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Violenza domestica: allontanamento da casa anche per ipotesi lievissime

Violenza domestica: allontanamento da casa anche per ipotesi lievissime
Violenza domestica: allontanamento da casa anche per ipotesi lievissime

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 236 del 14 dicembre 2018 ha dichiarato illegittima la norma che attribuisce al Giudice di Pace la competenza sul reato, tentato o consumato, di lesioni volontarie lievissime in danno del #figlio naturale, in tal modo introducendo nel nostro sistema, la possibilità che il Tribunale possa ordinare l’allontanamento dalla casa familiare anche di chi è indagato o imputato di lesioni volontarie nei confronti di figli naturali, di discendenti e ascendenti in generale, nonché del coniuge, anche separato o divorziato, dell’altra parte dell’unione civile, anche cessata, del convivente in modo stabile con cui ha un rapporto affettivo.

Ma procediamo con ordine: è necessario premettere il quadro normativo in cui si colloca la questione di costituzionalità, che è fatto di plurimi rinvii e richiami, formali e non già materiali, di disposizioni, si da risultare, nel complesso, alquanto tortuoso.

La questione viene posta dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Teramo che, all’udienza ex articolo 409, comma 2 e 411 Codice di procedura penale, è chiamato a pronunciarsi in ordine all’imputazione del reato di lesioni volontarie di un genitore in danno del figlio naturale con conseguente malattia di durata non superiore a venti giorni, reato previsto dall’articolo 582, comma 2 Codice Penale aggravato ex articolo 585, comma 1 Codice Penale, stante il concorso di una delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 577 Codice Penale e segnatamente quella prevista dal numero 1) del primo comma, per essere stato il fatto commesso nei confronti del discendente.

In particolare, secondo il Giudice rimettente, quanto alla questione di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, osserva che la disposizione contenuta nell’articolo 582 del codice penale, limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela, non prevedendo l’esclusione della competenza per materia del giudice di pace anche in relazione al reato di lesioni perseguibili a querela, commesso in danno del figlio naturale, e invece contemplandola, per lo stesso reato in danno del figlio adottivo, confliggerebbe con l’articolo  della Costituzione per violazione del principio di uguaglianza e per intrinseca irragionevolezza; infatti, soltanto le condotte consumate dal genitore nei confronti del #figlio adottivo già di competenza del giudice di pace, sono divenute di competenza del tribunale ordinario e non anche quelle consumate in danno del figlio naturale, pur trattandosi di fattispecie connotate da uno stesso disvalore sociale e ispirate ad una ratio del tutto sovrapponibile.

Inoltre, la disposizione censurata irragionevolmente comporterebbe che, se il reato di lesioni personali «lievi» (in realtà lievissime ex articolo 582, secondo comma, codice penale) è commesso in danno del figlio adottivo, risulta compreso tra le fattispecie di cui all’articolo 282-bis, comma 6, del codice di procedura penale, il quale consente l’applicazione della misura «dell’#allontanamento dalla casa familiare», anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’articolo 280 codice di procedura penale; mentre, là dove la medesima condotta risulti posta in essere in danno di un discendente, qual è il figlio naturale, sussistendo la competenza del giudice di pace, deve escludersi l’applicabilità della citata misura cautelare personale, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), del Decreto legislativo n. 274 del 2000.

Sussisterebbe, altresì, la violazione dell’articolo 24 della Costituzione, perché la disposizione censurata determina un pregiudizio per i diritti dell’indagato, costituito dalla oggettiva impossibilità per il giudice di adottare un provvedimento ex articolo 131-bis codice penale per la lieve entità del fatto, trovando applicazione l’articolo 4, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo n. 274 del 2000, nella parte in cui, per il reato di lesioni «lievi» in danno del figlio naturale, individua quale giudice competente per materia il giudice di pace, impossibilitato a definire il procedimento con un provvedimento di archiviazione ai sensi dell’articolo 131-bis citato.

