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Bigamia - Verso l’abrogazione del 172 StGB (CP) nella RFT?

Bigamia - Verso l’abrogazione del 172 StGB (CP) nella RFT?
Bigamia - Verso l’abrogazione del 172 StGB (CP) nella RFT?

Sommario

I. Introduzione

II. Il bene giuridico tutelato dal § 172 StGB

III. Il § 1306 BGB (Cod. civ.)

IV. La problematica dei matrimoni contratti all’estero e il c.d. Nachzug

V. Matrimoni celebrati nelle moschee della RFT

IV. Urgenza dell’intervento del legislatore

 

I. Introduzione

Di recente la richiesta del segretario di un movimento giovanile di un partito rappresentato nel Bundestag, ha dato luogo - nella RFT - a discussioni e a critiche sui media. Che cosa aveva chiesto questo signore? Null’altro che l’abrogazione del § 172 StGB, che punisce la Doppelehe, vale a dire la bigamia (e la doppelte Lebenspartnerschaft, d’ora in avanti anche indicata con l’abbreviazione L.Part.). Con ciò, almeno ad avviso di certi censori, si aprirebbero le porte, anzi, si legittimerebbero le c. d. Vielehen, finora soltanto geduldet (tollerate).

Il malconsigliato segretario aveva motivato la sua “sparata” asserendo che con ciò aveva inteso “Freiräume für die Menschen zu schaffen” (creare spazi di libertà per le persone), di rendere legittima la c. d. Polyamorie, dato che l’Einehe, quale prevista dall’ordinamento, non corrisponderebbe più alla mentalità della maggioranza degli abitanti della RFT. Inoltre, sempre secondo il predetto giovanotto, per coloro che fuggono da guerre, rivoluzioni e distruzione, ai diritti dell’uomo dovrebbe essere riconosciuta la prevalenza sul diritto di famiglia (“das Familienrecht muss dem Menschenrecht nachgeordnet werden”).

Le voci critiche si sono incentrate soprattutto sul fatto che l’abrogazione del § 172 StGB comporterebbe implicitamente il riconoscimento delle c. d. Vielehen di persone, di religione islamica, residenti o comunque soggiornanti nella RFT.

Prima di addentrarci nelle problematiche (che non sono poche e tutt’altro che trascurabili), appare opportuno illustrare, sia pure brevemente, quanto previsto dal codice penale a proposito della Doppelehe.

II. Il bene giuridico tutelato dal § 172 StGB

Il § 172 è contenuto nel Titolo XII.mo della Parte speciale del codice penale, che sanziona  i reati contro lo status delle persone, contro il matrimonio e contro la famiglia. Questo paragrafo, nella sua versione attuale, è in vigore dal 26.11.2015. Il bene giuridico tutelato, secondo giurisprudenza e dottrina prevalenti, è l’Ehe- und Partnerschaftsordnung, quale prevista dalla Costituzione federale (GG=Grundgesetz), la Zwei-Personen-Partnerschaft. L’articolo 6, comma 1, GG recita quanto segue: ”Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung (Matrimonio e famiglia sono particolarmente tutelati dall’ordinamento statale).

Per Ehe s’intende, nell’ordinamento della RFT (ved. BVerfGE 29, 166 (176), l’Einehe, il matrimonio monogamico, ma nella RFT sono riconosciuti anche matrimoni contratti da stranieri già residenti all’estero secondo il diritto ivi vigente. Ciò almeno se da queste unioni nascono figli.

Che cosa prevede, dunque, il § 172 StGB?

Con pena detentiva fino a tre anni o con pena pecuniaria (Geldstrafe) è punito chi, essendo già vincolato da un matrimonio o da una Lebenspartnerschaft (unione civile), 1) contrae  matrimonio con una terza persona oppure 2) dichiara, nei confronti di chi è competente a registrare – ai sensi del § 1, comma 1, del Lebenspartnerschaftsgesetz (Legge sulle unioni civili) - una Lebenspartnerschaft, di voler condurre una Partnerschaft del genere. Il comma 2 prevede la stessa sanzione per chi contrae matrimonio con una terza persona, sapendo che la stessa è già vincolata da un precedente matrimonio o dichiara a chi è competente ai sensi del § 1, comma 1, del Lebenspartnerschaftsgesetz a registrare una Lebenspartnerschaft, di voler condurre con una terza persona una Lebenspartnerschaft.

 

Presupposto per il delitto de quo è che già esista un matrimonio oppure che sia già in atto una (registrata) Lebenspartnerschaft. È sufficiente che il matrimonio o la Lebenspartnerschaft abbiano validità formale (nel senso che il matrimonio, se celebrato nella RFT, necessariamente deve essere stato contratto dinanzi all’ufficiale dello Stato civile e la Lebenspartnerschaft dichiarata davanti a chi è competente ex § 1, comma 1, L.Part.Ges.), anche se sono annullabili.

È punibile altresì chi contrae matrimonio (o una L. Part.) dopo la dichiarazione di morte presunta, sapendo che il partner è ancora in vita (cfr. BGH  4, 7).

