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Canone radiotelevisivo – Legittimità costituzionale dell’obbligo di pagamento, fatta eccezione per le residenze secondarie (Zweitwohnungen) – RFT

Canone radiotelevisivo – Legittimità costituzionale dell’obbligo di pagamento, fatta eccezione per le residenze secondarie (Zweitwohnungen) – RFT
Canone radiotelevisivo – Legittimità costituzionale dell’obbligo di pagamento, fatta eccezione per le residenze secondarie (Zweitwohnungen) – RFT

Indice: 

1. Introduzione

2. Il Rundfunkbeitrag non è una tassa, ma un contributo, dovuto per un vantaggio individuale

3. L’obbligo di corresponsione del contributo è collegato all’Inhaberschaft di un’entità immobiliare adibita ad abitazione privata

4. Le öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten e i privaten Rundfunkanbieter

5. Il Rundfunkbeitrag non contrasta con il principio della Belastungsgleichhheit

6. Illegittimità costituzionale del contributo dovuto per le Zweitwohnungen

7. Permane anche l’obbligo di pagamento del Rundfunkbeitrag per il settore c.d. non privato

 

1. Introduzione

Con sentenza dd. 18.7.2018, la Corte costituzionale federale (Bundesverfassungsgericht - BVerfG) ha statuito che l’obbligo di corrispondere il c.d. Rundfunkbeitrag (che equivale al canone radiotelevisivo in Italia), non contrasta con i dettami del Grundgesetz (GG - Costituzione federale), fatta eccezione per coloro che – finora – hanno dovuto corrispondere questo Beitrag anche per la Zweitwohnung e che, a seguito della predetta sentenza, saranno esentati dalla Beitragspflicht, se inoltreranno un’apposita domanda a chi di competenza.

Prima di esaminare la motivazione, con la quale è stata ritenuta l’illegittimità costituzionale del solo Rundfunkbeitrag, alla cui corresponsione erano tenuti i c.d. Zweitwohnungsbesitzer, appare opportuno, fare una permessa con accenno anche ad alcuni dati statistici.

Nella RFT – nel 2017 – vi erano 45 mio. di persone fisiche e giuridiche, obbligate a corrispondere il Rundfunkbeitrag a seguito di “Meldung”, da loro effettuata, presso il c.d Bürgerservice con sede a Köln. L’importo complessivo incassato dagli obbligati nel predetto anno a titolo di Rundfunkbeitrag, è stato pari a 7.900.000.000 Euro. Le esenzioni dalla Beitragspflicht sono state 2,760.000, mentre 460.000 persone erano tenute al pagamento del canone in misura ridotta. Il 90 % della complessiva Beitragsleistung proveniva da persone fisiche; il resto da imprese commerciali e da enti pubblici.

L’obbligo di pagamento del Rundfunkbeitrag è collegato, sin dal 2013, all’”Inhaberschaft einer Wohnung” per i privati, indipendentemente dal numero delle persone che occupano l’abitazione e indipendentemente dal numero e dal tipo degli apparecchi atti a captare i segnali irradiati da öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten, mentre per imprese ed enti è previsto (come vedremo) un sistema diverso per individuare il Beitragspflichtigen nonchè l’entità del Beitrag da corrispondere. Prima del 2013, il criterio “di collegamento”, valido ai fini dell’obbligo di corrispondere il Rundfunkbeitrag, era stato il tipo e il numero degli apparecchi riceventi segnali radiotelevisivi irradiati dalle c.d. öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten.

In questo modo il legislatore della RFT ha ritenuto di garantire – nel miglior modo possibile – il finanziamento dell’öffentlich-rechtlichen Rundfunk (radiotelevisione pubblica) e di assicurare un’informazione obiettiva, pluralista, professionale, quasi del tutto “libera” da entrate pubblicitarie, con il “compito”, “Fakten unverzerrt darzustellen”, senza indulgere a mettere in primo piano notizie sensazionali, salvaguardando la “Meinungsvielfalt” che è d’importanza fondamentale in ogni democrazia.

