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Sport - La rilevanza penale degli accordi finalizzati a manipolare l’esito di competizioni sportive collegate a scommesse risp. di competizioni, alle quali partecipano professionisti dello sport

I nuovi §§ 265 c, 265 d, 265 e, 265 f del codice penale della RFT
Sport - La rilevanza penale degli accordi finalizzati a manipolare l’esito di competizioni sportive collegate a scommesse risp. di competizioni, alle quali partecipano professionisti dello sport
Sport - La rilevanza penale degli accordi finalizzati a manipolare l’esito di competizioni sportive collegate a scommesse risp. di competizioni, alle quali partecipano professionisti dello sport

Indice

I. Introduzione;

II. Insufficienza delle “verbandsinternen Sanktionen”;

III. Il § 265 c StGB: ratio della norma e struttura della stessa;

IV. L’“Unrechtsvereinbarung” quale elemento centrale del reato;

V. I commi 2, 3, 4 e 5 del § 265 c StGB;

VI. Il § 265 d StGB;

VII. Le aggravanti previste dal § 265 e StGB;

VIII. Intercettazione di telecomunicazioni - casi si ammissibilità;

IX. “Verfall und erweiterter Verfall”;

X. Conclusioni.

 

I. Introduzione

Gli scandali verificatisi nell’ultimo decennio nell’ambito dello sport hanno indotto il legislatore della RFT a elaborare un disegno di legge inteso a reprimere penalmente il c.d. Sportbetrug (“truffa nello sport”) e la c.d. Manipulation von berufssportlichen Wettbewerben (la manipolazione di competizioni sportive, alle quali partecipano in prevalenza professionisti).

È fuor di ogni dubbio che lo sport, da tempo, ha un’eminente “Vorbildfunktion” e che competizioni sportive, come i Giochi olimpici e i Campionati mondiali, a seguito della “Kommerzialisierung des Sports”, hanno anche una rilevanza economica, tutt’altro che trascurabile. Anche i relativi interessi vengono ritenuti degni di tutela penale.

Valori fondamentali inerenti allo sport agonistico sono “Fairness und Chancengleichheit”; se non sono garantiti questi “valori” (Werte), le competizioni sportive si risolvono in una specie di “gioco truffaldino” che danneggia non soltanto l’immagine dello sport, ma anche il patrimonio altrui, quello delle stesse associazioni sportive nonché degli sponsors. Le competizioni sportive, per essere tali, devono avere un esito non prevedibile (la c.d. Unvorhersehbarkeit); proprio in ciò sta il fascino dello sport. Il vincitore deve sempre essere - soltanto - chi è in grado di fornire le migliori prestazioni, chi è più abile. Manipolazioni e “korruptive Absprachen” fanno sì che lo sport perde gran parte dell’attrattività che gli è propria. Prevedendo la punibilità della “Spielmanipulation” (nome, con il quale il disegno di legge di cui sopra viene comunemente indicato), la RFT ha adempiuto pure obblighi assunti in sede internazionale (5 Conferenza dei ministri dello Sport (maggio 2013), Convenzione Consiglio d’Europa del 9.7.2014).

II. Insufficienza delle “verbandsinternen Sanktionen”

Dato che misure di carattere disciplinare (“verbandsinterne Sanktionen”) non hanno sortito gli effetti sperati, l’intervento del legislatore penale si è appalesato indispensabile, non più procrastinabile, al fine di assicurare l’integrità, l’autenticità e la credibilità dello sport. Le c.d. verbandsinternen Sanktionen - a parte il fatto che il loro “Unwerturteil” non è paragonabile a quello di una sanzione penale - sono dirette a “colpire” anzitutto i soci delle associazioni sportive e non producono, almeno di regola, effetti nei confronti di terzi che hanno “influito” sul comportamento degli atleti, degli allenatori o degli arbitri. A proposito delle “verbandsinternen Sanktionen”, spesso si sono appalesate anche difficoltà nell’attuazione di sanzioni di questo genere, nella c.d. Rechtsdurchsetzung oppure difettavano addirittura “konkrete Eingriffsmöglichkeiten” (concrete possibilità d’intervento).

