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Le intercettazioni nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti umani

Le intercettazioni nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti umani
Le intercettazioni nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti umani

Indice

1. La Corte europea dei diritti umani di Strasburgo e le sue competenze

2. Rango delle norme della CEDU nell’ordinamento interno

3. L’articolo 8 della CEDU

4. La giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia di intercettazioni

5. Equiparabilità delle intercettazioni a un’ingerenza rilevante nei termini dell’articolo 8

6. Parametri di legittimità delle ingerenze derivanti dalle intercettazioni

7. Ambito dei soggetti tutelati dall’articolo 8

8. Ambito oggettivo

9. Modalità esecutive e misure per renderle conformi alla Convenzione

10. Pubblicazione sui mass media dei risultati delle intercettazioni

11. Sorveglianza strategica

12. Parametri di valutazione seguiti abitualmente dalla Corte per la rilevazione di eventuali violazioni

13. Qualche caso concreto

 

1. La Corte europea dei diritti umani di Strasburgo e le sue competenze 

È un organo del Consiglio d’Europa, un organismo internazionale sorto nel 1949 con il Trattato di Londra, da non confondere con le istituzioni dell’Unione europea con denominazioni affini.

La Corte è stata costituita nell’ambito della CEDU, sottoscritta a Roma nel 1950 dai dodici Stati che all’epoca componevano il Consiglio d’Europa ed entrata in vigore in Italia il 26 ottobre 1955 mediante la ratifica della L. 848/1955.

È composta da tanti giudici quanti sono gli Stati membri (uno per ciascuno di essi) che sono eletti dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa e restano in carica per nove anni.

La sua organizzazione interna consta di giudici unici, comitati di tre giudici, Camere di sette giudici e la Grande Camera composta da diciassette giudici.

È l’organo cui spetta in via esclusiva interpretare e quindi “dichiarare” il diritto convenzionale e lo fa a seguito dei ricorsi interstatali o di soggetti privati (ma anche gruppi di privati e organizzazioni non governative) contro gli Stati contraenti allorché i ricorrenti assumano di essere stati vittime di una violazione dei loro diritti convenzionali da parte di tali Stati.

È tassativa condizione di ricevibilità dei ricorsi alla Corte il previo esaurimento delle vie interne di ricorso.

Al tempo stesso, la Corte non è un giudice di “quarta istanza” avendo il limitato compito di verificare se nei casi concreti portati alla sua cognizione si siano o meno manifestate violazioni della CEDU.

È bene comunque ricordare che con la sentenza 113/2011 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ articolo 630 c.p.p. (revisione del giudicato) per violazione dell’ articolo 117 comma 1 Cost. e 46 § 1 CEDU «nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario per conformarsi a una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo».

 

2. Rango delle norme della CEDU nell’ordinamento interno

La Corte costituzionale si è pronunciata al riguardo con le cosiddette sentenze gemelle, cioè le decisioni 348 e 349 del 2007.

La norma costituzionale che permette l’ingresso nel nostro ordinamento delle norme della Convenzione è l’ articolo 117 comma 1 nella parte in cui impone al legislatore di esercitare la sua potestà nel rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.

La CEDU, pur non avendo dato vita a un ordinamento sovranazionale, è comunque un trattato internazionale che l’Italia si è impegnata ad osservare.

Ne deriva che le norme della Convenzione assumono nella gerarchia delle fonti un rango intermedio tra la Costituzione e la legge ordinaria e si configurano per ciò stesso come un parametro subcostituzionale.

Nella visione della Consulta ciò significa che quelle norme, per come interpretate dalla Corte di Strasburgo, possono operare in Italia solo in quanto conformi alla Costituzione ma, al tempo stesso, fungono da parametro interposto di riferimento per l’interpretazione delle norme di diritto interno. I giudici italiani sono quindi tenuti ad interpretare la nostra legislazione in modo convenzionalmente orientato, cioè conforme ai dettami delle norme CEDU. Se questa conformità risultasse impossibile, spetta ai giudici sollevare questione di legittimità costituzionale.

È quindi esclusa la possibilità di disapplicare direttamente la norma di diritto interno che appare contrastante con una norma CEDU.

