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Notifica in formato “pdf” nulla per gli atti impositivi

Notifica in formato “pdf” nulla per gli atti impositivi
Notifica in formato “pdf” nulla per gli atti impositivi

1. Disposizioni del Codice di Procedura Civile

L’articolo 149 bis del Codice di Procedura Civile disciplina la notificazione a mezzo posta elettronica e recita testualmente quanto segue:

“[I] Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

[II] Se procede ai sensi del primo comma, l’ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.

[III] La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

[IV] L’ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all’articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all’articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l’indirizzo di posta elettronica presso il quale l’atto è stato inviato.

[V] Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

[VI] Eseguita la notificazione, l’ufficiale giudiziario restituisce all’istante o al richiedente, anche per via telematica, l’atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma”.

 

2. La recente giurisprudenza

La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, con Sentenza n. 204 del 22 maggio 2017, depositata il 31 luglio 2017, Presidente Montanari, relatore Nuccini, ha disposto che la notifica di un atto fiscale non è valida se avviene tramite messaggio di Pec contenente il file dell’atto con estensione «pdf» anziché «p7m». Solo il formato «p7m» garantisce l’integrità,  l’immodificabilità del documento informatico e l’identificabilità del suo autore relativamente alla firma digitale.

Una pronuncia importante e attuale sia perché è la prima volta che viene affrontata la questione dell’estensione del file che deve contenere l’atto impositivo, sia perché le cartelle, e nei prossimi mesi anche gli avvisi di accertamento, sono notificati via Pec.

3. La vicenda

La circostanza oggetto della sentenza riguarda una società alla quale venivano notificate varie cartelle di pagamento impugnate per diverse ragioni. Tra queste si evidenziava che alcune di esse erano state notificate via Pec. Tuttavia il messaggio di posta elettronica certificata conteneva il file con estensione «pdf» anziché «p7m» e ciò non garantiva l’immodificabilità e l’integrità del documento informatico.

Di fatto il file con estensione «p7m» è un file firmato digitalmente. La sua apertura consiste nella verifica della validità della firma e nella visualizzazione del documento ricorrendo a determinati software. In ogni momento è possibile estrarre tale documento originale per poterne visualizzare il contenuto.

 

4. Precedenti giurisprudenze

Tuttavia, in giurisprudenza si registrano diverse pronunce di simile indirizzo quali, ad esempio, quelle emesse dalla Commissione Tributaria di Savona che, rispettivamente con le decisioni n. 100/2017 e 101/2017 ha annullato le relative cartelle in quanto le stesse, notificate tramite PEC, non erano state firmate digitalmente mentre altre Commissioni, pur se con diverse motivazioni, sono pervenute a medesime conclusioni annullando, quindi, le cartelle notificate da Equitalia tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (cfr. Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, sentenza n. 611 del 26 febbraio 2016Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, sentenza n. 1817 del 12 maggio 2016 e Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sentenza n. 1638 del 24 febbraio 2017).

La notificazione per posta elettronica certificata non è pertanto valida se la cartella è stata trasformata in formato pdf: la conseguenza è anche l’illegittimità della stessa cartella di pagamento che va annullata.

La Commissione di Reggio Emilia si conforma a questo orientamento: il messaggio di posta elettronica certificata, sebbene astrattamente valido per la notifica di una cartella di pagamento, non può però contenere file con estensione «pdf» anziché «p7m»: solo quest’ultimo, infatti, grazie all’apposizione della firma digitale, garantisce l’immodificabilità e l’integrità del documento informatico.

5. Le caratteristiche tecniche

Pertanto, ad oggi, possiamo affermare che soltanto il formato «p7m» garantisce l’integrità e l’immodificabilità del documento informatico ma anche – per quanto attiene la firma digitale – l’identificabilità del suo autore e conseguentemente la provenienza dell’atto.

Al contrario con il semplice formato «pdf» non viene prodotto l’originale della cartella, ma solo una copia elettronica senza valore. Solo con l’estensione «p7m» del file notificato (estensione che rappresenta la busta crittografata contenente al suo interno il documento originale, l’evidenza informatica della firma e la chiave per la sua verifica) si può attestare la certificazione della firma stessa. Diversamente la notificazione via Pec non è valida, con il conseguente annullamento delle cartelle inoltrate e conferma invece delle cartelle notificate via posta ordinaria.