La legge federale - ormai in vigore dalla 2 decade di aprile del 2017 - che ha introdotto nello StGB (Cod. pen.) i nuovi paragrafi sopra indicati, è intitolata: “Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches - Strafbarkeit von Sportwettbetrug und der Manipulation von berufssportlichen Wettbewerben” (Legge di modifica del codice penale - Punibilità di truffe perpetrate in materia di scommesse sportive e di manipolazioni relative a competizioni sportive di carattere professionale). Ha ritenuto, il legislatore della RFT, che gli “strumenti” che il cod. pen. (vigente fino al 18.4.2017) offriva, ai fini della sanzionabilità di comportamenti truffaldini e manipolatori nell’ambito dello sport, si siano rivelati insufficienti ai fini di un’efficace repressione degli stessi. Non certo il § 263 StGB (Betrug = truffa, che tutela unicamente il patrimonio altrui e neppure il § 299 StGB (corruzione nei rapporti economici)), anch’esso troppo generico per offrire validi spunti per punire le “truffe” e le manipolazioni di cui sopra. Occorreva pertanto la previsione di specifiche fattispecie di reato, atte a reprimere queste “korruptiven Manipulationsabsprachen”(accordi con finalità corruttive).

Uno dei motivi che hanno indotto il legislatore ad agire, è stata anche la “contiguità”, ravvisata nel passato decennio, tra chi manipolava l’“Ausgang der Sportveranstaltungen” (specie se collegate a scommesse) e la criminalità (più o meno) organizzata.

Oltre a prevedere le fattispecie dello “Sportwettbetrug” e della “Manipulation von berufssportlichen Wettbewerben”, la legge federale di cui sopra, ormai in vigore dal mese di aprile di quest’anno, rende applicabile, a carico del condannato per uno di questi reati, anche l’“erweiterten Verfall”, che è una “Rechtsfolge der Tat eigener Art” (una conseguenza sui generis del reato). L’“erweiterte Verfall, sulla cui natura giuridica torneremo, è accostabile, in una certa qual misura, almeno per quanto riguarda gli effetti, alla confisca del codice penale italiano, anche se la dottrina della RFT non lo qualifica come misura di sicurezza (patrimoniale).

Non priva di significato è pure che agli inquirenti - per effetto dell’articolo 2 della suddetta legge - viene concessa la facoltà, sia pure a condizioni ben definite, di disporre l’intercettazione e la registrazione di telecomunicazioni (e in questo senso è stato integrato il § 100 a, comma 2, n. 1, della StPO (CPP). L’ammissibilità del ricorso a questo mezzo investigativo è stata molto discussa (e avversata), tant’è vero che nell’articolo 3 della suddetta legge viene detto esplicitamente che il precedente articolo 2, che prevede, appunto, la possibilità della “Telekommunikationsüberwachung”, comporta una compressione “des Grundrechtes des Fernmeldegeheimnisses” (diritto fondamentale al segreto delle telecomunicazioni).

Anche la “collocazione” dei nuovi paragrafi 265 c., d, e, f, StGB, è significativa. Vengono, infatti, inseriti dopo il reato che prevede una fattispecie di truffa (il “Kreditbetrug” per la precisione) e prima del delitto di “Untreue”.

 

III. Il § 265 c StGB: ratio della norma e struttura della stessa

“Chiunque, persona che pratica lo sport oppure in qualità di allenatore, chiede, si fa promettere o accetta, per se’ o per un terzo, un’utilità, al cui conseguimento non ha diritto - vale a dire indebita - quale “contropartita” per il fatto di influire, in favore dell’avversario, sul decorso o sul risultato di un’attività sportiva organizzata collegata a una scommessa pubblica di carattere sportivo, è punito con pena detentiva fino a 3 anni o con pena pecuniaria”.

Questo lo prevede il comma 1 del § 265 c StGB.

Prosegue poi il comma 2: "Con la stessa pena è punito chiunque, offre, promette o concede un’utilità (vantaggio) a persone che praticano lo sport o a un allenatore, quale “contropartita” per influenzare il decorso o il risultato di una competizione sportiva organizzata e, così facendo, ottiene un’indebita utilità patrimoniale”.

È da osservare che gli “Straftatbestände” previsti dal § 265 c StGB sono integrati sia nel caso in cui la competizione sportiva si svolga nella RFT, sia qualora abbia luogo all’estero. A tal fine è stato integrato il § 5 StGB, intitolato “Auslandstaten mit besonderem Inlandsbezug”, con l’inserimento, in questo paragrafo, dopo il n. 10, del n. 10 a, per cui il diritto penale della RFT trova applicazione - a prescindere dalla vigenza del diritto del locus commissi delicti - anche se i fatti sono commessi all’estero.

