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Il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo in Svizzera

Il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo in Svizzera
Il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo in Svizzera

Indice

1. La nozione criminologica di <<rischio>> nei contesti della criminalità economica

2. Il contesto macro-economico svizzero

3. Lo white collar crime nel Diritto svizzero

4. Le Istituzioni pubbliche preposte al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del

terrorismo

5. Il riciclaggio in Svizzera. Profili criminologici

6. Il ruolo di Avvocati, Notai e Fiduciari

 

1. La nozione criminologica di <<rischio>> nei contesti della criminalità economica

Dal punto di vista criminologico e meta-geografico, il <<criminal risk>> dipende dalle minacce sociali e dalle lacune securitarie esistenti nel tessuto collettivo. Nel caso del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, alcuni Autori anglofoni hanno predisposto accurate griglie ermeneutiche per poter valutare la quantità e la qualità degli attentati anti-ordinamentali di carattere tributario e finanziario (threat assessment). A loro volta, gli atti illeciti sono distinti in atti potenziali e, dall’altro lato, atti effettivamente commessi e misurabili. In terzo luogo, è necessario analizzare la permeabilità del sistema bancario di un determinato Paese e, in effetti, per quanto afferisce alla Svizzera, le Pubbliche Autorità proseguono nel sottovalutare i disastrosi effetti di lungo periodo provocati dall’ immissione illegale di denaro all’interno dei circuiti economici. Nel caso della Confederazione, l’analisi statistica quantitativa dei rischi necessita della collaborazione delle Banche e degli altri Intermediari Finanziari atipici, i quali, nella quasi totalità dei casi, rifiutano di applicare gli Artt. 305 bis[1] e 305 ter[2] StGB, che si tradurrebbero, a livello empirico, in un’auto-segnalazione contraria alle naturali esigenze di lucro fondanti l’Ordinamento bancario. Provvidenzialmente, esistono serie mappature giuridico-economiche di rango internazionale, in tanto in quanto gli atti riciclatori ed il sostentamento patrimoniale del terrorismo coinvolgono, sotto il profilo operativo, svariati contesti nazionali, non certo limitati alla Svizzera od a qualche singolo Istituto di Credito cantonale. Ognimmodo, non si può nascondere che il <<diritto di comunicazione>> statuito nella GwG costituisce una Norma astratta e, per certi versi, financo risibile, giacché non ha senso affidare agli Operatori privati la facoltà semi-vincolante di contraddire l’ interesse economico del proprio cliente.

L’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, tra il 2004 ed il 2014, in Svizzera, ha catalogicamente indicato ed elencato i principali motivi che recano a sospettare in maniera fondata circa la natura illecita di una transazione bancaria. Basti pensare a fattori meritevoli di sospetto come l’implicazione di Stati ad alto tasso di criminalità organizzata, l’eccessiva disponibilità di denaro contante, l’abnorme utilizzo  di prestanomi nullatenenti, l’impiego di persone giuridiche con sede in Paesi offshore ed il coinvolgimento di individui politicamente esposti, come parlamentari, esponenti politici e pubblici ufficiali legati a contesti di stampo mafioso. Esistono, inoltre, centinaia di fattori indicanti un’anormalità patrimoniale che esula dall’ordinario funzionamento degli scambi economici (bonifici improvvisi quantitativamente non ragionevoli, accredito di assegni con un numero eccessivo di girate, domiciliazioni sistematiche in paradisi fiscali, utilizzo di interposte persone pregiudicate, legami con Stati impegnati in conflitti bellici o guerre civili, deposito di banconote di grosso taglio, intrecci palesi con Nazioni dedite al narcotraffico, coinvolgimento ossessivo con commercianti di armi da fuoco, presenza costante di inspiegabili benefici monetari a parenti di governati, parlamentari o capi di Stato). Di solito, nel caso specifico della Svizzera, l’Autorità federale di sorveglianza dei mercati finanziari (FINMA) classifica le transazioni bancarie secondo 5 livelli di rischio potenziale: molto debole, debole, medio, elevato, molto elevato.

 

2. Il contesto macro-economico svizzero

Nell’Anno di Bilancio macro-economico 2013, il PIL elvetico ammontava a 635 Miliardi di Franchi, il 72% dei quali proveniente dal settore dei servizi. Le imprese maggiori, nella Confederazione, sono senza dubbio le Banche, gli Istituti Assicurativi, i Fiduciari, gli Amministratori di Fondi comuni, le Borse e le Casse pensionistiche. In totale, la finanza svizzera fornisce 210.000 posti di lavoro, la maggior parte dei quali a tempo indeterminato. Da soli, gli intermediari Finanziari garantiscono al Fisco federale, cantonale e comunale ben 5,7 Miliardi di Franchi di entrate, ovverosia il 7,4% del gettito fiscale entrante nazionale. Purtroppo, anche la Svizzera, tra il 2003 ed il 2014, ha risentito della crisi economica globale, che ha recato, nel corso dei primi Anni Duemila, alla perdita del 17,3% delle persone giuridiche preposte alla raccolta ed alla gestione del risparmio pubblico. Secondo un Censimento ufficiale pubblicato, nel 2013, dalla Banca Nazionale Svizzera, più del 66% delle Banche private elvetiche è di nazionalità straniera, ma, sempre nel 2013, il circuito bancario svizzero, sotto il profilo decisionale, risulta solidamente guidato dalla Banche cantonali e da quelle regionali, le quali costituiscono l’autentica spina dorsale della Macro-economia svizzera. Le piazze economiche principali sono concentrate nelle città di Zurigo, Ginevra e Lugano. Ginevra contava, nel 2014, 64 Banche, 1.430 Operatori atipici, per un totale di 1.572 Intermediari. Segue Lugano con 19 Istituti di Credito e 884 gerenti di patrimoni. Infine, importanti sono pure le 104 Banche zurighesi, unite a 1.689 Intermediari atipici e ben 222 Fiduciarie quotate nelle Borse. Viceversa, le zone con minori attrattive finanziarie sono Nibvaldo, Obvaldo, Uri, Appenzello interno ed esterno, Basilea campagna e Giura. In totale, esclusi i Fiduciari persona-fisica, la Confederazione conta oggi 7.402 Intermediari Finanziari, con una vera e propria esplosione numerica recente degli Operatori atipici (6.483 a cui vanno aggiunte 594 persone giuridiche collocate nelle Borse). Il settore bancario svizzero supera le cifre totali nazionali degli USA e del Regno Unito, raggiungendo i livelli di eccellenza di Singapore e del Gran Ducato di Lussemburgo. La gestione dei Fondi offshore oltrepassa di svariati Miliardi di dollari statunitensi i mercati concorrenti di Hongkong, dei Caraibi, di Panama, di Dublino e delle Isole della Manica.

