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Gli Enti Locali regolamentano l’istituzione e la disciplina del Registro delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)

Gli Enti Locali regolamentano l’istituzione e la disciplina del Registro delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)
Gli Enti Locali regolamentano l’istituzione e la disciplina del Registro delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)

1. Origine normativa

Con l’introduzione della Legge 22 dicembre 2017 n. 219, recante “Norme in materia di consenso informato e di Disposizioni Anticipate di Trattamento”, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, ovvero, tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona, si determina che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.

 

2. Definizione del procedimento

Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT [Disposizioni Anticipate di Trattamento], esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.

Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito.

 

3. Regolamenti comunali

Gli Enti Locali, a tutela della piena dignità delle persone, promuovendone il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana, stanno dando attuazione a quanto dispone l’articolo 4 della legge n. 219/2017, istituendo un Registro per l’istituzione e la disciplina delle Disposizioni Anticipate di Trattamento. 

La Giunta individua il servizio competente alla tenuta del Registro e alla conservazione delle disposizioni anticipate di trattamento, nonché alla redazione di uno schema tipico di atto sul quale il dichiarante dovrà manifestare la sua precisa volontà.

 

4. Dichiarazioni del cittadino nel documento

Il documento, detto anche generalmente Testamento Biologico, contiene le dichiarazioni rese da un soggetto relative alle volontà di essere sottoposto o meno a trattamenti sanitari in caso di malattia, lesione cerebrale irreversibile o patologia invalidante e permanente, che costringano a trattamenti costanti con macchine o sistemi artificiali in una fase in cui la persona non sia più in grado di manifestare il proprio consenso o il proprio rifiuto della terapia, del trattamento o della cura cui è sottoposta.

Nel Testamento Biologico la persona può descrivere le sue volontà anche per quanto riguarda il fine vita, le funzioni religiose ed il rito funerario, la cremazione o la tumulazione del proprio corpo. La persona che lo redige nomina uno o più Fiduciari che divengono, nel caso in cui l’interessato non sia più in grado di comunicare consapevolmente con i medici, i soggetti chiamati a dare fedele espressione ed esecuzione della volontà dello stesso, per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire.

 

5. Aspetti gestionali

La D.A.T. può essere redatta dal Dichiarante in forma libera, oppure utilizzando il modello messo a disposizione dall’Ufficio competente. Tale documento deve essere debitamente compilato e sottoscritto, sia dal Dichiarante che dal/dai Fiduciario/i.

Il Registro riporta il numero progressivo attribuito alle dichiarazioni di volontà/testamento biologico consegnate al Comune. Il numero è consecutivo e crescente, e viene attribuito in base alla data di consegna del testamento biologico. Ha come finalità di consentire l’iscrizione nominativa, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di tutte quelle persone che hanno redatto una D.A.T.

6. Definizioni dei ruoli

Il Dichiarante è la persona iscritta nell’Anagrafe di un Comune che può rendere la dichiarazione relativa al Testamento Biologico a condizione che abbia compiuto il diciottesimo anno di età, sia in possesso della capacità giuridica e non sia sottoposto ad alcun provvedimento restrittivo della capacità di agire. L’Ente non ha alcun obbligo di verifica in merito alle effettive facoltà del soggetto dichiarante. 

Il Fiduciario è la persona maggiorenne capace di intendere e di volere con il compito di dare fedele esecuzione alla volontà del Dichiarante, qualora lo stesso si trovi nell’incapacità di intendere e di volere, in ordine ai trattamenti medici da eseguire. Il Dichiarante può nominare anche un altro Fiduciario supplente. 

Il Funzionario accettante è il Responsabile, o un suo delegato, incaricato della tenuta e dell’aggiornamento del registro. Il Funzionario accettante rilascia al Dichiarante una copia dell’istanza-dichiarazione sostitutiva relativa alla presentazione del Testamento Biologico.

Il Funzionario non conosce il contenuto della D.A.T., che è un atto strettamente personale, e pertanto non può rispondere dei contenuti dello stesso. A lui spetta il compito di conservare con diligenza le dichiarazioni sostitutive e le buste contenenti il Testamento Biologico, così da evitarne manomissioni, alterazioni e dispersioni.