In tal modo viene garantita anche la sanzionabilità di “accordi corruttivi” conclusi all’estero, ma che si riferiscono a competizioni sportive che si svolgono nella RFT, escludendo, in tal modo, eventuali “Umgehungsversuche”, cioè ”pratiche” dirette a eludere l’applicazione della giurisdizione della RFT.

Analizziamo ora il § 265 c, intitolato: “Sportwettbetrug” (che si potrebbe tradurre come truffa sportiva collegata a scommesse) e che è stato inserito nel Capo 22.mo della Parte speciale dello StGB (“Betrug und Untreue”).

Innegabili, nella formulazione del § 265 c StGB, sono le analogie riscontrabili nel testo del § 263 StGB che punisce la truffa (“Betrug”). Come sopra già accennato, il § 265 b StGB sanziona il “Kreditbetrug” (consistente nell’ottenere una linea di credito presentando bilanci non veritieri o comunque documenti non genuini (falsi)).

La ratio della norma di cui al § 265 c StGB è di salvaguardare “l’Integrita’” dello sport dal punto di vista sociale ed economico, ma, nello stesso tempo, anche il patrimonio dei “Wettanbieter” e degli scommettitori.

Soggetto attivo del reato p. e p. dal § 265 c StGB può essere una persona che pratica lo sport (o un allenatore) che chiede, si fa promettere o accetta - per se’ o per un terzo - un’utilità, al cui conseguimento non ha titolo (“einen rechtswidrigen Vermögensvorteil”). Ai fini dell’integrazione della fattispecie de quo, è necessario che il comportamento del soggetto attivo del reato, nelle tre alternative ora indicate, costituisca una “Gegenleistung”, una “contropartita” per influire sul decorso o sull’esito di una competizione sportiva organizzata e collegata a una scommessa, con effetti negativi per la parte avversaria e, quale ulteriore conseguenza, il conseguimento di un’utilità indebita nell’ambito di una scommessa sportiva pubblica.

È da notare, a proposito dei soggetti attivi del reato de quo, che allo sportivo e all’allenatore sono equiparate altre persone che possono avere un’influenza diretta sul decorso e/o sull’esito della competizione sportiva, alla quale, non necessariamente, deve partecipare soltanto chi pratica lo sport come professione.

Allenatore è definito dal § 265 c StGB chi, in occasione di competizioni sportive, decide sull’impiego dei giocatori/atleti o impartisce direttive agli stessi. Sono equiparati agli allenatori (“stehen…gleich”) persone che, a causa della loro qualifica professionale o “posizione” economica, sono in grado di esercitare un’influenza rilevante per quanto concerne l’impiego dei giocatori/atleti oppure le direttive da impartire agli stessi.

Per rechtswidrigen Vorteil (utilità indebita) s’intende qualsiasi utilità (o “vantaggio”), materiale o immateriale, al cui conseguimento non sussiste titolo valido e dalla cui acquisizione consegue un miglioramento, oggettivo, della situazione economica, giuridica o personale. L’utilità può essere chiesta, fatta promettere o accettata dal soggetto agente, per se stesso o per un terzo.

Il § 265 c StGB non prevede una “Geringwertigkeits - oder Bagatellgrenze” (soglia minima di valore), anche se è da osservare che utilità d’infimo valore, non atte a influire sul comportamento dei partecipanti alla competizione sportiva (l’espressione “partecipanti” è da intendere in senso lato, includendo anche allenatori ecc.), non integrano il reato p. e p. dal § ora menzionato in quanto considerate “sozialadäquate Zuwendungen”. Utilità percepite ex post sono irrilevanti ai fini dell’integrazione della fattispecie de quo, a meno che le stesse non siano state convenute prima che abbia avuto luogo la competizione sportiva.

 

IV. L’“Unrechtsvereinbarung” quale elemento centrale del reato

Il “Kern des Tatbestandes” tipizzato dal § 265 c StGB, è costituito - analogamente a quanto avviene per i delitti di corruzione - dalla c.d. Unrechtsvereinbarung, dall’accordo contra ius (e con intento fraudolento) tra chi intende influire sulla competizione sportiva (con gli scopi di cui sopra) e chi è soggetto passivo di quest’attività di “lobbying” illecito.

Occorre che tra chi chiede, si fa promettere o accetta e chi “concede” (o si dichiara disposto a concedere), ci sia un “Gegenleistungsverhältnis”, (un rapporto di “contropartita”). Il fine dell’attività illecita di “lobbying” deve essere diretto a influenzare, in favore della parte avversaria, la competizione sportiva, alla quale sono collegate scommesse pubbliche, con l’effetto di conseguire un’utilità non dovuta. Analogamente a quanto previsto per i reati di corruzione, la fattispecie p. e p. dal § 265 c StGB, è integrata, anche se il comportamento “manipolatorio” poi non venga posto in essere. Basta che tale competizione sia stata oggetto dell’“Unrechtsvereinbarung”.

