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Nomina dei ministri del governo federale della RFT

Nomina dei ministri del governo federale della RFT
Nomina dei ministri del governo federale della RFT

Indice

I. La nomina dei Ministri federali, la Costituzione federale e il Bundesministergesetz

II. I Ministri federali devono avere la fiducia soltanto del Presidente del Consiglio dei Ministri

III. Le formalitá di nomina e le incompatibilità 

IV. L’impegno assunto con la prestazione del giuramento

 

I. La nomina dei Ministri federali, la Costituzione federale e il Bundesministergesetz

L’Ernennung dei Bundesminister è disciplinata dall’articolo 64 GG (Costituzione federale), che prevede, altresí la prestazione (obbligatoria) del giuramento da parte degli stessi. Una norma, sostanzialmente analoga, era giàcontenuta nella Costituzione di Weimar (articolo 53), mentre la Costituzione del 1849 parlava semplicemente di ministri nominati dal Capo dello Stato.

I Rechtsverhältnisse dei membri del Governo federale, che costituiscono, nel loro insieme, “ein kollegiales Verfassungsorgan”, sono regolati, in modo analitico e dettagliato, dal Bundesminstergesetz (BMinG), sul quale toneremo, ripetutamente, in ulteriore prosieguo di quest’articolo.

Soltanto chi viene proposto quale ministro dal Bundeskanzler (Presidente del Consiglio dei Ministri), puòessere nominato a tale carica dal Capo dello Stato.

In sede di esercizio di questo Vorschlagsrecht (diritto di proposta), il Presidente del Consiglio deve attenersi soltanto alle disposizioni contenute nel Bundesministergesetz. Il Presidente del Consiglio, prima di proporre una persona (personalità) alla carica di Ministro federale (Bundesminister), deve accertarsi in ordine alla Verfassungstreue del nominando; la fedeltà alla Costituzione federale costituisce l’unico obbligo, al quale il Presidente del Consiglio deve scrupolosamente attenersi in occasione della proposta di nomina dei Ministri federali. Nessun Ministro del Governo federale deve necessariamente essere membro del Bundestag.

La proposta che il Presidente del Consiglio sottopone al Capo dello Stato (Bundespräsident), deve contenere, oltre al nome del nominando Bundesminister, anche le competenze (Ressort) che gli verranno attribuite in seno alla compagine governativa. Tuttavia è ammissibile anche la proposta di nominare Ministri senza portafoglio o per “besondere Aufgaben” (incarichi speciali).

Il procedimento previsto per la nomina dei Ministri federali riguarda soltanto i Ministri veri e propri e non anche i Segretari di Stato. L’articolo 64, comma 1, GG, non è applicabile neppure ai c.d. Parlamentarischen Staatssekretäre, anche se a proposito della nomina e del giuramento degli stessi, sussistono notevoli analogie per quanto concerne i Ministri federali.

Il Capo dello Stato è obbligato a nominare ministro la persona proposta dal Presidente del Consiglio, se la proposta risulta essere stata fatta “ordnungsgemäß”, se sussistono i presupposti formali per la nomina e se il nominando è “verfassungstreu” (fedele alla Costituzione federale). Il Bundeskanzler è dotato di “uneingeschränkter Weisungsbefugnis” (nella quale si manifesta il “präfekturale Element” e la “Richtlinienkompetenz”. A proposito della formazione del Governo federale, è da osservare che la Regierungsbildung avviene in due fasi distinte. Nel corso della prima fase, si procede all’elezione (da parte del Bundestag) e alla nomina del Bundeskanzler; soltanto in una successiva (2°) fase, alla Bestellung (nomina) dei Ministri federali. Soltanto a nomina avvenuta dei Ministri, il Governo federale è costituito regolarmente.

Il fatto che i Ministri federali vengono nominati dal Capo dello Stato (Bundespräsident) su proposta del Bundeskanzler, è espressione del c.d. materiellen Kabinettbildungsrecht, che compete al Presidente d. Cons. E’stato osservato che la nomina dei Ministri federali da parte del Bundespräsident, su proposta del Bundeskanzler, è una “Beschränkung des Einflusses des Parlaments auf die Regierungsbildung”. Il “materielle Kabinettbildungsrecht”, chiamato anche „Personalbestimmungsrecht des Bundeskanzlers” (al quale compete un freies Auswahlermessen (di cui sopra abbiamo parlato)), è espressione “der Befugnis zu personeller Regierungsbildung und der Organisationsgewalt” riconosciuta al Bundeskanzler.

 

II. I Ministri federali devono avere la fiducia soltanto del Presidente del Consiglio dei Ministri

A proposito del Governo federale è da notare che il Bundeskanzler ha la responsabilità esclusiva per quanto concerne la composizione dell’esecutivo, i cui membri devono avere la fiducia del solo Bundeskanzler.

Il Governo federale, durante l’Amtszeit dello stesso, è “parlamentsfest” nel senso che le dimissioni di singoli ministri possono essere chieste dal Bundestag, ma non sono “erzwingbar”. Non vi è Vertrauensabhängigkeit dei Ministri federali (la cui nomina, da parte del Capo dello Stato, abbisogna della controfirma da parte del Bundeskanzler, nella quale si esprime, ancora una volta, la c.d. organisatorische Regierungsbildungskompetenz), dal Parlamento federale. “Ein Zugriff auf das Kabinett” può avvenire unicamente per effetto di un c.d. konstruktiven Misstrauen (mozione di sfiducia approvata dalla maggioranza prescritta e avvenuta formazione di un nuovo Governo federale).

