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Il diritto alla prescrizione nei contratti di energia elettrica e gas

Il diritto alla prescrizione nei contratti di energia elettrica e gas
Il diritto alla prescrizione nei contratti di energia elettrica e gas

Quando il 29 aprile 2016 viene presentata alla Camera dei Deputati la proposta di legge n. 3792[1] a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l’erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici è ormai dilagante il fenomeno delle cosiddette maxi-bollette o maxi-conguagli dovuti a conteggi di consumi meramente stimati, ma non effettivi.

Come è noto, la legge prevede che “salvi i casi in cui la legge dispone diversamente i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.” (articolo 2946 codice civile).

Accanto alla prescrizione ordinaria, il codice civile prevede la cd. prescrizione breve, che si realizza con il decorso di un tempo molto più limitato e che trova applicazione per i crediti riguardanti somministrazioni di energia elettrica e gas.

In particolare, l’articolo 2948 n. 4 del Codice civile stabilisce che “si prescrivono in cinque anni (…)gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” .

Come confermato dalla Corte di Cassazione (Cfr. Cass. Civ. S.U. 18/12/1985 n. 6458), “il prezzo della somministrazione di energia pagato annualmente o a scadenze inferiori l’anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell’ambito di una causa debendi di tipo continuativo, e deve, ritenersi, pertanto incluso nella previsione dell’articolo 2948 n. 4 c.c. con l’ulteriore conseguenza dell’assoggettamento a prescrizione breve quinquennale del relativo credito”. Costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, infatti, quello alla stregua del quale “la prescrizione quinquennale prevista dall’articolo 2948 c.c., n. 4, è applicabile solo a condizione che l’obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie genericamente descritta dalla norma con l’espressione “e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. Essa si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo” (Cass. Civ., Sez. I^, sent. n. 1902 del 2014).

Nel caso in cui sia sorta una controversia e sia stato instaurato un giudizio, il termine di prescrizione si allunga a dieci anni (La prescrizione può essere interrotta attraverso una semplice diffida di pagamento da parte del fornitore, sicché dalla data di ricevimento del sollecito riprende a decorrere per intero un nuovo termine prescrizionale di cinque anni).

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (Pubblicata in G.U. Serie Generale n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62), ha recepito la citata proposta di legge con l’introduzione di nuova disciplina, peraltro sollecitata da quasi tutte le associazioni dei consumatori, nel settore del diritto alla prescrizione nei contratti di energia elettrica e gas.

È difatti pacifico che l’emissione di maxi-bollette per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni costituisca una pratica commerciale contraria ai princìpi richiamati nella fase di esecuzione del contratto, in particolare perché presuppone un ritardo che non può essere in alcun modo attribuito al consumatore, ma solo all’operatore che, in quel caso, non può venire meno al proprio dovere di correttezza facendo ricadere sull’utente la gravosità di un onere derivante da un proprio errore.

L’obbligo di correttezza e di buona fede si concretizza infatti nell’obbligo per ciascun operatore di proteggere i consumatori da comportamenti scorretti, non soltanto sleali, ma anche negligenti.

Pertanto, all’articolo 1 comma 4 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 si prevede che “nei contratti di fornitura  di  energia  elettrica  e  gas,  il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia  nei  rapporti tra gli utenti domestici  o  le  microimprese,  come  definite  dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al  decreto  legislativo  6  settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore  e il venditore, sia in quelli con l’operatore del trasporto e  con  gli altri soggetti della filiera. 

Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni”.

Quanto alla decorrenza delle disposizioni introdotte dalla legge n. 205/2017, l’articolo 1 comma 10 stabilisce che le stesse trovino applicazione alle fatture la cui scadenza:

  • Per il settore elettrico, è successiva alla data del 1 marzo 2018;
  • Per il settore del gas, è successiva al 1 gennaio 2019;
  • Per il settore idrico, è successiva al 1 gennaio 2020.

Il comma 5 esclude dall’applicazione della nuova disciplina tutti i casi in cui “la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell’utente”.