Rilevanti “Wettbewerbsbeeinflussungen” sono costitute da comportamenti da porre in essere prima o durante la competizione sportiva (p. es. fare in modo che la partita si concluda con un (già’) determinato risultato, in conformità all’“Unrechtsvereinbarung”).

Ai sensi del § 17, comma 2, del “Rennwett- und Lotteriegesetz”, sono “Sportwetten” scommesse in occasione di eventi sportivi. Le “Sportwetten” menzionate nel § 265 c  StGB sono quelle pubbliche, nel senso che la partecipazione alle medesime deve essere aperta a una cerchia rilevante di persone (per cui il § suddetto non è applicabile in caso di scommesse fatte in un ambito meramente privato e comunque con la partecipazione di poche persone. Non decisivo, ai fini dell’integrazione della fattispecie de quo, è se per la sommessa sia stata o no concessa autorizzazione; parimenti è indifferente/ininfluente, se il “Wettanbieter” abbia sede nella RFT o all’estero. Sul punto torneremo in ulteriore prosieguo di quest’articolo.

Ai fini dell’integrazione del reato p. e p. dal § 265 c StGB, non si richiede che si sia effettivamente provveduto alla corresponsione dell’importo in favore dei vincitori della scommessa (truccata”).

Per quanto concerne l’elemento soggettivo del reato p. e p. dal § 265 c StGB, basta il dolo generico. È sufficiente che il soggetto attivo del reato “nimmt billigend in Kauf” che il suo comportamento produca gli effetti sopra descritti.

 

V. I commi 2, 3, 4 e 5 del § 265 c StGB

Il comma 2 del § 265 c StGB punisce con la stessa pena prevista dal comma 1, chiunque offre, promette o concede ad uno sportivo o ad un allenatore, quale “contropartita” per il fatto di influire sul decorso o sull’esito di una competizione sportiva organizzata, un’utilità - per se’ o per un terzo -  non dovuta, con una conseguente “locupletio” non lecita, tratta da una scommessa sportiva pubblica.

Per i singoli elementi di questo reato valgono le considerazioni e le illustrazioni date quando è stato analizzato il comma 1.

La pena detentiva fino a tre anni o quella pecuniaria, è prevista - dal comma 3 - per gli arbitri e i giudici di gara che chiedono, per se’ o per un terzo, oppure si fanno promettere, un’utilità quale “contropartita” del fatto di influire, in modo non regolamentare,  sul decorso o sull’esito di una competizione sportiva organizzata, collegata a una scommessa sportiva pubblica.

Con questa disposizione il legislatore intende impedire che un arbitro (o giudice di gara) possa “strumentalizzare” la propria posizione (di supremazia), che “abusi” dei poteri che gli sono conferiti. Si può dire che in tal modo s’intende garantire il “buon andamento” delle gare sportive per quanto concerne l’imparzialità, la lealtà, la “probità”, la correttezza di chi “sovrintende” alle competizioni sportive. L’“abuso” di cui sopra abbiamo parlato, può consistere nel mancato compimento di un atto che era doveroso compiere, nell’esercizio di un potere non previsto dal regolamento o di un potere contra ius; in sostanza, nel mettere in atto una condotta che può qualificarsi “prevaricatrice”, subdola o maliziosa.

Come già accennato sopra, ai fini dell’integrazione della fattispecie de quo, non è  richiesto il verificarsi di un danno, essendo “sufficiente” un pericolo di pregiudizio a seguito dell’offerta o della promessa di un’utilità indebita. La promessa si concreta nella manifestazione di un impegno non equivoco a effettuare in futuro la prestazione che è stata oggetto del “Versprechen”, dell’“Unrechtsvereinbarung”; essa può anche mancare di precisi contorni. L’offerta consiste in un impegno, serio, di fornire la “prestazione” indebita. Per quanto concerne la dazione (“Gewährung”), essa consiste nel passaggio di un bene dalla sfera di disponibilità del soggetto attivo del reato a quella dell’arbitro o giudice di gara.

I soggetti ora menzionati partecipano direttamente alla competizione sportiva e possono influire sul risultato della stessa, venendo meno al loro obbligo fondamentale d’imparzialità e di assicurare la c.d. Chancengleicheit ai competitori. Per quanto concerne i soggetti equiparati agli allenatori, in questa sede viene richiamato quanto esposto sopra.

