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La musica e l’arte tra le novità introdotte dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza

Di Cecilia Trevisi

 

La recente Legge Concorrenza (Legge 124/2017) in vigore dal 29 agosto 2017 ha introdotto due novità di rilievo. Il primo intervento attiene ai diritti connessi alle opere musicali, il secondo, invece, tocca il tema del trasferimento delle opere d’arte.

Nessun legame concreto tra le materie oggetto dei due interventi, neppure nelle finalità: in un caso quello di favorire la nascita di nuove società di intermediazione (in conformità al parere espresso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – AGCM il 1 giugno 2016 (AS12821), nel secondo, invece, quello di incrementare il mercato dell’arte favorendo le esportazioni transfrontaliere.

Il comma 56 dell’articolo unico della Legge Concorrenza  interviene novellando i primi due commi dell’articolo 73 Legge 22 aprile 1941 n. 633 (legge in materia di diritto d’autore) e, di fatto, mettendo fine al monopolio dei produttori fonografici (il soggetto che nell’esercizio di un’attività di impresa, dispone della struttura tecnico-organizzativa necessaria per la realizzazione di una fissazione sonora, definita “master”, nuova ed originale la c.d. prima fissazione) sull’esercizio del diritto di remunerazione per gli usi secondari (l’ultimo periodo del primo comma del citato articolo 73 è dunque modificato nel modo seguente “Il compenso è riconosciuto, per ciascun fonogramma utilizzato, distintamente al produttore di fonogrammi e agli artisti interpreti o esecutori. L’esercizio di tale diritto spetta a ciascuna delle imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11 marzo 2013, alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito per iscritto il rispettivo mandato”. Dopo il comma 2 dell’articolo in commento è inserito il testo seguente: “2 -bis Il compenso dovuto agli artisti interpreti o esecutori ai sensi dei commi 1 e 2 non è da essi rinunciabile né può in alcun modo formare oggetto di cessione”).

Si tratta, come anticipato,  delle utilizzazioni secondarie dei fonogrammi, cioè gli usi dei medesimi (i) nella cinematografia, (ii) nella diffusione radiofonica e televisiva (compresa la comunicazione al pubblico via satellite), (iii)nelle feste pubbliche danzanti, (iv) nei pubblici esercizi e (v) in occasione di qualsiasi utilizzo pubblico.

Un diritto, quello dell’uso secondario a scopo di lucro, che la legge sul diritto d’autore sottraeva, già nella sua precedente versione,  all’esclusiva del produttore dei fonogrammi  a cui tuttavia era riservato il diritto all’incasso anche rispetto alla quota spettante agli artisti e interpreti (recitava difatti l’ultimo periodo del comma novellato dalla Legge Concorrenza “L’esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati”).

Spacchettamento (quello tra titolare del diritto/soggetto legittimato al suo esercizio) che trovava la propria ragione nel divieto di gestione diretta ed individuale dei compensi da parte degli artisti  spettante all’allora IMAIE (articolo 5, c. 3, Legge 93/’92).

La recente modifica interviene quindi uniformando la titolarità del diritto alla legittimazione attiva al suo esercizio (l’incasso dell’equo compenso per gli usi secondari del fonogramma), mettendo fine all’intermediazione del produttore fonografico nella fase di riscossione  del compenso per tali utilizzazioni, esercitato normalmente per il tramite di società di gestione collettiva.

Resta  invece immutato il diritto esclusivo del produttore dei fonogrammi rispetto agli usi primari (distribuzione, noleggio e prestito del fonogramma) contemplati nel precedente articolo 72 della legge in materia di diritto d’autore.

La modifica introdotta dal Legge 124/2017 non richiama espressamente l’art. 73-bis della legge in materia di diritto d’autore ma è logico supporre che tali interventi riguardino anche le ipotesi di usi secondari dei fonogrammi effettuati per scopi non lucrativi.