 

3. Lo white collar crime nel Diritto svizzero

Nel corso dell’ ultima ventina d’anni, il Consiglio Federale ha manifestato la massima attenzione nei confronti del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, in tanto in quanto lo white collar crime, in maniera silenziosa e subdola, provoca gravi alterazioni in danno dei normali equilibri macro-economici. Le utilità di provenienza illecita scardinano l’ordinario sistema IS/LM e recano ad una sistematica corruzione all’interno dell’Autorità Giudiziaria e della Pubblica Amministrazione. Ciononostante, a parere di chi scrive, la Normativa elvetica contro le condotte riciclatorie manca della necessaria concretezza fattuale. Nel contesto svizzero, le Banche e gli altri Intermediari Finanziari beneficiano ancor oggi di un margine di discrezionalità eccessivo ed ipertrofico, sicché gli sforzi de jure condendo della Criminologia e della Dottrina vengono quasi sempre vanificati sotto il profilo della Prassi operativa.

Nel 2003, il Legislatore federale elvetico ha novellato buona parte delle Norme afferenti al problema della criminalità finanziaria, alla luce della nuova problematica scaturita dalla nascita del terrorismo islamico internazionale, che possiede ingenti risorse patrimoniali ben occultate all’ interno del tessuto bancario della Confederazione. Vanno menzionate, sempre in tema di white collar crime, pure le novellazioni giuridiche  del 2007, del 2009 e del 2013, le quali sono state modellate sulla base del c.d. <<Gruppo Egmont>>, che riunisce 147 Paesi seriamente e metodicamente impegnati nella lotta normativa al riciclaggio ed al finanziamento delle cellule terroristiche di Al Qaida e dell’ ISIS. In particolar modo, è basilare anche il Messaggio del 13/12/2013 adottato dal Consiglio Federale di Berna per il miglioramento internazionale della lotta alla delinquenza dei colletti bianchi. Tra il 2015 ed il 2016, è entrata in vigore in due fasi, nell’Ordinamento federale elvetico, la nuova Legge sulla trasparenza degli Enti morali e dei titoli al portatore. Quest’ultimo Atto normativo ha introdotto l’obbligo di iscrizione al Registro di Commercio di tutte le fondazioni nonché dei Fondi di gestione dei patrimoni familiari. Inoltre, la summenzionata Riforma, introdotta nel biennio 2015–2016, ha intensificato i controlli anti-riciclaggio a carico di società atipiche che emettono titoli al portatore, di persone morali,  di intermediari di valori patrimoniali e di agenti immobiliari abitualmente impegnati in transazioni di controvalore superiore ai 100.000 Franchi.

La Confederazione, sempre con afferenza al tema del riciclaggio, ha ratificato, nel corso degli Anni Duemila, la Convenzione del 17/12/1997 contro la corruzione dei Pubblici Ufficiali stranieri, la Convenzione Penale del Consiglio d’ Europa del 27/01/1999 in tema di concussione ed atti di corruttela passiva e, in terzo luogo, l’analoga Convenzione ONU del 31/10/2003 (si veda pure l’Art. 322 septies StGB[3] unitamente all’Art. 322 sexies StGB[4]). Meno importante, ancorché simbolicamente significativa, è pure la LF 19/12/1986 sulla concorrenza sleale e la corruzione privata. Inoltre, alla luce delle numerose guerre civili nel martoriato Continente africano, il Dipartimento Federale degli Affari Esteri, nel 2011, ha istituito la Task Force sulla restituzione dei beni illecitamente riciclati nelle Banche svizzere da parte di esponenti politici stranieri responsabili di malversazioni, peculati e altri delitti contro le casse pubbliche delle loro Nazioni d’origine. Tale nuova Normativa è stata integrata dal Messaggio del 21/05/2014 approvato dal Consiglio Federale ai fini del blocco, della confisca e della restituzione dei patrimoni personali derivanti da gravi e sistematiche condotte corruttive agite da Pubblici Ufficiali nell’ambito di contesti internazionali segnati da deportazioni, genocidi e crimini contro l’umanità. È lecito dubitare circa l’applicazione pratica delle Norme or ora citate, tuttavia la ratio giuridica rimane senz’altro lodevole, almeno sotto il profilo della solidarietà globale umanitaria (ben calibrato risulta anche l’Art. 322 quater StGB[5], introdotto nel 2000).

L’evasione fiscale qualificata, come dimostra l’Art. 305 bis StGB nel nuovo comma 1 bis, costituisce uno dei principali canali di sostentamento illegale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il che non è sfuggito ai relatori della LF 28/09/2012 sull’Assistenza transnazionale in materia di Diritto Penale Tributario e di lotta amministrativa alle dichiarazioni infedeli in tema di reddito. Nel triennio 2011–2013, la Svizzera ha ratificato le Convenzioni del Consiglio d’Europa in tema di riciclaggio di Fondi Neri derivanti da atti evasivi fiscali e positivo è stato pure l’ingresso della Confederazione nel Forum mondiale contro gli illeciti tributari. Ciononostante, gli Intermediari Finanziari elvetici sono tutt’oggi poco sensibili di fronte alla non bagatellare tematica del regolare versamento nazionale ed internazionale delle imposte. In buona sostanza, la regola della riservatezza bancaria prosegue a prevalere sull’opposto valore della leale collaborazione con le Autorità Tributarie straniere. Per il momento, gli unici segnali positivi sono stati alcuni Accordi Bilaterali per il regolare recupero dei Fondi Neri evasi. P.e., nel 2004, la Confederazione ha recepito senza riserve la Direttiva UE rgnr 2003/48/CE in tema di recupero dei tributi non versati da cittadini europei titolari di valori patrimoniali riciclati in Svizzera. Analoga è pure la ratifica bilaterale del Foreign Account Tax Compliance Act con gli USA, seguito da Trattati simili stipulati con il Fisco inglese, austriaco ed australiano, pur se persistono numerose lacune a causa di resistenze legislative nonché parlamentari centripete ed isolazioniste.

