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Ultime novità sulla rottamazione ter

Disposizioni normative: articolo 3 Decreto legge 119/2018 (Decreto Fiscale), legge n. 145/2018 (Legge di Stabilità 2019) e Decreto legge 135/2018 (Decreto Semplificazioni) convertito in legge n. 12/2019
rottamazione
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Sommario: 1. Premessa 2. Carichi oggetto di definizione agevolata. 3. Agevolazioni. 4. Modalità di versamento. 5. Termini e perfezionamento della definizione. 6. Conseguenze della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata. 7. Comunicazione delle somme dovute. 8. Carichi non definibili. 9. Rapporti con la prima rottamazione. 10. Rapporti con la rottamazione bis: dal Decreto legge n. 119/2018 al Decreto Semplificazioni.

 

1. Premessa

Con l’articolo 3 del Decreto legge n. 119/2018, convertito in legge n. 136/2018, è stata riproposta, per il terzo anno consecutivo, la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (c.d. rottamazione ter).

Rispetto alle precedenti “Definizioni” introdotte dal Decreto legge n. 193/2016 (“prima rottamazione”) e successivamente dal D.l. n. 148/2017 (“rottamazione bis”), la legge in commento ha previsto importanti novità a favore del contribuente.

Ma vediamo ora più nel dettaglio il funzionamento della nuova rottamazione.

 

2. Carichi oggetto di definizione agevolata

Possono essere oggetto di definizione agevolata, secondo quanto stabilito dall’articolo 3, comma 1, del Decreto legge n. 119/2018, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Come si può, dunque, da subito notare, la nuova norma ha esteso i benefici della definizione agevolata anche ai debiti esclusi dalla precedente rottamazione (c.d. rottamazione bis), in quanto risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione successivamente alla data del 30 settembre 2017.

Sono definibili, altresì:

  • i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza di composizione della crisi da sovra-indebitamento presentata dai debitori (in tal caso, il pagamento del debito definito potrà avvenire con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore);
  • i debiti relativi a carichi già oggetto di prima rottamazione o di rottamazione bis (con le modalità che si spiegheranno meglio infra).

Per quanto concerne, invece, la possibile definizione agevolata dei carichi riguardanti i tributi locali (che nelle precedenti rottamazioni era prevista), l’articolo 3 del Decreto legge n. 119/2018, così come risultante anche a seguito delle varie modifiche/integrazioni, nulla dice.

 

3. Agevolazioni

Il debitore che presenterà all'agente della riscossione apposita dichiarazione potrà estinguere i debiti definibili senza corrispondere:

  • sanzioni;
  • interessi di mora;
  • sanzioni e somme aggiuntive sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali.

Restano, pertanto, dovute le somme:

  • affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale ed interessi;
  • maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica delle cartelle di pagamento.

 

4. Modalità di versamento

Ai fini del perfezionamento della definizione, il debitore è tenuto a versare (mediante domiciliazione sul conto corrente o bollettini precompilati o presso gli sportelli dell'agente della riscossione) quanto previsto:

  • integralmente, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2019;
  • nel numero massimo di 18 rate consecutive di cui:

- la prima e la seconda rata (ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute, con scadenza 31 luglio e 30 novembre 2019);

- le restanti somme, tutte di pari importo, con scadenza il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2020.

In caso di pagamento rateale, a decorrere dal 1° agosto 2019, sono dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo.

5. Termini e perfezionamento della definizione

Al fine di beneficiare delle agevolazioni previste dalla rottamazione ter, il debitore dovrà presentare all’agente della riscossione, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione (mod. DA-2018 disponibile presso gli sportelli o sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione) indicando:

- il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento (in caso di omessa indicazione da parte del debitore del numero di rate, si presume la scelta di 18 rate, salva la facoltà di pagare tutto in un'unica soluzione);

- l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi per i quali si chiede la definizione, assumendosi, altresì, l'impegno a rinunciare agli stessi.

L’articolo 3, comma 14, del Decreto legge n. 119/18 prevede che, in conseguenza del mancato, ovvero insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, la definizione non produce effetti e, pertanto:

- riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione;

i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

il pagamento non può più essere rateizzato.

La legge di conversione n. 136/2018 ha introdotto all’articolo in commento, il comma 14 bis con il quale viene stabilito che, nelle ipotesi di lieve ritardo nel versamento delle rate previste dalla definizione (non superiore a 5 giorni), non si produce l'effetto di inefficacia della definizione e non sono dovuti gli interessi.

