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L’eccezione di prescrizione e la fatturazione di consumi di gas

L’eccezione di prescrizione e la fatturazione di consumi di gas
L’eccezione di prescrizione e la fatturazione di consumi di gas

La Delibera ARERA del 13 novembre 2018 569/2018/R/com prevede che dal 1° gennaio 2019 anche per le bollette del gas, nei casi di rilevanti ritardi nella fatturazione per responsabilità del venditore o del distributore, il cliente potrà eccepire la prescrizione e pagare solo gli importi fatturati relativi ai consumi più recenti di 2 anni.

Ciò in attuazione della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”[1], che ha recepito la proposta di legge numero 3792 del 29 aprile 2016 a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici, sul presupposto che sia ormai dilagante il fenomeno delle cosiddette maxi-bollette o maxi-conguagli dovuti a conteggi di consumi meramente stimati, ma non effettivi[2].

La ratio legis è chiaramente esplicitata nel secondo comma dell’articolo 2 dell’Allegato A alla citata Delibera569/2018/R/com, nella parte in cui evidenzia che “il presente provvedimento dispone misure di rafforzamento delle tutele dei clienti finali per i casi di fatturazione di importi per i settori di energia elettrica e di gas naturale riferiti a consumi risalenti a più di due anni”.

Sotto il profilo del campo di applicazione soggettivo, ai sensi dell’articolo 2 comma 2, il provvedimento esplica i suoi effetti per il settore gas ai clienti finali domestici e non domestici previsti dall’articolo 2 comma 3 del TIVG, con consumi annui complessivi inferiori a 200.000 Smc.

Il comma 3 esclude dall’applicazione della nuova disciplina i clienti multi-sito e le amministrazioni pubbliche.

In merito al criterio di determinazione dei consumi risalenti a più di due anni, l’articolo 2 comma 4 precisa che si deve adottare “un criterio di attribuzione dei consumi su base giornaliera, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo (criterio pro-die)”.

Riguardo agli obblighi informativi e alle modalità per eccepire la prescrizione biennale la delibera 569/2018/R/com prevede quanto segue.

L’articolo 3 disciplina il caso di ritardo di fatturazione imputabile al venditore/distributore, a fronte del quale il venditore dovrà predisporre un avviso testuale[3] che informi il cliente della presenza di tali importi e della possibilità di non pagarli e dovrà fornire un apposito modulo con cui il cliente finale possa manifestare la propria volontà di eccepire la prescrizione (con esplicita esclusione, per gli importi oggetti di prescrizione, di servizi di incasso pre-autorizzati SEPA Direct Debit – SDD, quali domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito).

L’articolo 4, invece, norma il caso di ritardo di fatturazione non presumibilmente imputabile al venditore/distributore, a fronte del quale il venditore dovrà predisporre un avviso testuale[4] che informi il cliente finale della presenza di tali importi, della motivazione relativa alla presunta responsabilità del ritardo e della possibilità di inviare un reclamo come previsto dal Testo Integrato della Regolazione della Qualità dei Servizi di Vendita di energia elettrica e di gas naturale (Delibera 413/2016/R/com).

Al fine di soddisfare le esigenze di chiarezza e trasparenza nei confronti della clientela, nel caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, il venditore è tenuto a dare adeguata evidenza della presenza in fattura di tali importi, differenziandoli graficamente dagli importi relativi a consumi risalenti a meno di due anni.

A tal proposito, l’articolo 5 comma 2 riconosce al venditore facoltà di scelta tra due opzioni grafiche:

1. emettere una fattura contenente esclusivamente gli importi per consumi risalenti a più di due anni;

2. oppure dare separata e chiara evidenza degli importi per consumi risalenti a più di due anni all’interno di una fattura di periodo o chiusura relativa anche a consumi risalenti a meno di due anni.