L’espressione “Schiedsrichter” (arbitro) è da intendere in senso lato; comprende tutti coloro che sono deputati a far rispettare il regolamento che disciplina la competizione.

Il § 265 c StGB è applicabile soltanto a competizioni sportive, nelle quali devono essere osservate norme emanate da un’organizzazione sportiva nazionale o internazionale; norme vincolanti per queste associazioni. L’arbitro o giudice di gara decide “regelwidrig” tutte le volte in cui non rispetta - o non fa rispettare - dai contendenti, le norme poste dalle organizzazioni o associazioni suddette, cioè tutte le volte in cui viola il dovere d’imparzialità, di neutralità, di equidistanza dalle parti (in competizione).

Il comma 4 punisce l’offrire, il promettere o il concedere un’utilità a un arbitro o a un giudice di gara, quale “contropartita” per il  fatto di influire “regelwidrig” su competizioni sportive.

Il concetto di “Wettbewerb des organisierten Sports” viene definito da comma 5 nel senso che deve trattarsi di una competizione organizzata da un’organizzazione nazionale o internazionale oppure con riconoscimento da parte delle stesse e secondo regolamenti vincolanti da esse emanati.

I partecipanti possono gareggiare anche a livello soltanto amatoriale ed è indifferente pure il genere di sport, la “Sportart” praticata.

Non inclusi nella previsione di cui al 5° comma sono competizioni di natura meramente privata (p. es. organizzate da ditte per i loro dipendenti o da istituti scolastici per i propri allievi).

 

VI. Il § 265 d StGB

E passiamo al § 265 d StGB, intitolato: ”Manipulation von berufssportlichen Wettbewerben” (manipolazione di competizioni sportive con la partecipazione (prevalente) di professionisti). Questa norma sanziona “Unrechtsvereinbarungen” indipendentemente dal fatto che siano collegate a una scommessa dello sport. La ratio della norma è di prevenire che, mediante mezzi (e metodi) di carattere manipolatorio-corruttivo si ottengano successi nello sport o si evitino “sconfitte”.

Le “Unrechtsvereinbarungen” (dette anche “Manipulationsvereinbarungen” o “Manipulationsabsprachen”) concernenti competizioni sportive che vengono sanzionate dal succitato paragrafo, riguardano manifestazioni sportive di elevato livello e che sono seguite da larghi strati di persone interessate allo sport e, spesso, anche da parti considerevoli dell’opinione pubblica. Manipolazioni in questo settore sono suscettibili di recare gravi danni all’integrità e alla credibilità dello sport; una delle caratteristiche fondamentali (se non quella più importante), è l’imprevedibilità  dell’esito della competizione. Le c.d. Mauscheleien hanno inoltre conseguenze notevoli di natura economica per gli sportivi e per le associazioni sportive che organizzano l’evento o di cui sono soci i gareggianti. “Accostano” le manifestazioni sportive, in cui si verificano fatti del genere, alla “Bestechlichkeit und Bestechung” di cui al § 299 StGB. Avendo lo sport “professionale” di elevato livello un’importanza economica notevole, il legislatore ha ritenuto necessario tutelare, con gli strumenti della giustizia penale, anche gli interessi economici connessi con le manifestazioni sportive del genere.

Non diversamente da quanto previsto dal § 265 c StGB, ai fini dell’integrazione della fattispecie di cui al § 265 d StGB, è richiesta un’“Unrechtsvereinbarung” tra lo sportivo (o l’allenatore) e il c.d. Vorteilsgeber. Tuttavia l’“Unrechtsvereinbarung”, nella fattispecie p. e p. dal § 265 d, StGB, è caratterizzata diversamente da quella di cui al § 265 c StGB.

Deve, infatti, riferirsi a una competizione sportiva, i cui “attori” sono professionisti. È irrilevante se effettivamente, nell’ambito della competizione, siano state poste in essere azioni manipolatorie, così com’è irrilevante, se il chiedere, il farsi promettere o l’accettazione di utilità’, avvenga da parte dello sportivo che trae dall’attività sportiva i propri mezzi di sostentamento, i propri redditi.

Ai fini dell’integrazione del reato de quo, non è necessario che l’“Unrechtsvereinbarung” sia collegata a una scommessa sportiva. Rientrano nella previsione del § 265 d StGB, anche “accordi manipolatori” diretti a evitare p. es. la retrocessione in una serie “minore”.

