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“Ausiliari segreti“ nelle indagini - CPP della RFT

Geheime Ermittlungsgehilfen
“Ausiliari segreti“ nelle indagini - CPP della RFT
“Ausiliari segreti“ nelle indagini - CPP della RFT

Indice

1. Le quattro categorie di geheimen Ermittlungsgehilfen

2. La disciplina dettata dalla StPO

3. Le tre Geheimhaltungsstufen  

4. Utilizzabilità di Erkenntnisse

5. Il termine di tre giorni di cui al § 110 b StPO

 

1. Le quattro categorie di geheimen Ermittlungsgehilfen

L’ordinamento processual-penale della RFT distingue 4 categorie diverse di geheime Ermittlungsgehilfen:

Informanten, 2. Vertrauensleute (abbrev. V-Leute), 3. verdeckte Ermittler (abbrev. VE) e 4. nicht öffentlich ermittelnde Polizeibeamte (NOEP).

A) L’allegato D, n. 1, delle RiStBV (Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren) consente, in determinati casi, l’impiego di Informanten. Per tali s’intendono persone, alle quali viene assicurato che la loro identità non diverrà nota e che si dichiarano disposti a fornire - nello svolgimento di determinate indagini - notizie riservate a loro note.

B) Vertrauensleute (abbrev. V-Leute) sono persone che, pur essendo estranee alle autorità preposte allo svolgimento d’indagini, sono disposte a collaborare, anche per un periodo di tempo lungo, con gli inquirenti; anche la loro identità deve rimanere, in linea di principio, segreta. Si tratta, spesso, di soggetti appartenenti all’“ambiente”, nel quale vengono di solito commessi reati, per i quali s’indaga.

C) Verdeckte Ermittler sono appartenenti a forze di polizia che svolgono indagini - che possono protrarsi anche per un considerevole tempo - dopo essere stati forniti di un’identità diversa da quella effettiva, di una c.d. identità di copertura.

D) Nicht öffentlich ermittente Polizeibeamte (NOEP) sono agenti di polizia che svolgono - per breve tempo, con un’identità diversa da quella effettiva - indagini per l’accertamento di singoli reati. Al loro impiego si ricorre spesso - in sede d’indagini per violazioni della normativa sugli stupefacenti - per l’effettuazione di acquisti simulati di droga.

 

2. La disciplina dettata dalla StPO

A differenza di quanto previsto per i geheimen Ermittlungsgehilfen di cui sub A, B e D, presupposti per l’impiego e modalità dell’attività di verdeckten Ermittler, sono specificamente disciplinati dalla StPO (CPP). Ciò è avvenuto a seguito dell’emanazione dell’ORG KG (Gesetz zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität) del 1992, per effetto del quale sono stati inseriti nella StPO i §§ 110 a-c. In tal modo, è stato detto, è stata eliminata una “rechtliche Grauzone”. Il ricorso a verdeckte Ermittler è consentito, se sussistono indizi sufficienti, desumibili da fatti certi, che sia stato commesso un reato di notevole gravità concernente: a) violazioni in materia di sostanze stupefacenti, armi, falso nummario o di valori bollati, b) delitti contro lo Stato, c) delitti di criminalità organizzata, qualora la commissione dei reati avvenga “gewerbsmäßig oder gewohnheitsmäßig” oppure da un’associazione per delinquere. Inoltre l’Einsatz verdeckter Ermittler è lecito, se, sulla base di fatti certi, vi è pericolo di reiterazione, ma soltanto se l’accertamento dei reati de quo, in altro modo, sarebbe impossibile o particolarmente difficoltoso.

L’impiego von geheimen Ermittlungsgehilfen, per quanto utile possa essere in sede d’indagini, diventa problematico nella fase dibattimentale. Da un lato sarebbe necessario che rendano testimonianza in qualità di Beweispersonen, dall’altro lato è indispensabile che la loro - vera - identità rimanga segreta per poter continuare a svolgere la loro attività o, almeno, tutelarli da azioni di vendetta.