È previsto, inoltre, l'obbligo del venditore di integrare la fattura recante gli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni con una pagina iniziale aggiuntiva contenente le informazioni ed i dati sanciti dall’articolo 5 comma 3:

1. il seguente avviso testuale: “La presente fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che potrebbero non essere pagati qualora la responsabilità del ritardo di fatturazione di tali importi non sia a Lei attribuibile, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17). La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di non pagare tali importi, ad esempio inoltrando il modulo compilato presente in questa pagina ai recapiti di seguito riportati [indicare i recapiti].”;

2. l’ammontare degli importi per consumi risalenti a più di due anni;

3. una sezione recante un format che il cliente finale può utilizzare al fine di eccepire la prescrizione; tale format deve essere inoltre disponibile nel sito internet del venditore, in modalità anche stampabile e presso gli eventuali sportelli fisici;

4. l’indicazione di un recapito postale o fax e una modalità telematica o indirizzo di posta elettronica del venditore, a cui sia possibile inviare i documenti di cui alla precedente lettera c) o un eventuale testo redatto dal cliente finale con cui quest’ultima intenda eccepire la prescrizione.

La nuova disciplina riconosce, altresì, la facoltà del venditore di rinunciare autonomamente ad esercitare il proprio diritto di credito relativamente agli importi per consumi risalenti a più di due anni. In tal caso il venditore è tenuto a darne informazione al cliente finale specificando l’ammontare di tali importi.

Dall’altro, le recenti norme contengono modifiche al Testo Integrato Morosità Elettrica (TIMOE - Delibera 258/2015/R/com s.m.i.), al Testo Integrato Morosità Gas (TIMG - Delibera ARG/gas 99/11 s.m.i.) ed al Testo Integrato della Regolazione della Qualità dei Servizi di Vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV - Delibera 413/2016/R/com).

In particolare, con efficacia dall’1 gennaio 2019 al comma 3.2 dell’articolo 3 del TIMOE e al comma 4.1 dell’articolo 4 del TIMG viene aggiunta la seguente lettera e):

“e) qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il cliente finale non ha eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, l’ammontare di tali importi e il seguente avviso testuale: “Gli importi per consumi risalenti a più di due anni possono non essere pagati, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17). Per non pagare tali importi, La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà, ad esempio inoltrando il modulo di eccezione della prescrizione allegato alla fattura [indicare numero fattura], ai recapiti di seguito riportati [indicare i recapiti]”.”;

Ai fini della risposta ai reclami dei clienti finali all’articolo 11 del TIQV viene aggiunto il seguente comma 11.2: “11.2 Nel caso di reclamo recante contestazioni relative alla presunta responsabilità del cliente nel ritardo della fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni, il venditore è tenuto a dettagliare nella risposta motivata, in aggiunta ai contenuti minimi di cui al precedente comma 11.1, gli elementi che hanno determinato la richiesta di pagamento, così da consentire al cliente la tutela dei propri diritti. Nella medesima risposta motivata, il venditore è tenuto ad esplicitare le informazioni necessarie per risolvere la eventuale controversia, indicando quanto già previsto in contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 11.1, lettera j), del Codice di condotta commerciale.

Va sottolineato che, in caso di controversia col proprio operatore, dal 1 gennaio 2017 i clienti finali di energia elettrica e gas devono utilizzare lo strumento della conciliazione, assurta a condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria.

Il Servizio di Conciliazione è gestito dall’Acquirente Unico per conto dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, è del tutto gratuito e si svolge on line.

In alternativa, è anche possibile il tentativo obbligatorio di conciliazione presso gli organismi iscritti nell’elenco ADR dell’Autorità (per i clienti domestici), tra cui organismi che offrono procedure di negoziazione paritetica realizzate sulla base di accordi tra operatori e Associazioni di Consumatori, e presso le Camere di Commercio che hanno aderito alla convenzione sottoscritta dall’Autorità con Unioncamere[5].

È ormai pacifico ritenere in generale gli strumenti ADR, e la Conciliazione in particolare, una opportunità per imparare ad affrontare il conflitto, per conoscere meglio se stessi, per riconoscere il personale senso di umanità, aprendosi al dialogo con l’altro senza considerarlo un nemico, senza temere di perdere o di voler vincere a tutti i costi.

Nella procedura ADR non c’è chi perde o chi vince.

