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Whistleblowing e il sistema BKMS istituito in Austria

Whistleblowing e il sistema BKMS istituito in Austria
Whistleblowing e il sistema BKMS istituito in Austria

Indice

I. Introduzione

II. Gli Stati Uniti d’America e la loro funzione di “apripista” in materia di Whistleblowing

III. La garanzia di anonimato offerta dal BKMS (Business keeper monitoring system)

IV. Come funziona il BKMS

V. BKMS . Compliance – Corruzione

VI. I vantaggi offerti dal sistema adottato in Austria

VII. Situazioni di conflitto in cui può trovarsi il Whistleblower

VIII. Gli obblighi della  WKStA a seguito di segnalazioni pervenute via BKMS

 

I.Introduzione

Per Whistleblower s’intende comunemente una persona che – volontariamente – fornisce informazioni (“segnalatore”) concernenti irregolarità e violazioni di norme costituenti reato, avvenute all’interno di una PA o in una società o azienda commerciale di cui è dipendente.

L’espressione Whistleblowing deriva, secondo la versione maggiormente accreditata, dall’inglese to blow the whistle, che può essere tradotta con svelare, scoprire, segnalare, rivelare, portare alla luce qualcosa d’irregolare o penalmente illecito oppure moralmente detestabile (che è d’interesse per l’opinione pubblica o per la generalità dei cittadini). In tedesco viene pure usata l’espressione “jemand verpfeifen”.

Si tratta quasi sempre di fatti o di notizie di carattere riservato (o segreto). La parola Whistleblower viene spesso tradotta in tedesco come Hinweisgeber, Enthüller, Skandalaufdecker con riferimento soprattutto a pratiche corruttive di vario genere, concussione, insider trading, commercio clandestino di armi, di stupefacenti o di truffe. Secondo alcuni, un lontano “precedente” del Whistleblowing sarebbe individuabile nelle cassette appoggiate all’esterno del palazzo ducale di Venezia, nelle quali potevano essere introdotte “doglianze” di cittadini della Serenissima che ritenevano di doversi lamentare dell’andamento dell’amministrazione di questa Repubblica. Shakespeare, nel dramma: “The Winter’s Tale”, secondo alcuni, avrebbe usato la suddetta espressione in relazione alla rivelazione di segreti.

Spesso il Whistleblower viene a conoscenza di quanto oggetto della sua segnalazione, personal-mente, sul proprio posto di lavoro o nel proprio ufficio.

Oggigiorno, a differenza di quanto era avvenuto in passato, i Whistleblowers non vengono più “guardati” (almeno da alcuni) con sospetto o con Verachtung (disprezzo), ma il loro agire (che presuppone coraggio) è considerato necessario per assicurare la trasparenza all’interno della PA e  delle imprese commerciali, specie se di grandi dimensioni e operanti su scala internazionale. Spesso i Whistleblowers sono però esposti ad atti di “rappresaglia” o di ritorsione e perdono il loro impiego o il posto di lavoro. Le informazioni o, meglio le loro rivelazioni, quasi sempre, hanno carattere riservato e vengono fornite a giornalisti che poi informano l’opinione pubblica. In tal modo sono venuti alla luce, specie negli ultimi tempi, parecchi scandali verificatisi nella PA e scandali commerciali o aziendali; anche qualche uomo politico di spicco “ci ha messo le penne”, vale dire, è stato costretto a dare le dimissioni dall’incarico ricoperto, non prima, però, di aver tentato di scoprire la “undichte Stelle” ed essersi servito di tutti mezzi per impedire che lo scandalo divenisse di dominio pubblico. Bisogna che il “cattivo” non sia chi ha avuto il coraggio “Missstände und Verbrechen aufzuzeigen” ma chi si è invece ”infischiato” della legalità. Uno Stato democratico, che offre tante garanzie e libertà ai propri cittadini (e non soltanto a essi), deve saper impedire che le stesse possano mutare in altrettanti coefficienti d’impunità.

