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Pace fiscale: la definizione agevolata degli atti di accertamento ex articolo 2 Decreto legge n. 119/2018

avviso di accertamento
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Indice

1. Premessa

2. Atti oggetto di definizione agevolata

3. Condizioni per l'accesso alla definizione agevolata

4. Agevolazioni previste dalla definizione

5. Termini per il perfezionamento della definizione

6. Modalità di versamento

7. Definizione da parte del coobbligato

8. Mancato perfezionamento della definizione

9. Casi di esclusione

 

1. Premessa

Con il recentissimo Decreto Legge 119/2018, entrato in vigore il 24 ottobre 2018, il governo italiano ha dettato le disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

Si tratta della disciplina della c.d. pace fiscale (dai più conosciuto come "condono fiscale"), che interessa molti contribuenti che si trovano in una situazione debitoria con il Fisco ovvero che abbiano già instaurato, contro quest'ultimo, un contenzioso tributario.

Fra le norme emanate con il predetto Decreto, l'articolo 2 disciplina, in particolare, la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

Orbene, lo scopo del presente approfondimento è quello di analizzare, chiarire ed illustrare quali sono le regole previste dal succitato testo normativo, in attesa che vengano emanati gli auspicati e successivi provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, con cui verrà data attuazione a tali disposizioni.

 

2. Atti oggetto di definizione agevolata

Le tipologie di atti definibili, individuate nei commi 1 - 3 dell'articolo 2 Decreto LEgge 119/2018, sono rispettivamente:

  • gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e liquidazione nonché gli atti di recupero;
  • gli inviti al contraddittorio ex articolo 5, comma 1 lett. c) relativi ad imposte sui redditi ed Iva contenenti maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti ed ex articolo 11, comma 1, lett. B-bis) Decreto Legislativo n. 218/1997 relativi ad imposte indirette contenenti maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
  • gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 218/1997.

È doveroso sottolineare che per poter addivenire ad una corretta definizione è necessario individuare la tipologia di atto da definire, poiché diverse sono le condizioni ed i termini di versamento previsti dal legislatore.

 

3. Condizioni per la definizione agevolata

Avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, atti di recupero

Orbene, per quanto concerne gli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione nonché gli atti di recupero, il comma 1 dell'articolo 2 Decreto Legge n. 119/2018, prevede che ai fini della definizione agevolata è necessario che sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • gli atti devono essere stati notificati entro il 24/10/18;
  • gli atti non devono essere stati già impugnati dal contribuente alla data del 24/10/18;
  • gli atti devono essere ancora impugnabili alla data del 24/10/18Pertanto, a tale data non devono essere "scaduti" i termini per l'impugnazione.

Nella definizione in oggetto si ritiene possano rientrare anche gli avvisi di accertamento per i quali sia stata presentata, sia prima che dopo il 24/10/18, istanza di accertamento con adesione ex articolo 2 del Decreto Legislativo n. 218/1997.

Tanto si evince dalla lettura del comma 1 dell'articolo in commento, ove è espressamente disposto che sono definibili gli atti "non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data".

Ciò poichè, il momento decisivo da considerare ai fini dell'esperibilità della definizione agevolata è rappresentato dalla data del 24/10/18.

Orbene, è solo a tale data che devono sussistere le condizioni di "non impugnazione" ed "impugnabilità" dell'atto.

Inviti al contraddittorio

Per quanto concerne gli inviti al contraddittorio di cui all' articolo 5, comma 1 lett. c) relativo ad imposte sui redditi ed Iva nonché di cui all'articolo 11, comma 1, lett. B-bis) Decreto Legislativo n. 218/1997 relativi ad imposte indirette, l'articolo in commento sancisce una sola condizione ai fini della loro definibilità, ovvero, deve trattarsi di inviti notificati al contribuente entro la data di entrata in vigore del decreto, ossia il 24/10/18.

Accertamenti con adesione

Per quanto concerne gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 218/1997, il legislatore prevede che possano essere soggetti a definizione solo se già sottoscritti entro il 24/10/18 ma non ancora perfezionati a tale data.

Si precisa che ai sensi degli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 218/1997, l'accertamento con adesione si intende perfezionato se viene versato l'intero importo (ovvero la prima rata prevista nel piano di ammortamento), entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di adesione.

 

4. Agevolazioni previste dalla definizione

L'agevolazione prevista nei casi in cui il contribuente aderisca alla definizione agevolata è l'abbattimento di sanzioni, interessi ed eventuali accessori.

Tanto significa che coloro che si trovano nelle condizioni di aderire alla c.d. pace fiscale possono, più favorevolmente, pagare le sole imposte previste nell'atto, sia che si tratti di avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione o atti di recupero, sia che si tratti di inviti al contraddittorio o accertamenti con adesione.

 

5. Termini per il perfezionamento della definizione agevolata

Avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, atti di recupero

Il comma 1 dell'articolo 2 del Decreto Legge n. 119/2018 stabilisce che, per il perfezionamento della definizione agevolata degli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione nonché gli atti di recupero, il contribuente è tenuto a versare le sole imposte previste nell'atto, con le modalità indicate nel paragrafo che segue, entro due termini tra loro alternativi:

  • entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Legge n. 119/2018 ossia entro il 23/11/2018;
  • se più ampio, entro il termine di impugnazione dell'atto.