Le öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten hanno un “Verfassungsauftrag” e sono “frei vom Druck des Marktes“, con il solo scopo „die Wirklichkeit unverzerrt darzustellen“. Pare che nella RFT non si condivida l’affermazione fatta da un giornalista molto noto verso la fine di luglio c. a, secondo la quale "l’informazione libera non può essere pubblica”.

Come in ogni altro Stato europeo, anche nella RFT non manca chi omette di pagare il canone radiotelevisivo (Rundfunkbeitrag). Nel 2016 sono stati “indagati” circa 4.000 “Schwarzseher bzw. Schwarzhörer”, ma l’esito di questi accertamenti non è ancora noto.

Attualmente, l’importo mensile dovuto a titolo di Rundfunkbeitrag da privati, è di 17,50 Euro e viene incassato trimestralmente; coloro che sono obbligati al pagamento in misura ridotta, versano Euro 8,75 Euro.

L’ammontare di Euro 210 all’anno, richiesto quale Rundfunkbeitrag, è relativamente modesto, se confrontato con quanto dovuto in altri Stati europei allo stesso titolo. Infatti, ogni Haushalt della Confederatio Helvetica è tenuto al pagamento di ben 417,55 Euro all’anno; 335, 01 Euro in Danimarca; 317,97 Euro in Austria; 173, 65 Euro in Gran Bretagna (in favore della BBC); 138 Euro in Francia; 90 Euro in Italia; in Olanda, le Rundfunkgebühren sono state abolite nel 2000.

Nella RFT il Rundfunkbeitrag deve essere corrisposto indipendentemente dal fatto che in un’abitazione vi sia o meno un apparecchio o più apparecchi atti a captare i segnali radiotelevisivi irradiati dalle öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten; basta la “realistische (potentielle) Empfangsmöglichkeit” dei 90 programmi di queste Anstalten. Il “collegamento” dell’obbligo di pagare il Rundfunkbeitrag a un’entità immobiliare adibita ad abitazione (e non agli apparecchi riceventi ivi esistenti), per cui si parla di “geräteunabhängiger Beitragspflicht”), si è reso necessario anche perchè, ormai, i segnali sono captabili pure con dispositivi mobili. Anche in tal modo il legislatore ha voluto realizzare la “Beitragsgerechtigkeit”.

L’individuazione di coloro che sono tenuti a corrispondere il Rundfunkbeitrag, non presenta difficoltà di rilievo, dato che al c.d. Beitragsservice di Köln sono accessibili i dati degli uffici anagrafe di tutta la RFT. La “pauschale Erhebung je Haushalt/Wohnung”, dispensa da ogni accertamento relativamente agli apparecchi ivi esistenti, del loro tipo (radio o televisore) e numero nonchè dell’Anzahl delle persone ivi residenti.

Per quanto concerne l’obbligo di pagamento del Rundfunkbeitrag da parte di ditte noleggiatrici di autovetture, tenute a versare questo Beitrag, sia pure nella misura di un terzo per ogni veicolo pronto per la consegna ai clienti, il legislatore ha ritenuto che queste ditte possano spuntare un corrispettivo superiore per effetto della ricevibilità (nelle autovetture) dei segnali radiotelevisivi delle öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, che – tra l’altro - trasmettono anche il c.d. Verkehrsfunk, notizie relative al traffico (concernenti eventuali ingorghi, chiusure – temporanee - di strade o autostrade, interruzioni). È stato ritenuto che la possibilità di ricevere le predette notizie da parte di chi ha in uso un veicolo messogli a disposizione da un Autoverleiher, costituisca un “preisbildenden Faktor im Mietwagengeschäft”, un vantaggio che giustifica la corresponsione del Beitrag, sia pure in misura ridotta. Un problema di non facile risolvibilità è stato quello di giustificare la Beitragsleistungspflicht per “private Einmann-Haushalte”. La persona che abita da sola deve corrispondere lo stesso importo (17,40 Euro) che è dovuta da una famiglia con 3-5-7 o anche 10 persone conviventi nello stesso Haushalt.

Dopo questa premessa, passiamo a illustrare i punti salienti della motivazione della predetta sentenza, motivazione puntuale e chiara, nonostante la complessità (notevole) della materia, di cui il BVerfG ha dovuto occuparsi nei casi de quo.