Da tempo organizzazioni soprannazionali raccomandano agli Stati aderenti di prevedere misure atte a tutelare i Whistleblowers e a prevenire che essi possano subire “Nachteile” dovuti alle loro rivelazioni. Il 13.10. 2000, l’Austria ha firmato la Civil Law Convention, che è stata ratificata il 30.8.2006. È in vigore dall’1.12. 2006 e l’articolo 12 obbliga gli Stati aderenti a prevedere misure di tutela per i Whistleblowers. Com’è evidente, le c. d. Whistleblower-Highlines possono contribuire in modo non indifferente alla Wahrung der Rechtsstaatlichkeit, dello Stato di diritto, specie in un periodo di grave declino etico, caratterizzato da “timidezza” nei confronti della corruzione e della criminalità dei c.d. colletti bianchi. Come ha osservato in un suo libro un collega che ha ricoperto una carica istituzionale di tutto rispetto, è necessario convincere tutti che contro l’illegalità e le collusioni è necessario un impegno sia repressivo che preventivo. È ora di “spezzare l’egemonia (subculturale) della criminalità e del sistema di potere a essa collegato”.

È però anche doveroso osservare che del Whistleblowing si sono serviti e si servono, in misura crescente, pure certi servizi (più o meno segreti) per diffamare e per discreditare persone mediante la “Streuung von Falschinformationen”.

Alcuni Stati europei hanno accolto le raccomandazioni delle suddette organizzazioni, modificando (o innovando) la loro legislazione, sia per tutelare i Whistleblowers da ritorsioni di natura economica (inteso, questo termine, in senso lato), sia dispensando, in alcuni casi, i loro impiegati e funzionari dall’osservanza del segreto d’ufficio. Così p. es. l’1.4.2009, nella RFT, è entrato in vigore il c.d. Beamtenstatusgesetz (per quanto riguarda i Länder e i Comuni), il cui § 37, 2° c., n. 3, ha segnato una Durchbrechung des Verschwiegenheitsgrundsatzes. Per effetto di questa norma, impiegati e funzionari dei predetti enti pubblici devono fare denuncia non soltanto per le c.d. Katalogstraftaten di cui al § 138 StGB (CP), ma anche per i reati di carattere corruttivo previsti dai §§ 331- 337 StGB (per questi ultimi reati, le relative denunce vanno fatte direttamente al PM). Il Governo ha intenzione di introdurre anche un nuovo paragrafo nel BGB (CC) al fine di tutelare “lavoratori Whistleblower” anche nel settore privato.

 

II. Gli Stai niti d’America e la loro funzione di “apripista” in materia di Whistleblowing

Una certa “Vorreiterrolle” in materia di tutela del Whistleblowing va riconosciuta agli Stati Uniti d’America, che hanno emanato il c.d. Whistleblowing Protection Act. Whistleblowers, che denunciano truffe ai danni del Governo, hanno diritto a una parte (percentuale) del risarcimento del danno che i truffatori hanno dovuto versare allo Stato.

Va osservato altresì che nel 2002 gli Stati Uniti, a seguito di alcuni scandali nel settore economico-finanziario, avevano emanato il Sarbanes-Oxly-Act (SOX), secondo il quale società per azioni americane e società commerciali non americane, se quotate in borsa negli USA, hanno dovuto introdurre, al loro interno, procedimenti atti all’accettazione, elaborazione e archiviazione di “doglianze” concernenti contabilità e revisione interna.

Di un certo interesse è un’indagine condotta da Don Socken, secondo la quale l’84% dei Whistleblowers, da lui intervistati, se si trovassero nuovamente nella stessa situazione, in cui si erano decisi a rivelare le loro “conoscenze”, adotterebbero il medesimo comportamento oppure uno analogo. Nel 2002 Time Magazine ha premiato tre Whistleblowers e nella RFT, sin dal 1999, il VDW e la IALANA hanno istituito un premio al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del Whistleblowing.

Vediamo ora in che modo il Whistleblowing viene reso possibile – in modo anonimo - in Austria, con particolare riferimento al settore del diritto penale (sin d’ora osserviamo che il Whistleblowing sta acquistando importanza sempre maggiore anche in altri settori del diritto (p. es. in materia di diritto del lavoro (inosservanza della normativa sulla prevenzione degli incidenti sul lavoro), disciplina della concorrenza, mercato dei capitali).

