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Imposte sul trust: chiarimenti della Corte di Cassazione

Piazza Santo Stefano, Bologna, 1 marzo 2021
Ph. Francesca Russo / Piazza Santo Stefano, Bologna, 1 marzo 2021

La Corte di Cassazione, con sentenza del 22 ottobre 2020, n. 3075, si è pronunciata sull’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, in merito alla vicenda di seguito esposta.

 

Il caso

Nel caso in esame, un soggetto nel 2010 istituiva un trust esprimendo una causa di solidarietà familiare e nominando beneficiari iniziali i figli invalidi civili al 100%. Dopo due mesi il disponente nominava quale beneficiario finale del trust una Onlus che si occupa di persone affette dalla medesima disabilità dei figli. Nello stesso anno, il disponente e i beneficiari, con atto notarile, conferivano nel trust la piena proprietà degli immobili, del valore catastale di euro 860.000,00, senza pagare le imposte ipotecarie e catastali, tenuto conto della natura di Onlus del beneficiario finale.

In seguito alla liquidazione delle imposte di registro in misura fissa e quelle ipotecarie catastali da parte dell’Agenzia delle Entrate a carico del notaio, quest’ultimo si opponeva dinanzi alla Commissione Tributaria di Firenze, la quale accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo l’atto in questione soggetto a registrazione gratuita e rigettando il ricorso per quanto riguardava l’imposta di donazione.

Il notaio, quindi, ha proposto ricorso in Cassazione.

 

La decisione

Punto centrale della controversia è l’individuazione del presupposto impositivo, che secondo l’Agenzia delle Entrate è dato dall’articolo 2, comma 47 del Decreto legge 206/2006, il quale ha reintrodotto le imposte sulle donazioni e successioni anche sugli atti costitutivi dei vincoli di destinazione.

L’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 346/90 dispone che: “Non sono soggetti all’imposta sulle donazioni e successioni i trasferimenti a favore dello Stato, delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni, né quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo l’assistenza, […], nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative  di utilità sociale (Onlus)”.

L’articolo 2 comma 47 del Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge del 24 novembre 2006, n. 286 recita quanto segue: “È istituita l’imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli  di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al Decreto Legislativo del 31 ottobre  1990, n. 346, nel testo vigente alla data 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54”.

Secondo la Cassazione la disciplina che ha ripristinato le imposte sulle successioni e donazioni ha, tuttavia, fatto salvo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 346/90 e, dunque, dall’articolo 3 del medesimo Decreto che esonera dall’imposta sulle successioni e donazioni i trasferimenti a favore delle Onlus.

La Cassazione ha aderito al recente indirizzo giurisprudenziale second cui: “Il trasferimento del bene dal “settlor” al “trustee” avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l’attribuzione definitiva allo stesso, che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del “trust”: detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all’imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale”.

Poiché ai fini dell’applicazione delle imposte di successione, registro ed ipotecaria è necessario ai sensi dell’articolo 53 della Costituzione, che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, nel “trust” di cui alla I. n. 364 del 1989, detto trasferimento imponibile non è costituito né dall’atto istitutivo del “trust”, né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e “trustee” in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensì soltanto dall’atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiano”.

In conclusione la Corte di Cassazione ha affermato:

In tema di “trust”, l’imposta sulle successioni e donazioni, prevista dall’articolo 2, comma 47 del Decreto Legge n. 262 del 2006 anche per i vincoli di destinazione, è dovuta non al momento della costituzione dell’atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all’eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest’ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’articolo 53 della Costituzione”.

Tuttavia, ha proseguito la Cassazione, ciò non può portare ad escludere, come richiesto dal notaio, l’applicazione tout court delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, le quali sono dovute in misura fissa dell’atto costitutivo del trust.