Oltre che nei tre casi sopra indicati, al Capo dello Stato non è riconosciuto alcun potere in base al quale egli possa rifiutarsi di procedere alla nomina di un Ministro federale. Altrimenti, il Presidente della Repubblica (al quale è riconosciuta una mera Organkompetenz a proposito della nomina dei Ministri del Governo federale), avrebbe un’influenza notevole, per non dire determinante, per quanto concerne la formazione della compagine governativa, influenza, che, tenuto conto della “posizione”, qual è riservata al Capo dello Stato secondo il Grundgesetz (GG), non gli competerebbe, considerato il fatto che l’elezione del Bundeskanzler è di spettanza del Bundestag, che al Bundeskanzler spetta la c.d. Richtlinienkompetenz e che il Presidente d. Cons. deve godere della fiducia del solo Bundestag.

È stato detto che il Capo dello Stato è considerato – tradizionalmente – un “pouvoir neutre” (un potere neutro), al quale vengono riconosciute competenze quasi esclusivamente (o almeno prevalentemente) nei casi in cui sussiste pericolo per lo Staatswohl.

Secondo autorevoli costituzionalisti, anche per il Capo dello Stato, pure in occasione della nomina di Ministri federali, sussiste l’“allgemeine Bindung an Recht und Gesetz” (prevista dall’articolo 20, comma 3, GG).

Quanto ora esposto non significa però che il Capo dello Stato sia un “willenloses Werkzeug im Verfahren nach Articolo 64, Abs. 1, GG”. Infatti, gli compete la “rechtlich Prüfung” delle proposte fatte dal Bundeskanzler (nel senso che deve verificare l’Amtsfähigkeit dei nominandi Ministri federali, l’insussistenza di motivi di incompatibilità con la carica ministeriale). Altrimenti il Bundespräsident potrebbe essere indotto, “bei offensichtlich verfassungs- oder jedenfalls rechtswidrigen Handlungen, mitzuwirken”. Inoltre, si è instaurata una „prassi” nel senso che il Capo dello Stato può dare indicazioni e manifestare Bedenken (riserve); ciò avviene però “außerrechtlich” (come ha scritto Herzog).

 

III.   Le formalità di nomina dei Ministri federali e le incompatibilità

L’Ernennung dei Ministri federali da parte del Capo dello Stato (che presuppone la giàavvenuta elezione (da parte del Bundestag) del Bundeskanzler), avviene con la “traditio”, agli stessi, del provvedimento di nomina (Ernennungsurkunde). L’Übergabe di questa Urkunde (che, per altro, deve essere anche pubblicata mediante “Aushängung”), segna l’inizio (§ 2, comma 2, BMinG) dell’Amtsverhältnis quale Ministri del Governo federale. Un’eventuale, anticipata, immissione nelle funzioni di ministro a seguito della prestazione del giuramento, ancor prima della consegna dell’Ernennungsurkunde, sarebbe “verfassungswidrig” e il Ministro federale non potrebbe essere considerato “im Amt” (in carica), per cui provvedimenti, da esso emanati, sarebbero nulli o comunque inefficaci.

Tra i ministri del governo federale e la RFT si instaura un “öffentlich-rechtliches Amtsverhältnis”, come recita il § 1 del BMinG, anche se non sono Beamte (pubblici dipendenti) “im staatsrechtlichen Sinne”.

La carica di Ministro federale è incompatibile con quella di membro di un governo regionale (einer Landesregierung - § 4 del BMinG). Inoltre, i Bundesminister, non possono ricoprire altra carica pubblica retribuita, né esercitare una professione (o un’attività commerciale), essere presidenti o far parte del Consiglio di amministrazione di società con fini di lucro, rivestire la carica di arbitro (se tale attività è retribuita), redigere consulenze stragiudiziali. Eventuali deroghe all’incompatibilità con la carica di (soli) membri del Consiglio di amministrazione o di sorveglianza, devono essere deliberate/autorizzate dal Bundestag (§ 5, comma 1, ult. p.te, BMinG). In tal senso si veda anche l’articolo 66 del GG. I componenti del Governo federale “sollen” nicht, durante il periodo di tempo in cui ricoprono una carica ministeriale, rivestire ein öffentliches Ehrenamt (volontariato).

IV. L’impegno assunto con la prestazione del giuramento

I Ministri federali, come pure il Bundespräsident, prestano, in occasione della loro assunzione della carica, l’Amtseid (giuramento), quale previsto dal § 56 GG, con la stessa formula prescritta anche per il giuramento del Bundespräsident. Con il giuramento, i Ministri federali si impegnano a esercitare i loro doveri d’ufficio coscienziosamente (“gewissenhaftig”). Ulteriori doveri non conseguono alla prestazione del giuramento. L’Eidesleistung è obbligatoria e senza la stessa, l’esercizio dei poteri e delle funzioni ministeriali non puòritenersi “verfassungsgemäß”. Qualora una persona proposta alla carica di Bundesminister, rifiuti l’Eidesleistung, il Presidente d. Cons. è obbligato a proporre al Bundestag la revoca di questo ministro. In caso contrario, il Bundeskanzler violerebbe il dovere di garantire una composizione del proprio governo secondo i principi del Grundgesetz (GG).

Il Capo dello Stato può rifiutare la nomina di una persona a ministro soltanto “aus Rechtsgründen” (per motivi di diritto) oppure “zur Abwehr schwerwiegender Gefahren für das Gemeinwohl”. La nomina a Ministro federale (ai fini della validità della stessa) deve essere controfirmata dal Bundeskanzler (come del resto quasi tutti i provvedimenti del Bundespräsident (Articolo 58 GG)).