Di nuova introduzione è, inoltre, il comma 24 bis che, conseguentemente, estende l'applicazione del comma 14 bis anche alle ipotesi di lieve ritardo nel versamento delle rate differite ai sensi dei commi 21 (relativo alla rottamazione bis) e 24 (relativo alla prima rottamazione) in scadenza a decorrere dal 31 luglio 2019.

 

6. Conseguenze della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, relativamente ai carichi definibili:

- i giudizi pendenti (aventi ad oggetto detti carichi) sono sospesi dal giudice dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute.

- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

- sono sospesi, fino alla scadenza della prima o dell’unica rata (31 luglio 2019), gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione.

Dette dilazioni sospese, alla data del 31 luglio 2019, verranno poi automaticamente revocate e non potranno essere accordate nuove dilazioni;

- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

- non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

- non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Le stesse poi si estingueranno a seguito del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione;

- il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28 ter (cioè nell'ambito della procedura di erogazione di un rimborso d'imposta) e 48 bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 (ai fini dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

- si applica la disposizione di cui all’articolo 54 del Decreto legge n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/2017, ai fini del rilascio del documento della unico di regolarità contributiva (DURC).

 

7. Comunicazione delle somme dovute

Entro il 30 giugno 2019, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, l'ammontare delle somme dovute ai fini della stessa, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

 

8. Carichi non definibili

Sono esclusi dalla definizione agevolata, per espressa previsione del comma 16, dell’articolo 3, del Decreto legge n. 119/2018:

- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;

- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;

- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e di sentenze penali di condanna;

- le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Per quanto concerne, invece, le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, il successivo comma 17 prevede che la definizione agevolata può riguardare i soli interessi.

9. Rapporti con la prima rottamazione

Possono accedere automaticamente ai benefici previsti dalla rottamazione ter anche i contribuenti che avevano aderito alla prima rottamazione (articolo 6, del Decreto legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016) e che, per qualsiasi motivo, sono decaduti.

Gli stessi, pertanto, entro il 30 giugno 2019, riceveranno apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute ai fini della definizione agevolata.

Detto pagamento potrà avvenire:

  • in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2019;
  • in dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno (per 5 anni) a decorrere dal 2019. Su tali somme, dal 1° agosto 2019, sono dovuti gli interessi al tasso dello 0,3% annuo.

 

10. Rapporti con la rottamazione bis: dal Decreto legge n. 119/2018 al Decreto Semplificazioni

L’articolo 3, comma 21, del Decreto legge n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136/2018, prevede l’ammissione alla rottamazione ter anche dei contribuenti che avevano precedentemente aderito alla rottamazione bis (articolo 1, Decreto legge n. 148/2017).

L’ammissione è, tuttavia, subordinata all’integrale pagamento, entro il termine differito del 7 dicembre 2018, delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 della precedente rottamazione.

Per coloro, dunque, che alla data del 7 dicembre 2018, risultano in regola con il pagamento delle predette rate, è previsto il differimento automatico del versamento delle restanti somme che saranno ripartite in 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno (per 5 anni) a decorrere dal 2019.

Su tali somme, dal 1° agosto 2019, sono dovuti gli interessi al tasso dello 0,3% annuo.

Entro il 30 giugno 2019, l’agente della riscossione invierà ai debitori interessati apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze, anche tenendo conto di quelle stralciate ai sensi dell’articolo 4 del medesimo decreto.

L’articolo 1 bis, comma 1, lettera a), del Decreto legge n. 135/2018 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla legge n. 12/2019, ha introdotto poi la possibilità di beneficiare della rottamazione ter anche per i contribuenti che, dopo aver aderito alla rottamazione bis, non hanno versato entro il 7 dicembre 2018 le rate di luglio, settembre e ottobre 2018.

Gli stessi, tuttavia, dovranno presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata entro il 30 aprile 2019 e il pagamento del quantum definito potrà essere effettuato, così come previsto dall’articolo 3, comma 23, del Decreto legge n. 119/2018:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2019;
  • nel numero massimo di 10 rate consecutive di pari importo con scadenza:

- le prime due, il 31 luglio ed il 30 novembre 2019;

- le restanti otto, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

È evidente, dunque, come il legislatore abbia riaperto le porte della rottamazione ter a coloro che non hanno saldato, entro il 7 dicembre 2018, le rate previste dalla rottamazione bis ma riducendo, per gli stessi, di due anni la dilazione (3 anni anzicchè 5).

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