichiarative. Le norme non possono essere valutate in termini di verità o falsità. I criteri di valutazione sono la giustizia, la validità e l’efficacia. Questi criteri come ritiene Norberto Bobbio sono indipendenti l’uno dall’altro.

 

Bibliografia

Bobbio, Norberto, 1958. Teoria della norma giuridica, Torino: Giappichelli.

Bohnert, Herbert Gaylord, 1945. The Semiotic Status of Commands. In: “Philosophy of Science” 12(4), pp. 302-315.

Hare, Richard Mervyn, 1952. The Language of Morals, Oxford: Clarendon Press.

Scarpelli, Uberto, 1955. Il problema della definizione e il concetto di diritto, Milano: Nuvoletti.