Tre cittadini della RFT avevano inoltrato ricorso al Bundesverfassungsgericht, deducendo che l’obbligo di corrispondere il Rundfunkbeitrag violava alcune norme sancite dal Grundgesetz - GG – dalla Costituzione federale. Uno dei ricorrenti si doleva, in particolare, del fatto che era tenuto a corrispondere questo Beitrag anche per la Zweitwohnung (seconda casa o residenza secondaria che dir si voglia).

Aveva proposto ricorso altresí una nota società di autonoleggio, dolendosi del fatto che era (stata) obbligata a pagare il Rundfunkbeitrag anche per ciascuna delle autovetture consegnate ai clienti. Vari Verwaltungsgerichte (giudici amministrativi) e anche il Bundesverwaltungsgericht (che corrisponde al Consiglio di Stato)) avevano ritenuto la legittimità dell’obbligo di corrispondere il Rundfunkbeitrag, sia per i privati, che per le ditte che noleggiavano veicoli a motore.

La Corte costituzionale federale, previa riunione dei procedimenti sub 1 BvR 1675/16, 1 BvR 981/17, 1 BvR 836/17 e 1 BvR 745/17, ha rigettato i ricorsi, ad eccezione di quello, nel quale ci si doleva (anche) dell’obbligo di corrispondere l’intero Beitrag per la Zweitwohnung, anche se questo contribuente aveva già assolto il relativo obbligo per la c.d. residenza principale.

La prima questione affrontata dal BVerfG è stata quella di valutare, se il Rundfunkbeitrag, quale previsto a seguito della riforma del 2013, costituisca una tassa o invece un’imposta (Steuer). Ciò era rilevante, perchè nella RFT, la competenza per l’imposizione di Steuern spetta esclusivamente al Governo centrale (Bund) e non ai Länder, che, dal 2013 avevano proceduto a incassare i suddetti Beiträge. In questo senso si era già pronunziato in precedenza il Bundesverwaltungsgericht con sentenza dd. 18.3.2016 – 6 – C 11.16.

 

2. Il Rundfunkbeitrag non è una tassa, ma un Beitrag (contributo)

Secondo la Corte cost. feder. (pag. 16 della sentenza), non si tratta di una Steuer (imposta), ma di un “Beitrag im verfassungsrechtlichen Sinne”, che va corrisposto “für die potentielle Inanspruchnahme einer öffentlichen Leistung”, per la potenziale fruizione di un servizio pubblico), vale a dire, per la “Möglichkeit der Rundfunknutzung”.

Trattasi, secondo il BVerfG, di un’ “Abgabe als Gegenleistung für eine staatliche Leistung“, mentre „Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für besondere Leistungen darstellen, sondern zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs des öffentlichen Gemeinwesens erhoben werden“ (ved. BVerfG 108, 186, (215f)). Beiträge vengono indicati pure "als Vorzugslasten“ (BVerfG 110, 370 (399)). Con i Beiträge avviene una Kostenbeteiligung an einer öffentlichen Einrichtung” di coloro che dalla stessa traggono un vantaggio, sia pure potenziale (ved. BVerfG 38, 281 (311)). Da rilevare è altresí che i “Rundfunkbeiträge fließen nicht  in den allgemeinen Haushalt, sondern werden für einen besonderen Finanzbedarf erhoben. A proposito della c.d. potentiellen Nutzung des Angebotes der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten”, è da osservare che – secondo indagini statistiche risalenti a qualche anno addietro ed effettuate dall’Ist. Naz. di Stat. (Destatis), nel 95 % circa delle abitazioni vi èun televisore; l’84 % circa possiede un computer (ed ivi lo utilizza); il 92 % circa possiede e utilizza un apparecchio telefonico mobile; il 78 % circa dispone di un accesso Internet. Se la ricezione dei segnali radiotelevisivi delle öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten è objektiv unmmöglich”, può essere inoltrata istanza per ottenere l’esenzione dall’obbligo di corresponsione del Rundfunkbeitrag (§ 4, c. 6, RBStV).

La competenza per la riscossione dei predetti Beiträge spetta a chi è competente per la “Sachmaterie Rundfunk”, che sono i Länder.