Sotto il profilo del contrasto al finanziamento del terrorismo, significativa, nella Confederazione, è stata la LF 12/12/2014, entrata in vigore lo 01/01/2015 e dichiarante la totale illegalità dei gruppi armati islamici Al Qaida e ISIS. A tal proposito, si veda pure l’Art. 260 quinquies StGB[6], in vigore dallo 01/10/2003. Un ulteriore ambito, sconosciuto ed inimmaginabile prima degli Anni Duemila, è oggi costituito dal riciclaggio attraverso la rete Internet, la quale garantisce nuove forme di anonimato in grado di assicurare una completa impunità. Lo Web rappresenta una sfida pressoché inesplorata, che sta impegnando notevolmente il Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia. La cybercriminalità offre molteplici possibilità di reinvestire guadagni illeciti con il minimo sforzo e con la massima discrezione.

A livello di Diritto Penale sostanziale, l’Art. 97 StGB[7], nel comma 1 lett. c, è applicabile al comma 1 Art. 305 bis StGB (riciclaggio semplice), dunque, nella Prassi, gli atti riciclatori, se non aggravati, si prescrivono in 10 anni e tale termine decadenziale, novellato nel 2014, rappresenta un buon traguardo nel contesto della lotta allo white collar crime. Altrettanto positiva ed equilibrata è la prescrizione in 15 anni ( Art. 97 comma 1 lett b StGB ) riguardante il riciclaggio grave p. e p. ex comma 2 Art. 305 bis StGB.

Sotto il profilo del Diritto Processuale Penale, il riciclaggio (Art. 305 bis StGB), l’omessa comunicazione (Art. 305 ter StGB), il finanziamento del terrorismo (Art. 260 quinquies StGB ) ed altre tipologie delittuose correlate (Art. 260 ter StGB) sottostanno alla giurisdizione federale se sono stati commessi prevalentemente all’ estero o se sono stati commessi in più Cantoni ed il centro dell’Attività penalmente rilevante non può essere localizzato in uno specifico Cantone (Art. 24 Cpp[8]). Tuttavia, a parere di alcuni Dottrinari, l’Applicazione pratica dell’Art. 24 Cpp, in vigore dallo 01/01/2011, patisce un eccessivo conferimento di poteri al MP, che, in tal modo, reca un ruolo decisorio ultra vires e non adeguatamente limitato dall’ intervento esterno del Giudice Istruttore.

Il riciclaggio (Art. 305 bis StGB) ed il finanziamento del terrorismo (Art. 260 quinquies StGB) consentono la MP di disporre l’intercettazione telefonica ed ambientale a carico degli indagati, soprattutto nel caso di circostanze estremamente gravi o nel caso di indagini particolarmente complicate (comma 1 art. 269 Cpp[9]). Provvidenzialmente, dopo la Riforma iniziata nel 2013, il Legislatore federale svizzero non ha stravolto o eccessivamente revisionato la Legge sulla sorveglianza della posta e delle telecomunicazioni. Molti temevano che prevalesse un garantismo ipertrofico giustificato sulla base dell’ormai tanto abusata ratio della Privacy. La Magistratura requirente non può essere sottoposta a limitazioni irragionevoli nelle intercettazioni telefoniche ed informatiche, in tanto in quanto gli Artt. 305 bis, 260 quinquies, 260 ter e 305 ter StGB non enunziano ipotesi di reato bagatellari degne di sottovalutazione. Accedere alle conversazioni telefoniche è un diritto oggi basilare del MP.

Attualmente, il Diritto Penale elvetico e, soprattutto, il Diritto Penale Commerciale e Bancario hanno spinto le garanzie dell’ indagato e dell’ imputato sino a livelli che denotano uno senso strumentalizzato della pratica. La Privacy e  la protezione smodata della riservatezza degli Intermediari Finanziari non tutela le vittime nascoste e silenziose del crimine dei colletti bianchi, che alimenta, pur in maniera discreta e non visibile, delitti aberranti come il narcotraffico, la tortura, i genocidi e la riduzione in schiavitù per fini prostitutivi. La realtà autentica dello white collar crime è costituita da inaudite violenze materiali e fisiche ben adombrate da una parvenza di perfetta legalità e genuina onestà. L’Allegria festosa di certuni investimenti delle mafie, purtroppo, riesce a far dimenticare quale sia la realtà preesistente e quali siano i drammatici presupposti fattuali del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

4. Le Istituzioni pubbliche preposte al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

Giustamente, l’Art. 2 GwG commi 1 e 2[10] ha esteso il problema del riciclaggio anche agli Intermediari atipici diversi dalle Banche e dalle Società Assicurative nel senso tradizionale. P.e., entro certi limiti e a certe condizioni, i Casinò ed i Kursal sono a tutti gli effetti sottoposti alla precettività della GwG e dell’Art. 305 bis StGB, per quanto ciò possa sembrare strano o paradossale. Eguali estensioni precettive sono contenute pure nella nuova Legge federale sulle Banche, nella Legge sulle Borse e nella Legge sulla sorveglianza delle Assicurazioni. Dal punto di vista empirico, è Intermediario Finanziario, nel Diritto svizzero, chi sottostà alla FINMA come persona fisica o giuridica (comma 1 Art. 14 GwG[11]). Ovverosia, a livello di ratio, è Intermediario ogni soggetto avente la possibilità potenziale di rendersi responsabile di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo. Oppure ancora, è considerato Intermediario chi a titolo professionale accetta o custodisce valori patrimoniali di terzi per finalità di investimento o di trasferimento (comma 3 cpv. 1 Art. 2 GwG[12]). Il che vale anche per le transazioni atipiche, come nel caso del leasing finanziario, del trust, dei fondi familiari stranieri e dell’ uso di valuta virtuale, elettronica o comunque immateriale. Anzi, secondo la maggior parte degli Autori di Diritto Civile, l’Art. 2 GwG non costituisce un elenco chiuso, bensì estensibile per analogia a tutti i potenziali rei di riciclaggio o sostentamento di cellule terroristiche.