Sul tema del cd. furto di energia, ex plurimis, cfr Cass. Pen. sezione V sentenza 9 giugno 2014, n. 24002, “in tema di sottrazione di energia elettrica; allacciamento abusivo; Vi è integrazione del reato di furto anche se non posto in essere dall’agente stante il presupposto dell’effettivo utilizzo dell’energia. Ne consegue che, trattandosi di un delitto a consumazione prolungata (o a condotta frazionata), perché l’evento continua a prodursi nel tempo, sebbene con soluzione di continuità, sicché le plurime captazioni di energia che si susseguono nel tempo costituiscono singoli atti di un’unica azione furtiva, e spostano in avanti la cessazione della consumazione fino all’ultimo prelievo”. La giurisprudenza della Suprema Corte ha affrontato in numerose occasioni il caso di utilizzo indebito di energia elettrica, mediante alterazione del contatore o allacciamento diretto alla fonte di energia, oscillando tra diverse interpretazioni talora assai discordanti tra loro. L’orientamento prevalente ed attuale è quello di considerare l’indebito utilizzo di energia elettrica, sia che avvenga tramite manomissione del contatore affinché faccia registrare un consumo minore, sia che risulti evitata qualsiasi registrazione di scatti, una fattispecie che integra gli estremi del delitto di furto, aggravato dal mezzo fraudolento ed eventualmente dalla violenza sulle cose, qualora vi sia materiale modificazione dei cavi conduttori o del contatore. L’aggravante del mezzo fraudolento, ai sensi dell’articolo 625, comma II, si realizza anche quando l’allacciamento abusivo avviene attraverso un semplice mezzo “visibile”, non necessariamente occultato alla vista, in quanto trattasi di un artificio idoneo a trarre in inganno l’ente erogatore (cfr. ex multis Cass. 47170/07, 2681/05, 20136/02 e 3320/92).

Dall’approvazione della manovra finanziaria, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (d’ora in avanti, ARERA, ex AEEGSI) avrà sessanta giorni di tempo per definire le misure necessarie all’implementazione del sistema attuale in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera dell’energia elettrica e il gas.

In caso di emissione di fatture a debito per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni e qualora l’Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l’accertamento di violazioni del codice del consumo - relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall’operatore interessato - si introduce il diritto del cliente finale (che abbia inoltrato un reclamo inerente al conguaglio, nelle forme previste dall’ARERA) alla sospensione del pagamento, finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell’operatore.

È previsto, inoltre, l’obbligo del venditore di comunicare al cliente l’avvio del procedimento e di informarlo dei conseguenti diritti ed è garantito il diritto del cliente, in ogni caso, all’esito della verifica della legittimità della condotta dell’operatore, di ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.

L’ARERA, con propria deliberazione, da adottare entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, definirà le misure a tutela dei consumatori, determinando le forme attraverso le quali i distributori dovranno garantire l’accertamento e l’acquisizione dei dati dei consumi effettivi. All’Authority è demandata anche la definizione delle misure finalizzate a incentivare l’autolettura, senza oneri a carico dell’utente.

Il comma 8 pone a carico del Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas, di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n.  129, (SII) l’onere di provvedere agli “adeguamenti necessari per permettere ai clienti finali di accedere attraverso il Sistema medesimo ai dati riguardanti i propri consumi effettivi, senza oneri a loro carico per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas, ponendo l’accento sull’incentivazione dell’utilizzo dei sistemi di autolettura (cfr. articolo 1 comma 7).

In particolare, la responsabilità della società di distributore, ovvero del soggetto che installa il contatore, effettua la manutenzione e svolge l’attività di lettura dei consumi, può riscontrarsi qualora ometta di effettuare le letture periodiche del contatore con la cadenza prevista dalla normativa di settore dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico ARG/gas 64/09: almeno una volta l’anno per i clienti con consumi di gas fino a 500 Smc/anno; almeno 2 volte l’anno, per i clienti con consumi di gas superiori a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno; almeno 3 volte l’anno, per i clienti con consumi di gas superiori a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno; almeno una volta al mese per i clienti con consumi di gas superiori a 5.000 Smc/anno; una volta ogni 4 mesi per i clienti con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW; almeno una volta al mese per i clienti con potenza disponibile superiore a 16,5 kW. Va precisato che la legge parla di “tentativo” e non di una lettura certamente effettuata, poiché se il contatore si trova all’interno delle singole abitazioni o in luoghi comunque, non accessibili senza la presenza del proprietario o di persona da questi delegata nessun tipo di responsabilità può imputarsi alla società distributrice cui non resta altro da fare che lasciare un avviso con cui informa l’utente di essere passato senza successo e lo invita a comunicare l’autolettura al proprio fornitore. Il cliente finale può risultare responsabile nel momento in cui, considerata l’allocazione del contatore in una posizione inaccessibile (es. all’interno dell’abitazione o in proprietà privata), non consenta, per assenza o rifiuto, l’accesso ai tecnici per eseguire la rilevazione dei consumi.

