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Breve schema sulle situazioni giuridiche soggettive attive

Ocean
Ocean

Il nostro ordinamento non dà una definizione delle posizioni o situazioni giuridiche soggettive, la cui nozione è da rinvenirsi nella teoria generale, che le struttura in attive (poteri, facoltà, qualifiche, pretese, interessi e aspettative) o passive (doveri, obblighi, soggezioni e oneri) le prime concesse ad un soggetto, le seconde gravanti su un soggetto.

E’ nella simmetria tra le due situazioni che si sostanzia ed articola l’essenza del rapporto giuridico. L’abuso del diritto rappresenta per l’ordinamento civile il limite di portata generale al diritto soggettivo.

 

DIRITTI SOGGETTIVI

Tra le situazioni giuridiche soggettive, in qualità di posizioni ideali del soggetto giuridicamente rilevanti, i diritti soggettivi acquistano un’importanza prevalente e rappresentano lo standard del diritto privato, tanto che per lungo tempo sono stati gli unici ad essere dotati di tutela giurisdizionale piena. Essi presentano un elemento formale (il contenuto ovvero la posizione del titolare) e uno funzionale (l’interesse in ragione del quale il diritto è costituito). L’àgere licére mira al soddisfacimento del proprio interesse, protetto dall’ordinamento giuridico, che lo contempera al contempo con i limiti interni ed esterni dovuti alla dimensione sociale in cui si atteggia.

Essi possono classificarsi in:

1) diritti assoluti (che possono essere fatti valere erga omnes verso tutti gli altri soggetti e impongono una generale soggezione a favore del titolare ed un generale obbligo negativo di non turbare o violare i suoi diritti, come il diritto di proprietà, i diritti di famiglia, tutti i diritti reali o i diritti della libertà nel campo pubblicistico) o relativi (in personam, che circoscrivono tale soggezione a una o più persone determinate, obbligate a dare, fare o non fare qualcosa, come avviene nei diritti di obbligazione o di credito);

2) diritti patrimoniali (che tutelano interessi economici o valutabili in denaro) e non patrimoniali (morali, c.d. personalissimi, come il diritto alla vita o i diritti familiari);

3) diritti trasmissibili (normalmente trasferibili ad altri soggetti) o intrasmissibili (perché originari, a prescindere dal loro carattere patrimoniale o non, che soddisfano un interesse superiore);

4) diritti reali, laspecies più importante del genus dei diritti assoluti (per così dire statici, i quali hanno per oggetto immediato una cosa, validi erga omnes, tipicamente previsti e regolati dalla legge e che si distinguono a loro volta in reali e reali di godimento) o diritti di obbligazione/di credito (il cui rapporto è eminentemente personale tra debitore e creditore, laddove il primo deve cooperare per realizzare l’interesse del secondo e il cui contenuto consiste nella pretesa di un soggetto alla prestazione di un altro o più soggetti, quindi con i caratteri della determinatezza e dinamicità).

 

DIRITTI REALI

Sono tutti quei diritti che hanno caratteristiche di:

-      Immediatezza (potere immediato sulla cosa senza interposizione di altre persone);

-      Assolutezza (si possono far valere nei confronti di tutti);

-      Tipicità: tutti i diritti reali costituiscono un numerus clausus previsti per legge.

 

Oneri o obbligazioni reali

La caratteristica della realità è presente anche negli oneri o obbligazioni reali, che riguardano prestazioni e che hanno in comune coi diritti reali solo essa, ovvero il rapporto con la cosa, che negli oneri reali non è solo un mezzo per determinare la persona che deve fare la prestazione, ma anche il titolo – unico titolo peraltro – dell’obbligo di prestazione, mentre nelle obbligazioni propter rem o ob rem esso l’appartenenza del bene vale per individuare il soggetto che resta personalmente obbligato. Le obbligazioni propter rem sono caratterizzate dal requisito della tipicità, con la conseguenza che esse possono sorgere per contratto solo nei casi e col contenuto espressamente previsti dalla legge.