 

3. L’ articolo 8 della CEDU

Questa norma sancisce il diritto di ogni persona al rispetto della vita privata familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.

Le autorità pubbliche non possono ingerirsi nell’esercizio di questo diritto fatta eccezione per i casi in cui l’ingerenza sia prevista dalla legge e sia una misura appropriata per una società democratica e necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del Paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Si comprendono bene a questo punto le ragioni per le quali questa norma ha finito per rappresentare il principale parametro di riferimento per la giurisprudenza che la Corte di Strasburgo ha creato e consolidato nella materia delle intercettazioni.

 

4. La giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia di intercettazioni

Nelle precedenti parti del manuale si è più volte fatto cenno a decisioni della Corte EDU su aspetti di dettaglio della materia intercettiva.

Qui si vuole offrire un quadro più sistematico.

 

5. Equiparabilità delle intercettazioni a un’ingerenza rilevante nei termini dell’articolo 8 

È anzitutto un principio consolidato – si confronti, tra le tante, Kopp c. Svizzera, 25 marzo 1998 – che l’intercettazione di conversazioni, e-mail e comunicazioni via internet, l’acquisizione dei dati esterni alle comunicazioni, la sorveglianza strategica e la sorveglianza via GPS costituiscono ingerenze nel diritto al rispetto della vita privata e della corrispondenza.

Anche le intercettazioni eseguite da privati su suggerimento della polizia costituiscono ingerenze.

6. Parametri di legittimità delle ingerenze derivanti dalle intercettazioni

Le intercettazioni sono legittime solo se giustificate in base ai parametri indicati nell’ articolo 8 § 2 CEDU, cioè la legalità, la legittimità dell’obiettivo perseguito, la necessità e la proporzionalità (Iordachi c. Moldavia, 10 febbraio 2009, Natoli c. Italia, 9 gennaio 2001, McLeod c. Regno Unito, 23 settembre 1998).

 

7. Ambito dei soggetti tutelati dall’articolo 8

La tutela offerta dall’ articolo 8 è accordata non solo alle vittime dirette della violazione ma anche alle vittime potenziali, cioè tutti coloro che, in base ad una certa disciplina sulle intercettazioni, siano potenziali destinatari di una minaccia di sorveglianza che ostacoli la loro libertà di comunicazione.

 

8. Ambito oggettivo 

La tutela comprende le comunicazioni indirizzate dal domicilio privato e professionale o ivi ricevute, anche se svolte su linee intestate a terzi o in luoghi di proprietà di terzi, purché però utilizzati da chi ha subito l’ingerenza.

Spetta anche se le comunicazioni acquisite non siano poi trasmesse al PM. 

 

9. Modalità esecutive e misure per renderle conformi alla Convenzione 

Gli Stati godono di margini discrezionali sulle modalità della sorveglianza segreta della corrispondenza e delle comunicazioni.

Sono comunque tenuti a predisporre garanzie adeguate ed effettive contro gli abusi e a tal fine devono tenere in considerazione la natura, l’ampiezza e la durata delle misure, i loro presupposti, le autorità cui sono affidate l’autorizzazione, l’esecuzione e il controllo delle misure nonché il sistema complessivo di ricorsi offerto dal loro ordinamento.

 

10. Pubblicazione sui mass media dei risultati delle intercettazioni 

Gli Stati hanno un obbligo positivo di impedire la pubblicazione a mezzo stampa delle conversazioni intercettate di natura privata non rilevanti per il giudizio penale.

Se la pubblicazione è comunque avvenuta, gli Stati sono tenuti a svolgere inchieste effettive sui responsabili.

 

11. Sorveglianza strategica 

Questa espressione, nell’opinione della Corte, attiene al complesso dei sistemi di controllo della generalità dei flussi di comunicazione degli utenti dei servizi di telecomunicazione all’interno di uno Stato.

È coessenziale che a questi sistemi sia applicato un filtro tramite motori di ricerca e che questa attività sia svolta per fini di prevenzione del terrorismo.

La Corte ha considerato legittima la sorveglianza strategica a condizione tuttavia che siano regolati nel dettaglio sia lo svolgimento che l’uso dei dati raccolti.