7. Redazione della DAT ed iscrizione nel Registro

La dichiarazione, redatta in carta e forma libera, deve essere sottoscritta dal Dichiarante e dal/dai Fiduciario/i. Il documento va presentato in una busta chiusa che, al momento della consegna al Funzionario accettante, firma sui lembi di chiusura da parte del Dichiarante e del/dei Fiduciario/i. La busta viene poi numerata e lo stesso numero è riportato sull’istanza-dichiarazione, oltre che annotato nel Registro.

All’atto del deposito del Testamento Biologico il Dichiarante sottoscrive una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale dichiara la consegna della busta chiusa, la nomina dei Fiduciari e che non ha depositato altro Testamento Biologico presso soggetti pubblici o privati, diversi dallo stesso Comune. 

Il Fiduciario sottoscrive una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con modulo già predisposto, nel quale dichiara di aver preso conoscenza e di accettare l’incarico di dare fedele esecuzione alla volontà del Dichiarante. 

Il Fiduciario, nel caso in cui il Dichiarante diventi incapace di comunicare consapevolmente, diviene il soggetto chiamato a comunicare ai medici curanti o eventualmente a soggetti terzi indicati nel testamento la volontà della Dichiarante in ordine alle decisioni riguardanti i trattamenti sanitari richiesti. Egli può quindi richiedere la busta contenente la D.A.T. presentandosi direttamente al Comune, rilasciando apposita ricevuta. Su esplicita richiesta la busta può altresì essere consegnata o inviata all’Autorità Giudiziaria o agli Organismi Sanitari. La consegna della busta deve essere annotata sul Registro. 

Il Comune non assume alcuna responsabilità o onere in relazione al valore giuridico ed al contenuto del testamento biologico, oltre che all’effettivo comportamento del Fiduciario, essendo il proprio compito limitato alla gestione del registro e alla conservazione dei Testamento Biologico.

 

8. Revoca, modifica o rinnovo dell’iscrizione nel Registro

Su richiesta del Dichiarante l’iscrizione nel Registro può essere revocata in qualunque momento. Tale revoca comporta la restituzione della busta contenente la D.A.T., con conseguente annotazione sul Registro. La revoca della D.A.T. non comporta alcun obbligo per il Comune di comunicazione ai Fiduciari indicati nella dichiarazione revocata. Tale adempimento infatti rimane ad esclusivo carico dello stesso Dichiarante. 

In ogni momento il Dichiarante potrà procedere alla modifica della D.A.T., precedentemente depositata, mediante la consegna di una nuova dichiarazione sempre in busta chiusa e con le stesse modalità previste per l’iscrizione. Tale sostituzione viene debitamente annotata sul Registro. 

La cessazione dell’iscrizione anagrafica del Dichiarante non comporta la sua cancellazione dal Registro. In caso di trasferimento in un altro Comune e di successivo deposito di un nuovo Testamento Biologico, il Dichiarante ha l’obbligo di ritirare la busta depositata in precedenza presso il Comune precedente. Ciò comporterà la sua cancellazione dal Registro, con annotazione di quanto avvenuto. In ogni caso il venir meno della residenza nel Comune di prima iscrizione da parte del Dichiarante comporta, trascorsi 5 anni, la cancellazione dal Registro e la distruzione della busta contenente la D.A.T. 

La comunicazione o l’accertamento d’Ufficio dell’avvenuto decesso del Dichiarante comporta la cancellazione dal Registro e la contestuale distruzione della Busta contenente la D.A.T., con conseguente annotazione sul Registro. Nessuna comunicazione è dovuta in tal caso dal Funzionario ai Fiduciari.

Il Funzionario, che per qualsiasi motivo venisse a conoscenza del grave stato di salute del Dichiarante, non ha alcun obbligo di segnalazione del deposito della Dichiarazione presso il Comune, né ai Fiduciari né ad altro soggetto o Ente.

 

9. Accesso al Registro e competenze integrative

L’iscrizione al Registro è, ovviamente, volontaria e gratuita. Il registro non è pubblico e l’accesso allo stesso ed alle Dichiarazioni ivi contenute è consentito, oltre che al Dichiarante, anche al Fiduciario e agli eventuali Fiduciari supplenti. Viene demandata alla Giunta comunale la facoltà di integrare il contenuto dei regolamenti con norme operative e gestionali di dettaglio nel rispetto dei criteri e principi generali nello stesso contenuti.