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Cinematografia e rappresentazione di un’opera in pubblico

di Beatrice Giubilei

 

La sentenza del Tribunale di Roma, n. 14272 del 2016, merita di essere segnalata, giacché ha inquadrato alcuni operatori del mondo cinematografico in maniera del tutto peculiare.

La controversia prende origine dalla registrazione dell’opera “La Mandragola” da parte di una serie di celebri artisti teatrali. Tale registrazione, effettuata con il solo scopo di rendere omaggio al noto attore Mario Scaccia, recentemente scomparso, era stata svolta in presa diretta nel borgo medioevale di Farfa e, successivamente, messa in commercio, a partire dal 2009, su supporto DVD.

La vicenda vede interessati diversi soggetti tra cui, oltre gli AIE (autori, interpreti ed esecutori), il sig. Sala, che viene identificato nella sentenza come autore (in qualità di direttore artistico, essendo stato prodotto agli atti il DVD dove lo stesso è indicato come regista) e produttore dell’opera stessa, e l’editore Persiani, che ha provveduto alla distribuzione del DVD contenente la registrazione. Questi ultimi nel 2009 sottoscrivevano un contratto di edizione con il quale il Sala dichiarava di essere titolare di tutti i diritti ceduti all’editore Persiani, facendosi garante del pacifico godimento dei diritti stessi a favore del cessionario.

Ciò che rileva, ma sul punto si ritornerà a breve, è che dal testo della sentenza emerge chiaramente che gli AIE non avevano sottoscritto alcun contratto regolante la loro prestazione e tanto meno il conferimento del loro consenso.

Andando per ordine, la sentenza risulta interessante per diverse peculiari qualificazioni, non presenti nel testo della legge n. 633/1941 (legge sul diritto d’autore, LDA), tra cui, innanzitutto, quella della c.d. “registrazione della rappresentazione”, la quale deve essere intesa, a tutti gli effetti, un’opera cinematografica quale “prodotto di spettacolo che adotta la tecnica dell’immagine in movimento capace di realizzare una realtà virtuale” (riprendo quanto affermato già affermato dalla Corte di Cassazione nella decisione n. 13398/1999).

Fin qui, nulla quaestio, dal momento che la decisione si limita a ricalcare il solco già tracciato dalle magistrature superiori.

Tuttavia, in seguito, la medesima sentenza afferma che “la fissazione di un’opera teatrale, tanto più in un set esterno, costituisce (-a) (…) il risultato di un’autonoma attività organizzativa e produttiva”. Ciò starebbe a significare che chiunque acconsenta a farsi riprendere “in esterna”, mentre interpreta un ruolo artistico, stia implicitamente e per ciò stesso acconsentendo a che tale registrazione possa essere proiettata nelle sale cinematografiche e/o riprodotto per sfruttamenti collaterali, quali TV, Home Video, multimediale, e così via enumerando.

L’opera cinematografica è stata definita, dalla dottrina tradizionale, come l’opera espressa mediante una successione di immagini in movimento, ottenute col processo fotografico, fissate su una pellicola, accompagnate o meno da suoni o musiche e destinate ad essere proiettate sullo schermo delle sale cinematografiche[1]. Tale definizione può ritenersi, ad oggi, superata, sia per l’evoluzione dei mezzi di produzione, comunicazione e distribuzione, sia per il sorgere, all’interno del mercato del settore, di nuovi e diversi prodotti audiovisivi.

Tendendo, poi, in considerazione quelli che sono gli elementi strutturali essenziali di un’opera cinematografica, quali soggetto, sceneggiatura ed elaborazione in chiave cinematografica della sceneggiatura, attraverso la filmazione che culmina e si definisce nel montaggio finale, nel caso di specie non sembra essere presente alcuno di questi elementi. Tanto meno sembra presente la destinazione ad essere proiettato sullo schermo delle sale cinematografiche o similari.

L’altro punto peculiare della sentenza riguarda l’inquadramento di una delle parti come produttore cinematografico. Il convenuto, infatti, è così qualificato in quanto ritenuto “l’ideatore dell’iniziativa”, volendo forse il Collegio avvicinarlo al dettato dell’articolo 45, I co., LDA in combinato disposto con l’articolo 46, I co., LDA, a mente dei quali l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione ed ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell’opera prodotta.

L’organizzazione della produzione di un’opera cinematografica richiede un processo industriale complesso che fa capo, appunto, al produttore e che passa attraverso il suo contributo economico e organizzativo per diversi procedimenti e strumenti tecnici di cui abbisogna.

