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Social networks - Contro Hasspostings e contenuti offensivi - Il Rechtsdurchsetzungsgesetz- RFT

Social networks - Contro Hasspostings e contenuti offensivi - Il Rechtsdurchsetzungsgesetz- RFT
Social networks - Contro Hasspostings e contenuti offensivi - Il Rechtsdurchsetzungsgesetz- RFT

Sommario:

I. Introduzione

II. La necessità dell’intervento del legislatore

III. Berichtspflicht e obblighi connessi

IV. Reclami e conseguenze

V. Sanzioni

VI. Critiche

VII. L’attuale situazione legislativa in Austria

VIII. La “migrazione” su platforms dell’est europeo e la mancanza di un’effettiva collaborazione su scala internazionale

 

I. Introduzione

L’1.1.2018 è entrata in vigore, nella RFT, la predetta legge, emanata al fine di consentire un’efficace e rapida attuazione pratica di provvedimenti intesi a reprimere reati e “abusi” che possono essere commessi da persone servendosi di mezzi moderni di comunicazione e d’informazione. Perché questo intervento del legislatore? La risposta è piuttosto agevole, per non dire ovvia.

Da qualche anno, infatti, anche nella RFT si è costatato che attraverso i social networks sono state diffuse notizie incitanti, almeno indirettamente, all’odio contro stranieri, minoranze, esponenti politici nonché notizie false (o comunque tendenziose) atte a minare la pacifica convivenza tra gli abitanti della RFT.

Il livello di “discussione” ha assunto, a tratti, “toni”, modalità e forme di espressione tali da indurre non pochi a parlare addirittura di Hasskriminalität (così si è espresso anche il ministro della Giustizia). I social networks consentono – teoricamente - a ognuno di esprimersi, nei confronti di altri in modo tale da lederne la dignità, il diritto alla personalità, di servirsi di questi mezzi moderni, ormai diffusissimi, per commettere reati. A ciò una “freie, offene und demokratische Gesellschaft”, quale si reputa la RFT, deve opporsi decisamente e finché è in grado di farlo.

Altro obiettivo perseguito dal legislatore è quello di “neutralizzare”, con adeguati mezzi, i c.d. fake news (la diffusione di notizie false) o comunque di notizie a contenuto oggettivamente inveritiere.

L’esigenza di approntare strumenti rapidi ed efficaci (come la cancellazione della notizia o il “blocco”, la chiusura dell’account) contro queste “forme” di reato (qual è, p. es., Volksverhetzung e Störung des öffentllichen Friedens), anzi di criminalità’, “liegt auf der Hand” (è evidente).

Si può dire che l’emanazione della suddetta legge è stata tutt’altro che frutto d’improvvisazione. Già nel 2015 il ministro della Giustizia aveva provveduto a istituire un’apposita commissione con il compito specifico di elaborare “rimedi” idonei a ovviare a queste gravi abusi, perpetrabili attraverso i social networks. Il ministro della Giustizia aveva altresì convocato i rappresentanti delle società operanti nel settore dei social networks per indurli a “migliorare” la loro “vigilanza”, o, meglio, i loro controlli su informazioni a contenuto lesivo di diritti altrui o comunque illecito.

 

II. La necessità dell’intervento del legislatore

Nonostante gli impegni assunti (nel senso di fare analizzare, tempestivamente, vale a dire entro 24 ore) da persone competenti, il contenuto di postings (che nulla hanno a che fare con la libertà di comunicazione/di espressione/di informazione), di cancellarli all’occorrenza o di chiudere l’account), questa “Selbstverpflichtung” non ha dato i frutti sperati, anzi, si era dovuto constatare che “l’andazzo”(per non usare un’espressione più adeguata in relazione alla gravità dei danni che la “trascuratezza” è - ed  è stata - stata capace di causare) era continuato – più o meno – come prima dell’invito a monitorare e a cancellare postings lesivi di diritti altrui sulle proprie platforms. Anche se non tutti gli operatori avevano le “eingegangenen Verpflichtungen auf die leichte Schulter genommen”, si aveva tuttavia dovuto constatare che le cancellazioni dei c.d. Hasspostings, delle comunicazioni a contenuto discriminatorio, inveritiero o comunque illecito, spesso, non erano state operate, per cui l’intervento del legislatore si è appalesato non più differibile.

