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Legge di riforma del CPP austriaco (2016)

Strafprozessrechtsänderungsgesetz 2018
Legge di riforma del CPP austriaco (2016)
Legge di riforma del CPP austriaco (2016)

Indice

I. Introduzione

II. Obiettivi della riforma

III. Intercettazione di comunicazioni criptate e Anlassspeicherung

IV. Attenuazione del c.d. Hausrecht e localizzazione di dispositivi tecnici di comunicazione

V. Presunzione di non colpevolezza e attuazione di questo principio nella StPO

VI. Le risorse finanziarie occorrenti per l’attuazione della riforma

    

I. Introduzione

In data 20.4.2018 il Nationalrat ha approvato la proposta di legge dell’allora Bundesministerium für Justiz (che, a decorrere dal dicembre dello scorso anno ha assunto la denominazione di Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz (BMVRDJ) concernente lo Strafprozessrechtsänderungsgesetz 2018, il cui titolo integrale è il seguente: “Bundesgesetz, mit dem die Strafprozessordnung 1975, das Staatsanwaltschaftsgesetz und das Telekommunikationsgesetz 2003 geändert werden”. Dopo l’approvazione, anche da parte del Bundesrat, la legge è stata pubblicata sul Bundesgesetzblatt Nr. 27/2018.

Questa legge di riforma ha tratto origine dalla proposta ministeriale n. 192/ME 25 GP. Nell’ultimo quinquennio si è registrata una serie di leggi di riforma concernenti la StPO (codice procedura penale). Altrettanto frequenti - tra il 2013 e il 2017 - sono state le modifiche e le integrazioni dello StGB (codice penale) per cui - forse - non è fuori luogo, parlare di un vero e proprio Reformeifer.

 

II. Obiettivi della riforma

Con la predetta legge, il legislatore, oltre ad attuare due direttive UE (in materia di contrasto del terrorismo e presunzione d’innocenza), ha voluto introdurre, nel di codice procedura penale: a) nuove tecniche e metodi d’indagine, b) consentire il sequestro di corrispondenza anche nel caso in cui l’indagato non sia in custodia cautelare nonchè c) l’Anlassspeicherung (c.d. Quick freeze), d) ampliare i casi in cui sono ammesse le optischen und akustischen Überwachungen di persone al fine di prevenire atti di terrorismo, finanziamento del terrorismo e addestramento al compimento di atti di terrorismo, e) aumentare l’efficienza della giustizia, la tutela dei diritti dell’indagato/imputato, la certezza del diritto, adeguare il Rechtssystem alle esigenze di una società moderna, garantire “Fairness” e oggettività delle decisioni degli organi giudiziari, ma anche che le Entscheidungen avvengano “innerhalb angemessener Dauer (entro un congruo periodo di tempo).

Il rapido progresso che caratterizza i settori delle tecnologie di comunicazione, in particolare dell’Internet, hanno consentito un aumento preoccupante di nuove (e anche gravi) forme di criminalità (per esempio delle truffe perpetrate attraverso Internet e il commercio “im Darknet”) da parte di chi si serve di questi mezzi di comunicazione a distanza, utilizzate pure dalla criminalità organizzata.

Non di rado gli inquirenti, nel passato, anche recente, sono stati “ostacolati”, nel loro lavoro, dal fatto che a certe Ermittlungsmaßnahmen non potevano fare ricorso, oppure, rimanendo entro i limiti delle stesse (e della legalità), erano insufficienti; insufficienti anche – o almeno – ai fini della prova in sede dibattimentale. Cosí, per esempio, prima dell’entrata in vigore della riforma de quo, non era, nel lecito, nel possibile, intercettare certe comunicazioni criptate e basate su Internet (per esempio Whats App” e “Skype”). Parimenti, la PG non aveva alcuna “Handhabe” per procedere al sequestro di lettere o pacchi postali, a meno che l’indagato non fosse detenuto o fosse stata emanata, nei suoi confronti, un’ordinanza di custodia cautelare o un ordine di comparizione; ciò anche se gli inquirenti erano presso che certi, che questi pacchi contenessero sostanze stupefacenti o armi acquistate nel c.d. Darknet. Presupposto del sequestro – secondo la nuova normativa – è però che le indagini devono riguardare un reato doloso punito con pena detentiva superiore a un anno.