All’ARERA è demandata, poi, l’adozione di disposizioni per l’attuazione di tale norma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Siamo di fronte, pertanto, ad un complesso meccanismo posto a tutela del consumatore e volto a garantire una corretta imputazione dei consumi energetici al cliente finale nell’ottica di realizzare i principi di trasparenza e chiarezza nel sistema di fatturazione degli addebiti di energia e gas.

In merito al termine prescrizionale, in particolare, si precisa che lo stesso decorre dalla data di scadenza del pagamento oppure dal giorno in cui il fornitore avrebbe dovuto leggere i contatori ed emettere il conguaglio e, quindi, non dalla data in cui viene emessa la fattura di conguaglio.

Se invece il fornitore/distributore non ha potuto avere accesso al contatore per causa imputabile al cliente (sua assenza o di contatore all’interno dell’abitazione), la prescrizione decorrerà dalla data in cui sia stata consentita la lettura del consumo del misuratore.

Non corrisponde certamente al vero che la prescrizione decorre dal momento in cui è emessa la fattura di conguaglio, con ciò spostando a piacimento del fornitore/distributore il termine da cui decorre la prescrizione e consentendo così di richiedere i conguagli anche dopo dieci o più anni.  

In realtà, sulla base dei principi generali, si evidenzia che la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui può essere fatto valere il diritto, ossia dal momento in cui il fornitore, per il tramite del personale tecnico della società distributrice, può eseguire la lettura dei consumi sul contatore.

È questo il momento in cui, rilevati consumi superiori a quelli addebitati in acconto sulla base di letture stimate, il fornitore può pretendere il pagamento del conguaglio.

Pertanto, dall’anzidetto momento decorre la prescrizione biennale (data in cui il credito diventa esigibile).  

Per avere, quindi, certezza sulla data da cui far decorrere la prescrizione è necessario individuare, considerando la periodicità prevista dalla legge, il giorno entro il quale il gestore, per il tramite del distributore, avrebbe dovuto compiere la lettura del contatore.

Opera, però, una sola ed importante eccezione alla predetta regola, che si verifica tutte le volte in cui il distributore comunica di non aver potuto effettuare la lettura periodica in quanto il contatore era inaccessibile (ad. es. perché allocato all’interno dell’abitazione o il cliente era assente o il cliente rifiuta l’accesso del personale tecnico, ecc.).

In questi casi, se il distributore non ha potuto eseguire la lettura per cause imputabili al cliente finale, la prescrizione decorrerà dalla data in cui viene consentito l’accesso e la lettura del consumo sul misuratore, ovvero il momento in cui può essere fatto valere il diritto di credito.

Se, al contrario, il contatore è allocato in posizione accessibile (ad. es. su strada pubblica, area accessibile a terzi, ecc.) non potrà generalmente essere eccepita l’impossibilità di lettura da parte del distributore.

Il comma 9 prescrive poi che “l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalità tecniche e operative che il servizio postale deve osservare per assicurare la certezza della data di spedizione delle fatture agli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità”.

Recentemente con la delibera 97/2018/R/com, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha definito le misure di prima attuazione della legge n. 205/2017) in materia di fatturazione e misura per il settore dell’energia elettrica, avviando al contempo un procedimento per la completa attuazione delle disposizioni sia per il settore dell’energia elettrica che per quello del gas naturale.