La LF 22/06/2007, entrata in vigore addì 01/01/2009, ha istituito l’Autorità federale di sorveglianza sui mercati finanziari (FINMA), la quale ha assorbito in sé tutte le competenze dei tre pregressi Organi di controllo sulle Banche, sugli Istituti Assicurativi e sugli altri Intermediari atipici. La FINMA reca personalità giuridica in qualità di Ente autogestito di Diritto Pubblico. Essa è indipendente a livello funzionale, istituzionale e finanziario. È formata da un Consiglio d’Amministrazione, da un Direttore e da un Organo esterno di Revisione. Tuttavia, la FINMA è tenuta a rendere conto del proprio operato innanzi all’Assemblea Federale, cui è sottomessa sotto il profilo pratico. In buona sostanza, la FINMA regola i mercati finanziari, accerta le responsabilità disciplinari degli eventuali rei di riciclaggio e commina sanzioni che affiancano i debiti provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.

Principalmente, ancorché non esaustivamente, gli Intermediari passibili di sanzione sono le Banche, i commercianti di valori mobiliari, le Borse, le Compagnie Assicurative ed i Gestori di Fondi collettivi di capitale.

Da non sottovalutare, per fini di interpretazione autentica, sono pure le Ordinanze periodiche della FINMA del 2010, del 2012, del 2014, del 2015 e del 2016. Tali delibere costituiscono preziose fonti ermeneutiche soprattutto per l’ individuazione fattuale degli <<indizi di riciclaggio>> ex Artt. 305 bis StGB e 9 GwG[13].

A decorrere dallo 01/04/2000, Il Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia ha istituito la Commissione federale delle case da gioco (CFMJ), in tanto in quanto i Casinò e le altre strutture simili sono anch’ essi una potenziale e redditizia fonte per il riciclaggio nonché per il finanziamento del terrorismo. La CFMJ è composta da un Segretariato permanente di 40 Commissari, i quali sono incaricati di supervisionare le direttive anti-riciclaggio dei Casinò, formare sotto il profilo giuridico il Personale delle sale da gioco, controllare l’identità dei clienti assidui, visionare i Rapporti annuali, gestire le partecipazioni azionarie nei luoghi dove si pratica il gioco d’azzardo e mantenere la buona reputazione e la quiete nei Casinò svizzeri, i cui fruitori spesso non sono attenti ad evitare di mescolare il gioco lecito o semi-lecito a lavori poco trasparenti, come l’offerta di prostitute e sostanze d’ abuso. Qualora la CFMJ riscontrasse violazioni della Normativa elvetica contro il riciclaggio, la sala da gioco dovrà patire la sospensione temporanea della licenza o la condanna al pagamento di un’ammenda (Artt. 50 e 51 Legge sulle case da gioco). La pena maggiormente grave, nel caso di violazioni pesanti e reiterate degli Artt. 305 bis e 305 ter StGB, consta nella revoca definitiva della licenza (commi 1 e 2 Art. 19 Legge sulle case da gioco). Come prevedibile, alle condanne giudiziarie passate in giudicato fa sempre e comunque seguito un analogo provvedimento della CFMJ (Art.  55 Legge sulle case da gioco).

Per quanto afferisce ad Intermediari Finanziari particolari sottoposti al segreto professionale ex Art. 321 StGB, la FINMA è sostituita da Organismi di Autoregolamentazione (OAR). Attualmente, nella Confederazione, sono attivi 11 OAR per Avvocati, Notai, ma anche per Fiduciari, prestatori di servizi di pagamento, gerenti di leasing o trust e cambiavalute. Ogni OAR vigila affinché gli Intermediari affiliati osservino gli obblighi ex Artt. 9, 10 e 10a GwG (Art. 24 GwG[14]). Gli OAR decidono sull’ingresso/sull’espulsione dei loro iscritti e comminano, se necessario, le debite sanzioni, sempre ed ogni modo accompagnate da Sentenza di condanna passate in giudicato. A loro volta, gli OAR si scambiano tutte le necessarie informazioni con la FINMA per il contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della criminalità organizzata (comma 4 Art. 27 GwG)[15].

Nel contesto degli Artt. 305 bis, 305 ter e 260 quinquies StGB, un ruolo di sorveglianza pubblica è affidato pure al Dipartimento Federale delle Finanze ( DFF ) ed in particolar modo, all’ interno del DFF, al Segretariato generale, all’Amministrazione federale delle imposte ed al Servizio giuridico presso il Segretariato del DFF. Tali Organi di controllo sono stai elevati al rango di Istituzioni anti-riciclaggio a seguito della Riforma del 2010 sulla strategia nazionale ed internazionale degli affari finanziari. Il DFF collabora in stretta sinergia con la FINMA, il Consiglio Federale, il Fondo Monetario Internazionale e l’Amministrazione federale delle Dogane. In ogni caso, l’Autorità decisiva e suprema, nell’Ambito della repressione giudiziaria delle condotte  riciclatorie, è senza dubbio il Ministero Pubblico della Confederazione, con sede a Berna e dislocato nei tre Distaccamenti di Losanna, Zurigo e Lugano. Il MPC fonda la propria potestà cognitiva sull’Art. 24 Cpp. In particolar modo, il MPC reca un ruolo giudiziario imprescindibile nel caso in cui la molteplicità territoriale del riciclaggio organizzato renda impossibile la prevalenza tecnica di un determinato Tribunale di livello cantonale.