All’estero può essere validamente contratto matrimonio (o costituita una L.Part.) secondo il diritto ivi vigente. Se queste unioni vengono contratte tra stranieri nella RFT, deve necessariamente trovare applicazione il diritto della RFT. Pertanto non è ammissibile e quindi punibile, la celebrazione polygamer Ehen. Non è invece sanzionabile penalmente condurre una Doppelehe nella RFT, se contratta all’estero prima di aver iniziato a soggiornare nella RFT. Qualora cittadini della RFT convivano in una polygamen Ehe all’estero, non sono punibili nella RFT, se nello Stato estero la poligamia è lecita.

Il reato di cui al § 172 StGB è consumato nel momento in cui viene resa la dichiarazione di voler contrarre matrimonio o costituire una Lebenspartnerschaft; trattasi non di un Dauerdelikt, ma di uno Zustandsdelikt.

Per quanto concerne l’elemento soggettivo del reato de quo, è sufficiente anche il dolo eventuale ad integrarlo.

Il reato p. e p. dal § 172 StGB è un reato qualificato (Sonderdelikt) nel senso che soggetti attivi dello stesso possono essere soltanto i partners della Doppelverbindung, ma è configurabile anche il concorso (p. es. dell’Ufficiale di Stato civile, se questi è consapevole che uno di coloro che dichiarano di volersi unire in matrimonio, ha già contratto matrimonio in precedenza.

III. Il § 1306 BGB (Cod. civ.)

Matrimonio e Lebenspartnerschaft sono tutelati - nell’ordinamento della RFT - non soltanto dal § 172 StGB, ma anche da una disposizione del BGB (Cod. civ). Infatti il § 1306, intitolato: “Eheverbote” (divieti di matrimonio), proibisce la celebrazione del matrimonio o la costituzione di una L.Part., se uno dei partners che intendono contrarre uno dei due predetti vincoli, è già unito in matrimonio con terza persona oppure se con la stessa è già stata costituita una Lebenspartnerschaft. Il § 1306 BGB rafforza dunque il Doppeleheverbot risp. il Verbot der  Doppelpartnerschaft.

Questo divieto viene meno, se coloro che intendono contrarre matrimonio o costituire una L.Part., hanno “conseguito lo stato libero” a seguito di sentenza di divorzio passata in giudicato o se una delle predette unioni è stata annullata, se il partner della precedente unione è deceduto o ne è stata dichiarata la morte presunta. Un caso di Doppelehe può verificarsi anche se un procedimento, per effetto del quale un precedente matrimonio è cessato (a seguito di divorzio o annullamento), viene riassunto.

Quanto esposto rispecchia la disciplina (del matrimonio e della L.Part.) quale dovrebbe essere e che, come vedremo, continua ad allontanarsi sempre di più dalle “regole” codicistiche.

Il caso che è stato all’origine dell’ampia discussione, tuttora in atto nella RFT, riguarda un profugo siriano, il quale aveva  inoltrato al Landrat istanza intesa a consentire il Nachzug, cioè l’ingresso nella RFT, anche della seconda moglie. Ottenuta l’autorizzazione, il siriano ha convissuto con entrambe le donne in un piccolo centro dello Schleswig-Holstein.

Del caso si sta occupando la competente Procura della Repubblica, dopo che erano state sporte tre denunce per bigamia (Doppelehe) risp. per favoreggiamento della stessa (da parte del Landrat).

IV. La problematica dei matrimoni contratti all’estero e il c.d. Nachzug

Il Landrat, in un primo momento, aveva parlato di errore, smentendo però poi se stesso e asserendo che l’Einreise o, meglio, il Nachzug della seconda moglie (nel 2015), era stato autorizzato affinché questa signora potesse assistere i figli che il marito, già in precedenza, aveva portato con se’ nella RFT. Il signore aveva avuto, quando ancora viveva in Siria, due figli dalla prima moglie e quattro dalla seconda moglie. Si giustificava, il Landrat, sostenendo che era ben vero che Doppelehen e Vielehen erano vietate nella RFT, ma che le autorità della RFT non potevano “influire” su unioni (Lebensbündnissen) di stranieri, contratte all’estero. L’autorizzazione all’ingresso, nella RFT, della seconda moglie, era stata concessa in quanto si trattava di un c. d. Härtefall (così sostenevano anche i due partiti al governo); lo esigeva il “Wohl der Kinder”[1].

Le critiche all’operato del suddetto Landrat, da parte dell’opinione pubblica, sono state numerose, anche perché, se un cittadino della RFT contrae, nella RFT, un secondo matrimonio, mentre è ancora esistente il primo, rischia una condanna a pena detentiva (o, almeno, pecuniaria, come sopra abbiamo visto). La  disparità di trattamento è più che evidente.

Il governo federale non poteva non reagire e ha reagito (sia pure in modo assai blando e insufficiente), prima limitando il c. d. Familiennachzug e poi sospendendolo.

