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Mi sono infortunato...

Indennità giornaliera? Dipende dal dipendente...
Mi sono infortunato...
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1. Premessa

2. Il caso

3. Normativa

 

L’indennità giornaliera per inabilità temporanea a seguito di infortunio sul lavoro ex DPR 1124/1965, “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Gazzetta Ufficiale n.257 del 13 ottobre 1965, supplemento ordinario”.

Il riferimento, a fatti e circostanze realmente accaduti, è da ritenersi del tutto casuale.

 

1. Premessa

L’indennità giornaliera per inabilità temporanea a seguito di infortunio sul lavoro ex DPR 1124/1965, “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Gazzetta Ufficiale n.257 del 13 ottobre 1965, supplemento ordinario), costituente una prestazione economica a carattere assistenziale, è esclusa per i dipendenti statali in quanto i medesimi, durante il periodo di astensione dal lavoro, percepisconoper interola retribuzione dal datore di lavoro.

Sul punto vale la pena di fare un approfondimento partendo da un caso ipotetico per poi riportare in calce, per praticità, le norme di riferimento.

 

2. Il caso

“Oggi, mi sono infortunato, sono caduto dalle scale nel mentre mi accingevo a depositare in archivio un pesante fascicolo”. Ecco, le prime asserzioni del zelante dipendente statale di un ministero che, nell’esercizio delle sue mansioni, per causa violenta, si procurava una lesione al ginocchio guaribile in trenta giorni rovinando sulle scale s.c.

Una volta ricevuto il referto medico del pronto soccorso, quell’impiegato comunicava l’evento al proprio datore di lavoro il quale, ex articolo 53 DPR 1124 del 1965, inoltrava la denuncia on line all’INAIL, omettendo, tuttavia, di indicare (come se ve ne fosse stato bisogno) che si trattava di un infortunio occorso ad un dipendente di un Ministero, ergo, un dipendente statale e non privato.

Orbene, qualificato dall’Ente Assicuratore l’evento in esame come infortunio sul lavoro, l’interessato si vedeva accreditare sul suo conto corrente una importante cifra, con la causale “indennità giornaliera per inabilità temporanea”.

Il lavoratore, senza nulla eccepire, riteneva che quella somma gli spettasse e non prospettava alcuna osservazione in tal senso; parimenti, il suo Datore di lavoro.

Ma, dopo qualche mese, ecco la sorpresa!

Lo stesso Istituto (INAIL), dopo aver verificato che l’infortunato era un dipendente dello stato, (come se la denuncia di infortunio fosse pervenuta da altri), faceva marcia indietro, obbligandolo a restituire la somma indebitamente percepita con “minaccia” di azioni giudiziarie per indebito oggettivo e addirittura appropriazione indebita.

Ma, a questo punto, quel dipendente non ci sta.

Conscio della sua buona fede, invece di restituire la somma, decide di adire la via giudiziaria e ricorrere contro al provvedimento dell’INAIL, asserendo di avere diritto all’indennità giornaliera e che, di contro, non avrebbe dovuto restituire nulla all’INAIL.

Un’odissea che, dopo sentenze di primo e secondo grado, si è poi risolta in Corte di Cassazione a favore dell’Istituto assicuratore che, già in prime cure, aveva sostenuto che, trattandosi di dipendente statale, l’infortunio in oggetto ricadeva sotto la disciplina del sistema della speciale Gestione per conto dello stato e di conseguenza quella indennità giornaliera non non competeva al dipendente.

 

Le decisioni di interesse

In effetti, se ci soffermiamo ad esaminare solo l’articolo 66 del su evocato DPR 1124/1965, è chiaro che tra le prestazioni erogate dall’INAIL rientra anche un’indennità giornaliera per l’inabilità temporanea.

Tuttavia, il decreto 10 ottobre 1985¸segnatamente all’articolo 2 primo comma deroga ai principi indicati al suddetto articolo 66, così stabilendo: -

"Le amministrazioni rimborsano annualmente all’INAIL, su presentazione di appositi elaborati meccanografici, il cui contenuto è sottoscritto dal presidente dell’Istituto e convalidato dall’organo di controllo, gli importi delle prestazioni assicurative erogate a norma dell’articolo66, esclusa l’indennità giornaliera per inabilità temporanea (punto1), e dell’articolo124 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, e successive modificazioni ed integrazioni”.