 

III. La garanzia di anonimità offerta dal BKMS

Sin dal 20.3.2013 in Austria è stato istituito un “anonymes Hinweisgebersystem”, un sistema – informatico – di segnalazione di denunce, che consente ai Whistleblowers di informare, con garanzia di assoluta anonimità, la Zentrale Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstraftaten und Korruption (WKStA), di reati perpetrati di cui sono a conoscenza e che sono di competenza di questa Procura, senza che l’informatore corra alcun rischio che la sua identità divenga nota, neppure alla stessa WKStA. Questo sistema viene indicato come Business keeper monitoring system (BKMS) ed è istituito presso la suddetta Staatsanwaltschaft. Dal 20.3. 2013 il sistema, basato sul § 2 della StPO (CPP) e sul § 2 a, comma 6, dello Staatsanwaltschaftsgesetz, ha “funzionato in prova” e a decorre dall’1.1.2016 costituisce un festen Bestandteil del diritto austriaco. Si tratta di un Hinweisgebersystem, basato su internet, attraverso il quale possono, in particolare, essere denunciati – in modo anonimo - i reati di cui al § 20 a StPO (CPP); si tratta, per lo più, di Straftaten a sfondo economico - finanziario. Il “catalogo” dei reati, per i quali è competente la WKStA, è stato “ampliato” per effetto dell’entrata in vigore dello StRÄG del 2015.

Con il suddetto sistema, il legislatore ha “dato in mano” ai PP MM ivi operanti (che godono di tutte le garanzie proprie degli altri Staatsanwälte che prestano servizio presso le Procure “ordinarie”), uno strumento valido e, si ritiene, efficace per la lotta contro la Wirtschaftskriminalität e le varie forme di corruzione. Può dare un contributo notevole per spezzare il pericoloso connubio tra criminalità (organizzata), economia e politica, che costituisce lo snodo cruciale del potere in certi ambienti, non di rado sostenuto da un diffuso consenso sociale. Bisogna far sì che la voglia di arrivare alla verità sia la voglia di tutti e non soltanto di alcuni “fanatici” che tengono alta la bandiera della legalità e della giustizia. Deve avere termine ciò che, con un’espressione “soft”, viene definito come “indebito arricchimento” (non inteso in senso civilistico); bisogna chiamare le cose con il loro nome, cose che si identificano in corruzione, concussione, falso in bilancio, riciclaggio ecc.).

A differenza di quanto avviene nella RFT, dove la competenza è della PG (Krim.Pol.), in Austria, le informazioni e le rivelazioni che pervengono attraverso il BKMS, devono essere “trattate” da PP MM.

Come già sopra accennato, il BKMS ha funzionato, per un certo periodo, “in prova”. I risultati di questo Probebetrieb hanno superato ampiamente le aspettative in esso riposte (tant’è vero che il ministro della Giustizia ha parlato di Erfolgsmodell) e si è passati all’installazione definitiva.

Sino al 20.3.2013 compreso, erano pervenuti, secondo il ministero della Giustizia, ben 2.857 Hinweise (informazioni). Di questi soltanto il 7% era stato “scartato” quale “substanzlose Meldung”, mentre ben il 56% ha condotto (almeno) all’avvio d’indagini preliminari.

Anche la Finanzmarktaufsicht (FMA) ha adottato un sistema molto simile al BKMS per consentire a Whistleblowers di informarla di betriebsinterne Verstöße concernenti il mercato dei capitali. Anche gli effetti di prevenzione del BKMS sono stati ritenuti notevoli e il ministro della Giustizia ha detto che l’istituzione del BKMS è stato un segno tangibile che la lotta contro la corruzione e contro i Wirtschaftsdelikte la si fa sul serio e, al contempo, si garantisce pure l’assoluta anonimità al Whistleblower.