L’obbligo di pagamento del Rundfunkbeitrag non è in contrasto con il principio della Belastungsgleicheit in quanto questo contributo viene riscosso per ogni abitazione, luogo in cui, in prevalenza, vengono captati i segnali radiotelevisivi delle öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten.

Ha osservato, poi, il BVerfG, che l’obbligo, di versare il Rundfunkbeitrag (previsto dal § 2 RBStV per i privati) per l’Erstwohnung (residenza principale), non è incostituzionale, non contrasta con i diritti sanciti dagli artt. 2, c. 1,  3, c. 1 e  19, c. 4 della Costituzione federale e neppure con il c.d Justizgewährungsanspruch.

Questo Beitrag (destinato (§ 1 RBStV) alla “funktionsgerechten Finanzausstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks)”, garantisce la “mediale Grundversorgung der Bevölkerung” e costituisce, per l’obbligato, un’individualisierte Möglichkeit des Rundfunkempfanges”; è il corrispettivo per un “individuellen Vorteil”(vantaggio individuale) di poter fruire (anche se soltanto potenzialmente) del servizio radiotelevisivo pubblico, che è un servizio non soggetto alla concorrenza commerciale, che è garante della “pluralità” delle informazioni, fornisce informazioni e orientamenti al “consumatore” a seguito di approfondite verifiche. Il legislatore ha voluto evitare che anche nel settore  dell’informazione possa aver luogo quel nefasto “connubium” (o “contubernium”) tra politica e informazione, analogamente a quanto avvenuto nel settore della giustizia, dove la politica….Chi “ha in mano” l’informazione, può commettere reati anche molto gravi contro “missliebige Personen”, senza che le stesse siano in grado di difendersi validamente da potentati del genere.

Come ha rilevato la Corte cost. feder., il canone radiotelevisivo è da considerare un “Beitrag, der durch einen individuellen Vorteil gerechtfertigt ist” (un contributo giustificato da un vantaggio individuale). Chiunque è in grado di ricevere i segnali radiotelevisivi delle öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, è tenuto a concorrere al finanziamento delle stesse.

L’obbligo di corrispondere il Rundfunkbeitrag non contrasta con l’articolo 3, c.1, GG. Le deroghe al principio di cui al cit. articolo, sono ammissibili, se la loro giustificazione avviene “durch Sachgründe”. Il “metro” di valutazione non può essere di carattere astratto. Dal Gleichheitssatz discende, in materia di nichtsteuerlichen Abgaben, il principio della Belastungsgleichheit, che può variare a seconda dell’entità del vantaggio che l’obbligato ottiene, vantaggio che è “individuell-konkret”. Ha osservato il BVerfG, che il “Vorteil rechtfertigt die Erhebung einer Vorzugslast neben der Steuer”. Il Vorteil può consistere anche nella semplice realistische Nutzungsmöglichkeit”. Una Vorzugslast può ritenersi “sachlich nicht gerechtfertigt”, se è riscontrabile” ein grobes Missverhältnis zu den verfogten, legitimen Abgabenzwechen”(cfr. BVerfG 20, 257 (270)).  Mehrfache Beitragspflicht è legittima soltanto qualora l’obbligato possa trarre “einen nicht insignifikant größeren Vorteil, als der einfache Beitragspflichtige”. In sede di Vorteilsbemessung, il legislatore deve orientarsi secondo un Wirklichkeitsmaßstab oppure almeno secondo un  Wahrscheinlichkeitsmaßstab. Occorre, quindi, che il Gesetzgeber ritenga la sussistenza di un vantaggio almeno con probabilità (ved. BVerfG 123, 1 (20f)). In altre parole, Beiträge (qual’è il Rundfunkbeitrag) hanno lo scopo “des Vorteilsausgleiches”.

 

3. L’obbligo di corresponsione del contributo è collegato all’Inhaberschaft di un’entità immobiliare adibita a privata abitazione

Il fatto che il legislatore della RFT abbia “collegato” l’obbligo del versamento del Rundfunkbeitrag alla residenza del “consumatore” delle informazioni, trasmesse dalle succitate stazioni radiotelevisive, non viola nessuna delle norme costituzionali indicate dai ricorrenti (“ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden”), essendosi il Gesetzgeber mantenuto nell’ambito dell’ampia sfera di discrezionalità che gli è riconosciuta in materia d’imposizione di  Beiträge (contributi). A supporto di questo assunto il BVerfG ha osservato che, sulla base di sondaggi effettuati, la ricezione dei segnali radiotelevisivi irradiati dalle öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten avviene in larga prevalenza nelle residenze dei privati, per cui far dipendere l’obbligo del pagamento dei Rundfunkbeiträge dalle entità immobiliari destinate ad abitazione privata di famiglie, non è censurabile. Il legislatore, nell’imporre Beiträge, non deve necessariamente adottare “Wirklichkeitsmaßstäbe”, ma può ricorrere anche aWahrscheinlichkeitsmaßstäbe”, vale a dire, può prescindere dal fatto, se in un’entità immobiliare gli occupanti della stessa fruiscano o meno dei programmi radiotelevisivi irradiati dalle öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten; è sufficiente una potenziale ricettività dei programmi da parte di privati. Altrettanto irrilevante è il numero dei componenti la famiglia o l’Hausgemeinschaft.

Irrilevante, ai fini dell’obbligo di corrispondere il Rundfunkbeitrag, è, inoltre, se nell’ appartamento abitato dal “contribuente” vi siano o meno apparecchi idonei a ricevere i segnali radiotelevisivi trasmessi dalle öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten.

 Decisiva – ai fini dell’obbligo contributivo - è che nell’entità immobiliare (soggetta a Beitrag) vi sia una “realistische Nutzungsmöglichkeit” da parte del Wohnungsinhaber o di coloro che convivono – stabilmente - con lo stesso. Va però rilevato che coloro che compongono l’Hausgemeinschaft, sono obbligati in solido, col “capofamiglia”, al pagamento del Rundfunkbeitrag, qualora questo contributo non venga versato dal capo della comunità familiare. Soltanto qualora vi sia “oggettivamenteimpossibile captare i predetti segnali, gli inquilini delle abitazioni sono esenti dalla Beitragsleistung, qualora inoltrino istanza di esenzione alle competenti autorità. Ciò è previsto dal § 4, c. 6, 1^ parte, RBStV.

“Collegare” l’obbligo contributivo all’”Inhaberschaft einer Wohnung”, qual’è stato disposto a seguito della riforma del 2013, esime le autorità dall’eseguire controlli nelle abitazioni (come avvenuto in precedenza) circa la presenza o meno di  apparecchi atti alla ricezione dei segnali  radiotelevisivi delle öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten (e, in  passato, anche a verificare, se si trattasse di una radio o di un televisore oppure di più apparecchi del genere) in quanto il canone era differente a seconda del tipo di apparecchio “ricevente”. Va osservato inoltre, che nuove tecniche di trasmissione di segnali, ricevibili anche ”fuori casa”, rendevano i controlli tutt’altro che efficaci. Il BVerfG ha ritenuto che il collegamento tra Wohnungsinhaberschaft e Rundfunkbeitrag, sia stato “sachgerecht erfasst” dal legislatore e che le Ungleichheiten che derivano da questo criterio “sind verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden”. Ciò anche perchè gli obbligati alla corresponsione del Rundfunkbeitrag ”ziehen einen besonderen Nutzen aus der staatlichen Leistung bzw. können diesen daraus ziehen“ (si veda in proposito BVerfG 14, 312 (317)).

 

4.Le öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten e i privaten Rundfunkanbieter

L’öffentlich-rechtliche Rundfunk è stato concepito, nella RFT, quale  “Gegengewicht (contrappeso) zu den privaten Rundfunkanbietern”. Lo scopo dell’öffentlich-rechtlichen Rundfunk è di seguire “eine andere Entscheidungsrationalität, als die der ökonomischen Anreize”; di contribuire all’inhaltlichen Vielfalt “che il mercato libero non è in grado di garantire (BVerfG 73, 118 (158f) e 74, 297 (324f)) ”.

Si tratta di evitare un’“einseitige Einflussnahme auf die öffentliche Meinungsbildung e di  tutelare la c.d. publizistische Vielfalt (BVerfG 119, 181 (217));  di agire secondo altre “Entscheidungsbedingungen” e di prevenire Konzentrations- und Monopolisierungstendenzen. Fakten und Meinungen” devono sempre essere tenuti distinti. Soltanto con la Rundfunkbeitragspflicht, finanziamento e indipendenza delle öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten possono essere assicurati.