A questo, deve aggiungersi la circolare nr.20 del 01 aprile 1987 dell’INAIL, di cui si riporta, per brevità espositiva solo alcuni punti salienti:-

"Le prestazioni dell’assicurazione nei confronti dei dipendenti statali sono quelle previste dall’articolo 66 del Testo unico e successive modifiche ed integrazioni, esclusa l’indennità giornaliera per l’inabilità temporanea e pertanto:

  • Una rendita per l’inabilità;
  • Un assegno per l’assistenza personale continuativa.
  • Una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;
  • la fornitura degli apparecchi di protesi.

Sono abolite le disposizioni impartite con circolare n. 43/1983 nelle parti concernenti il pagamento delle indennità per inabilità temporanea assoluta. Ovviamente si continua a corrispondere invece il rimborso per spese di viaggio e diarie.

Ad ogni buon conto, tornando al caso in esame, la Cassazione respinge il ricorso del lavoratore per le seguenti motivazioni riprese nella sentenza Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 07 febbraio 2018 n.2978, laddove, gli ermellini richiamano e riprendono l’ormai consolidato orientamento:

  • che, alla stregua delle fonti normative che disciplinano la tutela antinfortunistica dei dipendenti pubblici (l’articolo127, secondo comma, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 del 1965, quanto alle peculiari forme di gestione, alla limitazione a parte delle prestazioni, e alla delega per la disciplina attuativa alla fonte regolamentare; l’articolo 2 del d.m. 10 ottobre 1985, articolo 2 del Ministero del lavoro che nel regolamentare la Gestione per conto dello Stato ha escluso, dal rimborso annuale delle amministrazioni all’INAIL, l’indennità giornaliera per inabilità temporanea, punto 1; il d.P.R. n. 1124 cit., articolo 124 e successive modificazioni ed integrazioni), e in continuità con i precedenti di questa Corte (v., da ultimo, Cass. 14 settembre 2017, n. 21325) va escluso il diritto dei dipendenti pubblici all’indennità giornaliera per inabilità temporanea;
  • che la tutela economica dei dipendenti pubblici, nel periodo di astensione dal lavoro per infortunio, è assicurata dalla intera retribuzione erogata dal datore di lavoro, (v., fra le altre, Cass. n. 21325 del 2017 cit. e Cass. 8 giugno 2016, n. 11737
  • che l’indennità giornaliera per inabilità temporanea costituisce una prestazione economica, a carattere assistenziale, diretta ad assicurare al lavoratore mezzi di sostentamento finché si protrae la condizione di inabilità ostativa all’espletamento della prestazione lavorativa da parte dell’infortunato, sicché, tale finalità viene meno per il lavoratore pubblico che, nello stesso periodo, percepisce per intero la retribuzione.

È forse una mera impressione di questo autore o, nonostante l’evoluzione legislativa in materia di lavoro e legislazione sociale, molte norme, poste a tutela del lavoratore tipico, appaiono strizzare l’occhio al dipendente statale?

Un interrogativo capace, ancora oggi, di richiamare l’attenzione su alcuni principi cardine della nostra Carta Costituzionale che non meritano l’oblio, tra questi l’eguaglianza.

 

3. Normativa

L’articolo 1 comma 1 del DPR 1124/1965 sopra evocato recita:

“è obbligatoria l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l’impiego di tali macchine, apparecchi o impianti.” Etc etc.

All’articolo 4 sono indicati i soggetti assicurati ovvero:-

Articolo 4 “Sono compresi nell’assicurazione: 1) coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione; 2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente a 1), anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri; 3) gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese; 4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge; 5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro; 6) il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2";(24) 7) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2); 8) i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali, in istituti di assistenza e beneficenza quando, per il servizio interno degli istituti o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell’articolo 1, nonché i loro istruttori o sovraintendenti nelle attività’ stesse; 9) I detenuti in Istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando, per il servizio interno degli istituti o stabilimenti, o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell’articolo 1, nonché i loro istruttori sovraintendenti delle attività stesse. Per i lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 264, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1289.

Tra le persone assicurate sono compresi i commessi viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo che, pur vincolati da rapporto impiegatizio, per l’esercizio delle proprie mansioni si avvalgano non in via occasionale di veicoli a motore da essi personalmente condotti. Sono anche compresi i sacerdoti, i religiosi e le religiose che prestino opera retribuita manuale, o anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2), alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e dalle associazioni e case religiose di cui all’articolo 29, lettere a) e b), del Concordato tra la Santa Sede e l’Italia, anche se le modalità delle prestazioni di lavoro siano pattuite direttamente tra il datore di lavoro e l’ente cui appartengono le religiose o i religiosi o 1 sacerdoti occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse sia versata dal datore di lavoro all’ente predetto. Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi nell’assicurazione i componenti dell’equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche su eserciti a scopo di diporto”.