Per far sì che ciò avvenga, il produttore necessita dei vari contributi, anche creativi, necessari per la realizzazione dell’opera. Ciò significa, in altri termini, che produttore e autori, secondo quanto disposto dall’articolo 45 LDA, devono contrattualizzare i loro rapporti.

La prassi contrattuale prevede, infatti, che il produttore concluda con i singoli coautori dell’opera degli accordi per la cessione dei diritti patrimoniali necessari alla realizzazione dell’opera cinematografica, a prescindere dallo schema con il quale sono effettivamente ceduti. A ulteriore conferma di ciò, valga il riferimento agli articoli 107 e 110 LDA che prevedono, da un lato, la possibilità, appunto, di trasferire diritti di utilizzazione economica  in tutti i modi e forme consentite dalla legge e, dall’altro, la prova per iscritto, ad probationem, della intervenuta trasmissione dei diritti di utilizzazione.

Nel caso deciso dal Tribunale di Roma, invece, non erano presenti contratti di cessione dei diritti patrimoniali d’autore, così come contratti inerenti le prestazioni degli artisti. Infatti, anche volendo ragionare sull’ipotesi di una riduzione cinematografica, sarebbe stato necessario assicurarsi in via contrattuale tutti i contributi, non soltanto creativi, necessari per la realizzazione dell’opera, tra i quali anche in questo caso, in primis i contributi degli artisti/interpreti e quelli degli autori dell’adattamento cinematografico che avrebbero avuto il compito di adattare un’opera da un genere all’altro.

Questo tema risulta cruciale nella sentenza in commento, dal momento che i giudici capitolini presumono che, quandanche manchi un consenso espresso degli artisti, i diritti di cui all’articolo 80 LDA possano considerarsi ceduti al produttore per il solo fatto che “la prestazione dell’artista interprete viene resa nel corso processo creativo dell’opera sotto la direzione del regista e quindi necessariamente sulla base di un consenso attuale. Una volta resa tale prestazione, opera la presunzione di cui all’articolo 84, primo comma, LDA secondo cui si presumono ceduti i diritti di fissazione, riproduzione, radiodiffusione, diffusione via satellite, noleggio”.

Per comprendere la portata di tale assunto occorre, innanzitutto, ripercorrere brevemente quanto stabilito dall’articolo 80 LDA. Questa norma, innanzitutto, considera artisti tutti coloro che rappresentano un’opera dell’ingegno e, più specificatamente, è l’interpretazione o l’esecuzione artistica di un’opera dell’ingegno che rappresentano la fattispecie costitutiva dei diritti dell’artista. L’articolo 80 LDA, quindi, riconosce un diritto esclusivo all’utilizzazione della propria prestazione.

Il secondo comma del medesimo articolo, inoltre, attribuisce all’artista particolari esclusive su determinate utilizzazioni della propria prestazione, ossia sulle utilizzazioni aventi ad oggetto la prestazione pura e semplice e quelle inerenti le prestazioni fissate su supporto materiale.

In particolare, è proprio la lett. a) del secondo comma dell’articolo 80 LDA che stabilisce che “Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno […] il diritto esclusivo di autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche”, e per fissazione si intende la registrazione della prestazione su un supporto meccanico che ne costituisce la tipica utilizzazione primaria.

La lett. b) del medesimo comma dell’articolo 80 LDA, invece, conferisce all’artista il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione della propria prestazione, ossia la moltiplicazione in copie del supporto che le contiene. Tale riproduzione può avvenire in qualunque modo e forma, totale o parziale; peraltro, non paiono esservi dubbi in ordine al fatto che la medesima norma vada riferita anche alla riproduzione per uso privato e non lucrativo.

Merita di essere ricordato, sempre a proposito della norma in questione, che la lett. c) del secondo comma prevede un’esclusiva dell’artista sulla diffusione della propria prestazione dal vivo in qualunque forma. Al contrario, la lett. d) attribuisce all’artista il diritto esclusivo di autorizzare la distribuzione delle fissazione della prestazione artistica.

Si può notare come le norme finora elencate garantiscano una serie di diritti esclusivi dell’artista interprete esecutore volte a tutelare l’abusiva comunicazione al pubblico delle proprie prestazioni.