Il ministero della Giustizia aveva rilevato che nei mesi di gennaio e febbraio dell’anno passato, le cancellazioni di contenuti illeciti erano state le seguenti: A***[1] aveva effettuato cancellazioni nel 90% dei casi; B*** nel 39%  e C*** soltanto nell’1%. Riferiamo notizie diffuse dal ministero della Giustizia. Questi dati, anche se relativi a un solo bimestre e non a un intero anno, dimostrano, che, almeno apparentemente, non tutti i Netzbetreiber fossero consapevoli della grande responsabilità esistente nei confronti della collettività, mettendo a disposizione – teoricamente a chiunque – i loro servizi di comunicazione, di informazione. Si è appalesato altresì che negli ultimi anni i “rimedi”, che il legislatore del passato aveva messo a disposizione di chi veniva leso nei suoi diritti, erano sicuramente inadeguati (per non dire obsoleti) per fare fronte alle Herausforderungen del presente.

Pertanto, constatato il “fallimento” della Selbstverpflichtung degli operatori del settore (risoltasi, almeno in parte, in un “flop”) e consapevole che gli strumenti esistenti - di carattere preventivo e soprattutto repressivo – erano largamente insufficienti per contrastare i “criminali in rete”, l’esigenza dell’istituzione e dell’operatività di una “bußgeldbewehrten Compliance-Regelung”, non era più procrastinabile, “um dem Far-West im Netz Einhalt zu gebieten” (e, può dirsi, per ristabilire la legalità (anche) in un settore di particolare importanza).

Il ministero della Giustizia ha ritenuto indispensabile obbligare i Netzbetreiber (sanzionando le omissioni, anche pesantemente, come vedremo) a monitorare, con personale ben preparato, i contenuti dei postings, per disporre, all’occorrenza e al più presto possibile, la cancellazione di quelli che incitano all’odio, alla discriminazione o comunque di quelli, il cui contenuto configura gli estremi di reato.

 

III. Berichtspflicht e obblighi connessi

Al fine di indurre i Netzbetreiber di adempiere effettivamente gli obblighi loro imposti dal Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG), la normativa ora entrata in vigore, prevede anche una gesetzliche Berichtspflicht a carico dei Netzbetreiber, un obbligo di inoltrare – ogni quadrimestre – una relazione, di indicare un domiciliatario (nella RFT) e di istituire uffici (dotati di personale sufficiente), ai quali possono essere inoltrati i reclami, uffici, che provvederanno a esaminare e a valutarne il contenuto.

Le inadempienze verranno punite con sanzioni amministrative nei confronti delle società e nei confronti di coloro ai quali compete la vigilanza sui dipendenti.

È previsto, infine, che in caso di violazione dei diritti della personalità, le persone offese da pubblicazioni su questi media, possano rivolgersi all’AG per ottenere i dati identificativi di coloro che hanno pubblicato postings contenenti incitamento all’odio o costituenti, comunque, reato. È ovvio che gli obblighi ora elencati e posti a carico dei Netzbetreiber, comportino, per gli stessi, oneri finanziari rilevanti.

A proposito della Berichtspflicht, alla quale si è accennato sopra, va rilevato che la stessa non incombe a tutti i Netzbetreiber, ma soltanto a quelli che hanno 2.000.000 o più “utenti” sul territorio della RFT. Il numero di 2.000.000 di utenti è uno Schwellenwert, al di sotto del quale “entfällt die Berichtspflicht”. Un numero così elevato di utenti viene raggiunto, nella RFT, attualmente, soltanto da 10 Netzbetreiber. I relativi oneri finanziari per gli stessi sono stati stimati in complessivi 2.000.000 di Euro annui. Molto più elevati (25.000.000 Euro all’anno) saranno gli oneri che deriveranno ai Netzbetreiber dall’obbligo di tenere in funzione un efficiente Beschwerdesystem nel senso sopra indicato. La stima è di 25 mio di Euro annui. Le spese che i Netzbetreiber predetti incontreranno per l’istituzione degli Zustellungsbevollmächtigten (domiciliatari) per eventuali futuri processi civili e Bußgeldverfahren, ammontano a Euro 1.000.000 p.a. Pertanto le spese complessive, alle quali i Netzbetreiber dovranno far fronte, ogni anno, saranno di ca. 28 mio Euro. Anche il Bund dovrà “beträchtlich in die Tasche greifen” (sostenere spese tutt’altro che trascurabili). È  infatti, compito del Bundesamt für Justiz (presso il ministero della Giustizia), sanzionare violazioni concernenti la Berichtspflicht e il mancato buon funzionamento del Beschwerdemanagement. Stima: 4 mio. di Euro all’anno. Sono attesi ca. 40 Berichte e ca. 500 Beschwerden ogni anno.

Vediamo ora – nel dettaglio – le disposizioni più importanti del Netzwerkdurchsetzungsgesetz, il cui titolo intero è: “Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken” (NetzDG).

Destinatari di questa legge sono coloro che offrono, attraverso Internet e con fini di lucro – servizi nel settore dei telemedia che consentono agli utenti di scambiare notizie e altri contenuti da essi determinati, di provvedere al loro invio o di renderli accessibili a chiunque vi abbia interesse.

Sono considerati rechtswidrige Inhalte (contenuti di carattere illecito), se gli stessi integrano le fattispecie dei seguenti reati previsti dallo StGB (CP): 86, 86 a, 89 a, 90, 90 a, 90 b, 91, 100 a , 111, 126, 129 bis, 129 b, 130, 131, 140, 166, 184 b, 184 d, 185 bis, 187, 241 o 269.

Gli offerenti di social networks sono obbligati a redigere, ogni quadrimestre, una relazione concernente le valutazioni dei reclami relativi a contenuti che integrano gli estremi di reato e che sono apparsi sul network da essi gestito nonché a pubblicare questa relazione, entro un mese dalla scadenza di ciascun quadrimestre, sul Bundesanzeiger e sulla propria homepage. L’accesso alla relazione deve essere reso facile e tale da consentirne la lettura in qualunque tempo da chi vi abbia interesse.

Il § 2, 2° c., NetzDG prevede che dalla relazione quadrimestrale devono risultare:

a. le misure e gli accorgimenti tecnici che sono stati adottati la fine di evitare che sulla platform compaiano notizie, immagini ecc. di contenuto illecito

b. le modalità di carattere tecnico adottate per trasmettere a chi di competenza contenuti integranti gli estremi di reato e i criteri seguiti per decidere la cancellazione di notizie del genere o il blocco dell’account.

c. il numero dei reclami, pervenuti nel corso del quadrimestre, con contenuti illeciti (rechtswidrige Inhalte), con indicazione dei motivi addotti dai reclamanti

d. le modalità secondo le quali è organizzata l’unità lavorativa che si occupa della ricezione e della valutazione della fondatezza o meno dei reclami, la qualificazione tecnica delle persone addette nonché l’indicazione dei corsi di aggiornamento frequentati dalle stesse

e. il numero dei reclami con riferimento ai quali si è fatto ricorso alla consulenza di persone estranee al Netzanbieter

f. il numero dei reclami che, nel quadrimestre, ha dato causa alla cancellazione del contenuto o al blocco dell’account

g. il periodo di tempo intercorso tra ricezione dei reclami e cancellazione del messaggio o blocco dell’account; in particolare, l’indicazione, se tali provvedimenti sono stati adottati: entro 24 o 48 ore, entro 7 giorni oppure oltre una settimana

h. i mezzi, di cui ci si è serviti per informare il reclamante e chi ha postato la notizia o l’immagine.

