x

x

Cambiano le frontiere dell’amministrazione di sostegno dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 114/2019?

Composition 8, Vassily Kandinsky, 1923, Guggenheim Museum, New York
Composition 8, Vassily Kandinsky, 1923, Guggenheim Museum, New York

Abstract:

Secondo l’interpretazione data dalla Corte Costituzionale, con Sentenza 114/2019, il beneficiario di ADS può, a seconda di quanto previsto dal Giudice tutelare, o donare da sé, senza alcuna sostituzione o assistenza da parte dell’amministratore, o donare da sé, ma con l’assistenza dell’amministratore, o, infine, donare tramite la necessaria rappresentanza dell’amministratore.

 

Indice:

1. Il beneficiario di amministrazione di sostegno, di regola, può donare

2. Regola ed eccezioni: un ventaglio di possibili ipotesi, per le donazioni del beneficiario di ADS

3. È possibile disporre l’amministrazione di sostegno anche per la persona inferma soltanto fisicamente

4. Altri interrogativi in materia di ADS, oltre a quello sulla capacità di donare del beneficiario, a cui risponde Corte Costituzionale 114/2019

 

1. Il beneficiario di amministrazione di sostegno, di regola, può donare

Con la sentenza n. 114 del 2019, la Consulta ha deciso che il beneficiario di amministrazione di sostegno conservi, di regola, la capacità di donare, a meno che il giudice tutelare non lo abbia, espressamente e specificamente, privato di tale capacità.

La capacità di donare, dunque, è la regola, e non l’eccezione, per il beneficiario di amministrazione di sostegno (“ADS”). Se, da un canto, il beneficiario di ADS conserva la capacità di donare come regola, è pure possibile, d’altro canto, l’eccezione, sicché il giudice tutelare ha il potere, in casi di particolare gravità, di privarlo di tale capacità, ex articolo 411, 4° comma, Codice Civile.

 

2. Regola ed eccezioni: un ventaglio di possibili ipotesi, per le donazioni del beneficiario di amministrazione di sostegno

Quando la capacità di donare è conservata, poi, è possibile che il giudice disponga che il beneficiario potrà donare solo tramite l’amministratore, che ne acquista così la rappresentanza a donare, ovvero che disponga l’affiancamento da parte dell’amministratore, al momento della manifestazione della volontà a donare.

Le ipotesi, che da ciò discendono, sono, senza pretesa di completezza, così sintetizzabili:

i) il beneficiario di ADS può, di regola, donare da sé, senza alcuna sostituzione o assistenza da parte dell’amministratore;

ii) il beneficiario di ADS può, sì, donare da sé, ma con l’assistenza dell’amministratore, se così ha specificamente disposto il giudice tutelare;

iii) il beneficiario di ADS può donare, ma solo tramite l’amministratore, che lo rappresenta, se così ha specificamente disposto il giudice tutelare;

iv) il beneficiario di ADS è privato della capacità di donare, e non può validamente fare donazioni, sempre se così ha specificamente disposto il giudice tutelare.

 

3. È possibile disporre l’amministrazione di sostegno anche per la persona inferma soltanto fisicamente

Assai interessanti, poi, sono alcuni dei passaggi e delle argomentazioni con cui la Corte ha motivato tale conclusione.

In particolare, per escludere l’applicabilità diretta al beneficiario di ADS dell’incapacità a donare di cui all’articolo 774 Codice Civile, ove si prevede che “non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni”, il Giudice delle leggi ha sottinteso che il beneficiario di ADS possa avere la piena capacità di disporre dei propri beni, e ciò in quanto beneficiario di un’ADS può essere anche un soggetto in difficoltà soltanto fisica, ma perfettamente capace di intendere e di volere; un soggetto riguardo al quale, di conseguenza, l’ADS lascerebbe intatta la piena e intatta capacità di agire.

 

4. Altri interrogativi in materia di amministrazione di sostegno, oltre a quello sulla capacità di donare del beneficiario, a cui risponde Corte Costituzionale 114/2019

Va sottolineato, in sintesi ed in conclusione, come, con la sentenza n. 114 del 2019, la Consulta, oltre a chiarire che il beneficiario di ADS di regola conservi la capacità di donare, abbia preso posizione su almeno tre aspetti dell’istituto, i quali erano, sin dal suo nascere, assai discussi e fonte di forti contrasti interpretativi.

In particolare, mi pare che si possa affermare, a volte leggendo tra le righe, che la Corte fa proprie le posizioni seguenti.

A) L’ADS non presuppone necessariamente un’infermità psichica, e non priva necessariamente il beneficiario di almeno una parte della capacità di agire; essa, viceversa, può non privare per nulla il beneficiario della capacità di agire, poiché non è una misura di protezione riservata all’infermo psichico, e può essere disposta anche per un soggetto infermo soltanto fisicamente.

B) La donazione non può più essere considerata “atto personalissimo”. Infatti, se – sebbene eccezionalmente, e solo quando sia così disposto nel provvedimento del giudice tutelare – l’amministratore di sostegno può donare in nome e per conto del beneficiario, in quanto suo rappresentante legale, allora la donazione non potrà più definirsi “personalissima”.

C) L’àmbito di possibile applicazione dell’ADS non confina con quello di possibile applicazione dell’interdizione, ma lo ricomprende in sé; l’ADS, infatti, può essere disposta anche per casi estremamente gravi di infermità mentale, tanto da diventare sostitutiva dell’interdizione, giacché il giudice può estendere, ex articolo 411, 4° comma, Codice Civile, al beneficiario di ADS anche l’incapacità di donare, che, senz’altro, rientra tra le più gravi e penetranti incapacità, al pari dell’incapacità testamentaria e di quella matrimoniale.

Letture consigliate

G. Bonilini - F. Tommaseo, Dell’amministrazione di sostegno, in Comm.

Schlesinger, Milano, 2018, II ed.;

I. Prisco, Amministrazione di sostegno e atti personalissimi, Napoli, 2018;

G. Bonilini, in Fam. dir., 2019, 745 ss.;

M. N. Bugetti, in Corriere giur., 2019, 885 ss.