Ciò che rileva nel caso di specie è che tali diritti, secondo uno dei principi cardine del diritto d’autore, sono indipendenti l’uno dall’altro e, pertanto, quandanche venisse prestato il consenso per una delle attività di cui sopra, non è presumibile in alcun modo che detto consenso sia rilasciato per ulteriori sfruttamenti di una prestazione, per lo meno non nel caso di specie.

Infatti, il riferimento fatto dal giudicante alla possibilità di presumere la prestazione di un consenso da parte dell’artista nel corso del processo creativo diretto dal regista è sicuramente attuabile in presenza di determinati contratti indipendentemente dal tipo utilizzato. Nel caso in esame, tuttavia, è evidente come, non essendoci stato alcun contratto volto al trasferimento dei diritti patrimoniali, né tanto meno la volontà di alcuna delle parti di voler realizzare un’opera destinata alla distribuzione commerciale, la presunzione dell’articolo 84 LDA non dovrebbe poter operare.

Infatti, tale norma va poi letta congiuntamente con la previsione della facoltà di opporsi ad una esternazione abusiva della propria prestazione prevista, invece, nell’articolo 81 LDA. Tale norma, difatti, conferisce agli artisti interpreti ed esecutori il diritto di opporsi alla comunicazione al pubblico o alla riproduzione della loro recitazione, rappresentazione o esecuzione nel caso in cui quest’ultima possa arrecare pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.

Il diritto conferito mediante la facoltà di opporsi alla messa in comunicazione, riproduzione ed esecuzione di un’opera vuole tutelare evidentemente la personalità dell’artista, ossia ciò che concerne la prestazione professionale dello stesso ma anche tutto ciò che riguarda il suo nome e la sua immagine. Vi è da dire che gli articoli 81 e 83 LDA non sembra tutelino la personalità in generale dell’artista, bensì, più limitatamente, la personalità dello stesso resa mediante la sua prestazione, ossia la sua personalità professionale.

A vantaggio di tale lettura pare militare la circostanza che la personalità di un artista è tutelata con norme di carattere generale quali gli articoli 6 e ss. cod. civ., nonché dagli articoli 96 e ss. LDA. Quanto detto, ovviamente, lascia impregiudicato il fatto che tale disposizione normativa tuteli il diritto morale dell’artista interprete ed esecutore.

Sul punto, la sentenza ha statuito che “l’accertato consenso prestato dagli attori esclude la fondatezza di qualsivoglia domanda relativa al diritto all’immagine ed al diritto alla riservatezza. La lesione della reputazione artistica invece si riferisce alla presunta cattiva qualità dell’opera, che si assume realizzata con povertà di mezzi ed in modo non professionale. […] Nella valutazione di tali contestazioni si deve considerare che l’articolo 81 LDA si riferisce alle modalità di diffusioni dell’opera più che alla intrinseca qualità della stessa”.

Tale statuizione appare, a modesto parere di chi scrive, ambigua. Infatti, la legge sul diritto d’autore fa riferimento al pregiudizio arrecato all’onore o alla reputazione dell’artista e l’eventuale evento lesivo sembra difficile potersi configurare semplicemente mediante uno o l’altro mezzo di diffusione.

In definitiva, l’impressione che si ricava dalla lettura della sentenza in commento è che i rapporti tra artisti interpreti e soggetti che, a diverso titolo, si trovano a capo della macchina produttiva di opere delle ingegno siano stati interpretati in maniera forse poco conforme al dettato legislativo, confondendo il piano giuridico con quello metagiuridico. Non si comprende come sia possibile, infatti, qualificare quale opera cinematografica la sola riproduzione amatoriale su supporto magnetico della messa in scena di uno spettacolo teatrale; ugualmente, appare difficile poter identificare un produttore cinematografico, cui la legge sul diritto d’autore riconduce specifici elementi caratterizzanti, nel solo “ideatore dell’iniziativa” di riprendere una recita all’aperto, minimizzando il lavoro imprenditoriale dello stesso nonché la posizione giuridica che il medesimo ricopre. Senza ripercorrere l’analisi sulla necessaria prestazione  del consenso, preme evidenziare che la presunzione di cui all’articolo 84 LDA opera qualora sussistano dei contratti di cessione dei diritti degli artisti interpreti, ma questi non siano estremamente specifici nel contenuto. Tramite la suddetta norma si potrà, pertanto, superare eventuali problemi interpretativi degli stessi. Diversamente non può operare la presunzione ex articolo 84 LDA con lo scopo di superare la mancata prestazione del consenso alla fissazione della propria opera prevista per legge dall’articolo 80.

 

Redatto il 20 novembre 2017