Lievemente in ritardo è stato il legislatore nell’attuazione – nel diritto interno- della direttiva UE in materia di Unschuldsvermutung (presunzione di non colpevolezza), dato che il relativo termine era scaduto l’1.4.2018.

La legge di riforma de quo sarà sottoposta a “interner Evaluierung” nel 2023, quando sarà possibile valutarne concretamente gli effetti.

Nonostante l’intervento riformatore, il legislatore non ha trascurato che devono comunque essere garantiti “grundrechtliche Standards” e l’osservanza del principio della Verhältnismäßigkeit (proporzionalità). Tutte le previste nuove Ermittlungsmaßnahmen presuppongono l’esistenza, a carico dell’indagato, del sospetto di aver commesso un reato (den Verdacht einer Straftat); in alcuni casi è richiesto un dringender Tatverdacht oppure (o anche) la gravità del reato, per il quale vengono espletate le indagini (besondere Schwere der Tat).

III. Intercettazione di comunicazioni criptate e Anlassspeicherung

Al fine di consentire l’intercettazione di comunicazioni criptate via Internet, viene integrato il § 134 StPO mediante l’aggiunta del n. 3 a StPO e con l’inserimento del § 135 a StPO.

Per quanto concerne il § 134 StPO, sono stati ampliati i poteri investigativi in genere e il n. 3 a consente, mediante l’installazione di un apposito programma nel computer, l’intercettazione di comunicazioni criptate, inviate e ricevute; delle stesse gli inquirenti possono prendere cognizione prima della criptazione o dopo la stessa. In tal modo, il legislatore ha voluto rendere possibile alla PG di intervenire indipendentemente dal mezzo - tecnico - di comunicazione prescelto dal (potenziale) indagato. Essendo queste nuove tecniche d’indagine, sia costose, che “personalintensiv”, la vigenza della norma de quo è stata circoscritta alla durata di cinque anni.

Il n. 2 b, sempre del § 134 StPO, prevede la c.d. Anlassspeicherung (“Quick - freeze”). Sussistendo un c.d. Anfangsverdacht (sospetto iniziale) nei confronti dell’indagato, la società che offre servizi di (tele) comunicazione, può essere obbligata, in base a provvedimento emanato dal PM, a omettere la cancellazione dei dati, anche dopo la scadenza del termine previsto per fini contabili oppure di procrastinare la Löschung fino a 12 mesi. Nei casi in cui gli inquirenti riscontrano che l’“Anfangsverdacht verdichtet sich”, il sospetto iniziale aumenta di gravità/ intensità), il PM è facoltizzato a “servirsi” di questi dati non cancellati.  È stato osservato che in tal modo si tiene conto della sentenza della Corte di giustizia UE dd. 21.12.16 (C- 203/15 e C-698/15).

 

IV. Attenuazione del c.d. Hausrecht e localizzazione di dispositivi tecnici di comunicazione

Allo scopo di prevenire reati di terrorismo (di cui ai §§ 278 c, 278 d, 278 e dello StGB (codice penale)) e in attuazione della direttiva UE 2017/541, viene “ampliata” l’ammissibilità dell’”accesso” ad appartamenti e ad altre entità immobiliari, che sono “durch das Hausrecht (art. 9 dello Staatsgrundgesetz del 1867 - tutt’ora in vigore quale legge costituzionale) geschützt”, di perquisire contenitori (“Behältnisse)” e di mettere - a tal fine - fuori uso specifici mezzi di protezione installati da privati; ciò, per poter installare - sui computer - un programma per l’intercettazione di comunicazioni criptate. In queste occasioni devono essere rispettati, nei limiti del possibile, i diritti della persona e della proprietà.

Il modificato § 134 StPO rende legittima la “localizzazione” di dispositivi tecnici di comunicazione, senza che a tal fine debba intervenire/possa intervenire il c.d. provider.

La misura de quo, come pure la c.d. Anlassspeicherung, devono essere disposte dal PM, mentre l’“Eindringen in Räumen, die vom Hausrecht geschützt sind”, presuppongono l’avvenuta autorizzazione da parte del giudice (gerichtliche Bewilligung).