IV. Reclami e conseguenze

Il Netzbetreiber deve provvedere acché in sede di valutazione dei reclami concernenti asseriti contenuti illeciti di postings, vengano adottati criteri ispirati a trasparenza ed efficienza; deve inoltre garantire l’accessibilità al network da parte di chi intende trasmettere un reclamo; l’incombenza di monitorare l’osservanza di questi obblighi è delegabile al Bundesamt für Justiz.

Il Netzbetreiber ha l’onere di garantire che dei reclami venga subito preso atto e che gli stessi siano esaminati e valutati al fine di verificare se il contenuto è di carattere illecito e quindi da cancellare oppure se si debba procedere al blocco dell’account.

Qualora il contenuto sia palesemente illecito (rechtswidrig), deve provvedersi alla cancellazione del medesimo entro 24 ore da quando è pervenuto al Netzbetreiber oppure deve essere bloccato l’account; questa disposizione non trova applicazione, se il Netzbetreiber ha convenuto con l’AG competente un periodo di tempo superiore per la Löschung o per la Sperrung.

Ogni contenuto illecito deve comunque essere cancellato entro 7 giorni dalla data in cui è pervenuto il reclamo, oppure entro lo stesso termine si deve bloccare l’account.

 In caso di cancellazione, il contenuto dei postings deve essere conservato dal Netzbetreiber a fini probatori per la durata di 10 settimane.

 Reclamante e user devono essere informati di ogni provvedimento adottato; agli stessi devono pure essere comunicate le motivazioni dei provvedimenti adottati.

Anche ogni copia dei postings a contenuto illecito deve essere cancellata.

I Nertzbetreiber sono obbligati a documentare ogni reclamo e quanto disposto in relazione allo stesso; la relativa documentazione deve essere conservata nella RFT.

I dipendenti dei social networks sono tenuti a eseguire, mensilmente, accertamenti in ordine ai  provvedimenti adottati a seguito dei reclami pervenuti; a eventuali manchevolezze deve essere posto immediato riparo. Le persone impiegate nell’ufficio reclami devono frequentare, almeno ogni semestre, corsi di aggiornamento a spese del Netzbetreiber.

Berichtspflicht e disposizioni concernenti i reclami non sono obbligatorie per i Netzwerke con un numero di user inferiore a 2 mio.

 

V. Sanzioni

Per quanto concerne le sanzioni pecuniarie (Bußgelder) previste per chi viola – dolosamente o per colpa – le norme sopra esposte, il § 4 del NetzDG dispone quanto segue:

a. chi redige una delle relazioni (di cui al § 2, 1° c.,1^ parte, NetzDG)  in modo errato, omette di redigerla, la compila in modo incompleto, non nei modi prescritti oppure non osserva il termine per la compilazione della stessa

b. chi contravviene alle disposizioni concernenti i reclami, omette di ovviare a manchevolezze di carattere organizzativo in relazione agli stessi oppure vi provvede in ritardo

c. chi non consente ai componenti l’unità operativa addetta alla ricezione e alla valutazione dei reclami, di frequentare periodicamente corsi di aggiornamento professionale,

è punito con la sanzione amministrativa fino a 5.000.000 Euro.

È soggetto alla sanzione amministrativa fino a 500.000 Euro chi omette di indicare o indica in ritardo il domiciliatario (nella RFT) per la ricezione/notificazione di atti relativi a eventuali Bußgeldverfahren, procedimenti civili o penali.

Le predette Ordnungswidrigkeiten possono essere sanzionate, anche se non sono state commesse sul territorio della RFT.

Viene precisato che ai fini del NetzDG, per Verwaltungsbehörde (autorità amministrativa) s’intende il Bundesamt für Justiz che agirà quale Bußgeldbehörde e provvederà a elaborare i criteri (le c.d. Bußgeldleitlinien) in base ai quali verrà determinata l’entità delle sanzioni amministrative a carico dei contravventori alla citata legge.