La Corte Costituzionale ha quindi preliminarmente sottolineato come l’articolo 577 del codice penale, richiamato, limitatamente al secondo comma, dall’articolo 582 contenente la disposizione censurata dal Giudice remittente, è stato modificato dall’articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 (Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici), che costituisce ius superveniens rispetto all’ordinanza di rimessione. In particolare, la disposizione sopravvenuta prevede che all’articolo 577 del codice penale «sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, numero 1), dopo le parole “il discendente” sono aggiunte le seguenti: “o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l’altra parte dell’unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente”; b) al secondo comma, dopo le parole: “il coniuge” sono inserite le seguenti: “divorziato, l’altra parte dell’unione civile, ove cessata”».

Risulta così ampliato l’elenco dei soggetti (persone offese) indicati dalla disposizione richiamata dalla norma censurata per includere per alcuni (articolo 577, secondo comma) o, all’opposto, escludere per altri (articolo 577, primo comma, numero 1) il reato di lesioni lievissime dalla competenza del giudice di pace, rimanendo tuttavia invariata la censurata regola di competenza quanto al reato di lesioni lievissime in danno rispettivamente del figlio naturale e del figlio adottivo, sicchè, la questione di legittimità costituzionale sollevata, non risulta affatto modificata e merita di essere approfondita.

Per farlo, bisogna prendere le mosse dall’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), come modificato dall’articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119.

Il censurato articolo 4 citato dispone, nella parte che qui rileva, prevede che il giudice di pace è competente: «a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall’articolo 577, secondo comma, ovvero contro il convivente [...]».

Pertanto, prima della modifica della regola di competenza contestata dal giudice rimettente, le lesioni lievissime in danno del figlio naturale e quelle in danno del figlio adottivo avevano lo stesso trattamento sostanziale (quanto alla ricorrenza della circostanza aggravante) e processuale (quanto alla competenza): se punite a querela, per essere la malattia non superiore a venti giorni, era competente sempre il giudice di pace.

È stata solo la legge di conversione a modificare tale regola di competenza. Infatti, le parole «ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall’articolo 577, secondo comma», nei cui confronti si appuntano le censure del giudice rimettente, sono state inserite, nella disposizione del citato decreto legislativo n. 274 del 2000, dalla legge n. 119 del 2013, di conversione del decreto legge n. 93 del 2013.

Tale decreto-legge reca un complessivo intervento normativo di repressione della #violenza di genere, in sintonia peraltro con la pressoché coeva ratifica, ad opera della legge 27 giugno 2013, n. 77, della #Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011.

È di tutta evidenza che il decreto-legge ha avuto come scopo principale quello di contrastare in modo più incisivo la violenza di genere, ossia le condotte violente poste in essere nell’ambito di contesti familiari o comunque affettivi, rafforzando la tutela delle vittime considerate più vulnerabili, quali le donne.

Tra le novità di maggior rilievo recate dal Decreto legge n. 93 del 2013 vi è, per ciò che qui interessa, la modifica dell’art. 282-bis codice di procedura penale, disposizione questa introdotta nel codice di rito dall’articolo 1 della legge 4 aprile 2001, n. 154 (Misure contro la violenza nelle relazioni familiari) con la previsione di una speciale misura cautelare personale: l’allontanamento dalla casa familiare che, tuttavia, continuava a restare fuori dagli ambiti di applicabilità dei reati per i quali era prevista la competenza del Giudice di pace, come appunto le lesioni volontarie lievissime perseguibili a querela.

A ciò ha rimediato la legge di conversione n. 119 del 2013 modificando la regola di competenza (articolo 4, comma 1, lettera a) sì da portare nella competenza del tribunale ordinario anche i reati di lesioni volontarie lievissime che prima erano esclusi. All’articolo 2 del decreto-legge è stato aggiunto il comma 4-bis che ha sottratto alla competenza del giudice di pace il reato di lesioni lievissime nel concorso della circostanza aggravante prevista dall’articolo 585 codice penale per essere i fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall’articolo 577, secondo comma, codice penale.

