x

x

lntercettazione di comunicazioni a distanza - Austria

Überwachung der Telekommunikation
lntercettazione di comunicazioni a distanza - Austria
lntercettazione di comunicazioni a distanza - Austria

Sommario:  

I. Premessa

II. Lo Staatsgrundgesetz del 1867

III. Informationseingriffe

IV. Sicherheitspolizeigesetz e telecomunicazioni

V. Auskünfte über Nachrichtenübermittlungsdaten

VI. Überwachung des Nachrichteninhaltes

VII. Utilizzabilità

VIII. Accesso alla documentazione dei risultati delle intercettazioni

IX. Obblighi delle società di telecomunicazione

 

I. Premessa

Va premesso che il presente articolo è da intendersi come continuazione del mio precedente articolo intitolato: “Intercettazione di comunicazioni a distanza - Überwachung der Telekommunikation - §§ 100 a e segg. StPO (CPP) della RFT".

Per questo motivo ci si richiama a quanto esposto nell’articolo testé menzionato per quanto concerne la normativa sovranazionale vigente in materia d’intercettazione di comunicazioni a distanza e ci si limiterà a un breve accenno alle norme di natura costituzionale e all’esposizione di quelle dettate dal legislatore ordinario nonché alla citazione di qualche sentenza importante della Judikatur.

 

II. Lo Staatsgrundgesetz del 1867

L’articolo 10 dello Staatsgrundgesetz – Legge fondamentale dello Stato (StGG) del 21.12. 1867 über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger, più volte modificato (ultimamente nel 1982 e nel 1988) tutelava e tutela tuttora il Briefgeheimnis (segreto epistolare); disciplinava i casi in cui poteva essere operato il sequestro della corrispondenza. Tenendo conto dell’evoluzione tecnologica dei mezzi di comunicazione a distanza, avvenuta, soprattutto, nel corso dell’ultimo trentennio, il legislatore ha sentito l’esigenza di inserire, nello StGG, l’articolo 10 a, che garantisce il Fernmeldegeheimnis (segreto di comunicazione a distanza).

Questo segreto, secondo il Bundesverfassungsgericht (VfSlg), è “ein zum Briefgeheimnis verwandtes Recht“ (ved. VfSlg: 19.657) e si differenzia da quest’ultimo poiché la trasmissione (della notizia/dei dati) avviene senza “substrato materiale”.

La tutela accordata dall’articolo 10 a StGG è compresa nella c.d. Kommunikationsfreiheit (libertà di comunicazione), che garantisce il diritto della persona alla comunicazione individuale e allo scambio – libero – d’informazioni tra persone.

La tutela/garanzia di cui all’articolo 10 a StGG si riferisce non soltanto a telefonate, ma a tutte le specie di telecomunicazioni, ivi comprese quelle che avvengono a mezzo Internet (come p. es. le e-mails). Oggetto di tutela è soltanto il contenuto della (tele)comunicazione. Per questo motivo, la Corte costituzionale ha ritenuto che non integri violazione dell’articolo 10 a StGG, il comportamento dell’agente di polizia che procede ad accertare soltanto l’indirizzo IP e il nome di chi ha comunicato via Internet senza Anordnung del PM; in questo senso ved. VfSlg. 19.657).

Di diverso avviso è stata la Suprema Corte (OGH), che ha ritenuto che le garanzie previste dall’articolo 10 a StGG comprendano anche informazioni relative all’IP-indirizzo e al nome dell’utente di questo mezzo di telecomunicazione (ved. OGH: 22.6.2012, 6Ob, 119/11k). Il legislatore, con l’articolo 10 a StGG, ha inteso garantire la riservatezza delle comunicazioni che avvengono attraverso le reti di telecomunicazione e che non sono destinate a essere conosciute da terzi.

III. Informationseingriffe

Eingriffe nella sfera di tutela di questo diritto fondamentale (Grundrecht), abbisognano, ai fini della loro liceità’, di un provvedimento di autorizzazione del giudice e devono, inoltre, essere previsti da una norma di legge.

Le intercettazioni delle telecomunicazioni di cui sopra, fanno parte, (accanto alle informazioni concernenti i conto correnti bancari), dei c.d. Informationseingriffe.