Qualora un contenuto illecito non sia stato cancellato e la Verwaltungsbehörde ne ravvisi la Rechtswidrigkeit, è obbligata, preliminarmente (vale a dire a chiedere una c.d. Vorabentscheidung) a rivolgersi al giudice, al quale compete la decisione sulla objektiven Rechtswidrigkeit o meno. L’istanza deve essere corredata dalle osservazioni del social network. L’AG si pronunzia sulla stessa de plano e contro tale provvedimento – vincolante per l’autorità amministrativa – non è proponibile gravame.

Al fine di consentire nel modo più agevole il risarcimento dei danni derivanti da postings sui social media, è stato modificato il § 14 del Telemediengesetz, con l’inserimento, dopo la parola “proprietà”, della dizione “oder anderer, absolut geschützter Rechte” (o di altri diritti tutelati in modo assoluto).

Il NetzDG sarà sottoposto a evaluazione, trascorsi 3 anni dalla sua entrata in vigore; in tale sede sarà verificato, da una commissione di esperti, se e in quale misura la legge de quo avrà conseguiti gli obiettivi che il legislatore si era proposto. Il Governo della RFT accerterà altresì gli effetti che la legge avrà prodotto sull’economia e sulla PA; inoltre, se i risultati conseguiti sono proporzionati all’entità delle risorse impiegate.

 

VI. Critiche

Il NetzDG non è andato esente da critiche.

C’è stato chi ha parlato di Zensurgesetz (legge di censura) e di metodi che sono stati praticati nell’ex DDR. Questa legge avrebbe una “freiheitsbeschränkende Wirkung” (effetto limitativo della libertà) e dalla stessa deriverebbero violazioni di principi fondamentali propri di uno Stato di diritto.

Implicherebbe una Teilprivatisierung der Justiz (parziale privatizzazione della giustizia).

Il Governo federale ha replicato asserendo che è  ben vero che la libertà di opinione – tutelata dalla Costituzione federale (art. 5 GG) – è uno dei valori fondamentali di uno Stato liberal-democratico, qual è la RFT, ma, come per l’esercizio di ogni diritto, esistono pur sempre dei limiti, limiti posti da norme penali (che prevedono la punizione p. es. della Volksverhetzung, della Störung des öffentlichen Friedens) e dalla libertà di opinione altrui. Ha rimarcato altresì che il NetzDG prevede, nei casi in cui sorgono dubbi sull’obbligo di cancellazione dei postings, l’intervento del giudice, il cui “responso” è vincolante (bindend) per la PA. Le sanzioni previste dalla legge si giustificano in quanto le notizie pubblicate sui social networks, “werden nicht in gleicher Weise perpetuiert, wie in den klassischen Medien (p. es., i giornali riportano una notizia di solito una sola volta o, al massimo, 2-3 volte, mentre la visibilità delle notizie sui social networks perdura spesso per mesi e mesi. Soltanto sanzioni di notevole entità inducono i Netzbetreiber all’osservanza dei Compliance - Standards, quali sono previsti dalla legge de quo, sanzioni irrogabili anche in caso di mera colpa.

Le disposizioni introdotte con il NetzDG sono, senz’altro, compatibili con la normativa UE, in particolare con la direttiva 2000/31 (sull’e-commerce) e la RFT ha preso atto dell’obbligo di notifica (Notifizierungspflicht), come previsto dalla direttiva 2015/1535 dd. 9.9.2015

VII. L’attuale situazione legislativa in Austria

Hasspostings e la pubblicazione di contenuti lesivi di diritti altrui non hanno indotto - finora – il legislatore austriaco ad attivarsi e a emanare una legge simile al NetzDG. In Austria – nell’anno passato – si è costatato un numero elevato di Hasspostings (e di postings a contenuto violento o offensivo) contro profughi, donne e persone impegnate nell’assistenza a profughi. Le violazioni trascendono i confini nazionali, tant’è vero che già da qualche tempo esiste l’International Network Against Cyber Hate (INACH). Finora, in Austria, ci si è limitati a istituire consultori, ai quali possono rivolgersi coloro che sono rimasti vittime di “attacchi” via social networks, culminati persino in minacce di morte.