5. Il riciclaggio in Svizzera. Profili criminologici

SCHNEIDER (2012) afferma che il riciclaggio crea un florido sottobosco criminale e criminogeno, giacché <<secondo le statistiche di Polizia ed i sondaggi nazionali di vittimizzazione, dopo il 2004, la Svizzera si è progressivamente allontanata da un tasso di criminalità particolarmente debole per stabilizzarsi intorno ad un livello paragonabile a quello degli altri Paesi dell’Europa occidentale>>. Questo innalzamento quantitativo è analizzato e ben circostanziato anche da UNGER ( 2007 ), nel senso che <<gli atti di riciclaggio di denaro legati alla criminalità economica,variegata e multiforme, occupano un posto particolarmente importante, perché si tratta di attività criminali gravi [ … ] che portano molti benefici alle organizzazioni criminali>>, come dimostrato dai delitti di truffa via Internet, dalle estorsioni e dalle frodi commerciali. Eguale parere è espresso da KILLIAS ( 2011 ), il quale, tra il 2009 ed il 2014, nella Confederazione, ha notato un aumento delle fattispecie delittuose connesse al riciclaggio, la cui massima espansione risale al 2012. Più dettagliatamente, nel periodo 2009–2014, non si è innalzata tanto la qualità degli atti riciclatori, quanto, piuttosto, la quantità dello white collar crime correlato al riciclaggio, ovverosia le truffe, il falso in Atto Pubblico ed i delitti contro la pubblica fede, per non parlare poi del traffico illecito di stupefacenti, ampiamente (auto)alimentato da veri e propri fiumi di Fondi Neri occultati negli Istituti di Credito svizzeri. SCHNEIDER (2010) sottolinea che <<si è avuto un aumento complessivo nella quantità di valori patrimoniali di origine criminale messi in circolazione a livello mondiale. Alcune stime recenti suggeriscono che  il volume dei capitali di origine criminale iniettati nei settori finanziari in Europa dall’ estero è di molto aumentato. Ora, la nota assenza di statistiche sulle condanne per riciclaggio di denaro non consente di differenziare tra atti di riciclaggio commessi all’estero ed atti di riciclaggio commessi in Svizzera, comunque il numero delle comunicazioni di sospetto [ex Art. 9 GwG] consente di pensare che il 56 % delle infrazioni legate al riciclaggio è commesso all’ estero>>. P.e., anche nel caso della piazza commerciale di Singapore, che è colpita dal crimine finanziario quasi come la Svizzera, la maggior parte degli atti preparatori punibili viene agita in Paesi stranieri, per confluire solo successivamente nelle casse degli Intermediari Finanziari asiatici, senza destare nemmeno il minimo sospetto circa la provenienza illegale del denaro depositato.

Nella Confederazione, a partire dal 2009, si è intensificata l’Applicazione ex officio degli Artt. 305 bis e 305 ter StGB, con valori sufficientemente apprezzabili nel 2010 (242 condanne crescite in giudicato) e nel 2012 (230 condanne definitive). Tra il 2009  ed il 2013, si è innalzata pure la cifra delle comunicazioni ex Art. 9 GwG, ma si tratta, almeno a parere di chi redige, di pochi millesimi percentuali che non scoprono la realtà illegale ed anti-sociale degli Operatori finanziari svizzeri. Siamo lontani dal poter parlare di un risveglio collettivo delle coscienze, pur se confortano le 1.625 segnalazioni di sospetto del 2011 e le 1.585 del 2012. Tra il 2011 ed il 2014, il montante complessivo implicato nelle comunicazioni ex Art. 305 bis StGB ha raggiunto i 3 Miliardi di Franchi anni ogni 12 mesi, pur se rimane (rectius: e rimarrà) sconosciuta la quantità di valori patrimoniali effettivamente riciclati dall’onnipotente settore bancario elvetico. In sintesi, nel periodo 2004–2014, l’Ufficio di Comunicazione in materia di riciclaggio è stato adito, nel 39,8% dei casi, per sospetti attinenti all’Art. 146 StGB (Truffa), nel 17,4% dei casi per corruzione di Pubblici Ufficiali stranieri (Art. 322 septies StGB), nel 12% dei casi per Appropriazione indebita (Art. 138 StGB ), nel 9,6% dei casi ex Art. 260 ter StGB ( Organizzazione criminale ), nel 7,8% dei casi per infrazioni legate alla BetmG, nel 7,3% dei casi per Abuso di un impianto per l’elaborazione dei dati (Art. 147 StGB) e nel 4,2% dei casi per Appropriazione  indebita di trattenute salariali (Art. 159 StGB).

Senza dubbio, il riciclaggio, negli Anni Duemila, è stato quasi sempre caratterizzato da un’ ampiezza sovranazionale delle fattispecie delittuose commesse e/o segnalate. Inoltre, gran parte dei valori patrimoniali riciclati risultano perpetrati, più o meno direttamente, da associazioni per delinquere di stampo mafioso sistematicamente dedite alla corruzione di Pubblici Ufficiali, specialmente in Africa, ma anche nell’ex Blocco Sovietico. Numerosi sono gli atti fraudolenti telematici con finalità di riciclaggio. Comunque, sempre nel periodo 2004–2014, raramente il reo dell’Antefatto criminale ricicla in prima persona. La fase riciclatoria, infatti, è quasi sempre affidata ad insospettabili liberi professionisti e fiduciari che prendono poi contatto con gli Intermediari (nella Common Law si parla, a tal proposito, di third party money laundering). Similmente, le cellule criminali interessate al riciclaggio negli Istituti di Credito elvetici provengono dall’ estero e non direttamente dalla Svizzera.

Sotto il profilo statistico, pare che la Svizzera non sia gravemente colpita da atti di corruttela interni alla propria Pubblica Amministrazione. Tuttavia, come dimostra la frequente applicazione giudiziaria dell’Art. 322 septies StGB, risulta assai diffusa, per agevolare il riciclaggio, la prassi criminosa di corrompere Pubblici Ufficiali stranieri. Il tasso di corruzione elvetico, nel 2013, si è assestato a 85 punti su 100 e, nel 2014, a 86 su 100, così come rilevato dal Transparency International Corruption Perception Index, che misura annualmente i tassi globali di salute giuridica della PA nei vari Ordinamenti. Anche l’ Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro raramente ha dovuto confrontarsi con i delitti pp. e pp. ex Art. 322 ter StGB (Corruzione attiva di Pubblici Ufficiali svizzeri) ed ex Art. 322 quater StGB ( Corruzione passiva di Pubblici Ufficiali svizzeri). Ciononostante, l’ong Global Financial Integrity esorta a diffidare da un’immagine idilliaca della Confederazione, le cui potenti Multinazionali, nell’ombra grigia della semi-legalità, si rendono responsabili di gravi infrazioni penalmente rilevanti contro la pubblica fede e la regolarità del sistema di libera concorrenza dei mercati finanziari. FED.POL (2014) ha rilevato che <<l’Analisi della nazionalità degli aventi economicamente diritto dimostra che esistono flussi finanziari paralleli. Essi vedono protagonisti, da un lato, gli attori attivi degli atti di corruzione [ … ] e, dall’Altro lato, gli attori passivi della corruzione, di solito domiciliati in Paesi caratterizzati da un elevato tasso di corruzione. La maggior parte dei valori patrimoniali derivanti da atti di corruzione all’ estero e trasferiti in Svizzera  è legata a benefici illegali ottenuti attraverso la corruzione attiva. Gli Intermediari Finanziari segnalati per sospetto di riciclaggio derivante da corruzione sono domiciliati, per lo più, nei grandi centri finanziari della Svizzera, vale a dire il Canton Ginevra, il Canton Zurigo ed il Canto Ticino>>. Tra il 2001 ed il 2012, il riciclaggio legato alla corruzione internazionale è statisticamente aumentato di quasi il 25%, specialmente nel contesto delle transazioni economiche di calibro mondiale. Tale situazione, entro la quale è protagonista assoluto l’Art. 322 septies StGB, risulta ancor più aggravata negli Ordinamenti che patiscono guerre civili, sconvolgimenti sociali e disordini  livello politico.