Nel 2013, con il Decreto legge n. 93 convertito nella legge n. 119, il legislatore ha voluto elevare il livello di repressione della violenza domestica prevedendo una serie di misure, compresa quella di trasferire il reato di lesioni lievissime – considerato un reato-spia di violenze più gravi e abituali – dalla competenza del giudice di pace a quella del Tribunale, rendendo così possibile l’adozione di un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, interdetta al giudice di pace essendo una misura cautelare personale.

Inspiegabilmente, però, dalla competenza del giudice ordinario è rimasto escluso il reato di lesioni lievissime contro il figlio naturale. Il che ha creato un regime differenziato rispetto al figlio adottivo, ritenuto dalla Corte costituzionale irragionevole oltre che lesivo del principio di uguaglianza, e quindi discriminatorio.

Da una parte, è violato il principio di eguaglianza non essendo giustificato il diverso trattamento processuale riservato al reato di lesioni volontarie secondo che il fatto sia commesso rispettivamente in danno del figlio naturale o del figlio adottivo, stante lo stesso stato di figlio nell’uno e nell’altro caso e quindi il carattere discriminatorio della differenziazione.

D’altra parte, non si rinviene alcuna ragione, quale che sia, della mancata inclusione anche del reato di lesioni volontarie commesso in danno del figlio naturale tra quelli che, già di competenza del giudice di pace, sono stati trasferiti alla competenza del tribunale ordinario per innalzare il livello di contrasto a tali episodi di violenza domestica, con conseguente manifesta irragionevolezza della disciplina differenziata.

Sotto il profilo civilistico, d’altronde, vi è piena assimilazione dello status di figlio naturale con quello di figlio adottivo: l’articolo 315 codice civile, novellato dall’articolo 1, comma 7, della legge n. 219 del 2012 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione), ha ridefinito la condizione di filiazione, prevedendo in generale, che tutti i figli (naturali, legittimi e adottivi) hanno lo stesso stato giuridico.

Secondo la Corte, anche per i figli naturali la competenza deve spettare al giudice monocratico, con tutte le conseguenze che questo mutamento di competenza comporta sul piano del regime sostanziale (pene, riti alternativi ecc.).

Peraltro, la dichiarazione di incostituzionalità produce anche un effetto estensivo rispetto ad altri soggetti vittime di violenza domestica, con il risultato di rafforzarne la tutela.

La competenza del giudice di pace sul reato di lesioni lievissime contro il figlio naturale escludeva, in sé, la possibilità dell'allontanamento dalla casa familiare in via cautelare, poiché il giudice di pace non può disporre misure cautelari personali, neppure nei casi di urgenza.

Con il passaggio della competenza al Tribunale, invece, l'allontanamento sarà possibile, così come diventerà più rigido il regime sostanziale penale, fatta salva la possibilità del giudice, in caso di tenuità del fatto, di applicare la corrispondente causa di non punibilità.

Le conseguenze dell'illegittimità della norma impugnata sono state estese anche ai casi di lesioni volontarie lievissime nei confronti degli ascendenti e dei discendenti.

Analoga, ulteriore estensione è stata disposta quando la violenza è rivolta al coniuge, anche se separato o divorziato, all'altra parte dell'unione civile, ancorché cessata, alla persona legata al colpevole da un rapporto affettivo e con lui convivente in modo stabile.

In definitiva la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace), come modificato dall'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere), convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie, previsto dall’articolo 582, secondo comma, del codice penale, per fatti commessi contro l’ascendente o il discendente di cui al numero 1) del primo comma dell’articolo 577 codice penale; ed, in via consequenziale, ai sensi dell’articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 274 del 2000, nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie, previsto dall’articolo 582, secondo comma, codice penale, per fatti commessi contro gli altri soggetti elencati al numero 1) del primo comma dell’articolo 577 codice penale, come modificato dall’articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 (Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici).