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Accesso restrittivo alla “rottamazione bis” delle cartelle: necessari interventi modificativi

Accesso restrittivo alla “rottamazione bis” delle cartelle: necessari interventi modificativi
Accesso restrittivo alla “rottamazione bis” delle cartelle: necessari interventi modificativi

La c.d. “rottamazione bis delle cartelle” è senza dubbio una delle principali misure fiscali contenute nell’articolo 1 del Decreto fiscale collegato alla Manovra 2018 (D.L. 148/2017, in G.U. n.242 del 16/10/2017).

Con l’articolo 1 del D.L. n. 148/2017 è stata disciplinata la possibilità per i contribuenti di provvedere all’estinzione di un proprio debito con il Fisco, senza dover versare gli importi relativi alle sanzioni ed agli interessi di mora; restando dovuti, invece, la sorte capitale, gli interessi affidati all’agente della riscossione e l’aggio sulle somme rivenienti dalla definizione agevolata (oltre che le spese per notifica della cartella e le eventuali procedure esecutive).

La “nuova” definizione agevolata dei ruoli rispecchia, dunque, in tutto e per tutto quanto previsto dalla precedente procedura prevista dall’articolo 6 del D.L. 193/2016, arricchita però da dettagli decisamente più appetibili (l’articolo 1, co. 10, del D.L. n. 148/2017 ha previsto, ad esempio, che la “nuova” definizione possa avvenire anche senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere).

Va, altresì, rilevato che il decreto fiscale (articolo 1 del Dl 148/2017) consente, però, l’ammissione alla nuova definizione agevolata solo in presenza di precise condizioni e a determinate categorie di contribuenti (non riapre, ad esempio, la definizione per la totalità dei soggetti che avrebbero potuto accedere alla prima rottamazione, ma non lo hanno fatto).

Ebbene, più nel dettaglio, l’articolo 1 del D.L. n. 148/2017 ha disciplinato la c.d. “Estensione della definizione agevolata dei carichiprevedendo specificamente tre fattispecie distinte.

  • Riapertura della “prima” rottamazione in caso di mancati pagamenti: la prima fattispecie introdotta dell’articolo 1, co.1, D.L. n. 148/2017, è rivolta ai soggetti che hanno presentato per tempo l’istanza prevista dall’articolo 6 del Dl 193/2016 e che hanno, però, omesso o ritardato il pagamento delle rate di luglio e settembre 2017 (articolo 6, co. 3, lett. a) del d.l. 193/2016 convertito con modificazioni dalla legge 225/2016).

Più specificamente, il decreto legge n. 148/2017 ha, quindi, stabilito che le rate non versate del 31 luglio e del 2 ottobre 2017, potranno essere saldate in un’unica soluzione entro il prossimo 30 novembre 2017. Per rientrare si dovrà, quindi, pagare tutto insieme e tra l’altro chi avesse anche un piano scaglionato su cinque versamenti dovrà corrispondere entro la stessa data anche il terzo pagamento. Le successive rate dovranno poi essere pagate alle scadenze già previste dal piano originario. In questo modo i contribuenti che per errori, disguidi o mancanza di liquidità non hanno potuto effettuare i pagamenti saranno riammessi senza ulteriore addebito.

Di certo si tratta di un adempimento non agevole, ma alla luce di tanto bisognerà fare bene i conti con le disponibilità necessarie per saldare il pregresso e rimettersi in carreggiata.

  • Il “ripescaggio: la seconda fattispecie, disciplinata dall’articolo 12 del D.L. n. 148/2017, si riferisce invece ai debitori che si sono visti rigettare la precedente domanda di definizione agevolata dei ruoli, perché non in regola con i pagamenti delle dilazioni in essere al 24 ottobre 2016. Con l’articolo 1 co.2 del D.L. n. 148/2017, è stata di fatto riconosciuta a questi contribuenti la possibilità di esercitare la facoltà di aderire alla nuova definizione agevolata dei ruoli.

In questo caso, per rientrare, il contribuente dovrà presentare la nuova istanza di adesione entro il 31 dicembre 2017[1] (il termine cade di domenica e verosimilmente slitterà al 2 gennaio, ossia il primo giorno feriale successivo) e:

  • pagare, in primis, entro il 31 maggio 2018, in un’unica soluzione, l’importo delle rate del piano di dilazione scadute e non saldate;
  • e successivamente, versare l’importo dovuto per la rottamazione in un massimo di tre tranche a settembre, ottobre e novembre 2018, insieme agli interessi maturati dal 1° agosto 2017

Di converso, l’agente della riscossione dovrà comunicare ai contribuenti che hanno presentato l’istanza: 

  • entro il 31 marzo 2018 l’importo relativo al debito pregresso non versato (che quindi dovrà essere versato entro il 31 maggio 2018);
  • entro il 31 luglio 2018 l’ammontare complessivo dovuto per la rottamazione, con l’eventuale piano di rateazione, se richiesto (che dovrà essere versato nel numero massimo di tre rate di pari importo nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018). 