Mentre il Giudice stabilisce chi ha torto o ragione risolvendo la controversia dal punto di vista giuridico ma non il conflitto personale tra le parti, il Conciliatore ha il compito di facilitare la comunicazione fra i convenuti, attori principali del procedimento di mediazione, mettendo le personali abilità comunicative, le competenze, l’autorevolezza, la credibilità, la sua persona al servizio del delicato compito a lui affidato.

Riconducendo al dialogo le parti, il Conciliatore consente loro di uscire dal problema e di cominciare a ricostruire il rapporto personale, favorisce quindi indirettamente l’ambito sociale più ampio, indipendentemente se l’accordo verrà trovato o meno.

Attraverso l’ADR si ha una interpretazione costruttiva del conflitto, infatti se le energie vengono incanalate nella giusta direzione inducono le parti a compiere un processo di introspezione e di auto-consapevolezza che genererà valore per la vita personale nel rispetto di quella altrui.

Perché, come scriveva Jean Jacques Rousseau, “non riesco a persuadermi che, per avere ragione si debba a tutti i costi avere l’ultima parola”.

 

[1] Pubblicata in G.U. Serie Generale n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62.

[2] Il tema della prescrizione nel settore dell’energia viene ampiamente trattato in “Il diritto alla prescrizione nei contratti di energia elettrica e gas” pubblicato su Filodiritto - Rivista giuridica elettronica, pubblicata su Internet all'indirizzo http://www.filodiritto.com, ISSN 2239-7752Marzo 2018, pag.https://www.filodiritto.com/articoli/2018/03/il-diritto-alla-prescrizione-nei-contratti-di-energia-elettrica-e-gas.html.

[3] Articolo 3 comma 2 lett. a): “La presente fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che possono non essere pagati, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17). Per non pagare tali importi, La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà, ad esempio inoltrando il modulo compilato presente in questa pagina ai recapiti di seguito riportati [indicare i recapiti]”.

[4] Articolo 4 comma 1 lett. a): “La fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni da pagare e non soggetti a prescrizione in quanto dalle verifiche è emersa una Sua presunta responsabilità per il ritardo nella fatturazione di tali importi".

[5] Sui meccanismi ADR nel settore dell’energia, ex multis, cfr. Mauro P., La mediazione nelle controversie energetiche, Aracne Editrice, 2018Mauro P., “Riflessioni sulla media-conciliazione: risorsa per la giustizia ed opportunità di crescita sociale” pubblicato in Diritto & Diritti - Rivista giuridica elettronica, pubblicata su Internet all'indirizzo http://www.diritto.it, ISSN 1127-8579, Aprile 2012, pag.http://www.diritto.it/docs/33246-rifessioni-sulla-media-conciliazione-risorsa-per-la-giustizia-ed-opportunit-di-crescita-sociale; Mauro P. “La mediazione come metodo per la gestione dei conflitti nei mercati dell’energia elettrica e del gas. Prime riflessioni sul Testo Integrato Conciliazione” – pubblicato in Ambiente e Diritto – Rivista giuridica elettronica, pubblicata su Internet all’indirizzo http://www.ambientediritto.it/, ISSN 1974-9562,  Luglio 2016 , pag.http://www.ambientediritto.it/home/dottrina/la-mediazione-come-metodo-la-gestione-dei-conflitti-nei-mercati-dell%E2%80%99energia-elettrica-e; Mauro P. “Energia elettrica e gas: la mediazione come metodo per la gestione dei conflitti” - pubblicato in Diritto & Diritti - Rivista giuridica elettronica, pubblicata su Internet all'indirizzo http://www.diritto.it, ISSN 1127-8579, Luglio 2016, pag.http://www.diritto.it/docs/38496-energia-elettrica-e-gas-la-mediazione-come-metodo-per-la-gestione-dei-conflitti; Mauro P. “Il ruolo del conciliatore nelle controversie energetiche” - pubblicato in Ambiente e Diritto – Rivista giuridica elettronica, pubblicata su Internet all’indirizzo http://www.ambientediritto.it/, ISSN 1974-9562,  Luglio 2016 pag.http://www.ambientediritto.it/home/node/3198.