Presupposto per la realizzazione del Tatbestand di cui al § teste’ citato, è anche che la concordata influenza - sul decorso o sull’esito della competizione - sia “wettbewerbswidrig”, cioè contrastante con la regolamentazione che disciplina l’attività sportiva, sulla quale è diretta a incidere la “Beeinflussung”. È però irrilevante, se con l’influire sulla competizione il soggetto agente si proponga soltanto di ottenere un proprio successo personale e non di favorire il “Wettbewerbsgegner” (l’avversario nella competizione).

Il comma 2 del § 265 d StGB sanziona l’offerta, la promessa o la concessione di utilità per un comportamento che implica un’influenza su competizioni sportive di professionisti contrastante con le “regole del gioco”. Soggetto  attivo del reato de quo può essere chiunque e quindi non si tratta di un reato qualificato.

La punibilità di “Manipulationsabsprachen” tra “Vorteilsgeber” e arbitri o direttori di gara, è prevista dal  comma 3 del § 265 d StGB. L’“Unrechtsvereinbarung” deve essere relativa a una competizione sportiva di professionisti.

Il comma 4 del citato paragrafo sancisce l’offerta, la promessa o la concessione, da parte  di un arbitro o di un giudice di gara, di un’utilità, quale “contropartita” (Gegenleistung”) per un influire - su competizioni sportive tra professionisti - contrario alle norme regolamentari che disciplinano l’attività sportiva oggetto della “Beeinflussung”. Soggetto attivo del reato previsto da questo comma può essere chiunque.

Cosa s’intende per competizione sportiva tra professionisti - alla quale deve riferirsi l’“Unrechtsvereinbarung zwischen Vorteilsnehmer und Vorteilsgeber” - è definito dal  comma 5 del § 265 d StGB. L’azione criminosa può avere per oggetto una competizione sportiva che si svolge, indifferentemente, nella RFT oppure all’estero.

Una competizione sportiva tra professionisti è sempre un “Wettbewerb” dello sport organizzato come sopra precisato, anche se la cerchia dei partecipanti è più ristretta. Deve trattarsi di una manifestazione sportiva della quale figura come organizzatrice un’associazione sportiva facente parte della Lega dello Sport (“Sportbund”) della RFT o di un’organizzazione (sportiva) internazionale. Inoltre devono essere osservate norme regolamentari emanate da una delle suddette organizzazioni e vincolanti per tutti i partecipanti. È “sufficiente” anche che l’evento sportivo sia organizzato “im Auftrag oder mit Anerkennung” della Lega dello Sport della RFT o di un’organizzazione sportiva internazionale.

Altro presupposto per l’integrazione della fattispecie di reato p. e  p. dal § 265 d StGB, è che alla competizione partecipino - almeno prevalentemente - persone che con la loro attività sportiva si procurano - direttamente o indirettamente - redditi di considerevole entità.

La “Manipulationsabrede” (o “Unrechtsvereinbarung”) deve riferirsi concretamente a una singola competizione sportiva o può anche essere relativa a una pluralità di competizioni, se “Einzelwettbewerbe” vengono presi in considerazione ai fini del risultato complessivo della competizione.

VII. Le aggravanti perviste dal § 265 e  StGB

Aggravanti a effetto speciale sono previste dal § 265 e StGB, intitolato: “Besonders schwere Fälle des Sportwettbetruges und der Manipulation von beruflichen Wettbewerben” (casi particolarmente gravi di “truffa sportiva” collegata a scommesse o di manipolazione di competizioni sportive tra professionisti). “Besonders schwer” è la “truffa” e la manipolazione qualora: 1) l’utilità di cui ai §§ 265 c e 265 d StGB sia di elevata entità oppure 2) se il soggetto attivo del reato agisce “gewerbsmäßig”[1]  o 3) fa parte di un’associazione per delinquere. In questi casi la pena prevista è quella detentiva da 3 mesi a 5 anni (ed è esclusa la comminazione della pena pecuniaria). Le aggravanti teste’ menzionate sono analoghe a quelle contemplate dal § 300 StGB in materia di corruzione, attiva e passiva, nei rapporti economici e nella sanità.

L’enumerazione di cui al § 265 e StGB non ha carattere tassativo, stante l’uso dell’espressione “liegt in der Regel vor”,  per cui sono ravvisabili ulteriori casi di particolare gravità (c.d. unbenannte, besonders schwere Fälle) che rientrano nella previsione del § 265  e StGB. Uno di questi ulteriori casi è ipotizzabile qualora la Beeinflussung si rivolga a uno sportivo ancora minorenne (questo fatto aumenta l’“Unrechtsgehalt der Tat”).