È ben vero che in Austria, a differenza di quanto avviene negli USA, certe società commerciali non sono obbligate – per legge – a istituire “interne Whistleblowerstellen”; tuttavia si è fatto luogo, su base volontaria, all’istituzione di anonyme Beschwerdestellen. Secondo il ministero della Giustizia, l’istituzione del BKMS, oltre ad avere effetti – non trascurabili – di prevenzione, garantisce, in modo certo, pure l’anonimato dell’Hinweisgeber. È ormai uno strumento che rafforza l’Effektivität der Strafjustiz in materia di contrasto della corruzione (e delle Wirtschaftsstraftaten). La corruzione, com’è noto, è un flagello (almeno secondo l’opinione pubblica prevalente) tutt’altro che soltanto proprio del nostro tempo. Tacito, morto intorno al 117 d. C., in una delle sue opere che ci sono state tramandate, ha parlato di un sistema politico basato sulla corruzione e sul servilismo, che giustificava le ricchezze con la raffinatezza. Accenna, poi, a un “proconsul in omnem aviditatem pronus quantalibet facilitate redempturus esset mutuam dissimulationem mali. Giovenale (Sat. I – 47 - 50) ha scritto: ”Damnatus inani/iudicio, quid enim salvis infamia nummis?”.

Il legislatore, istituendo il BKMS, con ogni probabilita’, ricordando la frase di Tacito: “Plusque boni mores valent quam alibi bonae leges”, si è reso conto, che norme, da sole, non possono (e non potranno) estirpare la corruzione; ma intanto, qualcosa è stato fatto.

Con l’istituzione del BKMS, l’Austria ha tenuto conto di una raccomandazione del GRECO, volta a far sì che venissero tutelati tutti i dipendenti pubblici che denunciano “irregolarità’” e reati avvenuti all’interno del proprio settore di lavoro.

Ormai sono ca. 50 gli Stati che hanno emanato norme che consentono, in un modo o nell’altro (ma, purtroppo, non sempre con garanzia effettiva dell’anonimato), il Whistleblowing. P. es. la Gran Bretagna, la Nuova Zelanda, il Ghana(!) e il Sudafrica hanno istituito sistemi in un certo qual modo assimilabili al BKMS sia per il settore pubblico che per quello privato. Il Canada soltanto per il settore pubblico. A proposito del BKMS, è da dire che un sistema simile era stato istituito, in precedenza, nel Nordrhein-Westfalen e l’Austria, constatandone l’ottimo funzionamento, ha adottato un sistema analogo.  Anche in Svizzera, sin dal 2011, i Whistleblowers vengono tutelati. Ciò è avvenuto a seguito dell’obbligo di denuncia per i dipendenti del Bund.

Per quanto concerne l’anonimato delle denunce, presupposti (normativi) indispensabili per il “funzionamento” del BKMS, sono il § 2, 1° c., StPO nonché il principio di legalità’, che obbligano la PG e il PM di attivarsi, se a loro conoscenza perviene anche soltanto il sospetto che sia stato commesso un reato procedibile d’ufficio; il c.d. sospetto iniziale (Anfangsverdacht) può infatti essere desunto anche da una denuncia, di cui è ignoto l’autore. L’obbligo de quo configura “eine unbedingte, ermessensfreie Pflicht”, un dovere incondizionato di attivarsi e alla PG e al PM non è riconosciuta alcuna discrezionalità[1].

Va rilevato anche che la Corte europea dei diritti dell’uomo (C.edu) ha ritenuto ammissibile che in sede d’indagini preliminari gli inquirenti possano basarsi su denunce anonime. In proposito va citata pure la decisione dell’OGH austriaco 14Os 46/09 k, secondo la quale una perquisizione locale può essere eseguita pure sulla base di una denuncia anonima pervenuta agli inquirenti. Già prima dell’istituzione del sistema BKMS, la PG poteva assicurare a un informatore “Vertraulichkeit”, ma nell’attuazione concreta di questa riservatezza non di rado erano sorte difficoltà.

 

IV. Come funziona il BKMS

Com’è, dunque, congegnato il BKMS? La comunicazione tra il computer dell’Hinweisgeber e quello dell’Hinweisportal (server) avviene in modo criptato (SSL). L’indirizzo IP dell’Hinweisgeber non può essere, ne’ svelato, ne’ salvato. La stessa cosa vale per gli altri dati riguardanti l’Hinweisgeber. Questi ha però (senza pregiudizio alcuno per la propria anonimità) la facoltà, di istituire una casella postale (“Postkasten”), senza che questo comporti la possibilità di identificarlo, perché anche l’istituzione di questa casella postale avviene in modo criptato.