Il mancato, irregolare o insufficiente versamento del debito pregresso determinerà automaticamente l’improcedibilità dell’istanza. 

  • L’apertura di una nuova rottamazione per i carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1˚ gennaio e il 30 settembre

Un aspetto di particolare rilevanza è contenuto nell’articolo 1 co.4 del D.L. n. 148/2017.

Invero, è stato disposto che potranno essere “rottamati” tutti i carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1˚ gennaio e il 30 settembre 2017. Non si tratta quindi di una nuova possibilità di definizione agevolata per coloro che, ad esempio, non avevano aderito alla misura di sanatoria lo scorso anno e ora ci hanno ripensato. Riguarda esclusivamente i carichi in corso d’anno.

Per verificare tale situazione, bisognerà richiedere il rilascio dell’estratto di ruolo e farà fede non la data di presa in consegna da parte dell’agente della riscossione, bensì quella di trasmissione da parte dell’ente creditore.

Questi nuovi debiti potranno essere definiti presentando la domanda di adesione entro il 15 maggio 2018 (utilizzando la modulistica che l’agente della riscossione dovrà predisporre entro il 31/10/2017).

Conseguentemente, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione comunicherà ai debitori:

  • entro la fine di marzo 2018 i carichi a ruolo non ancora ufficializzati;
  • entro il 30 giugno 2018 le somme dovute, con l’indicazione degli importi delle rate scelte dal debitore.

A questo punto il pagamento dovrà avvenire in un numero massimo di 5 rate di uguale importo da pagare rispettivamente nei mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019. Resta ferma anche per la nuova rottamazione la facoltà del debitore di non pagare la prima rata di luglio 2018 e di riprendere così la dilazione precedente. Occorre ricordare, infatti, che una volta presentata la domanda, se non si ha una dilazione pendente precedente, laddove si decada dalla rottamazione non è più possibile rateizzare il debito residuo. Lo stesso vale se si ha una dilazione pregressa e si omette o ritarda il pagamento di una delle rate successive a luglio. 

Ma è proprio sull’apertura di una nuova rottamazione per i carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1˚ gennaio e il 30 settembre che occorre porre l’accento.

Invero, il legislatore, con l’articolo 1, co.4, D.L. 148/2017, ha deciso di consentire l’accesso alla definizione agevolata solo a quei debitori i cui carichi siano stati iscritti tra il 1˚ gennaio e il 30 settembre 2017, escludendo incomprensibilmente tutti colori che, seppur con carichi iscritti in precedenza, abbiano deciso di non utilizzare la prima rottamazione (anche se in regola con i precedenti piani di rateazione).

È evidente, dunque, come la norma contenga una grave lacuna.

In sostanza si potrebbe verificare l’assurdo che:

  • a coloro i quali sia stata rigettata la prima istanza di definizione agevolata dei carichi (perché non in regola con i pagamenti delle vecchie rateazioni) venga riconosciuta la possibilità di beneficiare della nuova rottamazione (articolo 1 co.2 del D.L. n. 148/2017);
  • mentre, per coloro che (per varie ragioni) abbiano deciso di non utilizzare la precedente rottamazione (seppur in regola con i precedenti pagamenti) venga negato l’accesso alla nuova sanatoria sulla scorta del fatto che i loro carichi sono stati iscritti prima del 1˚ gennaio 2017. È evidente, infatti, come la norma tenda ad escludere l’apertura della nuova definizione agevolata ai carichi affidati fino al 2016.

Alla luce di tanto, si auspica un proficuo intervento modificativo dell’articolo 1, co.4, D.L. 148/2017, volto ad estendere la “nuova” rottamazione a tutti i carichi affidati agli agenti della riscossione fino al 30 settembre 2017 (e non dal 1˚ gennaio 2017).

 

[1] Anche in questo caso, con la presentazione della domanda (il cui modello sarà pubblicato sul sito di agenzia delle Entrate – Riscossione entro la fine di questo mese), si bloccheranno tutte le nuove azioni cautelari ed esecutive promosse dall’agente della riscossione.