Per quanto concerne V-Leute e NOEP, il ministro dell’Interno ha facoltà di disporne la “Sperrung für das Strafverfahren”. Per effetto della stessa, identità e luogo di residenza sono tenuti segreti. La “Sperrung” è il modo più efficace per tutelare V-Leute e NOEP, ma il ricorso alla stessa è lecito soltanto qualora sussista pericolo per la vita, per l’integrità fisica o per la libertà degli agenti o di un’altra persona; inoltre, quando il loro ulteriore impego non sarebbe più possibile (in questo senso ved. BGHSt 35, 82 (85)). Recentemente, il ricorso alla “Sperrung” è diminuito, anche perchè la videotecnica consente la “audiovisuelle Vernehmung” di testi a distanza e con modalità tali da escludere con certezza di risalire all’identità degli stessi.

A proposito dei c.d. V- Leute - chiamati pure nichtbeamtete “freie Mitarbeiter”, è da osservare che anche per l’impiego degli stessi non devono sussistere i presupposti previsti dai §§ 110 a e 110 b StPO. Ciò viene ritenuto “bedenklich”, perchè l’attività dei V- Leute è molto simile a quella dei verdeckten Ermittler (VE). Facendo ricorso a V- Leute, è possibile eludere la normativa dettata per il ricorso a verdeckte Ermittler. L’impiego di V- Leute condurrebbe - secondo alcuni - a “rechtlich dubiose Erkenntnisquellen” e avrebbe per conseguenza, “die rechtliche Struktur der Beweisaufnahme zu unterminieren”.

Anche l’attività dei NOEP (nicht öffentlich ermittelnden Polizeibeamten), come già detto, non è disciplinata dalla StPO, per cui, per il loro impiego, non devono sussistere i presupposti, previsti dai §§ 110 a ff StPO. Si ricorre all’intervento di queste persone prevalentemente in occasione degli acquisti simulati di sostanze stupefacenti. Al NOEP, tra l’altro, non è consentito procedere a un “verdeckten Verhör des Beschuldigten” (ved. BGHSt 55, 138, 143 f).

 

3. Le tre Geheimhaltungsstufen

Le esigenze di mantenere segreta l’identità di Ermittlungsgehilfen, variano e in proposito vengono distinte tre Geheimhaltungsstufen (si parla in proposito di Stufentheorie: ved. BGHSt 33, 83 ff e 34, 15 ff).

A) Se viene ravvisata l’erste Stufe der Geheimhaltung (ved. BGHSt 32, 115, (125)), L’Ermittlungsgehilfe viene esaminato in qualità di teste, ma con “Beschränkung der Angaben zur Person”, come previsto dal § 68 StPO. Anzichè il luogo di residenza, può essere indicato il luogo di prestazione di servizio dell’agente. Ai fini della citazione per il dibattimento, può essere indicato un luogo diverso dalla residenza, a condizione, però, che ivi la notifica venga accettata; ciò, qualora vi sia pericolo, che dall’indicazione del luogo di residenza possano essere pregiudicati beni giuridici del teste o di altra persona (qualificabile “nahestehend”) oppure che il teste possa essere esposto a illecite pressioni. La documentazione, dalla quale risulta l’identità del teste (quella vera), viene conservata nell’ufficio del PM e la stessa è inserita nel fascicolo processuale soltanto quando la “Besorgnis der Gefährdung” non sussiste più.

Anche se al teste è stato consentito di astenersi dall’indicazione delle proprie generalità, l’AG deve adottare misure atte a impedire che le generalità possano essere conosciute da altre persone, a meno che sia da escludere qualsiasi pericolo per il teste che ha deposto.

B) La 2^ Geheimhaltungsstufe implica che l’Ermittlungsgehilfe viene “für eine Vernehmung vor dem erkennenden Gericht gesperrt”, vale a dire, che non puòessere esaminato come teste in dibattimento; può però esserne disposta la c.d. kommissarische Vernehmung.

C) Non si procede all’esame testimoniale dell’Ermittlungsgehilfen (BGHSt 33, 83 (86 ff) e 36, 159 (160ff)) in sede dibattimentale neppure se ricorre la 3^ Geheimhaltungsstufe. Vengono invece letti i verbali di dichiarazioni rese in precedenza o visionate riprese video effettuate in occasione “früherer Vernehmungen” oppure esaminati, quali mittelbare Zeugen, persone che hanno raccolto dichiarazioni dell’Ermittlungsgehilfen nel corso delle indagini preliminari.

