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Accettazione di eredità da parte del genitore per il minore: cosa succede se manca l’inventario

Accettazione di eredità da parte del genitore per il minore: cosa succede se manca l’inventario
Accettazione di eredità da parte del genitore per il minore: cosa succede se manca l’inventario

Con una recente Ordinanza pubblicata in data 16.11.2018, la Corte di Cassazione è intervenuta, come a più riprese negli ultimi anni, su un argomento molto delicato, al fine di chiarire gli effetti giuridici che si realizzano nell’ipotesi in cui il genitore esercente la potestà sul figlio minore accetti l’eredità per esso, ma non rediga l’inventario e quest’ultimo non venga redatto neppure dal minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età.

La Corte ha enunciato che: “Qualora il genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore, chiamato all'eredità, faccia l'accettazione prescritta dall'articolo 471 del codice civile da cui deriva l'acquisto da parte del minore della qualità di erede, ma non compia l'inventario, necessario per poter usufruire della limitazione della responsabilità, e questo non sia redatto neppure dal minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, l'eredità resta acquisita da quest'ultimo, che però è considerato erede puro e semplice, mentre il mancato perfezionamento della procedura di accettazione beneficiata mantiene il minore nella qualità di chiamato, sicché una volta divenuto maggiorenne, potrà valutare se conservare o meno il beneficio ovvero rinunciare all'eredità” (Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, Ordinanza del 16/11/2018 n. 29665 – Presidente V. Correnti).

 

1. Il caso

Il casus decisus su cui verte la decisione della Suprema Corte prende spunto dalla seguente vicenda: a seguito del decesso di D.B.F., succedevano ex lege il figlio minore D.B.A.A. e il coniuge C.C.M. Quest’ultima accettava, per conto del minore, l’eredità paterna con beneficio di inventario, redigendo l’inventario oltre il termine previsto dall’articolo 485 codice civile. Raggiunta la maggiore età, il figlio D.B.A.A. rinunciava all’eredità ex articolo 519 codice civile.

C.C.M., nelle more, aveva continuato a gestire, dopo la scomparsa del marito, l’impresa di quest’ultimo fino alla crisi che aveva interessato l’azienda e che si era conclusa con l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, nell’ambito della quale il complesso immobiliare, comprendente anche il capannone industriale – parte dell’asse ereditario - veniva acquisito da P.M.S.

Con atto di citazione del 21/03/2007 D.B.A.A. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trani P.M.S., per sentire accertare il suo diritto di proprietà sulla metà del complesso immobiliare e condannare la convenuta al rendiconto dei frutti medio tempore percepiti. L’attore deduceva che, ferma restando l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario compiuta dal genitore esercente la potestà, la successiva rinuncia intervenuta al raggiungimento della maggiore età era da considerarsi inefficace.

Il Giudice di prime cure condivideva la prospettazione dell’attore sull’inefficacia della rinuncia all’eredità, ma riconosceva la proprietà esclusiva del bene in capo a P.S.M. in virtù di usucapione decennale abbreviata, avendo la stessa posseduto il bene in buona fede e sulla base di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento. Avverso tale sentenza D.B.A.A. proponeva appello dinanzi alla Corte d’appello di Bari, ad avviso della quale la rinuncia all’eredità, fatta da D.B.A.A. appena maggiorenne, non doveva ritenersi inefficace in quanto “il minore può accettare l'eredità soltanto con beneficio di inventario, con la conseguenza che al raggiungimento della maggiore età può alternativamente procedere alla redazione dell’inventario entro un anno, ovvero non provvedervi – in tal caso decade dal beneficio e diventa erede puro e semplice – ovvero rinunciare all’eredità”. Alla luce di quanto sopra, nel caso di specie, i giudici di appello ritenevano pienamente efficace la rinuncia ex art. 519 codice civile, legittimando di conseguenza anche l’acquisto del complesso immobiliare da parte di P.S.M. – non più per usucapione abbreviata – in virtù dell’accrescimento della quota ereditaria di C.C.M. che aveva provveduto al trasferimento del bene a favore di P.S.M. quale unica erede.

2. La decisione della Corte di Cassazione

La sentenza d’appello veniva impugnata da D.B.A.A. dinanzi alla Corte di Cassazione. Con il primo motivo di gravame il ricorrente deduceva l’errata applicazione delle norme codicistiche in tema di accettazione con beneficio di inventario da parte del minore. Ed invero, ai sensi del combinato disposto degli articoli 471 e 489 del Codice civile, il minore può, per il tramite del suo rappresentante legale, accettare l’eredità solo con il beneficio di inventario e può provvedere alla redazione dell’inventario (qualora essa non sia stata effettuata medio tempore dal rappresentante) entro un anno dalla maggiore età, conservando gli effetti e i vantaggi del beneficio.

Sul punto la Corte di Cassazione, condividendo la prospettazione del ricorrente, ha evidenziato gli effetti giuridici riconducibili alla redazione o meno dell’inventario. Pertanto, da un lato, la mancata redazione dell’inventario pone il minore, nonostante l’intervenuta accettazione, nella condizione di chiamato all’eredità, con la conseguenza che egli potrà, nel termine di un anno dal compimento della maggiore età, redigere l’inventario, non provvedervi (in tal caso acquista la qualità di erede puro e semplice) ovvero rinunciarvi.

D’altro canto, la redazione dell’inventario perfeziona l’acquisto della qualità di erede in capo al minore, in quanto l’accettazione dell’eredità da parte del minore è una fattispecie a formazione progressiva di cui la redazione dell’inventario rappresenta un elemento costitutivo. Ne deriva che, una volta che si sia perfezionata, prima del raggiungimento della maggiore età, la procedura di accettazione beneficiata, con il realizzarsi degli elementi costitutivi previsti dalla legge, risulta acquisita dal minore la qualità di erede, con la conseguenza che al medesimo, una volta divenuto maggiorenne, è preclusa, in forza del principio della irretrattabilità dell’accettazione ereditaria (semel heres semper heres), la possibilità di una successiva rinuncia.

Ulteriore precisazione è da farsi con riferimento al termine di cui all’art. 485 Codice civile, invocato nella fattispecie dalla controparte: tale articolo prevede che il chiamato all’eredità che si trovi, a qualunque titolo, in possesso dei beni ereditari debba redigere l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione. La Corte ha evidenziato che il regime apprestato dal legislatore per le eredità devolute ai minori è peculiare, giacché è preclusa ogni forma di accettazione diversa da quella beneficiata e ciò comporta una deroga alla scansione cronologica degli adempimenti, con la conseguenza che il mancato rispetto del termine di cui all’art. 485 codice civile non inficia la validità dell’accettazione dell’eredità da parte del minore.

La Corte di Cassazione ha, dunque, accolto il ricorso di D.B.A.A. tenuto conto del fatto che, nel caso di specie, l’accettazione dell’eredità si era già perfezionata con la redazione dell’inventario predisposta dal genitore esercente la potestà (quando il figlio era ancora minore sebbene oltre il termine di tre mesi dall’apertura della successione del de cuius) e la successiva rinuncia all’eredità è da considerarsi inefficace.

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