Un ambito fondamentale e mai sufficientemente analizzato consta nel perenne e meta-geografico legame tra gli Artt. 305 bis StGB, 305 ter StGB, 9 GwG e 260 ter StGB[16]. Da quasi un secolo, la criminalità organizzata di stampo mafioso utilizza il sistema bancario svizzero per riciclare quantità oceaniche di valori patrimoniali connessi a estorsioni, omicidi volontari, riduzioni in schiavitù per fini prostitutivi, atti di narcotraffico, commercio illecito di armi da fuoco e concessione indebita di vantaggi a persone politicamente esposte. Nel lungo periodo, il denaro proveniente dalle mafie internazionali cagiona irreversibili distorsioni macro-economiche non percepibili nel breve periodo. Il Tribunale Penale Federale ha più volte ribadito anch’ esso la pericolosità nascosta e silenziosa insita nel riciclaggio di Fondi Neri provenienti da sodalizi criminali conformi al modello de jure condito di cui all’Art. 260 ter StGB (BGE 128 II 355, BGE 125 II 569, BGE 131 II 235). Correttamente e recentemente, FED.POL (ibidem) ha rimarcato che <<molte organizzazioni criminali, sempre più internazionalizzate, mostrano una tendenza alla diversificazione delle loro attività criminali e possono utilizzare i loro agganci territoriali in Svizzera per riciclarvi dei benefici del crimine organizzato ottenuti in altre giurisdizioni, soprattutto con l’Appoggio di società commerciali e di servizi attive, in particolare, nel settore finanziario, in quello immobiliare e pure nel settore della gastronomia>>. Negli Anni Duemila, i patrimoni malavitosi riciclati in Svizzera sono provenuti, per la maggior parte, da cellule criminali organizzate europee. Gli Intermediari Finanziari elvetici che si sono dovuti confrontare con le implicazioni del delitto p. e p. dall’Art. 260 ter StGB hanno prevalentemente sede a Ginevra, a Zurigo ed in Ticino, ma anche in Canton Berna ed in Canton San Gallo. Nel 2009, si è registrato un sintomatico e preoccupante innalzamento anomalo nella quantità di segnalazioni ex Art. 9 GwG connesse, a loro volta, all’Art. 260 ter StGB. Un altro particolare degno di menzione consiste nel fatto che le organizzazioni criminali organizzate prediligono riciclare attraverso persone giuridiche semi-internazionali con assetti <<a scatola cinese>>, che impediscono poi l’identificazione dell’Avente economicamente diritto. P.e., un Pubblico Ufficiale che ha ricevuto benefici patrimoniali da un’ associazioni per delinquere di stampo mafioso tenderà a non esporsi mai direttamente in qualità di persona fisica e/o utilizzerà il noto sistema delle cc.dd. <<teste di legno>>. L’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro stima che gli atti delinquenziali legati alla fattispecie di cui all’Art. 260 ter StGB mobilitino ogni anno più di 1.488 Milioni di Franchi.

6. Il ruolo di Avvocati, Notai e Fiduciari

Gli Avvocati ed i Notai, ex comma 3 Art. 2 GwG[17], sottostanno agli Artt. 305 bis e 305 ter StGB soltanto nella misura in cui, in via accessoria, esercitano un’ intermediazione finanziaria per conto del proprio cliente e, in ogni caso, rimane altrettanto precettivo l’Art. 321 StGB[18] in tema di segreto professionale. In buona sostanza, come precisato nella Circolare FINMA 2011/1, sarà necessario esaminare nel dettaglio caso per caso. Senza dubbio, con molto senso della concretezza, è pressoché assurda e risibile la possibilità che l’Avvocato Notaio auto-limiti la propria riservatezza segnalando l’Assistito all’ Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio e questa è la medesima ratio, d’altronde, del leading-case Michaud vs. Francia deciso dalla Corte Europea dei Diritti dell’ Uomo con Sentenza dello 06/12/2012. Analogamente, il Consiglio Federale, nel Messaggio del 17/06/1996 relativo alla GwG, tutela le esigenze legate al segreto professionale, giacché <<compete agli Avvocati ed ai Notai in maniera autonoma distinguere, nel contesto pratico  e relativamente al singolo caso, se si tratta di un affare legato alla loro attività principale o accessoria>>.

La Prassi, nel caso degli Avvocati Notai, impone limiti ragionevoli, in tanto in quanto il Professionista forense non è né un giustiziere implacabile né, tantomeno, un auto-lesionista che contraddice l’interesse del proprio cliente. Tra il 2004 ed il 2014, come prevedibile, le comunicazioni di sospetto fondato ex Art. 9 GwG, da parte di Avvocati Notai svizzeri, hanno inciso sul totale per meno dell’1%, come volevasi dimostrare. L’ Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio ha proceduto soltanto in alcuni rari casi nei quali Società domiciliate in Paese offshore presentavano ambigui legami con organizzazioni criminali organizzate dedite alla corruzione di Pubblici Ufficiali stranieri (Art. 260 ter StGB e Art. 322 septies StGB).

Esistono altri casi, altrettanto sporadici, in cui gli Avvocati Notai hanno adito l’Ufficio di comunicazione con afferenza a conto-correnti ambigui, fondazioni palesemente infedeli, succursali di Banche straniere degne di sospetto, assegni materialmente falsi e compravendite immobiliari tutt’ altro che trasparenti. Tuttavia, si tratta di eccezioni che confermano la regola della riservatezza professionale. Del resto, gli Avvocati Notai non sono nemmeno tenuti a svolgere le approfondite indagini interne recate innanzi dalle Banche o dagli altri Intermediari Finanziari tipici.