V. Matrimoni celebrati nelle moschee della RFT

Sono molte, nella RFT, i bigami provenienti da Paesi islamici che sfruttano la normativa in materia di assistenza sociale (c.d. Harz IV) e riescono a farsi finanziare il loro “mini-harem” dallo Stato.

Molto diffusi sono, infatti, i matrimoni contratti nelle moschee della RFT. Alla celebrazione, secondo il rito della sharia, provvede l’imam e questi matrimoni non vengono registrati (ne’ nella RFT, ne’ nello Stato di provenienza), ne’ resi pubblici in altro modo. Il ministro di culto islamico - a differenza dello Standesbeamten della RFT - non è tenuto neppure a chiedere allo sposo se ha già contratto un precedente matrimonio. Secondo stime recenti, ca. il 20% dei matrimoni tra islamici, vengono contratti (soltanto) nelle moschee della RFT.

Come riescono, le famiglie composte da marito e 2 o 3 o 4 mogli, ad ottenere gli assegni familiari per i figli che poi nascono da queste Zweit- o Dritt- o Viertfrauen e le altre provvidenze erogate dal Sozialstaat? Semplice. Queste signore si recano presso le competenti autorità asserendo di essere Alleinerziehende e ottengono in tal modo i sussidi per i figli (nonché per esse stesse, se disoccupate, come spesso accade). Alle autorità, allo stato attuale della legislazione vigente nella RFT, non è consentito di chiedere chi sia il padre dei loro figli e neppure, se coloro che pretendono (e ottengono) le Sozialleistungen, sono maritate o meno.

Siamo davvero al paradosso. Mentre nei Paesi islamici il marito è obbligato a mantenere mogli (può averne fino a 4, purché sia in grado di provvedere al loro mantenimento) e figli - nella RFT, le Zweit-, Dritt- oder Viertfrauen nonché i figli nati dalle stesse - vengono mantenuti dal Sozialstaat; basta contrarre  matrimoni plurimi dinanzi all’imam in qualche moschea della RFT. Questi matrimoni sono naturalmente riconosciuti senza riserve nelle numerose comunità islamiche, anzi sono molti ad affermare che la legge di Allah prevale su quella statale.

VI. L’urgenza dell’intervento del legislatore

Un intervento del legislatore appare quindi urgente, indispensabile e viene richiesto da più parti, anche se va detto che è stato lo stesso legislatore, inconsapevolmente, a “contribuire” allo stato delle cose che ora abbiamo descritto, vale a dire, “den Trend zur Vielehe zu fördern”. Infatti, nel 2009, è stato modificato il Personenstandsgesetz (Legge sullo Stato civile) abolendo la prevalenza del matrimonio contratto dinanzi all’Ufficiale dello Stato civile rispetto a quello religioso. Di conseguenza, ogni persona di fede cattolica, evangelica, ma anche islamica, può contrarre matrimonio - religioso - prima di quello davanti all’Ufficiale dello Stato civile. Se il matrimonio religioso potesse essere celebrato soltanto dopo quello dinanzi all’autorità statale, sarebbe facile accertare - attraverso il Personenstandsregister - chi è già sposato e chi no.

Del resto anche per questo motivo organizzazioni internazionali chiedono, da tempo e a gran voce, che la riforma del 2009 venga abrogata, con conseguente ripristino della disciplina anteriormente vigente. Ciò sarebbe nell’interesse pure delle Zwei-, Dritt-, Viertfrauen, la cui sorte, spesso, è tutt’altro che invidiabile.

Anche secondo il ministro delle Giustizia è ora di intervenire. Mehrfachehen deve essere negato il “riconoscimento”, sotto ogni aspetto, nella RFT. Nessuno che arriva nella RFT o che è nato qui, ha detto il ministro della Giustizia, può pretendere di far prevalere le proprie convinzioni religiose sulle leggi statali vigenti, che devono essere osservate da tutti; altrimenti si favorisce una discriminazione inaccettabile. Polygame Familienverhältnisse non possono essere ulteriormente tollerate, ha ribadito il ministro della Giustizia. Le alternative sembrano essere soltanto due. Abrogare il § 172 StGB oppure apprestare validi strumenti legislativi “um gegen Doppelehen bzw. gegen Vielehen wirksam vorgehen zu können“, dato che i “mezzi” esistenti, si sono dimostrati inefficienti.

 

[1] A proposito del matrimonio contratto in Siria, va rilevato che secondo l’articolo 6 della legge siriana sullo status delle persone, la conclusione del matrimonio è a “forma libera”, cioè non sono richieste formalità particolari e non certo la forma scritta. Per esempio, il matrimonio può essere concluso anche per telefono e non occorre una manifestazione di consenso (da parte della sposa) alla conclusione. Basta la “non opposizione” (cioè il silenzio). Ai fini della prova del matrimonio, è sufficiente la conferma da parte di due persone di sesso maschile di fede islamica. Pertanto è estremamente facile per chi ha vissuto in Siria ed ivi ha contratto matrimonio, “provare” poi nella RFT di essersi sposato in un Paese islamico con due o più partners.