Nell’ambito di questi Eingriffe, l’ordinamento austriaco distingue tra: 1) Auskünfte über Daten einer Nachrichtenübermittlung (§ 134, 1° c., n. 2, StPO) e 2) Überwachung von Nachrichten (§ 134, 1°c., n. 3, StPO). Nel primo caso vengono richiesti alla società gestrice di servizi di telecomunicazione dati concernenti il “traffico” di notizie, immagini, documenti ecc., con accertamento: 1) del luogo, dal quale è partita la comunicazione, 2) del destinatario della stessa, 3) della data della comunicazione, 4) del numero dell’apparecchio usato per la comunicazione. Da quanto esposto, appare evidente che da Auskünfte non sono desumibili informazioni concernenti il contenuto delle comunicazioni effettuate. Non così, se si procede all’Überwachung von Nachrichten. In tal caso le autorità mirano specificamente al contenuto (§ 134, 1° c., n. 3, StPO) della comunicazione a distanza tra determinate persone. Comunicazioni, che possono essere oggetto di Nachrichtenüberwachung, sono tutti gli scambi d’informazioni intercorsi tra persone determinate, se le stesse si sono avvalse di un servizio di telecomunicazione; vi rientrano tutte le modalità di comunicazione (a distanza) offerte dall’odierna tecnologia (quindi, p. es., Internet, e-mails ecc.).

 

IV. Sicherheitspolizeigesetz e telecomunicazioni

Va rilevato che ai sensi del § 53, comma 3 a, SPG (Sicherheitspolizeigesetz), gli organi di polizia hanno un “berechtigtes Auskunftsverlangen” (diritto di chiedere informazioni) relativamente a determinati dati inerenti alle telecomunicazioni, qualora, sulla base di fatti certi (bestimmte Tatsachen), sia legittimo presumere l’esistenza di una situazione di pericolo concreto e se la disponibilità di questi dati è necessaria ai fini degli adempimenti previsti dallo stesso Sicherheitspolizeigesetz (che è, soprattutto, la Gefahrenabwehr).

In caso di pericolo attuale per la vita o per l’incolumità di una persona, il comma 3 b del § 53 SPG conferisce alla polizia la facoltà di chiedere anche informazioni sul luogo, nel quale si trova l’apparecchio di telecomunicazione nonché sull’IMSI della persona in pericolo, in possesso del telefono mobile, alla quale la comunicazione è diretta; è consentito pure, ai fini della localizzazione, l’impiego dei c.d. IMSI-catchers.

Per quanto concerne i presupposti (di carattere formale) per le Maßnahmen ora descritte (Auskünfte über Nachrichtenübermittlungsdaten und Überwachung von Nachrichten), va osservato che occorre un provvedimento (Anordnung) del PM, emanato previa autorizzazione (gerichtliche Bewilligung) del giudice. La PG non può agire di propria iniziativa, neppure nei casi in cui vi è pericolo nel ritardo; ciò non vale però (ved. § 137, 1° c., StPO) nel caso di sequestro di persona alle condizioni indicate nel § 136, 1° c., n. 1, StPO.

La duplice garanzia de qua è più che opportuna, anzi necessaria, al fine di prevenire facili e, magari, sistematici abusi, in materia  di intercettazioni, abusi, che consentirebbero una grave e illecita “intrusione” nella vita privata delle persone e a “porre nel nulla” norme non soltanto interne, ma anche sovranazionali (p. es. la CEDU e la Carta dei diritti fondamentali dell’UE).

È soltanto da augurarsi che gli organi preposti all’osservanza di queste garanzie adempiano bene, fedelmente e coscienziosamente gli obblighi loro imposti, senza servilismi, senza farsi addomesticare e senza “Bücklinge” (di cui, specie se si sono protratti per lustri, non di rado, si tiene poi “debitamente” conto, quali particolari “benemerenze”, in sede di certe nomine (anche “ai piani alti”); senza piegarsi alle esigenze del potere, che è una caratteristica di coloro che difettano di nerbo morale e per i quali, pare, che il fine giustifichi l’adozione di qualsiasi mezzo, pur di apparire nella "giusta luce" dinanzi ai loro “clienti”. Se il “canon” è la “convenienza” e non la legalità..…..