Irrilevante ai fini della sussistenza della Beitragspflicht è il fatto che  l’obbligato alla corresponsione del Rundfunkbeitrag rinunci a captare i segnali radiotelevisivi delle suddette Anstalten, in quanto, come hanno osservato i giudici del BVerfG, l’“Empfangsmöglichkeit besteht unabhängig vom Willen des Empfängers”, è indipendente dalla volontà di chi può/ poterebbe ricevere i segnali.

 

5. Il Rundfunkbeitrag non contrasta con il principio della Belastungsgleichheit

L’entità del Rundfunkbeitrag è, secondo il BVerfG, “belastungsgleich ausgestattet” e i legislatori dei Länder tengono conto del fabbisogno (finanziario) presumibile annuo delle Anstalten; fabbisogno che viene calcolato a fine anno, per l’anno successivo, da un’apposita commissione. Effettivamente le “entrate” per effetto del Rundfunkbeitrag sono state, negli anni successivi al 2013, di poco superiore a quanto “prognosticato” dalla citata commissione. Le somme in “eccedenza” non sono state comunque destinate a scopi diversi dalla “funktionsgerechten Finanzausstattung des öffentliche Rundfunks”; sono rimaste “zweckgebunden”.

La riscossione di un importo uguale per tutte le entità immobiliari a destinazione di abitazione privata, non contrasta, secondo la Corte cost. feder., con il principio della Belastungsgleichheit, posto che al Rundfunkbeitrag corrisponde la fornitura di un equivalente servizio da parte delle Rundfunkanstalten, servizio (anche diversificato) non fornito dai canali radiotelevisivi c. d. privati. Il fatto che più inquilini di un’entità immobiliare a destinazione di privata abitazione (e che formano un’Hausgemeinschaft) possano “ripartirsi” il Rundfunkbeitrag tra loro - con la conseguenza che la Belastung per un singolo inquilino, specie se l’Hausgemeinschaft è composta da molte persone, è inferiore rispetto a chi non fa parte di una Wohngemeinschaft, ma vive da solo -  secondo il BVerfG, costituisce indubbiamente un’“Ungleichbehandlung” (una disparità di trattamento), la quale, però, è dovuta a “Sachgründen”, per cui non è “verfassungsrechtlich zu beanstanden”.

È un dato statistico, certo e verificato ripetutamente, che la maggior parte delle persone vive in Hausgemeinschaften. Di questo fatto i legislatori dei Länder hanno debitamente tenuto conto “indem sie für die wohnungsbezogene Erhebung des Rundfunkbeitrages optierten”. Ha osservato il BVerfG, anche, che „Gemeinschaften unterfallen auch dem Schutz des Articolo 6 GG“. L’Ungleichbehandlung, della quale ora si è parlato, non eccede il „weiten Spielraum“, di cui sono dotati i legislatori dei Länder e può, pertanto, essere “hingenommen”. Ciò anche perchè l’entità di questa disparità di trattamento, non è superiore a quella riscontrata in altri casi dal BVerfG, senza che fosse stata dichiarata l’incostituzionalità. Pertanto veniva rigettato pure il ricorso proposto da chi viveva in un’Haushalt composto da una sola persona ed era tenuto a corrispondere il Rundfunkbeitrag per l’importo intero (Euro 17,50).

 