All’articolo 9 vengono indicati i datori di lavoro:-

“Articolo 9. I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo sono le persone e gli enti privati o pubblici, compresi lo Stato e gli Enti locali, che nell’esercizio delle attività previste dall’articolo 1 occupano persone tra quelle indicate nell’articolo 4.(35) Agli effetti del presente titolo, sono inoltre, considerati datori di lavoro: le società cooperative e ogni altro tipo di società’, anche di fatto, comunque denominata, costituite totalmente o in parte da prestatori d’opera, nei confronti dei propri soci addetti ai lavori nei modi previsti nel n. 7) dell’articolo 4; le compagnie portuali nei confronti dei propri iscritti, adibiti alle operazioni di imbarco, sbarco; trasbordo, deposito e movimento in genere di merci o di materiali; le carovane di facchini e altri simili aggregati di lavoratori, nei confronti dei propri componenti; gli armatori delle navi o coloro che sono ritenuti tali dalla legge, nei confronti degli addetti alla navigazione e alla pesca marittima; le società’ concessionarie dei servizi radiotelegrafici di bordo, nei confronti dei radiotelegrafisti di bordo, non assunti direttamente dagli armatori; le scuole o gli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, gli enti gestori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali o di cantieri scuola, nei confronti delle persone nei limiti di cui all’articolo 4, n. 5); le case di cura, gli ospizi, gli ospedali, gli istituti di assistenza e beneficenza, nei confronti delle persone e nei limiti di cui all’articolo 4, n. 8); gli istituti e gli stabilimenti di prevenzione e di pena, nei confronti delle persone e nei limiti di cui all’articolo 4, n. 9); gli appaltatori e i concessionari di lavori, opere e servizi, anche se effettuati per conto dello Stato, di Regioni, di Province, di Comuni o di altri Enti pubblici. Sono considerati datori di lavoro, nei confronti delle persone addette all’impiego delle macchine, apparecchi o impianti, coloro che eserciscono le macchine, gli apparecchi o gli impianti o che li facciano esercire da loro incaricati. I prestatori d’opera occupati in violazione dei divieti posti dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, da datori di lavoro di cui al presente articolo, sono considerati i tutti gli effetti del presente decreto alle dipendenze del datore di lavoro che abbia effettivamente utilizzato le loro prestazioni. L’obbligo assicurativo ricorre per coloro i quali direttamente e per proprio conto adibiscano complessivamente, anche se non contemporaneamente, più di tre persone nei lavori previsti dall’articolo 1 del presente decreto. Si prescinde da tale limite soltanto se si tratti di lavori previsti dal primo e secondo comma dell’articolo 1; di lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, nonché di rifinitura, pulitura, ornamento delle opere stesse, eseguiti con uso di impalcature o di ponti fissi o mobili o di scale; di scavo a cielo aperto o in sotterraneo; di lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine; di servizio di vigilanza privata; di allevamento, riproduzione e custodia di animali; di allestimento, prova, esecuzione di pubblici spettacoli, o allestimento ed esercizio di parchi di divertimento”.

All’articolo 66 sono elencate le prestazioni:-

Articolo 66. “Le prestazioni dell’assicurazione sono le seguenti: 1) un’indennità giornaliera per l’inabilità temporanea; 2) una rendita per l’inabilità permanente; 3) un assegno per l’assistenza personale continuativa; 4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte; 5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici; 6) la fornitura degli apparecchi di protesi.”.

Questo, a titolo esemplificativo, avendo ricavato da quel contesto normativo gli articoli di interesse, seguendo l’ordine dei fatti rispetto alla fattispecie, prevede il testo unico 1124/1965.

Tuttavia, nel 1985 il Ministro del tesoro in concerto con il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale e il Ministro della Sanità, il 10 ottobre 1985 emana un decreto per la regolamentazione della “gestione per conto dello Stato” della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall’INAIL, così statuendo:-

Articolo 1. I dipendenti delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in base alle disposizioni del testo unico approvato con decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, e successive modifiche ed integrazioni, ed alle norme contenute nel presente decreto. L’obbligo dell’assicurazione di cui al precedente comma è limitato ai dipendenti statali che vi sono soggetti ai sensi degli articoli 1 e 4 del decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124. L’assicurazione del personale sopra menzionato è attuata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per ciascuna amministrazione dello Stato dalla quale il personale medesimo dipende, col sistema di gestione per conto dello Stato. Le norme previste dal presente decreto non si applicano ai dipendenti delle aziende autonome del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, al personale dell’Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonché ai detenuti addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato, per i quali si applicano le disposizioni per essi appositamente adottate.