Ogni potenziale Hinweisgeber che accede alBKMS, viene informato che notizie troppo dettagliate, da lui trasmesse all’Hinweisportal, potrebbero pregiudicare l’anonimato di esso Hinweisgeber, specie se lavora in un’azienda con un numero ridotto di dipendenti.

Il BKMS consente la comunicazione bidirezionale, se l’Hinweisgeber istituisce la casella postale (di cui sopra) nel senso che permette ai PP MM addetti alla WKStA, le c.d. Nachfragen (chiarimenti), senza che questi inquirenti riescano a individuare l’identità di chi ha fatto pervenire la segnalazione, la denuncia via BKMS. Vi  è separazione dell’identità del denunciante dal fatto denunciato. Ciò, è stato detto, consente l’oggettivizzazione delle notizie trasmesse, vale a dire, di verificare se quanto asserito dal denunciante, sia fondato o meno, almeno prima facie; sia privo di sostanza e quindi non atto a costituire un konkreten Verdacht, un Ermittlungsansatz.

Il sistema BKMS consente di inoltrare – in modo anonimo – notizie concernenti fatti relativi a reati di competenza della WKStA, cioè, relativi a corruzione, concussione, evasione tributaria, falso in bilancio, riciclaggio e Kapitalmarktdelikte.

Al fine di fornire al BKMS una solida base normativa, il legislatore ha introdotto nello StAG (Staatsanwaltschaftsgesetz) il § 2 a. Durante il periodo in cui il BKMS ha funzionato “in prova”(Probebetrieb), si è constatato che questo sistema adempie principalmente due funzioni. Incremento delle probabilità che i reati cui sopra vengano scoperti più facilmente (e, conseguentemente, un aumento della Wahrscheinlichkeit che reati perpetrati vengano poi anche effettivamente puniti). La seconda funzione è di carattere preventivo nel senso che aumenta l’Abschreckungswirkung; ha effetti che possono dirsi “deterrenti”.

Non sono mancate critiche prima e anche dopo l’introduzione del BKMS, di questo sistema informatico di denuncia. È stato affermato che esso favorirebbe il c.d. Denunziantentum e che la qualità delle denunce che pervengono attraverso questo sistema, sarebbe scarsa. A ciò è stato obiettato che il BKMS consente, oltre all’anonimità della denuncia, anche le c.d. Nachfragen, pure con la garanzia dell’anonimità, Nachfragen che vengono effettuate da PP MM e quindi da persone di solito particolarmente qualificate, per cui, a eventuali carenze, da cui possano essere affette le segnalazioni, si può, in tale sede, ovviare. Il Whistleblowing è stato definito una “systemimmanente Aufwertung” di denunce anonime. Il BKMS, consentendo le c.d. Rückfragen, contiene in se’ pure un valido Kontrollinstrument.

Autorevole dottrina ha osservato che la garantita assoluta anonimità è un “punto di forza” del BKMS; lo rende “attrattivo”. È stato però anche rilevato che l’identità del denunciante può essere, delle volte, desunta dalla Schilderung der Sachlage, se l’ambiente di lavoro del Whistleblower è piuttosto ristretto. Ma questo è stato calcolato come uno dei (pochi) Nachteile di questo sistema, che, peraltro, ha molti vantaggi, che, indubbiamente, prevalgono sugli svantaggi (ubi commoda, ibi incommoda).

Da un’analisi statistica è emerso che il ricorso al BKMS avviene in larga prevalenza da parte di chi, in un procedimento conseguente al Whistleblowing, è destinato ad assumere la veste di teste; in misura (ovviamente) assai ridotta, quella di coimputato.

I Whistleblowers sono quasi sempre “insiders” che dispongono di cognizioni anche tecniche e costituiscono, per i PP MM della WKStA, “inhärente, wertvolle Informationsquellen”. I casi in cui Whistleblowers sono stati la fonte fehlgerichteter und/oder fehlgewichtiger Informationen, sono stati, finora, pochi.