6. Illegittimità costituzionale del contributo dovuto per le Zweitwohnungen

Accolta, parzialmente, è stata la Verfassungsklage di chi si era rivolto alla Corte cost. feder.  dolendosi per il fatto di aver dovuto corrispondere l’intero Rundfunkbeitrag, sia per l’abitazione principale, che per quella secondaria (Zweitwohnung). Con il pagamento del Beitrag per l’abitazione principale, il “vantaggio” costituito dalla ricezione/ricevibilità dei segnali radiotelevisivi delle öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, è da ritenersi “bereits abgegolten”. “Zweitwohnungsinhaber”, ha ritenuto il BVerfG, non possono essere gravati due volte per la fruizione dello stesso servizio radiotelevisivo fornito dalle öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, anche perchè non è possibile seguire – nello stesso tempo – una trasmissione televisiva nella residenza principale e nella Zweitwohnung. La Corte cost. feder. ha applicato, nel caso in esame, il principio secondo il quale ogni situazione ragionevolmente diversa deve avere la sua regolamentazione diversa. A giustificare la “doppia imposizione” non valgono motivi inerenti a “Verwaltungsvereinfachung” (semplificazione amministrativa) in quanto alle suddette Anstalten vengono trasmessi i dati degli uffici anagrafe di tutta la RFT e inoltre vi è obbligo a carico di tutti i maggiorenni, “Erst- und Zweitwohnungen (o Mehrfachwohnungen), anzuzeigen”. La violazione di quest’obbligo costituisce “Ordnungswidrigkeit”.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale della Rundfunkbeitragspflicht per le c.d. Zweitwohnungen, è stata motivata con la violazione dell’articolo 3, c. 1, GG. Dal principio sancito da questa norma (principio di uguaglianza – Gleichheitsprinzip) viene dedotto il principio della Belastungsgleichheit. Ha argomentato, il BVerfG, che l’Inhaber di due (o più) abitazioni, il quale ha già corrisposto per intero il Rundfunkbeitrag per la residenza principale, “hat den Vorteil, den er aus den Programmen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zieht/ziehen kann, bereits abgegolten, per cui, se è tenuto a corrispondere (nuovamente) il suddetto Beitrag (per intero) anche per la Zweitwohnung (residenza secondaria), il vantaggio deve essere “mehrfach abgegolten”. La stessa persona, in altre parole, dovrebbe pagare “mehr als eine vollen Beitrag” per la privaten Rundfunknutzung, per lo stesso Vorteil, di cui la persona può godere soltanto una volta “zur selben Zeit”. Uguaglianza significa anche adeguatezza del diritto alle situazioni concrete.

Ai fini del “mantenimento” della Mehrfachbelastung gravante sulla stessa persona, non possono valere “Gründe der Verwaltungsvereinfachung”, dato che chi ha una residenza secondaria, è tenuto a informare di ciò il competente ufficio anagrafe che, a sua volta, comunica i dati al Beitragsservice di Köln; l’omessa informazione costituisce, come già detto, Ordnungswidrigkeit, punita con sanzione amministrativa pecuniaria.

La Corte cost. feder. ha invitato i legislatori dei Länder a intervenire sul piano normativo per consentire l’esenzione “der Zweitwohnungsbesitzer” dalla corresponsione del (secondo) Rundfunkbeitrag. Quest’esenzione potrà essere concessa a chi ha regolarmente “denunciato” sia l’Erst- che la Zweitwohnung presso le competenti autorità.

 

7. Permane anche l’obbligo di pagamento del Rundfunkbeitrag per il c.d. settore non privato

Finora abbiamo parlato dell’obbligo di corresponsione del Rundfunkbeitrag a carico di chi utilizza un’entità immobiliare per fini di privata abitazione (“privaten Bereich”).

Per quanto concerne invece il “nicht privaten Bereich”, la Corte ha sentenziato che la Beitragspflicht non contrasta con i dettami del GG, sia con riferimento agli immobili adibiti a uso commerciale, sia con riferimento ai veicoli a motore utilizzati a fini non esclusivamente privati.

Ha statuito, il BVerfG, che la possibilità di ricezione dei segnali radiotelevisivi nei Betriebe, è configurabile come un vantaggio, costituisce un Vorteil per i titolari di entità immobiliari adibite a uso commerciale. In tal modo sono in grado di procurarsi informazioni che possono essere utili per l’azienda e la captazione dei suddetti segnali mediante idonei apparecchi può servire per l’”intrattenimento” dei dipendenti e dei clienti.

Un ulteriore vantaggio, di natura patrimoniale, in favore dei possessori/proprietari di immobili destinati a uso commerciale, è ravvisabile nell’uso di veicoli a motore adibiti a uso commerciale, se  l’”erwerbswirtschaftliche Betätigung liegt schwerpunktmäßig in der Nutzung von Kraftfahrzeugen” e vi sia la possibilità della ricezione dei segnali radio delle öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten a bordo di questi veicoli. Ciò vale in particolare per veicoli dati a noleggio, per i quali, se vi è la possibilità di ricevere stazioni radio, l’impresa noleggiatrice può spuntare un corrispettivo maggiore.