 

Facoltà

Rappresentano il contenuto delle posizioni giuridiche attive quali il diritto soggettivo (vedi sopra)e le potestà, situazioni giuridiche attive che attribuiscono al soggetto che ne è titolare i poteri per realizzare interessi che non fanno capo direttamente a lui (es. potestà parentale). Tale posizione soggettiva comporta che colui che ne è investito è vincolato alla tutela di interessi per cui la potestà è attribuita, per questo si parla di potestà-dovere, quale potere di agire per la tutela di un interesse altrui (munus).

La potestà – la cui natura è controversa - non va confusa col diritto potestativo, attribuito invece nell’interesse del titolare. La prima è tipica del diritto pubblico, il diritto potestativo del diritto privato. Quest’ultimo è il potere di modificare a proprio vantaggio e con atto unilaterale la situazione giuridica di un altro soggetto che, rispetto a tale diritto, è in posizione di soggezione (es. recesso contrattuale).

Le facoltà pertanto sono semplici manifestazioni della posizione giuridica, e non godono di posizione autonoma rispetto a quella del diritto cui ineriscono.

 

Qualifiche/status

Complesso di diritti (ma anche doveri) che fanno capo ad un individuo in relazione alla posizione che esso occupa in un gruppo sociale.

 

Interesse

Esigenza di soddisfare un bisogno, il quale determina a sua volta una spinta intrinseca nel soggetto interessato alla ricerca e all’apprensione del bene idoneo alla sua soddisfazione.

 

Aspettativa

Posizione di attesa cui l’ordinamento attribuisce rilevanza giuridica riconoscendone l’attitudine a trasformarsi in diritto soggettivo e apprestando una serie di strumenti di tutela in via strumentale che ne favoriscano la conservazione in vista della futura trasformazione. Si caratterizza come posizione di interesse iniziale giuridicamente riconosciuta non come tale, ma in vista del loro successivo evolversi in una situazione finale corrispondente ad una posizione di diritto soggettivo. Tale situazione rileva in particolare nella condizione, in pendenza della quale le parti contrattuali hanno il dovere di comportarsi secondo buona fede.

 

Il nostro ordinamento non dà una definizione delle posizioni o situazioni giuridiche soggettive, la cui nozione è da rinvenirsi nella teoria generale, che le struttura in attive (poteri, facoltà, qualifiche, pretese, interessi e aspettative) o passive (doveri, obblighi, soggezioni e oneri) le prime concesse ad un soggetto, le seconde gravanti su un soggetto.

E’ nella simmetria tra le due situazioni che si sostanzia ed articola l’essenza del rapporto giuridico. L’abuso del diritto rappresenta per l’ordinamento civile il limite di portata generale al diritto soggettivo.

 

DIRITTI SOGGETTIVI

Tra le situazioni giuridiche soggettive, in qualità di posizioni ideali del soggetto giuridicamente rilevanti, i diritti soggettivi acquistano un’importanza prevalente e rappresentano lo standard del diritto privato, tanto che per lungo tempo sono stati gli unici ad essere dotati di tutela giurisdizionale piena. Essi presentano un elemento formale (il contenuto ovvero la posizione del titolare) e uno funzionale (l’interesse in ragione del quale il diritto è costituito). L’àgere licére mira al soddisfacimento del proprio interesse, protetto dall’ordinamento giuridico, che lo contempera al contempo con i limiti interni ed esterni dovuti alla dimensione sociale in cui si atteggia.

Essi possono classificarsi in:

1) diritti assoluti (che possono essere fatti valere erga omnes verso tutti gli altri soggetti e impongono una generale soggezione a favore del titolare ed un generale obbligo negativo di non turbare o violare i suoi diritti, come il diritto di proprietà, i diritti di famiglia, tutti i diritti reali o i diritti della libertà nel campo pubblicistico) o relativi (in personam, che circoscrivono tale soggezione a una o più persone determinate, obbligate a dare, fare o non fare qualcosa, come avviene nei diritti di obbligazione o di credito);

2) diritti patrimoniali (che tutelano interessi economici o valutabili in denaro) e non patrimoniali (morali, c.d. personalissimi, come il diritto alla vita o i diritti familiari);