 

V. BKMS – Compliance - Corruzione

È stato anche detto che il BKMS sminuirebbe il c.d. interne Compliance-Regelwerk, instaurato presso molte società/aziende (soprattutto di grandi dimensioni). È pero da osservare che il ricorso al BKMS avviene spesso nei casi in cui chi vuole segnalare Missstände o la commissione di reati, si vede costretto, non funzionando i meccanismi di reporting interni, a rivolgersi a un’istituzione “esterna”, qual è il BKMS. Pertanto può dirsi che i due sistemi devono – o almeno possono – essere considerati complementari e non antitetici. Si può affermare che lo scopo perseguito è sostanzialmente identico: segnalare fatti costituenti reato (o comunque Missstände) che spesso sono anche “nocivi” per l`Integritätsbild der Behörde oder des privaten Betriebes.

Per quanto concerne in particolare la corruzione, la stessa è caratterizzata da Heimlichkeit nel senso che avviene (ovviamente) di nascosto, di solito tra due sole persone, beruht auf Gegenseitigkeit nel senso che le “prestazioni” sono reciproche, crea Wechselseitigkeit (interdipendenza) e, nelle persone coinvolte in reati del genere, manca spesso pure l’Unrechtsbewusstsein (di fare qualcosa di illecito) in quanto il danno, che è evidente in altri reati (p. es. nella rapina o nell’omicidio), non viene percepito ne’ dal corrotto (anzi, è a lui che deriva un vantaggio), ne’ dal corruttore, che agisce  - anch’esso – per il proprio tornaconto (p. es. accaparrarsi l’esecuzione di un appalto che altrimenti andrebbe a chi ha seguito la “recta via”). 

Apparentemente, nei delitti de quo, manca pure la “vittima” dell’illecito (per cui si parla di unsichtbares Opfer), anche se la corruzione, in realtà’, ha effetti negativi per tutta la collettività, dato che , com’è noto, la “percentuale” che il corruttore è solito versare al corrotto, viene poi quasi sempre “caricata” sul costo complessivo dell’opera pubblica, nell’ambito della quale la Bestechung è avvenuta.

Più appariscente è la “vittima” della corruzione (si parla in proposito di sichtbares Opfer) nel caso in cui un pubblico ufficiale compie un atto contrario ai propri doveri; se, p. es., nega il rilascio di un permesso a costruire a chi ne avrebbe diritto, perché il vicino, scontento che sulla proprietà altrui, adiacente a quella propria, venga edificato, ha  corrisposto una certa somma (una “bustarella”) al p.u. corrotto, addetto all’ufficio tecnico comunale.

 

VI. I vantaggi offerti da sistema adottato in Austria

L’Hinweisgebersystem BKMS è un mezzo semplice, economico, efficace, veloce, sicuro e privo di apprezzabili rischi (se dello stesso ci si serve con “criterio”) per chi “ist innerhalb seiner Behörde oder seines Betriebes auf taube Ohren gestoßen”, vale a dire, non ha trovato ascolto.

Si è detto che il vantaggio principale del BKMS è costituto dalla comunicazione anonima, sia per quanto riguarda la c.d. entrata della notizia, sia per quanto concerne un’eventuale Nachfrage da parte della WKStA, che avviene pure a persona, la cui identità non è nota al PM, autore della Nachfrage. Se chi intende fare una denuncia, non deve recarsi presso un organo di polizia o presso la procura della Repubblica (e, magari, deve anche chiedere il permesso al proprio superiore (eventualmente allo stesso, il cui comportamento è stato tutt’altro che “cristallino”) per potersi assentare dal posto di lavoro o dall’ufficio), ciò contribuisce a garantire, almeno nella fase (spesso cruciale) delle indagini preliminari, l’anonimato di chi ritiene che certi reati vadano denunciati[2].

[2]Per completezza osserviamo che  la StPO austriaca consente che il teste fornisca, per le notificazioni, anche un indirizzo diverso dalla propria residenza, purché vi sia persona idonea a prendere in consegna l’atto da notificare. Inoltre, il teste che compare al dibattimento, può “sein Aussehen verändern” in modo da non essere riconoscibile. Ciò è consentito, se vi è da ritenere fondatamente che il teste, a seguito della propria deposizione, possa correre un grave pericolo per la vita propria o di uno dei suoi prossimi congiunti.