Conseguenza di tale intervento è che nella gestione (e quindi nella negoziazione) dei diritti al compenso sugli usi secondari dei fonogrammi opereranno solo gli intermediari autorizzati (attualmente dieci), anche i produttori fonografici non potranno più operare direttamente per la riscossione del compenso ad essi spettanti ma saranno tenuti a conferire mandato per la riscossione di tali diritti ad un intermediario autorizzato.

Aspetto non secondario è il divieto per gli artisti, interpreti ed esecutori a rinunciare al compenso per tali utilizzazioni secondarie dei fonogrammi.

Il secondo tema di indagine riguarda, come anticipato, il mercato dell’arte: il comma 175 della Legge Concorrenza interviene in modo sostanziale, dilata i tempi di vent’anni (da 50 a 70 anni) – di fatto “liberalizzando” gli anni dal ’47 al ’67 –  affinché sia riconosciuto l’interesse culturale da parte del Ministero dei Beni culturali, in particolare il comma quinto dell’articolo 10 del Codice dei Beni Culturali è sostituito dal seguente:

5. Salvo quanto  disposto dagli articoli 64  e  178,  non  sono soggette alla disciplina del presente  titolo  le  cose  indicate  al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che  siano  opera  di  autore vivente o la cui esecuzione  non  risalga  ad  oltre  settanta  anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano  opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre  cinquanta anni”;

Modifica ripresa nel successivo articolo 12 (rubricato “Verifica dell’interesse culturale”), 14 (“procedimento di dichiarazione”), 54 (“Beni Inalienabili”) del citato Codice:

  • "1. Le cose indicate all’articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta annisono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
  • "6. La dichiarazione dell’interesse culturale è adottata dal Ministero. Per le cose di cui all’articolo 10, comma 3, lettera d-bis), la dichiarazione è adottata dal competente organo centrale del Ministero”.
  • "1. Sono inalienabili i beni del demanio culturaledi seguito indicati:

d-ter) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui allarticolo 53”.

Un intervento, quello appena indicato, che consente una maggiore flessibilità nelle transazioni commerciali: le opere compiute entro i settant’anni (nel caso di artista deceduto) potranno essere trasferite senza la necessaria  preventiva autorizzazione delle Soprintendenze,  l’unica eccezione i beni con una rilevanza “eccezionale” che restano ancorati alla verifica della sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico – procedura che si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta e che comporta la notifica, in caso di esito positivo, al proprietario del bene oggetto di indagine circa la dichiarazione di interesse culturale -. (articoli 12 – 15 Codice dei Beni Culturali).

Un ulteriore impulso a favorire le transazioni commerciali è l’assenza di limitazioni per l’uscita definitiva dal territorio nazionale di beni culturali mobili che “siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500” (articolo 65, comma quarto, lettera b) Codice dei Beni Culturali).

Al proprietario spetta unicamente l’onere di predisporre un’autocertificazione destinata al competente ufficio di esportazione che le cose da trasferire all’estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l’autorizzazione.

Modifica, quella appena citata che introduce la soglia economica più bassa in tutta Europa per la libera circolazione dei beni culturali  mobili (appena 13.500,00 euro), senza alcuna distinzione tra le diverse categorie di opere (dipinti, disegni, sculture, mobili, opere di design, oreficerie, libri, stampe, incisioni, manoscritti, documenti, beni etnografici, strumenti musicali, archivi, carteggi, ecc. ) e che avrà come effetto immediato quello di favorire le transazioni commerciali delle opere d’arte  del secondo Novecento di un autore non più vivente  (ad esempio quelle di Lucio Fontana, Giò Ponti, Carlo Carrà, Renato Guttuso, Mario Sironi, Alberto Burri, Piero Manzoni, Enrico Castellani, Alighiero Boetti, Pistoletto) con il limite che siano  dichiarate “sotto-soglia”

Per le  opere  soggette ad autorizzazione (ad esempio quelle “sopra soglia”), invece, viene istituito  un apposito “passaporto di  durata quinquennale, con l’intento di agevolare l’uscita e il rientro delle stesse dal  e nel territorio nazionale.

 

Pubblicato il 3 ottobre 2017