Il § 265 f StGB prevede che nei casi di violazione dei §§ 265 c e 265 d StGB, va applicato il § 73 d StGB, se vi è stata “Gewerbsmäßigkeit” o se il soggetto attivo del reato è partecipe di un’associazione per delinquere.

Di particolare importanza è l’articolo 2 della legge sullo “Sportwettbetrug” e sulla “Manipulation von berufssportlichen Wettbewerben”, articolo, per effetto del quale viene integrata la previsione di cui al § 100 a, comma 2., n. 1, della StPO (CPP).

 

VIII. Intercettazione delle telecomunicazioni - Casi di ammissibilità

“Sportwettbetrug” und “Manipulation von berufssportlichen Wettbewerben” legittimano, nelle ipotesi aggravate previste dal § 265 e StGB (“besonders schwere Fälle”), il ricorso a intercettazione (e registrazione) delle telecomunicazioni, qualora, sulla base di fatti concreti, vi è sospetto che una persona: a) commetta o b) concorra nella perpetrazione di uno dei reati indicati nel comma 2 del § 100 a StGB, 3) tenti di commettere oppure 4) ponga in essere atti diretti a “preparare” la commissione di un reato del genere. In buona sostanza, anche i reati p. e  p. dai §§ 265 c  e 265 d  StGB, se  aggravati ex § 265 e StGB, rientrano nel novero delle “schweren Straftaten” (reati gravi)  enumerate sub 100 a, comma 2, StPO.

Il legislatore della RFT si è deciso a questo “passo” (non certo incontrastato) in quanto  aveva costatato che - spesso - “Korruptionsstraftaten” (reati di corruzione (inteso, questo termine, in senso lato), tra i quali rientrano anche i nuovi §§ 265 c e 265 d StGB) possono essere accertati e, in particolare, possono essere raccolte le relative prove, soltanto con il ricorso a “verdeckter Ermittlungsmaßnahmen”, quali sono l “Überwachung der Telekommunikation”. Sanzionando “Sportwettbetrug und Manipulation von berufssportlichen Wettbwerben”, viene tutelata l’integrità (Integrität) dello sport, ma anche (per non dire prevalentemente) il patrimonio di terzi, beni giuridici, questi, di notevole importanza. I reati p. e p. dai §§ 265 c e 265 d StGB, se sussiste una delle aggravanti a effetto speciale di cui al § 265 e StGB, sono delitti di almeno della stessa gravità di quelli elencati nel § 100 a, comma 2, n. 1, StPO, per cui il loro inserimento nell’elenco teste’ citato, è stato ritenuto necessario e comunque “angemessen” (proporzionato) alla gravità dei delitti p. e p. dai §§ 265 c e 265 d StGB, se aggravati ai sensi del § 265 e StGB.

 

IX. “Verfall und erweiterter Verfall”

Con la previsione del § 265 f StGB (intitolato “Erweiterter Verfall”), nei casi di commissione dei reati previsti dai §§ 265 c e 265 d StGB, qualora aggravati dalla “gewerbs - oder bandenmäßigen Begehungsweise”, diventa applicabile il c.d. erweiterte Verfall, il § 73 d dello StGB.

Prima di trattare dell’”erweiterten Verfall”, appare opportuno spendere qualche parola sul “Verfall” in genere.

Il “Verfall”, assimilabile, in un certo qual modo, alla confisca qual è prevista dall’articolo 240 del cod. pen. ital., come già sopra osservato,  non costituisce ne’ una pena accessoria, ne’ una “Nebenfolge der Straftat”, ne’ una misura di sicurezza, ma è una “Rechtsfolge eigener Art” (una conseguenza sui generis del reato) diretta alla “Wiederherstellung der durch eine rechtswidrige Tat in Unordnung geratenen Vermögenszuordnung” (al ripristino della situazione patrimoniale alterata per effetto di un fatto illecito (in questo senso si sono espresse la Corte costituzionale federale (BVerfGE 110, 1 (14ff)) e la Corte di cassazione federale - Sez. pen. 47, 369 (373)).

Il “Verfall” non è configurato quale strumento inteso al risarcimento dei danni materiali o immateriali derivanti dalla perpetrazione del reato, ma con quest’“istituto” ci si limita al “Wegnehmen beim Begünstigten” (“togliere” a chi si è “arricchito”).