3) diritti trasmissibili (normalmente trasferibili ad altri soggetti) o intrasmissibili (perché originari, a prescindere dal loro carattere patrimoniale o non, che soddisfano un interesse superiore);

4) diritti reali, laspecies più importante del genus dei diritti assoluti (per così dire statici, i quali hanno per oggetto immediato una cosa, validi erga omnes, tipicamente previsti e regolati dalla legge e che si distinguono a loro volta in reali e reali di godimento) o diritti di obbligazione/di credito (il cui rapporto è eminentemente personale tra debitore e creditore, laddove il primo deve cooperare per realizzare l’interesse del secondo e il cui contenuto consiste nella pretesa di un soggetto alla prestazione di un altro o più soggetti, quindi con i caratteri della determinatezza e dinamicità).

 

DIRITTI REALI

Sono tutti quei diritti che hanno caratteristiche di:

-      Immediatezza (potere immediato sulla cosa senza interposizione di altre persone);

-      Assolutezza (si possono far valere nei confronti di tutti);

-      Tipicità: tutti i diritti reali costituiscono un numerus clausus previsti per legge.

 

Oneri o obbligazioni reali

La caratteristica della realità è presente anche negli oneri o obbligazioni reali, che riguardano prestazioni e che hanno in comune coi diritti reali solo essa, ovvero il rapporto con la cosa, che negli oneri reali non è solo un mezzo per determinare la persona che deve fare la prestazione, ma anche il titolo – unico titolo peraltro – dell’obbligo di prestazione, mentre nelle obbligazioni propter rem o ob rem esso l’appartenenza del bene vale per individuare il soggetto che resta personalmente obbligato. Le obbligazioni propter rem sono caratterizzate dal requisito della tipicità, con la conseguenza che esse possono sorgere per contratto solo nei casi e col contenuto espressamente previsti dalla legge.

 

Facoltà

Rappresentano il contenuto delle posizioni giuridiche attive quali il diritto soggettivo (vedi sopra)e le potestà, situazioni giuridiche attive che attribuiscono al soggetto che ne è titolare i poteri per realizzare interessi che non fanno capo direttamente a lui (es. potestà parentale). Tale posizione soggettiva comporta che colui che ne è investito è vincolato alla tutela di interessi per cui la potestà è attribuita, per questo si parla di potestà-dovere, quale potere di agire per la tutela di un interesse altrui (munus).

La potestà – la cui natura è controversa - non va confusa col diritto potestativo, attribuito invece nell’interesse del titolare. La prima è tipica del diritto pubblico, il diritto potestativo del diritto privato. Quest’ultimo è il potere di modificare a proprio vantaggio e con atto unilaterale la situazione giuridica di un altro soggetto che, rispetto a tale diritto, è in posizione di soggezione (es. recesso contrattuale).

Le facoltà pertanto sono semplici manifestazioni della posizione giuridica, e non godono di posizione autonoma rispetto a quella del diritto cui ineriscono.

 

Qualifiche/status

Complesso di diritti (ma anche doveri) che fanno capo ad un individuo in relazione alla posizione che esso occupa in un gruppo sociale.

 

Interesse

Esigenza di soddisfare un bisogno, il quale determina a sua volta una spinta intrinseca nel soggetto interessato alla ricerca e all’apprensione del bene idoneo alla sua soddisfazione.

 

Aspettativa

Posizione di attesa cui l’ordinamento attribuisce rilevanza giuridica riconoscendone l’attitudine a trasformarsi in diritto soggettivo e apprestando una serie di strumenti di tutela in via strumentale che ne favoriscano la conservazione in vista della futura trasformazione. Si caratterizza come posizione di interesse iniziale giuridicamente riconosciuta non come tale, ma in vista del loro successivo evolversi in una situazione finale corrispondente ad una posizione di diritto soggettivo. Tale situazione rileva in particolare nella condizione, in pendenza della quale le parti contrattuali hanno il dovere di comportarsi secondo buona fede.