Posto che le misure or ora elencate comportano “interventi” di notevole entità/gravità sui diritti delle persone, sono state ampliate le sanzioni d’inutilizzabilità delle prove ottenute contra ius, nonchè i casi di nullità a presidio del principio di legalità. A seguito della riforma, si è avuta un’Ausweitung anche delle competenze del Rechtsschutzbeauftragten (di cui ai §§ 47 a e 147 StPO).

 

V. Presunzione di non colpevolezza e attuazione di questo principio nella StPO

In attuazione della direttiva UE in materia di Unschuldsvermutung, vengono apportate modifiche ai §§ 221, c. 1 e 430, c. 5, StPO. Nel primo comma è statuito l’obbligo che nell’atto di citazione a giudizio dell’imputato, questi deve essere avvisato che in caso di mancata comparizione, il dibattimento sarà tenuto in sua contumacia e cosí pure avverrà la lettura del dispositivo della sentenza oppure che verrà disposto l’accompagnamento coattivo di esso imputato. Qualora ciò non fosse possibile, il dibattimento dovrà essere rinviato. In tal caso, le spese derivanti dal rinvio, saranno poste a carico dell’imputato ed egli sarà accompagnato coattivamente all’udienza successiva.

Nel nuovo comma 5 dal § 430 StPO, viene sancito l’obbligo, che l’imputato contumace deve, in ogni caso, essere informato dell’esito dell’udienza.

 

VI . Le risorse finanziarie occorrenti per l’attuazione della riforma

Sopra abbiamo accennato al fatto che le nuove misure/modalità d’indagine (in particolare l’intercettazione di comunicazioni criptate) comportano un notevole aumento del personale impiegato in queste Überwachungsmaßnahmen. A tal fine, nei bilanci del ministero della Giustizia (BMVRDJ), è prevista una spesa di 540.000 Euro per il 2018, di 869.000 Euro per il 2019, di 1, 520 mio. Euro per il 2020, di 1,550 mio. Euro per il 2021 e di 1,581 mio. Euro per il 2022.

Ancora maggiore sarà il c.d. betriebliche Sachaufwand: 190.000 Euro il 2018, 5,304 mio. Euro per il 2019, 5,523 mio. Euro per il 2020, 2, 542 mio. Euro per il 2012 e 2, 553 mio. Euro per il 2.022.

L’Überwachung verschlüsselter Nachrichten è stata introdotta con una limitazione temporale (fino al 31.3.2025).

Sembra che le esigenze di fornire gli organi di pubblica sicurezza di validi strumenti di prevenzione e d’indagine, sia avvertita pure in Baviera. Ivi è entrato in vigore, il 25.5.2018, il nuovo Polizeiaufgabengesetz, che viene ritenuto, da alcuni, la “legge-modello” anche per altri Länder della RFT, mentre non manca chi è dell’avviso, che gli “interventi” o, meglio, le facoltà di “intervento” consentite alla polizia, siano tali da violare concretamente le garanzie sancite dai diritti fondamentali della persona, tant’è vero che sarebbe già stata proposta Verfassungsklage non soltanto dinanzi alla Corte costituzionale della Baviera, ma anche davanti al Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale) di Karlsruhe. Gli avversari di questa legge lamentano facoltà troppo ampie attribuite agli organi di pubblica sicurezza, in particolare in materia di effettuazione di tests per l’accertamento del DNA. Persino il Sindacato di Polizia (G.d.P.) ha avanzato “Zweifel an der Akzeptanz des Gesetzes in der Bevölkerung”.

La normativa entrata in vigore, sarebbe indice di un “iefen Misstrauen” (grave diffidenza) nei confronti dei cittadini. Forse anche il Governo della Baviera non è più del tutto sicuro del fatto suo (la proposta di legge era ministeriale e in sede di approvazione della stessa, la Staatsregierung ha “faticato” non poco), dato che ai fini dell’attuazione di questa legge è stata istituita… una commissione…presieduta da un giudice costituzionale. Il (nuovo) Polizeiaufgabengesetz della Baviera sarà oggetto di un futuro articolo da parte di quest’autore.