La delibera 97/2018/R/com, precisato che il termine di prescrizione definito pari a due anni dalla Legge di Bilancio 2018 (relativa a tutti i rapporti commerciali della filiera, quindi anche tra distributori e venditori) decorre dal termine dal termine entro cui l’esercente del servizio è obbligato ad emettere il documento di fatturazione, stabilisce:

a. che il venditore ha l’obbligo di emettere il documento di fatturazione relativo a conguagli operati sulla base di rettifiche del dato di misura entro 45 giorni dal momento in cui la rettifica è resa disponibile nell’ambito del Sistema Informativo Integrato (SII);

b. che, con specifico riferimento al settore dell’energia elettrica:

b.1. l’ambito di applicazione sia in sede di prima applicazione relativo ai clienti finali domestici e non domestici connessi in bassa tensione;

b.2. con riferimento ai clienti finali interessati, contestualmente all’emissione della fattura e comunque almeno 10 giorni in anticipo rispetto alla scadenza dei termini di pagamento, utilizzando uno o più canali di comunicazione idonei a garantire completezza e trasparenza, il venditore sia  tenuto a informare il cliente della possibilità di eccepire sia la prescrizione del credito relativo a importi che il venditore avrebbe dovuto fatturare più due anni prima, nei casi di rilevanti ritardi, sia il diritto a non versare gli importi fatturati, nei casi di rettifiche di dati di misura relative a periodi superiori a due anni.

In considerazione dei rilevanti impatti sulla vigente regolazione nei settori dell’energia elettrica e del gas derivanti dall’attuazione della Legge di Bilancio 2018 per gli effetti sui diversi soggetti della filiera e sui relativi processi, viene, quindi, avviato un ampio procedimento per la completa definizione, degli interventi necessari.

In particolare il provvedimento è finalizzato a:

  • individuare le tipologie di clienti rientranti nell’ambito soggettivo riferito nella legge;
  • individuare eventuali misure per l’adeguamento della disciplina della Bolletta 2.0 finalizzate ad evidenziare nelle fatture gli eventuali importi che possono essere oggetto di prescrizione (ciò al fine di facilitare al cliente di esercitare tale diritto) e eventuali integrazioni alla regolazione della qualità dei servizi di vendita;
  • definire più dettagliatamente le cause che determinano il fallimento del tentativo di rilevazione dei dati di misura, in particolare nei casi riconducibili alla responsabilità del cliente finale e le modalità attraverso cui veicolare tali informazioni ai venditori; ciò prioritariamente al fine di identificare i casi in cui il diritto a non versare gli importi fatturati, nei casi di rettifiche di dati di misura, possa effettivamente applicarsi eventualmente con modalità automatiche da regolare;
  • valutare la possibilità di minimizzare ulteriormente la presenza di fatture inviate ai clienti finali basate su dati di misura stimati attraverso interventi volti, in primis, a incentivare le autoletture;
  • valutare i primi effetti delle disposizioni per il settore elettrico in tema di indennizzi automatici in relazione alla capacità delle imprese distributrici di acquisire dati effettivi di prelievo;
  • adottare specifici interventi mirati a rafforzare la tutela dei consumatori nel caso di mancata acquisizione e messa a disposizione di dati effettivi di prelievo di energia elettrica per periodi prolungati;
  • valutare le modalità di allocazione delle partite inerenti al settlement definendo opportune modalità di gestione dei conguagli dei corrispettivi emersi in esito alle sessioni di conguaglio e aggiustamento rispettivamente derivanti da fatture per cui si sia determinata l’applicazione della prescrizione.

Va sottolineato che il procedimento è previsto concludersi entro il 31 dicembre 2018, con l’eccezione, per il settore elettrico, di quanto opportuno concludere prima nel rispetto dei termini della Legge Bilancio, e salvo eventuali esigenze istruttorie o, per il settore gas, in seguito al consolidarsi dei primi effetti delle norme introdotte nella Regolazione della Qualità dei servizi di distribuzione e di misura (RQDG) a decorrere dal 1 gennaio 2018 in materia di indennizzi ai clienti finali in caso di mancato rispetto dei livelli di performance del servizio di misura.

Da ultimo, è utile sapere che, in caso di controversia col proprio operatore, dal 1 gennaio 2017 i clienti finali di energia elettrica e gas devono utilizzare lo strumento della conciliazione, che è diventata condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria.

Il Servizio di Conciliazione è gestito dall’Acquirente Unico per conto dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, è del tutto gratuito e si svolge on line.

In alternativa, è anche possibile il tentativo obbligatorio di conciliazione presso gli organismi iscritti nell’elenco ADR dell’Autorità (peri clienti domestici), tra cui organismi che offrono procedure di negoziazione paritetica realizzate sulla base di accordi tra operatori e Associazioni di Consumatori, e presso le Camere di Commercio che hanno aderito alla convenzione sottoscritta dall’Autorità con Unioncamere[2].