I Fiduciari risultano sottoposti anch’essi al comma 3 Art. 2 GwG nonché alla Normativa di cui alla Circolare FINMA  2011/1. Nel 2013, le imprese fiduciarie tenute all’Attuazione della GwG erano, nel territorio della Confederazione, più di 1.900. Solitamente, i Fiduciari elvetici creano trusts e altri Fondi d’ investimento o di gestione di patrimoni per coprire un delitto fiscale qualificato ex comma 1 bis Art. 305 bis StGB. A livello statistico, l’ 88,8 % dei Fiduciari svizzeri è esposto al rischio di riciclare denaro e/o patrimoni frutto di organizzazioni criminali internazionali, corruzione, appropriazione indebita ed estorsione. Nel 59,4 % di questi casi, l’Avente economicamente diritto è di nazionalità extra-europea e si fa rappresentare da una ben articolata rete di prestanome o trusts <<a scatola cinese>>, specialmente in Canton Ticino, in Canton Ginevra, in Canton Zurigo ed in Canton de Vaud.

 

[1] Art. 305 bis StGB

Riciclaggio di denaro

Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l’ accertamento dell’ origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine  o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Sono considerati delitto fiscale qualificato i reati di cui all’ articolo 186 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’ imposta federale diretta e all’ articolo 59 capoverso 1 primo comma della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’ armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, se le imposte sottratte ammontano ad oltre 300.000 franchi per periodo fiscale.

Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere.

Vi è caso grave segnatamente se l’ autore

a. agisce come membro di un’ organizzazione criminale

b. agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio

c. realizza una grossa cifra d’ affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio

L’autore è punibile anche se l’ atto principale è stato commesso all’ estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.

 

[2] Art. 305 ter StGB

Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione

Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell’ identità dell’avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.

Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all’ ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell’Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine.

 

[3] Art. 322 septies StGB

Corruzione di pubblici ufficiali stranieri

Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un’ autorità giudiziaria o di un’ altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall’ autorità, a un arbitro o a un militare di un paese straniero o di un’ organizzazione internazionale, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un’ omissione in relazione con la sua attività ufficiale  e contrastante coi doveri d’ ufficio o sottostante al suo potere di apprezzamento chiunque in qualità di membro di un’ autorità giudiziaria o di un’ altre autorità, di funzionario, di perito, di traduttore o di interprete delegato dall’ autorità, di arbitro o di militare di un paese straniero o di un’ organizzazione internazionale domanda, si fa promettere o accetta, per sé o per terzi, un indebito vantaggio per commettere un atto o un’ omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d’ ufficio o sottostante al suo potere d’ apprezzamento è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

 

[4] Art. 322 sexies StGB

Accettazione di vantaggi

Chiunque, in qualità di membro di un’ autorità giudiziaria o di un’ altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall’ autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere accetta un indebito vantaggio in considerazione dell’ espletamento della sua attività ufficiale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

 

[5] Art. 322 quater StGB

Corruzione passiva

Chiunque, in qualità di membro di un’ autorità giudiziaria o di un’ altra autorità, di funzionario, perito, traduttore o interprete delegato dall’ autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, per commettere un atto o un’ omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d’ ufficio o sottostante al suo potere di apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

[6] Art. 260 quinquies StGB

Finanziamento del terrorismo

Chiunque raccoglie o mette a disposizione valori patrimoniali nell’ intento di finanziare atti di violenza criminali volti ad intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un’ organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto, è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Non si rende punibile secondo la presente disposizione chi si limita a tollerare l’ eventualità che detti valori patrimoniali possano servire a finanziare il terrorismo.

Non costituisce finanziamento di un atto terroristico l’ atto voluto ad instaurare o a ripristinare la democrazia o lo Stato di diritto oppure a permettere l’ esercizio o il rispetto dei diritti dell’ uomo.

Il capoverso 1 non è applicabile se il finanziamento è destinato a sostenere atti che non contraddicono le norme del diritto internazionale applicabili nei conflitti armati.

 

[7] Art. 97 StGB comma 1

Prescrizione dell’ azione penale – Termini

L’ azione penale si prescrive:

a. in 30 anni se la pena massima comminata è una pena detentiva a vita

b. in 15 anni se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni

c. in 10 anni se la pena massima comminata è una pena detentiva di tre anni

d. in 7 anni se la pena massima comminata è un’ altra pena

 

[8] Art. 24 Cpp

Giurisdizione federale in caso di criminalità organizzata, finanziamento del terrorismo e criminalità economica.

Sottostanno inoltre alla giurisdizione federale i reati di cui agli articoli 260 ter, 260 quinquies, 305 bis, 305 ter e 322ter-322septies StGB, nonché i crimini commessi da un’ organizzazione criminale ai sensi dell’ articolo 260 ter StGB, a condizione che

a. siano stati commessi prevalentemente all’ estero

b. siano stati commessi in più Cantoni e il centro dell’ attività penalmente rilevante non possa essere focalizzato in uno di essi

In caso di crimini di cui ai titoli secondo e undicesimo StGB, il pubblico ministero della Confederazione può aprire un’ istruzione qualora:

a. siano state realizzate le condizioni di cui al capoverso 1

b. nessuna autorità cantonale di perseguimento penale si occupi della causa o la competente autorità cantonale di perseguimento penale solleciti dal pubblico ministero della Confederazione l’assunzione del procedimento.

L’ apertura di un’ istruzione secondo il capoverso 2 determina la competenza giurisdizionale federale.

 

[9] Art. 269 Cpp

Condizioni [per le intercettazioni telefoniche]

Il pubblico ministero può disporre la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle

telecomunicazioni se

a. sussiste il grave sospetto che sia stato commesso un reato di cui al capoverso 2

b. la gravità del reato giustifica la sorveglianza

c. le operazioni d’ inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili

La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

[Art. 260 bis – 260 quinquies … 305 bis StGB]

 

[10] Art. 2 GwG commi 1 e 2

Campo d’ applicazione

La presente legge si applica

a. agli intermediari finanziari

b. alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante.

Sono intermediari finanziari

a. le banche conformemente alla legge federale dell’ 8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio

b. le direzioni dei fondi sempreché gestiscano conti di quote o distribuiscano esse stesse quote di investimenti collettivi di capitale b bis le società di investimento a capitale variabile, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, le società di investimento a capitale fisso e i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitali ai sensi della legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi, sempreché distribuiscano essi stessi quote di investimenti collettivi di capitale

c. gli istituti di assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l’ assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali

d. i commercianti di valori mobiliari conformemente alla legge del 24 marzo 1995 sulle borse d bis le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giungo 2015 sull’ infrastruttura finanziaria d ter i sistemi di pagamento, in quanto necessitino di un’ autorizzazione dell’ autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari ( FINMA ) secondo l’ articolo 4 capoverso 2 della legge sull’ infrastruttura finanziaria

e. le case da gioco giusta la legge del 18 dicembre 1998 sulle case da gioco.

