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L’acquiescenza opera anche in relazione a singoli addebiti

Nota di commento a ordinanza Cassazione Civile Sezione V, (udienza 20-03-2018) 11-05-2018, n. 11497
L’acquiescenza opera anche in relazione a singoli addebiti
L’acquiescenza opera anche in relazione a singoli addebiti

Sommario:

1. Premessa

2. Normativa

3. Caso

4. La soluzione dei giudici di legittimità

5. Conclusioni

 

1. Premessa

La Corte di Cassazione Sez. V, con la recente ordinanza n. 11497 del 11/05/2018, ha sancito un principio importante in materia di acquiescenza.

A tal riguardo, i giudici di legittimità hanno compiuto un passo importante, statuendo che “in materia tributaria, l'istituto di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 15 può operare, in ragione della ratio deflattiva ad esso sottesa, anche in relazione ai singoli addebiti dotati di rilevanza autonoma, pur se ricompresi in un accertamento unitario.

 

2. Normativa

Al fine di chiarire l'importanza della pronuncia dei giudici di legittimità, è d'uopo esaminare l'istituto della c.d. acquiescenza, disciplinato dall'art. 15 del D.Lgs 218/1997, rubricato “Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione”.

Tale disposizione consente al contribuente di prestare acquiescenza agli addebiti riportati nell'atto impositivo ricevuto, conseguentemente rinunciando espressamente alla facoltà di proporre ricorso innanzi alla competente Commissione tributaria e di avvalersi della procedura di accertamento con adesione, ed ottenere in tal modo una riduzione della sanzione ad un terzo.

In particolare il summenzionato articolo chiarisce che: “Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell'art. 2, comma 5, del presente decreto, negli articoli 71e 72 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto dal Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e negli articoli 50 e 51 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1990, n. 346, sono ridotte a un terzo se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione […..].

 

3. Il caso

Il caso sottoposto all'attenzione dei giudici trae origine da una sentenza con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Varese, in accoglimento del ricorso presentato da coeredi, ha annullato l'avviso di accertamento notificatogli da parte dell'Agenzia delle Entrate, per mezzo del quale veniva contestato a loro carico ai fini IRPEF e, in parte, ai fini IRAP e IVA, per l'anno di imposta 2003, un maggior reddito imponibile e un maggior volume d'affari per aver omesso di dichiarare la plusvalenza realizzata vendendo alla COOP alcuni immobili costituiti da fabbricati e le relative aree pertinenziali per un importo complessivo pari ad € 2.471.890.

I ricorrenti adducevano che dalla condotta de qua non poteva configurarsi in alcun modo plusvalenza, ciò perché da un lato, la cessione era stata effettuata dopo aver acquistato gli immobili iure successionis, fattispecie espressamente esclusa dal regime di plusvalenza, dall'altro lato perché si trattava di immobili già edificati e non già di aree edificabili.

Successivamente avverso la sentenza di primo grado l'Ufficio ha proposto appello.

Ciò posto, la CTR, nel caso in discussione, ha rigetto l'appello proposto dall'Ufficio, rilevando che ai sensi dell'art. 67, DPR n. 917/1986, la cessione di aree già edificate può dare luogo a plusvalenza solo se via sia stata lottizzazione dei terreni, circostanza questa non verificatasi nel caso de quo.

Altresì, infine, i contribuenti avrebbero effettuato il pagamento ex art. 15 del D. Lgs. 218/1997 per una vicenda ben distinta da quella relativa alla presunta plusvalenza realizzata per gli immobili oggetto di cessione.

In altre parole, i giudici di secondo grado hanno stabilito che non vi è stata alcuna plusvalenza asseritamente realizzata vendendo alla COOP alcuni immobili costituiti da fabbricati e relative aree pertinenziali.

4. La soluzione dei giudici di legittimità

La Corte di Cassazione civ. Sez. V, con ordinanza dell'11-05-2018 n. 11497, si è pronunciata in merito alla questione che qui ci interessa.

Vale la pena mettere in evidenza il percorso logico intrapreso dai giudici, necessario per arrivare a enucleare il principio cardine.

Infatti, la Corte di Cassazione in relazione al primo motivo di doglianza espresso dalla ricorrente, se da un lato ha censurato sotto il profilo della violazione di legge l'interpretazione del contratto compiuta dalla CTR, dall'altro invece, ha risolto la controversia motivando, non solo in relazione alla non debenza della pretesa del Fisco in relazione alla loro qualità di eredi (aspetto non impugnato dall'Ufficio), circostanza che da sola sarebbe sufficiente a determinare il rigetto dell'intero ricorso.

 In questa sede, infatti, la Corte ha affermato, in tema di interpretazione del contratto, che la ricerca e l'individuazione della comune volontà dei contraenti si appalesa come un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per i vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e ss. (Cass. 5 dicembre 2017, n. 29111).

 La Cassazione, inoltre, ha ribadito il principio di diritto già elaborato: “Fermo il principio secondo cui l'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un'attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuali di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., non è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una o più clausole siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra.

Infine, con riguardo al secondo motivo di doglianza espresso dalla Agenzia delle entrate secondo il quale non sarebbe ammissibile una acquiescenza solo in relazione ad una parte dei rilievi contenuti nell'avviso di accertamento, seppur autonomi e distinti, la Corte rileva la correttezza della interpretazione della CTR affermandone la ragionevolezza ex art 3 Costituzione.

Infatti, se fosse precluso al contribuente di aderire ad una parte dei rilievi (secondo l'Agenzia l'acquiescenza sarebbe possibile solo con riguardo a tutti i rilievi contenuti nell'avviso di accertamento), ne deriverebbe uno svantaggio per il contribuente legato alla circostanza, non dipendente dallo stesso, di aver l'Agenzia inserito, nel medesimo avviso, due vicende fiscali completamente autonome.

Il contribuente, potrà, quindi, scegliere di adire il giudice tributario per una questione e, invece, di accedere all'istituto dell'acquiescenza in relazione ad altra.

 

5. Conclusioni

Concludendo, con la pronuncia in commento, la Suprema Corte ha enucleato il seguente principio: “In materia tributaria, l'istituto dell'acquiescenza di cui all'art. 15 del D.Lgs 1997 n. 218 può operare, in ragione della ratio deflattiva ad esso sottesa, anche in relazione a singoli addebiti dotati di rilevanza autonoma, pur se ricompresi in un accertamento unitario.