La proposta di rendere operativi “filtri” quale mezzo per prevenire/impedire la pubblicazione di questi postings, è stata rigettata in quanto vi osterebbero problemi di carattere tecnico.

Il ricorso all’Unterlassungsklage costituisce un “rimedio inadeguato, date le inevitabili lungaggini e le risorse economiche a tal fine necessarie (non certo indifferenti), perché spesso si procede contro società che agiscono su scala internazionale, ai quali – per resistere, magari, anche infondatamente, in giudizio – non mancano, di certo, i mezzi economici e che hanno un potere notevole di cui si servono nel modo ritenuto più utile per il conseguimento dei loro obiettivi. Anche per questo motivo, da più parti, sono stati chiesti strumenti atti ad assicurare una schnellere Rechtsdurchsetzung[2].

 “Oggetto” di Hasspostings e di epiteti gravemente offensivi è stata, qualche mese orsono, anche una deputata al Nationalrat, la quale ha ottenuto un’einstweilige Verfügung (una specie di provvedimento di urgenza) e successivamente la causa è approdata all’OGH (Suprema Corte), il quale ha sospeso il procedimento e, con ordinanza dd. 25.10.17, ha rimesso le parti dinanzi alla Corte di giustizia dell’UE, richiedendo che la stessa – in via di Vorabentscheidung – fornisse lumi in ordine all’interpretazione dell’art. 15, 1° c., della direttiva 2000/31/CE dd. 8.6.2000. In particolare, è stato chiesto, se questo disposto normativo osti a determinati obblighi di host providers di procedere all’immediata cancellazione di informazioni illecite (ai sensi dell’art. 14, 1° c., della citata direttiva) anche nel caso di “sinngleiche/wortgleiche Informationen”; inoltre, l’OGH ha chiesto delucidazioni circa l’estensione dell’obbligo di cancellazione e in ordine al momento in cui l’obbligo stesso sorge a carico dell’host provider.

Vedremo quale sara’ la decisione della Corte di giustizia UE.

 

VIII. La “migrazione” su platforms dell’est europeo e la mancanza di un’effettiva collaborazione su scala internazionale

Intanto si osserva che è in atto una vera e propria “fuga”, su piattaforme estere, di chi diffonde Hasspostings o comunque informazioni illecite/inveritiere e ai quali i maggiori social networks dell’Europa occidentale e degli USA hanno operato la chiusura dell’account. Ai “fuggitivi” stanno dando “ospitalità’” e spazio alcuni social networks di Paesi dell’est non aderenti all’UE. È, questo, un fenomeno molto preoccupante, perché, spesso, si tratta di gruppi di razzisti, estremisti e antisemiti, come risulta dai postings e dalle immagini che pubblicano e che incitano alla violenza, all’intolleranza o sono comunque gravemente offensivi. Questi “canali” consentono la diffusione di vere e proprie campagne di odio nei confronti di coloro che non sono graditi da questi individui (o organizzazioni) ottusi e retrogradi.

Ci vorrebbe una collaborazione – leale – su scala internazionale per impedire che le norme che si sono date gli Stati più progrediti (UE e USA) vengano, di fatto, vanificate con la semplice “migrazione” su piattaforme di certi Stati esteri. Sembra quasi una beffa, che divieti possano essere, così facilmente, aggirati da questi “apostoli” dell’odio, della violenza e dell’intolleranza, che non dovrebbero più ottenere ospitalità e supporto in nessuno Stato. La “via” verso un’umanità senz’odio e violenza – si sa – è lastricata di difficoltà e “rovesci”, ma la cosa più importante è “niemals aufgeben, denn, der der aufgibt, hat schon verloren”.