V. Auskünfte über Nachrichtenübermittlungsdaten

Auskünfte über Nachrichtenübermittlungsdaten sono ammissibili (§ 135, 2° c., StPO):

1) qualora sussista il grave sospetto che la persona, alla quale è diretta la comunicazione o dalla quale partirà la comunicazione, sia vittima di un sequestro di persona, ma l’Auskunft non può essere chiesta oltre il periodo di tempo, in cui perdura la privazione della libertà

2) se è da ritenere che il ricorso alla suddetta Auskunft possa contribuire all’accertamento di un reato – doloso - sanzionato con pena detentiva superiore a sei mesi e se il proprietario/utilizzatore del mezzo di telecomunicazione, al quale la Nachricht era diretta o dal quale partirà, presta espressamente il proprio consenso

3) se è da ritenere che il ricorso all’Auskunft possa contribuire all’accertamento di un reato – doloso -  punito con pena detentiva superiore a un anno e se, sulla base di fatti certi, è da prevedere che per effetto dell’Auskunft possano essere accertati dati che si riferiscono all’indagato; in tal caso non è richiesto il consenso del soggetto passivo del reato oppure

4) se, sempre sulla base di fatti certi, è da reputare che per mezzo dell’Auskunft possa essere individuata la località’, in cui si trova l’indagato, nei cui confronti sussiste il sospetto di aver commesso un reato – doloso – punito con pena detentiva superiore a un anno

5) se, sempre sulla base di fatti certi, è da ritenere che per mezzo dell’Auskunft possa essere accertato il luogo, nel quale si trova l indagato, che si è dato alla fuga o che, comunque, risulta abwesend, indagato, che è gravemente sospettato di aver commesso un reato – doloso – punito con pena detentiva superiore a un anno.

VI. Überwachung des Nachrichteninhaltes

L’Überwachung des Inhaltes von Nachrichten (del contenuto di comunicazioni a distanza) è ammissibile:

a) se è in atto un sequestro di persona

b) qualora vi sia da ritenere che il ricorso alla predetta Überwachung possa agevolare l’accertamento di un reato doloso, punito con pena detentiva superiore a sei mesi, se il proprietario/utilizzatore del mezzo di comunicazione manifesta espressamente il proprio consenso all’Überwachung

c) se per il raggiungimento dello scopo di cui sub b), il ricorso all’Überwachung si appalesa necessario – anche senza il consenso del proprietario/utilizzatore del mezzo tecnico di telecomunicazione – ai fini dell’accertamento di un reato doloso punito con pena detentiva superiore a un anno

d) se l’accertamento (o la prevenzione) di reati commessi o tentati da un’associazione per delinquere o da un’associazione terroristica, sarebbe notevolmente difficoltoso, senza il ricorso all’Überwachung e se l’utilizzatore stesso del mezzo di telecomunicazione è gravemente sospettato di un reato del genere oppure se, sulla base di fatti certi, è da presumere che la persona sospettata di uno dei reati predetti utilizzi il mezzo di comunicazione

e) se, sulla base di fatti certi, è da ritenere che mediante l’Überwachung des Nachrichteninhaltes possa essere accertata la località, nella quale si trova l’indagato datosi alla fuga, nei cui confronti si procede per un reato punito con pena detentiva superiore a un anno.

Da quanto esposto, risulta che Auskunft über Daten einer Nachrichtenübermittlung nonché Nachrichtenüberwachung sono lecite soltanto con lo scopo di favorire/agevolare l’accertamento di un reato doloso. Ai fini dell’accertamento di un reato colposo, il ricorso alle “misure” ora indicate non è ammissibile, neppure se vi è consenso dell’avente diritto.

Le informazioni riguardanti dati relativi al traffico telefonico e alle Nachrichtenüberwachungen possono essere richieste soltanto per il periodo di tempo prevedibilmente necessario per l’accertamento di uno dei reati sopra indicati (§ 137, 3° c., StPO).