Inoltre è da rilevare che con il BKMS non è necessario citare il potenziale teste a presentarsi presso un ufficio di polizia o presso la procura della Repubblica in un determinato giorno e ad una determinata ora, ne’ occorre, eventualmente, “ricitarlo” per chiarimenti, dato che  il BKMS, una volta pervenuta la denuncia ed istituto il c.d. Postkasten, consente, se necessario, contattare – anche subito – il Whistleblower mediante una Nachfrage (o Rückfrage, che dir si voglia) che “viaggia”(criptata) su internet, per cui, spesso, si “guadagna” anche prezioso tempo, per eventualmente, intervenire, se vi è pericolo che venga commesso un reato grave. Nachfragen consentono pure di ovviare a lacune o difetti che non di rado si riscontrano nella stesura delle denunce fatte “auf herkömmlichem Wege”; cioè su carta.

VII. Situazioni di conflitto in cui può trovarsi il Whistleblower

Occorre, infine, accennare a situazioni di conflitto, in cui un Whistleblower può trovarsi. Da un lato vi sono i doveri di fedeltà, di riservatezza (o di segretezza), dall’altro lato questa persona si sente in dovere di portare a conoscenza dell’AG fatti costituenti reato. È da osservare che l’ordinamento austriaco non prevede, per i privati, in genere, una Anzeigepflicht, fatta eccezione per alcuni reati particolarmente gravi.

L’obbligo di segretezza e di riservatezza è disciplinato, nell’ordinamento austriaco, dall’articolo 20, 3° c., del B-VG (Bundesverfassungsgesetz). Vi sono poi il Datenschutzgesetz e la normativa posta a tutela della vita privata.

Il Whistleblower si espone – almeno potenzialmente -  a rischi e svantaggi, posto che informazioni concernenti violazioni di legge possono comportare conseguenze negative per i terzi. È nell’interesse della stessa PA o dell’azienda privata di cui il Whistleblower è dipendente, che approntino, al loro interno, meccanismi atti a  consentire l’Aufzeigen von Missständen e di fatti costituenti reato. Ciò perché - specie per quanto riguarda il settore privato - l’Unternehmenskultur deve/dovrebbe essere caratterizzata da Offenheit und Kritikfähigkeit. È comunque preferibile, specie per la PA, che “problemi” vengano risolti all’interno della stessa e non “portati all’esterno” (an die Öffentlichkeirt getragen).

È in ogni caso buona regola per il Whistleblower, che questi proceda con tanta maggior cautela e prudenza, quanto più ”pesanti” possano essere le “ricadute” e i danni, non soltanto patrimoniali, sul datore di lavoro.

 

VIII. Gli obblighi della  WKStA a seguito di segnalazioni pervenute via BKMS

Presso la WKStA, che figura quale “Betreiberin” del BKMS e presso la quale pervengono le denunce dei Whistleblowers, prestano servizio 4 Sost. Proc. Gen. che hanno frequentato corsi di specializzazione. Qualora sussista un Anfangsverdacht, devono essere iniziate indagini preliminari. I Whistleblowers che inviano denunce attraverso il BKMS, hanno, infatti, facoltà di istituire – anonimamente – una casella postale (Postkasten), attraverso la quale l’AG può richiedere “chiarimenti” (sono, queste, le c.d. Nachfragen). Se l’Anfangsverdacht è palesemente da escludere, la casella postale viene chiusa, la comunicazione beendet e il caso “passato” in archivio. La casella postale, la cui istituzione è, come detto, facoltativa, rimane quindi attiva non oltre la “chiusura” delle indagini preliminari.

Le notizie che pervengono attraverso il BKMS alla WKStA, vengono elaborate dal PM, al quale è stata assegnata la denuncia, servendosi di un sistema elettronico chiamato Case - Management – System.

Si può affermare che l’anonyme Hinweisgebersystem BKMS ha trovato “buona accoglienza” presso la cittadinanza, in quanto, a decorrere dalla sua messa in funzione sino all’1.5.15, ben 184.339 persone hanno “visitato” l’homepage. Nel 56 % le segnalazioni anonime dhanno dato luogo all’inizio di un Ermittlungsverfahren (indagini preliminari).

 

[1] Altro che archiviazione, senza nemmeno sentire il denunciante e la p.o., senza esaminare le persone indicate nella notizia di reato, senza tener conto della documentazione allegata alla denuncia (magari con la motivazione….che l’accusa non…è sostenibile in giudizio…