Nel disporre, o, meglio, nell’autorizzare le Geheimhaltungsmaßnahmen ora elencate, le autorità possono attuarle soltanto se ciò è indispensabile e in modo tale che la “gerichtliche Aufklärung wird möglichst gering beeinträchtigt”(ved. BVerfGE 57, 250 (285)). Ovviamente, l’AG deve motivare le proprie decisioni in proposito in modo tale da rendere possibile la “gerichtliche Überprüfung” delle stesse (cfr. BGHSt 57, 250 (288) e 32, 115 (125)).

La tutela di V-Leute avviene non di rado anche con l’espediente che alla loro Vernehmung procede soltanto la PG; poi, in dibattimento, vengono esaminati gli agenti di PG quali “Zeugen vom Hörensagen”. A essi viene imposto dal ministro dell’Interno di non fare il nome del geheimen Ermittlungsgehilfen.

Lo Zeugenschutzharmonisierungsgesetz dd. 11.12. 2001 consente che geheime Ermittlungsgehilfen e loro familiari, possano ottenere anche una “vorübergehende Tarnidentität” (una temporanea identità di copertura).

 

4. Utilizzabiltà di Erkenntnisse

Per quanto concerne l’utilizzabilità (in sede di decisione) di Erkenntnisse ottenute “a mezzo” impiego verdeckter Ermittler, presupposto per la stessa, è la präventive, schriftliche Zustimmung del PM (§ 110 b StPO) e, se vi è pericolo nel ritardo, la predetta Zustimmung può essere data, ex post, entro i tre giorni feriali successivi; altrimenti, l’Einsatz verdeckter Ermittler deve cessare.

È necessaria la Zustimmung del giudice, se il verdeckte Ermittler accede a un’ abitazione, ma, in caso di pericolo nel ritardo, è sufficiente la Zustimmung del PM. Qualora manchi la Zustimmung del PM o del giudice, “sind die gewonnenen Erkenntnisse”, secondo la dottrina prevalente, “nicht verwertbar”. Al PM e al giudice è riconosciuta, in sede di valutazione, se accordare o meno la Zustimmung, una certa discrezionalità, ma occorre, in ogni caso, “eine Abwägung auf der Grundlage sämtlicher, relevanter Erkenntnisse” (cfr. BGHSt 42, 103). Il BGH ha ritenuto che “eine selbstständige Prüfung des Richters ist notwendig, um eine Außensteuerung der Justiz oder Selbstermächtigung des VE zu vermeiden” (ved. BGHSt 41, 105). Come si vede, la Corte Suprema Federale, ha usato parole chiare, molto chiare. Vi è inutilizzabilità soltanto qualora la decisione in ordine all’impiego verdeckter Ermittler sia da qualificare “willkürlich oder unvertretbar”(ved. BGHSt 42, 103, 107). Semplici vizi formali (come p. es. la mancanza della forma scritta) non comportano inutilizzabilità (cfr. BGHStV 1995, 398).

 

5. Il termine di tre giorni di cui al § 110 b StPO

Qualora il termine di tre giorni di cui sopra non venga osservato, gli accertamenti effettuati prima della scadenza di questo termine, sono utlizzabili in quanto, come ha ritenuto la Corte Suprema Federale, ottenuti “durch rechtmäßige Verfahrensmaßnahmen” (ved. BGHSt 41, 64). Sul punto è però da registrare il vivo dissenso da parte della dottrina, che ritiene che in tal modo venga “der grundrechtssichernde Richtervorbehalt aus den Angeln gehoben”.

Discutibile, dal punto di vista della costituzionalità, è la Befugnis - sancita dal § 110 c StPO - che VE, servendosi dell’identità falsa, possano accedere ad abitazioni, sia pure con il consenso dell’avente diritto (proprietario o detentore). Infatti l’accesso a un’abitazione da parte di appartenenti a organi di polizia, senza autorizzazione, concessa dalle persone menzionate nell’articolo 13, c. 2, GG, anche se vi è consenso delle persone di cui sopra, viola, secondo la dottrina largamente prevalente, il diritto fondamentale dell’inviolabilità del domicilio, costituisce “einen Eingriff in den räumlichen Eigenbereich, in einen der heikelsten Schutzbereiche”. L’Unverletzlichkeitsformel di cui all’articolo 13 GG, viene considerata un “grundsätzliches Verbot” (ved. BVerfGE 70, 318 (328)).