 

12. Parametri di valutazione seguiti abitualmente dalla Corte per la rilevazione di eventuali violazioni 

La giurisprudenza complessiva della Corte in materia di intercettazioni evidenzia una sua generale propensione all’accettazione delle giustificazioni degli Stati chiamati in causa riguardo alla necessità delle misure di sorveglianza per ragioni di ordine pubblico, sicurezza pubblica e contrasto al terrorismo.

È assai più intenso invece il sindacato sui parametri della legalità e proporzionalità delle misure.

Il richiamo alla legalità è inteso come necessità dell’esistenza di una base legale (non necessariamente identificabile in norme scritte poiché è tale anche il diritto non scritto proprio degli ordinamenti di common law) che a sua volta deve possedere due essenziali caratteristiche dalle quali dipende il suo livello qualitativo: l’accessibilità e la prevedibilità.

Si intende per accessibilità l’agevole conoscibilità delle fonti legislative, regolamentari e giurisprudenziali pertinenti alla materia delle intercettazioni.

Dal canto suo, la prevedibilità comporta che i cittadini sappiano o possano sapere senza difficoltà quali conseguenze possono determinarsi nella loro sfera personale per effetto di un’attività intercettiva.

Rientra nel concetto di legalità (e nei suoi corollari) la predeterminazione degli specifici reati (o delle tipologie generali di reato) che consentono le misure, delle tipologie di comunicazione, dei poteri riconosciuti alle autorità competenti, e delle procedure che disciplinano la loro durata nonché l’esame, l’uso, la conservazione dei dati raccolti, le misure per scongiurare il pericolo di un’indebita divulgazione, la cancellazione e la distruzione degli stessi.

La Corte non ha ritenuto per contro indispensabile l’attribuzione esclusiva all’autorità giudiziaria della competenza in materia di intercettazioni ed ha giudicato accettabile che queste possano essere disposte anche da organismi del potere esecutivo allorché servano per difendere la sicurezza interna e internazionale.

Neanche il controllo giurisdizionale è indispensabile, alla duplice condizione che il soggetto al quale il controllo è affidato sia autonomo dal potere esecutivo e siano previste adeguate procedure garantistiche per i destinatari delle misure.

Quanto alla proporzionalità, la Corte l’ha più volte menzionata nelle sue decisioni ma non ha sufficientemente chiarito se sia ancorata a parametri specifici ed autonomi o debba invece essere valutata sulla base degli stessi requisiti tenuti in considerazione per la legalità.

L’appropriatezza per una società democratica è generalmente collegata a un’idea di necessaria proporzione tra l’ingerenza e lo scopo perseguito dallo Stato. È comunque valutata in concreto sulla sufficienza e adeguatezza dei rimedi contro possibili abusi da parte delle autorità competenti a disporre le intercettazioni. Questi requisiti ricorrono quando per loro tramite chi vi ha interesse può compiere un controllo efficace sulle intercettazioni subite e sui loro presupposti legittimanti.

 

13. Qualche caso concreto 

È violato l’ articolo 8 CEDU quando:

su sollecitazione della polizia e del PM, uno dei partecipanti ad una conversazione la registri all’insaputa dell’altro senza la previa autorizzazione del giudice ((sentenza M.M. c/o Paesi Bassi);

due persone arrestate siano sottoposte a intercettazione in carcere mentre sono esaminate dal PM allo scopo di comparare le loro voci con quelle captate in precedenti intercettazioni (P.G. e J.H c/o Regno Unito);

la legge non stabilisca garanzie sufficienti non solo a favore del titolare della linea intercettata ma anche del terzo che, conversando con questi, subisca conseguenze per effetto dell’intercettazione (Lambert c/o Francia);

l’autorizzazione all’intercettazione non identifichi chiaramente una persona specifica da porre sotto sorveglianza o un singolo insieme di luoghi corrispondente a quelli per i quali l’autorizzazione è stata concessa; l’identificazione è adeguata se fatta per mezzo di nomi, indirizzi, numeri di telefono o altre informazioni rilevanti (Zakharov c/o Russia).

 

Qui il link al libro dell'autore "Manuale delle intercettazioni, il nuovo regime normativo, i principi e la giurisprudenza", pubblicato con Filodiritto Editore.