Per chiarire, facendo un esempio pratico, nel caso di avviso di accertamento notificato il 15/09/2018, la definizione deve espletarsi necessariamente entro il 23/11/2018.

Nel caso di avviso di accertamento notificato il 30/09/2018, la definizione potrà essere espletata entro il termine di scadenza dell'atto, coincidente con il 29/11/2018.

Inviti al contraddittorio

Il comma 2 dell'articolo 2 del Decreto Legge n. 119/2018 stabilisce che, per il perfezionamento della definizione agevolata degli inviti al contraddittorio, il contribuente è tenuto a versare le sole imposte previste nell'atto, con le modalità indicate nel paragrafo che segue, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Legge n. 119/2018 ossia entro il 23/11/2018.

Accertamenti con adesione

Per quanto concerne gli accertamenti con adesione sottoscritti ma non ancora perfezionati alla data del 24/10/2018, l'articolo in commento prevede che il perfezionamento della definizione agevolata di tali atti possa essere effettuato con il pagamento, entro 20 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto (ossia entro il 13/11/2018), dell'intero importo o della prima rata del piano di ammortamento.

6. Modalità di versamento

Ai fini del perfezionamento della definizione, il contribuente è tenuto a versare quanto previsto entro i termini, in unica soluzione ovvero con il pagamento della prima rata nel caso di pagamento rateale.

Per le modalità di rateazione, valgono i richiamati commi 2,3,4, dell'articolo 8 Decreto Legislativo n. 218/1997, con una differenziazione per quanto riguarda il numero massimo di rate applicabili.

In particolare, si potrà accedere ad un piano di rateazione di 8 rate trimestrali di pari importo o in un massimo di 20 rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro.

Ai fini della definizione è esclusa la possibilità di pagamento con compensazione ex articolo 17 Decreto Legislativo n. 241/1997.

 

7. Definizione da parte del coobbligato

Si precisa che, il comma 7 dell'articolo 2 Decreto Legge n. 119/2018 stabilisce che la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli atri.

 

8. Mancato perfezionamento della definizione

L'articolo 2 del Decreto Legge n. 119/18 prevede che il mancato perfezionamento della definizione si realizza nei casi in cui, entro i termini previsti, non venga effettuato il pagamento in unica soluzione ovvero della prima rata prevista nel caso di pagamento rateale.

Nel caso in cui non venga effettuato il versamento previsto per il perfezionamento, l'Ufficio procederà alla normale attività che segue gli atti del procedimento di accertamento e, conseguentemente, si riterranno dovute le somme previste per intero, incluse di sanzioni, interessi ed oneri accessori.

Il contribuente che omette di pagare le rate successive alla prima, sebbene ciò non sia espressamente enunciato dalla norma, decade dalla rateazione.

Si presuppone che, per il recupero delle somme residue, verrà applicato quanto disposto dall'articolo 15-ter del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973.

 

9Casi di esclusione

Sono esclusi dalla definizione agevolata, per espressa previsione del comma 6 articolo 2 Decreto Legge n. 119/2018, gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del Decreto Legge n. 167/1990, ovvero la c.d. "voluntary disclosure".

Tabella riepilogativa dell'articolo 2 Decreto Legge n. 119/2018

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO

ATTI CONDONABILI

AVVISI DI ACCERTAMENTO,

RETTIFICA ELIQUIDAZIONE,

ATTI DI RECUPERO

 

 

(comma 1)

INVITI AL CONTRADDITTORIO

 

 

 

 

(comma 2)

ACCERTAMENTI CON ADESIONE

 

 

 

 

 

(comma 3)

CONDIZIONI PER IL CONDONO

Atti notificati entro il 24/10/18, non impugnati e ancora impugnabili (ovvero non scaduti)

Inviti al contraddittorio notificati entro il 24/10/18

Accertamenti con adesione sottoscritti ma non ancora "perfezionati" al 24/10/18

SCADENZA DEL CONDONO E TERMINI PER IL PAGAMENTO

Entro 30 giorni dal 24/10/18 (ossia entro il 23/11/2018)

ovvero

entro il termine di scadenza dell'atto se successivo al 23/11/2018

Entro 30 giorni dal 24/10/18 (ossia entro il 23/11/2018)

Entro 20 giorni dal 24/10/18 (ossia entro il 13/11/2018)

PERFEZIONAMENTO DEL CONDONO

Versamento delle somme in unica soluzione o pagamento della prima rata entro i termini

Versamento delle somme in unica soluzione o pagamento della prima rata entro i termini

Versamento delle somme in unica soluzione o pagamento della prima rata entro i termini

SOMME DOVUTE A SEGUITO DI CONDONO

Imposte

Imposte

Imposte

ABBATTIMENTO

Sanzioni, interessi ed eventuali accessori

Sanzioni, interessi ed eventuali accessori

Sanzioni, interessi ed eventuali accessori

MODALITA' DI PAGAMENTO

Unica soluzione

ovvero

pagamento rateale in 8 rate trimestrali o max 20 rate trimestrali per importi superiori a 50 mila euro

 

Unica soluzione

ovvero

pagamento rateale in 8 rate trimestrali o max 20 rate trimestrali per importi superiori a 50 mila euro

Unica soluzione

ovvero

pagamento rateale in 8 rate trimestrali o max 20 rate trimestrali per importi superiori