Di tutti i vantaggi ora elencati, il legislatore, ad avviso del BVerfG, ha tenuto debitamente conto nel disciplinare la Rundfunkbeitragspflicht (anche in ambito non privato), la quale è da considerare belastungsgleich (vale a dire, incide in modo uguale).

L’entità del dovuto Rundfunkbeitrag dipende dal numero dei dipendenti impiegati nell’azienda, ma il legislatore ha previsto che con l’aumento del numero dei Beschäftigten, l’onere contributivo decresce, per cui è qualificabile “vorteilsgerecht”, vale a dire, è posto in relazione ai vantaggi che il titolare dell’azienda può ottenere. Inoltre, la Beitragshöhe è fatta dipendere anche dal numero di aziende che fanno parte di un’impresa.

Per quanto concerne i veicoli a motore destinati uso commerciale, il titolare dell’impresa è tenuto a corrispondere, per ogni veicolo destinato al predetto uso, fatta eccezione per un solo Fahrzeug per ogni azienda. Ha ritenuto, la Corte cost. feder., che pure quest’obbligo possa considerarsi “vorteilsgerecht” e che l’impresa noleggiatrice di autovetture, di cui al procedimento 1 BvR 836/17, trae un vantaggio noleggiando ai propri clienti - a correspettivo maggiore - veicoli dotati di apparecchi atti alla ricezione dei segnali irradiati dalle stazioni facenti parte delle öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Questo vantaggio, ad avviso del BVerfG, legittima l’obbligo di corresponsione di un ulteriore Beitrag rispetto a quello dovuto per la sede dell’azienda. Il contributo per ogni veicolo destinato a essere noleggiato, è dovuto in misura ridotta; è, infatti, pari a un terzo rispetto a quello che il titolare dell’azienda deve corrispondere per la sede dell’azienda; va quindi pagato nella misura di Euro 5,83.

L’individuazione dei soggetti tenuti a corrispondere il Rundfunkbeitrag nel settore “non privato”, è piuttosto agevole e può essere effettuato, senza che si debba ricorrere ad accertamenti che implichino l’impiego di mezzi dispendiosi.

L’articolo 5, c. 1, 1 ^ parte, della Costituzione federale garantisce il diritto fondamentale al libero Zugang alle fonti d’informazione comunemente accessibili; al contempo assicura la facoltà dei cittadini di decidere, di quale fonte informativa intendono servirsi o di non servirsene affatto (si parla in proposito della “negativen Komponente” della libertà di informazione nel senso che la citata norma tutela il cittadino “vor dem Aufdrängen von Informationen gegen seinen Willen”). In proposito potrebbe essere invocato anche il disposto di cui all’articolo 2, c. 1, GG.

 La Rundfunkbeitragspflicht non implica poi che il cittadino debba necessariamente confrontarsi con le informazioni diffuse dalla stazioni delle öffentlich-rechtlichen Rundfunkstationen.

Ha osservato, il BVerfG, infine, che la disciplina attuale della Rundfunkbeitragspflicht non implica che gli utenti dei servizi radiotelevisivi forniti dalle öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, sono privati del loro giudice naturale. Non costituisce violazione dell’articolo 101, c. 1, 2 ^ parte, della Costituzione federale, il fatto che il Bundesverwaltungsgericht – nei quattro casi che sono stati sottoposi al vaglio della Corte cost. feder. – non abbia proceduto a una Vorabentscheidung (ex articolo 267, c. 3, del Trattato UE) per stabilire, se la “trasformazione” della Rundfunkgebühr in Rundfunkbeitrag  abbia costituito una Beihilfe. In quest’ultimo caso sarebbe stato d’obbligo una “notifica” alla Commissione UE. Quest’obbligo, infatti, sussiste soltanto nei casi in cui la “modifica” della disciplina è di carattere sostanziale (“wesentliche Abweichung”), cosa che,  nel caso de quo, non era avvenuto.