 

[11] Art. 14 comma 1 GwG

Obbligo di autorizzazione e di affiliazione

Gli intermediari finanziari di cui all’ articolo 2 capoverso 3 che non sono affiliati a un organismo riconosciuto di autodisciplina devono chiedere alla FINMA un’ autorizzazione per l’ esercizio della loro attività.

 

[12] Art. 2 comma 3 cpv. 1 GwG

Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli.

 

[13] Art. 9 GwG

Obbligo di comunicazione

L’ intermediario finanziario che

a. sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d’ affari:

1. sono in relazione con un reato ai sensi degli Articoli 260 ter numero 1 o 305 bis StGB

2. provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l’ articolo 305 bis numero 1 bis StGB

3. sottostanno alla facoltà di disporre di un’ organizzazione criminale

4. servono al finanziamento del terrorismo ( Art. 260 quinquies cpv. 1 StGB )

b. interrompe le trattative per l’ avvio di una relazione d’ affari a causa di un sospetto fondato di cui alla lettera a

c. alla luce degli accertamenti svolti secondo l’ articolo 6 capoverso 2 lettera d sa o ha motivo di presumere che i dati di una persona o di un’ organizzazione  trasmessi dalla FINMA, dalla Commissione federale delle case da gioco o da un organismo di autodisciplina coincidono con i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare in una relazione d’ affari o in una transazione ne dà comunicazione senza indugio all’ Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro secondo l’ articolo 23 (Ufficio di comunicazione).

Il commerciante che sa o ha il sospetto fondato che il  denaro contante utilizzato per una transazione commerciale

a. è in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260 ter numero 1 o 305 bis StGB

b. proviene da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l’ articolo 305 bis numero 1 bis StG

c. sottostà alla facoltà di disporre di un’ organizzazione criminale ne dà senza indugio comunicazione all’ Ufficio di comunicazione

Nelle comunicazioni di cui ai capoversi 1 e 1 bis deve figurare il nome dell’ intermediario finanziario o del commerciante. Il nome degli impiegati incaricati del caso può non esservi menzionato, purché l’ Ufficio di comunicazione e la competente autorità di perseguimento penale possano prendere senza indugio contatto con loro

Non soggiacciono all’ obbligo di comunicazione gli avvocati e i notai che sottostanno al segreto professionale conformemente all’ articolo 321 StGB

[14] Art.24 GwG

Riconoscimento

Sono riconosciute quali organismi di autodisciplina le organizzazioni che:

a. dispongono di un regolamento conformemente all’ articolo 25

b. vigilano affinché gli intermediari finanziari affiliati osservino gli obblighi disciplinati dal capitolo 2

c. assicurano che le persone e gli organi ai quali hanno affidato il controllo

1. dispongano delle conoscenze professionali necessarie

2. offrano la garanzia di un’ attività di controllo ineccepibile

3. siano indipendenti dalla direzione e dall’ amministrazione degli intermediari finanziari da controllare

d. assicurano che le società di audit che hanno incaricato del controllo siano abilitate secondo le stesse condizioni imposte alle società di audit incaricate dagli intermediari finanziari direttamente sottoposti alla FINMA ai sensi dell’ articolo 19 a.

Gli organismi di autodisciplina delle imprese di trasporto titolari di una concessione secondo la legge del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori devono essere indipendenti dalla direzione.

 

[15] Comma 4 art. 27 GwG

Gli organismi di autodisciplina, se hanno il sospetto fondato che

a. sia stato commesso un reato ai sensi degli articolo 260 ter numero 1 o 305 bis StGB

b. valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato di cui all’ articolo 305 bis numero 1 bis StGB

c. valori patrimoniali sottostiano alla facoltà di disporre di un’ organizzazione criminale

d. valori patrimoniali servano al finanziamento del terrorismo ( Art. 260 quinquies cpv. 1 StGB ) denunciano senza indugio il fatto all’ Ufficio di comunicazione

 

[16] Art. 260 ter StGB

Organizzazione criminale

Chiunque partecipa ad un’ organizzazione che tiene segreti la struttura ed i suoi componenti e che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, chiunque sostiene una tale organizzazione nella sua attività criminale è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria il giudice può attenuare la pena ( art. 48 a ) se l’ agente si sforza d’ impedire la prosecuzione dell’ attività criminale dell’ organizzazione E’ punibile anche chi commette il reato all’ estero, se l’ organizzazione esercita o intende esercitare l’ attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L’ articolo 3 capoverso 2 è applicabile.

 

[17] Art. 2 comma 3 GwG

Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che:

a. negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari)

b. forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito assegni di viaggio.

c. commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca o monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (carte valori e diritti di valori), nonché strumenti derivati

d. [ABROGATO A DECORRERE DAL 2006]

e. gestiscono patrimoni

f. effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia

g. custodiscono o gestiscono valori mobiliari

 

[18] Art. 321 StGB

Violazione del segreto professionale

Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i revisori tenuti al segreto professionale in virtù del Codice delle obbligazioni, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, le levatrici, gli psicologi, come pure gli ausiliari di questi professionisti che rivelano segreti a loro confidati per ragione della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell’ esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Sono parimenti puniti gli studenti che rivelano un segreto di cui hanno avuto notizia nel corso dei loro studi.

La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione dell’ esercizio della professione o dopo la fine degli studi.

Rimangono riservate le disposizioni della legislazione federale e cantonale sull’ obbligo di dare informazioni all’ autorità o di testimoniare in giudizio.

 

B I B L I O G R A F I A

 FED.POL, Rapports annuels de l’office fédéral de la Police, Berne, 2014

KILLIAS, Sondage au sujet des expériences et opinions sur la criminalité en Suisse, Analyse dans

                         le cadre du sondage national de victimisation,Université de Zurich, Institut de

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SCHNEIDER, Turnover of organised crime and money laundering: some preliminary empirical

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idem               The Financial Flows of the Transnational Crime: Some Preliminary Empirical

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