Qualora Auskunft o Nachrichtenüberwachung abbiano per oggetto persone che, per effetto della loro professione o dell’ufficio che ricoprono, non possono essere obbligati a deporre, cioe’ sono zeugnisverweigerungsberechtigt (p. es. difensori, giornalisti), il provvedimento, col quale viene autorizzata e disposta la Maßnahme, è soggetto a controllo da parte del Rechtsschutzbeauftragten ai sensi del § 147 StPO. Il Rechtsschutzbeauftragte è una specie di garante che esamina e controlla provvedimenti che interferiscono notevolmente nella sfera privata di una persona.

 

VII. Utilizzabilità

Le risultanze dell’Auskunft o della Nachrichtenüberwachung sono utilizzabili a fini probatori soltanto a condizione che il relativo provvedimento sia stato ritualmente disposto dal PM, previa autorizzazione da parte del giudice (§ 140, 1° c., n. 2, StPO). In caso di sequestro di persona, trova applicazione il combinato disposto dei § § 140, 1° c., n. 2 e 136, 1° c., n. 1, StPO. Nei casi previsti dal § 136, 1° c., n. 2 e 3 StPO, l’utilizzabilità a fini probatori è consentita soltanto se si procede per un Verbrechen, vale a dire per un reato punito con la reclusione superiore a tre anni.

Il difetto di questi presupposti è “sanzionato” da nullità (§ 140, 1° c., StPO). Il PM è obbligato a esaminare i risultati delle Maßnahmen (§ 138, 4° c., StPO) e a disporre la trasposizione per iscritto o per immagine nonché ad allegare agli atti del procedimento quelle parti delle intercettazioni che sono verfahrensrelevant e che sono utilizzabili a fini di prova. Ultimate le indagini, il PM è tenuto a far notificare (138, 5° c., StPO), senza dilazione alcuna, all’indagato, sia l’Anordnung di esso PM, che l’autorizzazione del giudice. Qualora la notifica possa pregiudicare lo scopo del procedimento nei confronti dell’indagato oppure lo scopo di un altro procedimento, la notifica può essere posticipata.

VIII. Accesso alla documentazione dei risultati delle intercettazioni

L’indagato ha diritto (§ 139, 1° c., StPO) di prendere visione di tutti gli atti relativi ai risultati delle indagini e di ascoltare le registrazioni effettuate. Tuttavia, qualora la tutela di interessi di terzi, meritevoli di tutela, lo richieda, il PM è tenuto a far sì che l’indagato non possa avere conoscenza di parti dei risultati delle intercettazioni effettuate, se le stesse non vengono utilizzate in sede dibattimentale o sono, comunque, non rilevanti per il processo.

Anche altre persone “oggetto” delle intercettazioni hanno diritto di prendere visione dei risultati delle indagini e di ascoltare le registrazioni, qualora le comunicazioni fossero a esse dirette o dalle stesse “partite”. Queste persone, se è certa la loro identità oppure se la stessa può essere accertata senza difficoltà, devono essere informate dal PM sui diritti a esse spettanti.

La documentazione relativa all’Auskunft risp. alla Nachrichtenüberwachung deve essere distrutta, su richiesta o d’ufficio, se è da escludere che la stessa possa essere di rilevanza in un procedimento penale oppure se è inutilizzabile in sede probatoria. Qualora il PM non disponga la distruzione, l’interessato ha facoltà di proporre, entro sei settimane, reclamo per violazione di legge (Einspruch wegen Rechtsverletzung) ai sensi del § 106 StPO. Nei casi in cui la richiesta di prendere visione della documentazione relativa all’Auskunft risp. alla Nachrichtenüberwachung venga rigettata, l’interessato ha facoltà di proporre reclamo dinanzi alla Corte d’appello. Se il reclamo viene accolto, la documentazione di cui sopra deve essere distrutta.

Obblighi delle società di telecomunicazioni

Le soc. di telecomunicazioni sono obbligate (ai sensi del combinato disposto dei §§ 76 a e 138, 2° c., 2^ parte, StPO, se richieste dalla PG, dal PM o dal giudice) a collaborare e a fornire a queste autorità anche informazioni concernenti dati inerenti a rapporti contrattuali intercorrenti con il loro cliente, se vi è sospetto concreto che una determinata persona abbia commesso reato; hanno altresì l’obbligo di collaborare nell’effettuazione delle intercettazioni.