E per dirla alla Adam Smith, se “il consumo è il solo fine e scopo di ogni produzione ... non si dovrebbe mai prender cura dell’interesse del produttore, se non in quanto ciò possa tornare necessario per promuovere quello del consumatore”[3].

Non a caso il contemperamento tra esigenze consumeristiche e necessità produttive consentono di orientare le scelte del legislatore nel senso di favorire una normativa di settore più consona al bilanciamento degli interessi in gioco.

[1] Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI N. 3792 — PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI BALDELLI, RICCIATTI, LIBRANDI, ALLASIA, GIGLI, RAMPELLI, PALESE, BRUNETTA, MATARRESE, OCCHIUTO, POLIDORI, POLVERINI, VARGIU - Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l’erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici - presentata il 29 aprile 2016  – nel documento è dato leggersi testualmente che “molti consumatori, non avendo gli strumenti idonei per difendersi e far valere i propri diritti o, più semplicemente, per non dover entrare nel complesso e oneroso meccanismo per l’accertamento della verità per via amministrativa o giudiziaria, rischiano di trovarsi di fatto costretti a pagare somme ingenti, anche di alcune migliaia di euro, per evitare il distacco dell’utenza domestica. La crisi economica ha già colpito molto duramente tante famiglie italiane e il fenomeno delle maxi-bollette di conguaglio non fa altro che minare ulteriormente il contesto economico”. Ed ancora “È evidente dunque come l’emissione di maxi-bollette per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni costituisca, nei fatti, una pratica commerciale contraria ai princìpi richiamati nella fase di esecuzione del contratto, in particolare perché presuppone un ritardo che non può essere in alcun modo attribuito al consumatore, ma solo all’operatore che, in quel caso, non può venire meno al proprio dovere di correttezza facendo ricadere sull’utente la gravosità di un onere derivante da un proprio errore. L’obbligo di correttezza e di buona fede si concretizza infatti nell’obbligo per ciascun operatore di proteggere i consumatori da comportamenti scorretti, non soltanto sleali, ma anche negligenti”.

[2] Sui meccanismi ADR nel settore dell’energia, ex multis, cfr. Mauro P., La mediazione nelle controversie energetiche, Aracne Editrice, 2018; Mauro P., “Riflessioni sulla media-conciliazione: risorsa per la giustizia ed opportunità di crescita sociale” pubblicato in Diritto & Diritti - Rivista giuridica elettronica, pubblicata su Internet all’indirizzo http://www.diritto.it, ISSN 1127-8579, Aprile 2012, pag. http://www.diritto.it/docs/33246-rifessioni-sulla-media-conciliazione-risorsa-per-la-giustizia-ed-opportunit-di-crescita-sociale; Mauro P. “La mediazione come metodo per la gestione dei conflitti nei mercati dell’energia elettrica e del gas. Prime riflessioni sul Testo Integrato Conciliazione” – pubblicato in Ambiente e Diritto – Rivista giuridica elettronica, pubblicata su Internet all’indirizzo http://www.ambientediritto.it/, ISSN 1974-9562, Luglio 2016, pag. http://www.ambientediritto.it/home/dottrina/la-mediazione-come-metodo-la-gestione-dei-conflitti-nei-mercati-dell%E2%80%99energia-elettrica-e; Mauro P. “Energia elettrica e gas: la mediazione come metodo per la gestione dei conflitti” - pubblicato in Diritto & Diritti - Rivista giuridica elettronica, pubblicata su Internet all’indirizzo http://www.diritto.it, ISSN 1127-8579, Luglio 2016, pag. http://www.diritto.it/docs/38496-energia-elettrica-e-gas-la-mediazione-come-metodo-per-la-gestione-dei-conflitti; Mauro P. “Il ruolo del conciliatore nelle controversie energetiche” - pubblicato in Ambiente e Diritto – Rivista giuridica elettronica, pubblicata su Internet all’indirizzo http://www.ambientediritto.it/, ISSN 1974-9562,  Luglio 2016 pag. http://www.ambientediritto.it/home/node/3198.

[3] vd. A. Smith, 1776; tr. it., p. 301.