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Appalto tra privati: quando è possibile la revisione del corrispettivo e in che misura

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Ph. Luca Martini / Tracce

Appalto tra privati: quando è possibile la revisione del corrispettivo e in che misura

Appalto è definito dall’articolo 1655 del Codice Civile come “il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro”.

Appalto: in virtù del requisito della necessaria gestione a proprio rischio, l’appaltatore è tenuto a fornire al committente il risultato promesso, ricevendo come corrispettivo solo quanto originariamente pattuito anche in caso di variazione in aumento del costo dei fattori produttivi, sopportando in questo modo il costo marginale emerso.

 

Appalto tra privati: la disciplina codicistica sul diritto alla revisione

Tuttavia, il Codice Civile prevede espressamente la possibilità di richiedere, in presenza di determinate circostanze, la corresponsione di un importo diverso rispetto a quello originariamente pattuito.

Il primo comma dell’articolo 1664 (rubricato “Onerosità o difficoltà dell’esecuzione”) stabilisce infatti che: “qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo”.

La norma esaminata riconosce a entrambe le parti (committente e appaltatore) la possibilità di richiedere una revisione del corrispettivo definito nel contratto qualora la variazione dei costi in aumento o in diminuzione sia superiore a una soglia determinata dalla norma stessa, vale a dire il 10% del corrispettivo originariamente pattuito, e solo per la parte eccedente tale soglia.

La revisione, inoltre, può essere richiesta solo nei casi in cui la variazione dei costi riguardi almeno uno dei profili richiamati dalla disposizione codicistica, ossia i materiali e la mano d’opera.

Con riferimento ai materiali, la variazione del costo può riguardare sia la materia prima utilizzata, che le voci accessorie della stessa (per esempio, le spese del trasporto) e può trattarsi sia di un aumento generalizzato sul territorio, che di una variazione limitata al solo luogo di approvvigionamento dell’esecutore; allo stesso modo, nei costi di mano d’opera sono ricompresi sia i costi collegati alle retribuzioni dei lavoratori, che quelli per assicurazioni sociali e per i vari oneri posti dalla legge a carico dell’appaltatore in qualità di datore di lavoro.

La disposizione codicistica prevede, inoltre, che le variazioni dei costi siano dovute a circostanze non prevedibili al momento della conclusione del contratto e comunque estranee ad entrambi i contraenti: non possono cioè dipendere dal ritardo dell’appaltatore, che, al contrario, potrà essere condannato al risarcimento del danno cagionato alla controparte.

Di conseguenza, nulla potrà essere preteso dall’appaltatore per la mancata effettiva previsione di fattori di per sé prevedibili al momento della conclusione del contratto secondo la media diligenza e perizia (Cass. Civ., sentenza n. 5951/2008). Non è necessario, però, si tratti di eventi straordinari (diversamente da quanto previsto dall’articolo 1467 del Codice Civile), potendo le variazioni dipendere anche da eventi di natura ordinaria.

Appalto tra privati: l’autonomia delle parti in materia di revisione del prezzo

Il diritto alla revisione, così come disciplinato dall’articolo 1664 del Codice Civile, è però derogabile dalle parti. Queste possono prevedere nel contratto una soglia diversa da quella legale al superamento della quale operare la revisione del prezzo concordato; possono anche limitare la revisione del prezzo ad alcune voci di spesa, nonché escludere qualsiasi diritto alla revisione, privando il committente, in caso di diminuzione dei costi, della possibilità di ottenere una riduzione di quanto promesso e ponendo interamente a carico dell’appaltatore, in caso di variazione in aumento delle spese, il rischio di sostenere (qualsiasi) costo aggiuntivo e non preventivato, anche se dovuto ad eventi straordinari ed imprevedibili e tale da determinare un’eccessiva onerosità dell’esecuzione dell’opera (Cass. Civ., sentenza n. 25762/2015).

Secondo la giurisprudenza di legittimità, l’aumento dei rischi a carico dell’appaltatore non trasforma automaticamente il contratto da commutativo ad aleatorio e ciò neanche nell’ipotesi di esclusione totale della revisione dei prezzi negli appalti cd. a forfait (Cass. Civ., sentenza n. 4198/2014).

Una clausola che, in deroga all’articolo 1664 del Codice Civile, escluda qualsivoglia ipotesi di operare in corso di esecuzione del rapporto una variazione del corrispettivo concordato per aumento dei costi di materiali e mano d’opera non è considerata dalla giurisprudenza come vessatoria a norma dell’articolo 1341 ma la relativa volontà dei contraenti deve essere espressamente manifestata, non essendo sufficienti semplici formule di stile, o desumersi da fatti concludenti, come per esempio l’accettazione da parte dell’appaltatore, a conclusione dei lavori, del corrispettivo originariamente pattuito senza avanzare alcuna ulteriore richiesta.

Infine, la Suprema Corte ha stabilito che, in un contratto di appalto a corpo o a forfait, il prezzo convenuto è invariabile se è stato rispettato dalle parti l’obbligo di comportarsi secondo buona fede, per cui l’impresa è stata edotta di ogni elemento idoneo ad influire sull’offerta: in questo caso “grava sull’appaltatore il rischio per la quantità di lavoro necessaria rispetto a quella prevedibile, dovendosi ritenere che la maggiore onerosità dell’opera rientri nell’alea normale del contratto, con conseguente deroga all’articolo 1664 del Codice Civile”. Pertanto, nulla potrà essere preteso dall’appaltatore per il pagamento dei lavori straordinari di cui abbia eventualmente fatto ricorso per adempiere le proprie prestazioni contrattuali (Cass. Civ., sentenza n. 11478/2016).