Alcuni, recentemente, hanno parlato di “Hetze mit System im System” (denigrazione sistematica e nell’ambito dei networks) con riferimento a quanto certi gruppi e certi individui pubblicano sui social networks e che si presentano come “digitale Gegenöffentlichkeit”. Svolgono una vera e propria attività - mirata e spesso continua - di disinformazione. Oltre a denigrare e a minacciare (chi la pensa diversamente da loro), questi gruppi diffondono, non di rado e intenzionalmente, anche notizie false al fine di discreditare gli avversari politici o la concorrenza nel settore commerciale.

È nella politica – ma non soltanto nella stessa – che sono stati riscontrati ultimamente gli “attacchi” più violenti e più proditori, anche se va rilevato che individui che ricorrono alla menzogna e alla diffamazione sistematica degli altri, sono sempre esistiti ed esisteranno sempre. Per lo più agiscono per accrescere la propria “posizione di preminenza”, ma non di rado sono willfährige Instrumente in mano a coloro, ai quali “devono” la loro posizione (i favori, si sa, vanno ricambiati). Non è raro che svolgano la loro opera su incarico di chi è rimasto deluso da qualche decisione, non in linea con quanto è solito aspettarsi, anzi, pretendere e che, per alcuni, assume la valenza di uno sgarbo imperdonabile, di un vero e proprio sfregio, che va punito ad ogni costo, anche servendosi di altra persona per mettere a segno la punizione. Questi individui, spesso, preferiscono (specie se hanno ancora bisogno di voti) non agire in prima persona (anche perché non brillano per il loro coraggio e per la loro nobiltà) e trovano facilmente qualcuno disposto a prestarsi al ....gioco, sperando poi anche di essere adeguatamente ricambiato da chi ha in mano il potere (incontrastato).

Come sopra accennato, alcuni social neworks che “vanno per la maggiore”, hanno fatto ben poco per arginare queste campagne di odio e di discredito. Spesso, anzi troppo spesso, questi media si sono limitati alla semplice “vorübergehenden Aussetzung” di certe “funzioni”. Facebook ha annunciato, pochi giorni fa, di voler contrastare il c .d. Online - Hass mediante l’assunzione di ben 10.000 nuovi dipendenti. In tal modo questo social network intende contrastare gli “abusi” degli strumenti tecnologici che esso mette a disposizione degli users. Violenza e minacce devono essere bandite dalla “rete”. Benché l’UE abbia elaborato e proposto ai maggiori social networks un “codice di comportamento”, i risultati sono rimasti di molto inferiori alle aspettative.

Al contempo deve anche essere osservato, che uno dei social networks con parecchi milioni di utenti, ha criticato il NetzDG, in vigore da qualche settimana nella RFT, asserendo che rientra nella competenza dell’AG, accertare l’eventuale Rechtswidrigkeit dei postings che vengono pubblicati e che valutazioni del genere non possono essere effettuate da società commerciali o comunque private (che agiscono con fini di lucro).

Secondo alcuni, l’entrata in vigore della Datenschutz-Grundverordnung dell’UE – prevista per il maggio c.a. e per effetto della quale verrà assicurata una maggiore protezione dei dati personali -potrebbe offrire un’ulteriore Handhabe nell’intento di contrastare gli abusi che vengono perpetrati servendosi di certi social networks. Le pene contemplate da questo provvedimento comunitario possono arrivare fino a 20 mio di Euro o fino al 4% del volume complessivo d’affari.

 

[1] Le lettere A***,B***, e C*** si riferiscono a social networks, i cui veri nomi sono stati resi noti da fonti ufficiali della RFT.

[2] Forse non a torto il Machiavelli, parecchi secoli orsono, ha scritto: “Più è il potere, di cui gli uomini dispongono, più sono portati ad abusarne”.