Presupposti per l’applicazione della normativa sul “Verfall” sono che sia stato commesso un reato e che l’autore della Straftat o il concorrente nella stessa - per effetto della commissione del reato o quale corrispettivo per la perpetrazione del reato - abbia conseguito un’utilità patrimoniale, la disponibilità di un potere di rilevanza economica o comunque di un bene patrimoniale.

L’“erweiterte Verfall” consente la “confisca” di oggetti di valore in possesso dell’autore del reato o di chi ha concorso nel medesimo, anche nel caso in cui sussistano (soltanto) indizi che legittimano la presunzione che i predetti oggetti siano serviti per commettere il reato oppure costituiscano il prodotto/profitto del reato. Può procedersi all’“erweiterten Verfall” soltanto se l’applicabilità di questa “misura” è espressamente prevista dalla norma che sanziona il fatto-reato e se il ”Verfall” è proprozionato alla gravità del reato. Nel § 73 d, ult. comma, StGB, viene richiamato il disposto del § 73 c StGB che contiene la c.d. Härteregelung. Pertanto l’“erweiterte Verfall” non viene disposto se questa “misura” costituirebbe, per il condannato, una “unbillige Härte”. Ciò per rispettare i principi “der Billigkeit und des Übermaßverbotes”.

X. Conclusioni

È davvero triste dover prendere atto che la criminalità ormai ha proteso i suoi tentacoli anche verso lo sport e le manifestazioni sportive, inquinando le stesse soprattutto per quanto concerne la regolarità e l’imprevedibilità del loro esito, minando alle fondamenta la credibilità dello sport. Al contempo è però anche da osservare che il legislatore della RFT ha “dato in mano” alla magistratura strumenti validi e atti a reprimere comportamenti manipolatori e/o truffaldini che - in assenza dei paragrafi di cui sopra, formulati in modo conciso e chiaro e tale, comunque, da non dare luogo a controversie interpretative - danneggiano gravemente lo sport in genere e il calcio in particolare.

È soltanto da augurare che PM e giudici applichino conseguentemente - con la dovuta severità e senza indulgere a clientelismi, conformismi, favoritismi e familismi - la nuova normativa e non si mettano, anch’essi, a “gareggiare” con archiviazioni, assoluzioni, derubricazioni e oblazioni (troppo generose) ecc. Le vie, si sa, possono essere infinite, al pari, così almeno sembra, dell’Unverfrorenheit di alcuni condannati, che, sembra, avere dell’incredibile. Che, magari, a un condannato, per tutta una serie di delitti (gravi), a pena detentiva pluriennale (con sentenza passata in giudicato), non venga poi in mente di lamentarsi del fatto di essere stato trattato come un Verbrecher.

Se poi questa persona approfittasse di un sistema (ben funzionante, all’occorrenza) che gli consentirebbe di evitare di “fare” neppure un giorno di custodia cautelare o di detenzione, sfrontatezza e ipocrisia raggiungerebbero il massimo (wäre der Gipfel der Unverfrorenheit und der Scheinheiligkeit erreicht), specie se, dopo anni e anni, il condannato (ripetesi, con sentenza irrevocabile), indicasse un suo subordinato quale “vero” responsabile dei fatti, per i quali vi è stata condanna; condanna, che, peraltro, sarebbe una vera sfortuna, dato che in alcuni Stati dell’Europa occidentale, soltanto il 15% ca. delle condanne diventa definitiva, a causa dello “scattare” della prescrizione o di altri istituti “provvidenziali” (per gli imputati), che “salvano” certi signori da sicura condanna (irrevocabile e, quindi, eseguibile).

Queste, naturalmente, sono mere considerazioni teoriche, lontane dalla Wirklichkeit (realtà) e proiettate verso il futuro; o, forse, no, se si considerano gli arresti plurimi operati qualche settimana orsono in Spagna (“Terremoto nel calcio spagnolo”, titolava un importante quotidiano). Pare che il giudice Pedraz non si sia fermato…. neanche dinanzi al presidente della Federcalcio spagnola. Pare che lo si possa ritenere un “andragathos” e che non abbia scelto come “Leitmotiv” della vita e della propria professione: “Calati juncu, ca passa la china”. Il magistrato deve, infatti, scegliere tra applicare la legge a tutti - e in maniera uguale per tutti - oppure è “strumento” in mano ai potenti di turno.

 

[1] nota Si ha Gewerbsmäßigkeit, se il soggetto attivo del reato agisce con il fine di procurarsi - con la commissione ripetuta di azioni criminose - una continua fonte di reddito e di non trascurabile entità.